Lexipedia

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali

Dipartimento federale dell’economia DFE

12 maggio 2010

Avamprogetto di modifica della legge sulla

protezione degli animali (LPAn) -

Rapporto esplicativo

Compendio La legge del 16 dicembre 2005 (LPAn) sulla protezione degli animali ha migliorato sensibilmente il benessere degli animali. Nel confronto internazionale la Svizzera presenta un livello elevato di protezione. La presente revisione dovrebbe apportare in particolare i miglioramenti e le modifiche seguenti:

  • si crea una base legale per il sistema d’informazione elettronico relativo alla sperimentazione animale;

  • il Consiglio federale viene incaricato di regolamentare l'informazione sulla sperimentazione animale;

  • il divieto di commercio per le pelli di cane e di gatto viene esteso e adeguato al diritto europeo;

  • le sanzioni vengono adeguate alla nuova parte generale del Codice penale.

Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali dell’avamprogetto

1.1 Premessa

La legge del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn) è entrata in vigore il 1° settembre 2008. Sebbene questa legge sia stata emanata pochi anni fa e sia entrata in vigore solo di recente, risulta necessario apportare alcune modifiche e miglioramenti. La gestione attuale della sperimentazione animale non risponde più alle esigenze odierne. Il presente progetto crea una base legale esplicita per il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, che consente un trattamento efficiente delle informazioni. Per quanto riguarda il commercio di pelli di cane e di gatto, le disposizioni vengono adattate a quelle vigenti nell’Unione europea. Con la regolamentazione proposta si accoglie quanto richiesto nella mozione “Vietare il commercio e l'esportazione di pelli di gatto” (07.3848), respinta a suo tempo dalle Camere federali. Le disposizioni penali della LPAn vengono adeguate alla nuova parte generale del Codice penale e si chiariscono le competenze per l’azione penale; inoltre vengono introdotte alcune modifiche puntuali.

1.2 Trattamento di interventi parlamentari

La mozione Barthassat del 20 dicembre 2007 "Vietare il commercio e l’esportazione di pelli di gatto" (07.3848) incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento una revisione parziale della legge sulla protezione degli animali con la quale siano vietati il commercio e l’esportazione di pelli di gatto. Con la revisione proposta della LPAn la mozione è adempiuta e può essere stralciata.

2 Spiegazioni riguardo alle singole disposizioni

Articolo 5 capoversi 1bis (nuovo) e 2 Il nuovo capoverso 1bis dell’articolo 5 dovrebbe creare una base legale esplicita per le regolamentazioni previste negli articoli 199 e 203 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali (OPAn). In base a tali disposizioni, determinati corsi di formazione e perfezionamento devono essere riconosciuti o autorizzati dall’Ufficio federale di veterinaria (UFV) o da un’autorità cantonale. Nel capoverso 2, a seguito dell’introduzione del capoverso 1 bis, si introduce un adeguamento linguistico, ossia viene precisato il soggetto della frase.

Articolo 7 rubrica e capoverso 4 (nuovo) Il nuovo capoverso 4 dell’articolo 7 crea una base legale esplicita per subordinare ad obbligo di annuncio o di autorizzazione o addirittura per vietare l'immissione in commercio e l’utilizzo di mezzi ausiliari e apparecchi per l’addestramento e il controllo degli animali che provocano dolore a questi ultimi. Si tratta in particolare dell’obbligo di autorizzazione e annuncio relativo all’utilizzo di una tana artificiale per l’addestramento di cani da caccia (art. 75 OPAn), del divieto di utilizzo di certi dispositivi (art. 76 cpv. 2) e dell’obbligo di autorizzazione per determinati apparecchi (art. 76 cpv. 3). La rubrica è stata adeguata di conseguenza.

