AB 245261
Merlini Giovanni · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2019-06-03
Wortprotokoll
La discussione verte attorno all'articolo 19, che secondo la legge nella sua versione attuale definisce gli elementi dell'indennità espropriativa e prescrive che nel fissarla devono essere tenuti in conto tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato per effetto dell'estinzione o della limitazione dei suoi diritti.
L'indennità comprende sostanzialmente tre fattori: primo, l'intero valore venale del diritto espropriato secondo la lettera[NB]a; inoltre, secondo, nel caso di espropriazione parziale di un fondo o più fondi economicamente connessi, anche l'importo di cui il valore venale della parte residua viene ad essere diminuito, è la lettera b; terzo, l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato in quanto essi possono essere previsti nel corso ordinario delle cose come una conseguenza delle espropriazioni, è la lettera c.
Ora, con 13 voti contro 9 e 1 astensione, la commissione ha ritenuto di aggiungere una nuova lettera abis allo stesso articolo 19, precisando che per i terreni coltivi che rientrano nel campo di applicazione della legge federale sul diritto fondiario rurale l'indennità è pari al sestuplo del prezzo massimo stabilito conformemente all'articolo 66 capoverso 1 della stessa legge federale. La maggioranza ritiene con ciò di recepire le esigenze e le preoccupazioni che stanno alla base della mozione Ritter, che mira ad una determinazione secondo i criteri dell'economia di mercato dei valori fondiari al di fuori delle zone edificabili, affinché i proprietari di terreni coltivi possano ottenere indennità che siano conformi al mercato.
Secondo la maggioranza, l'articolo 26 capoverso 2 della Costituzione federale - che stabilisce il principio della piena indennità in caso di espropriazione di diritti di proprietà o di diritti simili - non impedirebbe all'autorità espropriante di offrire e versare importi che vadano oltre la piena indennità, soprattutto se ciò avviene in un'ottica di salvaguardia e di uso parsimonioso di fondi coltivi ai fini della realizzazione di opere infrastrutturali e di pubblica utilità. Pertanto non dovrebbero più rientrare in considerazione indennità che si situano tra gli 8 e 12 franchi al metro, stabiliti in molti casi secondo la prassi attuale.
Come avete sentito da chi rappresenta la minoranza, in particolare dalla collega Flavia Wasserfallen, la minoranza commissionale ritiene invece che una simile proposta sia incompatibile con il dettato costituzionale e con la portata della garanzia della proprietà, che esclude peraltro la possibilità di considerare nel calcolo della piena indennità anche l'utilizzazione futura del fondo di profitti in caso di alienazione futura. Ragioni di equità e di parità di trattamento nonché il divieto dell'arbitrio imporrebbero di attenersi al consolidato principio, secondo il quale solo il valore venale effettivo al momento dell'esecutività del titolo espropriativo deve essere oggetto della piena indennità e non altri fattori legati a contingenze future che potrebbero eventualmente incrementarlo.
Non va poi dimenticato che, secondo i dati statistici, la Confederazione si riserva per opere legate ai trasporti solo il 20 per cento di tutte le superfici coltive necessarie per opere pubbliche. Circa il 90 per cento di queste aree viene acquisito attraverso accordi bonali con i proprietari interessati e solo per il 10 per cento si rende necessaria una procedura di [PAGE 793] espropriazione. Si tratta oltretutto di pochissime superficie coltive che vengono sacrificate a tale scopo e quindi non sussisterebbe una vera necessità di rafforzarne la protezione.
Le autorità propongono regolarmente, in ogni caso, delle varianti quando si tratta di dover espropriare superfici, per esempio nell'ambito di grossi progetti, e nel loro esame il valore venale dei terreni coltivi toccati non è mai il criterio principale. Introdurre una normativa speciale per l'agricoltura in relazione alle indennità di espropriazione non solo, secondo la minoranza, colliderebbe con la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale e con il chiaro disposto dell'articolo 26 della Costituzione ma comporterebbe anche una differenza di trattamento dei proprietari immobiliari: quelli espropriati dalla Confederazione si ritroverebbero notevolmente avvantaggiati rispetto a quelli espropriati dai cantoni.
Nella mia veste di relatore vi invito comunque a sostenere la maggioranza.