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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell’agricoltura UFAG

Berna, 20 gennaio 2016

Indagine conoscitiva sul pacchetto di ordinanze agricole 2016

Indagine conoscitiva

0 Introduzione

Il pacchetto di ordinanze 2016 oggetto dell’indagine conoscitiva include gli avamprogetti di nove ordi- nanze del Consiglio federale, due atti normativi del DEFR e un’ordinanza dell’UFAG.

0.1 Semplificazioni amministrative

L'attuazione della Politica agricola 2014-2017 ha dato adito a critiche per il crescente onere ammini- strativo espresse, in particolare, da gestori di aziende agricole e organi esecutivi. Il Parlamento ha già accolto diversi interventi parlamentari incentrati sullo sgravio amministrativo. Il Consiglio federale darà seguito ai rispettivi mandati nell’ambito dell’Analisi globale 2016, nella quale saranno illustrati gli indi- rizzi di fondo della legislazione agricola. Al fine di elaborare le basi per tale analisi, ma anche per ap- plicare quanto prima le misure di sgravio amministrativo, nel 2015 l’UFAG ha lanciato il progetto «Semplificazione amministrativa». Nel pacchetto di ordinanze dell’autunno 2015 sono già state attuate le prime misure a livello d’ordinanza. Con il presente pacchetto ne vengono proposte altre per snellire l’amministrazione e ridurre l’onere amministrativo. Le modifiche interessano sei ordinanze.

0.2 Entrata in vigore

Il Consiglio federale varerà il presente pacchetto presumibilmente nel settembre 2016. Le nuove di- sposizioni entreranno in vigore nel periodo tra il 1° luglio 2016 e il 1° gennaio 2018. La decisione di procedere con largo anticipo all’indagine conoscitiva è dettata dai seguenti motivi:

 le modifiche dell’allegato 1 dell’ordinanza sulle importazioni agricole entrano in vigore già a metà del 2016;  le cerchie interessate hanno più tempo a disposizione per l’applicazione e l’esecuzione delle modifiche con effetto al 1° gennaio 2017, in particolare quelle dell’ordinanza sui pagamenti diretti;  gran parte delle modifiche possono essere oggetto di un’unica consultazione raggruppandole in un pacchetto e contribuendo così alla semplificazione amministrativa.

0.3 Informazioni sull'indagine conoscitiva

Documentazione per l'indagine conoscitiva

Nella presente documentazione, ogni ordinanza è corredata di un commento (disponibile in francese e in tedesco) e, insieme, formano un fascicolo. I fascicoli sono ordinati secondo l'elenco delle ordinanze (cfr. il numero progressivo). L’ordine si rifà all’elenco della raccolta sistematica del diritto federale. Nella tabella seguente sono riportate le principali modifiche materiali relative a ogni ordinanza. Per ga- rantire una migliore visione d'insieme, le pagine dell'intero pacchetto sono numerate in ordine progres- sivo.

La documentazione può essere scaricata in formato PDF (Acrobat Reader) anche dai siti Internet dell'UFAG http://www.blw.admin.ch/themen/00005/index.html?lang=it e della Cancelleria federale http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.

Inoltro dei pareri

L'indagine conoscitiva termina il 15 aprile 2016. Si raccomanda di utilizzare il modello Word dell'Uffi- cio federale dell'agricoltura che può essere scaricato dal sito Internet http://www.blw.admin.ch/the- men/00005/index.html?lang=it. In tal modo si agevola l'Ufficio nella valutazione dei pareri pervenutigli.

I pareri possono essere inoltrati • per e-mail a: schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

Indagine conoscitiva

• per posta a: Ufficio federale dell'agricoltura, Pacchetto agricolo 2016, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi ai seguenti indirizzi:

• Monique Bühlmann (monique.buehlmann@blw.admin.ch), segreteria tel. 058 462 59 38 • Mauro Ryser (mauro.ryser@blw.admin.ch) tel. 058 462 16 04 • Thomas Meier (thomas.meier@blw.admin.ch) tel. 058 462 25 99

Indagine conoscitiva

Lista delle ordinanze e principali modifiche

Ordinanza Principali modifiche Pagina (n. RS)

Ordinanze del Consiglio federale

Ordinanza sulla pro-  Adempimento della mozione 08.3247 «Protezione 1 tezione delle deno- DOP/IGP per i prodotti forestali» depositata dal minazioni di origine Consigliere nazionale Laurent Favre. e delle indicazioni  Semplificazione del sistema d’accreditamento degli geografiche dei pro- organismi di certificazione attivi nel campo del con- dotti agricoli e dei trollo delle DOP e delle IGP. prodotti agricoli tra-  Sorveglianza degli organismi di certificazione disci- sformati, ordinanza plinata in maniera dettagliata e descrizione delle DOP/IGP (910.12) relative attività di controllo.

