Modifica dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO): garanzie di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, etichettaEnergia, disposizioni penali
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell’energia UFE Divisione Efficienza energetica e Energie rinnovabili
Agosto 2013
Rapporto esplicativo concernente la revisione dell’ordinanza sull’energia (OEn, RS 730.01)
1. Situazione iniziale
La presente revisione dell’ordinanza sull’energia (OEn; RS 730.01) introduce diversi adeguamenti relativi ai seguenti aspetti: garanzia di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC) e prescrizioni per apparecchi elettrici e veicoli. Gli adeguamenti previsti sono stati decisi in base ai risultati della verifica periodica e sono intesi tra l’altro a colmare lacune esistenti o a chiarire determinati punti.
2. Aspetti fondamentali del progetto
2.1 RIC: tassi e durata della rimunerazione
2.1.1 Tassi di rimunerazione: adeguamenti sulla base della nuova durata della rimunerazio- ne, del WACC e del prezzo di mercato Il DATEC verifica periodicamente il calcolo del prezzo di costo e dei tassi di rimunerazione ade- guandoli, se necessario, alle mutate circostanze (art. 3e cpv. 1 OEn). A questo scopo prende in considerazione diversi aspetti, ad esempio l’economicità a lungo termine, l’evoluzione delle tecnolo- gie, dei prezzi delle fonti di energia primaria, dei canoni per i diritti d’acqua e del mercato dei capitali. Per i calcoli si è tenuto conto dei pareri presentati nel corso della procedura di consultazione sul primo pacchetto di misure concernente la Strategia energetica 2050. Da molte parti è stato espresso l’auspicio che la durata della rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica fosse accorciata. Un simile adeguamento può essere effettuato senza alcuna modifica della legge sull’energia (LEne; RS 730.0) perché per garantire l’economicità a lungo termine (art. 7a cpv. 2 LEne) di una tecnologia, la durata della rimunerazione non deve essere legata né alla durata di vita dell’impianto né al periodo di ammortamento. Nelle nuove disposizioni la durata della rimunerazione è fissata, per tutte le tecnologie, a un massi- mo di 15 anni. Il nuovo tasso di rimunerazione è costituito dall’attuale tasso di rimunerazione e dal supplemento dovuto alla riduzione del periodo di rimunerazione. Il supplemento per la riduzione della durata della rimunerazione si ottiene dalla somma della differenza annua scontata tra il tasso di rimunerazione attuale e il prezzo di mercato (prezzo all’ingrosso) nel restante periodo di esercizio che non prevede rimunerazione (gli anni tra i 16 e i 20 o tra i 16 e i 25 dal momento della messa in esercizio dell’impianto). I futuri prezzi di mercato vengono ripartiti per annualità sulla nuova durata di 15 anni. Se la tariffa RIC risulta inferiore ai futuri prezzi di mercato stimati, si tiene conto del fatto che i proprietari degli impianti, nel caso di una durata della rimunerazione più lunga, sarebbero usciti dal sistema RIC. Il supplemento per la riduzione della durata della rimunerazione è negativo. Per il conteggio si prende inoltre in considerazione il fatto che gli impianti i quali, dopo il quindicesimo
anno di esercizio, dovessero presentare costi più alti del presumibile prezzo di mercato non sareb- bero più mantenuti in esercizio dopo l’uscita dal sistema RIC. Il tasso d’interesse si basa sul WACC (Weighted Average Cost of Capital) nominale e al netto dell’effetto fiscale utilizzato per il calcolo dei prezzi di costo. Al momento della verifica dei tassi di rimunerazione è stata anche valutata la possibilità di determinare in maniera empirica il WACC per le energie rinnovabili (EE-WACC). Poiché i rischi legati alle diverse energie rinnovabili non sono gli stessi, sono stati calcolati WACC specifici per le varie tecnologie. I singoli WACC che sono legger- mente più bassi sono stati presi in considerazione nella fase di verifica e sono confluiti nel calcolo dei nuovi tassi di rimunerazione. La stima del futuro prezzo di mercato necessaria per il calcolo si basa sui dati contenuti nei rapporti «Die Energieperspektiven für die Schweiz 2050» (Prognos 2012) ed «Evoluzione dei prezzi dell’energia elettrica in Svizzera» (UFE 2011). Da tali dati sono stati dedotti i prezzi all’ingrosso per l’elettricità. Il prezzo di mercato utilizzato (prezzo all’ingrosso) è nominale, analogamente ai prezzi di costo nonché ai tassi d’interesse applicati. Si riferisce ai prezzi di acquisto esclusi i supplementi per la distribuzione.
Tenuto conto dei parametri sopracitati, il nuovo calcolo dei tassi di rimunerazione RIC per tutte le tecnologie porta nella maggior parte dei casi a un leggero aumento, ad eccezione della tecnologia fotovoltaica dove prevalgono altri aspetti (cfr. n. 2.2.2). Ai gestori che prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche hanno ricevuto l’assicurazione del versamento di una rimunerazione (decisione positiva) per il loro impianto deve essere garantito quanto affermato nella decisione. In questo caso quindi non si applicano le nuove disposizioni sulla durata e i tassi di rimunerazione anche se l’impianto viene messo in esercizio solo dopo il 1° gennaio 2014.
