Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (progetto)
Rapporto esplicativo
3.5 Sezione 5: verifica delle qualifiche professionali da parte delle autorità federali competenti (art.
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Elenco delle abbreviazioni AELS Associazione europea di libero scambio AFC Attestato federale di capacità ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) ASR Autorità federale di sorveglianza dei revisori CdC Conferenza dei governi cantonali CDPE Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDS Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità CE Comunità europea Convenzione AELS Convenzione del 4 gennaio 1960 che istituisce l’Associazione europea di libero scambio (RS 0.632.31) Direttiva 2005/36/CE Direttiva 2005/36/CE del Parlemento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30 settembre 2005, p. 22) ESTI Ispettorato federale degli impianti a corrente forte FF Foglio federale GU Gazzetta ufficiale dell’Unione europea LDist Legge federale dell’8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (RS 823.20) LDPS Legge federale del 14 dicembre 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (FF 2012 8563) LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) LPMed Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (RS 811.11) LPPsi Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (RS 935.81) MEBEKO Commissione federale delle professioni mediche ODist Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS 823.201) OFPr Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (RS 412.101) OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27) OMU Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (RS 211.432.2) OPMed Ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche
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universitarie (RS 811.112.0) OPPsi Ordinanza sulle professioni psicologiche OSUP Ordinanza dell’11 settembre 1996 sull’istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (RS 414.711) PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) RS Raccolta sistematica del diritto federale SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SSS Scuola specializzata superiore UE Unione europea UFE Ufficio federale dell’energia UFM Ufficio federale della migrazione UFSP Ufficio federale della sanità pubblica
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1 Introduzione
Il 14 dicembre 2012 il Parlamento ha approvato la legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS ). Questa legge costituisce la base necessaria per un controllo efficiente e rapido delle qualifiche professionali dei cittadini dell’UE/AELS che vengono in Svizzera per esercitare una professione regolamentata soggetta all’obbligo di dichiarazione nell’ambito della libera circolazione delle persone durante un periodo massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile.
Grazie alla LDPS, una nuova procedura di dichiarazione e di verifica verrà applicata ai titolari di qualifiche professionali dell’UE/AELS; essa sostituirà la vecchia procedura di riconoscimento dei diplomi. Questa procedura è disciplinata in particolare dall’articolo 7 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE), applicabile in Svizzera conformemente all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC ). La LDPS conferisce al Consiglio federale il potere di emanare una serie di disposizioni che devono essere trasferite nell’ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.
2 Obiettivi dell’ordinanza
2.1 Contesto: la direttiva 2005/36/CE
La Svizzera ha preferito rinunciare a un’applicazione diretta della direttiva 2005/36/CE e ha deciso di disciplinare l’esecuzione della direttiva, in particolare nel settore di competenza della Confederazione, mediante la LDPS e la relativa ordinanza. La direttiva 2005/36/CE prevede al titolo II (libera prestazione di servizi) un quadro chiaramente definito per la sua attuazione nel diritto interno. La trasposizione dell’obbligo di dichiarazione e della verifica delle qualifiche professionali nella LDPS e nella relativa ordinanza si basa sul quadro previsto dalla direttiva 2005/36/CE.
2.2 Principi dell’ordinanza
Il progetto di ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate esegue le disposizioni della LDPS. L’ordinanza stabilisce in particolare le professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione e disciplina la procedura di dichiarazione nonché la verifica delle qualifiche professionali quando un’autorità federale è competente. Se per la verifica di tali qualifiche è competente un’autorità cantonale o un organo intercantonale, la procedura è retta dal diritto cantonale o intercantonale. In questo modo le competenze esistenti delle autorità cantonali o degli organi intercantonali sono rispettate. Spetta ai Cantoni il compito di provvedere all’attuazione richiesta nel loro settore di competenza.
L’ordinanza esegue principalmente i punti che sono oggetto di una delega dalla legge verso l’ordinanza:
emanare l’elenco delle professioni soggette all’obbligo di dichiarazione (art. 1 cpv. 3 LDPS);
disciplinare la forma, il contenuto e la periodicità della dichiarazione ed elencare i documenti allegati (art. 2 cpv. 2 LDPS);
fissare i termini per la comunicazione entro i quali il prestatore può fornire la sua prestazione di servizi (art. 5 cpv. 2 LDPS);
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emanare prescrizioni sull’uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali (art. 6 cpv.1 LDPS), e
stabilire gli obblighi di dichiarazione la cui inosservanza è soggetta a sanzioni penali (art. 7 cpv. 1 lett. b LDPS).
3 Commento degli articoli dell’ordinanza
3.1 Sezione 1: professioni regolamentate soggette all’obbligo di
dichiarazione (art. 1)
Oggetto
L’elenco delle professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione figura all’allegato 1 dell’ordinanza. Questo allegato stabilisce quali professioni regolamentate sono soggette all’obbligo di dichiarazione conformemente alla LDPS.
La preparazione e l’aggiornamento regolare dell’elenco richiede una stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. L’articolo 1 capoverso 3 LDPS prevede esplicitamente la consultazione dei Cantoni quando si tratta di determinare le professioni soggette all’obbligo di dichiarazione. L’elenco del progetto di ordinanza è stato preparato in stretta collaborazione con le istanze competenti, vale a dire la Conferenza dei governi cantonali (CdC), la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). Le osservazioni dei Cantoni sono state prese in considerazione. Ciò concerne in particolare le professioni regolamentate di competenza cantonale.
