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99.3591 · Postulato · 1999-12-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'estate 1999 nel settore dell'asilo si era venuta a creare una situazione estremamente tesa in particolare a causa del conflitto nel Kosovo. Sulla scorta delle passate esperienze, il Consiglio federale aveva anche dovuto mettere in linea di conto un aumento delle domande d'asilo per l'autunno successivo. Questa tendenza, effettivamente, non si è confermata e le nuove domande d'asilo dal luglio dello scorso anno sono diminuite; tuttavia, il numero di richiedenti l'asilo e di persone ammesse provvisoriamente presenti in Svizzera è stato decisamente superiore rispetto agli anni precedenti e alla maggior parte degli altri Stati d'accoglienza e ha registrato un ulteriore aumento in seguito all'arrivo di persone bisognose di protezione fuggite dalla guerra del Kosovo.

In base all'articolo 9 della vecchia legge sull'asilo del 5 ottobre 1979 (LAsi; oppure art. 55 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998) e in seguito a una procedura di consultazione effettuata presso i Cantoni - che ha raccolto i pareri di 19 Governi cantonali - il 25 agosto 1999 il Consiglio federale ha decretato un divieto di lavoro di durata determinata per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente che sono giunte in Svizzera dopo il 31 agosto 1999. Il divieto di lavorare per questa categoria di persone è limitato al 31 agosto 2000. Sono eccettuate dal divieto le persone che partecipano a programmi d'occupazione e di formazione o che hanno ottenuto precedentemente un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività lucrativa (art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza concernente un divieto di lavoro di durata determinata per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera). Di conseguenza - contrariamente a quanto affermato nel postulato -, è sempre stato chiaro che le persone rientranti nel settore dell'asilo in possesso di un permesso di lavoro non sono soggette al divieto di lavorare.

Come il Consiglio federale già aveva spiegato nella sua risposta alla mozione Eymann (99.3541), il divieto di lavoro intende anzitutto lanciare un segnale ai potenziali immigranti per lavoro. Esso non comporta, nella forma approvata, un aumento della disoccupazione e quindi neppure un massiccio aumento delle spese d'assistenza; un divieto di lavoro è di fatto già applicato in base alla legislazione ordinaria (art. 43 cpv. 1 Lasi) durante i primi tre fino a sei mesi (secondo la data della decisione in materia d'asilo).

Effettivamente toccati dal divieto di lavoro di un anno sono, finora, circa 6'800 richiedenti l'asilo entrati dopo il 1° settembre 1999. Ma ci sono però inoltre sufficienti richiedenti l'asilo che non sottostanno al divieto di lavoro e che possono occupare i posti di lavoro disponibili, sempreché i Cantoni lo permettano. A fine agosto 1999 delle 116'383 persone richiedenti l'asilo e ammesse provvisoriamente in Svizzera, circa 72'000 erano in età di poter lavorare. A fine anno 1999 oltre 16'000 richiedenti l'asilo, in età di poter lavorare, non sottostavano al divieto di lavoro. Anche queste cifre contraddicono l'opinione che il divieto di lavoro genera elevati costi d'assistenza.

Il Consiglio federale rileva, in proposito, che un'eventuale carenza di manodopera in Svizzera non è un argomento che valga a giustificare l'abrogazione del divieto di lavoro di durata determinata. Il settore dell'asilo non può essere considerato come una semplice fonte di riserva per il mercato del lavoro interno. Occorre, in tale contesto, fare una netta distinzione tra la politica in materia di mercato del lavoro e la politica dell'asilo.

Per cercare di far fronte, in generale, alle conseguenze negative della disoccupazione dei richiedenti l'asilo e al fine di promuovere le competenze necessarie al ritorno, il Consiglio federale ha previsto dei programmi d'occupazione e di formazione quale misura d'accompagnamento al divieto di lavoro. Questi programmi sono impostati nella prospettiva del ritorno e non devono costituire un ostacolo per l'esecuzione dei decreti dell'autorità.

In base a una valutazione del divieto di lavoro limitato a un anno, nell'estate del 2000 il Consiglio federale prenderà una decisione in merito all'ulteriore procedura e alle misure rese necessarie.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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