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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'ambiente UFAM

23.05.2016

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (ordinanza PIC, OPICChim) Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017

Riferimento/Numero d'incarto: P205-1107

2016-05-20/P205-1107

Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OPICChim

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (ordinanza PIC, OPICChim)

1 Situazione iniziale

La Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21) obbliga le Parti a informare le altre Parti sui divieti o sulle restrizioni rigorose dell’impiego di prodotti chimici emanati sul proprio territorio per motivi di protezione della salute o dell’ambiente. Ogni anno, la prima esportazione di tali sostanze va annunciata al Paese destinatario. Le sostanze il cui impiego è stato proibito o sottoposto a rigorose restrizioni da almeno due Parti in due regioni distinte possono essere iscritte nell’allegato III della Convenzione PIC. Per i prodotti chimici iscritti nell’allegato III, le Parti sono tenute a decidere se ed eventualmente a quali condizioni intendono autorizzare o vietare l’importazione di tali sostanze PIC. Questa procedura è detta assenso preliminare in conoscenza di causa (prior informed consent, PIC). Forniture di sostanze PIC contrarie alla decisione d’importazione del Paese importatore non sono ammissibili. L’ordinanza del 10 novembre 2004 relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (ordinanza PIC, OPICChim; RS 814.82) recepisce la Convenzione di Rotterdam nel diritto nazionale. L’ordinanza contiene due appendici: l’appendice 1 designa le sostanze che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell’ambiente. Si tratta soprattutto di sostanze soggette a disposizioni specifiche secondo l’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81). Conformemente all’articolo 2 della Convenzione PIC, in quest’appendice vanno iscritte anche le sostanze la cui omologazione è stata rifiutata o ritirata per motivi di protezione della salute o dell’ambiente. L’appendice 1 dell’ordinanza PIC deve quindi rispecchiare anche le disposizioni e decisioni prese in base all’ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161) o all’ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc; RS 813.12). L’appendice 2 designa le sostanze e i formulati pesticidi altamente pericolosi che sottostanno alla procedura PIC ed è identica all’allegato III della Convenzione PIC. Determinate sostanze figurano in entrambe le appendici e nell’appendice 1 sono contrassegnate con il simbolo «#».

2 Motivo e punti salienti della revisione dell’OPICChim

Per attuare in Svizzera le modifiche della Convenzione PIC decise dalle Parti occorre aggiornare periodicamente l’appendice 1 dell’OPICChim e allinearla ai nuovi divieti e alle nuove restrizioni rigorose dell’ORRPChim nonché alle nuove restrizioni dell’omologazione dell’OPF e dell’OBioc. L’appendice 1 dell’OPICChim vigente non rispecchia ancora le nuove disposizioni di restrizione e divieto decise dal Consiglio federale con la terza e la quarta revisione dell’ORRPChim il 7 novembre 2012 e il 1° luglio 2015. Anche gli ultimi stralci dall’elenco dei principi attivi approvati per i prodotti fitosanitari dell’allegato 1 dell’OPF e gli ultimi principi attivi respinti per i biocidi non sono considerati nell’appendice 1 del- l’OPICChim vigente, che deve quindi essere completata con le sostanze corrispondenti. Occorre inoltre iscrivere nell’appendice 1 alcuni altri principi attivi di prodotti fitosanitari e biocidi non più commercializzabili. Le esperienze maturate nell’ambito dell’esecuzione hanno inoltre evidenziato che è necessario precisare o completare alcune disposizioni dell’OPICChim. Si tratta di: − fissare valori soglia al di sotto dei quali le sostanze e i preparati esportati a scopi di ricerca o di analisi oppure da un singolo individuo per uso personale non rientrano nel campo d’applicazione dell’OPICChim;

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− fissare concentrazioni minime al di sotto delle quali non sono applicabili gli obblighi dell’OPICChim, segnatamente quelli di annunciare l’esportazione e il rispetto delle decisioni d’importazione per i preparati contenenti sostanze di cui alle appendici 1 o 2; − precisare che la benzina per motori contaminata da benzene a bassa concentrazione è esentata dall’obbligo di annuncio dell’esportazione; − estendere l’obbligo di annuncio dell’esportazione ai prodotti chimici di cui all’appendice 2 e stralciare l’obbligo d’informazione in relazione all’esportazione di tali prodotti chimici. In merito a queste regolamentazioni, la Convenzione PIC non contiene disposizioni dettagliate. Le relative precisazioni e integrazioni devono quindi ricalcare il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (regolamento PIC dell’UE), entrato in vigore il 1° marzo 2014, che sostituisce il regolamento (CE) n. 689/2008. È inoltre prevista l’introduzione di un sistema di numeri di riferimento identificativi – sempre sulla falsariga del regolamento PIC dell’UE – che devono essere indicati nella dichiarazione doganale in caso di esportazione di prodotti chimici di cui alle appendici 1 o 2. Quest’obbligo aumenterà l’efficienza nell’esecuzione dell’OPICChim. Per finire, l’attuale obbligo degli esportatori di mettere informazioni sui pericoli e istruzioni di sicurezza a disposizione dei destinatari di prodotti chimici di cui alle appendici 1 e 2 dell’OPICChim esportati è esteso a tutte le sostanze e i preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 dell’OPChim. Con questa modifica, la Svizzera attua l’articolo 13 paragrafo 3 della Convenzione di Rotterdam ed equipara l’OPICChim a una prescrizione corrispondente del regolamento PIC dell’UE.

