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Messaggio sulla partecipazione e la concessione di un aiuto finanziario della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario

00.043

Messaggio sulla partecipazione e la concessione di un aiuto finanziario della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario per gli anni 2001-2003

del 31 maggio 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di legge federale e un disegno di decreto federale semplice concernenti la partecipazione e la concessione di un aiuto finanziario della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

31 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2000-0977 3111

Compendio

Il Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario è una fondazione di diritto pri- vato sottoposta alla vigilanza della Confederazione. Succeduto nel 1998 all’Istituto Henry-Dunant, il Centro ha lo scopo di promuovere il dialogo interdisciplinare, multiculturale e universale al fine di trovare soluzioni durevoli ai problemi riscon- trati durante lo svolgimento dell’azione umanitaria sul campo. Esso intende pro- muovere l’accettazione dei principi umanitari da parte degli enti statali e non sta- tali (militari, politici, economici, ecc.) presenti nelle situazioni di conflitto. La sua azione integra l’impegno delle agenzie e organizzazioni umanitarie presenti sul campo, senza tuttavia porsi in concorrenza con esse (Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, agenzie delle Nazioni Unite e organiz- zazioni non governative). Infine, non è suo compito creare nuove norme giuridiche, quanto piuttosto migliorare l’applicazione delle norme vigenti. Dopo il primo anno d’esistenza, il Centro ha dimostrato di soddisfare le aspettative in lui riposte. In effetti ha contribuito in modo innovativo alla ricerca di soluzioni durevoli ai problemi umanitari, assumendo il ruolo di promotore del dialogo infor- male tra tutte le categorie di attori presenti sul campo, compresi quelli non statali. Inoltre la scelta degli ambiti di azione prioritari è stata operata oculatamente. Per il proprio funzionamento il Centro applica norme di gestione riconosciute. Il sostegno della Confederazione a questo istituto è conforme agli obiettivi della politica estera della Svizzera e al programma di legislatura 1999-2003 e rientra inoltre nell’ambito della promozione di Ginevra quale centro internazionale di rife- rimento per gli affari umanitari. Il Centro è sostenuto congiuntamente dal Comitato internazionale della Croce Ros- sa, dalla Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mez- zaluna Rossa, dalla Croce Rossa svizzera, dalla Città di Ginevra e dai governi di Regno Unito e Svezia. Per gli anni 1999 e 2000 l’aiuto finanziario della Confederazione al Centro è stato stanziato direttamente dal Consiglio federale. Per poter essere rinnovato, confor- memente alla prassi attuale in materia di legislazione, questo aiuto necessita ora di una base legale formale. Quest’ultima è oggetto del presente me ssaggio.

Il Consiglio federale propone di continuare a sostenere il Centro rinnovando per i tre anni a venire l’aiuto concesso per il 2000, ossia 950 000 franchi; per gli anni 2001-2003 si giunge così a un limite di spesa di 2 850 000 franchi. Questa proposta non ha ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione.

Messaggio

1 Parte generale

1.1 Cenni storici

Fondato il 13 novembre 1998 a Ginevra il «Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario» (Centro) è succeduto all’Istituto Henry Dunant. Quest’ultimo fu fondato nel 1965 dal Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), dalla Federazione internazionale (allora denominata Lega) delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Federazione internazionale) e dalla Croce Rossa svizzera come strumento di studio e di ricerca, di formazione e d’insegnamento in tutti i settori d’attività della Croce Rossa. La riattivazione operativa e il nuovo orientamento del- l’Istituto Henry Dunant a partire dal 1997 hanno ricevuto ampio sostegno da parte dei principali interessati, segnatamente dalle organizzazioni umanitarie internazio- nali e non governative e dai Dipartimenti federali consultati in quell’occasione [Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e Dipartimento federale della dife- sa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)]. Il Centro ha assunto la forma giuridica di una fondazione di diritto privato sottopo- sta alla vigilanza della Confederazione. Il suo capitale iniziale è stato integralmente sottoscritto dal CICR, dalla Federazione internazionale e dalla Croce Rossa svizzera. L’Organizzazione delle Nazioni Unite e la Confederazione dispongono di un seggio permanente in seno al Consiglio di fondazione; la Confederazione vi è rappresentata dal Segretario di Stato del DFAE. La composizione del Consiglio di fondazione ri- flette la pluralità dei settori d’attività e la diversità geografica degli enti interessati dalle questioni umanitarie.

