Messaggio relativo all'approvazione degli emendamenti del 17 settembre 1997 e del 3 dicembre 1999 al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
01.078
Messaggio relativo all’approvazione degli emendamenti del 17 settembre 1997 e del 3 dicembre 1999 al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
del 21 novembre 2001
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Con il presente messaggio, vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente gli emendamenti apportati il 17 settembre 1997 e il 3 dicembre 1999 al Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che impoveri- scono lo strato di ozono (Protocollo addizionale alla Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato d’ozono).
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
858 2001-1549
Compendio
In seguito all’adozione, il, della Convenzione di Vienna del 22 marzo 19851 per la protezione dello strato d’ozono, la comunità internazionale, preoccupata dall’assottigliamento dell’ozonosfera, ha adottato il 16 settembre 1987 a Montreal un Protocollo addizionale mirante a ridurre progressivamente l’impiego di certi clorofluorocarburi (CFC) e degli aloni. La Svizzera ha ratificato il Protocollo di Montreal2 (in seguito denominato Protocollo) alla fine del 1988. Durante la secon- da e quarta riunione, svoltesi a Londra nel 1990 e a Copenaghen nel 1992, le Parti hanno riesaminato il Protocollo e introdotto il divieto assoluto (in due scaglioni) – vincolato a precise scadenze per la sua attuazione – della produzione, nonché del consumo di un ampio elenco di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. La Svizzera ha ratificato queste due revisioni il 16 settembre 1992 e il 16 settembre 1996, in occasione della giornata mondiale dell’ozonosfera. Per i Paesi industria- lizzati, il divieto di produrre e di consumare le principali sostanze che assottigliano lo strato di ozono è entrato in vigore il 1° gennaio 1996. Per i Paesi in via di svi- luppo, questo divieto entrerà in vigore il 1° gennaio 2010. Nel 1990, è stato istituito un Fondo multilaterale volto a sostenere finanziariamente e tecnicamente i Paesi in via di sviluppo ai fini dell’attuazione del Protocollo; tale fondo prevede di coprire i costi aggiuntivi generati dalla sostituzione delle sostanze che assottigliano lo strato di ozono: attualmente, gli impegni finanziari a favore del Fondo multilaterale ammontano complessivamente ad oltre 1140 milioni di dollari US. Questi impegni dovrebbero permettere ai Paesi in via di sviluppo di ridurre il loro consumo annuo di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono da 250 000 a
90 000 tonnellate.
Stando agli accertamenti scientifici, il Protocollo sta già producendo i primi effetti: dal 1989, la produzione mondiale delle principali sostanze che assottigliano lo strato di ozono è diminuita dell’80 per cento. Dal 1994, la concentrazione di cloro nell’atmosfera sta calando lentamente. Il degrado dello strato di ozono sembra aver raggiunto il suo punto massimo e il ripristino della situazione del 1980 dovrebbe realizzarsi tra il 2050 e i 2080, a condizione però che le disposizioni odierne del Protocollo vengano effettivamente applicate e che i provvedimenti complementari riguardanti il bromuro di metile e i CFC parzialmente alogenati (HCFC) vengano adottati. Nel corso delle riunioni del 1997 a Montreal e del 1999 a Beijing, basandosi sulle valutazioni scientifiche, tecniche ed economiche presentate dai Gruppi di esperti internazionali istituiti dalla prima riunione delle Parti, gli Stati aderenti al Proto- collo hanno adottato due nuovi emendamenti, la cui ratifica da parte della Svizzera è oggetto del presente messaggio. Gli emendamenti adottati vertono sull’obbligo di creare un sistema di autorizzazio- ne per le importazioni e le esportazioni delle sostanze controllate (o regolamentate)