3 Rapporto con il diritto europeo

La Svizzera non ha alcun obbligo giuridico di recepire le regolamentazioni dell’UE sull’esportazione e l’importazione di prodotti chimici pericolosi. Il presente progetto di modifica adegua tuttavia puntualmente l’ordinanza PIC, che attua gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Rotterdam in Svizzera, al regolamento PIC dell’UE, sempreché ciò sia utile per raggiungere gli obiettivi della Convenzione. Le disposizioni del regolamento PIC dell’UE vanno tuttavia al di là dell’attuazione della Convenzione di Rotterdam: oltre all’obbligo di annunciare l’esportazione di determinate sostanze e preparati al Paese importatore a determinate condizioni l’esportazione dall’UE deve essere approvata espressamente dal Paese importatore mediante il suo assenso. Quest’obbligo si applica anche alle esportazioni verso Paesi non Parte. Oltre alle regolamentazioni della Convenzione di Rotterdam, il regolamento PIC dell’UE contiene anche divieti e restrizioni all’esportazione di determinanti inquinanti organici persistenti, come pure i composti del mercurio e i preparati contenenti mercurio. In Svizzera, i divieti e le restrizioni all’esportazione di sostanze e preparati sono disciplinati nell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81).

4 Precisazioni linguistiche

In seguito alla definizione di una concentrazione minima di una sostanza in un preparato a partire dalla quale è necessaria una notifica dell’esportazione dei preparati contenenti una sostanza di cui all’appendice 1 o il rispetto della decisione d’importazione per i preparati contenenti una sostanza di cui all’appendice 2 e all’introduzione delle nuove espressioni «prodotto chimico di cui all’appendice 1» e «prodotto chimico di cui all’appendice 2» all’articolo 2a (cfr. 5.3 sotto), in alcuni articoli e in entrambe le appendici della presente ordinanza sono necessari i seguenti adeguamenti linguistici: - articolo 2 capoverso 1 lettere a (stralcio di «preparati») e b (sostituzione di «preparati» con «formulati pesticidi altamente pericolosi»); - articolo 4 capoversi 2 e 3 (sostituzione di «sostanze e preparati secondo l’appendice 2» con «prodotti chimici di cui all’appendice 2); - articolo 11 capoverso 1 (stralcio di «preparati»); 3

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- articolo 12 capoverso 1 (sostituzione di «sostanza e preparato secondo l’appendice 1» con «prodotto chimico di cui all’appendice 1») e capoverso 2 lettera a (sostituzione del periodo «... dopo l’iscrizione della sostanza o del preparato nell’appendice 1: ...» con «... dopo l’iscrizione nell’appendice 1 di una sostanza contenuta nel prodotto chimico di cui all’appendice 1: ...»); - articolo 14 capoverso 1 (sostituzione di «preparato» con «formulato pesticida altamente pericoloso»); - appendice 1, rubrica (stralcio di «preparati»), spiegazione del simbolo # (stralcio di «preparati» o sostituzione di «preparati» con «componenti di formulati pesticidi altamente pericolosi») e intestazione della tabella (stralcio di «preparati»); - appendice 2, rubrica e intestazione della tabella (sostituzione di «preparati» con «formulati pesticidi altamente pericolosi»). All’articolo 4 capoverso 3 lettera a, «registrato» è completato con «o omologato». Questa integrazione precisa che la regolamentazione derogatoria si applica sia alla registrazione sia all’omologazione di prodotti chimici di cui all’appendice 2, a seconda delle prescrizioni nazionali. Queste precisazioni linguistiche non comportano alcuna modifica contenutistica delle disposizioni dell’OPICChim. Esse servono esclusivamente a migliorare la comprensibilità e la chiarezza delle disposizioni.

5 Commento alle singole modifiche

5.1 Estensione del campo d’applicazione dell’OPICChim (art. 2 cpv. 1)

Secondo l’articolo 13 della Convenzione di Rotterdam, le Parti possono esigere che i prodotti chimici soggetti a particolari obblighi di etichettatura per motivi ambientali o sanitari nel loro territorio siano sottoposti, all’atto dell’esportazione, a requisiti di etichettatura tali da fornire sufficienti informazioni circa i rischi e/o i pericoli per la salute umana o per l’ambiente, conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia. All’articolo 5 capoverso 1 lettera c, la versione vigente dell’OPICChim stabilisce che i prodotti chimici di cui alle appendici 1 e 2 esportati devono essere etichettati con indicazioni relative ai pericoli per l’essere umano e l’ambiente e le corrispondenti misure di protezione. L’articolo 5 capoverso 2 chiede inoltre che chi esporta un prodotto chimico di cui alle appendici 1 o 2 per uso professionale o commerciale deve inviare a ogni destinatario della merce una scheda di dati di sicurezza. In futuro, questi obblighi si applicheranno a tutte le esportazioni di sostanze o preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11). L’indicazione dei pericoli e la scheda di dati di sicurezza devono essere conformi alle pertinenti norme internazionali in materia, in particolare devono essere redatti secondo le norme del sistema globale armonizzato di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche (GHS) elaborato dalle Nazioni Unite e contenere le informazioni disponibili più recenti. A tal fine, il campo d’applicazione dell’OPICChim deve essere esteso a tutte le sostanze e i preparati pericolosi. Con questa modifica, l’OPICChim è adeguata in parte anche all’articolo 17 del regolamento PIC dell’UE. Secondo l’articolo 17 paragrafo 3 del regolamento PIC dell’UE, se vengono esportate sostanze chimiche disciplinate dalle disposizioni sull’imballaggio e l’etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009, dalla direttiva 98/8/CE e dal regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure da qualsiasi altra pertinente legislazione dell’Unione queste devono essere corredate di una scheda informativa sulla sicurezza conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006. L’esportatore invia tale scheda informativa sulla sicurezza a ciascuna persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una Parte o in un altro Paese.