Articolo 10 capoverso 2 secondo periodo Conformemente al capoverso 2 dell’articolo 10, il Consiglio federale emana prescrizioni sull’allevamento e sulla produzione di animali (primo periodo). Esso può vietare l’allevamento, la produzione e la detenzione di animali con determinate caratteristiche, in particolare con anomalie fisiche e comportamentali (secondo periodo). Con la nuova regolamentazione proposta, il Consiglio federale può vietare l’importazione, il transito e l’esportazione nonché l’immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche. La disposizione proposta consente di evitare che tali animali possano essere importati o presentati in esposizioni.

Titolo prima dell’art. 13 L’attuale titolo della sezione deve essere cambiato. Per circolazione si intende l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali. Nella definizione di circolazione di animali e prodotti animali rientrano anche l’importazione nel traffico turistico e il commercio nazionale di pelli di cane e di gatto (cfr. quanto indicato di seguito per l’art. 14 cpv. 2).

Articolo 14 rubrica e capoverso 2 Secondo l’attuale articolo 14 capoverso 2 in Svizzera è vietata l’importazione di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati. Nell’Unione europea (UE) il 16 gennaio 2008 è entrato in vigore – ed è applicabile dal 31 dicembre 2008 – il regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 20073, che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Il regolamento dell’UE si spinge quindi oltre la normativa in vigore in Svizzera, che per il momento vieta soltanto l'importazione. Con la modifica proposta dell’articolo 14 si realizza la mozione Barthassat (07.3848 “Vietare il commercio e l’esportazione di pelli di gatto”). L’attuale divieto d'importazione di pellicce di cane e di gatto e di loro derivati dovrà essere esteso, come nell’UE, al transito, all’esportazione e al commercio. La mozione Barthassat richiede solo un divieto per le pelli di gatto, ma l’attuale articolo 14 capoverso 2 comprende già anche le pelli di cane. Anche il divieto vigente nell’UE concerne sia le pellicce di cane che di gatto. Per “commercio” s’intende in particolare l’offerta in

3 GU L 343 del 27.12.2007, p. 1

vendita, la vendita e la distribuzione (cfr. anche l’art. 2 par. 3 del regolamento UE summenzionato).

Articolo 15a (nuovo) Conformemente all’allegato 11 dell’accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo veterinario), la Svizzera è tenuta ad applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/20055 al commercio tra la Svizzera e la Comunità europea e all’importazione da Stati terzi. Il regolamento (CE) n. 1/2005 disciplina in particolare il trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità e all’articolo 6 paragrafo 1 prevede che possono fungere da trasportatori solo le persone che detengono un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1. Il rilascio dell’autorizzazione compete ai Cantoni. Il capoverso 1 dell’articolo 15a crea una base legale esplicita per le disposizioni previste all’articolo 170 OPAn. Chiunque effettua trasporti internazionali di animali a titolo professionale necessita di un’autorizzazione (cpv. 1). Per i trasporti internazionali sono necessari accordi e norme internazionali affinché i mezzi di carico e di trasporto possano essere coordinati tra di loro nei vari Paesi. In tal modo anche in caso di lunghe distanze gli animali non vengono stressati inutilmente dalle inevitabili soste intermedie o di trasbordo e i tempi di trasporto possono essere contenuti al minimo. Ciò vale soprattutto per il trasporto aereo di animali, ambito in cui la International Air Transport Association (IATA) stabilisce, a livello intersettoriale, le norme per tutte le compagnie di trasporto aereo (cfr. art. 176 OPAn). Il Consiglio federale deve pertanto avere la facoltà di stabilire quali norme internazionali vanno rispettate nel trasporto internazionale di animali (cpv. 2). Il nuovo articolo 15a dovrà essere coordinato con un’eventuale nuova regolamentazione a seguito dell’iniziativa parlamentare Marty Kälin (07.417) “Controlli alle frontiere e trasporto d’animali”, dal momento che anche in tale testo è prevista la creazione di un nuovo articolo 15a.