dal Protocollo, sulla verifica minima della produzione degli HCFC e del loro com- mercio con gli Stati che non sono Parte al Protocollo, nonché sull’introduzione di una nuova sostanza – il bromoclorometano – nell’elenco delle sostanze contemplate dal Protocollo e sulla progressiva riduzione della produzione di sostanze control- late ad uso domestico per i Paesi in via di sviluppo. Nel giugno 2001, gli emendamenti del 1997 e del 1999 erano stati ratificati rispetti- vamente da 58 e da 8 Stati. L’emendamento al Protocollo di Montreal è entrato in vigore il 10 novembre 1999, dopo la ratifica da parte di 20 Stati aderenti al Proto- collo. Le attuali disposizioni dell’ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l’ambiente (ordinanza sulle sostanze, RS 814.013) permettono di adeguarsi alla maggior parte delle disposizioni contemplate dagli emendamenti al Protocollo adottati nel 1997 e nel 1999. L’adeguamento della normativa svizzera alle altre disposizioni si trova nella fase preparatoria, sotto forma di una modifica dell’ordinanza sulle sostanze; la procedura di consultazione è prevista nel corso dell’autunno 2001. La ratifica degli emendamenti del 1997 e del 1999 non com- porta alcun obbligo finanziario supplementare per la Svizzera e non richiede nep- pure un aumento di personale. La ratifica consentirà alla Svizzera di contribuire attivamente, in particolare grazie agli impegni tesi allo sviluppo di tecnologie sostitutive, alla lotta contro l’assottigliamento dello strato di ozono.
Messaggio
1 Parte generale
1.1 Contesto
1.1.1 Rafforzamento del Protocollo
In seguito all’adozione della Convenzione di Vienna del 22 marzo 19853 per la pro- tezione dello strato di ozono, la comunità internazionale, preoccupata dall’assotti- gliamento dello strato di ozono, ha adottato il 16 settembre 1987 a Montreal, un Protocollo addizionale mirante a ridurre progressivamente del 50 per cento entro il 2000 l’impiego di certi clorofluorocarburi (CFC), nonché a stabilizzare l’uso degli aloni. Pur ritenendo questo accordo insufficiente, la Svizzera si è associata agli Stati firmatari e ha ratificato il Protocollo di Montreal (in seguito denominato Protocollo) alla fine del 19884. Tutti gli Stati interessati hanno ammesso che il Protocollo del 1987 avrebbe permes- so di raggiungere l’obiettivo prefissato, vale a dire proteggere lo strato d’ozono stratosferico, tanto più che la comunità scientifica ritiene che, in base alle conoscen- ze attuali, i CFC, gli aloni ed altre sostanze affini, sono responsabili del degrado ge- nerale dello strato di ozono e che sono all’origine in particolar modo del cosiddetto "buco dell’ozono" che si forma ogni primavera sopra l’Antartide e che aumenta di anno in anno. Pertanto, le Parti hanno stabilito a Londra, nel giugno 1990, di proce- dere ad una revisione completa del Protocollo, nell’ottica di un divieto assoluto di produrre e di utilizzare le suddette sostanze ed hanno fissato scadenze adeguate per la sua attuazione. La Svizzera ha ratificato il nuovo Protocollo il 16 settembre 19925. Nel corso della 4a riunione del 1992, basandosi su nuove valutazioni scientifiche, tecniche ed economiche, le Parti hanno riesaminato il Protocollo al fine di ridurre le scadenze dell’attuazione dei divieti già concordati, e con il proposito di includere in futuro nuovi composti chimici nell’elenco delle sostanze proibite. La Svizzera ha ratificato il nuovo Protocollo il 16 settembre 19966. Il divieto per i Paesi industrializzati di produrre e di consumare le principali sostan- ze responsabili dell’impoverimento dello strato di ozono è entrato in vigore il 1° gennaio 1996. Per i Paesi in via di sviluppo, questo divieto entrerà in vigore il 1° gennaio 2010. Nel 1990, è stato creato un Fondo multilaterale volto ad assistere finanziariamente e tecnicamente i Paesi in via di sviluppo, impegnati ad attuare il Protocollo; tale fondo mira a coprire i costi aggiuntivi determinati dalla sostituzione delle sostanze che
