Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS)
Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Standortadresse: Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Postadresse:
Rapporto esplicativo relativo all'accordo di cooperazione con l'Unione europea per la partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare
(Galileo ed EGNOS)
1. Compendio 4
2. Principi dell'accordo di cooperazione 4
2.1. Situazione iniziale 4
2.2. Evoluzione dei negoziati 5
2.3. I programmi europei GNSS 5
2.3.1. Galileo ed EGNOS 5
2.3.2. I programmi europei GNSS e il GPS 6
2.4. Risultato dei negoziati / Panoramica sui contenuti dell'accordo di cooperazione 7
2.5. Apprezzamento 7
3. Accordo di cooperazione con l'Unione europea per la partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare 9
3.1. Disposizioni generali 9
3.1.1. Articolo 1 Obiettivo 9
3.1.2. Articolo 2 Definizioni 9
3.1.3. Articolo 3 Principi della cooperazione 9
3.2. Disposizioni inerenti alla cooperazione 9
3.2.1. Articolo 4 Attività di cooperazione 9
3.2.2. Articolo 5 Spettro radio 9
3.2.3. Articolo 6 Formazione e ricerca scientifica 9
3.2.4. Articolo 7 Appalti 9
3.2.5. Articolo 8 Cooperazione industriale 10
3.2.6. Articolo 9 Diritti di proprietà intellettuale 10
3.2.7. Articolo 10 Controllo delle esportazioni 10
3.2.8. Articolo 11 Sviluppo del commercio e dei mercati 10
3.2.9. Articolo 12 Norme, certificazioni e misure regolatrici 11
3.2.10. Articolo 13 Sicurezza 11
3.2.11. Articolo 14 Scambio di informazioni classificate 11
3.2.12. Articolo 15 Accesso ai servizi 11
3.2.13. Articolo 16 Partecipazione all'Agenzia del GNSS europeo 11
3.2.14. Articolo 17 Partecipazione ai comitati 11
3.3. Disposizioni finanziarie 11
3.3.1. Articolo 18 Finanziamenti 11
3.4. Disposizioni finali 12
3.4.1. Articolo 19 Responsabilità 12
3.4.2. Articolo 20 Comitato misto 12
3.4.3. Articolo 21 Consultazioni 12
3.4.4. Articolo 22 Misure di salvaguardia 12
3.4.5. Articolo 23 Risoluzione delle controversie 13
3.4.6. Articolo 24 Allegati 13
3.4.7. Articolo 25 Revisione 13
3.4.8. Articolo 26 Denuncia 13
3.4.9. Articolo 27 Entrata in vigore 13
3.5. Allegato I Procedura di arbitrato 13
3.6. Allegato II Contributo finanziario della Svizzera ai programmi europei GNSS 13
3.7. Dichiarazioni unilaterali 14
4. Adeguamento della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) 14
4.1. Principi del decreto attuativo 14
4.2. Nuova regolamentazione 14
4.3. Motivazione e valutazione dell'adeguamento programmato 14
4.4. Commento alla nuova regolamentazione 14
5. Conseguenze dell'accordo di cooperazione e dell'atto legislativo 15
5.1. Conseguenze per la Confederazione 15
5.1.1. Conseguenze finanziarie 15
5.1.2. Conseguenze sul personale 16
5.2. Conseguenze per i Cantoni e i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna 16
5.3. Conseguenze per l'economia nazionale 16
5.4. Conseguenze per la società 16
5.5. Conseguenze per l'ambiente 16
6. Aspetti legali 16
6.1. Costituzionalità 16
6.2. Forma dell’atto normativo 17
6.3. Applicazione provvisoria 17
1. Compendio
I programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS1 (di seguito «programmi europei GNSS» 2) sono stati lanciati a metà degli anni Novanta congiuntamente dall'Unione europea (UE e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Dal 2008 l'UE ne ha la direzione generale. Il 13 marzo 2009, il Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale per la partecipa- zione della Svizzera ai programmi europei GNSS. Nel marzo 2013, al termine di sei sessioni di negoziazione con l'UE, è stato possibile parafare la bozza dell'accordo di cooperazione. Galileo è un sistema di navigazione satellitare composto da 30 satelliti e da specifiche instal- lazioni a terra. Esso fornirà cinque diversi servizi, un segnale liberamente accessibile (Open Service), un Commercial Service destinato ad applicazioni di mercato e ad applicazioni nel campo della sicurezza (Safety of Life Service e Search and Rescue Service) e un Public Re- gulated Service (PRS) riservato agli utenti autorizzati dai governi per applicazioni sensibili. Entro il 2015, 18 dei 30 satelliti dovrebbero essere in orbita, consentendo così un esercizio pre-operativo di alcuni servizi. A partire dal 2019/2020, dovrebbe essere realizzata la confi- gurazione finale e quindi la piena operatività del sistema. EGNOS, operativo da marzo 2011, è un sistema regionale che migliora la precisione e l'affi- dabilità dei segnali trasmessi da costellazioni di satelliti di posizionamento globale. L'accordo di cooperazione sancisce le condizioni quadro nonché i diritti e i doveri alla base della futura collaborazione tra l'UE e la Svizzera nell'ambito dei programmi europei GNSS. L'accordo, inteso a tempo indeterminato, ma con possibilità di disdetta in qualsiasi momento da entrambe le parti con preavviso di sei mesi, consente alla Svizzera l'accesso a tutti i se- gnali (per l'accesso al servizio PRS è previsto un accordo aggiuntivo) e la presenza nei rela- tivi consessi. In contropartita ai diritti concessi, la Svizzera parteciperà al finanziamento dei programmi europei GNSS con un contributo determinato in base al fattore proporzionale cal- colato sul suo PIL. Le sfide tecnologiche, il potenziale innovativo e le opportunità di mercato che i programmi europei GNSS schiuderanno si preannunciano durevoli e di ampio respiro. Alla luce delle svariate possibilità d'impiego dei programmi GNSS e in particolare di quelle dei segnali da
loro emessi, il GNSS offrirà a una vasta cerchia di utenti ampie possibilità.
