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Entrata in vigore della modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) e della pertinente ordinanza d'esecuzione (OMSI) concernente le misure contro la tifoseria violenta

07.05.2009, fedpol

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI)

1. Situazione iniziale

La Svizzera continua a subire le ripercussioni della tifoseria violenta. Dalla fine dell’UEFA EURO 2008 la predisposizione alla violenza è tendenzialmente aumentata. Si osserva inoltre lo spostamento della violenza verso le leghe inferiori e anche l’uso di pezzi pirotecnici illegali negli stadi è drasticamente aumentato. Nel 2008 la polizia ha registrato più di 80 incidenti in cui sono stati compiuti atti violenti che hanno causato più di 150 feriti e oltre 200 arresti. La presente modifica poggia sul disegno di revisione della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120). In vista dell’UEFA EURO 2008 e del campionato mondiale di disco su ghiaccio (tenutosi dal 24 aprile al 10 maggio 2009), il legislatore ha voluto creare le basi giuridiche necessarie per combattere la violenza in occasione di manifestazioni sportive e ha pertanto introdotto il sistema d’informazione HOOGAN nonché misure quali l’interdizione di accedere a un’area, il divieto limitato di lasciare la Svizzera, l’obbligo di presentarsi alla polizia e il fermo preventivo di polizia. Durante i dibattiti parlamentari sulla revisione della LMSI2, è stata contestata la costituzionalità dell’interdizione di accedere a un’area, dell’obbligo di presentarsi alla polizia e del fermo preventivo di polizia. Di conseguenza la validità di queste tre misure è stata limitata alla fine del 2009. In base alla mozione presentata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-CS)3, il Consiglio federale deve adoperarsi affinché sia creata tempestivamente una base giuridica sufficiente che consenta di applicare le misure in questione anche dopo la scadenza stabilita. Di comune accordo con i Cantoni esso ha quindi avviato l’elaborazione di una nuova base costituzionale, in modo da disporre di una proposta alternativa qualora non fosse possibile realizzare la soluzione basata su un concordato. Il 29 agosto 2007 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il disposto costituzionale sulla tifoseria violenta e la modifica della LMSI. Il progetto trasmesso al Parlamento comprendeva sia il disegno di una base costituzionale sia le modifiche necessarie della LMSI affinché le misure quali l’interdizione di accedere a un’area, l’obbligo di presentarsi alla polizia e il fermo preventivo di polizia

potessero essere applicate anche dopo la scadenza stabilita del 31 dicembre 2009 (disegno A). Nello stesso messaggio il Consiglio federale ha proposto anche un disegno con le occorrenti modifiche della LMSI (disegno B) nel caso in cui la nuova base giuridica di tali misure fosse invece costituita da un concordato. L’intenzione era di fermare i lavori a livello federale (disposto costituzionale sulla tifoseria violenta e revisione della LMSI [disegno A]) quando sarebbe stato chiaro che era imminente l’attuazione di una soluzione basata su un concordato.

1 FF 2007 5893 2 Testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).

3 Mozione CAG-CS del 24.1.2006: Misure contro la violenza in occasione di

manifestazioni sportive (06.3004).

Il 15 novembre 2007 la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) ha approvato il concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive e lo ha trasmesso ai Cantoni per ratifica. Al concordato avrebbero dovuto aderire tutti i Cantoni o perlomeno quelli interessati. Finora (stato 28 aprile 2009) il concordato è stato ratificato da sette Cantoni. 4

Nella sessione estiva del 2008 il Consiglio degli Stati aveva approvato la soluzione costituzionale come alternativa qualora gli sforzi per giungere a un concordato fossero falliti. Quando si è invece delineata la probabilità che il concordato sarebbe entrato in vigore entro il termine stabilito del 1° gennaio 2010, il Consiglio degli Stati si è allineato alla decisione del Consiglio nazionale e si è espresso chiaramente a favore della soluzione basata su un concordato e quindi delle pertinenti modifiche della LMSI (disegno B).

Nel quadro della modifica dell’OMSI s’intende abrogare gli articoli 21c, 21d, 21f e 21g visto che dal 1° gennaio 2010 spetterà ai Cantoni disciplinare e applicare autonomamente in base al concordato l’interdizione di accedere a un’area, l’obbligo di presentarsi alla polizia e il fermo preventivo di polizia.

Con la presente modifica è inoltre stata colta l’occasione per apportare all’OMSI singole precisazioni e adeguamenti.

L’entrata in vigore delle modifiche dell’ordinanza e della LMSI è prevista per il 1° gennaio 2010.

fedpol continua a essere responsabile della gestione del sistema d’informazione HOOGAN anche dopo il trasferimento per il 1° gennaio 2009 di una parte del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) dal DFGP nel DDPS.

Le norme descritte qui di seguito costituiscono le disposizioni d’esecuzione al disegno di legge summenzionato.