Con decisione dell’8 marzo 1999 abbiamo concesso un aiuto finanziario al Centro per gli anni 1999 e 2000, incaricando inoltre il DFAE di seguirne le attività e, in caso di valutazione positiva, di elaborare il presente messaggio.

1.2 Missione del Centro

Il Centro ha il compito di promuovere il dialogo informale per trovare soluzioni du- revoli ai problemi riscontrati sul campo durante l’azione umanitaria, come per esempio la protezione del personale umanitario o l’impossibilità per le organizza- zioni umanitarie di prestare soccorso alle vittime delle crisi e dei conflitti. Esso in- tende contribuire in modo innovativo alla promozione del rispetto del diritto e dei principi umanitari, al fine di preservare la dignità e la vita degli individui in ogni circostanza. Considerato che cerca di creare relazioni di fiducia con tutti gli interlo- cutori, il Centro intende preferibilmente mantenere il carattere informale e confiden- ziale dei propri servizi operativi. Attualmente succede spesso che l’azione umanitaria e i principi su cui si fonda (umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza) siano ignorati, anche deliberata- mente, dai belligeranti o da altri gruppi armati o non armati suscettibili di influenza- re direttamente o indirettamente il conflitto. La ratifica dei principali strumenti di diritto internazionale umanitario da parte degli Stati è una tappa necessaria, ma non sufficiente, all’applicazione integrale di tali

norme. Partendo da questa constatazione il Centro desidera promuovere presso il maggior numero di enti possibile, compresi dunque anche quelli non statali, la presa di coscienza delle specifiche responsabilità nei confronti delle popolazioni colpite da un conflitto. In tal modo tiene conto della recente evoluzione del genere e dell’intensità dei conflitti nel mondo. I conflitti attuali sono infatti viepiù caratteriz- zati dalla loro dimensione interna, dalla loro connotazione identitaria (etnica, reli- giosa, ecc.) e dalla presenza di strutture di comando in cui è difficile distinguere le sfere militare, politica ed economica. A medio termine l’azione del Centro si rivolgerà prioritariamente a due categorie di cerchie non statali, ossia agli ambienti economici rappresentanti in particolare il settore privato e ai gruppi armati d’opposizione. Secondo i suoi statuti il Centro ha lo scopo di «apportare un cambiamento sensibile sul campo»; per questa ragione esso si differenzia chiaramente dagli istituti accade- mici e dai programmi di ricerca incentrati sulle attività umanitarie, senza tuttavia rinunciare a collaborare con questi ultimi. Il Centro si differenzia inoltre dagli studi di consultazione o di auditing, che valutano l’impatto e l’efficacia delle operazioni umanitarie grazie alle «lezioni tratte dall’esperienza». Pur non trascurando questo aspetto, esso promuove soprattutto la comprensione e l’accettazione dei principi umanitari per permettere alle organizzazioni umanitarie di svolgere appieno i loro rispettivi compiti. Non essendo esso stesso incaricato di compiti umanitari operativi, il Centro ha la possibilità di esimersi dagli obblighi imposti dalla presenza attiva sul campo per agi- re indipendentemente dagli altri attori, segnatamente agenzie e organizzazioni uma- nitarie. Esso fruisce pure dei vantaggi derivanti dalla flessibilità delle proprie strut- ture, dalle conoscenze e dal know-how dei suoi collaboratori.