2. Principi dell'accordo di cooperazione
2.1. Situazione iniziale
Il 27 febbraio 2008, nel quadro delle decisioni su come procedere in materia di politica euro- pea, il Consiglio federale ha stabilito che la Svizzera dovrà intensificare in diversi settori le proprie relazioni con l'UE. A tale scopo ha identificato sette dossier prioritari che prevedono l'avvio di negoziati con l'UE e la continuazione di quelli già esistenti o la preparazione di mandati di negoziazione. In questo secondo gruppo di provvedimenti figura anche la parteci- pazione della Svizzera ai programmi europei GNSS. Il 13 marzo 2009, il Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale per la partecipa- zione della Svizzera ai programmi europei GNSS. In esso l'Esecutivo ha sancito le condizioni quadro e gli orientamenti strategici per i negoziati, commissionando al contempo un piano su come finanziare il contributo svizzero senza incidenza sul bilancio. L'accordo di cooperazione consentirà alla Svizzera di partecipare a pieno titolo, dopo un’introduzione progressiva, ai programmi europei GNSS. In più sarà necessario creare condizioni ottimali per l'industria spaziale svizzera e per il settore dei servizi, accordando per esempio alla Svizzera una rappresentanza in qualità di osservatrice in seno ai comitati rile- vanti. L'accordo di cooperazione dovrà inoltre garantire la possibilità di accesso a tutti i se- gnali.
EGNOS: European Geostationary Navigation Overlay Service GNSS: Global Navigation Satellite Systems
Le Commissioni della politica estera (CPE) del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno approvato il mandato l'8 maggio 2009 (CPE-S) e il 18 maggio 2009 (CPE-CN).
2.2. Evoluzione dei negoziati
Il 29 giugno 2010, l'UE ha approvato il suo mandato negoziale e il 21 settembre 2010 si sono svolte le prime trattative. Sia i negoziati sia i colloqui informali tenuti prima dell'approvazione del mandato di negoziazione dell'UE sono avvenuti in un'atmosfera di apertura e di dialogo costruttivo nella quale i partecipanti hanno espresso la volontà di trovare una soluzione con- divisa. Sebbene i negoziati vertessero unicamente sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei GNSS, l'UE ha concesso alla Svizzera una rappresentanza a tempo de- terminato 3 nei comitati dei programmi europei GNSS (nella fattispecie nello "European GNSS Programmes Committee" e nel "GNSS Security Board"). L'accordo di cooperazione è stato parafato il 12 marzo 2013, dopo sei sessioni di negoziati, l'ultima delle quali si è tenuta il 13 novembre 2012.
2.3. I programmi europei GNSS
2.3.1. Galileo ed EGNOS
I programmi europei GNSS sono stati lanciati a metà degli anni Novanta congiuntamente dall'UE e l'ESA. Nel dicembre 2009, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'UE ha ottenuto per la prima volta un'esplicita competenza per le attività spaziali 4. Assieme al pro- gramma di osservazione terrestre Copernicus (finora noto con il nome di GMES: Global Mo- nitoring for Environment and Security GMES"), Galileo ed EGNOS costituiscono i due pro- grammi portabandiera delle attività spaziali dell'UE. Dal 2008, la completa responsabilità dei programmi spetta all'UE la quale, per lo sviluppo dei sistemi, ha preventivato un budget di 3 405 milioni di euro 5. Fino alla conclusione della fase di sviluppo e di validazione ("in orbit validation", IOV), prevista secondo i piani attuali per l'au- tunno 2013, la Svizzera è coinvolta in Galileo attraverso il rispettivo programma dell’ESA, i cui diritti di proprietà, al contrario di quelli relativi a EGNOS, non sono ancora stati ceduti all'UE. I programmi europei GNSS sono soggetti a controllo civile. I segnali trasmessi da Galileo e da EGNOS possono essere potenzialmente usati in combi- nazione con quelli del Global Positioning System (GPS) controllato dall'esercito americano nonché con quelli di altri sistemi di navigazione satellitare, come per esempio il russo GLONASS o il cinese COMPASS. Galileo Galileo è un sistema di navigazione satellitare composto da 30 satelliti e da specifiche instal- lazioni a terra. Offrirà cinque diversi servizi:
Open Service: servizio di posizionamento, temporizzazione e calcolo della velocità ad accesso gratuito.
Safety of Life Service: servizio destinato ad applicazioni critiche dal punto di vista della sicurezza.
Commercial Service: servizio destinato ad applicazioni di mercato che richiedono per- formance più elevate
Public Regulated Service (PRS): servizio per applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio. Il segnale PRS è criptato e resistente alla interferenze e sa- rà riservato esclusivamente a utenti pubblici autorizzati.
La rappresentanza ottenuta grazie alla disponibilità dell'UE è stata possibile fino a fine aprile 2012. L'articolo 189 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea concede all'UE la possibilità di formulare una politica spazia- le europea per la cui attuazione è indispensabile adottare i necessari provvedimenti e instaurare un collegamento utile con l’ESA. Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo).
Search and Rescue Service: servizio destinato a interventi di soccorso come la localiz- zazione e il salvataggio di dispersi (prevista la comunicazione a due vie). Lo sviluppo del programma Galileo si è rivelato più impegnativo e costoso di quanto inizial- mente previsto. La sua creazione dovrà avanzare a tappe. In una prima fase, entro il 2014/2015, 18 dei 30 satelliti di cui si compone l'intera costellazione dovranno essere in orbi- ta e operativi. Ciò consentirà un esercizio pre-operativo, tuttavia limitato a solo tre dei cinque servizi previsti (Open Service, PRS, Search and Rescue) e senza la garanzia di una disponi- bilità permanente a livello globale. La piena operatività dovrà essere raggiunta entro il 2019/2020, mentre la cessione dei diritti di proprietà di Galileo dall'ESA all'UE non è ancora avvenuta. Fasi del programma Galileo Fase Durata Definizione 1999 - 2001 Sviluppo e validazione (IOV) * 2002 - 2013 Dispiegamento Costellazione iniziale con 18 satelliti (IOC 7) 2008 - 2014 Costellazione finale con 30 satelliti 2014 - 2019/2020 Operatività Operatività parziale con 18 satelliti (IOC) dal 2014/2015 Esercizio operativo (FOC8) dal 2019/2020
Concomitante/parallela alla IOC
EGNOS EGNOS è un sistema regionale che migliora l'accuratezza e l'affidabilità dei segnali trasmes- si da costellazioni di satelliti di posizionamento globale. ll sistema è formato da tre satelliti in orbita geostazionaria, collegati a una rete di stazioni fisse terrestri dislocate su tutta l’area europea e il Nord Africa. La società nazionale per la sicurezza aerea Skyguide è membro del consorzio di gestori di EGNOS e gestisce all'aeroporto di Zurigo-Kloten una stazione a terra (Ranging and Integrity Monitoring Station [RIMS]). EGNOS è operativo da marzo 2011. Oltre alle necessarie informazioni sulla localizzazione, il sistema trasmette anche indicazioni sull'affidabilità (integrità) dei segnali ed è pertanto utilizzato prevalentemente nell'aeronautica civile. Gli aerodromi "Les Eplatures" di La Chaux-de-Fonds e Altenrhein hanno già introdotto a livello operativo procedure di avvicinamento basate su EGNOS. Fasi del programma EGNOS Fase Durata Definizione / Sviluppo e validazione (IOV) 1995 - 2011 Operatività (FOC) da marzo 2011
Maggiori informazioni sui programmi europei GNSS sono disponibili sulla home page della European GNSS Agency (www.gsa.europa.eu) o sul sito dell'ESA (www.esa.int).