2.1.2 Campo d’applicazione temporale della rimunerazione adeguata secondo l’articolo 3e L’articolo 7 capoverso 2 LEne prevede che la rimunerazione si basi sui prezzi di costo degli impianti bis di riferimento nell’anno di costruzione dell’impianto. Conformemente all’articolo 3b capoverso 1 e 3 OEn, all’impianto si applica pertanto il tasso di rimunerazione applicabile al momento della messa in esercizio. Secondo l’articolo 3e capoverso 1, il DATEC verifica periodicamente il calcolo dei prezzi di costo e della rimunerazione e li adegua in caso di mutamento considerevole delle circostanze. In conformità al vigente capoverso 5, nel caso di impianti per i quali il produttore non ha ancora ricevu- to una decisione positiva – e nella misura in cui il DATEC non disponga diversamente – valgono le modalità adeguate. Viceversa, questa norma implica dunque che, nel caso di un impianto per il qua- le il produttore ha già ricevuto una decisione positiva, l’adeguamento non si applica e vale il prece- dente tasso di rimunerazione. Nel quadro degli adeguamenti effettuati finora il fatto di basarsi, in generale, sul momento della de- cisione positiva non si è dimostrato efficace. Da una parte oggi, a causa della lunga lista d’attesa, il momento in cui un produttore riceve una decisione positiva per il proprio impianto dipende in una certa misura dal caso. Esistono quindi impianti che sono già stati messi in esercizio anche se non hanno ancora ricevuto una decisione positiva e viceversa. D’altra parte, il riferimento generale al momento della decisione positiva non è giustificato quando si tratta di determinare il tasso di rimune- razione. La fiducia del produttore nella decisione positiva e nel tasso di rimunerazione atteso in base alla normativa vigente nel momento in cui riceve tale decisione deve essere salvaguardata solo se risulta effettivamente necessario nelle circostanze concrete, che variano a seconda delle tecnologie e della situazione – ad esempio, i motivi che hanno indotto a effettuare l’adeguamento (costi d’esercizio, costi di costruzione) e il tempo trascorso dalla comunicazione della decisione positiva. Anche nell’ambito di un adeguamento della rimunerazione, con le nuove disposizioni sarà pertanto determinante il momento della messa in esercizio di un impianto e non il ricevimento o meno di una
decisione positiva. In tal modo si garantisce che il tasso di rimunerazione per un determinato impian- to si basi, anche dopo un adeguamento, sui prezzi di costo dell’impianto di riferimento nell’anno di costruzione (art. 7 cpv. 2 LEne). In casi fondati, nel quadro di un simile adeguamento per il DATEC è fatta salva la possibilità di prevedere un’eccezione escludendo impianti per i quali un produttore ha ricevuto una decisione positiva. Oltre agli adeguamenti ordinari relativi agli impianti nuovi, il DATEC mantiene inoltre la facoltà di adeguare anche i tassi di rimunerazione di impianti messi in esercizio prima dell’adeguamento. Ciò vale anche per produttori che ricevono già una rimunerazione.
2.2 RIC: ulteriori adeguamenti specifici per le diverse tecnologie
2.2.1 Piccole centrali idroelettriche
Suddivisione delle piccole centrali idroelettriche in due categorie Nel corso della procedura di consultazione sulla Strategia energetica 2050 è stato più volte chiesto che le piccole centrali idroelettriche, ubicate lungo corsi d’acqua allo stato naturale, di potenza infe- riore a 300 kW fossero escluse dal sistema RIC a causa degli elevati costi e delle ripercussioni ten- denzialmente più negative sull’ambiente. Questa richiesta è stata ripresa nella Strategia energetica 2050 e in parte è anticipata dalla presente revisione dell’OEn tramite l’adeguamento dei tassi di rimunerazione. Le piccole centrali idroelettriche sono state suddivise in due categorie: la categoria 1 comprende gli impianti situati lungo corsi d’acqua naturali e la categoria 2 gli impianti la cui costru-
zione ha ripercussioni ecologiche ridotte. Si tratta di impianti ubicati in sezioni di corsi d’acqua già sfruttate (centrali che utilizzano acqua di dotazione o ubicate lungo il canale di restituzione) nonché di impianti accessori non situati lungo un corso d’acqua naturale, ad esempio centrali ad acqua po- tabile, ad acqua di scarico o ad acqua irrigua e centrali che utilizzano l’infrastruttura per l’innevamento artificiale o acqua di galleria. Per gli impianti della categoria 1 sono state soppresse due classi di potenza(<10 kW e <50 kW). La classe di potenza inferiore comprende dunque ora tutti gli impianti fino a 300 kW. All’interno di que- sta classe di potenza i piccoli impianti ottengono un tasso di rimunerazione più basso e quelli più grandi un tasso di rimunerazione più alto rispetto a quanto avveniva in precedenza. Ciò costituisce un incentivo a costruire impianti più grandi massimizzando l’efficacia della promozione (in kWh per franco investito) e riducendo gli effetti negativi sull’ambiente dovuti ai piccoli impianti. Gli impianti della categoria 2 non sono interessati da questa modifica; le classi di potenza finora previste conti- nueranno a sussistere perché sono necessari anche piccoli impianti che saranno sovvenzionati in futuro come è stato fatto finora. Notifica dello stato di avanzamento del progetto dopo due anni Secondo l’articolo 3h capoverso 1 i richiedenti sono tenuti a notificare alla società nazionale di rete entro i termini indicati lo stato di avanzamento del progetto. Questa notifica viene effettuata, oggi, nel caso di piccole centrali idroelettriche fino a quattro anni dopo la comunicazione della decisione positiva. Per tutto questo periodo di tempo i mezzi finanziari previsti per la rimunerazione di tali im- pianti restano congelati. Se allo scadere del termine di quattro anni emerge che i promotori dei pro- getti non solo non sono in grado di inoltrare tempestivamente la notifica relativa allo stato di avan- zamento, ma chiaramente non hanno fatto alcuno sforzo per attuarli, è chiaro che questi progetti ne hanno bloccato inutilmente eventuali altri. Questa situazione è insoddisfacente. Per poter individuare in maniera più tempestiva i progetti irrealistici, secondo le nuove disposizioni i promotori di progetti relativi a piccole centrali idroelettriche devono, già due anni dopo la comunicazione della decisione
positiva, notificare e comprovare lo stato di avanzamento del progetto (dimostrando di aver presen- tato, tra l’altro, la richiesta di concessione o di costruzione). In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione della notifica, la società nazionale di rete può revocare la decisione ai sensi bis dell’articolo 3h capoverso 2.