1.3 Attività del Centro

Il Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario ha formalmente iniziato l’attività il 27 gennaio 1999. Durante il primo semestre del 1999 ha lanciato diversi progetti ma è divenuto pienamente operativo solo in seguito, dopo essersi dotato di collabo- ratori permanenti, ossia il direttore, i responsabili dei programmi e i responsabili amministrativi. La sistematizzazione del dialogo con gli ambienti economici, in particolare con il settore privato, è la prima attività che il Centro si propone a medio termine. Questo punto è stato trattato durante l’incontro di lavoro «Azione umanitaria e settore pri- vato – interessi comuni?» organizzato in collaborazione con la Croce Rossa belga e il governo belga, nell’ambito della XXVII Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Durante i prossimi mesi sono previsti molteplici progetti su questo tema, in particolare con imprese transnazionali attive nel settore dell’estrazione (metalli, idrocarburi, ecc.). Il tema del rispetto del diritto internazionale umanitario da parte dei gruppi armati d’opposizione, seconda attività del Centro, è stato trattato della riunione d’esperti tenutasi a Ginevra il 14 e 15 dicembre 1999. Lo scopo della riunione, organizzata su mandato del DFAE e in stretta collaborazione con il «Programma per la sicurezza umana» dell’Università di Harvard (USA), era di procedere a uno scambio prelimi- nare di idee sui mezzi da impiegare per incrementare il rispetto del diritto interna-

zionale umanitario e dei diritti umani da parte dei gruppi armati d’opposizione, in previsione di una riunione ministeriale del Gruppo di Lysoen sulla sicurezza umana prevista a Lucerna l’11-12 maggio 2000.

Attività operative e intersettoriali realizzate (o avviate) nel 1999 Tabella 1 Data Area geografica Avvenimento e partner

27 gennaio 2000 Colombia Governo, gruppi d’opposizione e agenzie umanitarie 5 maggio 1999 Africa occidentale Moratoria regionale (CEDEAO) sulle armi leggere, NISAT (iniziativa del governo norvegese) Rinviato al 2000 Brcko, Bosnia-Erzegovina Rappresentanti delle comunità e Ufficio dell’Alto Rappresentante (seguito degli Accordi di Dayton) Da fine agosto 1999 Aceh, Indonesia Governo, gruppi d’opposizione con l’Università di York (Regno Unito) Da ottobre 1999 Burundi Governo, gruppi d’opposizione e Coordinatore per i soccorsi d’urgenza delle Nazioni Unite Data Tema interdisciplinare Avvenimento e partner

5 novembre 1999 Azione umanitaria e settore Seminario di lavoro in occasione privato – interessi comuni? della XXVII Conferenza diretta insieme al Governo belga e alla Croce Rossa belga 14 e 15 dicembre 1999 Rispetto del DIU da parte Seminario di lavoro organizzato su dei gruppi armati mandato del DFAE in cooperazio- d’opposizione ne con l’Università di Harvard (USA), Ginevra 7-10 febbraio 2000 Principi umanitari e attori Seminario di lavoro organizzato in non statali occasione delle conferenze di Wilton Park (Regno Unito)

Infine il Centro non può né vuole entrare in concorrenza con gli organismi interna- zionali esistenti (Nazioni Unite, Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa) in cui si elaborano, principalmente tra governi e organizzazioni internazionali, gli strumenti di natura giuridica volti a proteggere la vita e la dignità umana durante i conflitti. Con la sua azione e il suo approccio innovativo il Centro intende completare tali sforzi, giacché si prefigge di far assumere pienamente agli attori non statali le loro responsabilità nei confronti delle vittime dei conflitti.

1.4 Funzionamento e risorse del Centro

Per diverse ragioni, il primo anno completo d’attività del Centro (ossia il 1999) si è rivelato atipico. Per quanto concerne le risorse umane, il reclutamento e l’entrata in funzione dei collaboratori permanenti sono stati scaglionati fino al quarto trimestre del 1999. L’entrata in funzione effettiva del direttore del Centro, Martin Griffiths, è avvenuta nel settembre 1999. In passato quest’ultimo aveva rivestito cariche di grande responsabilità, segnatamente nelle Nazioni Unite, dove aveva occupato la funzione di aggiunto al Sottosegretario generale agli affari umanitari.

Durante il secondo semestre dell’anno, il Centro ha occupato uffici provvisori fino al termine dei lavori di rinnovo dei propri locali. Conformemente a quanto espressamente auspicato dalla Confederazione, per coprire le spese dei lavori il Centro ha fatto capo a fondi privati di imprese e fondazioni. I considerevoli sforzi profusi nel 1999 nella rac- colta di fondi presso i potenziali donatori (enti pubblici, Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, organizzazioni multilaterali, ecc.) hanno permesso al Centro di diversificare sensibilmente le proprie fonti di finanziamento. Inoltre esso ha potuto chiudere l’esercizio finanziario 1999 con un saldo positivo del conto economico provvisorio (non riveduto), contrariamente alle previsioni del gennaio

1999 che pronosticavano un saldo negativo di 280 000 franchi.