2.3.2. I programmi europei GNSS e il GPS
Nel caso del GPS americano, specialmente in tempo di crisi, è accaduto e accade tuttora che la precisione dei dati del segnale ricevibile liberamente venga intenzionalmente ridotta lasciando accessibili i dati di posizionamento più precisi esclusivamente all'esercito america- no. I programmi europei GNSS sono interoperabili con il GPS, ma possono essere utilizzati
IOV = In Orbit Validation (verifica del sistema con 4 satelliti) IOC = Initial Operational Capability (capacità iniziale con 18 satelliti) FOC = Full Operational Capability
anche indipendentemente da quest’ultimo, permettendo così agli utenti europei di affrancarsi dalla dipendenza di fatto dal sistema nordamericano. Alla pari del GPS, anche Galileo metterà a disposizione un segnale pubblico gratuito e un segnale appositamente criptato resistente alle interferenze destinato ad applicazioni di tipo governativo. Rispetto all'attuale GPS, Galileo si distinguerà per una maggiore precisione e doterà i segnali di un’indicazione d’integrità che allerterà immediatamente l’utente quando quest’ultima viene meno.
2.4. Risultato dei negoziati / Panoramica sui contenuti dell'accordo di
cooperazione L'accordo di cooperazione disciplina le condizioni quadro, i diritti e i doveri alla base della futura collaborazione tra l’UE e la Svizzera nell'ambito dei programmi europei GNSS. L'ac- cordo di cooperazione è di durata indeterminata e punta in linea di principio a una collabora- zione a lungo termine; entrambe le parti hanno comunque la facoltà di disdirlo in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi. L'accordo di cooperazione riporta disposizioni di carattere generale relative agli obiettivi e ai principi della collaborazione. Tra le disposizioni salienti ricordiamo quelle inerenti al calcolo e allo scaglionamento del contributo finanziario richiesto alla Svizzera, quelle relative ai diritti e ai doveri per l'accesso al segnale e per la partecipazione ai comitati, nonché le disposizioni basate sul principio di equivalenza relative al controllo delle esportazioni e alla sicurezza.
2.5. Apprezzamento
In linea di massima, dal sondaggio condotto nel 2003 con gli stakeholder non è cambiato praticamente nulla per quanto concerne gli interessi della Svizzera: il nostro Paese continua a riservare importanza centrale a interessi in materia di politica europea, economica, spazia- le, di sicurezza e di ricerca. Con l'accordo di cooperazione, la Svizzera si ritaglia un'opportunità privilegiata per sfruttare al meglio lo straordinario potenziale dei programmi europei GNSS. Lo sviluppo di questi pro- grammi apre nuove opportunità al nostro Paese. L'accordo di cooperazione fornisce un con- tributo importante e irrinunciabile a difesa degli interessi spaziali della Svizzera, in particolare nel campo della navigazione satellitare globale. È solo grazie a questo accordo che la Sviz- zera potrà ottenere una rappresentanza nei comitati pertinenti; ed è solo grazie ad esso che si potranno garantire le migliori condizioni di crescita per il polo industriale e di ricerca svizze- ro nonché la possibilità di accedere al Public Regulated Service (PRS). In merito agli interessi politico-economici della Svizzera è doveroso sottolineare che le sfide tecnologiche, il potenziale innovativo e le opportunità di mercato a esso connesse derivanti dai programmi europei GNSS si manterranno a un livello costantemente elevato. Avere la possibilità di partecipare a questi programmi, in una situazione il più possibile paritaria in termini di diritti, potrebbe rivelarsi di estrema importanza il polo industriale e di ricerca svizze- ro. Non va poi dimenticato che la navigazione satellitare e i segnali da essa generati cree- ranno enormi potenziali applicativi. Le stime per il 2020 parlano di 165 miliardi di euro 9 (ser- vizi su base locale ad es. nel settore del turismo, della gestione del traffico e del parco veicoli in ambito stradale, ferroviario, marittimo e aeronautico, dell’agricoltura, della ricerca di di- spersi ecc.). Fatto salvo per alcune eccezioni, le disposizioni del mandato di negoziazione sono state soddisfatte. In taluni casi le direttive sono state superate; in altri invece ci si è dovuti accon- tentare delle soluzioni di ripiego definite nel mandato stesso. Per quanto riguarda il contributo finanziario da versare, il risultato dei negoziati è rimasto al di sotto delle direttive previste dal mandato di negoziazione. In più, il contributo richiesto per
"First GNSS Market Report 2010", comunicato stampa del 10 novembre 2010.
la partecipazione della Svizzera dal 2008 al 2013 potrà essere versato a scaglioni e una par- te anche dopo il 2013 10. Le direttive del mandato di negoziazione concernenti la legislazione in materia di appalti pubblici sono state interamente soddisfatte. L'industria svizzera ottiene un accesso paritario alle gare d'appalto legate ai programmi europei GNSS. Per quanto riguarda gli appalti di ser- vizi, l'accordo di cooperazione può essere considerato un grande successo. Nel quadro dei programmi europei GNSS, le liste per le procedure di gara di servizi, solitamente severamen- te reciproche, sono aperte pressoché unilateralmente. Accordando alla Svizzera l'accesso in qualità di osservatrice senza diritto di voto a tutti i co- mitati rilevanti nell'ambito dei programmi europei GNSS, sono state soddisfatte anche in questo caso le direttive del mandato di negoziazione. L'accordo di cooperazione prevede l'equivalenza di entrambi gli ordinamenti giuridici in mate- ria di controllo delle esportazioni e di sicurezza. Le disposizioni previste in tal senso sulle misure di salvaguardia (safeguard measures), nonché la possibilità di ricorrere unilateral- mente a tribunali arbitrali devono essere valutate positivamente, a maggior ragione se si tie- ne conto del fatto che nei trattati bilaterali con la Svizzera, la Commissione europea non si era finora mai dichiarata disponibile ad accettare il ricorso a tribunali arbitrali con citazione unilaterale. Non sono state invece soddisfatte le direttive relative alla scadenza temporale dell'accordo e all'obbligo di pagamento. Nel corso dei colloqui e negoziati con la Commissione europea e alla luce degli sviluppi dei quali sono stati oggetto i programmi GNSS (conclusione della fase di costituzione entro il 2019 o 2020) è emerso che una partecipazione della Svizzera do- vrebbe essere finalizzata a una collaborazione sul lungo periodo. Non avrebbe infatti senso partecipare unicamente alla fase di sviluppo dei programmi europei GNSS e non a quella operativa. L'accordo di cooperazione non prevede pertanto una scadenza temporale; le parti hanno tuttavia la facoltà di rescinderlo in ogni momento rispettando il termine di disdetta di sei mesi. L'accordo di cooperazione assicura alla Svizzera la possibilità di partecipare all'"Agenzia del GNSS europeo (GSA)" nonché l'accesso al servizio pubblico regolamentato (PRS), a condi-
zione che siano stati stipulati accordi separati. Non è stato possibile soddisfare interamente le direttive dal mandato di negoziazione in tema di GSA e servizio pubblico regolamentato (PRS). Le trattative in merito saranno avviate quanto prima. Per fare in modo che il PRS non presenti lacune in termini di sicurezza e alla Svizzera sia garantito l'accesso permanente a questi segnali dovrà essere previsto un meccanismo per l'adozione di disposizioni tecniche. La convenzione concernente il PRS potrà però essere conclusa solo quando l'UE ne avrà definito le disposizioni d'attuazione, un atto che, stando alle informazioni attuali, potrebbe avvenire alla fine del 2013. Il presente accordo non assicura alla Svizzera un accesso garan- tito a tutti gli effetti al PRS; si ritengono però soddisfatte le due condizioni formali preliminari, ossia la stipula del presente accordo e il già esistente accordo sulla sicurezza 11. Nel quadro delle relazioni complessive tra la Svizzera e l’UE, la sottoscrizione dell'accordo di cooperazione per la partecipazione della Svizzera ai programmi europei GNSS riveste un peso non indifferente.
