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99.3509 · Interpellanza · 1999-10-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo è un'autorità giudiziaria che, per le sue decisioni, è autonoma e sottostà unicamente alla legge. Amministrativamente la Commissione soggiace alla sorveglianza del Consiglio federale e all'alta vigilanza dell'Assemblea federale. La Commissione plenaria consta di tutti i giudici ed è, in sostanza, competente per pronunciarsi su questioni giuridiche di principio (decisioni di principio e modificazione della giurisprudenza). Il 9 giugno 1999 la Commissione ha deciso di emanare un regolamento relativo all'Ufficio di conciliazione della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, applicabile soltanto ai giudici.

ad domanda 1

Stando alle indicazioni della Commissione, il regolamento in questione si fonda sull'articolo 10 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (OCRA; RS 142. 317). In base a suddetto articolo la Commissione plenaria è competente per l'adozione del regolamento interno della Commissione. Essa deve provvedere affinché sia garantita una giurisprudenza unitaria e costante nel rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento delle parti davanti alla legge (art. 104 cpv. 4 LAsi). Nel caso del regolamento concernente l'Ufficio di conciliazione si tratta di un'emanazione che richiede un regolamento speciale in ragione delle disposizioni contenute.

ad domande 2 e 3

La Commissione non è in grado di fornire informazioni in merito alla questione se, nel caso dell'Ufficio di conciliazione, si tratti effettivamente di un caso unico nell'ambito giudiziario svizzero, come affermato nell'interpellanza. Per contro è noto che molti tribunali hanno disciplinato il modo di procedere in caso di controversie tra giudici.

Nel regolamento è stabilito che occorre salvaguardare l'indipendenza del giudice. Lo scopo non è di sanzionare bensì di conciliare. L'Ufficio di conciliazione non può né impartire direttive ai giudici né tanto meno prendere decisioni. Inoltre è possibile adire il suddetto Ufficio soltanto nel caso in cui tutti i tentativi di raggiungere una soluzione bonale fossero falliti. Dall'istituzione di questo Ufficio di conciliazione ad oggi non è mai stato necessario ricorrervi.

Inoltre, stando alle sue proprie indicazioni, la Commissione ha recentemente in un altro contesto confermato all'unanimità il principio generalmente riconosciuto secondo cui l'attività giudiziaria non deve in alcun caso essere valutata da giudici colleghi. Essa ha inoltre voluto sottolineare che il regolamento non è stato approvato in seguito a una situazione tesa; l'intenzione della Commissione era piuttosto di dotarsi di un regolamento che permettesse di prevenire, in caso di disaccordo, spiacevoli conseguenze che invece potrebbero insorgere in seguito a un modo di procedere non regolamentato.

Risposta del Consiglio federale.

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