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Nuova ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari (OMDI)

Convenzioni sulle prestazioni (CP) tra i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e i Cantoni secondo l'articolo 32a della legge sulle ferrovie

Disposizioni generali Versione 0.5 del 28 giugno 2012

1 Definizioni e abbreviazioni

CA Corso di aggiornamento

CB Corso di base

CP Convenzione sulle prestazioni

FB Formazione di base

FC Formazione continua

GI Gestore dell'infrastruttura

N. ONU Numero ONU attribuito alle materie e agli oggetti pericolosi (merci pericolose)

TSS Treno di spegnimento e salvataggio UFT Ufficio federale dei trasporti

Nelle presenti disposizioni generali i termini pertinenti sono utilizzati ai sensi dell'ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OMDI; RS ...).

2 Quadro generale

2.1 Scopo

La convenzione sulle prestazioni (CP) conclusa tra il Cantone e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria (GI) disciplina la fornitura di prestazioni e l'assunzione dei costi per gli interventi sugli impianti ferroviari del GI nel Cantone (traffico viaggiatori e merci, inclusi lavori di ma- nutenzione e costruzione). Definisce in particolare la portata e la qualità delle prestazioni di mantenimento ordinate, disciplina la collaborazione tra la difesa dell'impresa del GI e gli enti di difesa, stabilisce le procedure in caso di evento e definisce le modalità di finanzia- mento e di fatturazione delle prestazioni. Con la conclusione di una CP trovano adempi- mento le disposizioni dell'articolo 32a della legge sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) e dell'OMDI.

2.2 Obiettivi

La CP definisce:

  • le prestazioni degli enti di difesa destinate al GI;

  • gli impianti ferroviari del GI coperti dagli enti di difesa;

  • la preparazione dell'intervento degli enti di difesa tenuto conto delle esigenze specifi- che degli impianti ferroviari, in particolare la formazione degli addetti, i criteri di qualità per l'impiego delle risorse personali e materiali necessarie e la loro disponibilità tempo- rale;

  • i piani di intervento approntati dal GI;

  • le modalità di finanziamento e di fatturazione, in particolare i costi di mantenimento in- dennizzati dal GI.

2.3 Basi legislative

Conformemente alle disposizioni vigenti, il GI risponde dei danni alle persone, ai beni ma- teriali e all'ambiente che risultano da un evento. Adotta tutti i preparativi ragionevolmente esigibili per proteggere la popolazione e l'ambiente da gravi danni causati da incidenti che si verificano sugli impianti ferroviari e prende provvedimenti per combattere immediata- mente gli effetti di un simile evento e ovviare ai danni. A tale scopo elabora pianificazioni di intervento specifiche e collabora con gli enti di difesa.

Sono in particolare applicabili i seguenti atti normativi:

Confederazione:

  • Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), articoli 10, 59 e 59a

  • Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS SR 814.012), articoli 3, 11, 12 e 14 nonché allegato 2.3

  • Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), articoli 19, 32a e 40

  • Ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di man- tenimento degli enti di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OMDI; RS …) Cantone:

  • atti legislativi cantonali applicabili ai settori della protezione contro gli incendi e della protezione ambientale (cfr. CP 1.4)

3 Campo d'applicazione

La convenzione sulle prestazioni si applica a tutti gli impianti ferroviari del GI nel Cantone secondo l'allegato 2.

La ripartizione/competenza territoriale è parimenti retta dall'allegato 2. L'eventuale riparti- zione dettagliata dei compiti tra vari centri di soccorso degli enti di difesa nonché l'organiz- zazione interna della difesa dell'impresa del GI non sono oggetto della convenzione.

Per «enti di difesa» si intendono i centri di soccorso dei pompieri e della difesa chimica si- tuati sul territorio del Cantone e gestiti dal Cantone, dai Distretti e dai Comuni. Se su un impianto ferroviario di cui all'allegato 2 della CP non vengono trasportate merci pericolose, si considera unicamente il centro di soccorso dei pompieri.

