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Iniziativa parlamentare. Legge sulle indennità parlamentari (LI) e ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari. Adeguamento al rincaro e disciplina della previdenza. Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati

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Iniziativa parlamentare Legge sulle indennità parlamentari (LI) e ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari. Adeguamento al rincaro e disciplina della previdenza Rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati

del 1° marzo 2004

Onorevoli presidente e consiglieri,

con il presente rapporto, che trasmettiamo contemporaneamente al Consiglio federa- le per parere, vi proponiamo un adeguamento della LI e della relativa ordinanza concernente il rincaro e la precisazione del disciplinamento in materia di previdenza professionale.

L’Ufficio del Consiglio degli Stati vi propone di approvare i progetti di legge e di ordinanza qui allegati.

1° marzo 2004 A nome dell’Ufficio: Il presidente, Fritz Schiesser

2004-0426 1287

Rapporto

1 Situazione iniziale

L’articolo 14 capoverso 2 della legge sulle indennità parlamentari (LI) prevede che all’inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale sia versata un’adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla legge. L’esperienza ha d’altro canto mostrato che due aspetti della LI e dell’ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari andrebbe- ro precisati: la previdenza per la vecchiaia e l’importo delle prestazioni versate in caso di malattia e di infortunio all’estero. Le modifiche necessarie sono adeguamenti formali e non materiali, che migliorano la chiarezza legislativa e facilitano l’esecu- zione. Le diverse cerchie interessate hanno partecipato all’elaborazione del progetto, in particolare l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e l’Amministra- zione federale delle contribuzioni (AFC). L’ultimo adeguamento della LI e dell’ordinanza risale al 1° dicembre 2003.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Adeguamento delle indennità al rincaro

Da diversi anni talune indennità e contributi non sono stati adeguati al rincaro, mentre il costo della vita calcolato in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato di vari punti percentuali: tra il 1990 e il 1995 l’aumento è stato circa del

20 per cento.

La tabella seguente indica per ogni indennità o contributo l’evoluzione imputabile al rincaro e la corrispondente proposta di adeguamento.

Tipo d’indennità Ultimo Importo Rincaro Rincaro Importo Nuovo adeguamento attuale in % in franchi corretto importo proposto

Indennità annuale 2003 54 000 0.60 324 54 324 – Diaria 2001 400 2.22 9 409 – Vitto 1990 85 30.62 26 111 110 Pernottamento 1997 160 5.21 8 168 170 Attività all’estero 1997 350 5.21 18 368 370 Indennità di percorso 1995 20 7.96 1.60 21.60 21 Contributi ai gruppi 2001 90 000 2.22 1994 91 994 92 000 Contributo per membro di 2001 16 500 2.22 366 16 866 17 000 gruppo

Nell’ultima colonna a destra figurano le proposte di nuove cifre adeguate. Gli impor- ti figuranti nell’ordinanza sono stati adeguati corrispondentemente.

– Vitto (art. 3 cpv. 1) + 25.–, ora 110.– – Pernottamento (art. 3 cpv. 1) + 10.–, ora 170.– – Attività all’estero (art. 3 cpv. 3) + 20.–, ora 370.– – Indennità di percorso (art. 6 cpv. 3) + 1.–, ora 21.– – Contributi ai gruppi (art. 10) +2000.–, ora 92 000.– – Contributo per membro di gruppo (art. 10) + 500.–, ora 17 000.–

La LI prevede l’adeguamento periodico al rincaro per evitare che i deputati non abbiano a subire una diminuzione «tacita» delle loro indennità o debbano rinunciare al rimborso integrale delle loro spese effettive (vitto, trasporti ecc.). I deputati che dispongono di risorse finanziarie modeste sarebbero particolarmente lesi, nella misura in cui hanno bisogno di tali indennità e rimborsi per sovvenire ai loro bisogni vitali. Il prossimo adeguamento terrà conto della differenza tra il presente adeguamento e il rincaro effettivo.

