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Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Spiegazioni

relative alla modifica dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA II)

Ufficio federale di giustizia gennaio 2006

1. Introduzione

Nell’ambito della revisione del 13 dicembre 2002 della Parte generale del Codice penale (FF 2002 7351) è stata rielaborata anche la normativa relativa al casellario giudiziale. La normativa relativa ai diritti d’accesso è stata ampiamente ripresa dal diritto vigente, mentre si è rinunciato alla duplice procedura della cancellazione e dell’eliminazione. Vigono nuovi termini per l’eliminazione, mentre gli estratti rilasciati a privati devono contenere soltanto crimini e interdizioni dell’esercizio di una professione. La proposta di adeguamento dell’ordinanza sul casellario giudiziale (OVOSTRA; RS 331) tiene conto di tali modifiche. Si tratta inoltre di adeguare l’ordinanza sul casellario giudiziale al nuovo sistema di sanzioni della Parte generale del CP, che prevede nuove pene e misure (multe nel sistema di aliquote giornaliere, lavoro di pubblica utilità), nuove forme d’esecuzione (sospensione condizionale parziale della pena) e nuove modalità d’esecuzione (p. es. nuove regole in caso di recidiva). Infine, occorre disciplinare a livello di ordinanza, fino alla rispettiva modifica del CP, l’accesso diretto dei singoli servizi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), sulla base dell’articolo 367 capoverso 3 nCP (cfr. le spiegazioni relative all’art. 20 cpv. 2 dell’avamprogetto concernente l’ordinanza VOSTRA; AP-OVOSTRA). L’ordinanza sul casellario giudiziale è stata inoltre sostanzialmente rielaborata sotto il profilo redazionale ed è stata adeguata alla struttura delle ordinanze moderne sulla protezione dei dati. La struttura dell’ordinanza ricalca dunque in ampia misura l’articolo 367 capoverso 6 nCP.

Non è usuale commentare un’ordinanza del Consiglio federale. Ma vista la complessità della materia e le conseguenze per le autorità interessate, si è ritenuto doveroso illustrare brevemente le modifiche più significative dell’ordinanza. Gran parte delle modifiche meramente redazionali non è commentata in dettaglio. Gli adeguamenti (redazionali e materiali) rilevanti sono segnalati in grassetto nell’avamprogetto di ordinanza.

Sono utilizzate le abbreviazioni seguenti: CP Codice penale in vigore (RS 311) nCP nuovo Codice penale (modifiche del 13 dicembre 2002; FF 2002 7351) CPM Codice penale militare in vigore (RS 321.0) nCPM nuovo Codice penale militare (modifica del 21 marzo 2003; FF 2003 2438) nDPMin nuovo Diritto penale minorile (modifica del 20 giugno 2003; FF 2003 3844) OVOSTRA vigente ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato (RS 331) AP-OVOSTRA avamprogetto di ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato

2. Commento ai singoli adeguamenti

2.1 Ad articoli 1-3 della vigente ordinanza VOSTRA

Gli articoli 1-3 della vigente ordinanza VOSTRA ripetono, in forma in parte leggermente modificata e completata, alcune disposizioni del Codice penale. La nuova ordinanza VOSTRA non deve più riprendere le corrispondenti disposizioni della riveduta Parte generale del CP, bensì deve limitarsi a disciplinare i dettagli della legge.

Articolo 1 della vigente OVOSTRA Tale disposizione corrisponde agli articoli 359 capoverso 1 e 360 capoverso 1 CP. La normativa è ora contenuta negli articoli 365 capoverso 1 e 366 capoverso 1 nCP. Non è necessario riprenderla nella nuova ordinanza VOSTRA.

Articolo 2 della vigente OVOSTRA Tale disposizione ricalca in ampia misura l’articolo 359 capoverso 2 CP (ora art. 365 cpv. 2 nCP). Sebbene non siano contenute nella legge, alcune precisazioni 1 sono ovvie o non sono più necessarie secondo il nuovo diritto. Appare inoltre problematico completare il testo – chiaro – della legge in un’ordinanza senza una corrispondente competenza di delega (p. es. disciplinamento dei diritti d’accesso senza la base dell’art. 360bis cpv. 3 CP). Anche il vigente articolo 2 dell’ordinanza non è pertanto ripreso in questa forma.

L’articolo 3 OVOSTRA disciplina l’iscrizione e la consultazione di dati del casellario giudiziale. - Il CP non disciplina l’iscrizione diretta dei dati del casellario giudiziale (cpv. 1), la notificazione dei dati (cpv. 2) e la consultazione dei dati previa richiesta scritta (cpv. 4). Tali problematiche sono dunque mantenute nell’OVOSTRA, anche se secondo un nuovo ordine sistematico (art. 11 cpv. 1, art. 12 cpv. 1 lett. a, art. 13 cpv. 1 lett. a, art. 14, 15 e 21 AP-OVOSTRA). La normativa dell’OVOSTRA relativa agli estratti scritti rilasciati alle autorità non è tuttavia disciplinata in modo conforme alle prescrizioni. I dati del casellario giudiziale sono infatti dati personali degni di particolare protezione giusta l’articolo 3 lettera c numero 4 della legge sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1), per il trattamento dei quali è necessario un fondamento giuridico in una legge in senso formale conformemente all’articolo

17 capoverso 2 LPD. Nell’ambito del presente adeguamento dell’ordinanza, si

Concerne le differenze seguenti:

  • (lett. a) espletamento di procedimenti penali cantonali e federali, in particolare anche di procedimenti penali amministrativi, procedimenti della giustizia militare e procedimenti del Tribunale penale federale;
  • (lett. c) esecuzione delle pene e delle misure, in particolare modifica o revoca delle misure e pianificazione dell’esecuzione;
  • (lett. e) pronuncia o revoca delle misure d’allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d’espulsione e d’allontanamento dal territorio svizzero, in particolare di espulsioni pronunciate da un giudice e misure d’allontanamento d’ordine politico.

rinuncia tuttavia a disciplinare il trattamento dei dati del casellario giudiziale a livello di legge, poiché ciò comporterebbe una nuova modifica della riveduta Parte generale del CP. Tale modifica farà parte di una rielaborazione completa, sotto il profilo del diritto in materia di protezione dei dati, del diritto in materia di casellario giudiziale. Tali lavori saranno avviati dopo l’entrata in vigore della Parte generale del CP, prevista per l’inizio del 2007. - Per contro, la consultazione dei dati del casellario giudiziale mediante procedura di richiamo giusta l’articolo 3 capoverso 3 OVOSTRA corrisponde in ampia misura all’articolo 360bis capoverso 2 CP (ora art. 367 cpv. 2 nCP). Nel diritto vigente l’accesso ai dati del casellario giudiziale è pertanto disciplinato in due atti legislativi. Per quanto concerne la consultazione mediante procedura di richiamo, l’articolo 20 capoverso 1 dell’avamprogetto di ordinanza rinvia dunque soltanto all’articolo 367 capoversi 2 e 4 nCP; la disposizione stessa (art. 3 cpv. 3) non è tuttavia ripresa. Nell’avamprogetto di ordinanza è stata trovata una soluzione speciale soltanto per i diritti d’accesso online di fedpol. Per quanto concerne l’articolo 3 capoverso 3 dell’attuale OVOSTRA, il problema risiede nel fatto che l’ordinanza completa il testo ripreso dalla legge: secondo l’articolo 360bis capoverso 2 lettera c CP (risp. art. 367 capoverso 2 lettera c nCP), l’Ufficio federale di polizia potrebbe consultare online dati del casellario giudiziale soltanto nell’ambito di indagini della polizia giudiziaria. Il capoverso 3 lettera a dell’attuale OVOSTRA menziona per contro anche «il Servizio INTERPOL dell’Ufficio federale di polizia», mentre il capoverso 3 lettera c estende la possibilità, per fedpol, di accedere ai dati «per la pronuncia o la revoca delle misure di allontanamento». Inoltre, le autorizzazioni deroganti a questa legge non rispecchiano correttamente le attuali esigenze di fedpol. Tali lacune sono in parte dovute alla riorganizzazione di fedpol nell’ambito del progetto Stupol e sono state criticate dall’Ispettorato della SG-DFGP già nel 2002 (cfr. le relative osservazioni nel rapporto esplicativo allegate alle presenti spiegazioni, disponibile in tedesco e francese). Infine, sapendo che una legge dovrebbe ridefinire i diritti d’accesso

online di fedpol e mirando quanto prima a una maggiore trasparenza della normativa in materia, le autorizzazioni alla procedura di richiamo concesse all’Ufficio federale di polizia devono dapprima essere definite a livello di ordinanza (cfr. art. 20 cpv. 2 AP-OVOSTRA), in un disciplinamento provvisorio (in applicazione dell’art. 367 cpv. 3 nCP). Tutte le disposizioni a livello di ordinanza che disciplinano i diritti di consultazione andranno quindi trasferite a livello di legge (cfr. le osservazioni relative all’art. 20 AP-OVOSTRA) nell’ambito della rielaborazione completa del diritto in materia di casellario giudiziale precedentemente citata.

2.2 In merito alle disposizioni dell’avamprogetto

Sezione 1: Oggetto

Articolo 1 Come usuale in questo tipo di ordinanze, l’articolo 1 illustra la struttura della nuova OVOSTRA.

Sezione 2: Autorità responsabile

Articolo 2 Tale disposizione si basa sul vigente articolo 4 OVOSTRA. Nel presente articolo, la novità principale consiste nella definizione chiara ed esaustiva dei compiti del responsabile dei dati, ossia l’Ufficio federale di giustizia (in sostanza il servizio preposto al casellario giudiziale) – ad eccezione dei compiti direttamente legati al trattamento vero e proprio dei dati del casellario giudiziale (cfr. ad es. art. 11 AP- OVOSTRA). La facoltà di impartire istruzioni di cui al capoverso 6, che consegue direttamente dalla responsabilità di VOSTRA, si estende soltanto alle prescrizioni interne all’amministrazione. Per le istruzioni che producono effetti all’esterno manca la base legale (cfr. art. 48 cpv. 2 LOGA; RS 172.010).

Sezione 3: Dati raccolti

Articolo 3 Iscrizione di sentenze Tale disposizione adegua l’articolo 9 lettere a-e della vigente ordinanza alla nuova Parte generale del CP.

  • Precisazione dell’articolo 366 capoverso 2 lettera a nCP (art. 3 cpv. 1 lett. a e b OVOSTRA): Secondo la nuova Parte generale del CP, nel caso di crimini o delitti sono in sostanza iscritte tutte le sentenze nelle quali è stata pronunciata una sanzione, e non più soltanto le condanne. Oltre alle sentenze con verdetto di colpevolezza andranno dunque iscritte anche le sentenze di assoluzione in cui è stata inflitta una misura. L’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b AP-OVOSTRA precisa tale novità a livello di ordinanza.
  • Iscrizione di condanne per contravvenzioni (art. 3 cpv. 1 lett. c OVOSTRA): La normativa dell’iscrizione in caso di contravvenzioni deve essere definita a livello di ordinanza conformemente all’articolo 366 capoverso 2 lettera b nCP. In tale ambito vanno iscritte soltanto le condanne.