Il perimetro di intervento sugli impianti ferroviari di cui all'allegato 2 della CP comprende le tratte a cielo aperto, le stazioni viaggiatori e merci, le stazioni di smistamento, le sottosta- zioni e le sottostazioni di conversione di frequenza (sempre che in caso di incendio non siano già coperte dal corpo pompieri locale), le costruzioni e le gallerie lunghe più di 300 metri che pongono particolari sfide in fatto di formazione degli addetti, dotazione e tattica di intervento (ad es. interventi di lunga durata fino a 12 ore).

4 Ripartizione dei compiti

4.1 Compiti degli enti di difesa

4.1.1 In fase di intervento

Gli enti di difesa intervengono sugli impianti ferroviari del GI situati nel Cantone allo scopo di salvare vite umane e limitare le ripercussioni degli incidenti e degli eventi occorsi duran- te il trasporto di passeggeri e merci, in particolare anche gli effetti della fuoriuscita di merci pericolose.

In collaborazione con la difesa dell'impresa del GI gli enti di difesa svolgono i seguenti compiti:

  • trasportano gli addetti nel perimetro di intervento con i mezzi in loro dotazione;

  • controllano e provvedono alla messa a terra della linea di contatto d'intesa con la cen- trale operativa;

  • soccorrono in primo luogo i feriti, li portano in salvo e provvedono ad evacuarli, in se- condo luogo provvedono alla salvaguardia degli impianti;

  • combattono gli incendi lungo il tracciato e nelle sue adiacenze;

  • in caso di eventi con merci pericolose circoscrivono i danni immediati e nel limite del possibile quelli successivi; l'intervento comprende anche la protezione degli abitanti e dell'ambiente;

  • garantiscono la direzione delle operazioni al fronte nel settore di loro competenza;

  • collaborano con il capointervento cantonale e i capisettore delle organizzazioni coinvol- te (direzione operativa di picchetto, capointervento TSS, altri servizi d'intervento).

4.1.2 In fase di preparazione

Gli enti di difesa garantiscono in ogni momento la prontezza di intervento nel perimetro di loro competenza per far fronte alle esigenze specifiche di un evento anche in condizioni difficili (notte, intemperie, galleria ecc.).

Garantiscono che i loro addetti conoscano le particolarità locali (conoscenze del territorio). Impostano la formazione di base e continua dei loro addetti in funzione delle esigenze specifiche degli interventi sugli impianti ferroviari.

Per la formazione degli addetti mobilitabili degli enti di difesa si applicano i valori indicativi riportati qui di seguito. La pianificazione della formazione per l'anno successivo è definita congiuntamente dalle parti interessate.

Formazione di base specifica

  • Conoscenze di base necessarie all'intervento su impianti ferroviari: 2 giorni

  • Conoscenze del territorio e degli impianti: 1 giorno I moduli della formazione di base che gli addetti degli enti di difesa devono assolvere sono standardizzati e sono organizzati e impartiti dal GI. Il corso di base (formazione specifica) tratta le prescrizioni d'esercizio delle ferrovie, in particolare quelle relative agli impianti a corrente forte (controllo, messa a terra ecc.).

Formazione continua

  • Intervento su impianti ferroviari: ½ giornata all'anno

  • Conoscenze del territorio e degli impianti: ½ giornata all'anno Per la formazione continua vanno approntati altri moduli formativi in collaborazione con le parti interessate (formazione tattica, conoscenze del territorio ecc.).

Esercitazioni di intervento - 1 giornata ogni 3 anni + esercitazioni specifiche secondo necessità, in particolare nelle stazioni di smistamento prestabilite e prima della messa in servizio di impianti ferroviari particolari (cfr. 4.3.2) Gli enti di difesa sono tenuti a partecipare alle esercitazioni periodiche per la durata stabili- ta, sempre che le esercitazioni pianificabili siano state annunciate in tempo utile.

4.1.3 Criteri di qualità

Gli enti di difesa garantiscono in ogni momento, in funzione degli eventi che possono veri- ficarsi sugli impianti ferroviari interessati, il seguente numero di addetti mobilitabili, ripartito nelle due categorie «primo intervento» e «rinforzo»:

Centri di soccorso

Difesa chi- Difesa chimi- Difesa chimi- Eventi Pompieri mica ca ca normale acque potenziata Deragliamento / collisione Incendio senza merci pericolo- - - - se Incendio in galleria 1 2 10 +10 5+10 Incendio con merci pericolose Fuoriuscita di gas tossici per 5+10 0+20 - l'uomo Fuoriuscita di liquidi ecotossici 5+10

Per poter garantire in ogni momento la prontezza di intervento il numero di addetti adde- strati dev'essere tre volte superiore a quello indicato nella tabella.