Ulteriori dati da notificare Finora, per la procedura di notifica e di decisione, doveva essere indicata solo l’ubicazione dell’impianto, cosa che nel caso di piccole centrali idroelettriche in cui le varie parti dell’impianto sono separate ha portato a indicazioni molto divergenti. In futuro dovranno essere indicate le ubica- zioni della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzione d’acqua. In questo modo sarà pos- sibile registrare le indicazioni relative all’ubicazione in maniera uniforme, completa e confrontabile.
2.2.2 Fotovoltaico
Modifica delle classi di potenza A seguito delle modifiche introdotte dall’iniziativa parlamentare 12.400 la categoria RIC concernente gli impianti più piccoli (< 10kW) è stata soppressa. Questo poiché in futuro gli impianti di potenza inferiore a 10 kW potranno beneficiare invece che della RIC di una rimunerazione unica e nel caso di impianti di potenza compresa tra 10 e 30 kW sarà possibile optare per l’uno o per l’altro sistema.. La categoria concernente gli impianti più piccoli comprende ora tutti gli impianti di potenza inferiore a
30 kW.
Nuovo calcolo dei tassi di rimunerazione Oltre alla riduzione della durata della rimunerazione da 25 a 15 anni (cfr. n. 2.1.1), per il nuovo cal- colo dei tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici si deve tenere conto degli aspetti elencati qui di seguito.
Trascorsi i 15 anni previsti di rimunerazione, i gestori di impianti fotovoltaici hanno la possibilità, per il restante periodo di esercizio, di risparmiare sui costi dell’elettricità tramite la regola del consumo proprio. Il gestore può utilizzare circa il 20% dell’energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico per coprire il suo fabbisogno di elettricità. Il modello di calcolo per i nuovi tassi di rimunerazione in- clude questo aspetto per il lasso di tempo tra il 16° e il 25° anno di produzione. Il nuovo calcolo dei tassi di rimunerazione tiene conto anche del forte calo dei prezzi (previsioni per il 2014) dei moduli per impianti fotovoltaici e dei costi di istallazione rispetto all’ultima revisione av- venuta il 1° marzo 2012. Sono stati infine effettuati piccoli adeguamenti nel calcolo dei costi di ma- nutenzione e del ricavo medio degli impianti fotovoltaici di riferimento. Sulla base di queste considerazioni, i tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici dovranno essere notevolmente abbassati nonostante la riduzione della durata di rimunerazione. Nessuna riduzione automatica del tasso di rimunerazione all’inizio dell’anno In futuro si intende rinunciare a ridurre ogni anno dell’8 per cento i tassi di rimunerazione. Data la rapida evoluzione dei prezzi nel settore fotovoltaico è più opportuno ricalcolare periodicamente i tassi di rimunerazione e adeguarli di volta in volta all’evoluzione del mercato si sensi dell’articolo 3e. Definizione di impianto La definizione di «impianto fotovoltaico» è di primaria importanza per la determinazione del tasso di rimunerazione. Nell’elaborazione della definizione vigente (n. 1.1 appendice 1.2) si è cercato di evi- tare soprattutto che gli impianti più grandi potessero essere arbitrariamente suddivisi in molti impian- ti più piccoli per ottenere un tasso di rimunerazione più elevato. In fase di esecuzione è tuttavia e- merso che molte configurazioni di impianti non rientravano in questa definizione. I problemi maggiori si pongono quando nello stesso luogo più proprietari costruiscono o vogliono costruire un impianto, ad esempio nel caso di case a schiera. Secondo la nuova normativa, per la determinazione del tas- so di rimunerazione si può parlare di un impianto fotovoltaico unico se, sulla base di motivi concreti,
è opportuno considerare più impianti come uno solo. È il caso ad esempio quando più impianti foto- voltaici vengono costruiti nello stesso luogo, contemporaneamente, sfruttando le conseguenti siner- gie. In tale situazione si giustifica l’applicazione di un unico tasso di rimunerazione per l’impianto complessivo. Categoria impianti integrati La categoria degli impianti fotovoltaici integrati mira a sovvenzionare l’integrazione (in media più costosa) degli impianti fotovoltaici negli edifici. A lungo termine è importante che i pannelli fotovoltai- ci diventino parte integrante degli elementi costruttivi di un edificio (facciata, tetto) e acquisiscano un elevato valore estetico in modo da mantenere alta l’accettazione sociale di questa tecnologia. Oggi un impianto rientra nella categoria degli impianti integrati quando presenta una duplice funzione, ossia quando, oltre alla produzione di energia elettrica, svolge un’altra funzione elementare per l’edificio nel quale è integrato. I pannelli solari ad esempio possono fungere da involucro esterno (superficie di deflusso dell’acqua) o da protezione anticaduta (parapetto). È possibile sovvenzionare gli impianti fotovoltaici integrati negli edifici mediante le prescrizioni di costruzione e le prescrizioni di zona vigenti a livello locale. L’UFE sta attualmente mettendo a punto le relative raccomandazioni per i committenti e per le autorità competenti. I problemi di accettazione infatti sorgono soprattutto nelle zone residenziali in cui viene costruita la maggior parte dei piccoli impianti. Non è pertanto più ne- cessario un tasso di rimunerazione specifico per gli impianti di elevato valore estetico nell’ambito del sistema RIC. Agli impianti integrati si applica perciò lo stesso tasso di rimunerazione valido per gli impianti annessi. Nel contesto dell’iniziativa parlamentare 12.400 si dovrà verificare se, nel caso della rimunerazione unica, non sia opportuno introdurre una categoria separata per gli impianti inte- grati di piccole dimensioni. Abolizione dell’obbligo di notifica dello stato di avanzamento del progetto Nel caso degli impianti fotovoltaici, l’obbligo di notifica dello stato di avanzamento del progetto un anno dopo la comunicazione della decisione positiva è abolito. Questa verifica intermedia si è dimo- strata poco efficace perché sono molti gli impianti di questo tipo che da tempo non necessitano più
di una licenza di costruzione e perché comunque la notifica della messa in servizio deve essere inoltrata già due anni dopo la comunicazione della decisione positiva.