portano all’assottigliamento dello strato di ozono. Il Fondo è amministrato da un comitato esecutivo nel quale sono rappresentati sette Paesi industrializzati e sette Paesi in via di sviluppo. La Svizzera è stata membro a pieno titolo di questo comi- tato durante il biennio 1997-1998 e membro cooptato durante il successivo biennio
3 RS 0.814.02 4 RS 0.814.021 5 RS 0.814.021.1 6 RS 0.814.021.2
1999-2000. A tutt’oggi, i contributi finanziari a favore del Fondo multilaterale am- montano a più di 1140 milioni di dollari US, oltre l’80 per cento dei quali è già stato versato. Il contributo svizzero ammonta a 28,5 milioni di franchi. Il Fondo multilate- rale ha permesso di ridurre di 90 000 tonnellate il consumo annuo, da parte dei Paesi in via di sviluppo, di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e dovrebbe con- sentire, nei prossimi tre anni, di diminuire il consumo di ulteriori 70 000 tonnellate. Ciononostante, rimarranno ancora 90 000 tonnellate circa di tali sostanze da elimi- nare nei suddetti Paesi. Stando alle osservazioni scientifiche, il Protocollo sta procurando i primi effetti: dal 1989, la produzione mondiale delle principali sostanze che impoveriscono lo strato di ozono è diminuita di oltre l’80 per cento. La concentrazione di cloro nell’atmo- sfera – principale responsabile (unitamente al bromo) della distruzione dello strato di ozono – sta diminuendo lentamente dal 1994. Purtroppo, la concentrazione di bromo continua invece ad aumentare. Anche se lo strato di ozono non si deteriora più così velocemente, esso continua ad essere estremamente vulnerabile e rimarrà tale per parecchi decenni ancora. Ciò ribadisce le precedenti previsioni degli am- bienti scientifici, che avevano calcolato l’inizio del ripristino dello strato di ozono nei primi anni del terzo millennio e il ritorno alla situazione del 1980 per il 2050- 2080, a condizione che le attuali disposizioni del Protocollo vengano attuate e i provvedimenti complementari riguardanti il bromuro di metile e i CFC parzialmente alogenati (HCFC) siano adottati. Tuttavia, se i Paesi in via di sviluppo non dovesse- ro attuare il Protocollo di Montreal, gli sforzi già profusi dai Paesi industrializzati verrebbero rapidamente vanificati. Nel corso delle riunioni annue del 1997 a Montreal e del 1999 a Beijing, sulla base delle valutazioni scientifiche, tecniche ed economiche presentate dagli organi inter- nazionali competenti, le Parti hanno adottato due nuovi emendamenti al Protocollo, la cui ratifica da parte della Svizzera è oggetto del presente messaggio.
1.1.2 Situazione in Svizzera
Le modifiche del 14 agosto 1991 e del 29 novembre 1995 dell’ordinanza sulle so- stanze7 del 9 giugno 1986 prevedono un progressivo divieto delle sostanze che im- poveriscono lo strato di ozono (severe limitazioni imposte dal 1° gennaio 1992, eli- minazione pressoché totale dei CFC, del tetracloruro di carbonio e del tricloroetano alla fine del 1995, degli HCFC entro la fine del 2001 e degli aloni entro la fine del 2002). La tabella di marcia allora prevista è stata perlopiù rispettata. Per quanto ri- guarda i CFC, il loro consumo, il quale nel 1986 superava le 8000 tonnellate, è ca- lato a circa 70 tonnellate