Eccezioni
L’elenco delle professioni soggette all’obbligo di dichiarazione previsto dalla LDPS e dalla relativa ordinanza comprende soltanto le professioni che rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC e della direttiva 2005/36/CE. Di conseguenza non sono interessate le attività (professioni) legate all’esercizio della pubblica autorità (art. 22 cpv. 1 dell’allegato I ALC) o per le quali il riconoscimento delle qualifiche professionali è disciplinato da altre disposizioni del diritto comunitario (indipendentemente dal fatto che esse siano recepite o meno dalla Svizzera in un accordo bilaterale), nonché altre attività menzionate qui di seguito. Si tratta delle attività seguenti:
Per le professioni che si riferiscono all’esercizio della pubblica autorità:
poliziotti, doganieri, guardie di confine, ecc.;
operatori della giustizia (giudici, ufficiali giudiziari, ecc.) ;
determinate attività inerenti alla misurazione ufficiale (direzione della Direzione federale delle misurazioni catastali [art. 40 OMU ], direzione del Servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale ([art. 42 OMU], mandati concernenti la tenuta a giorno permanente [art. 43 e 44 OMU e legislazione cantonale]) ;
guardiani della selvaggina.
Per le professioni soggette ad altre direttive che disciplinano il riconoscimento delle qualifiche:
avvocati (la cui prestazione di servizi è disciplinata dalla direttiva 77/249/CEE );
• revisori legali dei conti (direttiva 2006/43/CE );
• intermediari assicurativi (direttiva 2002/92/CE );
3 RS 211.432.2. Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, GU L 078, 26.3.1977, p. 17. Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, GU L 157, 9.6.2006, p. 87. Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, GU L 9 del 15.1.2003, p. 3–10.
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Per le altre attività professionali:
il commercio di prodotti tossici (direttive 74/556/CEE e 74/557/CEE ); 7 8
• il trasporto di persone e di merci su strada (direttive 96/26/CE e 98/76/CE ); 9 10
• il traffico aereo (direttive 2006/23/CE e 91/670/CE ). 11 12
Queste professioni e attività professionali sono soggette in Svizzera ad altre basi legali. Per le professioni che si riferiscono all’esercizio della pubblica autorità, l’esercizio dell’attività professionale è escluso, sia che si tratti del diritto di stabilimento o della prestazione di servizi. Per le professioni disciplinate da altre direttive, la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi è possibile alle condizioni previste da tali direttive se la Svizzera le ha recepite in un accordo internazionale (per esempio la direttiva 77/249/CEE per gli avvocati nel quadro dell’ALC). Se invece la direttiva non è stata recepita dalla Svizzera, le disposizioni non vengono applicate nell’a ambito dell’ALC (per esempio la direttiva 2002/92/CE per gli intermediari assicurativi).
Stretta collaborazione con i Cantoni
I Cantoni si assumono una grande responsabilità nel determinare le professioni soggette all’obbligo di dichiarazione. Essi manterranno questa responsabilità anche per gli adeguamenti futuri dell’ordinanza. Il funzionamento impeccabile della procedura di dichiarazione richiede un adeguamento regolare dell’allegato 1 dell’ordinanza. Ciò esige uno scambio sistematico di informazioni tra i Cantoni e la Confederazione per poter sopprimere o aggiungere professioni regolamentate e garantire gli adeguamenti richiesti dall’ordinanza.
La SEFRI intraprenderà i passi necessari per assicurare l’esecuzione dell’ordinanza in stretta collaborazione con le conferenze cantonali competenti e provvederà all’aggiornamento regolare dell’allegato 1 dell’ordinanza.
3.2 Sezione 2: dichiarazione (art. 2-4)
3.2.1 Forma e contenuto della prima dichiarazione (art .2)
Il capoverso 1 prevede che il prestatore debba effettuare la dichiarazione mediante un sistema informatico online. Una procedura elettronica tramite Internet, invece di un modulo cartaceo, è attualmente sufficiente poiché l’utilizzazione della rete è diventata una realtà quotidiana. Essa risponde alle esigenze moderne della tecnica, è efficiente e riduce gli oneri amministrativi.
Attualmente ogni prestatore che intende vendere i suoi servizi all’estero dispone di un collegamento tramite Internet. Tuttavia, in caso di necessità, sarà sempre possibile contattare telefonicamente la SEFRI se un prestatore non dovesse avere accesso a Internet. In tal caso la SEFRI registrerà i dati
Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari, GU L 307 del 18.11.1974, p. 1–4. Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici, GU L 307 del 18.11.1974, p. 5. Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, GU L 124 del 23.5.1996, p. 1–10. Direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1° ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, GU L 277 del 14.10.1998, p. 17. Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo, GU L 114 del 27.4.2006, p. 22–37. Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile, GU L 373 del 31.12.1991, p. 21.
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del modulo nel sistema informatico, stamperà il modulo stesso e lo invierà per posta al prestatore affinché lo firmi e vi accluda i documenti allegati.
