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Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Agosto 2015

Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul registro delle professioni psicologiche (ordinanza sul registro LPPsi; OPsiReg)

1. Situazione di partenza

La legge federale del 18 marzo 20111 sulle professioni psicologiche (LPPsi) è entrata in vigore il 1° aprile 2013, ad eccezione degli articoli 38 - 43 (sezione 3: Registro). Nella stessa data è entrata in vigore anche l’ordinanza del Consiglio federale del 15 marzo 20132 sulle professioni psicologiche (OPPsi), che attua gran parte delle disposizioni di esecuzione della LPPsi. L’ordinanza sul registro delle professioni psicologiche (ordinanza sul registro LPPsi) costituisce l’ultima parte della normativa di attuazione della LPPsi. Secondo l’articolo 40 capoverso 2 LPPsi, il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati che devono essere contenuti nel registro delle professioni psicologiche (PsyReg) e sulle modalità del loro trattamento. L’ordinanza dovrà entrare in vigore il 1° ottobre 2015 assieme agli articoli 38 -

43 LPPsi, che concernono lo PsyReg.

Lo PsyReg avrà scopi e funzionalità corrispondenti a quelli dell’attuale registro delle professioni mediche (MedReg) e, anche per gli aspetti tecnici, sarà basato sul MedReg. Di conseguenza, l’ordinanza sul registro LPPsi è stata stilata, nei limiti del possibile, analogamente all’ordinanza del 15 ottobre 20083 sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed) e armonizzata con la sua revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2015. L’elaborazione delle disposizioni d’ordinanza concernenti lo PsyReg ha potuto beneficiare dell’esperienza pluriennale accumulata nella gestione e lo sviluppo del MedReg. Secondo l’articolo 38 LPPsi, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) tiene un registro sui titolari di un titolo federale o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto in un settore specialistico della psicologia di cui all’articolo 8 LPPsi (psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva, psicologia clinica, neuropsicologia e psicologia della salute), sui titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale nonché sui fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la psicoterapia durante 90 giorni e che si sono annunciati nei Cantoni. I dati su questi tre gruppi di persone non sono ancora centralizzati e non sono elaborati in base a criteri uniformi. I dati necessari dovranno invece essere raccolti, trattati e iscritti gradualmente nello PsyReg con il sostegno dei Cantoni, della Commissione delle professioni psicologiche, delle associazioni professionali e delle organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento accreditati in psicologia e psicoterapia. Per questo motivo, il pubblico non potrà accedere allo PsyReg già dal momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ma solo quando il registro sarà sufficientemente completo per garantire al pubblico un’informazione trasparente e aggiornata. Ciò avverrà entro un anno dall’entrata in vigore dell’ordinanza sul registro LPPsi.