Gli enti di difesa garantiscono il primo intervento sul luogo dell'evento entro i tempi di mo- bilitazione indicati nella tabella seguente, distinti in base al rischio e all'accessibilità del luogo dell'evento:

Rischio grave Rischio me- Rischio lieve dio Pompieri Accessibilità buona Difesa chimi- 45 min 60 min 75 min ca Pompieri 60 min 75 min 90 min Accessibilità limitata Difesa chimi- 90 min 120 min 150 min ca

L'accessibilità e il rischio dei singoli impianti ferroviari nel Cantone sono determinati in ba- se ai dati che figurano nella tabella degli impianti ferroviari e dei contributi dei GI ai Cantoni pubblicata dall'UFT.

Il trasporto del personale sul luogo dell'evento è effettuato con mezzi propri. Per i luoghi accessibili solo per ferrovia i tempi di mobilitazione indicati valgono fino a un luogo di tra- sbordo prestabilito. Poiché generalmente i luoghi di trasbordo sono ben accessibili, nel ca- so normale si applicano i tempi di mobilitazione per i luoghi ben accessibili.

4.2 Compiti del servizio cantonale di contatto e di coordinamento

Il servizio cantonale di contatto e di coordinamento designa gli enti di difesa necessari per la gestione degli eventi che si verificano sugli impianti ferroviari del GI. Stabilisce inoltre la chiave di ripartizione dei contributi all'interno del Cantone.

Garantisce che gli enti di difesa effettuino le prestazioni di mantenimento necessarie.

Assicura il coordinamento con i Cantoni e i Paesi limitrofi. In particolare, garantisce che l'eventuale fornitura di prestazioni da parte di enti di difesa di altri Cantoni sul territorio di sua competenza poggi su convenzioni di prestazioni.

1 Primo intervento

2 Rinforzo

Nel settore ferroviario, il servizio cantonale funge da interlocutore privilegiato per tutte le questioni legate ai centri di soccorso. Controlla la formazione degli addetti degli enti di di- fesa, verifica il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi minimi e riferisce sulle attività di formazione svolte (obiettivi di prestazione) in un resoconto annuale destinato ai benefi- ciari.

Mette a disposizione del GI il numero di posti di formazione necessario affinché per tutti gli addetti della difesa dell'impresa la formazione di base nella lotta antincendio e la forma- zione continua dei quadri soddisfino le pertinenti disposizioni cantonali.

4.3 Compiti dei GI

4.3.1 In fase di intervento

In caso di evento il GI allerta immediatamente il numero d'emergenza 118 e mobilita i mezzi di intervento propri. Assicura la comunicazione interna e diretta delle informazioni. Informa nel modo più rapido e preciso possibile la centrale d'allarme in merito a:

  • tipo di evento e portata;

  • luogo in cui si è verificato l'evento (indicazione del chilometro);

  • necessità di intervento degli enti di difesa e di altre organizzazioni di pronto intervento (polizia, ambulanza; richiesta di intervento). Durante l'intervento informa la direzione delle operazioni in merito a:

  • misure immediate adottate;

  • impiego di mezzi propri (ad es. difesa dell'impresa o TSS) e punti di raduno degli enti di difesa;

  • tipo e quantità di materie / oggetti pericolosi, sempre che si tratti di un incidente con merci pericolose (composizione, n. ONU, dati sul trasporto ecc.). Nel caso di eventi di grande portata provvede a raggruppare rapidamente gli enti di difesa e di difesa dell'impresa direttamente interessati. Il capointervento del GI svolge tra l'altro i seguenti compiti:

  • dispone le misure immediate per aprire / sgomberare le tratte d'accesso (ferrovia);

  • interrompe l'alimentazione elettrica nell'area in cui si è verificato il danno;

  • adotta tutte le misure tecniche necessarie per la circolazione dei treni (allerta ai treni successivi provenienti dalla stessa direzione o da quella opposta, deviazioni ecc.);

  • coordina con gli organi competenti le misure interne di direzione e le attività di relazione con il pubblico;

  • mobilita ulteriori mezzi a sostegno o in sostituzione di quelli utilizzati;

  • fornisce mezzi di trasporto sostitutivi per i passeggeri e/o per gli addetti non feriti. Nelle gallerie lunghe, in particolare, il TSS è il mezzo di trasporto prioritario per il salvatag- gio e il trasporto delle persone e/o del materiale.