2. Spiegazioni delle singole disposizioni

Gli articoli 21c-d sono abrogati perché dal 1° gennaio 2010 il concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive autorizza i Cantoni a disciplinare le interdizioni di accedere a un’area, gli obblighi di presentarsi alla polizia e i fermi preventivi di polizia e ad applicare tali misure nei confronti delle persone che hanno fatto ricorso alla violenza in occasione di manifestazioni sportive. La competenza legislativa per queste misure è nuovamente affidata ai Cantoni.

4 AG AI, BE, GR, SG, TI e ZG (l’adesione del Cantone Ticino non è ancora entrata in vigore).

Art. 21c Competenza e obbligo di notifica L’articolo 21c corrisponde ampiamente all’articolo 24h capoverso 3 LMSI abrogato, eccetto che le indicazioni delle basi legali sono state sostituite dalle relative misure. La lettera c inoltre è stata completata con la prescrizione di allegare le piantine pertinenti alle comunicazioni delle aree interdette, affinché fedpol possa adempiere il suo obbligo di vigilanza sancito dall’articolo 24a capoverso 6 LMSI.

Gli articoli 21f-g sono abrogati per gli stessi motivi degli articoli 21c-d.

L’adeguamento della lettera b è necessario perché dal 1° gennaio 2010 saranno i Cantoni a essere responsabili delle misure indicate nelle spiegazioni relative agli articoli 21c-d. Il capoverso 2 è stato completato con la disposizione di registrare le manifestazioni sportive nel sistema d’informazione HOOGAN. Queste informazioni potranno fungere da base per redigere rapporti di analisi e allestire statistiche.

Art. 21i Accesso al sistema d’informazione elettronico HOOGAN Il settore Tifoseria violenta in seno a fedpol è responsabile del sistema d’informazione HOOGAN, che ha lo scopo di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive (cpv. 1). Il capoverso 2 statuisce che il DFGP disciplina i diritti d’accesso al sistema d’informazione HOOGAN e definisce i presupposti per il collegamento dei servizi di fedpol, del Corpo delle guardie di confine (Cgcf), delle autorità di polizia dei Cantoni e del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale). Questi servizi saranno collegati a HOOGAN se l’adempimento dei loro compiti legali lo richiede. Il DFGP ha sancito i presupposti per il collegamento dei servizi summenzionati nell’ordinanza del DFGP sui diritti d’accesso al sistema d’informazione HOOGAN (RS 120.253) entrata in vigore il 1° aprile 2009. Il capoverso 3 della presente ordinanza sancisce due possibilità per accedere al sistema d’informazione HOOGAN, l’accesso integrale e l’accesso limitato. L’accesso integrale consente di cercare nel sistema i dati personali collegati a misure attive (in corso) e inattive (terminate) nonché informazioni su manifestazioni e organizzazioni. Inoltre permette di inserire, modificare o cancellare tali dati. L’accesso limitato consente unicamente di leggere i dati personali collegati a misure attualmente in corso e funziona tramite l’interfaccia nel software di RIPOL e più precisamente nella maschera di RIPOL. Tutti i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni, del Cgcf e della Centrale operativa di fedpol autorizzati ad accedere al sistema di ricerca di persone RIPOL ottengono l’accesso limitato al sistema d’informazione HOOGAN. Essi possono cercare e consultare le registrazioni via RIPOL. La ricerca vera e propria è sempre eseguita in HOOGAN, mai in RIPOL. È escluso, perché tecnicamente impossibile, trattare i dati registrati in HOOGAN attraverso l’accesso limitato. Gran parte dei servizi menzionati nell’articolo 21i capoverso 2 sono legittimati a consultare i dati personali registrati nel sistema d’informazione HOOGAN tramite l’interfaccia nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL; i collaboratori in

questione beneficiano quindi dell’accesso limitato a HOOGAN. Il Cgcf applica sia il divieto limitato di lasciare la Svizzera sancito dagli articoli 24c LMSI e 21e OMSI sia il divieto d’entrare in Svizzera ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20). Soltanto collaboratori scelti delle autorità di polizia dei Cantoni, dei cosiddetti servizi specializzati decentrati, del Cgcf, del Servizio centrale e del settore Tifoseria violenta presso fedpol beneficiano dell’accesso integrale al sistema d’informazione HOOGAN (cpv. 4). Gli organizzatori di manifestazioni sportive inviano le comunicazioni su divieti di accedere a stadi e i rapporti sulle manifestazioni sportive al Servizio centrale che effettua una prima selezione e trasmette le comunicazioni a fedpol. Il Servizio centrale esamina, corregge e accetta o respinge i dati registrati provvisoriamente. La ripartizione dei compiti tra fedpol e il Servizio centrale ha dato buoni risultati e viene applicata sin dall’introduzione del sistema d’informazione HOOGAN.

Art. 21m Durata di conservazione e cancellazione dei dati La presente disposizione non è modificata materialmente ma è soltanto precisata. S’intende così evidenziare che non sarà cancellata l’intera registrazione bensì soltanto le singole misure terminate.

Art. 23a Disposizioni transitorie L’articolo 23a vigente è già stato attuato e può pertanto essere abrogato.

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