- Abbandono dell’arresto quale condizione per l’iscrizione in caso di contravvenzioni (art. 3 cpv. 1 lett. c n. 1 OVOSTRA): Oggi le contravvenzioni possono essere punite con l’arresto fino a 3 mesi e/o una multa fino a 5 000 franchi (art. 39, 101, 106 CP). In futuro le contravvenzioni saranno punite soltanto con una multa o con lavoro di pubblica utilità; il limite superiore della multa è elevato a 10 000 franchi (art. 106 nCP), il lavoro di pubblica utilità può ammontare fino a 360 ore (art. 107 nCP). Siccome non vi sono più pene d’arresto, è necessario abrogare la normativa di cui alla lettera b della vigente ordinanza. Si tratta ora di trovare un nuovo equivalente per la gravità del fatto, in caso di contravvenzioni, che rimedi all’abbandono della pena d’arresto. Infatti, se il vigente obbligo di iscrizione in caso di pene d’arresto fosse semplicemente soppresso, nel casellario giudiziale non verrebbe più iscritta praticamente nessuna contravvenzione (le contravvenzioni con la particolare clausola in caso di recidiva giusta l’art. 3 cpv. 1 lett. c n. 2 AP-OVOSTRA rappresentano rare eccezioni; cfr. infra). Siamo dell’avviso che le contravvenzioni gravi che attualmente sono sanzionate con una pena d’arresto debbano continuare a essere iscritte nel casellario giudiziale. Un’iscrizione nel casellario giudiziale sarebbe giustificata anche nel caso di contravvenzioni al diritto penale accessorio per le quali sono comminate multe molto elevate (p. es. 500 000 franchi conformemente all’art. 56 della legge sulle case da gioco, RS 935.52; 50 000 franchi conformemente all’art. 61 dell’ordinanza relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto; RS 641.201). Occorre rilevare che fino alla fine del 1994 venivano iscritte tutte le contravvenzioni punite con multe superiori a 500 franchi. Proponiamo di ritornare a questo meccanismo originario e di iscrivere nel casellario giudiziale tutte le contravvenzioni punite con multe a partire da un determinato importo, ossia multe superiori a 5 000 franchi (art. 3 cpv. 1 lett. c n. 1 AP-OVOSTRA). Le multe di tale portata possono sostituire le pene d’arresto abbandonate, dato che sono iscritte contravvenzioni di un certa gravità che possono risultare determinanti per la valutazione successiva dei precedenti di un delinquente. Il limite proposto di 5 000

franchi garantisce inoltre che non vengano iscritte le multe disciplinari per contravvenzioni alle prescrizioni in materia di circolazione stradale (il limite massimo previsto per multe disciplinari è di 300 franchi; art. 1 cpv. 2 della legge sulle multe disciplinari, RS 741.03). Nel casellario giudiziale devono inoltre essere iscritte anche le contravvenzioni gravi, punite con più di 180 ore di lavoro di pubblica utilità. Una registrazione è dunque possibile soltanto in caso di condanna poiché la condizione d’iscrizione di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 1 corrisponde a una sanzione che può essere inflitta soltanto in caso di verdetto di colpevolezza (multa e lavoro di pubblica utilità, entrambi di un determinato ammontare minimo).

- Clausola in caso di recidiva conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 2 AP-OVOSTRA Da un lato, nella nuova lettera c numero 2, la formulazione ambigua del vigente articolo 9 lettera c è redatta con maggiore chiarezza.

La normativa è rilevante per le seguenti disposizioni di legge: articolo 23 della legge federale concernente la dimora e il soggiorno degli stranieri, RS 142.20 2 ; articolo 13 della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici, RS 232.21; articolo 69 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, RS 520.1 (tale disposizione dovrebbe essere rielaborata sulla base della nuova Parte generale del CP); articolo 44 della legge sulle lotterie, RS 935.51; articolo 36 della legge sul riciclaggio di denaro, RS 955.0. Dall’altro, occorre rinunciare alla soglia di 500 franchi. Siccome le contravvenzioni possono essere punite non soltanto con la multa, bensì anche con il lavoro di pubblica utilità, per quest’ultimo si dovrebbe fissare, analogamente alla soglia di

500 franchi prevista per le multe, una soglia a partire dalla quale è necessario

iscrivere le contravvenzioni. Nel contempo si pone tuttavia anche la questione della ragion d’essere di una tale soglia. Il limite di 500 franchi risale al periodo in cui venivano iscritte tutte le contravvenzioni punite con una multa superiore ai 500 franchi (cfr. supra). Tuttavia, non trova alcuna giustificazione nelle leggi summenzionate, le quali piuttosto autorizzano o obbligano il giudice a pronunciare una determinata sanzione in caso di recidiva, indipendentemente dalla gravità di una prima pena. Proponiamo pertanto di rinunciare, nella lettera c numero 2, a prevedere una soglia per la multa o il lavoro di pubblica utilità. Dato che tale modifica concerne soltanto fattispecie di contravvenzione conseguenti da cinque leggi federali che inoltre non comportano un gran numero di condanne, l’iscrizione delle contravvenzioni nel casellario giudiziale non dovrebbe cagionare un dispendio supplementare sproporzionato. Occorre infine rilevare che anche nei casi di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 2 AP-OVOSTRA non si procede all’iscrizione se è stata inflitta una misura (ambulante) nonostante l’assoluzione (p. es. per irresponsabilità). Infatti, una sentenza di assoluzione in assenza di colpa non può comportare un inasprimento della pena in caso di recidiva.

- Iscrizione di sentenze che comprendono anche reati non sottoposti all’obbligo di iscrizione (art. 3 cpv. 1 lett. d AP-OVOSTRA): L’articolo 3 capoverso 1 lettera d AP-OVOSTRA corrisponde, sotto il profilo del contenuto, all’articolo 10 capoverso 2 della vigente ordinanza. Tale disposizione garantisce che vengano iscritte in linea di massima tutte le condanne contenute nella stessa sentenza per violazione del diritto federale, anche se a livello astratto le singole contravvenzioni non adempirebbero le condizioni per l’iscrizione (la cosiddetta «soluzione pacchetto»). Tuttavia, questo non vale e contrario per i reati cantonali, che non sono dunque iscritti, pur essendo stati giudicati insieme a reati sottoposti all’obbligo di iscrizione (cfr. le osservazioni relative all’art. 8 lett. a AP- OVOSTRA). In occasione della nuova formulazione della soluzione pacchetto ci si è chiesti se, in caso di contravvenzioni non soggette all’obbligo di iscrizione giudicate insieme

Attualmente la LDDS si trova in fase di revisione e sarà sostituita dalla legge sugli stranieri, che prevede nuove disposizioni penali.

a reati sottoposti a tale obbligo, occorresse iscrivere soltanto le «condanne» o anche «le sentenze di assoluzione con una misura». Come illustrato in precedenza, l’AP-OVOSTRA ha optato per la prima variante (iscrizione soltanto in caso di condanna). Il fatto che – come prima – non occorra in genere prendere in considerazione le sentenze di assoluzione semplifica in certo qual modo l’iscrizione. Alla base della soluzione pacchetto vi è tuttavia anche l’idea che una sentenza costituisca un tutt’uno, la cui eloquenza risulta modificata tralasciando singole parti del dispositivo della sentenza. L’autorità che procede all’iscrizione dovrebbe pertanto provvedere affinché una misura non venga registrata in caso di assoluzione non soggetta all’obbligo di iscrizione per una contravvenzione, se tale misura è stata ordinata soltanto sulla base della rispettiva contravvenzione.

- La questione dell’iscrizione di reati previsti dal diritto cantonale (art. 3 cpv. 1 lett. a e b AP-OVOSTRA) L’attuale quadro legale non consente di chiarire se occorre iscrivere nel casellario giudiziale anche le violazioni delle norme penali cantonali. Il quadro legale è chiaro soltanto per quanto concerne l’iscrizione di contravvenzioni: l’articolo 366 capoverso 2 lettera b nCP riprende la formulazione dell’attuale articolo 360 capoverso 2 lettera b CP secondo cui – a determinate condizioni 3 – vanno iscritte nel casellario soltanto le condanne per contravvenzioni al diritto federale. Secondo l’articolo 10 capoverso 2 dell’attuale OVOSTRA, tale restrizione dell’obbligo di iscrizione alle contravvenzioni al diritto federale vale anche per le «contravvenzioni non soggette all’obbligo di iscrizione» giudicate nella stessa sentenza insieme a reati sottoposti all’obbligo di iscrizione. Per contro, il testo di legge non è abbastanza preciso per quanto concerne la registrazione di crimini e delitti: l’articolo 360 capoverso 2 lettera a CP (risp. art. 366 cpv. 2 lett. a nCP) esige soltanto che siano iscritte le condanne per «crimini e delitti». La legge e l’ordinanza VOSTRA non specificano tuttavia se con l’espressione «crimini e delitti» si intendono soltanto norme legali emanate dal legislatore federale o anche norme penali cantonali, a condizione che siano adempiuti i criteri di commisurazione previsti dal diritto federale per i crimini (cfr. art. 10 cpv. 2 nCP; risp. art. 9 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 35 CP) e i delitti (cfr. art. 10 cpv. 3 nCP; risp. art. 9 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 36 CP). L’attuale prassi in materia di casellario giudiziale non prevede l’iscrizione di reati cantonali. Negli ultimi tempi, il casellario giudiziale è stato tuttavia sempre più confrontato con richieste di modifica di tale prassi. Visto che in caso di crimini o delitti l’articolo 360 capoverso 2 lettera a CP non restringe – contrariamente a quanto avviene per le contravvenzioni – l’obbligo di iscrizione ai reati previsti «dal Codice penale o da altre leggi federali», è stato argomentato che anche un reato secondo il diritto cantonale deve essere designato come «crimine» se per tale reato è prevista una pena di reclusione (secondo la nuova Parte generale del CP: se per tale reato cantonale è prevista una pena detentiva superiore a tre anni).

Seguendo la stessa logica, un reato secondo il diritto cantonale deve essere designato come «delitto» se per tale reato è comminata una pena detentiva Cfr. le osservazioni relative all’articolo 3 capoverso 1 lettera c numeri 1 e 2 AP-OVOSTRA (risp. art.

9 cpv. 1 lett. b e c dell’attuale OVOSTRA).

(secondo il nuovo diritto: se per tale reato è comminata una pena di detenzione fino a tre anni o una pena pecuniaria secondo il sistema dell’aliquota giornaliera). La dottrina e la giurisprudenza divergono in merito a tale questione (Stratenwerth, AT/2 § 14 n. 118 si è pronunciato contro un’iscrizione in generale in caso di «violazioni del diritto cantonale» basandosi sulla decisione contenuta in ZR 1969, n. 47, la quale concerne tuttavia solo una contravvenzione cantonale; a favore di un’iscrizione si è espresso Giger, Basler-Kommentar, n. 21 in merito all’art. 360 CP). Sarebbe pertanto ora che il legislatore faccia chiarezza a tale proposito. Conformemente alla prassi attuale in materia di casellario giudiziale – che non prevede l’iscrizione di reati cantonali – l’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 3 lettere a e b OVOSTRA deve essere limitato alle sentenze per crimini o delitti «del CP o di altre leggi federali». L’articolo 8 lettera a AP-OVOSTRA precisa inoltre che non sono iscritte «violazioni delle disposizioni penali del diritto cantonale». In seguito all’annunciata revisione, a livello di legge, del diritto in materia di casellario giudiziale occorrerebbe prendere in considerazione anche un adeguamento dell’articolo 366 capoverso 2 lettera a nCP. Effettivamente vi sono diversi motivi per i quali potrebbe essere sensato iscrivere i crimini e i delitti «cantonali» in VOSTRA. Oltre alla gravità del reato, occorre menzionare in primo luogo il fatto che tali violazioni possono anche influire sulla valutazione penale di reati contemplati dal diritto federale (infatti anche i reati cantonali sono presi in considerazione come precedenti nell’ambito della commisurazione della pena o come motivo per la revoca della sospensione condizionale). Inoltre, è innegabile che tali informazioni possano essere importanti proprio anche per scopi di accesso riconosciuti dal diritto in materia di casellario giudiziale (si pensi alla rilevanza dei precedenti per frode fiscale nell’ambito dell’esecuzione di controlli di sicurezza civili e militari conformemente all’art. 359 cpv. 2 lett. d CP). Inoltre, a favore della registrazione in VOSTRA dei reati cantonali con carattere di crimine o delitto depone anche il fatto che la creazione di un casellario giudiziale centrale a livello di Confederazione dovrebbe sgravare i Cantoni dalla tenuta di propri casellari.