5.2 Definizione della quantità esportata (art. 2 cpv. 2 lett. h)

La Convenzione PIC esclude dal campo d’applicazione i prodotti chimici importati a scopi di ricerca o di analisi oppure da un singolo individuo per uso personale, a condizione che le quantità non comportino alcun pericolo per l’ambiente o la salute umana. La versione vigente dell’OPICChim contempla questa disposizione senza tuttavia precisarla con un’indicazione quantitativa concreta. Il regolamento PIC dell’UE stabilisce invece una quantità soglia innocua di 10 chilogrammi per anno civile esportati a scopi di ricerca o di analisi. La presente revisione mira a introdurre lo stesso valore numerico per i piccoli 4

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quantitativi esentati dagli obblighi di annuncio anche in Svizzera, sulla falsariga della regolamentazione dell’UE. In futuro, l’esportazione di prodotti chimici di cui alle appendici 1 e 2 a scopi di ricerca o di analisi o per uso personale in quantità inferiori a 10 chilogrammi non rientrerà quindi più nel campo d’applicazione degli obblighi di annuncio secondo l’OPICChim.

5.3 Definizione della concentrazione minima (art. 2a)

Sono ora introdotte le definizioni di «prodotto chimico di cui all’appendice 1» e «prodotto chimico di cui all’appendice 2» ed è fissata la concentrazione minima di una sostanza in un preparato determinante per l’obbligo di annunciare l’esportazione dei preparati contenenti una sostanza di cui appendice 1 o il rispetto della decisione d’importazione per i preparati contenenti una sostanza di cui all’appendice 2. La concentrazione minima di una sostanza corrisponde alla concentrazione che farebbe scattare l’obbligo di etichettare il preparato conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 se la sostanza fosse l’unica componente determinante per l’etichettatura della relativa caratteristica di pericolo. In altre parole, in futuro l’esportazione di preparati contenenti sostanze menzionate alle appendici 1 o 2 non dovrà più essere annunciata se la concentrazione della sostanza iscritta nell’appendice 1 o 2 è inferiore alla concentrazione descritta in precedenza. La Svizzera adegua così la sua regolamentazione alla concentrazione minima fissata nel regolamento PIC dell’UE. La fissazione di una concentrazione minima ha senso già solo per il fatto che consente di garantire meglio un’applicazione unitaria della procedura di annuncio secondo la Convenzione PIC in tutta l’Europa: i commercianti di prodotti chimici sono infatti al corrente della presenza di una sostanza in un preparato solo se tale sostanza deve essere indicata nella scheda di dati di sicurezza a causa della sua pericolosità. Di norma, infatti, solo i fabbricanti conoscono la composizione completa dei preparati e sono quindi al corrente delle sostanze presenti solo a bassa concentrazione.

5.4 Estensione dell’obbligo di annuncio di esportazione ai prodotti chimici di cui all’appendice 2 (modifica dell’art. 3 cpv. 1 e abrogazione del cpv. 2) La Convenzione di Rotterdam prevede che le Parti adottino una decisione d’importazione relativa alle sostanze e ai formulati pesticidi altamente pericolosi elencati nell’allegato III (l’allegato III è identico all’appendice 2 dell’OPICChim). Le Parti esportatrici devono rispettare questa decisione e prendere misure per garantire che tali prodotti chimici non siano esportati contro la volontà del Paese importatore. Se uno di questi prodotti chimici è esportato e vi è il sospetto di violazione della decisione d’importazione della Parte in cui si trova il destinatario, l’autorità doganale è tenuta a fermare la spedizione. Tutti i prodotti chimici elencati nell’allegato III sono classificati nelle categorie «formulato pesticida altamente pericoloso» e «prodotto chimico industriale». La decisione d’importazione di una Parte si applica unicamente alla categoria in cui rientra il prodotto chimico. Alcuni dei prodotti chimici elencati nell’allegato III possono essere impiegate sia come prodotti chimici industriali sia come pesticidi (p. es. ossido di etilene e composti di tributil-stagno). In questi casi, le autorità doganali hanno difficoltà a verificare se, al momento dell’esportazione di una tale sostanza, deve essere rispettata una decisione d’esportazione negativa di una Parte. Per aumentare l’efficienza delle operazioni doganali, l’esportatore di un prodotto chimico di cui all’appendice 2, analogamente a un prodotto di cui all’appendice 1, nell’annuncio dell’esportazione è tenuto a fornire all’UFAM tutte le informazioni di cui all’articolo 3 OPICChim, in particolare il Paese importatore e le utilizzazioni previste. L’UFAM controlla queste informazioni e assegna un numero di riferimento identificativo sempreché la decisione d’importazione del Paese importatore sia rispettata. Questo numero è rilasciato dall’UFAM entro 20 giorni dal ricevimento dell’annuncio di esportazione di cui all’articolo 3 (cfr. 5.8). Il numero di riferimento identificativo assegnato deve essere indicato nella dichiarazione doganale e nei documenti doganali, in modo da rendere più efficiente la procedura di dichiarazione doganale per l’esportazione di sostanze e preparati secondo l’OPICChim. La regolamentazione derogatoria vigente per gli annunci di esportazione delle sostanze e dei formulati pesticidi altamente pericolosi di cui all’appendice 2 OPICChim è abrogata (art. 3 cpv. 2).

