99.3557 · Mozione · 1999-10-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito della riscossione collettiva dei diritti d'autore vige da sempre il calcolo dell'indennità in base al cosiddetto sistema della percentuale o regola del 10%. Secondo questo sistema un'indennità per diritti d'autore del 10% dell'incasso lordo sembra ragionevole. Nell'ambito dell'attività di controllo delle tariffe delle società di riscossione la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini ha calcolato, secondo la prassi abituale, anche le pubbliche sovvenzioni nel novero delle entrate lorde dell'utente. Il Tribunale federale ha ripetutamente controllato e confermato questa pluriennale prassi della Commissione arbitrale.
Al momento della revisione totale della LDA la regola del 10% è stata accolta nella legge come criterio per giudicare l'adeguatezza delle tariffe. In base al tenore della relativa norma (art. 60 LDA), determinate cerchie di utenti hanno in seguito fatto valere l'opinione che per il calcolo dell'indennità, giusta il nuovo diritto debbano essere determinanti solo le entrate che risultano direttamente dall'utilizzazione dell'opera. Tuttavia nelle norme di legge è impossibile reperire pur anche un'allusione che giustifichi tale concezione.
Anche con la nuova LDA la Commissione arbitrale ha mantenuto la sua prassi nei verdetti, vale a dire che, per il calcolo delle indennità, le sovvenzioni si adeguano alle entrate lorde determinati dell'utente. Il Tribunale federale ha ripetutamente confermato tale prassi come conforme alla legge, da ultimo nella decisione del 1° marzo 1999 concernente l'approvazione della tariffa D (società musicali) da parte della Commissione arbitrale. In questa decisione è stato confermato che l'opinione dell'utente, secondo la quale il calcolo dell'indennità per concerti debba basarsi in modo determinante sulle entrate della vendita dei biglietti e non anche sulle sovvenzioni ricevute dall'organizzatore, contraddice il principio dell'adeguatezza sancito nell'articolo 60 della LDA. Questo punto di vista è difeso anche dalla dottrina dominante.
A differenza del diritto previgente le tariffe per concerti approvate secondo la nuova legge prevedono però, nello stabilire le indennità, una considerazione differenziata delle sovvenzioni. La totalità dei sussidi pubblici non è piú addizionata al ricavo della vendita di biglietti, ma sono bensí prese in conto le sovvenzioni versate direttamente per coprire i costi del concerto quali salari, affitti di sale, ecc. Il sistema di calcolo applicato già da tempo per garantire i diritti collettivi e quello sviluppato nel frattempo a favore dell'utilizzatore anche nelle condizioni attuali non conducono a un sovraccarico inadeguato dell'organizzatore finanziato dal pubblico erario.
Secondo l'articolo 60 capoverso 2 LDA l'indennità per i diritti d'autore e per i diritti affini dev'essere calcolata in modo che gli aventi diritto ricevano una remunerazione adeguata. Un disciplinamento ai sensi della mozione --vale a dire un calcolo dell'indennità basato solo sul prezzo del biglietto - causerebbe una forte contrazione del livello di indennità, soprattutto nei settori abbondantemente sovvenzionati, e quindi violerebbe il principio dell'adeguatezza.
Una deroga simile dal principio, descritto nell'articolo 60 LDA, di un'adeguata indennità sarebbe problematica nell'ottica costituzionale. Causerebbe una limitazione della garanzia di proprietà nonché dell'autonomia privata dell'avente diritto ancora maggiore di quella contenuta nella limitazione percentuale del livello d'indennità dell'articolo 60 capoverso 2 LDA. Nel campo della proprietà intellettuale gli accordi internazionali non offrono inoltre nessuna libertà d'azione per disciplinamenti che pregiudicano le esigenze degli aventi diritto a un'indennità adeguata per l'utilizzazione delle loro opere.
La norma che la mozione sollecita causerebbe poi anche un pregiudizio ingiustificato agli organizzatori che non sono sostenuti dalle sovvenzioni pubbliche ma da istituzioni private. Per impedire simile disparità di trattamento dell'utilizzatore, inammissibile secondo la LDA, si dovrebbero privilegiare altre fattispecie d'utilizzazione. Ne deriverebbe un'erosione, in diversi settori d'utilizzazione, delle indennità stabilite secondo un tariffario e riconosciute come adeguate. La prassi delle approvazioni della Commissione arbitrale relativa alla nuova LDA, confermata dalla giurisprudenza del Tribunale federale, non dovrebbe essere modificata solo in relazione alle sovvenzioni pubbliche bensí si dovrebbe completamente ridefinirla.
Il disciplinamento sollecitato dalla mozione è problematico non solo per ragioni legate al diritto d'autore ma anche per ragioni di politica culturale. Infatti potrebbe accadere che proprio le istituzioni che ricevono contributi pubblici per promuovere la cultura si trovino nella situazione di non piú poter versare un'equa indennità a coloro che creano opere di valore culturale.
Il Consiglio federale, in seguito al suo mandato di adeguare la legge sui diritti d'autore alle moderne tecnologie di comunicazione (1997 M 97.3008), dovrà prendere in considerazione anche i provvedimenti legislativi nell'ambito della difesa collettiva dei diritti. A tal proposito si potrà esaminare se è possibile tener conto nella legge della recente pratica della Commissione arbitrale, secondo la quale le sovvenzioni sono incluse in modo differenziato nel calcolo dell'indennità per diritti d'autore.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.