Tuttavia, occorre rinunciare a iscrivere i reati cantonali nel casellario giudiziale, soprattutto per motivi costituzionali. La decisione di riprendere in VOSTRA anche i reati che si fondano soltanto sul diritto cantonale è infatti sempre legata anche all’obbligo per i Cantoni di comunicare tali violazioni a VOSTRA. Ma in tal modo la Confederazione impone ai Cantoni prescrizioni in un ambito che la Costituzione sancisce essere unicamente di competenza cantonale. Nella misura in cui sono liberi di emanare disposizioni penali, i Cantoni sono anche liberi di decidere come gestire tali sentenze. Inoltre, là dove dispongono di proprie competenze penali (in caso di violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura; cfr. la riserva di cui all’art. 335 cpv. 2 nCP), i Cantoni non sono vincolati al diritto federale (in particolare non alla Parte generale del CP). I concetti di «crimine» e «delitto», così come definiti nel CP, sono pertanto validi soltanto nel campo d’applicazione del CP 4 ; non creano dunque categorie giuridiche vincolanti in ambiti che rientrano nella sovranità materiale dei Cantoni.

Per questo motivo anche l’articolo 12 capoversi 2 e 3 nCPM definisce, nel campo d’applicazione del Codice penale militare, che cosa è un crimine e cosa è un delitto. Il CPM ha tuttavia ripreso la valenza del CP.

Inoltre, siccome i Cantoni possono prevedere anche sanzioni e misure indipendenti nell’ambito della loro sovranità, potrebbe rivelarsi difficile procedere a un’iscrizione elettronica unitaria delle rispettive sentenze.

Articolo 4 Iscrizione di sanzioni Tale disposizione corrisponde all’articolo 10 capoverso 1 della vigente ordinanza. La portata delle pene e misure del nuovo diritto che devono essere iscritte corrisponde essenzialmente a quella delle iscrizioni attualmente effettuate. Al posto delle pene accessorie del vigente CP non più esistenti (eccetto l’interdizione dell’esercizio di una professione, che è ripresa come «altra misura»), l’articolo riprende alcune delle cosiddette «altre misure» (cauzione preventiva, interdizione dell’esercizio di una professione, divieto di condurre) previste dal nuovo CP. L’iscrizione di sanzioni in caso di sentenze nei confronti di adolescenti è disciplinata nell’articolo 366 capoverso 3 nCP. È pertanto possibile rinunciare a un disciplinamento secondo l’articolo 11 della vigente ordinanza. Tuttavia, per una maggiore accessibilità occorre rinviare, perlomeno nella nuova ordinanza, alle rispettive disposizioni del nCP.

Articolo 5 Iscrizione di decisioni successive Tale disposizione si basa sull’articolo 9 lettera f della vigente ordinanza. L’articolo 9 lettera f numero 1 della vigente ordinanza non deve più essere ripreso poiché la nuova Parte generale del CP non prevede più la cancellazione. L’articolo 5 lettera a AP-OVOSTRA tiene conto, da un lato, delle novità introdotte dalla revisione della Parte generale del CP. Dall’altro, menziona per la prima volta la disposizione dell’assistenza riabilitativa e di norme di condotta, che sono parimenti importanti nel caso di insuccesso del periodo di prova (cfr. i dati di cui ai n. 5.8 e 5.9 dell’allegato 1 all’OVOSTRA). L’articolo 5 lettera b AP-OVOSTRA illustra nuove possibilità di decisioni successive in relazione a misure terapeutiche stazionarie, che rendono necessarie modifiche di iscrizioni esistenti. Delle pene accessorie previste dal CP menzionate nell’articolo 9 lettera f numero 1 della vigente ordinanza, il nuovo diritto riprende soltanto l’interdizione dell’esercizio di una professione (tuttavia come «altra misura» nell’art. 67 nCP). L’articolo 5 lettera c AP-OVOSTRA tiene conto del fatto che la nuova interdizione dell’esercizio di una professione può essere non soltanto revocata, bensì anche modificata successivamente quanto a durata e contenuto (cfr. art. 67a cpv. 3 nCP). La degradazione, l’unica pena accessoria del Codice penale militare, non può essere modificata o revocata successivamente (cfr. art. 35 nCPM) e non va pertanto menzionata.

Articolo 6 Iscrizione di decisioni d’esecuzione Il disciplinamento dell’iscrizione di decisioni d’esecuzione si basa sull’articolo 9 lettera g della vigente ordinanza, che è stato adeguato alla nuova Parte generale del CP.

Non è possibile operare una distinzione netta tra gli articoli 5 e 6 AP-OVOSTRA (come tra le lett. f e g del vigente art. 9). Le decisioni d’esecuzione sono spesso anche decisioni che rendono necessarie modifiche di iscrizioni esistenti. In tal senso, sarebbe anche possibile raggruppare queste due disposizioni.

Articolo 7 Iscrizione di procedimenti penali pendenti L’articolo concernente l’iscrizione di procedimenti penali pendenti sostituisce l’articolo

9 lettera h della vigente ordinanza.

Secondo il nuovo diritto (art. 366 cpv. 4 nCP), non sono registrate soltanto le richieste di estratti del casellario giudiziale depositate da autorità della giustizia penale in relazione con procedimenti penali pendenti, bensì tutti i procedimenti pendenti per crimini o delitti secondo il CP o il diritto penale accessorio (lett. a). Inoltre, i procedimenti pendenti non vengono eliminati automaticamente già dopo due anni, come secondo il diritto vigente, bensì restano nel casellario fintantoché il procedimento è pendente. È quindi importante che modifiche, in particolare modifiche dell’autorità competente o dell’imputazione, vengano iscritte nel casellario giudiziale (lett. b). Finora non erano chiari gli effetti prodotti dalla non iscrizione di violazioni di disposizioni penali cantonali (cfr. le osservazioni relative all’art. 3 cpv. 1 lett. a e b AP-OVOSTRA) sul disciplinamento concernente l’iscrizione di dati su procedimenti pendenti. Dato che nel casellario giudiziale sono iscritti soltanto crimini e delitti secondo il diritto federale, ciò dovrebbe valere anche per l’obbligo di comunicazione di procedimenti pendenti. Proponiamo dunque che l’articolo 7 capoverso 1 lettera a AP-OVOSTRA specifichi che l’obbligo di iscrizione vale soltanto per procedimenti per «crimini e delitti secondo il diritto federale».

Articolo 7a Iscrizione di conclusioni di procedimenti a fini statistici I dati relativi alla conclusione del procedimento (decisioni di sospensione, sentenze di assoluzione o condanne) costituiscono una categoria a parte. Tali informazioni, elencate in modo esaustivo nell’articolo 7a capoverso 1 lettere a-e sono interessanti soprattutto dal punto di vista di politica criminale e servono a fini meramente statistici (cfr. art. 7a cpv. 2 AP-OVOSTRA). Per quanto concerne l’iscrizione di tali dati, la peculiarità risiede nel fatto che in parte si tratta di informazioni che secondo le regole generali di cui agli articoli 3-7 AP- OVOSTRA non devono essere registrate. L’iscrizione di tali dati in VOSTRA non comporta infatti una loro registrazione vera e propria nel casellario giudiziale (non sono dunque menzionati nell’AP-Allegato 1 all’OVOSTRA). Tali informazioni sono invece trasmesse automaticamente all’Ufficio federale di statistica (UST) immediatamente dopo l’iscrizione di VOSTRA (cfr. anche art. 31 AP-OVOSTRA). Tali dati possono pertanto essere consultati soltanto alla momento dell’iscrizione e soltanto dall’autorità che procede a tale operazione (art. 7a cpv. 2 AP-OVOSTRA). Nemmeno il verbale d’aggiornamento della conclusione del procedimento cagiona un dispendio importante per l’autorità competente. Infatti, è in ogni caso necessaria una manipolazione nel sistema per poter eliminare da VOSTRA un procedimento penale pendente (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. c AP-OVOSTRA).

Una volta registrata la conclusione del procedimento e trasmessi i dati all’UST, sono eliminati automaticamente dal sistema anche tutti i dati concernenti il procedimento (allora) pendente (art. 7a cpv. 3 e 10 cpv. 1 lett. c AP-OVOSTRA). Una volta iscritta la conclusione del procedimento, da VOSTRA non risulta quindi in nessun modo che in precedenza era pendente un procedimento.

I dati su sentenze soggette all’obbligo di iscrizione (cfr. art. 18) non devono essere iscritti due volte nel casellario. Nel caso di sentenze soggette all’obbligo di iscrizione, in occasione della comunicazione della conclusione del procedimento sarà dunque indicato soltanto se si tratta di una sentenza di assoluzione o di una condanna nonché il rispettivo numero sistematico della sentenza, che VOSTRA ha assegnato in modo progressivo (art. 7a cpv. 1 lett. a e b). Per consentire una valutazione statistica completa dei procedimenti iscritti per crimini e delitti, sono iscritte, in forma semplificata, anche le seguenti conclusioni di procedimenti:

  • lettera c: la menzione di un’eventuale sentenza di assoluzione. Si tratta di sentenze di assoluzione che non prevedono alcuna sanzione (art. 366 cpv. 2 lett. a nCP) o che sulla base dell’articolo 8 lettera c non sono soggette all’obbligo di iscrizione;
  • lettera d: la menzione di un’eventuale condanna non soggetta all’obbligo di iscrizione. Si tratta di condanne in cui non è stata inflitta alcuna sanzione (art. 366 cpv. 2 lett. a nCP e art. 8 lett. b AP-OVOSTRA);
  • lettera e: la disposizione di un’eventuale sospensione e il motivo di tale sospensione (lett. h n. 1).

Articolo 8 Iscrizioni escluse Il vigente articolo 12 contiene diversi disciplinamenti che in futuro risulteranno già dalla legge. Per una maggiore chiarezza e accessibilità, molti di questi disciplinamenti vanno ripresi nella nuova ordinanza. La normativa è inoltre integrata con precisazioni supplementari.