Articolo 20a (nuovo) L’opinione pubblica è molto interessata alle informazioni sulla sperimentazione animale. La comunicazione e la trasparenza in un settore delicato come questo devono quindi essere migliorate. L’autorizzazione degli esperimenti sugli animali è un compito che spetta ai Cantoni (art. 18 LPAn). Con il nuovo articolo 20a si intende tuttavia incaricare il Consiglio federale affinché regolamenti l’informazione al pubblico sulla sperimentazione animale. Una regolamentazione analoga si trova nella legge del 21 marzo 20036 sull’ingegneria genetica (art. 12 cpv. 2).. L’informazione è possibile solo se non vi si oppongono interessi sensibili, pubblici o privati, preponderanti (cfr. art. 180 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 19997 [Cost.] e art. 10 cpv. 3 della legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del

4 RS 0.916.026.81 5 Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1 6 RS 814.91 7 RS 101

Governo e dell’Amministrazione [LOGA]), in particolare la salvaguardia dei segreti di fabbricazione e d’impresa. Sono concepibili regolamentazioni sull’informazione simili a quelle previste per il settore degli organismi geneticamente modificati nell’ordinanza del 10 settembre 20089 sull’emissione deliberata nell’ambiente. In tale ordinanza sono elencati i dati che sono pubblici in ogni caso (art. 54 cpv. 4). In caso di inoltro di documenti relativi alla domanda occorre indicare i dati da trattare in modo confidenziale (art. 55 cpv. 1). Si tiene inoltre un elenco degli esperimenti autorizzati (art. 56).

Articolo 23 capoverso 4 (nuovo) Con il nuovo capoverso 4 si intende conferire al Consiglio federale la facoltà di concludere trattati di diritto internazionale relativi allo scambio di informazioni sui divieti pronunciati. Si tratta in prima linea di consentire lo scambio di informazioni con il Principato del Liechtenstein, con il quale esiste già una stretta collaborazione in ambito veterinario sulla base del trattato di unione doganale concluso il 29 marzo

192310 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Capitolo 5 Disposizioni penali Il 1° gennaio 2007, con la revisione della parte generale del Codice penale del 21 dicembre 193711 (CP), è entrato in vigore il nuovo sistema sanzionatorio. Le pene detentive di breve durata sono sostituite dalla pena pecuniaria e dal lavoro di pubblica utilità. La legge sulla protezione degli animali prevede per le infrazioni la pena detentiva (detenzione, arresto) o la multa. Le sanzioni devono essere adeguate al nuovo CP 12 e in certi casi commutate per ragioni di sistematicità e di logica delle pene.

Articolo 26 capoverso 1 periodo introduttivo e capoverso 2 Nel capoverso 1 si deve quindi eliminare il rinvio a detenzione e multa. Secondo l’articolo 26 capoverso 1, chi maltratta un animale deve essere punito – conformemente all’articolo 333 capoverso 2 lettera b CP – con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Dal momento che l’arresto non è più previsto come pena nel CP, dal capoverso 2 deve essere eliminato tale concetto. Per le infrazioni commesse per negligenza è prevista una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Articolo 27 rubrica e capoverso 2 La rubrica di questa disposizione deve essere adeguata al nuovo titolo della terza sezione.

8 RS 172.010 9 RS 814.911 10 RS 0.631.112.514 11 RS 311.0 12 La nota a pié di pagina n. 9 della LPAn rinvia già al nuovo articolo 333 cpv. 2 CP.

Considerata la nuova legge sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES), il capoverso 1 deve essere abrogato o integrato (cfr. art. 28 progetto LF-CITES)13. Qualora, contrariamente alle aspettative, i lavori relativi alla nuova LF-CITES dovessero ritardare, la disposizione penale proposta all’articolo 28 del progetto LF-CITES dovrebbe essere inserita nell’articolo 27 capoverso 1 LPAn. Il capoverso 2 viene adeguato al nuovo articolo 14 (cfr. sopra). Non essendo più prevista la pena dell’arresto nel CP, tale concetto deve essere cancellato. Inoltre le infrazioni commesse per negligenza non devono più essere punite allo stesso modo delle infrazioni intenzionali. Si propone pertanto di punire l'autore che ha agito per negligenza con una multa ai sensi dell'articolo 106 CP.