Il consolidamento della situazione e i lavori di sgombero sono di esclusiva competenza del GI.

4.3.2 In fase di preparazione

Il GI offre agli addetti degli enti di difesa la formazione di base e continua (FB / FC) e mette a disposizione gli specialisti, gli istruttori e gli impianti ferroviari necessari.

La formazione di base (FB) comprende i seguenti corsi di base (CB):

Modulo FB Durata Contenuti CB Ferrovia 2 giorni Conoscenze di base necessarie per gli in- terventi sugli impianti ferroviari: specificità dell'intervento, comportamento sugli impianti ferroviari, controllo e messa a terra CB Conoscenze del territorio e 1 giorno Esplorazione vie d'accesso, accessibilità, degli impianti infrastrutture della galleria ecc. (in funzione della complessità)

La formazione continua (FC) si svolge a scadenza annuale sotto forma di corsi di aggior- namento (CA) impostabili in esercitazioni di una giornata, mezza giornata oppure serali. La FC comprende in particolare:

Modulo FC Durata Contenuti CA Intervento sugli impianti ferro- ½ gior- Addestramento tattico, esercitazioni di inter- viari (quadri e addetti) nata vento con addestramento in base a un caso all'anno concreto, aggiornamento controllo e messa a terra CA Conoscenze del territorio e ½ gior- Approfondimento del CB nell'ambito di com- degli impianti nata petenza degli enti di difesa all'anno

L'allarme, l'intervento e la collaborazione di tutte le parti interessate in caso di evento sugli impianti ferroviari sono oggetto di esercitazioni regolari. La frequenza, la portata e i temi delle esercitazioni sono definiti in funzione del rischio, della complessità e della specificità degli interventi potenziali.

Modulo esercitazioni di inter- Durata Contenuti vento Esercitazioni di intervento 1 giorna- Collaborazione a livello di intervento, comu- ta ogni 3 nicazione e direzione, eventualmente in anni funzione delle disposizioni specifiche relati- ve a determinati impianti

Alla formazione si applicano inoltre le seguenti condizioni quadro:

  • i corsi sono pianificati d'intesa con le parti interessate. La formazione di base può es- sere ripartita sull'arco di vari anni e va ripetuta ogni 3-4 anni per fare in modo che an- che i nuovi addetti risultino adeguatamente addestrati.

  • Le parti interessate collaborano alla preparazione e l'esecuzione dei corsi sugli impianti di proprietà del GI.

  • Una volta all'anno è effettuata alternativamente un'esercitazione di intervento o di al- larme nelle seguenti stazioni di smistamento:

 Basel RB  Buchs SG  Chiasso sm  Däniken RB  Lausanne triage  RB Limmattal  Zürich Mülligen - Prima della messa in servizio di impianti ferroviari particolari, ad esempio gallerie lun- ghe, si svolgono esercitazioni di intervento specifiche. L'aggiornamento periodico dei piani di intervento a seguito di modifiche edili o organizzati- ve e l'informazione di tutte le parti interessate sono di competenza dei GI.

4.3.3 Criteri di qualità

Le difese dell'impresa dispongono di capacità pari almeno a quelle disponibili il 1° gennaio 2011.

I tempi di mobilitazione degli addetti della difesa dell'impresa si basano sul concetto di in- tervento aggiornato del GI. Quelli della difesa dell'impresa FFS e BLS variano da 30 minuti (alto potenziale di rischio) a 90 minuti (basso potenziale di rischio). Il potenziale di rischio è calcolato in base al piano DI21 FFS (progetto per la riorganizzazione della difesa dell'im- presa delle FFS).