nel 1999, impiegate principalmente per la manutenzione di taluni impianti nel settore della refrigerazione e della climatizzazione. L’ottimiz- zazione del riciclaggio delle scorte esistenti di CFC permette di coprire la maggior parte del fabbisogno di quest’ultimi e di eliminare ogni anno oltre 100 tonnellate di residui di CFC. Per quanto concerne gli aloni, dalla fine del 1991 è vietato impor- tarli (tasso di riduzione pari al 100%) e, fino alla fine del 2002, gli impianti ancora in attività possono essere riforniti di aloni riciclati provenienti da scorte esistenti. Da ultimo, per quanto riguarda gli HCFC, il cui consumo ammontava nel 1993 a 1150
7 RS 814.013
tonnellate circa, dal 2002 essi saranno autorizzati unicamente negli impianti di refri- gerazione e di climatizzazione ancora esistenti. Il consumo di HCFC è stato ridotto a 350 tonnellate nel 1999. Il bromuro di metile – pesticida ad ampio spettro – è auto- rizzato in Svizzera unicamente per disinfettare locali e infrastrutture, segnatamente nell’industria alimentare; all’estero, invece, esso viene utilizzato in grandi quantità per sterilizzare alcuni terreni agricoli. Nel decennio 1989-1999, il consumo di bro- muro di metile è stato ridotto da 42 a 20 tonnellate annue. L’adeguamento della normativa svizzera alle nuove disposizioni previste dagli emendamenti adottati nel 1997 e nel 1999, oggetto di questo messaggio, è contem- plato nella modifica dell’ordinanza sulle sostanze, che sarà inviata in consultazione durante l’autunno 2001. Questa modifica dell’ordinanza sulle sostanze prevede se- gnatamente: – l’introduzione di un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni delle sostanze controllate dal Protocollo; – il divieto generale di una nuova sostanza, il bromoclorometano; – un ’inasprimento delle disposizioni relative al bromuro di metile. Grazie a questa modifica dell’ordinanza sulle sostanze, la Svizzera sarà in grado di soddisfare, entro le scadenze fissate, tutti gli obblighi previsti dal Protocollo emen- dato. Inoltre, essa contribuisce attivamente, in modo particolare grazie agli impegni tesi a sviluppare tecnologie sostitutive, alla lotta contro l’impoverimento dello strato di ozono.
1.2 Svolgimento dei negoziati
1.2.1 Riunione di Montreal del 1997
Durante la riunione del 1997, 117 Stati aderenti al Protocollo hanno esaminato, fra le altre, alcune proposte di emendamento relative alle regolamentazioni sul bromuro di metile e sugli HCFC, nonché l’introduzione di un sistema di autorizzazione per le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate al fine di lottare contro il commercio illegale di tali sostanze. Al termine di intense trattative, le Parti con- traenti sono giunte ad un accordo in merito alle proposte di emendamento relative alle disposizioni commerciali applicabili al bromuro di metile e all’introduzione di un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate dal Protocollo. Questo accordo è stato raggiunto anche e soprattutto grazie all’ado- zione di diverse risoluzioni vertenti sul potenziamento dell’assistenza tecnica e fi- nanziaria fornita ai Paesi in via di sviluppo al fine di eliminare il consumo di bromu- ro di metile, nonché sulle disposizioni precise riguardanti l’attuazione del sistema di autorizzazione per le importazioni e le esportazioni. Per quanto riguarda i temi sui quali le Parti non sono giunte ad un accordo, numerose delegazioni hanno ribadito la loro intenzione di presentare nuove proposte in occasione delle prossime riunioni. A seguito della ratifica da parte di 20 Stati aderenti al Protocollo, l’emendamento è entrato in vigore il 12 novembre 1999. Nel giugno 2001, esso era stato ratificato da