La procedura prevista per effettuare la dichiarazione per via elettronica è semplice. Essa non richiede installazioni tecniche a parte l’accesso a Internet. Il prestatore deve dapprima indicare se si tratta di una prima dichiarazione o di un rinnovo della stessa. In seguito deve inserire nel sistema i propri dati personali usuali (nomi e cognomi, sesso, data di nascita, nazionalità, numero del passaporto, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail, ecc.) e i dati relativi alla sua prestazione (professione, primo Cantone nel quale viene effettuata, periodo previsto per la prestazione). Il sistema permette di stampare al domicilio del prestatore un modulo che egli dovrà quindi rispedire per posta (si veda l’art.
2 cpv. 3 qui di seguito).
Il capoverso 2 menziona sostanzialmente quali informazioni devono essere fornite dal prestatore per poter effettuare con successo la dichiarazione online. Occorre in particolare comunicare, oltre ai dati personali usuali:
• la professione (lett. b – secondo la nomenclatura dell’allegato all’ordinanza) che il prestatore intende esercitare: questa indicazione è importante per permettere di determinare l’autorità competente per la verifica delle qualifiche professionali;
• il Cantone nel quale la prestazione verrà effettuata per la prima volta (lett. c): questa indicazione è necessaria per determinare l’autorità competente per l’esercizio della professione, che spesso è cantonale. La SEFRI informa il prestatore del fatto che, qualora cambi Cantone nel corso della procedura, è tenuto ad avvisare l’autorità del secondo Cantone;
• l’inizio presumibile della prestazione (lett. d): si tratta di un’informazione che ha il solo scopo di facilitare il lavoro delle autorità cantonali. Non si tratta di un’informazione obbligatoria; la data indicata può infatti essere modificata senza conseguenze per il prestatore. Ovviamente l’indicazione di un periodo situabile in un futuro lontano non esenta le autorità dall’obbligo di rispettare i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE;
• informazioni concernenti la copertura assicurativa (lett. e): la direttiva 2005/36/CE permette di esigere questo genere di informazioni per tutte le professioni, in particolare per garantire la protezione del consumatore. Tuttavia non si tratta di una condizione di ricevibilità della domanda. Se il prestatore non è in grado di comprovare una copertura assicurativa, la sua dichiarazione non è per questo irricevibile. Per contro, se una base legale richiede, per una professione specifica, l’obbligo di essere assicurato in particolare per la responsabilità civile, tale obbligo vale anche nei confronti dei prestatori di servizi dell’UE/AELS (si veda l’art. 4 n. 1 e 5 par. 3 della direttiva 2005/36/CE). Se la legislazione svizzera prevede un obbligo assicurativo e il prestatore non fornisce spontaneamente le informazioni relative alla copertura assicurativa, l’autorità competente può sospendere la procedura secondo le modalità dell’articolo 11 (o basandosi direttamente sulla direttiva 2005/36/CE) allo scopo di chiedere al prestatore di dimostrare che dispone della copertura assicurativa richiesta.
Il capoverso 3 prevede che il prestatore stampi il modulo secondo le istruzioni del sistema. Il modulo stampato contiene un codice a barre e un numero di dossier che garantiscono l’identificazione della dichiarazione. Il prestatore deve firmare il modulo stampato.
Il modulo e i documenti allegati devono essere inviati per posta alla SEFRI. Un invio elettronico non è possibile, poiché soltanto la via postale permette di verificare la validità delle copie autenticate.
3.2.2 Documenti allegati (art. 3)
L’articolo 3 dell’ordinanza indica i documenti da allegare e le informazioni che devono accompagnare la dichiarazione.
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Il capoverso 1 prevede che siano allegati a ogni dichiarazione i documenti seguenti:
• una prova della nazionalità del prestatore: si tratta di una semplice copia del passaporto o della carta d’identità.
• un’attestazione che certifica la residenza legale in un Paese dell’UE/AELS: si tratta di un documento rilasciato dallo Stato di residenza che conferma che il prestatore esercita effettivamente e legalmente l’attività professionale in questione. Questa attestazione deve permettere di accertare quale attività professionale il prestatore è autorizzato a esercitare. Infatti, secondo la direttiva 2005/36/CE, il prestatore può pretendere di fornire un servizio soltanto nell’ambito professionale al quale ha accesso nello Stato di residenza. Occorre quindi che l’attestazione descriva con un certo grado di precisione l’attività che il prestatore è autorizzato a esercitare. Inoltre l’attestazione deve permettere di avere la garanzia che l’autorizzazione a praticare tale attività non sia stata revocata, parzialmente o interamente.
La direttiva 2005/36/CE non prevede una data limite concernente la durata di validità dell’attestazione. È tuttavia possibile applicare per analogia l’articolo 50 paragrafo 1 della direttiva 2005/36/CE, che prevede una durata di validità di tre mesi. Questa durata potrebbe addirittura essere più breve per determinate attività sensibili, come le professioni sanitarie o le professioni nell’ambito della custodia dei bambini. In caso di dubbio, l’autorità svizzera può inoltre sospendere in qualsiasi momento la procedura e contattare l’autorità competente dello Stato di stabilimento per verificare la veridicità dei fatti (art. 8 della direttiva 2005/36/CE); in particolare questa procedura viene utilizzata quando la collaborazione tra le autorità (art. 8 della direttiva 2005/36/CE) non permette di ottenere l’informazione richiesta entro termini molto brevi.