2.2.3 Energia eolica
Notifica dello stato di avanzamento del progetto dopo due anni Per le stesse ragioni messe in evidenza nel caso delle piccole centrali idroelettriche (cfr. n. 2.2.1), anche nel caso di impianti eolici secondo l’avamprogetto devono essere presentate due notifiche dello stato di avanzamento del progetto, la prima dopo due anni e la seconda, come accadeva fino- ra, dopo quattro. Il previsto nuovo obbligo di notifica dello stato di avanzamento del progetto dopo due anni riguarda solo impianti per i quali è necessario un esame dell’impatto sull’ambiente (EIA). Se da una parte quasi tutti gli impianti eolici devono essere sottoposti a questo esame (parchi eolici > 5 MW), dall’altra per i piccoli impianti che ne sono esclusi non sono previste fasi di realizzazione che permettano dopo due anni di provare lo stato di avanzamento del progetto.
2.2.4 Geotermia
Geodati I progetti nell’ambito della geotermia che beneficiano di una copertura dei rischi finanziata dalla Con- federazione e/o della RIC dovranno mettere i loro geodati a disposizione dell’Ufficio federale di to- pografia Swisstopo. L’elaborazione di questi dati e la protezione degli stessi avviene conformemente a quanto stabilito dalla legge sulla geoinformazione (RS 510.62, LGI) e dai relativi atti esecutivi. La registrazione di questi dati contribuisce così al raggiungimento dello scopo della legge, ovvero la messa a disposizione di geodati (art. 1 LGI).
2.2.5 Biomassa
Impianti di incenerimento dei rifiuti, forni per l’incenerimento di fanghi nonché impianti per lo sfrutta- mento dei gas di depurazione prodotti da impianti di depurazione delle acque reflue o dei gas di di- scarica: tassi e durata della rimunerazione Sulla base dei pareri pervenuti nell’ambito della procedura di consultazione, la Strategia energetica 2050 prevede che gli impianti di incenerimento dei rifiuti, i forni per l’incenerimento di fanghi e gli impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti da impianti di depurazione delle acque reflue o dei gas di discarica non beneficino più nella misura attuale del sistema RIC. Essi dovranno piuttosto garantire la propria economicità a lungo termine tramite gli introiti legati alle tasse per lo smaltimento basate sul principio di causalità nell’ambito dei loro compiti sovrani e l’adeguamento costante allo stato della tecnica per quanto riguarda l’efficienza energetica. Date queste premesse si rinuncia a un aumento dei tassi di rimunerazione; contemporaneamente, per gli impianti sopracitati la durata di rimunerazione viene ridotta a 10 anni. Altri impianti a biomassa: tassi e durata della rimunerazione Per quanto concerne la categoria degli «altri impianti a biomassa» la durata della rimunerazione è ridotta a 15 anni. Nel corso della verifica e del nuovo calcolo dei tassi di rimunerazione per questi impianti si deve tener conto del fatto che i costi di esercizio costituiscono una parte importante dei loro costi annui totali. A seconda della potenza dell’impianto, i costi di esercizio possono ad esempio rappresentare dal 30 al 65 per cento dei prezzi di costo. Se, dopo 15 anni, i ricavi realizzabili con la vendita di energia elettrica e calore nonché altri introiti (per es. a titolo di servizi di smaltimento) non permetteranno di coprire i costi di esercizio, l’impianto sarà probabilmente disattivato. Per la deter- minazione dei relativi tassi di rimunerazione (ossia per una rimunerazione della durata di 15 anziché 20 anni) si è partiti dal presupposto che l’intero impianto sarà ammortizzato entro 15 anni. Di conse- guenza i prezzi di costo degli impianti di riferimento aumentano come segue: impianti agricoli a bio- gas, del 3,4-3,7 per cento, impianti a biogas industriali, del 6,5-10,8 per cento, centrali termoelettri-
che a legna, del 4,8-7,6 per cento. Con un aumento del tasso di rimunerazione di base del 7 per cento i nuovi tassi rientrano generalmente nel campo dell’aumento calcolato per i singoli tipi di im- pianti. Altri impianti a biomassa: bonus agricolo per concime di fattoria Basandosi su un’analisi dei prezzi di costo è stata effettuata una verifica dei tassi di rimunerazione per gli impianti a biogas. L’analisi ha mostrato che il sistema che prevede una rimunerazione di base
e l’aggiunta di bonus (bonus agricolo e bonus per impianti di cogenerazione) è in linea di massima adeguato per quanto concerne gli impianti a biogas agricoli. Impianti che hanno una buona ubica- zione e buone condizioni d’esercizio (per es. sufficiente concime di fattoria, cosubstrati ricchi di e- nergia, buona capacità di sfruttamento del calore nonché adeguati proventi dallo smaltimento di scarti vegetali e dalla vendita del calore prodotto) possono essere gestiti in modo economicamente vantaggioso con gli attuali finanziamenti. La situazione è più difficile invece per gli impianti che fanno ricorso esclusivamente a substrati agricoli. Simili impianti, che utilizzano concime da fattoria, alle condizioni odierne sono ben lontani dall’essere economicamente vantaggiosi, le comprovate diffe- renze da coprire sono notevoli. Il motivo