Per partecipare ai programmi europei GNSS dal 2008 al 2013, la Norvegia ha stanziato nel 2009 l'importo totale di circa 79 milioni di euro. Accordo del 28 aprile 2008 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (RS 0.514.126.81).
3. Accordo di cooperazione con l'Unione europea per la partecipazione
della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare
3.1. Disposizioni generali
3.1.1. Articolo 1 Obiettivo
Il paragrafo 1 vede nell'obiettivo dell'accordo di cooperazione la promozione di una collabo- razione approfondita e a lungo termine tra la Svizzera e l’UE in materia di navigazione satelli- tare civile e, nello specifico, nei programmi europei GNSS. Il paragrafo 2 riporta i contenuti dell'accordo, ovvero la regolamentazione dei diritti e dei do- veri.
3.1.2. Articolo 2 Definizioni
Questo articolo include una serie di definizioni importanti ai fini dell'accordo di cooperazione e della cooperazione in materia di navigazione satellitare civile. Una menzione speciale meri- ta il servizio pubblico regolamentato "Public Regulated Service (PRS)" descritto al paragrafo 6: un servizio criptato ad accesso ristretto fornito da Galileo e concepito per soddisfare le esigenze degli utenti autorizzati del settore pubblico.
3.1.3. Articolo 3 Principi della cooperazione
Il presente titolo rimanda ai principi generali della cooperazione. Particolare attenzione va rivolta al paragrafo 1 che sancisce, tra l’altro, la possibilità di accesso a tutti i servizi.
3.2. Disposizioni inerenti alla cooperazione
3.2.1. Articolo 4 Attività di cooperazione
Il paragrafo 1 riporta un elenco non esaustivo dei settori nei quali, in virtù dell'accordo di co- operazione, è possibile instaurare una collaborazione. Nel paragrafo 3 le parti sono chiamate a sforzarsi di promuovere nella massima misura possibile le attività di cooperazione. Il paragrafo 2 stabilisce in maniera restrittiva che l'accordo di cooperazione non pregiudica le strutture istituzionali dei programmi europei GNSS fondate sul diritto europeo, né tanto meno intacca la normativa vigente in materia di obblighi di non proliferazione e di controllo delle esportazioni. L'accordo non influisce in alcun modo sui controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia o su misure nazionali di sicurezza.
3.2.2. Articolo 5 Spettro radio
Questioni relative allo spettro radio devono essere chiarite in collaborazione con l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Union, ITU), nel rispetto delle relative disposizioni in materia. L'articolo sancisce inoltre l'obbligo di proteggere le frequenze assegnate e di evitare interferenze e interruzioni delle radiofrequenze.
3.2.3. Articolo 6 Formazione e ricerca scientifica
Anche alla luce del rafforzamento della Svizzera come polo di ricerca, le parti convengono di promuovere attività di ricerca e di formazione volti, in particolare, a concorrere all'evoluzione dei programmi europei GNSS.
3.2.4. Articolo 7 Appalti
Alla Svizzera è accordato un accesso con pari diritti agli appalti per la fornitura di beni e ser- vizi connessi ai programmi europei GNSS. Sono fatti salvi – in base agli accordi già esisten- ti 12 – gli appalti rilevanti per la sicurezza. Di solito impostati secondo rigidi criteri di reciproci- tà, gli elenchi, per gli appalti di servizi vengono ora aperti alla Svizzera per servizi connessi ai programmi europei GNSS.
Accordo OMC del 15 aprile 1994sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422, AAP) e Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confede- razione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68).
3.2.5. Articolo 8 Cooperazione industriale
Sulla base di questo articolo, le parti si impegnano a favorire la cooperazione tra le industrie con l'obiettivo di far decollare i programmi europei GNSS.
3.2.6. Articolo 9 Diritti di proprietà intellettuale
Le parti s’impegnano a proteggere la proprietà intellettuale. Tale protezione avviene nel qua- dro dell'"Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ac- cordo TRIPS)" 13.
