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Iniziativa parlamentare. Derrate alimentari. Modificare l'etichettatura per evidenziare le caratteristiche di produzione locali (Ehrler). Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 settembre 2004. Parere del Consiglio federale

ad 02.439

Iniziativa parlamentare Derrate alimentari. Modificare l’etichettatura per evidenziare le caratteristiche di produzione locali (Ehrler) Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 settembre 2004

Parere del Consiglio federale

del 24 novembre 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri,

conformemente all’articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) in relazione con l’articolo 173 numero 3 della legge sul Parlamento (LParl) vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto del 14 settembre 2004 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale concernente l’iniziativa parlamentare 02.439 «Derrate alimentari. Modificare l’etichettatura per evidenziare le caratteristiche di produzione locali» (Ehrler). Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

24 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-2218 6289

Parere

1 Situazione iniziale

Il 21 giugno 2002 il consigliere nazionale Melchior Ehrler ha depositato un’inizia- tiva parlamentare in forma generica (02.439 Derrate alimentari. Modificare l’etichet- tatura per evidenziare le caratteristiche di produzione locali), chiedendo che le derrate alimentari indigene che in virtù delle prescrizioni legali soddisfano esigenze più severe rispetto ai prodotti d’importazione simili (per es. produzione ecologica, detenzione degli animali particolarmente rispettosa delle loro esigenze o sicurezza delle derrate alimentari) possano essere adeguatamente contrassegnate e vantate. Il 17 febbraio 2003, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazio- nale (CET-N) ha proposto di dar seguito all’iniziativa. L’11 dicembre 2003, il Con- siglio nazionale ha approvato tale proposta. L’iniziativa è stata trasmessa alla CET-N per l’elaborazione di un progetto. Il 23 agosto e il 14 settembre 2004 la CET-N ha deliberato in merito al progetto citato, elaborato dall’Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, il Segretariato di Stato dell’economia e l’Ufficio del consu- mo. Dopo aver vagliato diverse varianti, la Commissione, con 20 voti contro 0 e 2 asten- sioni, ha proposto al Consiglio di completare la legge sull’agricoltura (LAgr) con un nuovo articolo 16a.

2 Analisi della proposta della Commissione

dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale L’iniziativa si fonda sul fatto che sovente la legislazione svizzera sulla produzione delle derrate alimentari è più esigente rispetto alla normativa di altri Paesi. Ciò può suscitare una corrispondente necessità di informarsi da parte dei consumatori e – se l’informazione non è fornita – causare un eventuale svantaggio per i prodotti indige- ni dal profilo della competitività. Sostanzialmente la legislazione sulle derrate ali- mentari ammette già le indicazioni circa i metodi di produzione, le corrispondenti prescrizioni legali o le particolari caratteristiche di un prodotto derivanti da tali metodi di produzione. Conformemente all’articolo 19 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr, RS 817.02) è vietato vantare caratteristiche possedute anche da tutte le altre derrate alimentari paragonabili. La prassi d’esecuzione attuale considera per esempio come tali le indicazioni secondo le quali una determinata derrata alimentare ottempera alle esigenze legali esistenti. In pratica tuttavia, la distinzione tra le indicazioni concer- nenti questo tipo di informazioni – e quindi proibite dalla legge – e quelle che appor- tano effettivamente un complemento d’informazione ai consumatori si rivela alquan- to difficile. Perciò nel suo rapporto la Commissione conclude giustamente che le attuali disposi- zioni legali lasciano un considerevole margine d’interpretazione. Anche il Consiglio federale ritiene opportuno un chiarimento della situazione giuridica.

Già nell’ambito dei lavori preliminari, l’Amministrazione ha fatto osservare che di massima la richiesta dell’iniziativa parlamentare potrebbe essere soddisfatta anche mediante una precisazione delle disposizioni legali a livello di ordinanza – segnata- mente in ambito di ordinanza sulle derrate alimentari. Ne sarebbe argomento a favore il fatto che le disposizioni sulla caratterizzazione sono tendenzialmente raggruppate nella legislazione sulle derrate alimentari, il che potrebbe aumentarne la dimestichezza per gli utilizzatori. Nell’ambito delle deliberazioni la Commissione si è chiaramente pronunciata a favore di una regolamentazione a livello di legge e propone di apportare un corri- spondente complemento alla legge sull’agricoltura (LAgr). Il Consiglio federale condivide la posizione della Commissione secondo la quale l’informazione sulle caratteristiche particolari e sulle prescrizioni di fabbricazione è capitale per la commercializzazione dei prodotti agricoli su mercati viepiù liberaliz- zati. Per questa ragione la legge sull’agricoltura contempla già ora diverse disposi- zioni in proposito. La regolamentazione a livello di LAgr appare quindi politicamen- te appropriata e materialmente giustificata. Determinante in merito è il fatto che il testo proposto dalla Commissione non sia discriminatorio, in quanto la dichiarazione sulle caratteristiche particolari o la normativa nel Paese d’origine è ammessa anche per i prodotti d’importazione. La presente iniziativa parlamentare è attinente anche all’articolo 18 LAgr, che prevede prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera. Il Consiglio federale non intende omettere di esprimersi sulla relazione tra il nuovo articolo 16a proposto dalla Commissione e il vigente articolo 18 LAgr: l’articolo 16a precisa la situazione giuridica esistente e non costituisce pertanto una nuova fattispecie di caratterizzazione che potrebbe essere direttamente assunta come sostituto all’articolo 18. Il Consiglio federale ritiene che nell’ambito dell’informazione dei consumatori le caratterizzazioni facoltative siano preferibili, in sostanza, alle prescrizioni di dichia- razione dello Stato. Sarà tuttavia la pratica a dimostrare fino a che punto le caratte- rizzazioni facoltative ai sensi dell’articolo 16a possano soddisfare anche il bisogno

di informazione dei consumatori circa i metodi di produzione vietati in Svizzera. In base a tali esperienze pratiche, il Consiglio federale è disposto ad esaminare a tempo debito il mantenimento in vigore e il contenuto dell’articolo 18 LAgr.

3 Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale approva la proposta della CET-N del 14 settembre 2004.

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