58 Stati.
1.2.2 Riunione di Beijing del 1999
Nel corso della riunione del 1999, 130 Stati aderenti al Protocollo hanno esaminato, fra le altre, alcune proposte di emendamento vertenti sull’impiego del bromuro di metile, sulla normativa riguardante gli HCFC, nonché sull’introduzione di nuove sostanze nel Protocollo. Al termine di difficili trattative, le Parti sono riuscite a rag- giungere un accordo in merito a un controllo minimo della produzione di HCFC (introduzione di un tetto massimo) e del loro commercio con gli Stati non aderenti al Protocollo, come pure in merito all’introduzione di una nuova sostanza nel Proto- collo: il bromoclorometano. Questo accordo è stato raggiunto anche e soprattutto grazie all’adozione di diverse risoluzioni vertenti sul finanziamento del Fondo mul- tilaterale per un periodo di tre anni, sull’individuazione e sulla valutazione delle so- stanze non controllate dal Protocollo, che però sono in grado di assottigliare lo strato di ozono e sull’esame di disposizioni che agevolano l’aggiunta di nuovi com- posti nell’elenco delle sostanze controllate. Nel giugno 2001, il Protocollo emendato era stato ratificato da 8 Stati; tuttavia, esso non è ancora entrato in vigore poiché a tal fine devono essere depositati almeno 20 strumenti di ratifica.
1.3 Consultazione degli ambienti non governativi
In base ai criteri dell’ordinanza del 17 giugno 19918 sulla procedura di consultazio- ne, non occorre inviare in consultazione la ratifica degli emendamenti al Protocollo poiché per la Svizzera non rivestono una portata politica, economica o finanziaria rilevante e non determinano nuovi compiti importanti per la Confederazione. Nonostante ciò, gli ambienti interessati sono stati consultati in merito alle conse- guenze degli emendamenti previsti per la normativa svizzera, in occasione della consultazione pubblica sulla modifica dell’ordinanza sulle sostanze che riprende il contenuto di tali emendamenti.
2 Parte speciale
2.1 Commento alle singole disposizioni modificate
2.1.1 Emendamento del 1997
All’articolo 4, i nuovi paragrafi 1quater e 2quater, nonché le modifiche dei paragra- fi 5, 6, 7 e 8, estendono al bromuro di metile la regolamentazione relativa agli scam- bi commerciali, in particolare il divieto d’importare o di esportare da e verso qual- siasi Stato che non è Parte al Protocollo emendato. Il nuovo articolo 4A prevede l’obbligo per ogni Parte che non è in grado di sospen- dere la produzione di una o più sostanze controllate, conformemente alle disposizio- ni del Protocollo, di vietare l’esportazione delle sostanze incriminate, per scopi di- versi dalla distruzione.
8 RS 172.062
Il nuovo articolo 4B prevede l’obbligo per ciascuna Parte di creare e di attuare, al più tardi il 1° gennaio 2000 oppure entro tre mesi dalla data d’entrata in vigore del presente articolo, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima, un sistema per il rilascio di licenze per l’esportazione e l’importazione di sostanze con- trollate di cui agli Allegati A, B, C ed E, siano esse nuove, usate, riciclate o rigene- rate. Esso prevede inoltre l’obbligo per ciascuna delle Parti di presentare, entro tre mesi dalla data in cui è stato adottato il proprio sistema per il rilascio delle licenze, al Segretariato una relazione in merito all’adozione e al funzionamento dello stesso.