3.2.7. Articolo 10 Controllo delle esportazioni
Nel paragrafo 1, la Svizzera s’impegna ad attuare misure di controllo delle esportazioni per i programmi europei GNSS in ottemperanza alla legislazione nazionale vigente e ad un livello equivalente a quello dell'UE. Tuttavia, i controlli si limitano esplicitamente ai beni apposita- mente sviluppati e modificati per i programmi europei GNSS. Questa restrizione era per la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) una questione importante nei negoziati, poiché questa norma corrisponde a quelle applicate anche nell'implementazione di obblighi nel qua- dro dei regimi di controllo delle esportazioni. In virtù di questi nuovi obblighi, si dovrà proce- dere a un adeguamento della legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni uti- lizzabili a fini civili e militari e sui beni militari speciali (LBDI; RS 946.202). La legislazione attualmente in vigore riguardante il controllo dei beni contempla i beni a du- plice impiego (beni civili impiegabili anche a scopi militari) nonché particolari beni militari e- lencati nelle liste dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni. Le ragioni per rifiuta- re un'autorizzazione all'esportazione possono essere dettate da una possibile relazione della stessa con la proliferazione di armi atomiche, biologiche e chimiche (armi ABC) o con il ten- tativo di riarmo convenzionale da parte di uno Stato che, così facendo, metterebbe a repen- taglio la sicurezza regionale o globale. I beni integrati nei programmi europei GNSS sono però beni civili, il cui eventuale utilizzo a scopo militare non è prioritario. L’UE ha tuttavia ri- chiesto che i beni GNSS esportati siano sottoposti a controlli volti a determinarne la rilevanza in relazione alla sicurezza di infrastrutture critiche. La LBDI dovrà pertanto essere modificata in modo che preveda anche il rifiuto di beni la cui esportazione rappresenti un pericolo per i sistemi di navigazione satellitare GNSS. Le modifiche alla LBDI riguardano singole integrazioni agli articoli 1-3 in modo che in futuro sia controllata anche l'esportazione di beni sviluppati o modificati per uno dei due programmi europei GNSS. In relazione alle infrastrutture critiche che vedono la partecipazione della Svizzera sul piano internazionale, nell'articolo 6 LBDI è stato inserito un nuovo motivo di rifiu-
to dell’autorizzazione all'esportazione per “beni strategici” oggetto di accordi internazionali della Svizzera. Il rapporto con l’accordo di cooperazione sarà stabilito in modo analogo nell'ordinanza sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (OBDI, 946.202.1), che dovrà essere ugualmente rivista in una seconda fase, procedendo al contempo all'integrazione del suo allegato contenente gli elenchi dei beni in questione. In futuro, per esportare beni di questo tipo dalla Svizzera, le aziende saranno obbligate a richiedere un'autorizzazione alla SECO. Per le richieste di e- sportazione aventi portata politica la decisione spetterà a un gruppo di controllo delle espor- tazioni interdipartimentale. Se le parti non dovessero giungere a un'intesa, la decisione sarà presa, su richiesta del DEFR, dal Consiglio federale. Nel caso in cui non si possa conseguire un'applicazione equivalente, il paragrafo 2 rimanda all'articolo 22 "Misure di salvaguardia" (Safeguard measures).
3.2.8. Articolo 11 Sviluppo del commercio e dei mercati
In virtù di questo articolo, le parti si impegnano a promuovere e a sviluppare il commercio e il mercato pertinenti per i programmi europei GNSS. Sono espressamente fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo OMC. Le parti dovranno nello specifico contribuire alla diffu- sione tra il grande pubblico dei programmi europei GNSS. Un "Forum degli utenti GNSS" dovrà poi contribuire a determinare le esigenze degli utenti.
Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (RS 0.632.20, allegato 1C).
3.2.9. Articolo 12 Norme, certificazioni e misure regolatrici
Nell'articolo 12 le parti si impegnano a sostenere in maniera congiunta lo sviluppo di norme Galileo ed EGNOS e a promuoverne l'applicazione, incentivando la collaborazione. In parti- colare, dovranno essere evitati inutili ostacoli al commercio. La Svizzera avrà l’obbligo di accordare a Galileo un trattamento non meno favorevole di quello concesso ad altri fornitori di sistemi e servizi di navigazione satellitare nel territorio soggetto alla sua giurisdizione.
3.2.10. Articolo 13 Sicurezza
La disposizione di cui al paragrafo 1 impone alle parti di proteggere i programmi europei GNSS in particolare da abusi, interferenze, disturbi e atti di ostilità. Sono fatte espressamen- te salve le restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La disposizione del paragrafo 2 mira a garantire l'equivalenza degli ordinamenti giuridici in materia di sicurezza. Nel caso in cui si possa raggiungere una tale equivalenza, si applica la procedura descritta all'articolo 22 "Misure di salvaguardia" (Safeguard measures).
3.2.11. Articolo 14 Scambio di informazioni classificate
La disposizione disciplina lo scambio e la protezione tra le parti di informazioni classificate.
3.2.12. Articolo 15 Accesso ai servizi
Il paragrafo 1 assicura l'accesso fondamentale o le possibilità di accesso fondamentali a tutti i segnali dei programmi europei GNSS. Per quanto riguarda il PRS, il paragrafo sancisce l'interesse della Svizzera all'accesso al PRS, che dovrà però essere oggetto di un accordo separato (paragrafo 2). La base giuridica di riferimento dell'UE 14 prevede che Stati terzi come la Svizzera ottengano l'accesso al PRS solo se sussistono, da un lato, un accordo di cooperazione e un accordo di sicurezza tra lo Stato terzo e l'UE e, dall'altro, se si stipula un accordo PRS separato. Con il presente accor- do di cooperazione e l'accordo di sicurezza tra la Svizzera e l’UE concluso nel 2008, 15 la Svizzera soddisfa la prima condizione. Il necessario accordo PRS dovrà essere ulteriormen- te negoziato. Attualmente, l'UE sta elaborando le modalità dell'accesso al PRS, i cosiddetti "standard mi- nimi" che dovranno essere approvati entro la fine del 2013. L'accordo di cooperazione assi- cura alla Svizzera il tempestivo avvio dei lavori per la negoziazione di un necessario trattato PRS, non appena la Commissione europea avrà ricevuto il relativo mandato negoziale.
3.2.13. Articolo 16 Partecipazione all'Agenzia del GNSS europeo
Questo articolo assicura alla Svizzera il diritto di partecipazione all'Agenzia del GNSS (GSA) europeo. Il GSA svolgerà per la Commissione europea diversi compiti inerenti all'esecuzione del programma. Per Stati terzi come la Svizzera è però indispensabile un accordo separato con la Commissione europea che disciplini la natura e le modalità della partecipazione 16.
3.2.14. Articolo 17 Partecipazione ai comitati
La Svizzera sarà invitata a tutti i comitati di gestione, sviluppo e attuazione nel ruolo di os- servatrice. Il suo diritto di partecipazione comprende precipuamente la partecipazione al co- mitato dei programmi GNSS e al consiglio di sicurezza GNSS.