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5.5 Informazioni di accompagnamento e dichiarazione doganale (art. 5)

Secondo l’articolo 13 della Convenzione di Rotterdam, le Parti possono esigere che i prodotti chimici soggetti a particolari obblighi di etichettatura per motivi ambientali o sanitari nel loro territorio siano sottoposti, all’atto dell’esportazione, a requisiti di etichettatura tali da fornire sufficienti informazioni circa i rischi e/o i pericoli per la salute umana o per l’ambiente, conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia. L’articolo 5 capoverso 1 della versione vigente dell’OPICChim stabilisce che i prodotti chimici di cui alle appendici 1 e 2 esportati devono essere etichettati con iscrizioni relative ai pericoli per l’essere umano e l’ambiente. L’etichettatura deve avvenire conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia. Inoltre chi esporta tali prodotti chimici per uso professionale o commerciale deve inviare a ogni destinatario della merce una scheda di dati di sicurezza (art. 5 cpv. 2). In futuro, l’obbligo di caratterizzare i pericoli sull’imballaggio e di allegare una scheda di dati di sicurezza si applicherà a tutte le esportazioni di sostanze o preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza sui prodotti chimici. Sussiste così la garanzia che i destinatari di sostanze e preparati pericolosi siano informati delle caratteristiche pericolose e ricevano disposizioni di sicurezza per l’uso dei prodotti chimici. La caratterizzazione dei pericoli e la scheda di dati di sicurezza devono essere conformi alle pertinenti norme internazionali in materia, in particolare alle disposizioni del sistema globale armonizzato di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche (GHS) elaborato dalle Nazioni Unite. Con la presente modifica, la Svizzera adegua in parte la propria regolamentazione al regolamento PIC dell’UE. Il nuovo articolo 5 capoverso 4 stabilisce che chi esporta un prodotto chimico di cui alle appendici 1 o 2 o importa un prodotto chimico di cui all’appendice 2 deve indicare, nella dichiarazione doganale, che il prodotto chimico rientra nel campo d’applicazione dell’OPICChim, ossia che si applicano obblighi particolari conformemente alle disposizioni dell’OPICChim. L’articolo 5 capoverso 5 stabilisce che chi esporta un prodotto chimico di cui alle appendici 1 o 2 deve inoltre indicare il numero di riferimento identificativo rilasciato dall’UFAM secondo l’articolo 8a. Questa disposizione migliora l’efficienza dell’esecuzione e garantisce che l’obbligo di notifica sia effettivamente rispettato per tutti i prodotti chimici soggetti alle disposizioni dell’OPICChim concernenti l’obbligo di annuncio dell’esportazione. L’articolo 5 capoverso 6 chiarisce che nei documenti di spedizione per l’esportazione o l’importazione di prodotti chimici di cui all’appendice 2 deve essere impiegato il codice doganale armonizzato rilasciato dall’Organizzazione mondiale delle dogane, se disponibile.

5.6 Abrogazione dell’obbligo di annuncio annuale dell’esportazione (art. 6)

La modifica dell’articolo 3 prevede l’estensione dell’obbligo di annuncio dell’esportazione ai prodotti chimici di cui all’appendice 2. L’obbligo disciplinato all’articolo 6 di annunciare annualmente all’UFAM il tipo e la quantità di prodotti chimici di cui all’appendice 2 esportati può quindi essere abrogato. L’onere amministrativo delle imprese soggette all’obbligo di annuncio è così ridotto.

5.7 Introduzione di un sistema di numeri di riferimento identificativi (art. 5 cpv. 5 e art. 8a) Per gli esportatori di sostanze e preparati soggetti alla presente ordinanza sono previsti i seguenti obblighi: In caso di esportazione di sostanze che in Svizzera sono proibite o soggette a rigorose restrizioni (queste sostanze sono elencate nell’appendice 1) o di preparati contenenti tali sostanze, la prima esportazione di ogni anno civile per ogni Paese importatore deve essere annunciata all’UFAM con 30 giorni di anticipo. Le modalità di tale annuncio di esportazione sono descritte all’articolo 3. In caso di esportazione di sostanze soggette alla procedura PIC e di formulati pesticidi altamente pericolosi (appendice 2) oppure di preparati contenenti tali sostanze, secondo l’articolo 4 gli esportatori devono rispettare le decisioni d’importazione del Paese destinatario. Per ogni anno civile, l’esportazione di prodotti chimici di cui alle appendici 1 o 2 deve ora essere annunciata all’UFAM 30 giorni prima della prima esportazione (art. 3 cpv. 1). Entro 20 giorni dal ricevimento dell’annuncio di esportazione, l’UFAM rilascia all’autore dell’annuncio un numero di 6