Spetta al prestatore la responsabilità di fornire tale attestazione e di chiederla alle autorità dello Stato di stabilimento. Siccome le autorità variano da un Paese all’altro, non è possibile stilare un elenco esaustivo di tutte le autorità europee competenti per rilasciare questo genere di attestazioni (tanto più che talvolta la competenza spetta alle autorità locali). Il prestatore ha tuttavia la possibilità di rivolgersi al centro di contatto del suo Paese di residenza per informarsi in merito all’autorità competente;
• prova delle qualifiche professionali: si tratta di una copia autenticata delle qualifiche professionali.
La SEFRI può invitare il prestatore a fornire informazioni sul contenuto della sua formazione. In linea di massima i prestatori sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili in merito al contenuto della loro formazione. In mancanza di tali informazioni, l’autorità competente per verificare le qualifiche professionali deve sospendere la procedura. Se il prestatore non fornisce i documenti richiesti, la sua dichiarazione è comunque valida, ma esiste il rischio che la procedura venga sospesa successivamente. La stessa regola vale per l’esperienza professionale e per la prova delle conoscenze linguistiche, se tali conoscenze possono essere verificate (art. 53 della direttiva 2005/36/CE).
Una copia certificata autentica è una conferma ufficiale dell’autenticità del documento da parte dell’autorità competente dello Stato in questione. Tale autorità varia da un Paese all’altro; in Svizzera la competenza spetta soprattutto ai Comuni, ai notai e all’autorità che ha rilasciato il documento. Una certificazione da parte di un organismo privato che non dispone di un mandato di servizio pubblico non è accettabile.
I titoli o altri documenti che non sono sostituibili, come i diplomi, non devono mai essere inviati in originale. Altri documenti, come un’attestazione, possono essere spediti in originale poiché possono essere sostituiti in caso di perdita.
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Il capoverso 2 chiede al prestatore di fornire eventuali documenti inerenti alle assicurazioni o ad altri tipi di protezione personale o collettiva relativi alla responsabilità personale. A tale proposito occorre precisare che, secondo la direttiva 2005/36/CE, l’indicazione di queste informazioni non costituisce una condizione di ricevibilità formale della dichiarazione (si veda quanto precede in merito all’art. 2 cpv. 2 lett. e).
I capoversi 3 e 4 trattano due situazioni particolari che giustificano la richiesta di documenti supplementari oltre a quelli menzionati al capoverso 1.
Il capoverso 3 riprende il testo della direttiva 2005/36/CE (art. 5 par. 1 lett. b e art. 7 par. 2 lett. d). Si tratta della situazione in cui il prestatore non ha svolto una formazione regolamentata, vale a dire che egli non ha assolto una formazione specificamente orientata all’esercizio di una professione determinata (art. 3 lett. e della direttiva 2005/36/CE).
Originariamente, in seno all’UE, il riconoscimento dei diplomi era possibile soltanto nel caso in cui l’esercizio della professione era regolamentato sia nello Stato di provenienza sia in quello ospitante. La nozione di formazione regolamentata è stata introdotta successivamente, quando l’UE ha inteso offrire un riconoscimento dei diplomi anche se l’esercizio della professione non era regolamentato nello Stato d’origine. In tal caso il richiedente doveva tuttavia poter provare di avere svolto due anni di pratica professionale; questa esigenza non veniva però applicata se la formazione era regolamentata nello Stato d’origine. Questo principio si ritrova nella direttiva 2005/36/CE, sia al titolo II (libera prestazione di servizi, si veda l’art. 5 cpv. 1 lett. b) sia al titolo III (libertà di stabilimento – si veda art.
13 par. 2).
La prova dei due anni di pratica nel corso dei dieci anni precedenti è rilasciata dall’autorità competente dello Stato di domicilio. Come menzionato in precedenza, il prestatore può chiedere al centro di contatto del suo Stato di domicilio quale autorità rilascia una tale attestazione.
Il capoverso 4 prevede la presentazione di un estratto del casellario giudiziale se il prestatore intende operare nel settore della sicurezza. Questo settore comprende per esempio le attività di investigatore privato o di gestione di un’impresa di sicurezza. Anche in questo caso il documento viene rilasciato dall’autorità competente dello Stato di domicilio. Talvolta esiste un registro centralizzato come in Svizzera, mentre in altri Paesi i tribunali o altre autorità sono competenti per attestare la mancanza di condanne penali.
3.2.3 Rinnovo della dichiarazione (art. 4)
Il capoverso 1 riprende i casi per i quali deve essere effettuato il rinnovo in applicazione della direttiva 2005/36/CE. Il rinnovo della dichiarazione deve essere effettuato per ogni anno civile durante il quale il prestatore intende fornire i suoi servizi (cpv. 1 lett. a). Il prestatore deve inoltre dichiarare qualsiasi modifica nella situazione relativa ai dati dichiarati (cpv. 1 lett. b). Per esempio: una limitazione del diritto di praticare un’attività nello Stato di domicilio o una condanna penale possono provocare un divieto di esercitare tale attività. Se il prestatore omette di dichiarare un tale cambiamento, egli può essere soggetto a un procedimento penale (art. 15 lett. b).
Il capoverso 2 prevede inoltre che il rinnovo sia effettuato mediante la stessa procedura elettronica online della SEFRI impiegata per la prima dichiarazione. In occasione del rinnovo della dichiarazione il prestatore deve fornire i documenti allegati in merito ai cambiamenti da dichiarare. Il sistema è ideato in modo tale da permettere al prestatore di indicare se si tratta di una prima prestazione di servizi o di un rinnovo; nel secondo caso il prestatore deve compilare soltanto i campi previsti per un rinnovo.