2.1.2 Emendamento del 1999
All’articolo 2, con l’emendamento del paragrafo 5, le disposizioni del Protocollo in materia di trasferimento dei quantitativi calcolati della produzione da uno Stato che è parte al Protocollo ad un altro, si applicano anche agli HCFC. L’emendamento dei paragrafi 8 a) e 11 estende al bromoclorometano le disposizio- ni del Protocollo che prevedono che le Parti che sono Stati Membri di un’orga- nizzazione regionale d’integrazione economica, possono stabilire che esse adempi- ranno congiuntamente ai loro obblighi riguardo al consumo di sostanze controllate e che possono adottare disposizioni nazionali o regionali più rigorose di quelle del Protocollo. All’articolo 2F, il nuovo paragrafo 8 prevede, a partire dal 2004, di limitare la pro- duzione degli HCFC ad un livello pari al valore medio tra il livello calcolato di con- sumo nel 1989 e il livello di produzione calcolato nel 1989 (già attuato per quanto riguarda il consumo degli HCFC). L’articolo 2I prevede di vietare dal 2002 la produzione e il consumo di bromoclo- rometano; si tratta di un nuovo provvedimento contemplato dall’emendamento al Protocollo. All’articolo 3, l’obbligo di comunicare le statistiche dei quantitativi annui relativi alla produzione e al consumo delle sostanze controllate si applica anche al bromo- clorometano. All’articolo 4, i nuovi paragrafi 1 quinquies, 1sexies, 2quinquies e 2sexies, nonché le mo- difiche dei paragrafi 5, 6, 7 e 8 che disciplinano gli scambi commerciali, segnata- mente il divieto d’importare e d’esportare sostanze controllate da e verso Stati che non sono Parte al Protocollo, si applicano anche agli HCFC e al bromoclorometano. All’articolo 5, l’emendamento applica al bromoclorometano le disposizioni in mate- ria di approvvigionamento sufficiente per i Paesi in via di sviluppo di sostanze con- trollate dal Protocollo, nonché le disposizioni relative al livello appropriato di assi- stenza tecnica e finanziaria per i suddetti Paesi. Il paragrafo 8ter a) dell’articolo 5 è stato completato e prevede di limitare, sin dal 2016, la produzione degli HCFC nei Paesi in via di sviluppo ad un livello pari ad un valore medio tra i rispettivi livelli calcolati di produzione e di consumo nel 2015. All’articolo 6, l’emendamento introduce il divieto della produzione e del consumo di bromoclorometano nell’elenco dei provvedimenti da riesaminare ogni quattro an-
ni, in merito alla loro efficacia.
All’articolo 7, il paragrafo 2 è stato modificato di modo che l’obbligo, oramai supe- rato, di comunicare le statistiche dei quantitativi relativi all’anno 1989, continui ad essere rispettato per il bromoclorometano. Il paragrafo 3 è stato modificato al fine d’introdurre l’obbligo per le Parti di comunicare al Segretariato le statistiche dei quantitativi annui di bromuro di metile utilizzato per il trattamento di merci a fini di quarantena oppure nelle operazioni di pre-imbarco. Con l’emendamento dell’articolo 10, le disposizioni relative all’assistenza tecnica e finanziaria da fornire ai Paesi in via di sviluppo al fine di permettere loro di soddi- sfare le normative previste, si applicano anche al bromoclorometano. Con l’emendamento dell’articolo 17, le disposizioni relative all’attuazione imme- diata delle disposizioni previste dal Protocollo per gli Stati che vi aderiscono dopo la sua entrata in vigore, si applicano anche al bromoclorometano. All’Allegato C, l’emendamento aggiunge il seguente Gruppo:
Gruppo Sostanza Numero Potenziale d’impoverimento dello strato di ozono d’isomeri
Gruppo III CH2BrCl Bromoclorometano 1 0,12
3 Conseguenze per la Svizzera
3.1 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sugli effettivi
del personale La ratifica degli emendamenti del 1997 e del 1999 non comporta alcun impegno fi- nanziario supplementare per la Svizzera. Essa non richiede nemmeno di aumentare gli effettivi del personale.
3.2 Conseguenze per l’economia
Eccetto la procedura inerente alla domanda di autorizzazione annua per importare o esportare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, consecutiva all’integra- zione nell’ordinanza sulle sostanze, delle disposizioni dell’emendamento adottato nel 1999 – il quale tuttavia risulterà snellito rispetto alla procedura equivalente già attuata in seno all’Unione europea – l’approvazione degli emendamenti non dovreb- be determinare conseguenze per l’economia svizzera.
