Fonio Giorgio · Nationalrat · 2025-06-19
Fonio Giorgio · Nationalrat · Tessin · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2025-06-19
Wortprotokoll
Per il prosieguo della discussione, io mi occuperò del blocco 1, mentre il collega Paganini presenterà il blocco 2. Valuterò quindi le prime sei proposte di minoranza. La prima è la minoranza Klopfenstein Broggini all'articolo 64abis capoverso 1, che propone di modificare il termine di ricorso contro una decisione di rinvio, portandolo da cinque giorni lavorativi a tre settimane. La commissione, con 15 voti contro 10, raccomanda di respingere tale proposta, poiché l'amministrazione ha confermato che il termine di cinque giorni lavorativi è consolidato tanto nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione quanto nella legge sull'asilo, e si è dimostrato valido nella prassi. Inoltre, tale termine consente di garantire la celerità delle procedure Dublino.
La seconda è la minoranza Glättli all'articolo 76a capoverso 1 lettera a, che propone di introdurre il termine "concreto" per giustificare la detenzione in vista di un trasferimento Dublino. La commissione, con 15 voti contro 9, raccomanda di respingere la proposta, sottolineando che i regolamenti Dublino continuano a essere pienamente applicabili.
La terza minoranza è quella della collega Klopfenstein Broggini, e tocca l'articolo 76a capoverso 3 lettere a e c. Per quanto concerne la lettera a, l'amministrazione ha confermato alla commissione che la detenzione può essere disposta solo dopo la comunicazione della decisione di allontanamento o di rinvio. Essa avviene nella prassi durante la detenzione preparatoria, ed è già regolata nella legge in modo conforme con un'ordinanza di detenzione entro tre giorni nei procedimenti Dublino. Alla lettera c, vista l'incertezza sull'inizio del termine di cinque settimane, si chiede una regolamentazione più precisa. L'esecuzione deve poter avvenire solo dopo una decisione impugnabile nel merito sul rinvio o un allontanamento. Il comportamento di un richiedente l'asilo respinto che si sottrae al trasferimento dopo il riconoscimento da parte dello Stato competente Dublino non deve comportare la perdita anticipata della possibilità di disporre la detenzione. La commissione raccomanda con 16 voti contro 8 contrari e 1 astensione di aderire alla posizione della maggioranza.
La quarta minoranza è la minoranza Rutz Gregor relativa all'articolo 80a capoverso 2, che è una disposizione nuova. Con 13 voti contro 10 e 2 astensioni, la commissione propone di prevedere l'obbligo di motivare l'ordine di carcerazione. Il regolamento AMMR prevede già l'indicazione di motivi fattuali e giuridici, e tale nuova disposizione esplicita è ritenuta opportuna.
La quinta è la minoranza Tschopp all'articolo 80a capoverso[NB]3, che chiede una modifica del diritto vigente. Per il controllo della legalità e della proporzionalità della detenzione si propone un termine massimo di 96 ore. La commissione, con 17 voti contro 8, raccomanda di mantenere lo status quo. L'amministrazione precisa che, mentre nella procedura d'asilo ordinaria una detenzione può protrarsi più a lungo, nella procedura Dublino essa deve limitarsi a poche settimane. Il ricorso è sempre possibile, e il giudice della detenzione deve pronunciarsi entro otto giorni, garantendo così le necessarie e dovute tutele giuridiche.
La sesta e ultima minoranza è la minoranza Schmid Pascal all'articolo 80b. La commissione propone l'introduzione di una norma specifica per la nomina di un rappresentante legale nel procedimento relativo alla minaccia o alla proroga della detenzione, qualora la persona interessata ne sia priva fino alla sua designazione. La minoranza Schmid Pascal propone di stralciare l'articolo. La commissione raccomanda, con 13 voti contro 10 e 2 astensioni, di includere tale disposizione.
[VS]