principale degli elevati prezzi di costo di questi impianti è la limitata densità energetica del concime di fattoria (il colaticcio è costituito per circa il 90 % da ac- qua). Poiché in Svizzera la quantità di concime da fattoria disponibile è enorme, nonostante la bassa densità energetica ne risulta un notevole potenziale (produzione netta ecologica potenziale da resti del raccolto, letame e colaticcio: 23 PJ). Per fare in modo che questo potenziale energetico venga sfruttato – almeno in buona parte – per questi impianti è necessario un incentivo supplementare. È stato dunque proposto un bonus agricolo più elevato che, in caso di completa rinuncia a utilizzare cosubstrati non agricoli e piante energetiche, aumenta di circa 10 cent./kWh. Secondo le prime sti- me, con questo bonus così elevato si può presupporre che a medio termine saranno costruiti circa 100 impianti a biogas, per una produzione media di energia elettrica di circa 500 000 kWh corri- spondente a una produzione annua supplementare di circa 50 GWhel. Il tasso massimo per impianti che hanno diritto al bonus agricolo 2 e al bonus per gli impianti di cogenerazione ammonta, per la categoria degli impianti più piccoli, a 60,5 cent./kWh.
Altri impianti a biomassa: esigenze energetiche minime Mentre la disposizione relativa alle esigenze energetiche minime per i cicli di vapore secondo il nu- mero 6.3 lettera a si è dimostrata efficace, in fase di attuazione le disposizioni concernenti gli «altri impianti di cogenerazione», in particolare centrali termo-elettriche a blocco, (micro)turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling, secondo il numero 6.3 lettera b, hanno suscitato incertezze. I concetti di «rifiuti» e «residui biogeni» non sono definiti in modo preciso e non è possibile attribuire chiaramente a queste categorie i nuovi impianti di gassificazione del legno. Con la nuova disposi- zione, alla lettera b numero 1 viene disciplinato il rendimento elettrico minimo per tutti gli impianti di cogenerazione che hanno diritto a una rimunerazione. Alla lettera b numero 2 viene determinata la quota minima di calore utilizzata (a seconda della produzione di calore lorda): le agevolazioni saran- no concesse solo a impianti che utilizzano principalmente concime di fattoria e residui del raccolto (impianti a biogas agricoli). Questi impianti, in gran parte vincolati all’ubicazione, saranno tenuti a coprire con il calore prodotto solo il proprio fabbisogno di calore; tutti i restanti impianti dovranno utilizzare esternamente una quota del calore prodotto pari al 40 per cento.
2.3 Garanzie di origine
Le attestazioni della provenienza ai sensi dell’articolo 5a LEne fungono da rilevazioni statistiche dell’elettricità prodotta in Svizzera. Perciò in linea di principio non devono essere rilasciate sulla base della quantità immessa bensì della quantità prodotta. La modifica dell’articolo 1d cpv. 1 elimina questo equivoco. Secondo l’articolo 1d capoverso 2 per gli impianti di produzione con una potenza allacciata superio- re a 30 kVA è obbligatorio registrare l’impianto, l’elettricità prodotta e la garanzia di origine. Affinché risulti chiaro quale sia la procedura da seguire per impianti con una potenza allacciata di 30 kVA, nella formulazione dell’articolo 1d capoverso 2 dell’ordinanza (testo tedesco e italiano) viene preci- sato che ciò vale solo per impianti con una potenza allacciata superiore a 30 kVA. Finora nell’OEn non si trovavano disposizioni esplicite in merito alla procedura da seguire nel caso di elettricità utilizzata per il consumo proprio e dunque non ceduta. Poiché questa elettricità non viene commercializzata, le garanzie d’origine non possono essere fatte valere e devono quindi esse- re annullate.
2.4 Impianti, veicoli e apparecchi
2.4.1 In generale
Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettere a e c LEne, il Consiglio federale emana prescrizioni concer- nenti indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo specifico di energia e le esigenze relati- ve alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie. Oltre all’articolo 10 OEn, anche l’articolo 11 OEn contiene corrispondenti prescrizioni. Il consumo specifico di energia indica il consumo di energia di un determinato impianto o apparecchio in riferimento a un certo pe- riodo di tempo o di un determinato veicolo in riferimento a una certa distanza percorsa. Sulla base dello specifico consumo di energia e delle altre caratteristiche di un impianto, un veicolo o un appa- recchio (per es. il peso, l’effetto pulente, l’effetto di centrifugazione ecc.) si possono confrontare, nel caso di prodotti dello stesso tipo, il consumo e l’utilità per l’acquirente. Un consumatore può così mettere in relazione il consumo di energia con le caratteristiche che ritiene importanti per la sua decisione di acquisto e scegliere il prodotto che risulta più efficiente sul piano energetico. A causa del gran numero di caratteristiche determinanti per i singoli impianti, veicoli e apparecchi, si è rinun- ciato a elencarle nell’articolo 11 e si rinvia alle specifiche appendici.