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riferimento identificativo valevole per il corrispondente anno civile (art. 8a cpv. 1). È rilasciato un numero di riferimento identificativo per ogni prodotto chimico di cui all’appendice 1, a condizione che l’annuncio contenga i dati richiesti all’articolo 3 capoverso 1. Per i prodotti chimici di cui all’appendice 2, l’UFAM rilascia il numero di riferimento identificativo, sempreché in base ai dati contenuti nell’annuncio di esportazione siano presumibilmente rispettate le limitazioni di esportazione, in particolare la decisione d’importazione del Paese importatore. Il numero di riferimento identificativo deve essere indicato nella dichiarazione doganale (art. 5 cpv. 5). L’UFAM informa l’Amministrazione federale delle dogane in merito agli annunci di esportazione pervenuti secondo l’articolo 3 nonché ai numeri di riferimento identificativi rilasciati (art. 8a cpv. 2). L’istituzione di un sistema di numeri di riferimento identificativi mira ad aumentare l’efficienza nell’ambito sia dell’imposizione doganale sia del controllo del rispetto dell’ordinanza PIC.

5.8 Pubblicazione di decisioni d’importazione (art. 15 cpv. 1)

In futuro, le risposte della Svizzera e delle altre Parti (decisioni d’importazione e risposte provvisorie concernenti sostanze o formulati pesticidi altamente pericolosi iscritti nell’allegato III della Convenzione PIC) saranno pubblicate sul sito Internet dell’UFAM anziché sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio federale. Gli interessati potranno così disporre di queste informazioni più rapidamente e l’accesso a esse sarà migliorato.

5.9 Modifica dell’appendice 1

I principi attivi dei prodotti fitosanitari e i prodotti fitosanitari stessi sono soggetti all’obbligo di omologazione secondo le prescrizioni dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). Anche per i principi attivi dei biocidi e i biocidi vige un obbligo di omologazione secondo le prescrizioni dell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12). Per poter essere immessi sul mercato e impiegati in prodotti fitosanitari e biocidi, tali principi attivi devono figurare nei relativi elenchi dei principi attivi ammessi (art. 5 OPF o art. 9 OBioc). Negli scorsi anni, nell’ambito delle procedure di omologazione di prodotti fitosanitari o biocidi vari principi attivi sono stati stralciati dagli elenchi dei principi attivi ammessi, analogamente a decisioni adottate dall’UE. Alcuni di questi principi attivi sono stati stralciati perché la valutazione dei rischi ha rivelato che l’impiego di prodotti fitosanitari o biocidi contenenti tali principi attivi comporta un rischio inaccettabile per la salute umana o l’ambiente. Per questi principi attivi è proposta l’iscrizione nell’appendice 1 dell’OPICChim. Altri principi attivi sono stati stralciati perché non è stato possibile effettuare alcuna valutazione (p. es. perché non erano disponibili tutti i dati necessari o perché i principi attivi sono stati ritirati spontaneamente dal fabbricante). Non è consentito immettere sul mercato prodotti fitosanitari o biocidi contenenti principi attivi non sottoposti a valutazione (principi attivi non sostenuti), non essendo dimostrato che il rischio per la salute umana o l’ambiente in caso di impiego di tali pesticidi è accettabile. Nell’UE, i principi attivi non sostenuti per prodotti fitosanitari o biocidi possono essere fabbricati o importati solo se sono registrati secondo le prescrizioni del regolamento REACH (fino al 2018 vigono disposizioni transitorie). Nell’UE i principi attivi non sostenuti devono quindi essere registrati prima di poter essere esportati. L’esportazione di determinati principi attivi non sostenuti è inoltre soggetta al regolamento PIC dell’UE. In Svizzera, per singoli principi attivi non sostenuti si applica già oggi l’obbligo di annuncio dell’esportazione dell’OPICChim. La presente modifica prevede l’iscrizione nell’appendice 1 di altri principi attivi non sostenuti, che sono stati ritirati dal mercato svizzero e possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche pericolose: tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3; cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione di categoria 1A o 1B; tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola o ripetuta) di categoria 1; pericolo acuto per l’ambiente acquatico di categoria 1 o pericolo cronico per l’ambiente acquatico di categoria 1 o 2. Questi criteri di pericolosità sono analoghi a quelli applicati dall’UE per l’iscrizione di principi attivi fitosanitari non sostenuti nell’allegato del regolamento PIC dell’UE. Nell’appendice 1 dell’OPICChim è tuttavia prevista l’iscrizione unicamente dei principi attivi non sostenuti registrati come principi attivi di prodotti fitosanitari o biocidi in Paesi al di fuori dell’Europa e per i quali è presumibile un interesse economico. I principi attivi contenuti in biocidi e prodotti fitosanitari stralciati dall’OBioc o dall’OPF in seguito a una valutazione dei rischi negli ultimi anni nonché i principi attivi non sostenuti ritirati dal commercio, che ora 7