Ordinanza sui paga-  Introduzione di un nuovo periodo di calcolo per 7 menti diretti, OPD l’effettivo di animali determinante. Con la proposta (916.13) vengono abolite le notifiche successive degli effet- tivi di animali.  Abolizione dell’autodichiarazione del gestore per- ché dal 2018 i dati sugli animali per equidi e bisonti saranno acquisiti dalla BDTA.  Introduzione di un contributo unico per l’efficienza delle risorse a favore dei trattamenti con irroratrici dotate di un sistema di risciacquo delle parti in- terne. Decorso il periodo di promozione di sei anni, questo sistema di risciacquo viene ripreso nella PER.  Introduzione di una disposizione transitoria per la registrazione dei dati SIG nei Cantoni.  Protezione del suolo: nuovo disciplinamento della protezione contro l’erosione nella PER. Non ven- gono invece fissati termini di semina e di aratura per le colture intercalari o i sovesci invernali.  Carico delle superfici richiesto a garanzia di un uti- lizzo sostenibile dal profilo alpestre. L’azienda d’estivazione riceve contributi per la biodiversità soltanto in proporzione al carico e all’utilizzo effet- tivi delle superfici.  Mantenimento del tetto massimo dei contributi per la qualità del paesaggio anche dopo il 2017.  Descrizione di come procedere concretamente a seguito delle proposte di riduzione del credito per i pagamenti diretti presentate nella consultazione sui limiti di spesa agricoli per gli anni 2018-2021 e nel Programma di stabilizzazione 2017-2019.  Adeguamento della densità massima per i pascoli destinati agli ovini.

Indagine conoscitiva

Ordinanza Principali modifiche Pagina (n. RS)  Autorizzazione dell’impiego di caolino per la produ- zione estensiva di colza e di Spirotetramat contro gli afidi delle patate.  Produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita: ai fini di una semplificazione amministra- tiva le aziende sono esonerate dal calcolo del bi- lancio foraggero se adempiono determinati criteri.  Precisazione e integrazione delle disposizioni sulle riduzioni dei pagamenti diretti in base alle espe- rienze maturate finora.  Nessuna sanzione per l’abbandono anticipato del periodo obbligatorio e del contratto per la promo- zione della biodiversità laddove nello stesso anno il Consiglio federale riducesse l’importo del contri- buto.  Proroga della rinuncia a sanzioni per la stabula- zione fissa di vitelli URA di età superiore a 4 mesi.

Ordinanza sui con- Soppressione delle forniture minime necessarie per ot- 27 tributi per singole tenere l’intero contributo per singole colture per la bar- colture, OCSC babietola da zucchero: (910.17)  8 tonnellate di zucchero per ettaro nella coltiva- zione convenzionale e  6 tonnellate di zucchero per ettaro nella coltiva- zione biologica.

Ordinanza sulla ter-  Soppressione del termine «unità di produzione» e ri- 29 minologia agricola, duzione delle esigenze per il riconoscimento e la de- OTerm (910.91) finizione di comunità aziendali e aziendali settoriali allo scopo di snellire l’amministrazione.  Adeguamento delle categorie equidi e bisonti affin- ché i rispettivi dati sugli animali possano essere ac- quisiti dalla BDTA a partire dal 2018.  Allineamento delle disposizioni sui castagni a quelle sugli altri alberi da frutto ad alto fusto nei campi: le selve curate con castagni (max. 50 alberi/ha) rien- trano nelle superfici permanentemente inerbite.  Dal 2017 distinzione tra le superfici con una declività superiore al 50 per cento e quelle con una declività del 35-50 per cento e conseguente adeguamento dei supplementi USM.

Indagine conoscitiva

Ordinanza Principali modifiche Pagina (n. RS) Ordinanza sulle im-  Importazione di patate, patate da semina comprese 37 portazioni agricole, e prodotti a base di patate: OIAgr (916.01)  L’attuale contingente doganale parziale n. 14.1 «Patate» è suddiviso in tre contingenti doganali parziali.  Le quote del (nuovo) contingente doganale par- ziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono messe all’asta e in caso di aumento del contingente do- ganale parziale sono attribuite in base all’ordine d’entrata delle dichiarazioni doganali.  Il contingente doganale parziale «Patate da se- mina» è aumentato permanentemente di 1500 tonnellate.  Importazione di oli e grassi commestibili:  Le importazioni da PMA (Paesi meno avanzati) sono esonerate dalla riscossione del contributo al fondo di garanzia (CFG) per il finanziamento delle scorte obbligatorie.  Per compensare le minori entrate, i CFG sugli oli commestibili da Paesi non PMA sono aumentati riducendo in misura corrispondente le loro ali- quote di dazio.  Importazione di fiori recisi:  L’allegato 1 numero 8 è adeguato perché dal

2017 la ripartizione del contingente doganale

n. 13 (Fiori recisi) non è più disciplinata (cfr. OIEVFF).

Ordinanza concer-  Verdura congelata: 45 nente l'importazione  Abrogazione dell’articolo 10 lettera a visto che a e l'esportazione di oggi l’UFAG non ha mai dovuto aumentare tem- verdura, frutta e poraneamente il contingente doganale di ver- prodotti della flori- dura congelata in virtù di detto articolo. coltura, OIEVFF  Fiori recisi: (916.121.10)  Dal 2017 il contingente doganale n. 13 (Fiori re- cisi) non viene più ripartito. Nel periodo di contin- gentamento ogni importazione può essere effet- tuata nel quadro del contingente, ossia all’ADC.

Ordinanza sulla  Definizione dei tipi di frutta aventi diritto a contributi 47 frutta (916.131.11) e delle rispettive aliquote di contribuzione a livello di ordinanza e non più di anno in anno.  Obbligo di impiegare direttamente per l’alimenta- zione umana la frutta trasformata con contributi; esclusione di altri scopi di utilizzazione.

Indagine conoscitiva

Ordinanza Principali modifiche Pagina (n. RS) Ordinanza concer-  Ai fini dell’esecuzione dell’ordinanza sui pagamenti 51 nente la banca dati diretti per quel che riguarda i bisonti e gli equidi, con- sul traffico di ani- seguente estensione delle disposizioni dell’ordinanza mali, ordinanza BDTA concernenti l’approntamento e l’acquisizione BDTA (916.404.1) di dati.  Estensione del rimando per singole disposizioni (art. 9, 11 e 12 segg.) al nuovo articolo 8b.

Ordinanza concer-  Creazione di una base legale per il monitoraggio del 55 nente il monitorag- mercato e la rispettiva richiesta di dati di mercato sui gio del mercato nel mezzi e i beni di produzione agricoli. settore agricolo (942.31) Atti normativi del DEFR Ordinanza sulle esi-  L’adeguamento della presente ordinanza è richiesto 57 genze minime rela- in seguito alla mozione 08.3247 «Protezione tive al controllo delle DOP/IGP per i prodotti forestali» depositata dal Con- denominazioni di sigliere nazionale Laurent Favre. La modifica ri- origine e delle indi- guarda le esigenze minime di controllo. cazioni geografiche protette, ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP (910.124)

Allegato 1 dell’ordi-  Adeguamento dei valori indicativi d’importazione del 59 nanza sulle importa- sistema del prezzo soglia degli alimenti per animali zioni agricole, OIAgr alle attuali proprietà nutrizionali. Le modifiche propo- (916.01) ste comportano una riduzione dei valori indicativi d’importazione per 93 voci di tariffa doganale e una maggiorazione per 19. Ordinanza dell’UFAG Ordinanza concer-  Revisione totale dell’ordinanza. 69 nente la determina-  Abrogazione di tutte le disposizioni sui fiori recisi e zione di periodi e di quelle dell’allegato 3. termini nonché la li- berazione di quanti- tativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fre- sche, ordinanza sulla liberazione se- condo l'OIEVFF (916.121.100)

Indagine conoscitiva

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

(Ordinanza DOP/IGP)

Modifica del ….

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971 è modificata come segue:

Titolo Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) Ingresso visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr), visto l’articolo 41a della legge del 4 ottobre 19913 sulle foreste (LFo),

Art. 1 cpv. 1 e 2 1 Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (di seguito «prodotti») che sono iscritte nel registro federale sono protette. 2 Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza. Possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza prodotti conformi al relativo elenco degli obblighi.