Considerato che intende restare una struttura leggera e flessibile, il Centro dispone attualmente, oltre al direttore, di un numero limitato di collaboratori permanenti, ossia tre responsabili di programma (300%) e tre collaboratori amministrativi (250%) ai quali si è aggiunto nel febbraio 2000 un responsabile per la comunicazio- ne. A partire dal 2000 i costi salariali fissi possono essere stimati a meno del 25 per cento del preventivo globale del Centro. La tabella 2 presenta il bilancio di previsio- ne del Centro per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Bilancio di previsione del Centro Henry Dunant Tabella 2 per gli anni 2000-2002 (in migliaia di franchi)

Esercizio finanziario 2000 2001 2002

Spese d’esercizio 1551 1598 1646 di cui salari 1056 1088 1120 Costi operativi a) 185 191 196 Villa Plantamour b) 190 196 202 Spese generali c) 110 113 117 Altre 10 10 11 Spese istituzionali 157 162 167 di cui per il Consiglio di fondazione 60 62 64 Ufficio del Consiglio («board») 47 48 50 Comitato dei programmi 50 52 53 Spese operative 2564 2692 2961 di cui Aceh/Indonesia 790 830 912 Burundi 207 217 239 Somalia 31 – – Attori non statali Settore privato 203 213 234 Gruppi armati d’opposizione 95 100 110 Seminari «sicurezza» 114 – – Seminari «negotiations skills» 167 175 193 Altri progetti 957 1157 1273 Totale 4272 4452 4774 a) Salari dei consulenti, spese di viaggio, costi di revisione esterna, ecc. b) Di questi importi, 40 000 franchi, destinati a coprire costi di pulizia, fatture per elettric i- tà, acqua e riscaldamento, sono effettivamente a carico del Centro. Il contributo della Città di Ginevra, ossia la concessione gratuita dei locali, è stimato a 150 000 franchi an- nui. c) Fatture per le telecomunicazioni, acquisto di materiale d’ufficio, manutenzione tecnica, ecc.

Per il 2000 il Centro ha previsto un’eccedenza del conto economico. La tabella 3 presenta le fonti e l’importo dei contributi previsti per l’anno in corso.

Fonti e importo dei contributi del Centro per il 2000 Tabella 3 (in franchi)

1. Enti pubblici

Confederazione 950 000 Città di Ginevra a) 150 000 Altri governi b) 2 000 000 di cui 1 250 000 Regno Unito

500 000 Svezia

2. Movimento internazionale della

Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa c) CICR 250 000 Federazione internazionale 200 000 Croce Rossa svizzera 100 000

3. Finanziamento multilaterale d)

ONU 200 000 Unione europea 400 000

4. Altri donatori

Settore privato 400 000 a) Il contributo della Città di Ginevra consiste nel mettere a disposizione del Centro i locali di Villa Plantamour e a incaricarsi della manutenzione esterna dell’edificio, compresi i lavori di giardinaggio, per un periodo di 5 anni (rinnovabile). Questo sostegno è deter- minante, considerato che la Villa Plantamour è ubicata nel Parc Mon-Repos in prossi- mità delle organizzazioni umanitarie, delle Nazioni Unite e del Palazzo Wilson. Il Can- tone di Ginevra non versa contributi in denaro al Centro, ma gli ha concesso un’esen- zione fiscale per una durata indeterminata. b) Altri contributi governativi sono attesi nei prossimi mesi. Il governo britannico si è im- pegnato a rinnovare il suo contributo per gli esercizi finanziari 2001 e 2002. c) Un contributo congiunto di queste organizzazioni è assicurato, per un importo totale identico, per l’esercizio finanziario 2001. d) Contrariamente alla rubrica 1, le somme indicate sono unicamente destinate a progetti operativi specifici.

1.5 Partecipazione e aiuto finanziario

della Confederazione Il sostegno finanziario della Confederazione, allibrato nel preventivo del DFAE per i precedenti esercizi finanziari, può essere così riassunto:

Aiuto finanziario della Confederazione al Centro Henry Dunant Tabella 4

Anno importo in franchi Base

1998 175 000 Decisione Segretario di Stato DFAE 28.10.98

1999 800 000 Decisione del CF 08.03.99

2000 950 000 Decisione del CF 08.03.99

Nel 1998 la Confederazione ha concesso al Centro un aiuto iniziale specifico. Con- formemente alla nostra decisione dell’8 marzo 1999 i contributi per gli anni 1999 e 2000 sono destinati alle spese d’esercizio del Centro. Per il periodo 2001-2003 vi proponiamo di mantenere il contributo accordato per il 2000, ossia 950 000 franchi.

Questo sostegno si fonda sulla valutazione positiva delle attività del Centro, sia sul piano del funzionamento, sia su quello del valore aggiunto che esso apporta nel pro- prio ambito di competenza. Dopo il primo anno di esistenza, il Centro ha dimostrato di soddisfare le attese in esso riposte. In effetti ha contribuito in modo innovativo alla ricerca di soluzioni durevoli ai problemi umanitari assumendo il ruolo di promotore del dialogo infor- male tra tutte le categorie di enti presenti sul campo, compresi quelli non statali. Inoltre la scelta degli ambiti di azione prioritari è stata operata oculatamente. Per il proprio funzionamento il Centro applica le norme di gestione riconosciute. Il sostegno da parte della Confederazione è conforme agli obiettivi fissati nel rap- porto del 29 novembre 1993 sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta (FF 1994 I 130), segnatamente il mantenimento e la promozione della sicurezza e della pace, l’impegno in favore dei diritti umani, della democrazia e dei principi dello Stato di diritto. Esso fornisce un utile contributo agli sforzi profusi dalla Sviz- zera da oltre 130 anni per sviluppare, promuovere e far rispettare il diritto interna- zionale umanitario. In qualità di membro a pieno diritto del Consiglio di fondazione, la Confederazione dà prova del proprio impegno a favore del Centro senza tuttavia pregiudicarne l’indipendenza. In tale ottica, essa applica, per analogia, il principio dell’aiuto uma- nitario incondizionato (cfr. il messaggio del 20 novembre 1996 per la continuazione dell’aiuto umanitario internazionale accordato dalla Confederazione, FF 1997 I 1181). La partecipazione della Confederazione rafforza la posizione di Ginevra quale cen- tro internazionale di riferimento per gli affari umanitari e sottolinea la coerenza della politica di Stato ospite condotta dalla Confederazione a favore della Ginevra inter- nazionale (cfr. il rapporto dell’11 novembre 1998 sulla politica svizzera di acco- glienza a Ginevra di organizzazioni e conferenze internazionali come pure sulla FIPOI, non pubblicato nel Foglio federale ma disponibile presso la Centrale di do- cumentazione dei Servizi del Parlamento). Inoltre la partecipazione al Centro è uno dei mezzi con cui la Svizzera può affronta- re la nuova situazione in campo umanitario, rafforzando le proprie capacità di anali-

si, di valutazione e di partecipazione ai dibattiti e alle azioni in questo ambito. Que- sto coincide con le raccomandazioni principali del rapporto sulle dimensioni umanitarie della politica estera della Svizzera di cui il nostro Collegio ha preso atto il 19 aprile 1999 (rapporto non pubblicato nel Foglio federale ma disponibile presso la Centrale di documentazione dei Servizi del Parlamento).

2 Ripercussioni

2.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo

del personale

2.1.1 Per la Confederazione

Il limite di spesa di 2 850 000 franchi che vi proponiamo di stanziare, ossia un im- porto di 950 000 franchi per ogni esercizio finanziario, sarà destinato alle spese d’esercizio del Centro Henry Dunant. Questo importo figura nel piano finanziario 2001-2003.

La proposta che vi sottoponiamo non ha ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione.

2.1.2 Per i Cantoni e i Comuni

Per i Cantoni e i Comuni non si delineano ripercussioni finanziarie.

