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Sommaruga Simonetta · Bundesrat · 2013-09-23

Sommaruga Simonetta · Bundesrat · Bern · 2013-09-23

Wortprotokoll

L'articolo 5 dell'allegato I all'accordo sulla libera circolazione delle persone prevede che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. L'articolo rinvia segnatamente a una direttiva europea che dispone esplicitamente che il Paese ospitante può, quando lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del richiedente. Tale consultazione deve essere giustificata in ogni caso. L'impossibilità di renderla sistematica deriva dall'acquis comunitario, che può essere messo in discussione soltanto rinegoziando l'accordo sulla libera circolazione delle persone. [PAGE 1551]