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Incompatibilità con il mandato parlamentare. Principi interpretativi dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento

Incompatibilità con il mandato parlamentare Principi interpretativi dell’Ufficio del Consiglio nazionale e dell’Ufficio del Consiglio degli Stati per l’applicazione dell’articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento

del 17 febbraio 2006

L’Ufficio del Consiglio nazionale e l’Ufficio del Consiglio degli Stati, visto l’articolo 9 capoverso 1 lettera i del regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20031 (RCN); visto l’articolo 6 capoverso 1 lettera i del regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 20032 (RCS), emanano i seguenti principi interpretativi per l’applicazione dell’articolo 14 lettere e ed f della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento (LParl):

1. Scopo

1 I principi interpretativi sono volti a garantire un’applicazione uniforme

dell’articolo 14 lettere e ed f LParl da parte degli Uffici nonché a informare i parlamentari e il pubblico.

2. Principi

2 Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 14 lettere e ed f LParl gli Uffici si attengono ai principi seguenti: 3 Evitare i conflitti di lealtà e d’interessi: tali conflitti sorgono se parlamentari sono membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubbli- co o privato che adempiono compiti federali riguardo alle quali l’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sulle autorità di nomina e di controllo o decide circa i finanziamenti. Questo principio è connesso con il divieto del cumulo delle funzioni, nel senso della separazione personale dei poteri, secondo cui i parlamentari non possono essere membri del Tribunale federale, del Consiglio federale o dell’Amministrazione federale, giacché un siffatto cumulo genere- rebbe conflitti di lealtà e d’interessi tra le autorità. 4 Tenere conto del carattere di milizia dell’Assemblea federale: se vi è soltanto il dubbio che l’esercizio concomitante di una determinata attività e del mandato parlamentare possa comportare conflitti di lealtà e d’interessi e un cumulo di funzioni (n. marg. 3), l’articolo 14 lettere e ed f LParl va interpretato a favore della compatibilità di tale attività con il mandato parlamentare.

3.4 «… sempre che la Confederazione vi abbia una posizione

dominante» (art. 14 lett. e ed f LParl)

10 La Confederazione ha una posizione dominante in un’organizzazione o in una

persona giuridica se esercita un’influenza determinante sull’attività della stessa. Tale è il caso se: a. la Confederazione detiene una partecipazione maggioritaria nel capitale dell’organizzazione o della persona giuridica (p.es. La Posta Svizzera, RUAG, FFS, Swisscom); b. a prescindere dalla partecipazione al capitale, la Confederazione desi- gna la maggioranza dei membri degli organi direttivi o di sorveglianza (p.es. Banca nazionale svizzera).

11 Si considera inoltre che vi è posizione dominante se l’organizzazione o la

persona giuridica dipende dai finanziamenti della Confederazione e questa influisce sostanzialmente sul modo in cui sono adempiuti i compiti (p. es. Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica). Un’organizzazione o una persona giuridica dipende dai finanziamenti della Confederazione se almeno il 50 per cento delle sue entrate è costituito da contributi versati dalla Confedera- zione.

3.5 «membri degli organi direttivi» (art. 14 lett. e LParl)

12 Per «organi direttivi» s’intendono gli organi che determinano la politica gestio- nale delle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato interessate, quali il consiglio d’amministrazione, il consiglio di fondazione, la presidenza, la direzione o i gerenti.

3.6 Disposizioni di leggi speciali

13 Se, in virtù di una disposizione di una legge speciale, un parlamentare è nomi- nato in quanto tale membro di un organo direttivo o di sorveglianza di un’organizzazione o persona giuridica cui sono affidati compiti amministrativi federali e nella quale la Confederazione ha una posizione dominante, tale disposizione prevale sull’articolo 14 lettere e ed f LParl.