Il capoverso 3 prevede che il rinnovo sia inviato secondo le stesse modalità di quelle valide per la notifica della dichiarazione iniziale.
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3.3 Sezione 3: procedura della SEFRI dopo l’invio (art. 5-8)
3.3.1 Verifica del dossier (art. 5)
La SEFRI ha il compito principale di fare in modo che il dossier sia completo. Essa deve non soltanto provvedere affinché tutti i documenti siano allegati alla dichiarazione, ma anche badare che tali documenti contengano le informazioni richieste. Ciò vale in particolare per l’attestazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b. La SEFRI deve inoltre controllare la natura delle copie autenticate. In tal modo unicamente i dossier completi vengono trasmessi alle autorità competenti per l’esercizio della professione.
Se il dossier è incompleto o se i documenti non contengono le informazioni richieste, la SEFRI avvisa immediatamente il prestatore al suo indirizzo di domicilio indicando i documenti mancanti o incompleti. L’avviso per posta elettronica è la via più rapida e più efficiente per il prestatore. Finché il dossier non è completo, non decorrono i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE.
3.3.2 Data della consegna della dichiarazione (art. 6)
Il titolo II della direttiva 2005/36/CE è retto da termini severi. Per la decorrenza dei termini è determinante la data alla quale la dichiarazione arriva per posta alla SEFRI. La dichiarazione deve essere completa, debitamente firmata e accompagnata dai documenti allegati richiesti.
L’articolo 6 prevede che la dichiarazione o il suo rinnovo siano considerati validamente consegnati quando l’invio postale del modulo generato dal sistema elettronico è pervenuto alla SEFRI con i documenti allegati completi. Se la dichiarazione è incompleta o se mancano certi documenti allegati, la dichiarazione non è considerata validamente inviata e i termini non hanno decorrenza.
La consegna del dossier cartaceo – e non soltanto dei documenti scannerizzati – corrisponde alla prassi attuale delle autorità che in Svizzera sono incaricate del riconoscimento delle qualifiche professionali. Unicamente questo modo di procedere garantisce – come menzionato in precedenza – il controllo della validità delle copie autenticate.
3.3.3 Avviso al prestatore (art. 7)
L’articolo 7 prevede una conferma di ricezione (cpv. 1) e garantisce che il prestatore sia informato rapidamente della ricezione del suo dossier e della data della consegna della dichiarazione. La conferma di ricezione contiene la data a partire dalla quale il dossier può essere considerato completo.
Inoltre il prestatore viene informato in merito ai termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE (cpv. 2). Questa informazione indica anche quali sono le autorità competenti per la verifica delle qualifiche professionali e per l’esercizio della professione (cpv. 3).
La SEFRI informa inoltre il prestatore in merito al suo obbligo di procedere alla notifica dell’UFM conformemente all’articolo 6 LDist . Tale notifica deve essere effettuata 8 giorni prima dell’inizio della prestazione e dispensa quindi il prestatore, che esercita un’attività lucrativa in Svizzera per una durata massima di tre mesi o di 90 giorni all’anno, dall’ottenere un permesso di dimora. L’informazione della SEFRI permette in tal modo al prestatore di adempiere entro i termini previsti i propri obblighi nei confronti dell’UFM.
Al contrario, vale a dire se il prestatore di servizi ha notificato all’UFM un’attività lucrativa menzionata all’allegato 1 dell’ordinanza, egli è avvisato dal sistema informatico dell’UFM che la prestazione può iniziare soltanto dopo aver adempiuto le formalità previste dalla LDPS. Il sistema informatico dell’UFM
13 RS 823.20.
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è già stato modificato in modo tale da riconoscere se l’attività lucrativa che il prestatore notifica è elencata nell’allegato dell’ordinanza.
3.3.4 Trasmissione alle autorità competenti (art. 8)
L’articolo 8 prevede inoltre la trasmissione senza indugio del dossier all’autorità competente per la verifica delle qualifiche professionali (art. 3 cpv. 1 LDPS), rispettivamente all’autorità competente per l’esercizio della professione (art. 4 cpv. 1 lett. a LDPS). L’autorità competente del Cantone nel quale la prestazione deve essere effettuata per la prima volta viene inoltre informata mediante una copia del dossier, qualora essa sia competente per l’esercizio della professione (cpv. 2). In tal modo, quando l’autorità cantonale riceve il certificato che attesta le qualifiche professionali, può rilasciare l’autorizzazione all’esercizio della professione entro i termini prescritti. Tuttavia essa non deve intraprendere alcuna pratica finché non avrà ricevuto il dossier in questione.
3.4 Sezione 4: collezione di dati (art. 9)
Questa disposizione crea la base legale necessari affinché la SEFRI possa tenere una collezione di dati. Il capoverso 1 elenca i dati che vengono raccolti e conservati per trattare e trasmettere la dichiarazione.