3.3. Disposizioni finanziarie
3.3.1. Articolo 18 Finanziamenti
In contropartita ai diritti accordati, per il periodo dal 2008 al 2013, la Svizzera partecipa in maniera proporzionale allo stanziamento dei fondi per i programmi europei GNSS con un importo pari a 3 405 milioni di euro, risultante dal rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL)
Articolo 3 paragrafo 5 decisione n. 1104/2011/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal program- ma Galileo. Accordo del 28 aprile 2008 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (RS 0.514.126.81). 16 Articolo 23 del Regolamento (UE) n. 912/2010 del 22 settembre 2010 che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo.
della Svizzera e la somma dei prodotti interni lordi degli Stati membri dell'Unione (UE-27)17. La chiave di ripartizione è: PILCH / PILUE-27. Per il periodo compreso tra il 2008 e il 2013 va inoltre sottolineato che la Svizzera ha già finanziato alcuni costi dei programmi europei GNSS attraverso il Settimo programma quadro di ricerca, che le potranno pertanto essere contabilizzati e detratti dall'importo da versare. Nel contributo sono inclusi anche i 10 milioni di franchi che la Svizzera ha messo in previsio- ne come contributo alla parte UE per la fase IOV di Galileo. Per gli anni 2008-2013 ne risulta quindi un contributo pari a 80,050870 milioni di euro che la Svizzera dovrà versare in due tranche a partire dal 2013:
2013: 60 milioni di euro
2014: 20,050870 milioni di euro Le parti convengono inoltre che, dopo il 2014, la Svizzera partecipi annualmente ai finanzia- menti sulla base della chiave di ripartizione negoziata e di eventuali ampliamenti dell'UE in base al PILUE27+. Sulla base della chiave di calcolo del PIL (PILCH / PILUE-27) e dei fondi previsti che l'UE inten- de stanziare per i programmi europei GNSS per il prossimo periodo finanziario a partire dal 2014 (proposta del Consiglio europeo: 6,3 miliardi di euro 18), il contributo annuale della Sviz- zera per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020 dovrebbe essere di circa 27 milioni di eu- ro 19, considerando che nel 2014 dovrà essere saldata anche l'ultima tranche per il quinquen- nio 2008-2013.
3.4. Disposizioni finali
3.4.1. Articolo 19 Responsabilità
La Svizzera è esclusa dalle responsabilità derivanti dalla proprietà del GNSS europeo. Que- sta è una logica conseguenza del fatto che, dopo l'avvenuta cessione della proprietà dall'E- SA all'UE, la Svizzera non detiene più lo status di proprietaria.
3.4.2. Articolo 20 Comitato misto
In base al paragrafo 1, con l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione si procede all'isti- tuzione di un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti, che si dota di un rego- lamento interno (par. 2). Al comitato saranno affidate competenze di routine quali la discus- sione e la risoluzione di problemi d’interpretazione o di attuazione legati all'accordo di coope- razione. In caso di domande inerenti all'applicazione equivalente dell'accordo, il comitato deve riunirsi entro 15 giorni (par. 3); per altre questioni può essere convocato da entrambe le parti. Il comitato misto prende decisioni nei casi previsti dall'accordo stesso (costituzione di gruppi di lavoro [art. 20 par. 4], modifiche all'allegato I [art. 20 par. 5] e risoluzione delle con- troversie [art. 23]) pronunciandosi di comune accordo. Viene infine consultato dalle parti con- testualmente all'applicazione di misure di salvaguardia e di compensazione (art. 22 par. 1).
3.4.3. Articolo 21 Consultazioni
Vedi spiegazioni relative all'articolo 20.
3.4.4. Articolo 22 Misure di salvaguardia
Sia l'articolo 10 concernente il controllo delle esportazioni, sia l'articolo 13 sulla sicurezza partono dall'assunto di un'equivalenza di ordinamenti giuridici; nel caso non sia possibile raggiungerla si rimanda all'articolo 22. Se, giusta l'articolo 22, non può essere garantita l'e- quivalenza degli ordinamenti giuridici in merito al controllo delle esportazioni e alle disposi- zioni di sicurezza, è opportuno adottare adeguate misure di salvaguardia e di compensazio- ne. Questa norma corrisponde a quella sancita dall'"Accordo sulla facilitazione e la sicurezza
Dall'adesione della Croazia all'UE il 1° luglio 2013, l'Unione conta in tutto 28 Stati membri. Al momento della stipula dell'ac- cordo, la chiave di calcolo sarà opportunamente adeguata. Aggiornato al 7 e 8 febbraio 2013. A seconda del budget stanziato dell'UE e della chiave PIL. Ipotesi: per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020 sono disponi- bili 6,3 miliardi di euro, la tranche annuale è pari a 0,9 miliardi di euro e la Svizzera partecipa in base alla chiave PIL per circa il 3% a questi costi.
doganali20" e comporta un aumento della certezza del diritto, chiarendo nel tempo sia la pro- cedure, sia l'entità dei provvedimenti. Se il comitato misto non è in grado di dirimere le diffe- renze sulla proporzionalità delle misure di salvaguardia e di compensazione, ogni Parte con- traente ha la facoltà di nominare un tribunale arbitrale (par. 2).
3.4.5. Articolo 23 Risoluzione delle controversie
Eventuali dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo di cooperazione devono essere chiariti consultando il comitato misto.
3.4.6. Articolo 24 Allegati
Gli allegati al presente accordo costituiscono parte integrante del testo dell'accordo. Si tratta di una clausola standard dei contratti di diritto internazionale.
3.4.7. Articolo 25 Revisione
L'articolo 25 stabilisce che l'accordo di cooperazione possa essere rivisto, modificato o am- pliato dalle Parti di comune accordo.
3.4.8. Articolo 26 Denuncia
Giusta il paragrafo 1, l'accordo di cooperazione concluso per un periodo indeterminato (art. 27 par. 3) può essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le parti per iscritto con un preavviso di sei mesi. L'eventuale cessazione del presente accordo non ha alcun effetto diretto sui contratti stipulati in base ad esso, né sui diritti e gli obblighi che ne sono derivati in materia di proprietà intellet- tuale (par. 2). Il paragrafo 3 stabilisce che il comitato misto deve sottoporre alle Parti contrattuali proposte risolutive su questioni derivanti dallo scioglimento del presente accordo. Per quanto già ero- gato fa stato il principio del "pro rata temporis".
3.4.9. Articolo 27 Entrata in vigore
Il paragrafo 1 stabilisce l'entrata in vigore dell'accordo che dipende dalla conclusione delle procedure di approvazione interna e dalla rispettiva notifica alla Parte contraente. Non solo l'UE, ma anche i singoli Stati membri sono Parti contraenti, circostanza che per esperienza può prorogare l'entrata in vigore dell'accordo. L'entrata in vigore avviene con la ratifica dell'ul- tima Parte contrattuale. Il paragrafo 2 prevede un'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione con l'UE, che garantisce alla Svizzera una partecipazione il più possibile continuativa ai programmi europei GNSS e dovrebbe quindi basarsi sugli investimenti già effettuati attraverso l'ESA. Il paragrafo 3 sancisce che l'accordo di cooperazione è concluso per un periodo indetermina- to. Il paragrafo 4 rimanda ai testi dell’accordo redatti in tutte le lingue ufficiali dell'UE, conside- randoli equivalenti.
