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Rossi Viktor · 2025-12-15

Rossi Viktor · Bern · 2025-12-15

Wortprotokoll

L'articolo 61 capoverso 1 della legge federale sui diritti politici prescrive che gli aventi diritto di voto debbano iscrivere di proprio pugno i loro nomi, il loro cognome e la loro firma sulla lista di firme. Questa regolamentazione è in vigore già dal 1° novembre 2015. Da allora essa è menzionata nella guida che la Cancelleria federale mette a disposizione di tutti i comitati referendari e d'iniziativa. È inoltre riportata su ogni lista di firme e spiegata nelle istruzioni della Cancelleria federale e dei Cantoni ai Comuni relative all'attestazione del diritto di voto. Tale regolamentazione si applica sia ai raccoglitori di firme privati o volontari sia a quelli commerciali.

Nella pratica i Comuni hanno in più occasioni riconosciuto attestazioni di sostegno in cui, ad eccezione della firma, i dati della persona firmataria non erano probabilmente stati compilati di proprio pugno. Questa prassi non è conforme alle disposizioni legali, ma è stata accettata dalla Cancelleria federale purché non vi fosse alcun sospetto di falsificazione, in applicazione del principio di proporzionalità secondo il quale in caso di dubbio si decide a favore dell'esercizio dei diritti popolari.

Nella primavera del 2025 la Cancelleria federale è venuta a conoscenza del fatto che alcuni Comuni del Cantone Ticino attestavano firme come valide anche se nomi e cognomi non erano chiaramente stati compilati a mano dalla persona firmataria. La Cancelleria federale ha quindi preso immediatamente contatto con la Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino. Di conseguenza la Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, in accordo con la nostra cancelleria, ha richiamato i Comuni alle disposizioni vigenti affinché dichiarassero tali firme come non valide conformemente alle istruzioni della Cancelleria federale in vigore dal 2015.

Tuttavia, si tiene a precisare espressamente che non tutte le firme vengono dichiarate nulle in modo sistematico qualora nomi e cognomi non siano stati compilati a mano. Nei cosiddetti casi familiari, il Comune può dichiarare valida una delle firme. Anche questo è stato precisato nelle istruzioni della Cancelleria federale.

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