Articolo 28 capoverso 1 periodo introduttivo nonché lettere h (nuovo) e i (nuovo), capoverso 2 e capoverso 3 Al capoverso 1 deve essere cancellato il concetto di arresto. La pena per le infrazioni intenzionali deve essere più elevata rispetto a quella relativa alle infrazioni commesse per negligenza, pertanto si prevede rispettivamente una multa fino a

20 000 franchi (cpv. 1) e una multa ai sensi dell’articolo 106 CP (cpv. 2).

All’elenco delle infrazioni punibili secondo il capoverso 1 si aggiungono 2 fattispecie (lett. h e i). Finora entrambe le infrazioni erano incluse nel capoverso 3. Il capoverso 1 viene ampliato in concomitanza con la modifica del capoverso 3 (cfr. sotto). La violazione delle prescrizioni sul commercio professionale di animali o sull’utilizzo di animali vivi per la pubblicità è equiparabile alla violazione delle prescrizioni sul trasporto di animali (lett. d) o sulla macellazione di animali (lett. f), pertanto deve essere inserita nel capoverso 1. Nel capoverso 3 viene rivista la norma penale in bianco. Queste ultime sono da evitare, poiché violano l’imperativo della determinatezza. Deve essere punito chi viola intenzionalmente o per negligenza una prescrizione d’esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile oppure una decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Articolo 31 capoverso 1, capoverso 2 e capoverso 3 La competenza dei Cantoni in materia di azione penale, sancita all’articolo 31 capoverso 1, primo periodo, viene mantenuta. Il secondo periodo dell’articolo 31 capoverso 1 rinvia all’articolo 258 della legge del 15 giugno 193414 sulla procedura penale (PP), che non è stato inserito nel nuovo Codice svizzero di procedura penale (CPP), poiché non aveva raggiunto una rilevanza pratica15. Non appena la PP verrà abrogata con l'entrata in vigore del CPP, verrà soppresso anche l’istituto dell’azione d’ufficio ai sensi dell’articolo 258 PP. Il secondo periodo dell’articolo 31 capoverso 1 deve pertanto essere cancellato senza essere sostituito.

13 Le disposizioni di coordinamento relative al rapporto tra la LF-CITES e la versione rivista della LPAn vengono illustrate nel messaggio. 14 RS 312.0 15 Cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1240.

Secondo l’articolo 31 capoverso 2 attualmente in vigore l’autorità federale competente persegue e giudica le infrazioni di cui all’articolo 27. Tuttavia le spetta l’azione penale solo nei casi in cui svolge anche una funzione di controllo e può quindi constatare fattispecie penali. Pertanto persegue e giudica le infrazioni nell’ambito della conservazione delle specie (art. 27 cpv. 1). La competenza per le azioni penali in tale ambito deve tuttavia essere stabilita nella nuova LF-CITES (cfr. art. 29 progetto LF-CITES). Secondo l’allegato 11 dell’Accordo veterinario, i controlli veterinari di confine si effettuano ancora solo presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti in caso di importazione o transito da Paesi terzi, vale a dire da Stati che non sono membri dell'UE. I posti d’ispezione frontalieri riconosciuti sono elencati nell’Accordo. Attualmente si tratta degli aeroporti internazionali di Zurigo e Ginevra, in cui è tuttora presente l’UFV. La competenza dell’UFV in materia di perseguimento penale si limita quindi alle infrazioni commesse all’atto dell’importazione e del transito da tali Paesi terzi che vengono constatate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. In caso di infrazione concomitante alla legge del 18 marzo 200516 sulle dogane o alle legge del 12 giugno sull’IVA (LIVA) 17, l’azione penale spetta anche in futuro all’Amministrazione delle dogane. Nel capoverso 3 all’elenco delle leggi viene aggiunta la LIVA.

Articolo 32 capoverso 2bis (nuovo) e capoverso 5 L’articolo 32 disciplina l’esecuzione della LPAn da parte della Confederazione e dei Cantoni. Secondo il capoverso 2 l’esecuzione spetta ai Cantoni, a meno che la legge non preveda diversamente. In un nuovo capoverso 2bis si stabilisce esplicitamente che il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d’esecuzione nonché ai risultati dei controlli e delle inchieste. Una disposizione simile si riscontra nella legge del 9 ottobre 199218 sulle derrate alimentari (LDerr, art. 36). Si raccomanda di inserire una disposizione analoga nella legge sulla protezione degli animali e nella legge sulle epizoozie, in particolare con riferimento al coordinamento dei controlli lungo la filiera alimentare e al piano di controllo nazionale pluriennale (PCN). In ambito veterinario sono previsti, a livello di ordinanza, numerosi obblighi di notifica da parte dei Cantoni. Le notifiche vengono effettuate attraverso il sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a della legge del 1° luglio 196619 sulle epizoozie (LFE), uno strumento utile per l’adempimento degli obblighi negli ambiti delle epizoozie, della protezione degli animali e dell’igiene delle derrate alimentari. Come nel diritto previgente, lo svolgimento della procedura di autorizzazione di cui all’articolo 7 capoverso 2 resta di competenza della Confederazione (cpv. 5). Sulla base dell’accordo veterinario con l’UE, l’esecuzione al confine doganale viene effettuata dall’autorità federale competente soltanto ai posti d’ispezione frontalieri riconosciuti (cfr. le spiegazioni relative all’art. 31). Di conseguenza occorre adeguare l’articolo 32 capoverso 5.

16 RS 631.0 17 RS 641.20 18 RS 817.0 19 RS 916.40

Resta di competenza della Confederazione anche il controllo della circolazione delle specie di flora e di fauna protette in applicazione della Convenzione del 3 marzo

197320 sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche

minacciate di estinzione. Qualora, contrariamente alle aspettative, i lavori relativi alla nuova LF-CITES dovessero rallentare, il capoverso 5 dell’articolo 32 LPAn dovrebbe essere integrato di conseguenza.

Articolo 32a (nuovo) Il Consiglio federale deve poter concludere trattati di diritto internazionale sulla ricerca, la formazione, lo svolgimento di controlli e lo scambio di informazioni. A risultare in primo piano è la collaborazione transfrontaliera con il Principato del Liechtenstein nell’esecuzione della presente legge (cfr. anche le spiegazioni relative all’art. 23 cpv. 4). La collaborazione a livello di formazioni può inglobare anche i corsi per le persone che si occupano di animali. È pensabile anche una collaborazione con altri Stati, in particolare con i Paesi limitrofi.

Articolo 32b (nuovo) A differenza dell'ordinamento procedurale generale previsto dalla legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA), nell’ambito della protezione degli animali le decisioni delle autorità federali devono essere impugnabili mediante opposizione. In tal modo si evitano equivoci, piccoli errori e ambiguità da parte dell’autorità decisionale. La maggior parte delle controversie che sorgono nelle decisioni di prima istanza dovrebbe essere regolata in questo modo. Il termine è di dieci giorni, il che consente di motivare a sufficienza l’opposizione.

Articolo 35a (nuovo) L’aumento della complessità dei compiti dei servizi veterinari statali richiede una maggiore professionalizzazione. L’articolo 32 capoverso 4 LPAn prevede quindi che il Consiglio federale regolamenti la formazione e il perfezionamento delle autorità d’esecuzione. Sulla base dell’articolo 2 LFE e dell’articolo 41 capoverso 1 LDerr il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del 24 gennaio 200722 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Sulla base dell’articolo 16 di tale ordinanza il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ha nominato la Commissione della formazione per il servizio veterinario, cui spetta anche l’organizzazione degli esami. Analogamente agli articoli 3a LFE e 41a LDerr, anche nella legge sulla protezione degli animali è prevista esplicitamente la nomina di una commissione d’esame.

