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99.3514 · Interpellanza · 1999-10-07

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale considera come un obbligo indispensabile dello Stato di diritto l'archiviazione accurata degli atti della sua amministrazione nell'interesse della ricerca storica. La legge sull'archiviazione del 26 giugno 1998, entrata in vigore il 1° ottobre 1999, assegna a questo compito della Confederazione un quadro legale aggiornato.

Il Consiglio federale si esprime come segue in merito alle domande dell'interpellante:

1. Presso il Servizio di ricerca della Biblioteca militare federale vi è un servizio "Archivio dell'esercito". Tale archivio è gestito da due storici in job-sharing e in stretta collaborazione con l'Archivio federale. L'Archivio dell'esercito si occupa della salvaguardia e della trasmissione degli atti delle formazioni dell'esercito e delle unità amministrative del DDPS all'Archivio federale.

L'Archivio dell'esercito è stato creato per poter adempiere in maniera appropriata l'obbligo di offerta dei documenti previsto dalla legge sull'archiviazione del 26 giugno 1998 (art. 6) e dall'ordinanza sull'archiviazione dell'8 settembre 1999 (art. 4 e 5), nonché per soddisfare le raccomandazioni del Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 13 novembre 1996 sugli eventi in seno al DMF (DIDACTA, DIAMANT e pacchetto di mezzi didattici) [raccomandazione n. 517].

2. Non sussistono né devono essere creati archivi intermedi. Il deposito di atti di unità d'armata sciolte o ristrutturate allestito a Thun nel senso di una misura immediata in occasione della vasta riforma Esercito 95 sarà progressivamente trasferito all'Archivio federale.

3. Il rapporto sui risultati dell'inchiesta amministrativa in corso presso lo Stato maggiore generale e le Forze terrestri è stato consegnato alla fine del mese di novembre 1999.

4. L'incarico affidato al divisionario Peter Regli è il seguente: "Elaborare la documentazione degli anni Sessanta e Settanta nonché le conoscenze acquisite in qualità di sottocapo di stato maggiore del Servizio informazioni, ordinare tali informazioni e trasmetterle all'Archivio dell'esercito." Gli atti del Servizio informazioni degli anni Sessanta e Settanta, ossia del predecessore del divisionario Peter Regli, che si trovano in suo possesso (cassaforte), sono elaborati; essi saranno consegnati totalmente all'Archivio federale. Di conseguenza, il divisionario Peter Regli ha compiuto il mandato conferitogli (istruzione del 24.9.99). In occasione di un colloquio tra una rappresentante dell'Archivio federale, l'Archivio dell'esercito e il divisionario Peter Regli sono state regolate le modalità della consegna.

5. Occorre constatare che con gli atti citati sopra non tutti i documenti del Servizio informazioni dell'esercito sono stati consegnati. Nelle prossime settimane, nell'ambito di un'azione sistematica di salvaguardia (sotto la direzione dell'Archivio federale) saranno controllate tutte le consegne del Servizio informazioni concernenti gli atti del periodo prima del 1980. Dopo la conclusione di questa azione ci sarà una visione generale su tutti gli atti esistenti del Servizio informazioni militare.

Si potranno quindi stabilire eventuali lacune di trasmissione in questo campo d'attività.

6. Nel corso dell'attività dell'Archivio dell'esercito si constata sempre che, da un lato, in seguito a cambiamenti a livello di personale dell'amministrazione, la continuità delle conoscenze è interrotta e che, dall'altro, il principio dell'attualità nel caso di atti trattenuti viene interpretato in maniera estensiva. Ciò ha talvolta come conseguenza che possono ancora riapparire vecchie raccolte di atti dimenticati oppure che si ritenevano già consegnati. Quando si presentano simili casi, l'Archivio dell'esercito provvede al trasferimento senza indugio all'Archivio federale.

7. Tutti gli atti, senza eccezione, devono essere offerti all'Archivio federale. Esso può tuttavia rifiutare di accettarne singole parti.

Gli archivi respinti potrebbero - il caso è meramente ipotetico - essere offerti a un museo o a un'altra istituzione culturale.

Risposta del Consiglio federale.