Gianini Simone · Nationalrat · 2024-12-18
Gianini Simone · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2024-12-18
Wortprotokoll
L'ottavo pacchetto di sanzioni internazionali contro la Russia, adottato anche dalla Svizzera, prevede all'articolo 28e capoverso 1bis dell'ordinanza che traspone nel nostro Paese i provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina, il divieto, tra gli altri, di fornire consulenze giuridiche al governo della Federazione russa o altre persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione russa. Le violazioni di questo divieto sono punibili con una pena fino a un anno di detenzione.
Il capoverso 2bis precisa poi che tale divieto non si applica ai servizi necessari per avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo, nonché ai servizi necessari per garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.
La mozione in oggetto, approvata dal Consiglio degli Stati con 34 voti contro 10, chiede al Consiglio federale di modificare il citato articolo, eliminando il termine "consulenza giuridica", rispettivamente di effettuare tutti gli adeguamenti normativi necessari affinché la consulenza giuridica sia pienamente garantita nell'ordinamento giuridico svizzero, e di eliminare le relative sanzioni penali dal testo dell'ordinanza.
Le motivazioni principali risiedono nella mancanza di una sufficiente base legale - un'ordinanza non è abbastanza per limitare i diritti fondamentali - e quindi nell'illecita lesione di tali diritti come, ad esempio, quello di essere sentiti. Vi sarebbe poi una mancanza di chiarezza nella distinzione tra il patrocinio in procedimenti giudiziari o ricorsuali, ammesso, e il consiglio giuridico di carattere più generale, vietato, creando così insicurezza sulla punibilità o meno di chi è chiamato a garantire il primo senza sfociare nel secondo.
La vostra Commissione degli affari giuridici ha dedicato due sedute all'esame della mozione, utilizzando il tempo tra esse per cercare con le parti interessate una soluzione che tenesse conto dei diversi interessi in gioco.
Pur prendendo atto, ad esempio, della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale non ha ritenuto che il divieto in questione violasse i diritti fondamentali, anche la CAG-N condivide l'opinione del Consiglio degli Stati secondo cui il testo dell'ordinanza non è chiaro, esponendo gli avvocati che forniscono tali servizi nel quadro delle eccezioni previste dall'articolo 28e capoverso 2bis a una serie di rischi.
La commissione considera tuttavia eccessivo eliminare completamente il termine "consulenza giuridica", come chiesto nella mozione, poiché vi è il timore, espresso anche dal Consiglio federale, che ciò venga recepito come un segnale negativo sul piano della politica estera, e abbia ripercussioni sfavorevoli per la Svizzera ma anche per gli avvocati svizzeri stessi che operano a livello internazionale, alcuni dei quali sono già stati recentemente oggetto di attenzione e finanche di condanna da parte di Stati esteri, nello specifico gli Stati Uniti, proprio per violazione delle sanzioni contro la Federazione russa.
La maggioranza della vostra Commissione degli affari giuridici propone quindi di modificare il testo della mozione e di accoglierla nella versione aggiornata, che incarica il Consiglio federale di modificare l'articolo 28e in modo tale da escludere dal divieto le attività tipiche della professione di avvocato - in tedesco "die typische (Kern-)Anwaltstätigkeit" -, stralciando invece il resto dell'atto parlamentare. Il Consiglio federale dovrà così precisare che è ammesso l'esercizio delle attività specifiche dell'avvocatura in base alla giurisprudenza già sviluppata in materia, fra cui ad esempio anche la prestazione di consulenza preprocessuale e stragiudiziale tutelata da norme fondamentali - indipendentemente dal fatto che il caso sfoci poi in una procedura giudiziaria - ma non, sempre per fare un esempio, il supporto al trasferimento di denaro o alla costituzione di veicoli giuridici per tale fine.