3.5. Allegato I Procedura di arbitrato
L'allegato I riporta gli estremi per la nomina di un tribunale arbitrale e le regole per un’eventuale procedura arbitrale in conformità all'articolo 22 paragrafo 2. Queste regole cor- rispondono a quelle già pattuite per altri accordi bilaterali.
3.6. Allegato II Contributo finanziario della Svizzera ai programmi europei
GNSS Il paragrafo 1 cita nuovamente i contributi che la Svizzera è tenuta a versare per il periodo compreso tra il 2008 e il 2013 sulla base dell'accordo di cooperazione e il fatto che, a partire
Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza, con allegati (RS 0.631.242.05).
dal 2014, i pagamenti dovranno essere effettuati annualmente, come già specificato all'arti- colo 18. I paragrafi 2, 4 e 5 precisano alcuni dettagli, in particolare le scadenze dei pagamenti. Il pa- ragrafo 3 definisce il regolamento per il saldo delle spese.
3.7. Dichiarazioni unilaterali
In linea di principio, ogni parte è libera di formulare dichiarazioni unilaterali al momento della sottoscrizione dell'accordo. Esse non sono parte integrante del testo dell'accordo e non han- no pertanto natura vincolante. Stando alle informazioni più recenti, l'UE intende precisare in una dichiarazione unilaterale che non considera l'articolo 17, il quale disciplina la partecipazione della Svizzera ai comitati, come un precedente per altri accordi tra l’UE e la Svizzera.
4. Adeguamento della legge sul controllo dei beni a duplice impiego
(LBDI)
4.1. Principi del decreto attuativo
L'accordo di cooperazione prevede l'equivalenza dei sistemi giuridici in materia di controllo delle esportazioni. A tal fine, la LBDI deve essere adattata di conseguenza.
4.2. Nuova regolamentazione
Le modifiche alla LBDI riguardano singole integrazioni agli articoli 1-3 in modo che in futuro sia controllata anche l'esportazione di beni sviluppati o modificati per uno dei due programmi europei GNSS. In relazione alle infrastrutture critiche che vedono la partecipazione della Svizzera sul piano internazionale, nell'articolo 6 LBDI è stato inserito un nuovo motivo di rifiu- to dell’autorizzazione all'esportazione per “beni strategici” oggetto di accordi internazionali della Svizzera.
4.3. Motivazione e valutazione dell'adeguamento programmato
La legislazione attualmente in vigore riguardante il controllo dei beni contempla i beni a du- plice impiego (beni civili che possono essere impiegati anche a scopi militari) nonché partico- lari beni militari elencati nelle liste dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni. Le ragioni per rifiutare un'autorizzazione all'esportazione possono essere dettate da una possi- bile relazione della stessa con la proliferazione di armi atomiche, biologiche e chimiche (armi ABC) o con il tentativo di riarmo convenzionale da parte di uno Stato che, così facendo, met- terebbe a repentaglio la sicurezza regionale o globale. I beni integrati nei programmi GNSS sono però beni civili, il cui eventuale utilizzo a scopo militare non è prioritario. È stata l’UE a chiedere che i beni GNSS esportati siano sottoposti a controlli volti a determinarne la rile- vanza in relazione alla sicurezza di infrastrutture critiche. La LBDI dovrà pertanto essere mo- dificata in modo che preveda anche il rifiuto di beni la cui esportazione rappresenta un peri- colo per i sistemi di navigazione satellitare GNSS.
4.4. Commento alla nuova regolamentazione
Il fatto che, in seguito alla partecipazione della Svizzera ai programmi GNSS, la tecnologia satellitare venga sottoposta a controllo se la sua esportazione rappresenta un potenziale pericolo per questa infrastruttura critica, non sarà solo nell'interesse dell'UE ma anche della Svizzera. La modifica della LBDI richiesta offre inoltre la possibilità di valutare le domande di esportazione in base alla loro portata politica. In futuro le aziende saranno obbligate a richie- dere alla SECO un’autorizzazione per le esportazioni dei beni interessati effettuate dalla Svizzera. Per le richieste di esportazione aventi portata politica la decisione spetterà a un gruppo di controllo delle esportazioni interdipartimentale. Analogamente alla LBDI, in una
seconda fase dovrà essere rivista anche l'ordinanza sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (OBDI, 946.202.1), procedendo al contempo all’integrazione del suo allegato contenente gli elenchi dei beni inte- ressati. Il controllo delle esportazioni tramite elenchi specifici di beni è già in uso nei regimi di controllo delle esportazioni esistenti; esso non comporterebbe quindi alcuna sostanziale mo- difica procedurale per le autorità e per l'industria interessata. Al momento non è ancora di- sponibile un elenco definitivo dei beni da parte dell’EU, per cui non è possibile formulare una valutazione conclusiva del numero di richieste di esportazione supplementari. Poiché però il controllo si limita a beni che sono stati sviluppati o modificati per il GNSS, la modifica inte- resserà un numero esiguo di ditte svizzere specializzate. Per contro, le stesse ditte potranno beneficiare dell'accesso equiparato alle gare di appalto per beni e servizi sancito all'articolo
11 dell'accordo di cooperazione.
5. Conseguenze dell'accordo di cooperazione e dell'atto legislativo
5.1. Conseguenze per la Confederazione
L'Amministrazione federale trarrà un vantaggio diretto segnatamente dal servizio PRS. Que- sto servizio riservato a utenti governativi potrà essere utile anche a diversi uffici federali nell'adempimento dei loro compiti. In particolare, è possibile migliorare l’individuazione della posizione di risorse o ottimizzare l’impiego dei mezzi disponibili anche nel caso delle dogane e dei partner della protezione della popolazione. Il vantaggio diretto offerto dai programmi europei GNSS risiede soprattutto nella possibilità di accedere liberamente ai servizi, in gran parte anche esternamente all'Amministrazione fede- rale.