2016- 1

Ordinanza DOP/IGP RU 2016

Art. 1a Definizioni S’intende per: a. prodotto silvicolo: il legname rotondo; b. prodotto silvicolo trasformato: il legname segato grezzo o piallato.

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva, e 2 1 Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: 2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine.

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, e 2 1 Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: 2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come indicazioni geografiche.

Art. 4a cpv. 1

1 Se una domanda di registrazione concerne una denominazione omonima già regi-

strata e la denominazione da registrare induce il pubblico a presumere che i prodotti sono originari di un'altra regione o di un altro luogo, tale denominazione non può essere registrata nonostante si tratti della denominazione esatta della regione o della località di origine dei prodotti.

Art. 5 cpv. 1bis lett. a e 1ter

1bis Un raggruppamento è considerato rappresentativo se:

a. rappresenta almeno la metà del volume del prodotto; 1ter Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, un raggruppamento è considerato rappresentativo se: a. rappresenta almeno la metà del volume del prodotto; b. almeno il 60 per cento della superficie forestale e il 60 per cento dei trasfor- matori sono rappresentati; e c. fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici.

Art. 7 cpv. 1 lett. c

1 L'elenco degli obblighi comprende:

c. la descrizione del prodotto, segnatamente le sue materie prime e le sue prin- cipali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche; per

2

Ordinanza DOP/IGP RU 2016

i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, comprende le loro qualità meccaniche (le loro caratteristiche fisiche o altre qualità intrinseche);

Art. 11 Decisione su opposizione L'UFAG decide sull'opposizione dopo aver sentito la Commissione nonché le autori- tà federali e cantonali interessate.

Art. 16 cpv. 1 e 3

1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine

protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) non possono essere impiegate per prodotti la cui denominazione non è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti la cui denominazione, benché

registrata, non è stata certificata conformemente all’articolo 18.

Art. 16a Menzioni DOC, DOP o IGP

1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine

protetta» o «indicazione geografica protetta» oppure le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) devono figurare in una delle lingue ufficiali sull'etichetta dei prodotti la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordi- nanza. 2 L'impiego delle menzioni e abbreviazioni secondo il capoverso 1 è facoltativo nel caso di prodotti la cui denominazione è stata registrata conformemente all'articolo 8a.

Art. 17 cpv. 2 lett. e

2 Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:

e. se il prodotto è utilizzato come ingrediente o come componente.

Art. 17a Prodotti non conformi all'elenco degli obblighi

1 I prodotti che non adempiono le condizioni per l'impiego di una denominazione

d'origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione della domanda di registrazione sono stati commercializzati legalmente sotto questa deno- minazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della registrazione. Possono essere commercializzati in tale forma per tre anni dopo la pubblicazione della registrazione. 2 Se l'elenco degli obblighi è modificato conformemente all'articolo 14 capoverso 1, i relativi prodotti possono ancora essere fabbricati, confezionati, etichettati e com- mercializzati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della modifica.

3

Ordinanza DOP/IGP RU 2016

Titolo prima dell’art. 18 Sezione 4 Controllo ed esecuzione

Art. 18 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 19 Esigenze poste agli organismi di certificazione 1 Gli organismi di certificazione devono essere accreditati per la loro attività con- formemente all'ordinanza del 17 giugno 19964 sull'accreditamento e sulla designa- zione (OAccD). 2 Gli organismi di certificazione devono adempiere le condizioni seguenti: a. disporre di una struttura organizzativa e di una procedura di certificazione e di controllo (procedura di controllo standard) che consentono di fissare segnatamente i criteri che le aziende sottoposte al controllo di un organi- smo di certificazione sono tenute a osservare come oneri nonché di un piano di misure applicabile laddove siano constatate irregolarità; b. offrire garanzie di obiettività e imparzialità adeguate e disporre del perso- nale qualificato nonché delle risorse necessarie per assolvere le loro fun- zioni.

Art. 19a Organismi di certificazione esteri 1 Sentito il Servizio d’accreditamento svizzero (SAS), l’UFAG riconosce gli organi- smi di certificazione esteri che intendono svolgere le loro attività sul territorio sviz- zero, se sono in grado di provare di possedere una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera.