  • L’articolo 8 lettera a AP-OVOSTRA sancisce ora nella legge ciò che valeva già sulla base dell’attuale prassi in materia di casellario giudiziale, ossia che le violazioni delle disposizioni del diritto cantonale non sono iscritte nel casellario (cfr. il commento all’art. 3 cpv. 1 lett. a e b AP-OVOSTRA).
  • L’articolo 12 lettera a della vigente ordinanza, secondo cui non sono iscritte le condanne per le quali si è rinunciato a infliggere una pena o si è esentato dalla medesima, è mantenuta (art. 8 lett. b AP-OVOSTRA). Le rispettive conclusioni di procedimenti di cui all’articolo 7a sono tuttavia repertoriate e trasmesse all’UST a fini statistici (cfr. la rispettiva riserva nell’art. 8 lett. b). Il contenuto di tale disposizione consegue dall’articolo 366 capoverso 2 lettera a nCP. La rinuncia all’iscrizione non concerne tuttavia i casi in cui è ordinata una rinuncia alla punizione nell’ambito di una grazia o di un’amnistia (cfr. le osservazioni relative al n. 5.12 nell’allegato 1 all’OVOSTRA).
  • Dall’articolo 366 capoverso 2 lettera a nCP risulta tuttavia necessario iscrivere anche le sentenze di assoluzione se è stata inflitta una sanzione. L’iscrizione è senza dubbio sensata se è stata emessa una sentenza di assoluzione per

incapacità dell’autore del reato, per il quale è stato tuttavia ordinato l’internamento a causa della sua pericolosità (art. 64 nCP). Lo stesso vale per le misure di cui agli articoli 59-61, 63 nCP. Diversa è la situazione nel caso delle cosiddette altre misure che possono parimenti essere inflitte in una sentenza di assoluzione. In questo caso sono iscritti soltanto l’interdizione dell’esercizio di una professione (art. 67 segg. nCP) e il divieto di condurre (art. 67b nCP). Non riteniamo sensato iscrivere la pubblicazione della sentenza (art. 68 nCP), la confisca (art. 69 segg. nCP) e gli assegnamenti al danneggiato (art. 73 nCP). Tale principio potrebbe risultare anche già dall’articolo 4 AP-OVOSTRA, che elenca le sanzioni da iscrivere. Per una maggiore chiarezza, la nuova ordinanza deve riprendere entrambi i disciplinamenti (art. 8 lett. c AP-OVOSTRA). Le conclusioni di procedimenti con sentenze di assoluzione non soggette all’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 7a sono tuttavia repertoriate e trasmesse all’UST a fini statistici (cfr. la rispettiva riserva nell’art. 8 lett c).

  • La lettera b della vigente ordinanza concernente le misure e le pene disciplinari inflitte ai fanciulli è resa superflua dall’articolo 366 capoverso 3 nCP.
  • L’articolo 12 lettera c della vigente ordinanza concernente le multe inflitte per contravvenzioni è mantenuta per una maggiore chiarezza (art. 8 lett. d AP- OVOSTRA). Il contenuto di tale disposizione risulta dall’articolo 366 capoverso 2 lettera b nCP in combinato disposto con l’articolo 3 capoverso 1 lettere c e d del presente AP.
  • L’articolo 12 lettera d della vigente ordinanza, concernente la non iscrizione di decisioni di commutazione (multe in arresto), deve essere ripensata sulla base della revisione della Parte generale del CP. In futuro, la commutazione delle pene pecuniarie e delle multe dovrà essere effettuata già al momento della formulazione della sentenza, se questa è emanata da un tribunale (art. 36 cpv. 1 e art. 106 cpv. 2 nCP). Tuttavia, le decisioni di commutazione non spariranno del tutto poiché molte pene pecuniarie e multe continueranno a essere inflitte da autorità diverse dai tribunali, rendendo così necessaria una decisione di commutazione da parte di un tribunale. Ci si chiede se mantenere l’articolo 12 lettera d della vigente ordinanza. Secondo l’articolo 41 capoverso 1 nCP, il

giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potrà essere eseguito. Per il giudice sarebbe pertanto d’aiuto, in vista della determinazione della pena, poter apprendere dal casellario giudiziale se in passato una persona ha eseguito pene pecuniarie rispettivamente multe o un lavoro di pubblica utilità oppure se tali pene hanno dovuto essere commutate. Al fine di garantire un’informazione senza lacune, sarebbe tuttavia necessario riprendere non soltanto le decisioni di commutazione pronunciate da un giudice, bensì anche le decisioni delle autorità esecutive che dichiarano eseguibile la pena commutata già inflitta nella formulazione della sentenza. Occorre parimenti considerare che una pena pecuniaria può essere commutata in lavoro di pubblica utilità che, dal canto suo, può essere commutato in una pena detentiva (cfr. art. 36 nCP). Dato che il dispendio cagionato dall’iscrizione di tutte queste decisioni di commutazione appare sproporzionato, queste ultime devono continuare a non essere registrate (art. 8 lett. e AP-OVOSTRA). - L’articolo 12 lettera e della vigente ordinanza risulta già espressamente dall’articolo 226 nCPM e non va pertanto ripresa.

  • L’articolo 12 lettera f della vigente ordinanza, concernente le pene regolamentari e disciplinari, consegue dall’articolo 366 capoverso 2 nCP ed è mantenuta per ragioni di chiarezza (lett. f AP).
  • L’articolo 12 lettera g della vigente ordinanza, concernente le spese, è – oltre alla lettera d – l’unico disciplinamento che non risulta chiaramente dalla legge (lett. g AP).

Articolo 9 Dati La presente disposizione si fonda sull’articolo 17 capoverso 2 della vigente ordinanza e rinvia agli allegati all’ordinanza VOSTRA. A differenza della vigente ordinanza VOSTRA, i singoli dati non sono più disciplinati in un articolo separato (cfr. art. 16 vigente OVOSTRA), bensì in un avamprogetto di allegato 1 all’OVOSTRA. Inoltre, la rappresentazione schematica dei diritti d’accesso di cui agli avamprogetti di allegato 2 e 3 all’OVOSTRA non illustra soltanto i diritti d’accesso online, bensì anche i dati a cui le autorità possono accedere previa richiesta scritta. Il cardine del diritto di trattamento continua tuttavia a conseguire dalle pertinenti disposizioni della legge e dell’ordinanza VOSTRA. Gli AP di allegato 2 e 3 non sono in grado di conferire autorizzazioni a sé.

Sezione 4: Eliminazione dei dati da VOSTRA

Articolo 10 L’articolo 369 nCP sarà determinante per l’eliminazione dell’iscrizione. Sulla base di tale disposizione, le disposizioni sono eliminate una volta decorso un determinato termine. Per contro, il diritto vigente disciplina l’eliminazione soltanto nell’articolo 14 dell’ordinanza, che prevede anche motivi di eliminazione non fondati sulla decorrenza di un determinato termine (art. 14 lett. a e g della vigente OVOSTRA). Tali motivi supplementari devono essere ripresi nelle lettere a e b dell’articolo 10 capoverso 1 della nuova ordinanza. L’eliminazione dei procedimenti pendenti non è disciplinata nel nuovo CP. L’articolo 366 capoverso 4 nCP dice soltanto che nel casellario sono registrati i procedimenti penali pendenti. L’iscrizione deve dunque essere eliminata quando i procedimenti non sono più pendenti. Tale fatto va esplicitato nel nuovo articolo 10 capoverso 1 lettera c AP-OVOSTRA. In VOSTRA non vi è quindi traccia del procedimento penale concluso. Sarebbe sensato che VOSTRA, una volta decorso un determinato periodo di tempo (p. es 2 anni), invitasse automaticamente l’autorità competente a verificare l’esattezza di un’iscrizione, in modo da individuare dati su procedimenti penali pendenti che erroneamente non sono stati eliminati. Una pertinente normativa sarà disciplinata nel regolamento per il trattamento non appena sarà effettuata la rispettiva programmazione. In tale contesto, occorre tuttavia rilevare che un procedimento concluso con una decisione di merito ed eliminato dal casellario può essere riavviato in un secondo

tempo e deve essere iscritto nel casellario (ad es. quando una sentenza di merito è cassata da un’istanza di ricorso e rinviata all’istanza precedente per nuovo giudizio). Il nCP non prevede alcun disciplinamento esplicito per l’eliminazione di pene con la sospensione condizionale parziale. Tuttavia, siccome i termini esistenti sono classificati in linea di massima in base alla gravità della colpa e la parte della pena non sospesa condizionalmente non può mai eccedere quella con la sospensione condizionale come stabilito dall’articolo 43 capoverso 2 nCP, è giustificato applicare a tali sentenze il termine di 10 anni previsto per le pene con la sospensione condizionale. La necessaria precisazione è inserita nell’articolo 10 capoverso 2 AP- OVOSTRA.

Excursus in merito all’articolo 15 della vigente ordinanza Tale disposizione sulla «cancellazione» di sentenze straniere può essere stralciata, poiché la riveduta Parte generale del CP non prevede più l’istituto della cancellazione. Inoltre, non è necessario prevedere un’autorità incaricata «dell’eliminazione» di sentenze straniere. L’eliminazione sarà eseguita dal casellario giudiziale informatizzato stesso.

Sezione 5: Autorità partecipanti a VOSTRA e i loro compiti

Articolo 11 Compiti dell’UFG Il nuovo articolo 11 AP-OVOSTRA elenca i compiti dell’UFG relativi all’iscrizione dei dati (cpv. 1) nonché al trattamento di richieste di estratto di VOSTRA (cpv. 2) o di casellari giudiziali stranieri (cpv. 3). Tali compiti non sono nuovi, ma sono stati riordinati e precisati sotto il profilo sistematico. L’articolo 11 capoverso 3 definisce inoltre a livello di ordinanza la prassi attuale in materia di casellario giudiziale in relazione al trattamento dei dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri di cui al numero 6 dell’AP-Allegato 1 all’OVOSTRA. L’articolo 11 capoverso 4 AP-OVOSTRA, che ha per oggetto la comunicazione spontanea all’estero delle iscrizioni, riprende l’articolo 13 della vigente ordinanza, con lievi adeguamenti redazionali.

Articolo 12 Compiti dei Servizi di coordinamento cantonali L’articolo 12 AP-OVOSTRA corrisponde, alla base, all’articolo 6 della vigente ordinanza. Il vigente articolo 6 capoverso 1 lettera a può essere soppresso, poiché la nuova Parte generale del CP non prevede più la cancellazione anticipata una volta trascorso il periodo di prova. Il nuovo articolo 12 capoverso 1 lettera a indica quali iscrizioni devono essere effettuate dal servizio di coordinamento (cfr. art. 3-7 AP-OVOSTRA). Spesso è necessario stampare un estratto di prova del casellario giudiziale affinché i servizi di coordinamento possano verificare le iscrizioni. Tale motivo che consente di allestire

un estratto può essere desunto già dall’autorizzazione al trattamento dei dati. Tuttavia, per ragioni di chiarezza, è menzionato esplicitamente nell’ordinanza. Il nuovo articolo 12 capoverso 1 lettera d sollecita i servizi di coordinamento ad aiutare l’Ufficio federale a controllare il trattamento dei dati. Ad esempio, in singoli casi, i servizi di coordinamento trasmettono alcune sentenze giudiziarie all’Ufficio federale, affinché quest’ultimo possa controllare se i dati sono stati iscritti correttamente nel casellario giudiziale (cfr. anche art. 2 cpv. 4 AP-OVOSTRA).

Articolo 13 Compiti del servizio di coordinamento della giustizia militare Si tratta della «Cancelleria dei Tribunali militari» a Berna. Finora la vigente ordinanza menzionava il servizio di coordinamento della giustizia militare soltanto nell’articolo 20 capoverso 2 – come destinatario delle comunicazioni delle autorità della giustizia militare. L’articolo 13 AP-OVOSTRA chiarisce che le autorità della giustizia militare dispongono di un proprio servizio di coordinamento.

Articoli 14-15 Gli articoli 14-15, collocati secondo un nuovo ordine sistematico, corrispondono all’articolo 3 capoversi 1 e 2 in combinato disposto con gli articoli 19 e 20 della vigente ordinanza. Tali disposizioni stabiliscono quali autorità – indipendentemente dai servizi menzionati agli articoli 11-13 AP-OVOSTRA – possono iscrivere online dati in VOSTRA (art. 14 AP-OVOSTRA) e quali autorità comunicano i dati a un altro servizio per iscrizione (art. 15 AP-OVOSTRA). Il motivo di tale nuovo collocamento risiede nel fatto che tutte le disposizioni che disciplinano i compiti collegati all’iscrizione dei dati dovrebbero figurare – nella misura del possibile – nella medesima sezione. Secondo la legge sulla protezione dei dati, i principi del trattamento di dati personali degni di particolare protezione nonché l’accesso a dati personali mediante procedura di richiamo devono essere disciplinati in una legge in senso formale. La normativa di cui agli articoli 14 segg. AP-OVOSTRA andrebbe pertanto disciplinata anche a livello di CP (per quanto concerne la revisione del diritto in materia di casellario giudiziale si vedano le osservazioni nel n. 2.1).