3.3 Effetti sul diritto nazionale
Le disposizioni vigenti della normativa svizzera (legge del 7 ottobre 1983 sulla pro- tezione dell’ambiente9 e ordinanza sulle sostanze10) permettono già alla Svizzera di
9 RS 814.01 10 RS 814.013
conformarsi alla maggior parte delle disposizioni previste dagli emendamenti al Protocollo, adottati nel 1997 e nel 1999, oggetto di questo messaggio. L’adegua- mento della normativa svizzera alle altre disposizioni è contemplato nella modifica dell’ordinanza sulle sostanze, inviata in consultazione nell’autunno 2001. Questa modifica dell’ordinanza sulle sostanze prevede segnatamente: – l’introduzione di un sistema per autorizzare (licenze) le importazioni e le esportazioni delle sostanze controllate dal Protocollo; – il divieto generale di una nuova sostanza, il bromoclorometano, e – un inasprimento delle disposizioni relative al bromuro di metile. Grazie a questa modifica dell’ordinanza sulle sostanze, la Svizzera sarà in grado di soddisfare, entro le scadenze fissate, tutti gli obblighi previsti dal Protocollo emen- dato.
4 Programma di legislatura
Il presente messaggio è annunciato nel programma di legislatura 1999-2003, nell’al- legato relativo agli oggetti parlamentari, alla voce Relazioni con l’estero11.
5 Rapporto col diritto comunitario
La Comunità europea (CE) persegue gli stessi obiettivi generali della Svizzera in materia di lotta contro l’impoverimento della fascia di ozono. Da tempo oramai, la CE ritiene di avere un ruolo da svolgere nei progetti avviati a livello internazionale. Fra gli obiettivi generali perseguiti dalla CE in materia ambientale è da annoverare segnatamente il promovimento, sul piano internazionale, di misure volte a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale (art. 174 CE). La CE, di fronte alle proprie responsabilità in materia ambientale, ha aderito alla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (decisione n. 88/54012). La CE ha inoltre approvato l’emendamento del 1990 al suddetto Protocollo (decisione n. 91/69013), nonché l’emendamento del 1992 (decisione n. 94/6814). Recentemente, il 17 ottobre 2000, essa ha approvato l’emendamento del 1997 al Protocollo di Mon- treal (decisione del Consiglio 2000/64615). Quest’ultimo emendamento è già stato ratificato da diversi Stati membri dell’Unione europea (Austria, Germania, Lussem- burgo, Paesi Bassi e Svezia). Consiglio e Parlamento europeo hanno emanato, quale misura esecutiva degli impe- gni internazionali, il regolamento n. 2037/200016 relativo alle sostanze che impove- riscono lo strato di ozono, modificato dai regolamenti 2038/2000 e 2039/200017
11 FF 2000 2047 e 2090
12 GUCE n. L 297 del 31.10.1988, pag. 8
13 GUCE n. L 377 del 31.12.1991, pag. 28
14 GUCE n. L 33 del 7.02.1991, pag. 1
15 GUCE n. L 272 del 25.10.2000, pag. 26
16 GUCE n. 244 del 29.09.2000, pag. 1
17 GUCE n. 244 del 29.09.2000, pag. 25 e 26
GUCE n. 244 del 29 settembre 2000, p. 25 e 26). Questi regolamenti introducono, per taluni prodotti, norme più severe di quelle previste dall’emendamento al Proto- collo di Montreal, segnatamente per quanto riguarda i CFC e gli HCFC.
6 Costituzionalità e conformità alle leggi
La costituzionalità del disegno di decreto federale relativo agli emendamenti del 17 settembre 1997 e del 3 dicembre 1999 al Protocollo poggia sull’articolo 54 capo- verso 1 della Costituzione, che conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali. Gli emendamenti al Protocollo ampliano il campo d’applicazione di questo accordo e comportano nuovi obblighi per la Svizzera. Le modifiche rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione e, pertanto, debbono essere sottoposte all’approvazione del Parlamento. Giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione, i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenuncia- bili, se prevedono l’adesione ad un’organizzazione internazionale oppure se impli- cano un’unificazione multilaterale del diritto. Il Protocollo emendato è stato conclu- so per una durata indeterminata, ma può essere denunciato. Esso non prevede l’adesione ad un’organizzazione internazionale e non implica un’unificazione mul- tilaterale del diritto. Pertanto, il disegno di decreto federale, sottoposto all’approva- zione dell’Assemblea federale, non sottostà al referendum relativo ai trattati interna- zionali ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione.