Merlini Giovanni · Nationalrat · 2017-09-20
Merlini Giovanni · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2017-09-20
Wortprotokoll
Tanto l'iniziativa del canton Sciaffusa 15.309 quanto l'iniziativa parlamentare 16.415 del gruppo dell'UDC chiedono di introdurre nell'articolo 450 del Codice civile svizzero la legittimazione ricorsuale del comune di domicilio della persona interessata dalle misure decise dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti rispettivamente il diritto di ricorso dell'ente pubblico finanziariamente responsabile. Inoltre, l'iniziativa parlamentare del gruppo dell'UDC vuole estendere il diritto di reclamo anche ad altre autorità comunali, come per esempio quella scolastica oppure quella competente per l'assistenza, nonché modificare l'articolo 450c del Codice civile per evitare che venga snaturato il diritto di reclamo con un'applicazione troppo frequente dell'effetto sospensivo.
La nostra Commissione degli affari giuridici se ne è occupata nella sua seduta del 12 maggio 2017, decidendo con 16 voti contro 9 di non dare seguito ad entrambe le iniziative. Sull'iniziativa del canton Sciaffusa, la commissione sorella del Consiglio degli Stati, in data 4 luglio 2016, si è espressa favorevolmente, dandovi seguito con 7 voti contro 3 e 2 astensioni.
Secondo l'articolo 450 capoverso 1 del Codice civile, le decisioni dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente. Il capoverso 2 della stessa disposizione stabilisce che sono legittimate al reclamo, uno, le persone che partecipano [PAGE 1491] al procedimento, due, le persone vicine all'interessato e, tre, le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
In una sua sentenza del 28 marzo 2014 il Tribunale federale ha statuito che, contrariamente al diritto precedente, il comune di domicilio non è legittimato al reclamo contro le misure decise dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti anche là dove è tenuto a sopportarne i costi e ciò né come terza persona né come persona vicino all'interessato o persona che ha partecipato al procedimento.
Con ciò l'Alta corte si è associata all'opinione della dottrina prevalente. Infatti, semplici interessi di fatto, per quanto legittimi come quelli di natura finanziaria, non bastano più a fondare la legittimazione al reclamo, dato che il legislatore ha adottato il criterio dell'interesse giuridicamente protetto alla cifra 3 dell'articolo 450 capoverso 2 del Codice civile.
Una minoranza commissionale ritiene che se sono legittimate al reclamo le persone vicine alla persona interessata dalla misura, non per forza suoi parenti, a maggior ragione lo dovrebbero poter essere quelle autorità comunali che hanno già avuto a che fare con l'interessato e che hanno predisposto misure magari meno incisive di quelle decise dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Inoltre, l'onore finanziario a carico della comunità basterebbe già da solo a giustificare il diritto di interporre reclamo contro misure di rilevante portata finanziaria.
Per la maggioranza commissionale non vi è per contro alcun valido motivo di modificare l'attuale assetto legislativo, né in relazione alla concessione dell'effetto sospensivo del reclamo - in merito al quale si rinvia alla chiara giurisprudenza del Tribunale federale - né in relazione all'estensione della legittimazione ricorsuale. Questo perché interessi finanziari e fiscali non devono ostacolare una misura decisa a favore della persona da proteggere in quanto ritenuta adeguata ed efficace. La contrarietà dell'ente pubblico, che sia il comune o il cantone, a seconda delle regole cantonali, a finanziare una misura ritenuta idonea dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti non rappresenta un interesse giuridicamente protetto.
Scopo della revisione era infatti di istituire un'autorità interdisciplinare e professionale unica che fosse la sola responsabile della tutela di persone vulnerabili, riservato ovviamente l'esame giudiziario. Un diritto al reclamo riconosciuto ai comuni o addirittura ad autorità comunali come quella scolastica urterebbe manifestamente la volontà del legislatore. Sarebbe inoltre incoerente con l'intero sistema del nuovo diritto e con quanto previsto in altri procedimenti, come per esempio quelli nell'ambito del diritto matrimoniale, dove i tribunali civili competenti stabiliscono le misure necessarie alla tutela dei minori, senza che gli enti pubblici obbligati a prendersi carico dei relativi costi abbiano alcuna legittimazione ricorsuale. Non è infatti opportuno mescolare le ragioni di natura economica con l'esigenza di protezione della persona interessata dalla misura stabilita.
La majorité de la commission reconnaît que les questions liées aux rapports familiaux et à la vie interne des familles relèvent d'un domaine très sensible. Elle partage l'opinion selon laquelle il faut améliorer l'échange d'informations entre les autorités de protection et les autorités communales, de façon à ce que ces dernières puissent être mieux impliquées dans le processus de décision. Il est dans l'intérêt de la communauté que les institutions soient consultées sur les mesures prévues et puissent aussi se mettre à jour en ce qui concerne l'évolution de la situation après la prise de décision par l'autorité de protection.
Mais cela ne doit pas comporter, comme l'a souligné le Tribunal fédéral, la faculté des autorités à contester, souvent pour des raisons de nature financière, le fond des décisions adoptées par une autorité qui, selon le législateur, est la seule instance administrative professionnelle et responsable de l'examen et de l'adoption de mesures de protection. D'ailleurs, même pour ce qui concerne les décisions des juges compétents pour les mesures relevant du droit des familles, il n'existe aucun droit de recours pour les institutions publiques qui en supportent les coûts. Les intérêts fiscaux ne doivent donc pas prévaloir sur le bien de l'enfant ou de la personne protégée.
C'est pour ces raisons que je vous invite, au nom de la majorité de la commission, à ne pas donner suite à ces deux initiatives.
[VS]