Articolo 14 Altre autorità autorizzate all’iscrizione online Dagli articoli 11-13 AP-OVOSTRA risulta che vi sono autorità che, in virtù della loro specifica funzione di coordinamento, devono disporre di un collegamento online per l’iscrizione dei dati, ossia:

  • il servizio dell’UFG preposto al casellario giudiziale (cfr. art. 11 cpv. 1 AP- OVOSTRA; attualmente tale diritto è disciplinato nell’art. 3 cpv. 1 lett. a della vigente ordinanza);
  • i servizi di coordinamento cantonali (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. a AP-OVOSTRA; attualmente tale diritto è disciplinato nell’art. 3 cpv. 1 lett. e della vigente ordinanza);
  • il servizio di coordinamento della giustizia militare (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. a AP- OVOSTRA; l’ordinanza vigente non menziona da nessuna parte il suo diritto al trattamento online dei dati).

Vi sono tuttavia altri servizi per i quali la possibilità di collegamento online per il trattamento dei dati, sebbene prevista dalla legge, non è mai stata effettivamente concretizzata (ad es. a causa della bassa frequenza di consultazione). Tali servizi sono elencati all’articolo 14 AP-OVOSTRA e sono:

  • le autorità della giustizia penale (cfr. art. 14 lett. a AP-OVOSTRA; attualmente tale diritto consegue dall’art. 3 cpv. 1 lett. b della vigente ordinanza). Tra di esse figurano ad esempio i tribunali penali, gli uffici dei giudici d’istruzione e i ministeri pubblici cantonali nonché il Tribunale penale federale, l’Ufficio dei giudici istruttori federali e il Ministero pubblico della Confederazione;
  • le autorità della giustizia militare (cfr. art. 14 lett. b AP-OVOSTRA; attualmente tale diritto consegue dall’art. 3 cpv. 1 lett. c della vigente ordinanza). Tuttavia, oggigiorno tale diritto al collegamento non è esercitato. Oggi sia i tribunali della giustizia militare sia i giudici istruttori militari e l’Ufficio dell’Uditore in capo non sono collegati a VOSTRA e rientrano pertanto nell’articolo 15 capoverso 2 AP- OVOSTRA;
  • le autorità preposte all’esecuzione penale (cfr. art. 14 lett. c AP-OVOSTRA; attualmente tale diritto consegue dall’art. 3 cpv. 1 lett. d della vigente ordinanza).

Articolo 15 Autorità non collegate che comunicano dati per iscrizione L’articolo 15 AP-OVOSTRA chiarisce dove le autorità non collegate direttamente devono comunicare i loro dati destinati all’iscrizione in VOSTRA.

  • Le autorità cantonali della giustizia penale e quelle preposte all’esecuzione penale non collegate comunicano i loro dati ai servizi di coordinamento cantonali (cfr. art. 15 cpv. 1 AP-OVOSTRA; attualmente tale diritto consegue dall’art. 3 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con l’art. 19 della vigente ordinanza).
  • Attualmente tutte le autorità della giustizia militare comunicano i loro dati al servizio di coordinamento della giustizia militare (cfr. art. 15 cpv. 2 AP-OVOSTRA; attualmente tale diritto consegue in primo luogo dall’art. 20 cpv. 2 della vigente ordinanza, sebbene tale disposizione parli soltanto dei «tribunali militari»).
  • Le autorità della giustizia penale della Confederazione non collegate – attualmente l’Ufficio dei giudici istruttori federali (UGIF) e il Tribunale penale federale – comunicano i loro dati all’UFG (cfr. art. 15 cpv. 3 AP-OVOSTRA; oggigiorno tale diritto consegue dall’art. 3 cpv. 2 lett. a e b della vigente ordinanza; erroneamente l’art. 20 cpv. 1 della vigente ordinanza non menziona l’UGIF). L’articolo 15 capoverso 3 AP-OVOSTRA (diversamente dall’art. 3 cpv. 2 lett. b della vigente ordinanza) non menziona più in modo particolare il Tribunale penale federale. Tale modifica presenta il vantaggio che in futuro il Tribunale penale federale potrà essere collegato online al casellario (cosa che attualmente non è ancora possibile visto il numero troppo esiguo di consultazioni) senza che sia necessario modificare l’ordinanza (sulla base dell’art. 14 lett. a AP- OVOSTRA).
  • Anche le autorità amministrative della Confederazione che pronunciano decisioni penali comunicano i loro dati all’UFG (cfr. art. 15 cpv. 3 AP-OVOSTRA; oggi questo è disciplinato nell’art. 3 cpv. 2 lett. c della vigente ordinanza). Attualmente nessuna di queste autorità dispone di un collegamento online. Dato che non si tratta di autorità della giustizia penale, un’iscrizione online dei dati non è possibile

né sulla base del diritto vigente né su quella dell’AP (l’art. 14 lett. a AP-OVOSTRA non sarebbe applicabile). - L’ordinanza vigente non stabilisce a chi le autorità federali e cantonali competenti in materia di grazia o di amnistia devono comunicare la grazia o l’amnistia. L’articolo 15 capoverso 4 AP-OVOSTRA colma tale lacuna. Il fatto che le autorità straniere comunicano all’UFG i dati da iscrivere in VOSTRA (cfr. art. 20 cpv. 3 della vigente ordinanza) è già disciplinato nell’articolo 3 capoverso

1 lettera e e nell’articolo 11 capoverso 1 lettera b AP-OVOSTRA.

Articolo 16 Momento dell’iscrizione in VOSTRA L’articolo 16 capoverso 1 si fonda sull’articolo 18 della vigente ordinanza sul casellario giudiziale. Tale disciplinamento è esteso alla comunicazione di decisioni passate in giudicato che segnano la conclusione del procedimento (cfr. art. 7a AP- OVOSTRA). L’articolo 16 capoverso 3 AP-OVOSTRA stabilisce inoltre entro quali termini i dati rilevanti ai fini del procedimento devono essere iscritti nel casellario in caso di procedimenti penali pendenti. In occasione dell’iscrizione di procedimenti penali pendenti occorre tuttavia evitare che una persona, ad esempio esercitando il proprio diritto di consultazione giusta l’articolo 370 nCP, prenda atto dell’avvio di un procedimento penale che deve restare segreto per motivi investigativi. Per questa ragione, un’iscrizione può essere temporaneamente sospesa giusta l’articolo 16 capoverso 4 AP-OVOSTRA. Aggiungendo nell’articolo 16 capoverso 1 AP-OVOSTRA che è determinante il «pieno» passaggio in giudicato, si intende che le sentenze e le decisioni successive passate in giudicato soltanto parzialmente conformemente ai singoli codici di procedura cantonali, non sono iscritte a sé nel casellario (cfr. p. es. § 413 CPP-ZH). Il passaggio in giudicato parziale mira a limitare il rimedio giuridico ordinario alla verifica di singoli elementi della sentenza (p. es. singoli capi di condanna o la commisurazione della pena). Di norma, l’istanza di ricorso annota nella sua sentenza i numeri non impugnati (e quindi già passati in giudicato) del dispositivo dell’istanza precedente. Dato che le due sentenze rappresentano un’unità, dovrebbero essere trattate in tal modo anche per quanto attiene all’iscrizione nel casellario giudiziale. Nel casellario è dunque iscritta soltanto la sentenza dell’istanza di ricorso passata in giudicato (è registrata solo la data della sentenza, la data di notifica e del passaggio in giudicato). Le parti già passate in giudicato della sentenza dell’istanza precedente non vanno perse, ma sono iscritte nel casellario come parte integrante della sentenza di istanza superiore (cfr. art. 16 cpv. 2 AP-OVOSTRA). All’istanza di ricorso compete l’iscrizione completa (dopo il pieno passaggio in giudicato). Tale semplificazione è necessaria per agevolare la programmazione dei termini di

eliminazione di cui all’articolo 369 capoverso 6 lettera a nCP (in caso di passaggio in giudicato parziale di singoli capi di condanna il termine decorre dunque a partire dal passaggio in giudicato della sentenza dell’istanza di ricorso) 5 . Inoltre, un’iscrizione Tale regola può essere ritenuta ingiusta se l’autore del reato ha impugnato solo un capo di condanna ed è assolto, in seconda istanza, da tale imputazione. La seconda sentenza deve dunque ridefinire la pena per i capi di condanna della prima sentenza già passati in giudicato. Pertanto, non è possibile rinunciare a iscrivere la sentenza della seconda istanza. Se tuttavia ci si riferisce alla data del passaggio in giudicato della sentenza di seconda istanza, trascorre dunque più tempo fino

separata delle sentenze passate parzialmente in giudicato inficerebbe anche l’eloquenza dell’estratto del registro, in particolare se la pena e i capi di condanna non fossero menzionati nella medesima sentenza.

Articolo 17 Dovere di diligenza delle autorità partecipanti e principi del trattamento dei dati L’articolo 17 capoversi 1 e 2 AP-OVOSTRA ricalca l’articolo 5 della vigente ordinanza. L’articolo 17 capoverso 3 AP-OVOSTRA si fonda sull’articolo 21 della vigente ordinanza. Il capoverso 4 riprende il contenuto dei disciplinamenti dell’articolo 17 capoverso 1 della vigente ordinanza. I capoversi 5 e 6 AP-OVOSTRA prevedono restrizioni relative alla conservazione (e alla registrazione) e alla trasmissione dei dati del casellario giudiziale tese a prevenire la costituzione dei cosiddetti registri ombra. Tali regole sono state sviluppate in vista dell’estensione dei diritti d’accesso online di fedpol (cfr. allegato relativo alle spiegazioni, n. 2.4); valgono tuttavia per tutte le autorità che ricevono informazioni dal casellario giudiziale. Data la loro importanza dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati, in futuro tali disposizioni andrebbero sancite anche a livello di legge nel CP.

Articolo 18 Obbligo d’informazione degli uffici dello stato civile e del controllo degli abitanti per la verifica delle generalità Tale disposizione corrisponde all’articolo 23 della vigente ordinanza, tranne che per una modifica: invece che di «autorità abilitate al trattamento dei dati nel casellario» si parla di «autorità abilitate all’iscrizione», dato che l’accesso ai dati del registro dello stato civile è necessario soltanto per garantire la completezza dell’iscrizione.