Il capoverso 2 prevede che i dati personali e i documenti allegati possano essere trasmessi alle autorità svizzere competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche nonché alle autorità federali o cantonali competenti per l’esercizio della professione. Siccome sono numerose, le autorità coinvolte nella procedura non sono citate nell’ordinanza. Il Messaggio del Consiglio federale concernente l’approvazione della decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone (modifica dell’allegato III dell’Accordo, reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) e la sua trasposizione nel diritto svizzero (legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate) del 4 aprile 2012 cita alcune di queste autorità; a livello federale sono: l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), l’Ufficio federale dell’energia (UFE), la SUVA, l’Ufficio federale di topografia (Swisstopo) e la Camera d’esame per i consulenti in brevetti. Per quanto riguarda gli organi intercantonali, si tratta quasi esclusivamente della CDPE, della CDS e, per quanto concerne le autorità cantonali, dei Dipartimenti cantonali della sanità pubblica.
Il capoverso 3 prevede la possibilità di trasmettere i dati mediante una procedura online. Si tratta di proporre alle autorità competenti la possibilità di scaricare i documenti sotto forma di file pdf su un server protetto, nella misura in cui il dossier non contiene dati sensibili. I dossier che contengono dati sensibili devono essere trasmessi per posta.
Il capoverso 4 prevede una durata di conservazione dei dati di dieci anni. Ciò significa che il prestatore non può rinnovare la sua dichiarazione se quella precedente risale a più di dieci anni prima; in tal caso deve ricominciare una procedura di dichiarazione dall’inizio.
3.5 Sezione 5: verifica delle qualifiche professionali da parte delle autorità
federali competenti (art. 10-12) La sezione 5 ricalca lo schema della legge e disciplina la procedura di verifica delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione che sono di competenza di un’autorità federale. La verifica delle qualifiche professionali riprende sostanzialmente le disposizioni della direttiva 2005/36/CE.
La sezione 5 disciplina unicamente la procedura che rientra nella sfera di competenza delle autorità federali. La verifica delle qualifiche professionali e il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione che spettano alle autorità cantonali sono di competenza dei Cantoni. Questi ultimi si
14 FF 2012 3915 segg.
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basano direttamente sulla direttiva 2005/36/CE o sulla legislazione cantonale pertinente. Tuttavia l’ordinanza prevede termini precisi stabiliti dalle autorità federali allo scopo di concedere un tempo sufficiente ai Cantoni per trattare i dossier che riceveranno.
Gli articoli 10 a 12 precisano le situazioni che l’autorità competente per la verifica delle qualifiche professionali può incontrare:
le qualifiche professionali del prestatore sono giudicate sufficienti;
le qualifiche professionali del prestatore sono giudicate insufficienti e occorre esigere una prova attitudinale;
la verifica di una dichiarazione può provocare un ritardo che potrebbe creare difficoltà. In questo caso la procedura può essere sospesa.
Gli articoli 10 a 12 concernono unicamente i casi in cui la prestazione viene effettuata in un settore che ha ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica (art. 3 LDPS), poiché soltanto questi ultimi possono essere oggetto di una verifica delle qualifiche professionali.
3.5.1 Verifica, decisione e informazione (art. 10)
Il capoverso 1 prevede che l’autorità federale competente verifichi le qualifiche professionali. Si tratta del suo compito principale che mira a garantire che soltanto i prestatori qualificati svolgano un’attività in Svizzera.
Il capoverso 2 riprende il termine di un mese dalla consegna della dichiarazione prevista dall’articolo 7 paragrafo 4 capoverso 2 della direttiva 2005/36/CE. L’autorità competente per l’esercizio della professione è vincolata al termine massimo di un mese dopo la consegna della dichiarazione (si veda l’art. 7 par. 4 cpv. 2 della direttiva 2005/36/CE). Senza una comunicazione al prestatore, i termini previsti dall’articolo 5 capoverso 1 lettera b LDPS scadono e il prestatore può fornire i suoi servizi. Se l’autorità federale competente per la verifica delle qualifiche professionali giunge alla conclusione che le qualifiche conseguite all’estero sono sufficienti (lett. a) o se le qualifiche conseguite all’estero divergono in modo sostanziale dalle esigenze valide in Svizzera (lett. b), essa ne informa il prestatore inviandogli una notifica al suo indirizzo di domicilio. La decisione deve almeno indicare le lacune constatate, il motivo per cui sono tali da compromettere la pubblica sicurezza o la sanità pubblica e secondo quali modalità si svolgerà la prova attitudinale (orario, organizzazione e struttura dell’esame, ecc.).
In caso di qualifiche professionali sufficienti, l’autorità federale competente per la verifica delle qualifiche professionali deve inoltre trasmettere il dossier all’autorità competente per l’esercizio della professione, conformemente all’articolo 3 capoverso 2 LDPS. A questo proposito il capoverso 3 dell’articolo 10 prevede che tale autorità non attenda l’ultimo giorno prima della scadenza del termine (30 giorni dalla consegna della dichiarazione – si veda anche l’art. 7 par. 4 cpv. 2 della direttiva 2005/36/CE), ma agisca con sufficiente tempestività affinché l’autorità cantonale competente disponga del tempo richiesto per rilasciare l’autorizzazione all’esercizio della professione. Tuttavia occorre precisare che la maggior parte del periodo di un mese è dedicata alla verifica delle qualifiche professionali.
3.5.2 Ritardo nella verifica delle qualifiche professionali (art. 11)
L’articolo 11 disciplina il caso particolare nel quale l’autorità federale competente non è in grado di decidere se le qualifiche conseguite all’estero sono sufficienti o se si deve esigere una prova attitudinale. Queste difficoltà potrebbero per esempio risultare da una mancanza di informazioni relativa al contenuto della formazione svolta all’estero o in caso di dubbio circa l’attualità di documenti importanti rilasciati da diversi mesi.
