99.3447 · Mozione · 1999-09-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore della mozione chiede al Consiglio federale di garantire il finanziamento totale delle cure stazionarie e ambulatoriali - chiamando in causa i Cantoni - perché ritiene che l'attuale regolamentazione comporti per i fornitori di prestazioni e gli assicuratori un'incertezza giuridica, per i pazienti spesso un onere finanziario insopportabile.
L'assicurazione malattie obbligatoria assume i costi per le prestazioni necessarie per la diagnosi o la cura di una malattia e delle sue conseguenze. Tra queste vi sono anche esami, trattamenti e cure dispensati ai pazienti in case di cura o a domicilio. All'articolo 7 dell'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) emanata dal Dipartimento federale dell'interno vengono definite le prestazioni delle cure dispensate a domicilio, ambulatorialmente o in case di cura. Inoltre, il capoverso 3 dell'articolo 7 OPre stabilisce chiaramente che i costi generali di infrastruttura e gestione che incombono ai fornitori di prestazioni non vengono presi in considerazione nel calcolo dei costi degli stessi. I costi di economia domestica nonché quelli di vitto e alloggio in una casa di cura non devono essere finanziati dall'assicurazione obbligatoria, ma da altre fonti.
Per far luce su quali costi addebitati all'assicurazione malattie obbligatoria corrispondano effettivamente alle prestazioni menzionate all'articolo 7 OPre, le case di cura sono tenute alla trasparenza, la quale, oggi, non si può ancora considerare raggiunta. Infatti, i costi delle cure stimati dall'Ufficio federale della statistica sulla base di indicatori di costi per ogni persona occupata nel settore delle cure e di altre fonti per l'anno 1996 (Ufficio federale della statistica: Der Einfluss des KVG auf die Finanzierung des Gesundheitswesens, Berna, 1998) erano inferiori ai costi delle cure addebitati agli assicuratori malattia indicati dal Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (Concordato degli assicuratori malattia svizzeri: KSK aktuell, 3/98).
Vista l'assenza di basi unitarie per il calcolo dei costi, una copertura totale dei costi ai sensi della regolamentazione proposta dall'autore della mozione costituirebbe, indipendentemente dal fatto che i costi siano finanziati solo dall'assicurazione malattie o dall'assicurazione malattie con la partecipazione dei poteri pubblici, un passo verso l'introduzione di un'assicurazione delle cure vera e propria. Finora, il Parlamento ha espressamente respinto un'assicurazione di questo genere. Il Consiglio federale condivide questa opinione ed è a favore del proseguimento dell'attuale finanziamento delle cure attraverso diverse fonti, vale a dire attraverso l'assicurazione malattie, altre assicurazioni sociali, i Cantoni e i Comuni nonché i finanziamenti privati. Inoltre, nell'ambito delle cure, una regolamentazione del finanziamento analoga a quella dell'ambito ospedaliero non è auspicabile, poiché l'indennità di trattamento ospedaliero a carico dell'assicurazione malattie include esplicitamente l'alloggio.
Un principio fondamentale importante della legge sull'assicurazione malattie non è solo la garanzia di cure adeguate, con prestazioni sanitarie di alto livello qualitativo, ma anche il contenimento dei costi. Le prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria devono soddisfare i criteri di efficacia, adeguatezza e economicità. Inoltre, il fornitore di prestazioni deve limitarsi a quanto è nell'interesse dell'assicurato e necessario allo scopo del trattamento. Sulla base dei conti di gestione disponibili attualmente, non è possibile verificare fino a che punto i criteri sopraccitati in relazione alle prestazioni di cure previste dall'autore della mozione siano soddisfatti. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che le disposizioni d'esecuzione riguardanti la contabilità analitica e la statistica delle prestazioni fornite nelle case di cura non sono ancora state emanate e che si debba provvedere a tale mancanza il più rapidamente possibile. Nel frattempo e fino a che non sia effettivamente realizzata la trasparenza dei costi, per le cure a domicilio e le cure fornite nelle case di cura il Consiglio federale intende attenersi alle tariffe quadro fissate dagli articoli 8 e 9a OPre. Questa chiara regolamentazione è stata introdotta allo scopo di contenere i costi, scopo che vale per l'assicurazione malattie in generale. Conformemente al principio della protezione tariffaria, garantisce il rispetto delle tariffe quadro non solo tra fornitori di prestazioni e assicuratori, ma anche per quanto riguarda gli assicurati. Il Consiglio federale ricorda a questo proposito che, nella sua raccomandazione del 17 settembre 1997, ha chiesto ai Cantoni e ai Comuni di proseguire il loro impegno finanziario nei confronti delle organizzazioni di cure a domicilio e le case di cura e di essere disposti ad assumere, per un periodo di transizione di qualche anno, le spese di cura non coperte dall'assicurazione malattie.
Di conseguenza, il Consiglio federale non considera opportuno continuare a seguire la questione relativa ad una più ampia copertura dei costi delle cure sanitarie da parte dell'assicurazione malattie. Per contro, è disposto a esaminare il finanziamento delle cure sanitarie, nel contesto globale delle prestazioni che dovrebbero essere o sono coperte dalle assicurazioni sociali.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.