5 Materiale / documentazione

Tenuto conto del materiale fornito dalla difesa dell'impresa (cfr. allegato 3 CP), gli enti di difesa approntano il materiale necessario alla gestione efficiente degli eventi sugli impianti ferroviari. Garantiscono in ogni momento la capacità di funzionamento del materiale grazie a un programma di manutenzione adeguato.

Gli enti di difesa trasportano il materiale sul luogo dell'intervento con mezzi propri.

Il GI compila la documentazione specifica relativa agli interventi sulla base delle linee gui- da dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e delle disposizioni dell'ordinanza sulla protezio- ne contro gli incidenti rilevanti. Gli enti di difesa garantiscono che per il loro ambito di com- petenza la documentazione specifica per gli impianti ferroviari sia disponibile nel posto di comando delle operazioni al fronte.

6 Finanziamento e fatturazione

Il Gl rimborsa al Cantone le seguenti prestazioni sotto forma di contributo globale:

  • prestazioni di mantenimento necessarie a garantire i compiti degli enti di difesa secon- do il numero 4.1;

  • formazione degli addetti degli enti di difesa secondo il numero 4.1 e 4.3 (compresi i co- sti legati alle ore di formazione e alle spese di viaggio e di vitto degli addetti e quelli le- gati all'impiego del materiale e dei veicoli degli enti di difesa);

  • se vengono addestrati più addetti rispetto a quanto previsto al numero 4.1, i costi sup- plementari per l'organizzazione dei corsi e la messa a disposizione degli specialisti e degli istruttori sono a carico dell'ente di difesa interessato;

  • acquisto e manutenzione del materiale corrente e specifico secondo il numero 5 e l'al- legato 3 CP. Il GI si fa inoltre carico dei costi legati all'organizzazione degli eventi formativi, al ricorso a specialisti e all'impiego dei propri impianti ferroviari a scopo di formazione e formazione continua.

I costi della formazione, della formazione continua e delle esercitazioni di intervento che superano i valori di cui al numero 4 sono a carico della parte che li ha causati. Il contributo versato dai GI è determinato in base ai principi che figurano nell'OMDI. L'im- porto risulta dalla tabella degli impianti ferroviari pubblicata dall'UFT e dal calcolo dei costi di mantenimento per GI e Cantone.

Per gli interventi realmente effettuati dagli enti di difesa il Cantone fattura i costi al GI con- formemente al diritto applicabile.

7 Responsabilità e assicurazione

7.1 Responsabilità

La responsabilità per i danni causati a terzi nell'ambito di un'esercitazione o di un interven- to congiunto è retta dalle disposizioni di legge.

Nei rapporti tra le parti risponde dei danni causati a terzi l'unità che dirige l'intervento o l'e- sercitazione.

Se è provato che il danno a terzi non è imputabile all'unità che dirigeva l'intervento o l'e- sercitazione, questa deve essere risarcita dall'unità che lo ha causato. La portata dell'ob- bligo di risarcimento è retta dalle disposizioni legislative pertinenti.

7.2 Assicurazione

La copertura assicurativa del personale compete alle singole parti.

8 Disposizioni finali

8.1 Entrata in vigore e disdetta della convenzione

La convenzione entra in vigore alla data stabilita nella stessa. La convenzione ha validità illimitata. Può essere disdetta per iscritto da una delle parti con preavviso di dodici mesi.

8.2 Controversie

In caso di controversia, le parti si impegnano a ricercare un accordo amichevole prima di adire il tribunale competente e a permettere alla controparte di prendere posizione per i- scritto.

8.3 Diritto applicabile

La convenzione è retta esclusivamente dal diritto materiale svizzero. I tribunali competenti in caso di controversie sono definiti nella CP.

8.4 Adeguamenti

Le parti possono concordare in ogni momento adeguamenti e aggiunte alla convenzione. Gli adeguamenti e le aggiunte devono avvenire esclusivamente per iscritto e devono esse- re sottoscritti da entrambe le parti con firma legalmente valida.

8.5 Esemplari

La convenzione sulle prestazioni è redatta in due esemplari identici. Ciascuna parte con- traente riceve un esemplare firmato.

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