2.4.2 Apparecchi elettrici
EtichettaEnergia Nel 2010 l’Unione europea ha ridefinito le etichetteEnergia per gli apparecchi elettrici. La forma è nuova, il valore informativo in alcuni casi è cambiato e le classi energetiche vanno ora da A+++ a D anziché da A a G. Benché si ritenesse che una revisione della classificazione da A a G potesse essere in generale più chiara per i clienti, la Svizzera due anni fa ha deciso di passare al sistema di etichettatura europeo per non creare ostacoli al commercio con una soluzione diversa. Con la revisione dell’OEn entrata in vigore il 1° gennaio 2012 sono già state introdotte le nuove eti- chette per frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie e la nuova etichetta per i televisori. Con l’attuale revisione saranno modificate le etichette relative a lampade, asciugabiancheria e condizio- natori d’aria. L’etichetta per le lampade avrà un campo d’applicazione notevolmente più ampio e riguarderà ad esempio – come nel caso delle nuove direttive europee – anche lampade spot (luce diretta) e lampade dalle elevate prestazioni (lampade per illuminazione stradale). La Svizzera utilizza già dal 2002 l’etichettaEnergia dell’UE per gli elettrodomestici. La presenza di queste etichette è oggi data per scontata. Nel caso in cui nel corso di questa procedura di revisione dovessero essere introdotte definitivamente altre etichetteEnergia dell’UE si propone al Consiglio federale di accogliere anche queste ultime nel diritto svizzero. Esigenze per la commercializzazione e la cessione In applicazione dell’articolo 8 capoverso 4 LEne le esigenze per la commercializzazione e la cessio- ne di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie vengono dichiarate applicabili anche all’utilizzo proprio di tipo professionale. Di conseguenza gli apparecchi utilizzati per scopi professionali dovran- no rispettare le esigenze per la commercializzazione e non potranno più essere introdotti in Svizzera qualora non le rispettino. In questo modo si evita che impianti e apparecchi non efficienti utilizzati a scopi professionali possano essere importati in Svizzera e si promuove ulteriormente la diffusione di prodotti che presentano un’elevata efficienza energetica.
2.4.3 Veicoli
Il campo di applicazione dell’appendice 3.6 (etichettaEnergia per veicoli) è esteso oggi alle automo- bili nuove non ancora immatricolate e che non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri. I pro- duttori di automobili spingono attualmente sempre più spesso gli importatori e i rivenditori a immatri- colare immediatamente i veicoli, indipendentemente dal fatto che siano già stati venduti. Il processo di immatricolazione perde di conseguenza la sua importanza quando si tratta di stabilire se un veico- lo è ancora in vendita o è stato già venduto e non è dunque più considerato un criterio per definire il campo di applicazione della nuova appendice 3.6.
2.5 Disposizioni penali
Sono sempre più diffuse le «etichette private», indipendenti dall’OEn, che certificano l’appartenenza di un prodotto alla classe energetica A senza che ciò corrisponda a realtà o senza che alla base vi sia una seria verifica e una garanzia della qualità. Per i consumatori spesso non è facile distinguere tra queste etichette e un’etichetta che rispetta le disposizioni dell’OEn a causa della somiglianza ingannevole. I consumatori dovrebbero invece poter contare sul fatto che un prodotto presenti effet- tivamente le caratteristiche dichiarate sull’etichettaEnergia e sia pertanto giustificata la classe ener- getica che gli è stata attribuita. In caso contrario l’etichetta perde credibilità e si annulla il suo valore informativo. Per salvaguardare la fiducia nell’etichettaEnergia e la sua capacità di garantire la qualità di un prodotto, l’utilizzo di etichette, contrassegni, simboli o diciture che possano essere scambiate per l’etichettaEnergia ai sensi dell’articolo 11 e delle appendici è punito.
2.6 Personale
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione a livello di personale.
3. Commento alle singole disposizioni
Art. 1d Garanzia di origine OEn Nei capoversi 1 e 2 è precisato che per il rilascio della garanzia di origine è necessario far registrare la quantità di elettricità prodotta e non l’eventuale quantità di elettricità fisicamente immessa nella rete del gestore. Le garanzie di origine sono obbligatorie per impianti di potenza superiore a 30kVA; nel testo tedesco e italiano è stata corretta un’inesattezza nel capoverso 2 mentre il testo francese è rimasto immuta- to. Le garanzie di origine riguardanti la quota di elettricità utilizzata per il consumo proprio e dunque non ceduta sono annullate ai sensi del capoverso 4 lettera d.
Art. 3e Adeguamento della rimunerazione In caso di adeguamento della rimunerazione sulla base della verifica periodica, agli impianti messi in esercizio dopo l’adeguamento si applicano in linea di massima le modalità adeguate. Il DATEC può prevedere eccezioni per gli impianti per i quali il produttore ha ricevuto una decisione positiva ed escluderli dall’adeguamento (cpv. 3) Il capoverso 4 dà la possibilità di adeguare anche i tassi di ri- munerazione di impianti messi in esercizio prima dell’adeguamento. Ciò vale anche per produttori che ricevono già una rimunerazione. sexies Art. 3i Modifiche successive alla messa in esercizio Nel capoverso 2 lettera b vigente si fa erroneamente riferimento all’articolo 3d anziché 3b. Il riferi- mento errato è stato corretto.