5.1.1. Conseguenze finanziarie
Il finanziamento della partecipazione svizzera ai programmi europei GNSS deve avvenire, secondo le direttive del Consiglio federale del 2003, senza compromettere il bilancio nazio- nale. Dati i diversi interessi in gioco, i costi risultanti dovranno essere compensati da tutti i dipartimenti. Per quanto riguarda la possibilità di far pagare a terzi i costi di partecipazione, occorre os- servare che l'UE aveva inizialmente previsto di finanziare la creazione del sistema attraverso un partenariato pubblico privato (PPP), costituito per due terzi da un gruppo di imprese priva- te. Tuttavia, le trattative avviate con le industrie interessate non sono andate a buon fine e nel 2007 l'UE ha deciso di finanziare il sistema interamente attraverso fondi comunitari. Alla luce di tali esperienze ci si chiede se una compartecipazione finanziaria di terzi ai costi di partecipazione della Svizzera sia attuabile. Contributo svizzero per il periodo 2008-2013 Il contributo svizzero per il quinquennio 2008-2013 deve essere corrisposto in due tranche annuali (2013 e 2014). Il pagamento nel 2013 pari a 60 milioni di euro (circa 74 milioni di franchi) avviene tramite il secondo supplemento al budget 2013. Il pagamento pari a circa 20,05 milioni di euro (circa 25 milioni di franchi) è inserito nel preventivo 2014 per aumentare il tetto massimo.
Contributo svizzero per la prospettiva finanziaria dal 2014 al 2020 I costi sostenuti annualmente a partire dal 2014, pari a circa 27 milioni di euro (circa 33,75 milioni di franchi), vengono suddivisi tra i singoli dipartimenti secondo la chiave 21 pattuita in base all’intera cerchia di utenti in seno all'Amministrazione federale.
Chiave concordata: DATEC: 40%; DEFR: 25%; DDPS: 10%; DFAE, DFI, DFGP, DFF: 6,25% ciascuno
5.1.2. Conseguenze sul personale
La partecipazione della Svizzera ai comitati pertinenti per i programmi europei GNSS in qua- lità di osservatrice (senza diritto di voto)è stata possibile già fino all'aprile 2012 grazie alla disponibilità dell'UE, senza che ne derivassero conseguenze sul personale. La futura parte- cipazione a tempo indeterminato ai comitati rilevanti, al GSA e ai lavori in seno al comitato misto comporteranno un fabbisogno di personale complessivo pari a circa 0,7 FTE (da distri- buirsi tra DEFR e DATEC) compensato internamente da ogni singolo dipartimento.
5.2. Conseguenze per i Cantoni e i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e
le regioni di montagna Anche i Cantoni potranno trarre beneficio dalle svariate possibilità di utilizzo dei programmi europei GNSS e dei segnali da essi prodotti. Particolarmente il servizio PRS potrà avere un'utilità diretta per i Cantoni nell'adempimento dei loro compiti di protezione della popola- zione (polizia e servizi di salvataggio). I Cantoni non sono chiamati a sostenere nessun e- sborso finanziario.
5.3. Conseguenze per l'economia nazionale
Considerate le svariate possibilità d’impiego dei programmi europei GNSS e dei segnali da questi generati, esiste un elevato potenziale per gli utenti al di fuori dell'amministrazione, come ad esempio la possibilità di offrire nuovi servizi basati sui segnali. Stando alle analisi condotte dall'UE, le possibilità di applicazione offerte dalla navigazione satellitare e dai suoi segnali saranno straordinarie (le stime parlano di 165 mia. € per il 2020 22). Le sfide tecnologiche, il potenziale innovativo e le opportunità di mercato che i programmi europei GNSS schiuderanno saranno elevati anche in futuro. Grazie all'accordo di coopera- zione sarà possibile creare per l'industria svizzera e anche per il polo di ricerca svizzero un accesso ai servizi con pari diritti. Alla luce delle svariate possibilità d'impiego e del potenziale che ne deriva, considerando la situazione degli interessi e dell'utilizzo in un'ottica complessiva, possiamo dare per scontato che l'economia nazionale e il polo industriale e di ricerca svizzero trarranno ampi benefici dalla partecipazione del nostro Paese ai programmi europei GNSS.
5.4. Conseguenze per la società
L'accordo di cooperazione non ha nessuna conseguenza diretta o indiretta sulla società. Al contrario, i sistemi di navigazione satellitare nonché una varietà di altre applicazioni basate su satellite sono ormai parte integrante della nostra realtà quotidiana.
5.5. Conseguenze per l'ambiente
L'accordo di cooperazione non ha alcuna conseguenza diretta o indiretta sull'ambiente. Al contrario, dai programmi europei GNSS e dai segnali da essi trasmessi si attendono anche miglioramenti nel campo della tutela ambientale, rendendo per esempio possibile un utilizzo ancora più mirato dei concimi in agricoltura.
6. Aspetti legali
6.1. Costituzionalità
Il presente documento si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio fede- rale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Giusta l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'As-
22 "First GNSS Market Report 2010", comunicato stampa del 10 novembre 2010.
.
semblea federale è responsabile per l'approvazione di trattati di diritto internazionale. Sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assem- blea federale [LParl; RS 171.10]; art. 7a cpv. 1 legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA; RS 172.010]).
6.2. Forma dell’atto normativo
Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 1 – 3 CF, i trattati internazionali sotto- stanno a un referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, se pre- vedono l'adesione a un'organizzazione internazionale, se comprendono disposizioni impor- tanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. L'accordo di cooperazione è di durata indeterminata e denunciabile, e non pre- vede alcuna adesione a un'organizzazione internazionale. Per attuare in maniera equivalente l'accordo di cooperazione nell’ambito del controllo delle esportazioni è però necessario ade- guare la LBDI. Inoltre, gli obblighi a livello di regolamentazione equivalente in materia di con- trollo delle esportazioni e di sicurezza nonché la possibilità di adottare misure di salvaguardia ("Safeguard measures"), la cui proporzionalità può essere verificata da un tribunale arbitrale, rappresentano importanti norme di diritto. Sia la revisione della LBDI, sia il decreto d'appro- vazione per il presente accordo di cooperazione sottostanno al referendum facoltativo di cui all’articolo 141 capoverso 1 lettera a lettera d numero 3 Cost.
6.3. Applicazione provvisoria
Sulla base dell'articolo 7b LOGA, il Consiglio federale ha la facoltà di concordare l'applica- zione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. A tale scopo, il Consiglio federale consulta in via preliminare le com- missioni parlamentari competenti, conformemente all'articolo 152 paragrafo 3bis LParl. L'accordo di cooperazione prevede un'applicazione provvisoria dello stesso che garantisce alla Svizzera una partecipazione continuativa ai programmi europei GNSS e dovrebbe quindi basarsi sugli investimenti già effettuati attraverso l'ESA. In questo modo la Svizzera può an- che garantirsi l'accesso ai comitati rilevanti, un aspetto importante per seguire i futuri svilup- pi. È inoltre di centrale importanza che i fornitori di servizi svizzeri si possano posizionare il prima possibile sul mercato degli appalti. Un'applicazione successiva o ritardata dell'accordo di cooperazione dopo il 2013 porterebbe probabilmente a ulteriori trattative da parte dell'UE. La salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza impongono quindi l’applicazione provvisoria del presente accordo.