99.3500 · Interpellanza · 1999-10-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1
Giusta l'articolo 1 cifra 1 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, del 21 dicembre 1965 (RS 0.104), ratificata dalla Svizzera, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica. Il divieto di discriminazione ai sensi di tale disposizione è attualmente sancito esplicitamente anche nella nuova Costituzione federale (art. 8).
Nell'articolo 1 cifra 3 della Convenzione è stabilito che nessuna parte della stessa può essere interpretata come contrastante con le disposizioni legislative degli Stati parti della Convenzione e che si riferiscono alla nazionalità, alla cittadinanza o alla naturalizzazione, a condizione che tali disposizioni non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalità.
In questo contesto va rilevato che la Commissione dell'ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, nelle sue conclusioni del 30 marzo 1998 relative al primo rapporto della Svizzera, ha espresso una certa preoccupazione in merito alla procedura di naturalizzazione, la quale sarebbe troppo lunga e selettiva. Non è invece stata constatata un'incompatibilità con le disposizioni della Convenzione. Sulla presente problematica sollevata dall'interpellante la Commissione dell'ONU non ha però espresso ancora nulla di concreto.
Siccome nella fattispecie la decisione negativa in materia di naturalizzazione è stata pronunciata nel contesto di una votazione in seno alla popolazione del Comune con diritto di voto e siccome non sono noti i motivi che hanno condotto al rifiuto della naturalizzazione, è difficile dimostrare l'esistenza di una discriminazione basata sulla nazionalità dei richiedenti.
La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza, del 6 novembre 1997, già firmata da numerosi Stati, esige inoltre che, durante la procedura di naturalizzazione, sia impedita ogni forma di discriminazione legata alla provenienza e che, almeno in quest'ottica, sussista la possibilità di impugnare una decisione negativa. Dato che per principio non è possibile impugnare una decisione presa dai cittadini con diritto di voto, la Svizzera potrebbe aderire a tale Convenzione solo dopo aver modificato il diritto interno.
Ad 2 e 3
La Confederazione non ha competenza alcuna nel campo della cittadinanza comunale e cantonale. Qui si applica esclusivamente il diritto cantonale. Senza base costituzionale, la Confederazione non può dunque emanare la modifica della legge sulla cittadinanza richiesta dall'interpellante né adottare misure urgenti. La Confederazione ha la competenza di emanare prescrizioni di diritto federale in materia di naturalizzazione e dispone inoltre di un diritto di veto in materia di naturalizzazione. Né il diritto federale né la maggior parte delle legislazioni cantonali attribuiscono agli stranieri un diritto soggettivo alla naturalizzazione. Di conseguenza, le decisioni negative in materia non possono essere oggetto di un riesame da parte di un tribunale.
Ad 4
Composto di rappresenrtanti di diversi dipartimenti e cantoni, con la partecipazione di un perito esterno, un gruppo di lavoro si occupa attualmente dell'elaborazione di un progetto costituzionale relativo alla revisione delle disposizioni concernenti la naturalizzazione di giovani stranieri nati e cresciuti in Svizzera nonché di altre questioni legate alla naturalizzazione. A tale proposito il gruppo di lavoro prenderà in esame anche la problematica in questione e presenterà proposte di soluzione nel rapporto finale disponibile al piú presto entro la fine del 2000.
Risposta del Consiglio federale.