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vengono iscritti nell’appendice 1 dell’OPICChim, sono i seguenti: alaclor, amitraz, antrachinone, bitertanolo, butraline, cadusafos, carbofuran, carbosulfan, clorfenvinfos, clortal-dimetile, cinidon-etile, cianammide, cibutrina, ciflutrin, ciexatin, diazinone, diclobenil, diclorvos, fenbutatin ossido, guazatina, metoxuron, oxadiargil, fosalone, propacloro, rotenone, terbufos, tiociclam, tolilfluanide, trifluralin, vinclozolin, 1,3-dicloropropene, acetocloro, alletrina, azinfos-metile, bendiocarb, bensulide, bioalletrina, bioresmetrina, bis(triclorometil)solfone, bromacile, butafenacile, butilato, carbaril, cloropicrina, diafenthiuron, dicloran, dicrotophos, diniconazole-M, dinocap, etion, etossichina, fenarimol, fenpropatrin, fention, fentin idrossido, fenvalerato, hexaconazol, hydramethylnon, methabenzthiazuron, mevinfos, nabam, naled, novaluron, ometoato, ossidemeton-metile, pebulato, phorate, procimidone, profenofos, prometrina, propanile, propargite, propazina, profam, propoxur, resmetrina, siduron, temefos, terbacil, terbutrina, tetraclorvinfos, tetradifon, tetrametrina, thiodicarb, tiometon, triadimefon, tridemorf. Sostanze soggette a omologazione di cui all’allegato XIV del regolamento REACH (sostanze di cui all’allegato 1.17 dell’ORRPChim): con la modifica dell’ORRPChim del 7 novembre 2012 sono state disciplinate nell’allegato 1.17 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814) sostanze particolarmente preoccupanti soggette all’obbligo di omologazione nell’UE secondo il regolamento REACH ed elencate nell’allegato XIV del regolamento REACH. La regolamentazione dell’ORRPChim prevede che l’immissione sul mercato di sostanze dell’allegato XIV del regolamento REACH soggette a omologazione nell’UE sia in linea di massima vietata, a meno che per un determinato impiego della sostanza non si applichi una deroga generale, l’UE non abbia rilasciato un’autorizzazione per l’impiego o l’organo di notifica non abbia rilasciato, in risposta a una richiesta motivata, un’autorizzazione derogatoria limitata nel tempo. In Svizzera, le sostanze elencate nell’allegato 1.17 numero 5 ORRPChim sono quindi vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell’ambiente. Attualmente nell’allegato 1.17 dell’ORRPChim sono elencate 14 sostanze. Di esse, è prevista l’iscrizione nell’appendice 1 dell’OPICChim di quelle il cui termine per la presentazione di una domanda di omologazione è scaduto senza essere stato utilizzato, ossia: 4,4’- Diaminodiphenylmethan (MDA), 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylol (muschio xilene), tris(2-cloroetil) fosfato (TCEP), diisobutiliftalato (DIBP) e 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT). Per il giallo di piombo solfocromato e il piombo cromato molibdato solfato rosso, l’UE ha ricevuto domande di autorizzazione dell’immissione sul mercato per uso professionale come pigmenti coloranti in pitture nonché per la colorazione di plastica o oggetti plastificati. In Svizzera, tuttavia, l’allegato 2.8 ORRPChim vieta l’immissione sul mercato di pitture e lacche contenenti piombo nonché di oggetti trattati dal fabbricante con tali pitture e lacche. Sono eccettuati da questo divieto il giallo di piombo solfocromato e il piombo cromato molibdato solfato rosso utilizzati per trattare oggetti destinati esclusivamente all’esportazione, a condizione che l’UE autorizzi determinati impieghi di questi pigmenti o non abbia ancora deciso in merito a una domanda di autorizzazione presentata entro il termine. In Svizzera, il giallo di piombo solfocromato e il piombo cromato molibdato solfato rosso sono quindi soggetti a restrizioni rigorose e devono pertanto essere iscritti nell’appendice 1 dell’OPICChim. L’UE ha autorizzato il cromato di piombo solo per la fabbricazione di dispositivi pirotecnici di ritardo contenuti nelle munizioni destinate all’autodifesa navale. Si tratta quindi di un campo d’applicazione molto limitato. In Svizzera non è pervenuta nessuna domanda di autorizzazione derogatoria per il cromato di piombo. Anche il cromato di piombo è quindi soggetto a restrizioni rigorose e va iscritto nell’appendice 1 dell’OPICChim. Mercurio elementare: nella Convenzione PIC i composti del mercurio figurano nell’allegato III e nella versione vigente dell’OPICChim nelle appendici 1 e 2. I «Decision Guidance Documents» (documenti che descrivono i prodotti chimici elencati nella Convenzione PIC) non menzionano il mercurio elementare. Il mercurio e i suoi composti sono molto tossici e pericolosi per l’ambiente. In Svizzera l’immissione sul mercato e l’impiego di mercurio elementare sono soggetti a restrizioni rigorose conformemente alle disposizioni vigenti dell’appendice 1.7 ORRPChim. Anche il mercurio elementare (numero CAS 7439-97-6) va quindi iscritto nell’appendice 1 dell’OPICChim nella categoria «prodotto chimico industriale» senza il simbolo «#». L’attuale iscrizione «composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercurici» con la categoria «pesticida» è completata con la categoria «prodotto chimico industriale», in modo da precisare