Art. 10 Esigenze in materia di commercializzazione e cessione In base all’articolo 8 capoverso 4 LEne le esigenze in materia di commercializzazione e cessione si applicano ora anche a persone che si procurano i relativi impianti e apparecchi per uso proprio pro- fessionale (cpv. 5).
Art. 11 Indicazione del consumo specifico di energia Il titolo dell’articolo 11 parla ora, come la legge, di «consumo specifico di energia». Le ulteriori carat- teristiche che devono essere indicate in relazione ai singoli impianti, veicoli e apparecchi non sono più elencate dettagliatamente nell’articolo 11; si rinvia alle relative appendici.
Art. 28 Disposizioni penali
Come nell’articolo 11, nella lettera b delle disposizioni penali si rinuncia a elencare le caratteristiche che devono essere indicate per i singoli impianti, veicoli e apparecchi. Si rinvia in generale all’articolo 11 e, per quanto riguarda i singoli prodotti, alle relative appendici. L’utilizzo di indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dall’articolo 11 è ora punito ai sensi della nuova lettera h intesa a garantire il valore informativo dell’etichettaEnergia.
4. Appendici
4.1 Commento all’appendice 1.1
N. 2: le piccole centrali idroelettriche vengono suddivise in due categorie. La categoria 1 comprende le centrali situate lungo corsi d’acqua naturali, la categoria 2 quelle che non comportano alcun fon- damentale intervento in un corso d’acqua naturale. N. 3.2-3.4, 3.6 e 4.2: i tassi di rimunerazione, il bonus per le opere idrauliche e la rimunerazione massima per le piccole centrali idroelettriche vengono adeguati, per le due categorie individuate dalle nuove disposizioni, sulla base della verifica periodica; la durata della rimunerazione è conse- guentemente adeguata e ridotta a 15 anni (cfr. n. 2.1.1). N. 5.1 lett. j: nel caso delle piccole centrali idroelettriche con la nuova disposizione devono essere indicati l’ubicazione della centrale, delle prese d’acqua, dei serbatoi e dei punti di restituzione. In questo modo si garantisce una registrazione uniforme, completa e comparabile di questo tipo di centrali. N. 5.2. La nuova disposizione prevede che due anni dopo la comunicazione della decisione positiva si debba notificare e comprovare una prima volta lo stato di avanzamento del progetto (cfr. n. 2.2), la notifica dello stato di avanzamento deve contenere la richiesta di concessione o di licenza di costru- zione presentata alle autorità competenti. N. 7: Ai gestori che per i loro impianti, prima dell’entrata in vigore della presente modifica, hanno ricevuto l’assicurazione del versamento di una rimunerazione (decisione positiva) e fanno affida- mento su di essa, si garantisce quanto affermato nella decisione. In questo caso si applicano le disposizioni determinanti al momento della decisione.
4.2 Commento all’appendice 1.2
ter N. 1.1 e 3.1 : i tassi di rimunerazione utilizzabili per un singolo impianto fotovoltaico si applicano anche a più impianti quando questi ultimi si trovano nello stesso luogo e sono stati messi in eserci- zio in un arco di tempo di 12 mesi. I rapporti di proprietà non hanno alcuna importanza da questo punto di vista; la determinazione del tasso di rimunerazione tiene conto della potenza complessiva dell’impianto. N. 3.1 e 4.2: i tassi di rimunerazione vengono ridefiniti sulla base della verifica periodica e della ridu- zione della durata della rimunerazione (cfr. n. 2.1.1 e 2.3.2). bis N. 3.1 : se un impianto rientra in diverse categorie (impianti isolati, annessi, integrati) il tasso di rimunerazione si calcola sulla base del valore medio dei tassi di rimunerazione ponderato in base alla potenza. N. 4.1: la riduzione annua ammonta, con le nuove disposizioni, allo 0 per cento dal 2014. N. 5.2: la notifica dello stato di avanzamento del progetto, che in base al diritto vigente deve essere inoltrata dopo 12 mesi, non è più necessaria. N. 7: vedi il commento all’appendice 1.1, numero 7.
4.3 Commento all’appendice 1.3
N. 3 e 4.2: il numero 3 è stato riarticolato affinché risulti più chiaro quali disposizioni si applicano ai piccoli impianti eolici, quali ai grandi e quali a entrambi i tipi di impianti. I tassi di rimunerazione ven- gono ridefiniti sulla base della verifica periodica e della riduzione della durata della rimunerazione (cfr. n. 2.1.1). .
N. 5.2: nel caso di impianti eolici soggetti all’EIA (parchi eolici > 5 MW), al più tardi entro due anni dalla comunicazione della decisione positiva deve essere notificato e comprovato una prima volta lo stato di avanzamento del progetto (cfr. n. 2.2); la notifica dello stato di avanzamento deve contenere il capitolato d’oneri per il rapporto sull’impatto ambientale (RIA) approvato dal Cantone d’ubicazione. N. 7: vedi il commento all’appendice 1.1, numero 7.