Se dovessero verificarsi tali difficoltà, il capoverso 1 prevede l’obbligo di informare il prestatore entro un mese al massimo a partire dalla data della consegna della dichiarazione.
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Secondo il capoverso 2, l’autorità federale competente deve informare il prestatore in merito alle circostanze del ritardo e al tempo necessario per giungere a una decisione. L’obbligo dell’autorità di effettuare le verifiche e l’obbligo del richiedente di collaborare sono disciplinati dalle disposizioni generali della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA ).
Il capoverso 3 prevede che la procedura sia sospesa fino alla ricezione dei documenti o delle informazioni mancanti. Esso disciplina la procedura da applicare al momento in cui il dossier è completo: il prestatore deve essere informato, prima della fine del secondo mese dalla ricezione del complemento d’informazione, della decisione che constata che le qualifiche conseguite all’estero sono sufficienti (art. 10 cpv. 2 lett. a) o che richiede una prova attitudinale (art. 10 cpv. 2 lett. b).
Il calcolo dei termini, vale a dire “prima della fine del secondo mese a partire dalla ricezione del complemento d'informazione”, è ripreso direttamente dalla direttiva 2005/36/CE. Ciò significa che l’autorità dispone di un termine di due mesi, dopo aver risolto la difficoltà, per comunicare al prestatore l’equivalenza delle formazioni (art. 12) o la necessità di sostenere una prova attitudinale (art. 13).
3.5.3 Prova attitudinale (art. 12)
L’articolo 12 disciplina i termini se occorre esigere una prova attitudinale.
Il capoverso 1 riprende la definizione dei termini dalla direttiva 2005/36/CE prevedendo che la prova attitudinale debba essere organizzata per tempo, in modo tale da permettere di iniziare la prestazione di servizi, in caso di superamento della prova, entro il mese successivo alla comunicazione della decisione adottata in applicazione dell’articolo 10 capoverso 2 lettera b. Ciò significa che l’autorità dispone di un termine di un mese dalla comunicazione della decisione di esigere una misura di compensazione per organizzare la prova attitudinale, correggerla e comunicarne il risultato.
In caso di superamento della prova, il capoverso 2 prevede che l’autorità competente informi tempestivamente l’autorità cantonale affinché essa possa autorizzare la prestazione di servizi conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LDPS entro il termine di un mese a partire dalla comunicazione della decisione di richiedere una prova attitudinale.
Il capoverso 3 contempla l’eventualità del mancato superamento della prova attitudinale. L’autorità competente deve informare il prestatore entro il mese successivo alla comunicazione della decisione adottata in applicazione dell’articolo 10 capoverso 2 lettera b il non superamento l’esame. In questa situazione il prestatore non può avviare la sua attività (vedi art. 5 cpv. 1 lett. b LDPS).
La direttiva 2005/36/CE non prevede un numero minimo di ripetizioni. Nell’ambito di una prestazione di servizi, un’unica ripetizione sembra adeguata; in caso di insuccesso alla ripetizione, il prestatore potrebbe sempre domandare un riconoscimento del suo diploma in applicazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/36/CE (libertà di stabilimento). Questa procedura prevede misure di compensazione più flessibili, permettendo in particolare la scelta tra il tirocinio d’adattamento e la prova attitudinale.
In caso di mancato superamento della prova (dopo un’eventuale ripetizione), il capoverso 4 prevede che ne sia data informazione all’autorità del Cantone nel quale la prestazione di servizi avrebbe dovuto essere effettuata per la prima volta. In tal modo si permette a questa autorità, che aveva ricevuto un avviso della prestazione prevista, di archiviare la procedura, ormai priva di oggetto.
15 RS 172.021.
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3.6 Sezione 4: uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali (art. 13 e 14)
3.6.1 Uso del titolo di formazione (art. 13)
L’articolo 13 riprende il contenuto dell’articolo 54 della direttiva 2005/36/CE. Il titolo di formazione è definito dalla legislazione del Paese che rilascia il diploma. In Svizzera sono titoli di formazione, per esempio, il titolo di "Soccorritrice diplomata SSS/Soccorritore diplomato SSS", o di "Cuoca AFC/Cuoco AFC", oppure di "Bachelor of Science [nome della SUP] in cure infermieristiche".
Il capoverso 1 prevede il diritto di usare il titolo di formazione come è previsto nella legislazione dello Stato d’origine, nella lingua ufficiale di tale Stato.
Il capoverso 2 disciplina il caso in cui il titolo originario possa essere confuso con il titolo di formazione svizzero.
Il capoverso 3 precisa che l’uso del titolo di formazione svizzero non è ammesso. L’uso del titolo di formazione svizzero è infatti riservato alle persone che hanno svolto la formazione e ottenuto il diploma in Svizzera.
3.6.2 Uso del titolo professionale (art. 14)
L’articolo 14 riprende il contenuto degli articoli 7 paragrafo 3 e 7 paragrafo 4 ultimo capoverso della direttiva 2005/36/CE. Il titolo professionale consiste nell’indicazione della professione, per esempio: "Architetto", "Geometra patentato/a" o "Odontotecnico/a".