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che sono soggette all’obbligo di annuncio di cui all’articolo 3 OPICChim sia le esportazioni di mercurio elementare sia quelle di composti del mercurio. Difeniletere polibromurato (PBDE): secondo la versione vigente dell’OPICChim il pentabromodifeniletere e l’ottabromodifeniletere sono elencati nelle appendici 1 e 2. Al loro posto è ora prevista l’iscrizione nell’appendice 1 dell’OPICChim delle sostanze tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere, ottabromodifeniletere e decabromodifeniletere nella categoria «prodotto chimico industriale». Nell’UE, il pentabromodifeniletere commerciale (C-PentaBDE) e l’ottabromodifeniletere commerciale (C-OctaBDE) erano disciplinati nell’allegato XVII del regolamento REACH. In seguito all’iscrizione del C-PentaBDE e del C-OctaBDE nell’allegato A della Convenzione POP nel maggio 2009, le disposizioni del regolamento (CE) n. 850/20041 (regolamento POP) sono state adeguate in modo da disciplinare le sostanze contenute nel C-PentaBDE e nel C-OctaBDE identificate come inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi della Convenzione di Stoccolma, ossia il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l’esabromodifeniletere e l’eptabromodifeniletere. L’ottabromodifeniletere resta disciplinato nell’allegato XVII del regolamento REACH. Accanto al regolamento POP e all’allegato XVII del regolamento REACH, la direttiva 2011/65/UE (direttiva RoHS) disciplina i PBDE nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La direttiva RoHS stabilisce che il tenore di PBDE delle apparecchiature non può superare lo 0,1 per cento riferito al materiale omogeneo. Nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche è quindi vietato anche il decabromodifeniletere (C-DecaBDE). Questa disposizione ha proibito l’impiego principale del decabromodifeniletere. La quarta revisione del- l’ORRPChim del 1° luglio 2015 ha integrato queste modifiche nell’allegato 2.18. Il pentaclorobenzene (numero CAS 608-93-5) è iscritto nell’appendice 1 dell’OPICChim per entrambe le categorie «pesticida» e «prodotto chimico industriale». Nel maggio 2009 il pentaclorobenzene è stato inserito nell’allegato A della Convenzione di Stoccolma. Successivamente è stato inserito anche nell’allegato 1.1 dell’ORRPChim. La fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego del pentaclorobenzene e dei suoi preparati sono vietati. È eccettuata l’utilizzazione di tali prodotti chimici a scopi di ricerca o di analisi. Gli esabromociclododecani (HBCDD) e i suoi isomeri alfa-esabromociclododecano, beta- esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano sono iscritti nell’appendice 1 dell’OPICChim nella categoria «prodotto chimico industriale». Nel maggio 2013, la sesta Conferenza delle Parti (COP6) ha deciso di inserire gli HBCDD nell’allegato A della Convenzione di Stoccolma. Questa decisione è stata attuata con la quarta revisione dell’ORRPChim, che inserendo gli HBCDD nell’allegato 1.1 dell’ordinanza ne ha vietato la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego sotto forma di sostanze o componenti di preparati. L’iscrizione degli HBCDD nell’allegato 1.17 è stata cancellata. La nuova regolamentazione del divieto degli HBCDD è entrata in vigore il 1° settembre 2015. Il periodo transitorio per l’immissione sul mercato e l’impiego di polistirene contenente HBCDD destinato alla fabbricazione di pannelli isolanti e per l’immissione sul mercato di pannelli isolanti contenente HBCDD è scaduto al 1° marzo 2016. Sono eccettuati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego a scopi di ricerca o di analisi. L’esaclorobutadiene (HCBD, numero CAS 87-68-3) è iscritto nell’appendice 1 dell’OPICChim nella categoria «prodotto chimico industriale». Nel maggio 2015, la settima Conferenza delle Parti (COP7) ha deciso di inserire l’HBCD nell’allegato A della Convenzione di Stoccolma. Questa decisione è stata attuata con la quarta revisione dell’ORRPChim, che inserendo l’HCBD nell’allegato 1.1 dell’ORRPChim ne ha vietato la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego sotto forma di sostanza o componente di preparati. Sono eccettuati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego a scopi di ricerca o di analisi. I cloroalcani C10-C13 (numero CAS 85535-84-8, paraffine clorurate a catena corta) sono iscritti nell’appendice 1 dell’OPICChim nella categoria «prodotto chimico industriale». Le paraffine clorurate a

1 Regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29). 9

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catena corta sono disciplinate nell’allegato 1.1 dell’ORRPChim. La fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego di paraffine clorurate a catena corta sotto forma di sostanze e preparati con un tenore di paraffine clorurate a catena corta superiore all’1 per cento sono vietati. Sono eccettuati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego a scopi di ricerca o di analisi. Essendo elencato anche all’appendice 2, l’alaclor è contrassegnato con il simbolo «#». Con le modifiche previste dell’appendice 1 dell’OPICChim, la Svizzera adempie i propri impegni in qualità di Parte di cui all’articolo 12 della Convenzione di Rotterdam. Per il benzene, il regolamento PIC dell’UE prevede una deroga all’obbligo di annuncio per le esportazioni di benzine per motori contaminate da benzene. Le esportazioni di benzine per motori provenienti dall’UE non devono essere annunciate. Secondo l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt), la concentrazione massima di benzene ammessa nelle benzine per motori è dell’1 per cento. La Svizzera disciplina quindi la concentrazione di benzene nelle benzine impiegate come carburanti per autoveicoli o aeromobili allo stesso modo dell’UE. Sulla falsariga del regolamento PIC dell’UE, in futuro le esportazioni di benzine contenenti benzene in concentrazioni ammesse inferiori all’1 per cento in volume destinate a essere impiegate come carburanti per autoveicoli e aeromobili non saranno più soggette all’obbligo di annuncio.