4.4 Commento all’appendice 1.4
N. 2.1 e 3.2: i tassi di rimunerazione vengono ridefiniti sulla base della verifica periodica e della ridu- zione della durata della rimunerazione (cfr. n. 2.1.1). N. 4.3 lett. c: nel quadro della notifica della messa in esercizio il gestore dell’impianto deve dimostra- re di aver messo a disposizione di Swisstopo i geodati. L’elaborazione dei geodati nonché la loro protezione si basano sulla LGI e i relativi atti esecutivi. N. 7: vedi il commento all’appendice 1.1, numero 7.
4.5 Commento all’appendice 1.5
N. 3.6, 4.6 e 5.8: la durata della rimunerazione per impianti di incenerimento dei rifiuti, forni per l’incenerimento di fanghi e impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti da impianti di depurazione delle acque reflue o dei gas di discarica viene ridefinita sulla base della verifica periodi- ca (cfr. n. 2.1.1 e 2.3.5). N. 6.3 lett. b: per quanto riguarda le esigenze minime di sfruttamento del calore degli altri impianti a biomassa le agevolazioni si applicano solo a impianti che utilizzano in prevalenza concime di fattoria e residui del raccolto. Con la nuova disposizione questi impianti, di solito vincolati all’ubicazione, devono continuare a coprire solo il fabbisogno di calore dell’impianto di cogenerazione stesso utiliz- zando il calore residuo (o ricorrendo ad altre fonti rinnovabili). Tutti i restanti impianti di cogenerazio- ne devono utilizzare esternamente (ossia non per il fabbisogno dell’impianto) almeno il 40 per cento del calore lordo prodotto. N. 6.5 lett. c e 6.8: nel caso degli «altri impianti a biomassa» viene ridefinita, oltre alla durata della rimunerazione, anche la percentuale del tasso di rimunerazione (cfr. n. 2.3.5). N. 6.5 lett. e ed f: oltre all’esistente bonus agricolo 1, per gli impianti che rinunciano all’utilizzo di cosubstrati non agricoli e piante energetiche viene introdotto il bonus agricolo 2, più elevato. N. 7: vedi il commento all’appendice 1.1, numero 7.
4.6 Commento all’appendice 1.6
bis N. 3.3 lett. a : nel quadro della garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici il promotore del progetto deve mettere a disposizione di Swisstopo i geodati acquisiti. L’elaborazione dei geodati nonché la loro protezione sono definite nella LGI e nei relativi atti esecutivi.
4.7 Commento all’appendice 2.3
N. 1.2: le prescrizioni per l’indicazione del consumo di energia (etichettaEnergia) per tutte le lampa- bis de sono spostate nella nuova appendice 3.3 , il n. 1.2 nell’appendice 2.3 è abrogato. N. 7.1: in questa appendice sono richieste ora solo le dichiarazioni in conformità al regolamento (CE) 244/2009 (prescrizioni per l’efficienza energetica e informazioni complementari). Il riferimento al diritto dell’UE è reso più trasparente. Il campo di applicazione corrisponde a quello del regolamen- to dell’UE.
4.8 Commento all’appendice 2.5
N. 5 lett. d e 7.1: per le indicazioni contenute nei documenti tecnici e l’indicazione del consumo di energia (etichettaEnergia) si rimanda al nuovo regolamento delegato (UE) n. 392/2012.
N. 9: gli apparecchi per i quali l’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura erano state effet- tuate si sensi del diritto previgente possono essere commercializzati o ceduti solo per un periodo di tempo limitato.
4.9 Commento all’appendice 2.14
N. 1.4: le prescrizioni per l’indicazione del consumo di energia (etichettaEnergia) sono state sposta- bis te, per quanto riguarda tutte le lampadine a incandescenza, nell’appendice 3.3 ; il numero 1.4 dell’appendice 2.14 è abrogato. N. 7.1 e 7.2: in questa appendice sono richieste ora solo le dichiarazioni in conformità al regolamen- to (CE) 244/2009 (prescrizioni per l’efficienza energetica e informazioni complementari). bis
4.10 Commento all’appendice 3.3
Le prescrizioni per l’indicazione del consumo di energia (etichettaEnergia) relative a tutti i tipi di lam- pade sono state riassunte in questa nuova appendice e si basano sul regolamento delegato (UE) n. 874/2012. N. 1: con la nuova disposizione le prescrizioni per l’indicazione del consumo di energia (etichettaE- nergia) si applicano praticamente a tutte le lampade a incandescenza, anche quelle a luce diretta. Sono escluse dal campo di applicazione di questa disposizione solo le lampade con un flusso lumi- noso inferiore a 30 lumen. Non sono stati fissati limiti superiori. N. 2: forma e contenuto dell’etichetta sono definiti in base al regolamento delegato (UE) n. 874/2012. N. 3: la procedura d’omologazione energetica si basa sulle disposizioni vigenti per i diversi tipi di lampade e apparecchi di illuminazione. N. 4: gli apparecchi per i quali l’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura erano state effet- tuate ai sensi del diritto previgente possono essere commercializzati o ceduti solo per un periodo di tempo limitato.
4.11 Commento all’appendice 3.6
N. 1: l’appendice 3.6 si applica alle automobili nuove che non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri. Il precedente, ulteriore, criterio (automobili nuove non ancora immatricolate) è abolito.
4.11 Commento all’appendice 3.8
N. 2.1: nelle nuove disposizioni l’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura si basano sul regolamento delegato (UE) n. 626/2011. N. 4: gli apparecchi per i quali l’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura erano state effet- tuate ai sensi del diritto previgente possono essere commercializzati o ceduti solo per un periodo di tempo limitato