L’uso del titolo professionale svizzero è previsto nei due casi citati al capoverso 1, vale a dire se le qualifiche professionali sono state verificate e se sono state considerate sufficienti (all’occorrenza dopo aver superato una prova attitudinale) o se il prestatore può pretendere un riconoscimento automatico del suo titolo. Ciò concerne le sette professioni settoriali (medico, dentista, veterinario, farmacista, infermiere in cure generali, ostetrica e architetto).
Il capoverso 2 prevede, negli altri casi, l’uso del titolo professionale dello Stato di stabilimento, nella lingua ufficiale di tale Stato, con l’indicazione dello Stato tra parentesi se esiste un rischio di confusione con il titolo professionale svizzero.
3.7 Sezione 5: disposizioni penali (art. 15)
L’articolo 16 concretizza il mandato dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b LDPS e indica gli obblighi di dichiarazione la cui inosservanza è soggetta a sanzioni penali. Si tratta dei casi seguenti:
violazione dell’obbligo di dichiarazione durante la prima prestazione di servizi;
violazione dell’obbligo di dichiarazione durante un rinnovo della prestazione;
violazione dell’obbligo di notificare un cambiamento essenziale in merito alle informazioni dichiarate.
3.8 Sezione 6: disposizioni finali (art. 16 a 18)
L’articolo 16 prevede che la SEFRI esegua la presente ordinanza, purché non ne siano competenti altre autorità federali. L’ordinanza si accontenta di un rinvio generale, considerato il numero delle autorità competenti. Si tratta in particolare delle autorità federali seguenti: L’UFSP, l’ESTI, la SUVA, Swisstopo e la Camera d’esame per i consulenti in brevetti.
L’articolo 17 disciplina la modifica del diritto vigente, resa necessaria dalla procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi dell’UE/AELS (si veda in numero 4 qui di seguito). Tali modifiche sono oggetto dell’allegato 2 dell’ordinanza.
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Infine l’articolo 18 disciplina l’entrata in vigore dell’ordinanza.
4 Modifica del diritto vigente
L’obbligo dei prestatori di servizi dell’UE/AELS di dichiarare le loro qualifiche professionali rende necessaria la modifica delle ordinanze elencate qui di seguito.
4.1 Modifiche dell’OIBT
L’ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT ) prevede agli articoli 8 e 10 una consultazione preliminare della SEFRI. Nell’ambito della sua giurisprudenza , il Tribunale amministrativo federale ha interpretato restrittivamente queste disposizioni, nel senso che l’ESTI era tenuto a consultare l’UFFT, anche in casi semplici.
Un tale obbligo non è compatibile con i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE e deve quindi essere soppresso. Di conseguenza l’OIBT soggetta a revisione non prevede più un obbligo di consultazione; in caso di necessità l’ESTI potrà ovviamente rivolgersi in qualsiasi momento alla SEFRI in qualità di ufficio competente per l’allegato III ALC. In tal modo, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale , l’ESTI decide in merito alle domande che mirano a ottenere l’autorizzazione dell’esercizio di attività regolamentate, mentre la SEFRI mantiene la competenza per il riconoscimento del diploma in base agli articoli 69 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr ) e 5 dell'ordinanza dell’11 settembre 1996 sull’istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (OSUP ), se il richiedente intende esercitare un’attività che non richiede un’autorizzazione dell’ESTI.
4.2 Modifiche dell’OPMed
L’ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (OPMed ) deve essere modificata in due punti.
4.2.1 Modifica dell’articolo 4
La modifica dell’articolo 4 OPMed mira a semplificare i rinvii fatti alle direttive europee riprese all’allegato III ALC. La semplificazione non mira soltanto a sostituire le direttive precedenti con la direttiva 2005/36/CE, ma anche a introdurre un rinvio globale più semplice agli accordi internazionali.
Il capoverso 1 viene quindi semplificato rinviando all’ALC e alla Convenzione del 4 gennaio 1960 che istituisce l’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS ).
Il capoverso 2 resta invariato, poiché elenca le competenze delle diverse sezioni della MEBEKO.
I capoversi 3 e 4 possono essere abrogati, poiché gli attestati che menzionano sono già previsti dall’articolo 7 della direttiva 2005/36/CE e dall’articolo 4 della presente ordinanza. Inoltre le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa (art. 8 e 56 della direttiva 2005/36/CE) permettono già di interpellare l’autorità estera in caso di dubbio in merito al genere di diploma presentato.
16 RS 734.27. Decreto del 30 novembre 2007 nella causa A-2249/2007. Decreto del 23 luglio 2012 nella causa B-3711/2011. 19 RS 412.101. 20 RS 414.711. 21 RS 811.112.0. 22 RS 0.632.31.
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4.2.2 Modifica dell’articolo 13
L’articolo 13 OPMed concretizza l’articolo 35 LPMed , pure modificato dalla LDPS.
L’articolo 13 OPMed contiene una disposizione che permette all’autorità di esigere determinati documenti dai prestatori di servizi nelle professioni mediche. Siccome la procedura è ormai retta dalla LDPS, l’articolo 13 diventa superfluo e può quindi essere abrogato. La presente ordinanza permette all’UFSP di disporre di tutti i documenti citati all’articolo 13 OPMed.
4.3 Modifiche dell’OPPsi
L’articolo 7 dell'ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi ) è l’equivalente dell’articolo 13 OPMed per le professioni della psicologia. Esso può essere abrogato per gli stessi motivi.
23 RS 811.11. In preparazione.
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