2.2 Previdenza per la vecchiaia

Nel porre in atto le disposizioni della LI e dell’ordinanza relative alla previdenza per la vecchiaia, i servizi competenti hanno constatato la necessità di adeguamenti legislativi imposti dall’imminente entrata in vigore della revisione della LPP, ossia la prima revisione del 3 ottobre 2003 della legge federale sulla previdenza profes- sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP, FF 2003 5803). Si è inoltre notato che l’interpretazione di alcuni articoli può dar adito a malintesi. Si tratta pertanto di soddisfare le esigenze della LPP disciplinando in modo più dettagliato la previdenza professionale nella legge e formulando più precisamente le disposizioni dell’ordinanza. Così facendo si potrà rimediare anche ai problemi di interpretazione. Considerato che tali adeguamenti mirano a stabilire la conformità della LI alle disposizioni della LPP e a precisarne il dettato, hanno conseguenze di esigua entità. La concezione attuale della previdenza per la vecchiaia dei deputati è mantenuta: i contributi saranno sempre versati a un istituto di previdenza (esistente) del secondo pilastro o a un istituto della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) oppure ancora, se queste possibilità non sussistono più, a un’istituzione di previdenza spe- ciale.

2.3 Malattia e infortunio all’estero

Se un deputato si ammala o è vittima di un infortunio nell’ambito di un’attività all’estero, beneficia di prestazioni complementari a quelle della sua assicurazione malattia e della sua assicurazione contro gli infortuni personali. Secondo la decisio- ne della Delegazione amministrativa, questo obbligo della Confederazione si concre- ta con la conclusione di un contratto di assicurazione.

Nella prassi si è constatato, segnatamente alla conclusione di siffatti contratti con le compagnie di assicurazione, che gli importi indicati nell’articolo 8 (malattia e infor- tunio) non corrispondono alla realtà. Nei loro contratti standard, le compagnie di assicurazioni propongono infatti prestazioni superiori a quelle previste dall’ordinan- za e questo per premi relativamente modesti. Dal canto suo, il parlamentare deve far valere le sue pretese direttamente presso l’assicuratore, che fornisce le sue prestazioni sussidiariamente alle assicurazioni private già esistenti. Il contratto che il Parlamento o la Confederazione, in quanto contraenti, concludono con una compagnia di assicurazioni copre per lo meno le prestazioni fornite sinora in virtù dell’articolo 8 dell’ordinanza. È dunque opportuno precisare nell’ordinanza che tali contributi sono prestazioni minime dell’assicuratore, per evitare che le presta- zioni assicurative dovute in caso di sinistro eccedano quelle che spettavano al depu- tato in virtù del disciplinamento sinora vigente. Gli assicurati sono i parlamentari stessi. Nasce quindi un rapporto giuridico diretto tra la compagnia di assicurazioni e il deputato. Se necessario, i Servizi del Parlamen- to possono assistere i deputati prestando loro consulenza.

3 Commento al progetto

3.1 Legge sulle indennità parlamentari

Articolo 7 Previdenza La nuova rubrica è «Previdenza». Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui la Confederazione fornisce contri- buti per la previdenza personale per la vecchiaia, l’invalidità e l decesso. Il capoverso 2 indica le opzioni possibili per il versamento di un contributo federale di previdenza. Riprende l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza, salvo qualche adeguamento minimo.

Capoverso 3 La modifica del 3 ottobre 2003 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (FF 2003 5803) esige che ogni trasferimento di una parte del contributo di previdenza presso un’istituzione di previdenza non registrata sia legittimato. Inoltre, le disposizioni vigenti dell’artico- lo 7 capoverso 3 dell’ordinanza vanno precisate per escludere malintesi nell’inter- pretazione. Il conto bloccato presso una banca o un’assicurazione, di cui all’articolo 7 capover- so 3 (testo vigente) dell’ordinanza, corrisponde nella terminologia settoriale a un conto della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) e si scosta pertanto dalla concezione di un versamento a un’istituzione di previdenza speciale riconosciuta nel regime del secondo pilastro. Inoltre, la libera scelta dell’istituto di previdenza speciale conferita inizialmente al parlamentare dall’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza (testo vigente), viene aboli- ta. D’ora in poi, soltanto un istituto di previdenza stabilito dal Parlamento potrà