6 Modifica di altri atti normativi

6.1 Modifica dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

L’articolo 13 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) disciplina l’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi destinati all’esportazione. La presente modifica dell’OPICChim prevede il trasferimento, in forma invariata, della disposizione dell’articolo 13 capoverso 1 OPChim all’articolo 5 capoverso 1 lettera a OPICChim. All’articolo 5 capoversi 1-3, l’OPICChim vigente stabilisce già che l’etichettatura e la scheda di dati di sicurezza dei prodotti chimici menzionati alle appendici 1 o 2 OPICChim devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del Paese importatore, sempreché ciò sia fattibile con un onere ragionevole. Negli altri casi occorre optare per la lingua straniera più diffusa nel Paese importatore. La presente modifica dell’OPICChim prevede l’estensione delle disposizioni dell’articolo 5 capoversi 1-3 a tutte le sostanze e i preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 OPChim esportati. La disposizione all’articolo 13 capoverso 2 OPChim è pertanto obsoleta. Per garantire la coerenza delle disposizioni concernenti le sostanze e i preparati pericolosi importati, muniti di una nuova etichetta e riesportati, il contenuto attuale dell’articolo 1 capoverso 6 OPChim è trasferito al capoverso 5 lettera f mediante un rimando all’OPICChim. L’articolo 1 capoverso 6 e l’articolo 13 OPChim sono abrogati.

6.2 Modifica dell’ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12)

L’abrogazione dell’articolo 13 OPChim rende necessario un adeguamento del rimando all’articolo 13 OPChim previsto all’articolo 1a capoverso 3 lettera f OBioc. Siccome il contenuto dell’articolo 13 OPChim è mantenuto e trasferito all’articolo 5 capoverso 1 lettera a OPICChim, per i biocidi e gli articoli trattati importati, muniti di una nuova etichetta e riesportati bisogna rimandare in generale alle disposizioni dell’OPICChim. Siccome quest’ultima non si applica agli articoli trattati sotto forma di oggetti, tale rimando va limitato alle sostanze e ai preparati.

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7 Ripercussioni

7.1 Ripercussioni per l’economia

La presente modifica dell’OPICChim, che prevede l’iscrizione di sostanze supplementari nell’appendice 1, comporta un maggior onere per gli esportatori dei prodotti chimici contenenti tali sostanze. L’onere dipende dall’entità del commercio internazionale dei nuovi prodotti chimici iscritti, ossia dal numero di sostanze elencate nell’appendice 1 esportate annualmente e dal numero di Paesi di destinazione. L’introduzione del sistema di numeri di riferimento identificativi non addossa alle imprese interessate alcun onere supplementare rispetto al diritto vigente. Nell’attuale sistema elettronico di tariffa doganale «Tares», accanto alle voci di tariffa rilevanti figura già l’annotazione «PIC». Nell’ambito della dichiarazione doganale online «e-dec» sotto «Disposti di natura non doganale» occorrerà selezionare, come finora, «PIC». In un apposito campo basterà poi aggiungere il numero di riferimento identificativo rilasciato dall’UFAM. L’ordinanza PIC vigente non stabilisce concentrazioni minime per l’obbligo di annuncio dell’esportazione di preparati contenenti sostanze elencate nell’appendice 1. Di conseguenza devono essere annunciate anche le esportazioni di preparati con concentrazioni molto basse di sostanze dell’appendice 1. Per esperienza, finora sono state annunciate soprattutto esportazioni di grandi quantità di tali preparati. Grazie all’introduzione della stessa concentrazione minima dell’UE, in futuro tali annunci non saranno più necessari, il che rappresenta un’agevolazione per le imprese. L’introduzione di una quantità d’importazione o di esportazione minima di 10 chilogrammi (a scopi di ricerca o di analisi o da un singolo individuo per uso personale) a partire dal quale scattano gli obblighi previsti dall’ordinanza non ha alcuna ripercussione sul commercio, dal momento che nella pratica tale quantità limite si applica già oggi. Essa serve in primo luogo alla certezza del diritto.

7.2 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

In qualità di autorità nazionale svizzera designata, l’onere principale dell’esecuzione dell’OPICChim a livello federale spetta all’UFAM. Con l’iscrizione di sostanze supplementari nell’appendice 1, secondo l’articolo 11 l’UFAM dovrà preparare e inoltrare al Segretariato PIC nuove notifiche delle norme giuridiche concernenti tali sostanze. Per ogni sostanza, queste notifiche richiedono la compilazione di un dossier che contenga una descrizione delle norme giuridiche vigenti, una sintesi delle caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche, la classificazione nelle classi di pericolo e, se disponibili, altre indicazioni come ad esempio una valutazione dei rischi della sostanza notificata. Con la presente modifica dell’OPICChim, l’onere dell’UFAM è destinato ad aumentare ulteriormente. L’onere supplementare potrà essere compensato internamente, nei limiti del preventivo attuale. L’istituzione del nuovo sistema di numeri di riferimento identificativi non comporta alcun onere supplementare per l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), dal momento che la dichiarazione doganale online nell’ambito del sistema e-dec offre già questa possibilità. L’esecuzione dell’OPICChim è e resta di competenza federale. Il progetto non ha quindi nessuna ripercussione per i Cantoni.

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