4. Esame delle incompatibilità: procedura

14 In base alle indicazioni fornite dai parlamentari o su segnalazione, l’Ufficio della Camera interessata esamina se vi sia un’incompatibilità secondo l’articolo

14 LParl e sottopone alla Camera la propria proposta (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. d

6 RS 171.13 7 RS 171.14

15 L’Ufficio che intende proporre alla propria Camera un cambiamento di prassi

(giudicare il caso in esame diversamente da un caso analogo trattato in prece- denza) o che deve pronunciarsi su una nuova questione d’interpretazione in un caso concreto consulta previamente l’Ufficio dell’altra Camera. Le eventuali divergenze tra gli Uffici sono appianate in una seduta della Conferenza di coordinamento.

16 Di norma, i cambiamenti di prassi ai sensi del numero marginale 15 sono

annunciati alle Camere prima delle elezioni per il rinnovo integrale del Consi- glio nazionale ma applicati soltanto dopo.

5. Allegato

17 L’elenco figurante nell’allegato concerne organizzazioni e persone di diritto

pubblico o privato che adempiono compiti amministrativi e nelle quali la Con- federazione ha una posizione dominante al momento dell’emanazione dei presenti principi interpretativi. Non è esaustivo. 18 L’elenco ha carattere informativo. Gli Uffici lo consultano quale ausilio inter- pretativo nell’esame dei singoli casi. L’elenco non esplica tuttavia effetti giuri- dici. L’incompatibilità con un mandato di consigliere nazionale o di consigliere agli Stati può essere accertata in modo definitivo soltanto mediante una deci- sione della Camera interessata. 19 Gli Uffici riesaminano i principi interpretativi e l’allegato 18 mesi prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

6. Disposizioni finali

20 I presenti principi interpretativi sono pubblicati nel Foglio federale.

In nome In nome dell’Ufficio del Consiglio nazionale: dell’Ufficio del Consiglio degli Stati: Claude Janiak Rolf Büttiker Presidente Presidente

Allegato

Elenco non esaustivo delle organizzazioni e persone che adempiono compiti amministrativi e nelle quali la Confederazione ha una posizione dominante:

– Accademia svizzera di scienze morali e sociali (ASSM), Berna – Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT, prima ASSN), Berna – Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST), Zurigo – Banca nazionale svizzera, Berna – Billag SA, Friburgo – CINFO, Centro d’informazione, di consulenza e di formazione – Professioni della cooperazione internazionale, Bienne – Coopérative Romande de Cautionnement Immobilier (CRCI), Losanna – Cooperativa svizzera di fideiussione (CSF), San Gallo – Ferrovie federali svizzere (FFS), Berna – Fiduciaria Latte Sagl (TSM), Berna – Fondation Médias et Société, Confignon, Ginevra – Fondazione per la formazione e lo sviluppo, Berna – Fondazione Pro Helvetia, Zurigo – Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri», Berna – Fondo nazionale svizzero (FNS), Berna – Forum svizzero per lo scambio di persone nella cooperazione internazionale (Unité), Berna – Hypothekar-Bürgschaftsgenossenschaft für Wohneigentum (HBW), Zurigo – Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Lucerna – Istituzione comune LAMal, Soletta – La Posta Svizzera, Berna – Osec Business Network Switzerland, Zurigo – Parco nazionale svizzero, fondazione, Berna – Proviande, Berna – RUAG Aerospace, Emmen – RUAG Ammotec, Thun – RUAG Electronics, Berna – RUAG Holding, Berna – RUAG Land Systems, Thun – Sapomp Wohnbau SA, Sursee

– SIPPO (Swiss Import Promotion Programme), Zurigo – Skyguide, Società anonima svizzera per i servizi della navigazione aerea civili e militari, Meyrin – Società svizzera di credito alberghiero (SCA), Zurigo – Società svizzera di radiotelevisione, SSR, Berna – SOFI (Swiss Organisation For Facilitating Investment), Zurigo – Svizzera Turismo, Zurigo – Swisscom SA, Ittigen – Zentrum für Internationale Landwirtschaft (ZIL), Zurigo

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