ricevere i versamenti. Tale modifica è giustificata dal cambiamento del contesto economico nel settore assicurativo, ove solo una società, la Servisa Supra, fondazio- ne collettiva delle banche cantonali, si è dichiarata disposta ad accettare capitali della previdenza dei deputati a complemento dell’articolo 7 capoverso 2 lettere a e b (testo vigente) dell’ordinanza e ad adempiere le prescrizioni formali in materia di vigilanza e fiscale affinché i contributi a titolo di previdenza dei deputati possano costituire spese di previdenza deducibili. Le prestazioni versate dalla Confederazione in caso di invalidità sono definite nel capoverso 4. La formulazione corrisponde all’articolo 7 capoverso 1 lettera b (testo vigente) LI. L’articolo 5 riprende infine il tenore dell’articolo 7 capoverso 2 (testo vigente) LI.

3.2 Ordinanza concernente la legge sulle indennità

parlamentari

Articolo 7 Indennità di previdenza La nuova rubrica, «Indennità di previdenza», tiene conto del fatto che le disposizioni di questo articolo non concernono unicamente la formazione di un capitale di risparmio per la vecchiaia, ma contemplano anche elementi relativi alla copertura dei rischi. Il capoverso 1 poggia ora su una base legale e non più su un rinvio a un’ordinanza. Il contributo a titolo di previdenza, attualmente di 12 154 franchi, resta immutato. Il capoverso 2 definisce il versamento da parte dell’istituto di previdenza. Ricalca in linea di principio le disposizioni vigenti, ma le completa precisando le modalità di versamento dell’avere prima e dopo i 60 anni.

Capoverso 3 Il sistema previdenziale che il legislatore ha concepito per i deputati rappresenta una soluzione speciale modulabile per i singoli casi. Di conseguenza, né la presente disciplina né l’istituto di previdenza scelto dal Parlamento presso Servisa Supra, fondazione collettiva della banche cantonali, corrispondono a forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza ricono- sciute (OPP 3; RS 831.461.3). L’Amministrazione federale delle contribuzioni ha pertanto esaminato il presente modello di previdenza dei deputati e ha fondamentalmente confermato la deducibili- tà dei contributi. La nuova formulazione disciplina in dettaglio il regime fiscale applicabile ai contri- buti di cui all’articolo 7 capoverso 3 LI e ai casi di versamento delle prestazioni. Il capoverso 4 riprende l’essenziale del principio secondo cui la Confederazione e i deputati adempiono l’obbligo di versare i contributi. Visto che in questo caso la disciplina relativa alla previdenza dei deputati si scosta dalle disposizioni della LPP, è stato eliminato il rinvio a questa legge.

Il capoverso 5 è stralciato e trattato ora nel capoverso 3. Il capoverso 6 è stralciato e trattato ora nel capoverso 4.

Articolo 8 Malattia o infortunio all’estero Il capoverso 1 indica che per adempiere il mandato conferitole dall’articolo 8 capo- verso 2 LI la Confederazione sceglie una soluzione assicurativa. Le prestazioni della Confederazione sono ora descritte come prestazioni minime. A tal fine, le lettere a–c sono completate con l’espressione «almeno». Tali prestazioni sono versate al parla- mentare unicamente se la malattia o l’infortunio sopraggiungono all’estero nel corso di un’attività esercitata nell’ambito del mandato parlamentare. Il capoverso 2 precisa che in primo luogo spetta all’assicurazione contro la malattia e contro gli infortuni personale del parlamentare fornire le prestazioni; l’assicu- razione conclusa dalla Confederazione fornisce le sue prestazioni a titolo sussidiario. Il capoverso 3 definisce il rapporto giuridico che lega i parlamentari all’assicura- zione.

4 Ripercussioni finanziarie

La proposta di adeguamento del rincaro sulle indennità e i contributi versati ai parlamentari e ai gruppi parlamentari comporterà spese supplementari annue di

900 000 franchi.

Gli adeguamenti concernenti la previdenza come pure la malattia e gli infortuni all’estero non avranno alcuna incidenza finanziaria né sull’effettivo del personale federale.

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