Articolo 19 Comunicazione circa l’insuccesso del periodo di prova Il disciplinamento di cui all’articolo 19 AP-OVOSTRA si basa sull’articolo 22 della vigente ordinanza. La comunicazione di cui all’articolo 22 capoverso 1 della vigente ordinanza non è più necessaria, poiché il tribunale che giudica il nuovo reato è competente anche per la revoca della prima pena e può pronunciare una pena unica. Le pene uniche sono eseguite dal Cantone il cui tribunale ha ordinato la pena unica (art. 11 AP-OCP). Se per contro una pena con la sospensione condizionale è revocata senza che sia pronunciata una pena unica, l’esecuzione deve essere di competenza del Cantone il cui tribunale ha inflitto la pena revocata (art. 10 cpv. 1 AP-OCP). Per questi casi,

all’eliminazione della condanna. A ciò si può obiettare che la condanna è iscritta anche successivamente; inoltre, l’autore di un reato non è trattato in modo diverso nei Cantoni che non prevedono il passaggio in giudicato parziale. Un’eccezione appare opportuna soltanto laddove sono impugnati elementi della sentenza che non sono comunque iscritti nel casellario (come p. es. le spese; conclusioni civili). In tal caso non vi sarebbe nulla da obiettare se la prima sentenza (passata parzialmente in giudicato) fosse iscritta immediatamente. Ci si chiede se è necessaria una relativa precisazione nell’ordinanza.

l’articolo 19 capoverso 1 AP-OVOSTRA prevede un obbligo di comunicazione da parte dell’autorità che iscrive la revoca. Lo stesso vale per analogia nel caso di sentenze emesse da tribunali militari e sentenze secondo il diritto penale minorile. L’articolo 19 capoverso 2 AP-OVOSTRA formula con maggior chiarezza e precisa il disciplinamento di cui all’articolo 22 capoverso 2 della vigente ordinanza. Così come il capoverso 1, anche la normativa di cui all’articolo 22 capoverso 3 della vigente ordinanza non è più indispensabile, poiché il tribunale che giudica il nuovo reato è competente anche per la revoca e il ripristino dell’esecuzione (art. 62a cpv. 1, 63a cpv. 3, 64a cpv. 3, 89 cpv. 2 e 6 nCP; art. 31 cpv. 1 DPMin) e può inoltre pronunciare una pena unica (art. 62a cpv. 2 e 89 cpv. 6 nCP; art. 31 cpv. 2 DPMin). Come secondo l’articolo 19 capoverso 1 AP-OVOSTRA, una comunicazione è tuttavia necessaria se non è pronunciata una pena unica, poiché l’esecuzione deve essere di competenza del Cantone il cui tribunale ha inflitto la pena revocata (cfr. art.

10 cpv. 2 e 3 AP-OCP).

L’articolo 19 capoverso 4 AP-OVOSTRA cerca di formulare con maggior chiarezza il disciplinamento di cui all’articolo 22 capoverso 3 periodo 2 della vigente ordinanza.

Sezione 6: Accesso ai dati di VOSTRA

La sezione 6 dell’AP tratta ora nello stesso capitolo tutte le disposizioni relative all’accesso ai dati di VOSTRA mediante estratto del casellario giudiziale.

  • Le norme concernenti l’accesso da parte delle autorità svizzere mediante procedura di richiamo (prima disciplinato in parte nell’art. 3 cpv. 3 della vigente ordinanza) e mediante la richiesta scritta di estratti del casellario giudiziale (prima disciplinata nell’art. 3 cpv. 4 della vigente ordinanza) si trovano ora agli articoli 20 e 21 AP-OVOSTRA.
  • L’accesso da parte delle autorità straniere e dei privati (prima disciplinati negli art. 24-26 della vigente ordinanza) sono ora regolamentati negli articoli 22-24 AP- OVOSTRA. (Nell’ambito della prevista revisione del diritto in materia di casellario giudiziale a livello di CP, dovranno essere rielaborate le basi legali in senso formale e singole disposizioni dell’ordinanza dovranno essere estese a livello di legge.)

Articolo 20 Accesso mediante procedura di richiamo Capoverso 1 In linea di massima l’articolo 367 capoverso 2 nCP (che corrisponde all’art. 360bis cpv. 2 CP) è determinante per l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze. Finora tale normativa del CP è stata ripresa nell’ordinanza sul casellario giudiziale (cfr. art. 3 cpv. 3 della vigente ordinanza). In futuro non sarà più così. Anche la consultazione online dei dati del casellario giudiziale concernenti procedimenti penali pendenti è già disciplinata a livello di legge (art. 367 cpv. 4 nCP).

L’articolo 20 capoverso 1 AP-OVOSTRA deve rinviare, per ragioni di completezza e una maggiore accessibilità, perlomeno all’articolo 367 capoversi 2 e 4 nCP.

Capoverso 2 a) Diritti d’accesso esistenti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) Secondo l’articolo 367 capoverso 2 lettera c nCP (art. 360bis cpv. 2 lett. c CP), l’Ufficio federale di polizia può accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali concernenti le condanne «nell’ambito di indagini della polizia giudiziaria». Nell’articolo 3 della vigente ordinanza tale competenza è stata estesa al «Servizio INTERPOL dell’Ufficio federale di polizia» (art. 3 cpv. 3 lett. a OVOSTRA vigente) nonché «per la pronuncia o la revoca delle misure di allontanamento» (art. 3 cpv. 3 lett. c OVOSTRA vigente). A dire il vero, tali diritti d’accesso online dell’Ufficio federale di polizia dovrebbero essere disciplinati nel Codice penale, poiché i dati del casellario giudiziale sono dati personali degni di particolare protezione (art. 3 lett. c n. 4 LPD), il cui trattamento online richiede una base legale in una legge in senso formale conformemente all’articolo 17 capoverso 2 e all’articolo 19 capoverso 3 LPD. Nell’ambito del presente adeguamento dell’ordinanza VOSTRA, per il momento tali diritti d’accesso continuano tuttavia a essere definiti a livello di ordinanza (art. 20 cpv. 2 lett. b, c e f AP-OVOSTRA). Tali diritti d’accesso (insieme al nuovo disciplinamento di tutti gli altri diritti d’accesso di fedpol) verranno disciplinati a livello di CP soltanto nell’ambito della revisione del diritto in materia di casellario giudiziale.

b) Nuovi diritti d’accesso dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) Da una verifica intradipartimentale delle basi legali dei diritti d’accesso online di fedpol (accesso mediante procedura di richiamo informatizzata) ai dati del casellario giudiziale è risultato che le normative legali esistenti non soddisfano né le esigenze pratiche di fedpol né gli attuali standard in materia di protezione dei dati. Nel rapporto d’ispezione del 13 giugno 2002, l’Ispettorato della Segreteria generale del DFGP ha, tra l’altro, incaricato l’Ufficio federale di giustizia di procedere a un rilevamento dettagliato degli accessi (esistenti e auspicati) online di fedpol a VOSTRA, di esaminare di principio la filosofia degli accessi a VOSTRA (anche per quanto concerne la portata della comunicazione dei dati, la trasmissione e la conservazione dei dati di VOSTRA) e di elaborare proposte per un’eventuale modifica del Codice penale e dell’ordinanza VOSTRA (cfr. le raccomandazioni n. 6-8 del rapporto d’ispezione menzionato). I risultati di tale esame sono stati rilevati nel rapporto dell’UFG del 15 aprile 2003 e sottoposti per parere agli uffici interessati (fedpol, MPC e SG-DFGP). Da questa consultazione interna al DFGP è emersa l’urgenza di una modifica del CP e dell’OVOSTRA. Per non ritardare ulteriormente l’entrata in vigore della revisione della Parte generale del CP si è rinunciato a procedere a tali adeguamenti nell’ambito di ulteriori modifiche della Parte generale del CP (messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 2005 concernente la modifica del Codice penale nella sua versione del 13 dicembre 2002). Negli ultimi anni l’UFG ha inoltre individuato (anche in seguito a interventi parlamentari o grazie a indicazioni delle autorità interessate) diverse ulteriori lacune, sotto il profilo della protezione dei dati, nell’attuale normativa in materia di casellario

giudiziale, che non concernono fedpol, ma dovrebbero comunque essere colmate. Per questo motivo, si prevede di attuare il nuovo disciplinamento dei diritti d’accesso dell’Ufficio federale di polizia a livello di CP nonché la rielaborazione completa delle normative in materia di casellario giudiziale, sotto il profilo della protezione dei dati, in un progetto legislativo separato. Per poter disporre quanto prima di un disciplinamento trasparente dei diritti d’accesso di fedpol, è proposto di fissare tali diritti d’accesso a livello di ordinanza fino all’attuazione di tali novità a livello di legge sulla base dell’articolo 367 capoverso 3 Come novità essenziale, determinati servizi dell’Ufficio federale di polizia potranno accedere ai dati del casellario giudiziale non soltanto nell’ambito di un procedimento penale avviato, bensì, entro certi limiti, anche già nell’ambito delle indagini preliminari e per determinati compiti di prevenzione nel quadro della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120). L’accesso ai dati del casellario giudiziale è così accordato sia per i dati concernenti sentenze sia per quelli concernenti procedimenti penali pendenti. L’estensione dei diritti d’accesso online va tuttavia apprezzata alla luce delle nuove regole di conservazione e di trasmissione di cui all’articolo 17 capoversi 5 e 6 AP- OVOSTRA volte a evitare registri ombra e ad accrescere la trasparenza della gestione dei dati. I motivi alla base del nuovo disciplinamento dei diritti d’accesso sono illustrati nell’allegato alle presenti spiegazioni. Siccome questo allegato non illustra tuttavia i più recenti sviluppi in relazione alla problematica dell’Europol, l’articolo 20 capoverso 2 lettera g AP-OVOSTRA deve essere spiegato separatamente (cfr. comunque le osservazioni di cui al n. 2.4.3. dell’allegato).

  • Il 7 ottobre 2005 l’Assemblea federale ha licenziato il decreto federale concernente l’approvazione e l’attuazione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (FF 2005 5313) accogliendo nel contempo il nuovo articolo 351novies CP, che stabilisce sotto forma di clausola generale le condizioni alle quali i dati possono essere trasmessi all’Europol.
  • Nel suo messaggio concernente l’accordo, il Consiglio federale ha espresso

l’intenzione di precisare le ordinanze che disciplinano l’accesso a dati che potrebbero rivestire interesse per l’Europol (FF 2005 888). Si tratta, tra l’altro, anche dell’accesso ai dati del casellario giudiziale e quindi dell’ordinanza VOSTRA.

  • fedpol ha sottoposto al Consiglio federale una pertinente proposta di modifica dell’OVOSTRA, che consenta l’entrata in vigore il 1° marzo 2006 dell’accordo summenzionato nonché dell’articolo 351novies CP e delle rispettive modifiche d’ordinanza. Tale proposta non tiene tuttavia ancora conto dell’estensione dei diritti d’accesso di fedpol prevista nell’AP-OVOSTRA. L’articolo 20 capoverso 2 lettera g AP-OVOSTRA disciplina dunque, sulla base della nuova concezione di accesso, l’accesso ai dati per l’Europol.
  • Secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 351novies CP, per l’Europol vigono le medesime restrizioni concernenti il trattamento a cui devono sottostare i rispettivi servizi nazionali presso fedpol. Ciò significa che anche i dati del casellario giudiziale possono essere trasmessi all’Europol soltanto nella misura in cui fedpol

stessa ha accesso a tali dati (un corrispondente servizio di collegamento presso fedpol è competente per il trasferimento dei dati; non è previsto alcun collegamento diretto dell’Europol al casellario giudiziale svizzero). Tuttavia, per lo scambio di dati con l’Europol non sono rilevanti tutti gli scopi di accesso di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere a-f AP-OVOSTRA, bensì soltanto quelli di cui alle lettere a e b.