20 RS 0.453 21 RS 172.021 22 RS 916.402

Articolo 35b (nuovo) Questa nuova disposizione crea nella LPAn una base legale esplicita per il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali. L’ordinanza del Consiglio federale sul sistema d’informazione elettronico prevista per il 2010 si fonderà su questa ulteriore base legale. La Confederazione gestisce nel settore degli esperimenti sugli animali un sistema d’informazione elettronico (cpv. 1), in particolare per l’autorizzazione e la sorveglianza degli esperimenti sugli animali e i centri di detenzione di animali da laboratorio. Questa soluzione informatica serve all’adempimento dei compiti della Confederazione e rappresenta un importante strumento di lavoro per le autorità cantonali d’esecuzione. Tale sistema consente di rendere migliore e più efficiente la procedura di autorizzazione e di sorvegliare in modo più agevole gli esperimenti sugli animali e i centri di detenzione di animali da laboratorio. Il fatto che le commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali abbiamo il diritto di accedere anche alle domande di autorizzazione presentate in altri Cantoni dovrebbe influire positivamente sul tentativo di migliorare la protezione degli animali nel settore della sperimentazione animale (cpv. 3). Le informazioni provenienti dagli altri Cantoni possono rappresentare un aiuto prezioso ai fini della valutazione delle domande di autorizzazione. I costi di esercizio, pari a circa 400 000 franchi, sono a carico della Confederazione e degli utenti (Cantoni) nella misura del 50% ciascuno. Per l’utilizzo di questo sistema i Cantoni pagano una tassa, il cui importo è stabilito dal Consiglio federale tenendo conto dei principi di equivalenza e di copertura dei costi (art. 46a cpv. 3 LOGA). I Cantoni hanno dal canto loro la facoltà di riscuotere tasse per la procedura di autorizzazione dagli istituti e laboratori che intendono effettuare esperimenti sugli animali e dai centri di detenzione di animali da laboratorio.

3 Conseguenze

Le modifiche di legge proposte non comportano nell’immediato alcun onere supplementare a livello finanziario o del personale né altre conseguenze particolari.

4 Rapporto con il programma di legislatura

L’avamprogetto non è stato inserito nel programma di legislatura.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Secondo l’articolo 80 capoverso 1 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. In questo ambito la Confederazione ha piena competenza legislativa.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con l’allegato 11 dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli (il cosiddetto Accordo veterinario).

5.3 Forma dell’atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.

5.4 Delega di competenze legislative

Il progetto di revisione della LPAn contiene nuove norme di delega al Consiglio federale:

  • Conformemente all’articolo 7 capoverso 4 il Consiglio federale può sottoporre all’obbligo di annuncio o di autorizzazione oppure vietare l’immissione in commercio e l’utilizzo di mezzi ausiliari e apparecchi destinati all’addestramento e al controllo degli animali che provocano dolore a questi ultimi.

  • Conformemente all’articolo 15a capoverso 2, il Consiglio federale può stabilire quali norme internazionali devono essere rispettate nel trasporto internazionale di animali.

  • Conformemente all’articolo 20a il Consiglio federale regolamenta l’informazione al pubblico sulla sperimentazione animale.

  • Conformemente all’articolo 23 capoverso 4, il Consiglio federale può rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all’estero.

  • Secondo l’articolo 32 capoverso 2bis il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d’esecuzione e ai risultati dei controlli e delle inchieste. Per quanto riguarda la facoltà del Consiglio federale di concludere trattati, si rinvia alle spiegazioni relative all'articolo 23 capoverso 4 e all’articolo 32a.

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali | Lexipedia | Lexipedia