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Pelli Fulvio · Nationalrat · 2013-12-12

Pelli Fulvio · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2013-12-12

Wortprotokoll

Permettetemi un intervento in lingua italiana, anche per dare un po' di riposo alle traduttrici che devono continuamente lavorare.

Il Consiglio federale ha cercato di indicare nella legge sull'assistenza amministrativa fiscale una soluzione praticabile al quesito della differenza che esiste fra quelle che definiamo domande raggruppate, in tedesco "Gruppenersuchen", che sono leciti e quella che in lingua inglese viene definita una "fishing expedition", cioè una ricerca indiscriminata, alla cieca, di colpevoli e di prove. La proposta nella legge è duplice: una definizione di base all'articolo 3, accompagnata, nell'articolo 6 capoverso 2bis, dal rinvio al Consiglio federale del compito di definire in un'ordinanza i dettagli. Il Consiglio federale si baserà nel suo lavoro sulla prassi in vigore a livello internazionale, ben descritta nel messaggio.

La commissione non era soddisfatta di questa proposta ed è voluta andare oltre nella definizione del concetto di domanda raggruppata, inserendo nella legge accanto al criterio della identificabilità - evidentemente sulla base della domanda di assistenza delle persone su cui il fisco straniero indaga - un chiarimento anche del concetto di raggruppamento che il Consiglio federale prevedeva probabilmente di definire solo nell'ordinanza. Questo, secondo la commissione non è però accettabile. Le domande di assistenza amministrativa in materia fiscale che sono e saranno introdotte con la definizione di domande raggruppate devono essere tali anche in senso materiale e non solo in senso formale. Devono cioè chiedere [PAGE 2186] informazioni su comportamenti di persone identificabili che si sono comportate tutte nello stesso modo. Senza questa in commissione incontestata precisazione il gruppo liberale-radicale non avrebbe potuto accettare la revisione della legge. Definendo così le domande raggruppate per forma e per materia si definiscono anche le domande che non possono essere sussunte nel concetto e che quindi devono essere considerate o domande individuali non raggruppate - e quindi riferite al comportamento di singole persone fisiche o giuridiche chiaramente identificabili senza estensione della ricerca ad altri - oppure delle illecite ricerche indiscriminate, alla cieca, di prove - "fishing expedition".

Grazie a questa precisazione nella legge la commissione crea all'attenzione dei tribunali svizzeri il criterio distintivo attraverso il quale essi potranno nei casi concreti decidere se si è confrontati con una legittima domanda raggruppata oppure con una "fishing expedition" illecita, non solo in Svizzera, ma anche altrove, alla luce delle regole internazionali definite dall'OCSE nell'ormai famoso articolo 26 del modello di convenzione relativo all'assistenza amministrativa in materia fiscale. La proposta esclude anche che evoluzioni più o meno giustificabili della prassi e codificate a livello internazionale - spesso legate più ai bisogni dei grandi Stati che a legittime esigenze di carattere legale - possano essere adottate in Svizzera senza una modifica di legge, senza una decisione del Parlamento.