  • Inoltre, per l’Europol vigono naturalmente anche le altre restrizioni di accesso menzionate nel nuovo articolo 351novies CP (previste da trattati internazionali e dal diritto interno), come è espresso nell’articolo 20 capoverso 2 lettera g AP- OVOSTRA mediante la formulazione «in virtù dell’articolo 351novies CP». Così, prima di trasmettere i dati, l’Europol andrebbe sempre informata che anch’essa sottostà in particolare alle regole relative alla registrazione e alla trasmissione di cui all’articolo 17 capoversi 5 e 6 AP-OVOSTRA. L’articolo 20 capoverso 2 lettera g AP-OVOSTRA non può includere, sotto il profilo redazionale, tutte le regole di trattamento applicabili. La formulazione scelta chiarisce pur sempre che i dati del casellario giudiziale sono importanti anche per lo scopo dello scambio di dati con l’Europol.
  • Si rileva infine che, in virtù del nuovo articolo 351novies CP, un’estensione dei diritti d’accesso a VOSTRA di fedpol conformemente all’articolo 20 capoverso 2 lettere a-f comporta sempre anche un’estensione dei diritti d’accesso dell’Europol.

Articolo 21 Estratti rilasciati ad autorità svizzere su richiesta scritta Tale disposizione corrisponde in ampia misura all’articolo 3 capoverso 4 della vigente ordinanza. Secondo l’articolo 17 LPD, anche questa forma di trattamento dei dati richiede una base legale in una legge in senso formale. Nell’ambito del presente adeguamento dell’ordinanza si rinuncia tuttavia a disciplinare in tal senso a livello di legge il trattamento dei dati del casellario giudiziale, poiché ciò comporterebbe una nuova modifica della Parte generale del CP. L’articolo 21 AP-OVOSTRA contiene le novità seguenti rispetto alla normativa prevista dalla vigente ordinanza.

  • A tutte le autorità è assegnato un chiaro scopo di trattamento, che di norma consegue dall’articolo 365 capoverso 2 nCP. Questo non vale per poche autorità, cui il CP non attribuisce uno scopo (cfr. lett. g e i). La mancata attribuzione di autorità e scopo ha comportato continui problemi di interpretazione proprio in relazione alle autorità di cui alla lettera f (controlli di sicurezza cantonali). Tali incertezze sono ora eliminate; dalla formulazione emerge senza ombra di dubbio che possono essere intesi soltanto controlli di sicurezza secondo l’articolo 19 capoverso 2 LMSI (RS 120.0) e l’articolo 7 OCSP (RS 120.4).
  • La lettera b precisa che soltanto le autorità amministrative che pronunciano decisioni penali possono richiedere un estratto del casellario.
  • Nel caso del servizio federale menzionato nella lettera i, competente per l’esecuzione della sezione 5 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, si tratta del Servizio federale di

sicurezza, che è assegnato a fedpol sotto il profilo organizzativo, ma non è stato incluso nell’ispezione summenzionata e nei lavori basati su di essa (cfr. spiegazioni relative all’art. 20 cpv. 2). Sulla base dell’articolo 3 capoverso 4 lettera h della vigente OVOSTRA, il SFS può già oggi richiedere per scritto dati non cancellati concernenti sentenze. Finora la legge non definiva lo scopo di accesso vero e proprio. Tale lacuna è colmata dall’articolo 21 lettera i AP-OVOSTRA. Le seguenti riflessioni sono alla base del tenore del nuovo scopo. - I dati del casellario giudiziale servono al Servizio federale di sicurezza per poter meglio valutare, in un caso concreto, la minaccia costituita da una determinata persona nei confronti di una persona da proteggere e per approntare un dispositivo di protezione individuale. Le informazioni VOSTRA rappresentano tuttavia solo un indizio tra tanti. Il fatto che il SFS debba controllare o no una persona dipende molto dal contesto e non può essere ridotto a un comune denominatore. Ci proponiamo dunque di specificare qui di seguito gli «indizi» dell’esistenza di una situazione di pericolo secondo l’articolo 21 lettera i AP-OVOSTRA. Tali indizi possono essere: o il fatto che qualcuno abbia accesso diretto o indiretto a persone degne di protezione o a edifici in cui tali persone risiedono (p. es. dipendenti di una ditta di party service, personale di pulizia, baby-sitter o autisti di magistrati svizzeri, ma eventualmente anche familiari stretti di tali persone). Il controllo del SFS può riguardare sia una persona in contatto diretto con una persona degna di protezione sia i suoi parenti o amici; o il fatto che qualcuno viva nelle immediate vicinanze di un edificio in cui risiedono persone degne di protezione (p. es. un’ambasciata o il domicilio privato di un consigliere federale); o il fatto che qualcuno abbia «minacciato» verbalmente o per scritto una persona degna di protezione. In tal caso non è necessario che la minaccia sia perseguibile penalmente. Diffamazioni diffuse possono essere sufficienti. Ci si può chiedere perché le inchieste in merito a minacce secondo la fattispecie legale dell’articolo 180 CP sono condotte dal Servizio federale di sicurezza e non dalle competenti autorità di perseguimento penale. Il motivo risiede nel fatto che spesso i politici, per non peggiorare la

situazione, non hanno interesse a esporsi ulteriormente presentando una denuncia penale formale. Esiste infatti il pericolo che l’avvio di un procedimento penale spinga la persona in questione ad attuare le sue minacce. È quindi meglio agire con cautela. - La definizione dello scopo di accesso rimane inevitabilmente un po’ vaga. Tuttavia, lo scopo scelto chiarisce pur sempre che deve esistere un potenziale pericolo insito nel legame tra la persona da proteggere e la persona controllata. I dati del casellario giudiziale possono essere consultati soltanto se si tratta di scongiurare un pericolo nei confronti di persone per le quali possono essere ordinate misure di protezione. Nell’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF, RS 120.72) il Consiglio federale ha stabilito chi figura tra le persone degne di protezione. Si tratta di: a. parlamentari federali nell’esercizio del loro mandato; b. magistrati della Confederazione; c. agenti della Confederazione particolarmente esposti al pericolo; d. persone protette in virtù del diritto internazionale.

  • Siccome nelle leggi federali è opportuno non rinviare al diritto sancito da ordinanze, lo scopo menziona la norma (art. 22 cpv. 1 LMSI) che contiene una definizione generale della cerchia di persone da proteggere. L’obbligo di proteggere le rappresentanze estere o le organizzazioni internazionali consegue del resto dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche rispettivamente consolari del 1961 rispettivamente del 1963 (RS 0.191.01 e 0.191.02).
  • Il presente scopo prevede un accesso al casellario giudiziale soltanto per la protezione delle persone ma non degli edifici. Ciò è voluto, poiché, in primo luogo, proteggendo le persone quando si trovano in un edificio si protegge automaticamente anche l’edificio stesso e, in secondo luogo, in base alle informazioni fornite dai rispettivi servizi specializzati, per la semplice protezione degli edifici non sono necessari estratti del registro. Tuttavia, in tal modo i diritti d’accesso del SFS non sono definiti in modo soddisfacente, poiché quest’ultimo auspicherebbe un accesso online e un accesso ai dati concernenti procedimenti penali pendenti. Tali questioni andranno esaminate nell’ambito del rinnovo complessivo del diritto in materia di casellario giudiziale.

- Siccome in seguito alla revisione della Parte generale del CP verrà a cadere la cancellazione delle sentenze nel casellario giudiziale e gli estratti rilasciati a privati conterranno soltanto sentenze per crimini nonché interdizioni dell’esercizio di una professione, occorre adeguare l’articolo 8 della legge sugli avvocati (legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati; LLCA; RS 935.61) relativo alle condizioni per l’iscrizione nel registro degli avvocati (cfr. messaggio del 26 ottobre 2005; FF 2005 5907). Come misura accompagnatoria all’attuazione del nuovo disciplinamento nella legge sugli avvocati, l’articolo 21 lettera j AP-OVOSTRA permette all’autorità di sorveglianza secondo la legge sugli avvocati di accedere ai dati concernenti sentenze.

Articoli 22-24 Gli articoli 22-24 AP-OVOSTRA riprendono gli articoli 24-26 della vigente ordinanza – con lievi correzioni redazionali. Le modifiche più importanti consistono nel fatto che nei titoli degli articoli 22 e 23 al posto di «rilascio» è utilizzato il termine «estratti rilasciati» e che l’articolo 23 AP- OVOSTRA (contrariamente all’art. 25 cpv. 4 della vigente ordinanza) rinuncia a precisare quali dati non sono contenuti nell’estratto; questo risulta infatti già dalla legge. Inoltre, non è ripreso il rinvio di cui all’articolo 26 capoverso 3 della vigente ordinanza secondo cui la tassa può essere condonata nei casi di provata indigenza, poiché tale fatto risulta già dall’articolo 13 dell’ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1).

Sezione 7: Diritti d’accesso delle persone interessate

Articolo 25 Tale disposizione riprende l’articolo 27 della vigente ordinanza, sebbene i principi di tale diritto d’accesso siano ora già definiti nell’articolo 370 nCP. Per questo motivo, occorrerebbe disciplinare più dettagliatamente soltanto le condizioni per la presentazione della domanda (che deve avvenire per scritto e comprovando la propria identità). Il capoverso 1 precisa che valgono anche le restrizioni di cui all’articolo 9 LPD, poiché tale diritto consegue essenzialmente già dall’articolo 8 LPD. Nella prassi le informazioni in merito a procedimenti penali pendenti di cui la persona interessata non è ancora a conoscenza per motivi di segretezza potrebbero essere particolarmente delicate. Per evitare problemi in tale ambito, è prevista la sospensione dell’iscrizione del procedimento pendente conformemente all’articolo 16 capoverso 4 AP-OVOSTRA. Il capoverso 3 precisa il modo di procedere per la comunicazione di informazioni, che in passato ha continuamente dato adito a proteste. Chiarisce che in occasione della consultazione dei dati non è possibile consultare la schermata VOSTRA, poiché in tal modo sussiste il pericolo che il richiedente prenda atto anche di dati che non lo concernono (ad esempio nel caso in cui è registrato anche un suo omonimo). Nel caso in cui una persona non è registrata, l’informazione è quindi data per via orale. Nel caso in cui in VOSTRA sono registrati dati concernenti il richiedente, all’interessato è presentato un estratto completo, che non può tuttavia essere portato a casa.

Sezione 8: Sicurezza dei dati, esigenze tecniche e ripartizione dei costi

Articolo 26 Sicurezza dei dati L’articolo 26 AP riprende sostanzialmente l’articolo 7 della vigente ordinanza. L’ordinanza concernente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici nell’Amministrazione federale non è tuttavia più in vigore essendo stata abrogata dall’ordinanza del 26 settembre 2003 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale (ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale; OIAF; RS 172.01.58).

Articolo 27 Verbale d’aggiornamento L’articolo 27 AP si basa sull’articolo 8 della vigente ordinanza. L’aggiornamento di dati personali degni di particolare protezione si ispira all’articolo 10 dell’ordinanza sulla protezione dei dati (RS 235.11). Secondo il punto VI B numero 8 dell’istruzione sulla sicurezza informatica in seno al DFGP (disponibile solo in tedesco), lo scopo e l’utilizzo dei verbali sono disciplinati in un regolamento per il trattamento.

Articolo 28 Esigenze tecniche Tale disposizione corrisponde all’articolo 29 della vigente ordinanza (soltanto lievi modifiche redazionali). Un’istruzione ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 AP- OVOSTRA è ad esempio l’istruzione tecnica del DFGP del 1° febbraio 2005 sulle condizioni quadro per la gestione di Terminal Server (TS) per l’accesso alle applicazioni del DFGP.

Articolo 29 Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni Tale disposizione corrisponde all’articolo 28 della vigente ordinanza (soltanto lievi modifiche redazionali).

Sezione 9: Ricerca, pianificazione e statistica

Articoli 30-31 Tali disposizioni corrispondono agli articoli 30-31 della vigente ordinanza.

Sezione 10: Disposizioni finali

Articolo 32 Abrogazione del diritto previgente L’entrata in vigore della nuova ordinanza comporta l’abrogazione della vecchia.

