Merlini Giovanni · Nationalrat · 2018-09-26
Merlini Giovanni · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2018-09-26
Wortprotokoll
Lo scorso 6 luglio 2018 la Commissione degli affari giuridici si è occupata di questa mozione, approvata il 12 marzo 2018 dal Consiglio degli Stati con 29 voti contro 1 e 8 astensioni. La mozione è stata depositata dal collega Fabio Abate il 14 dicembre 2017. Chiede di incaricare il Consiglio federale di completare la legge federale sul diritto fondiario rurale affinché sia prevista una durata massima per la validità delle autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente ai fini dell'acquisto di fondi o imprese agricole ai sensi degli articoli 61 e seguenti della legge.
Il problema è presto riassunto: per l'acquisto di aziende e fondi agricoli è necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 61 della legge. In virtù dell'articolo 64 capoverso 1 lettera[NB]f della stessa legge è possibile acquistare un fondo oppure un'azienda agricola in deroga al principio della coltivazione diretta da parte del richiedente, se in seguito alla pubblicazione del bando a un prezzo non esorbitante non è stata inoltrata alcuna offerta da parte di coltivatori diretti. Anche in tal caso il fondo in questione rimane comunque assoggettato a tutti gli effetti al diritto fondiario rurale e può essere utilizzato dall'acquirente che non è coltivatore diretto unicamente in conformità alle prescrizioni di zona.
Cambiamenti di destinazione e ristrutturazioni richiedono sempre una licenza edilizia. Negli ultimi anni, appezzamenti importanti sono stati alienati ad acquirenti senza la qualifica di coltivatori diretti e a prezzi ritenuti non esorbitanti dall'autorità competente ma comunque sempre rilevanti nell'ambito del mercato immobiliare, e ciò soprattutto in riferimento alla quota parte di valore imputabile agli edifici.
L'articolo 66 della legge definisce esorbitante il prezzo d'acquisto che supera di oltre il 5 per cento i prezzi per aziende agricole o fondi equiparabili nella regione in questione nella media degli ultimi cinque anni. I cantoni hanno la facoltà di incrementare tale percentuale fino al 15 per cento al massimo nelle loro leggi di attuazione, come prevede l'articolo 66 capoverso 2 della legge federale sul diritto fondiario rurale.
Orbene, non sono infrequenti i casi in cui alla scadenza del bando la persona a beneficio dell'autorizzazione all'acquisto del fondo o dell'azienda agricola non esercita, almeno temporaneamente, i propri diritti oppure stipula un diritto di compera con il proprietario, limitandosi a versare un cospicuo acconto sul prezzo complessivo. Si pone dunque la questione di sapere fino a quando il prezzo giudicato non esorbitante in sede di procedura autorizzativa possa ancora essere considerato valido ai fini della transazione, trascorso un certo lasso di tempo dal rilascio dell'autorizzazione. Essendo la legge silente a tal proposito, l'autore della mozione reputa che tale lacuna debba essere colmata con l'indicazione di un periodo massimo di validità dall'autorizzazione all'acquisto; e ciò anche per scongiurare il rischio di un collocamento illecito di capitali, un fenomeno che non poteva essere previsto al momento dell'entrata in vigore della legge.
Le Conseil fédéral partage le point de vue de l'auteur de la motion, selon lequel l'attribution à un acquéreur non-exploitant d'une autorisation pour l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut poser problème, notamment lorsqu'un agriculteur exploitant fait une offre et qu'une personne non exploitante en fait aussi une et que cette dernière obtient un droit d'emption d'une durée d'un à cinq ans.
Or dans le droit foncier rural, on trouve la notion de prix surfait. Il est évident qu'un droit d'emption peut être jugé non surfait au moment où son octroi est examiné par l'autorité compétente, mais qu'au moment de l'exercice du droit d'emption, le prix du marché peut avoir changé; on ne peut alors plus dire si le prix est surfait ou non, d'après les critères de la loi.
Lo stesso Consiglio federale, pur opponendosi alla mozione, condivide la perplessità dell'autore della mozione riguardo alla criticità della concessione di un diritto di compera a una persona autorizzata all'acquisto di un fondo agricolo o di un'azienda agricola che non gestisce in proprio.
La commissione ha esaminato la situazione giungendo alla conclusione unanime di raccomandare a questo consiglio l'accoglimento della mozione. Pur evitando generalizzazioni, occorre ammettere che la possibilità di beneficiare di un diritto di compera in seguito all'ottenimento di un'autorizzazione all'acquisto secondo la legge federale può effettivamente rivelarsi problematica in alcuni casi, segnatamente laddove il contratto con cui viene stipulato il diritto di compera preveda per il suo esercizio un ampio termine a decorrere dalla conclusione del contratto rispettivamente dall'annotazione del diritto nel registro fondiario. Quanto più lungo è tale termine di esercizio tanto più concreto si fa il rischio che il prezzo di acquisto risulti esorbitante al momento dell'esercizio del diritto di compera. Inoltre, quanto più passa il tempo senza che il beneficiario dell'autorizzazione eserciti il suo diritto tanto più aumenta il pericolo che l'acquisto sia frutto di un investimento illecito con finalità del tutto estranee a quelle volute dal legislatore storico, il quale al momento dell'adozione della normativa ormai quasi trent'anni fa non poteva prefigurarsi questa possibilità di abuso.
La commissione non esclude che ai fini pratici siano ipotizzabili anche soluzioni alternative all'introduzione di una durata massima di validità di autorizzazione nella legge, per esempio a livello di disposizioni esecutive, ma ritiene che una puntuale determinazione temporale della validità dell'autorizzazione all'acquisto a livello legislativo sia preferibile per ragioni di sicurezza del diritto.
Per tali ragioni vi invito, a nome della commissione unanime, ad accogliere la mozione Abate.