2.2 Ripercussioni nel settore dell’informatica

Le misure previste non hanno ripercussioni sul settore dell’informatica.

2.3 Ripercussioni economiche

Le misure proposte, così come l’aiuto finanziario richiesto, non avranno ripercus- sioni sull’economia in generale. La presenza del Centro permette tuttavia a Ginevra di rafforzare la propria attrattiva in qualità di centro di competenza internazionale per gli affari umanitari.

3 Programma di legislatura

Il presente messaggio è stato annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 1999-2003 (FF 2000 2037).

4 Relazione con il diritto europeo

L’accettazione delle misure proposte non ha ripercussioni sulla compatibilità della legislazione svizzera con il diritto europeo.

5 Basi giuridiche

5.1 Costituzionalità

L’allegato disegno di legge federale sulla partecipazione e la concessione di un aiuto finanziario della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario intende da un lato rinnovare e confermare il sostegno della Confederazione a questa fondazione di diritto privato sottoposta alla sua vigilanza e, dall’altro, acconsentire al modo di designazione del rappresentante della Confederazione in seno al Consi- glio di fondazione, organo supremo del Centro. Secondo la prassi attuale relativa agli aiuti finanziari della Confederazione in mate- ria di affari esteri (cfr. FF 2000 406), all’Assemblea federale (o al Consiglio federa- le, fatta salva la competenza budgetaria delle Camere federali) spetta, in virtù dell’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), la competenza ne- cessaria per concedere aiuti finanziari unici senza doversi fondare su una base legale

formale. Gli aiuti finanziari periodici non limitati nel tempo o che si protraggono sull’arco di più anni necessitano invece di una base legale formale. Sono fatti salvi gli aiuti finanziari volontari periodici alle organizzazioni internazionali, per i quali è sufficiente la competenza costituzionale in materia di relazioni estere. Alcuni parlamentari hanno chiesto a più riprese il riesame della prassi del Consiglio federale in materia di contributi. Il Dipartimento federale degli affari esteri e il Di- partimento federale di giustizia e polizia hanno elaborato congiuntamente un docu- mento interlocutorio relativo alla base legale necessaria per gli aiuti finanziari della Confederazione in materia di relazioni estere. Il nostro collegio dovrebbe prenderne atto nel corso del primo semestre del 2000. Eventualmente potremmo essere indotti a modificare la prassi vigente. Allo stadio attuale si può asserire che l’aiuto finanzia- rio proposto in questo messaggio farà parte, al termine dei lavori, di una delle isti- tuende basi legali. Tuttavia fino all’esame del documento summenzionato e fino all’eventuale inizio di una nuova prassi in merito, la prassi attuale conserva la pro- pria validità. Nel presente caso si tratta di un aiuto finanziario periodico a una fondazione di di- ritto privato. Come già esposto e conformemente alla prassi vigente, per un simile contributo è necessario elaborare una base legale formale fondata sulle competenze della Confederazione in materia di relazioni estere, ossia sull’articolo 54 capoverso 1 Cost.. Per rinnovare senza interruzione il sostegno della Confederazione al Centro non è possibile attendere l’adozione di eventuali nuove basi legali suscettibili di fondare una nuova prassi. È pertanto necessario adottare già sin d’ora una legge spe- cifica che potrebbe in seguito essere eventualmente integrata in una legge con un campo d’applicazione più vasto.

5.2 Forma giuridica

Considerato quanto precede e in virtù dell’articolo 163 capoverso 1 Cost., vi propo- niamo di fondare la partecipazione e la concessione di un aiuto finanziario della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario su una legge fe- derale ai sensi dell’articolo 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11). Tale legge sottostà al referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 Cost. In considerazione del fatto che la legge in questione potrebbe ulteriormente essere integrata in una legge di portata più generale, la competenza per la designa- zione del rappresentante della Confederazione nel Consiglio di fondazione è stata attribuita al DFAE, derogando transitoriamente all’articolo 47 capoverso 2 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010). Inoltre proponiamo che le vostre Camere decidano l’importo dell’aiuto finanziario al Centro da parte della Confederazione per il periodo 2001-2003 con decreto federale semplice, non sottostante a referendum ai sensi dell’articolo 163 capoverso 2 Cost.

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