Articolo 33 Entrata in vigore La nuova ordinanza dovrà entrare in vigore insieme alle modifiche del CP del 13 dicembre 2002, alle modifiche del CPM del 21 marzo 2003 e al nuovo diritto penale minorile del 20 giugno 2003. Il Consiglio federale fisserà la data esatta in un decreto formale. La data finora prevista secondo pareri ufficiali è quella del 1° gennaio 2007.

AP-Allegato 1

I dati contenuti in VOSTRA L’articolo 16 della vigente ordinanza è ripreso con piccoli adeguamenti alla nuova Parte generale del CP. Nei più recenti disciplinamenti relativi a banche dati, l’elenco dei singoli dati si trova tuttavia sempre in allegato. L’articolo 9 AP-OVOSTRA rinvia a tale struttura. Tuttavia, per una migliore leggibilità, l’originario articolo 16 OVOSTRA è suddiviso in singoli numeri corrispondenti agli attuali capoversi e i singoli campi di dati sono numerati a loro volta.

1. Dati personali

Il numero 1 dell’AP-Allegato 1 a VOSTRA si basa sull’articolo 16 capoverso 1 della vigente ordinanza. Occorre rimandare al numero 1.12 secondo cui nell’annotazione di trattamento possono essere iscritte informazioni supplementari per l’identificazione esatta di persone. Tale campo di testo libero è indispensabile per documentare accertamenti dispendiosi in occasione dell’identificazione di persone e rendere attenti gli utenti sui casi problematici. Ad esempio, può accadere che qualcuno – provvisto di un documento d’identità rubato – delinqua sotto falso nome. Dato che il vero nome non è noto, questa persona è iscritta nel casellario giudiziale con i dati personali falsi, altrimenti non sarebbe possibile registrare il reato. Tuttavia, se il casellario informatizzato è consultato per avere informazioni sulla vera persona, con il rispettivo nome, il sistema trova un riscontro e i reati commessi dalla persona con i dati personali falsi sono attribuiti all’altra persona. Questo equivoco in occasione dell’identificazione può essere chiarito soltanto con un confronto delle impronte digitali. Tali ricerche sono costose e – se in VOSTRA non figura una menzione corrispondente (ad esempio indicando il numero del passaporto) – dovrebbero essere ripetute di volta in volta. Proprio in occasione delle consultazioni online è importante che il sistema informi l’autorità che procede alla consultazione in merito a possibili informazioni errate, prima che questa tragga conclusioni affrettate. Tale annotazione di trattamento è gestita a livello centrale dal servizio dell’UFG preposto al casellario giudiziale. Le altre autorità collegate possono vedere ma non mutare l’annotazione di trattamento. Le autorità che richiedono per scritto informazioni dal casellario giudiziale sono informate dal servizio di coordinamento o dal servizio dell’UFG preposto al casellario giudiziale in merito al contenuto dell’annotazione di trattamento nel caso in cui ci fossero problemi in occasione della consultazione. Il numero 1.15 (prima art. 16 cpv. 1 lett. n) specifica che occorre iscrivere non soltanto la data dell’ultima mutazione, bensì anche quella della prima iscrizione. Il numero 1.16 contiene un nuovo campo di dati in cui è possibile iscrivere cognomi precedenti. Tale informazione può essere necessaria per attribuire i reati commessi

da una determinata persona anche dopo il cambiamento di cognome.

2. Dati concernenti false identità

La normativa vigente (art. 16 cpv. 2) è ripresa tale e quale.

3. Dati su procedimenti pendenti

Tale normativa è in linea con il diritto vigente (art. 16 cpv. 3), ma è stata adeguata al fatto che in futuro saranno iscritti tutti i procedimenti pendenti per crimini e delitti e non più solo le richieste di consultazione (nell’ambito di un procedimento pendente). Ora sono pertanto registrati anche la notifica del procedimento (n. 3.2), il periodo della presunta perpetrazione del reato (n. 3.6) nonché – a fini statistici – lo stato del procedimento (n. 3.7). Il numero 3.5 (prima art. 16 cpv. 3 lett. e) precisa che sono iscritte svariate imputazioni. Oggigiorno nel casellario giudiziale possono essere iscritte soltanto due imputazioni (risp. disposizioni di legge) nel caso di procedimenti pendenti. In numerosi casi l’imputato è tuttavia accusato di svariati reati. Sarebbe sensato che

fosse possibile iscrivere fino a dieci imputazioni. Tuttavia, siccome non può più essere realizzata entro i termini previsti, tale riprogrammazione verrà introdotta in un secondo tempo. Anche la conclusione del procedimento è repertoriata nel sistema conformemente all’articolo 7a AP-OVOSTRA. Secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera c AP- OVOSTRA, l’iscrizione dei dati sulla conclusione del procedimento comporta l’eliminazione dei dati su procedimenti pendenti. Tuttavia, siccome sono trasmessi automaticamente all’Ufficio federale di statistica per valutazione immediatamente dopo l’iscrizione e quindi non rimangono in VOSTRA, tali dati non sono inclusi nemmeno nell’AP-Allegato 1. Tali informazioni relative alla conclusione del procedimento non possono essere consultate da nessuna autorità collegata e non costituiscono dunque una categoria di dati a sé stante.

4. Dati su sentenze

Il numero 4 AP-Allegato 1 a VOSTRA si basa sull’articolo 16 capoverso 4 della vigente ordinanza. La normativa tiene conto del nuovo sistema di sanzioni nel modo seguente.

  • Secondo il numero 4.2, ora è iscritta anche la data del passaggio in giudicato, che è determinante per l’inizio della decorrenza del termine per l’eliminazione delle sentenze dal casellario giudiziale giusta l’articolo 369 capoverso 6 lettera a nCP.
  • Il numero 4.7 riprende la pena unica, che può essere inflitta conformemente agli articoli 46 capoverso 1, 62a capoverso 2 e 89 capoverso 6 nCP.
  • Per ragioni di chiarezza, il numero 4.11 stabilisce che nel casellario vanno iscritte, oltre al tipo di pena, anche la gravità e la forma dell’esecuzione.
  • Il numero 4.12 determina gli elementi della nuova pena pecuniaria che devono essere iscritti.
  • Il numero 4.13 precisa quali elementi della nuova sospensione condizionale parziale della pena devono essere iscritti (oltre agli elementi di cui al numero 4.11).
  • Il numero 4.17 disciplina l’iscrizione della nuova interdizione dell’esercizio di una professione. La nuova interdizione dell’esercizio di una professione giusta gli articoli 67 e 67a nCP è strutturata in modo diverso che nel diritto vigente. Non è vietato l’esercizio di una professione nel suo complesso (p. es. professione di insegnante), ma piuttosto una determinata attività (p. es. divieto di insegnare a fanciulli e adolescenti con meno di 18 anni). Tale attività non deve inoltre essere proibita del tutto in ogni caso, bensì il divieto può essere limitato soltanto all’esercizio indipendente dell’attività. Affinché l’iscrizione nel casellario giudiziale (e l’estratto rilasciato a privati) abbia una certa eloquenza, gli elementi dell’interdizione dell’esercizio di una professione menzionati nel dispositivo devono essere registrati con la maggior precisione possibile. Visto che tutte le iscrizioni devono essere tradotte, per la programmazione è stato scelto un sistema che consente una certa standardizzazione delle iscrizioni, che permette anche una gestione dei dati il più uniforme possibile. Per il momento non vi sarà dunque alcun campo di testo libero. Per poter registrare un divieto dell’esercizio di una professione, l’autorità che procede all’iscrizione deve dapprima discuterne con i responsabili del casellario giudiziale. Se è possibile trovare una definizione

sufficientemente precisa di tale divieto, i responsabili del casellario a Berna riprendono il rispettivo divieto dell’esercizio di una professione in un elenco, che potrà essere consultato dall’autorità che procede all’iscrizione. Se non dovesse essere possibile una standardizzazione (senza limitare l’eloquenza del divieto dell’esercizio di una professione), tale divieto deve essere iscritto così come definito nel dispositivo della sentenza.

  • I numeri 4.19 e 5.9 dell’AP-Allegato 1 a VOSTRA riprendono (in analogia con l’articolo 16 capoverso 5 lettera i della vigente ordinanza), oltre alla norma di condotta, anche l’assistenza riabilitativa.
  • Il numero 4.20 chiarisce che le pene accessorie continuano a essere iscritte. L’unica pena accessoria restante è la degradazione secondo il CPM. Con l’entrata in vigore del nuovo diritto, le pene accessorie previste dalla legislazione precedente sono abrogate conformemente al numero 1 capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla nuova Parte generale del CP. Restano tuttavia nel casellario come parte della sentenza fino all’eliminazione della rispettiva sentenza, ma sono contrassegnate da VOSTRA con la menzione «senza più effetto».

5. Dati su decisioni successive e decisioni d’esecuzione

Il numero 5 dell’AP-Allegato 1 all’OVOSTRA si basa sull’articolo 16 capoverso 5 della vigente ordinanza e prevede le novità seguenti.

  • Per quanto concerne la necessità dell’iscrizione della data del passaggio in giudicato giusta il numero 5.2, si vedano le osservazioni in merito al numero 4.2 dell’AP-Allegato 1 all’OVOSTRA.
  • Al posto della designazione «patronato», nel numero 5.8 è utilizzata l’espressione «assistenza riabilitativa» (secondo l’art. 93 nCP).
  • Secondo il numero 5.10, al posto della «durata computata» (della misura) di cui all’articolo 16 capoverso 5 lettera k della vigente ordinanza è ora iscritta la «pena residua».
  • Secondo il numero 5.11, è ora iscritta l’esecuzione successiva della pena con la condizionale in caso di pene residue, che è possibile già secondo l’attuale legislazione ed è ora prevista esplicitamente nell’articolo 62c capoverso 2 nCP.
  • Secondo il numero 5.12, è ora iscritta l’amnistia prevista all’articolo 384 nCP. La grazia e l’amnistia riguardano soltanto le pene, ma non le misure (e quindi non l’iscrizione nel casellario giudiziale). Anche in caso di rinuncia totale all’esecuzione della pena, la grazia e l’amnistia non comportano dunque un’eliminazione dell’iscrizione secondo l’articolo 8 lettera b AP-OVOSTRA 6 . L’articolo 16 capoverso 5 lettera m della vigente ordinanza può essere stralciato, perché la misura secondo l’articolo 100ter CP, sostituita dalle misure per i giovani adulti secondo l’articolo 61 nCP, è già inclusa nel quadro delle restanti misure (n. 5.7 AP-Allegato 1 all’OVOSTRA).

Cfr. Basler Kommentar, n. 10 in merito all’art. 396 CP.

6. Dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri

Il numero 6 dell’AP-Allegato 1 all’OVOSTRA riprende l’articolo 16 capoverso 6 della vigente ordinanza. Il numero 6.1 chiarisce che per una consultazione occorre inserire nel sistema anche i dati personali. Ora nell’articolo 11 capoverso 3 AP-OVOSTRA figura anche una rispettiva regola di trattamento.

AP-Allegato 2 e AP-Allegato 3 L’AP-Allegato 2 all’OVOSTRA illustra i diritti di trattamento delle autorità federali e l’AP-Allegato 3 quelli delle autorità cantonali in relazione ai singoli dati di cui all’allegato 1. Contrariamente all’allegato 1 della vigente ordinanza, tali tabelle non si riferiscono soltanto agli accessi online, bensì disciplinano ora anche i diritti d’accesso previa richiesta scritta di cui all’articolo 21 AP-OVOSTRA.