2 Gli organismi di certificazione esteri devono segnatamente:

a. adempiere le esigenze di cui all’articolo 19 capoverso 2; b. essere a conoscenza della pertinente legislazione svizzera. 3 All’atto della presentazione di una domanda di riconoscimento devono attestare che le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 sono adempiute. 4 È fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio. 5 L’UFAG può accordare il riconoscimento per una durata limitata e subordinarlo a oneri. Può segnatamente imporre all’organismo di certificazione estero gli oneri seguenti: a. accettare i controlli dell’UFAG riguardanti le attività svolte in Svizzera e cooperarvi;

4 RS 946.512 5 RS 946.51

4

Ordinanza DOP/IGP RU 2016

b. fornire all’UFAG informazioni dettagliate sulle attività svolte in Svizzera; c. utilizzare i dati e le informazioni raccolti durante i controlli esclusivamente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla prote- zione dei dati; d. concordare preventivamente con l’UFAG qualsiasi modifica prevista delle fattispecie importanti per il riconoscimento; e. contrarre un’assicurazione responsabilità civile appropriata o costituire ri- serve sufficienti. 6 L’UFAG può revocare il riconoscimento se le esigenze, gli obblighi e gli oneri non sono adempiuti.

Art. 21 Esecuzione da parte dell’UFAG 1 L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'UFAG fatto salvo l’articolo 21c. Nel caso in cui non siano interessate derrate alimentari, esso applica la legislazione sull'agricoltura. 2 L’UFAG inoltre: a. tiene un elenco degli organismi di certificazione accreditati o ricono- sciuti nel campo d’applicazione della presente ordinanza; b. registra le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte; c. sorveglia gli organismi di certificazione di cui agli articoli 19 e 19a.

3 Può ricorrere a esperti.

Art. 21a Sorveglianza degli organismi di certificazione

1 L’attività di sorveglianza dell’UFAG comprende segnatamente:

a. la valutazione della procedura interna dell’organismo di certificazione per i controlli, l’amministrazione e la verifica dei fascicoli di controllo per quanto concerne l’adempimento delle esigenze della presente ordinanza; b. la verifica della procedura nel caso di situazioni di non conformità, di con- testazione e di ricorso.

2 L’UFAG coordina la sua attività di sorveglianza con quella del SAS.

3 Nel quadro della sua attività di sorveglianza provvede affinché le esigenze degli articoli 19 e 19a capoverso 2 siano adempiute.

4 Può richiedere al SAS la sospensione o la revoca di un accreditamento ai sensi

dell’articolo 21 OAccD, nel campo d’applicazione della presente ordinanza, laddove un organismo di certificazione non applichi le prescrizioni della presente ordinanza o non adempia le esigenze in essa contenute. 5 Può emanare istruzioni all’attenzione degli organismi di certificazione. Queste comprendono altresì un catalogo finalizzato all’armonizzazione delle procedure degli organismi di certificazione in caso di irregolarità.

Art. 21b Ispezione annuale degli organismi di certificazione

5

Ordinanza DOP/IGP RU 2016

1 L’UFAG procede a un’ispezione annuale presso gli organismi di certificazione autorizzati in Svizzera conformemente agli articoli 19 e 19a, nella misura in cui ciò non sia garantito nel quadro dell’accreditamento. 2 Controlla segnatamente se l’organismo di certificazione dispone di una procedura e di modelli scritti e se li utilizza per i compiti seguenti: a. attuazione di una strategia basata sui rischi per il controllo delle aziende, b. scambio di informazioni con altri organismi di certificazione o con terzi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive, c. applicazione e monitoraggio delle misure adottate in virtù dell’articolo 21a capoverso 5 nel caso di irregolarità o infrazioni, d. rispetto delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati.

Art. 21c Esecuzione da parte dei Cantoni 1 L’esecuzione della Sezione 3 secondo la legislazione sulle derrate alimentari spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari. 2 Essi segnalano all’UFAG, agli organismi di certificazione e ai raggruppamenti le irregolarità constatate.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2017.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, … Il cancelliere della Confederazione, …

6 RS 235.1

6

Indagine conoscitiva Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1bise 2 1bis La quota di cui al capoverso 1 deve essere soddisfatta separatamente per ognuno dei seguenti ambiti: a. sulla superficie agricola utile entro una distanza di percorso di 15 km al mas- simo dal centro aziendale; b. sulla superficie agricola utile oltre una distanza di percorso di 15 km dal centro aziendale. 2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–k, n e p e di cui all’allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi sono di proprietà del gestore o in affitto.

Art. 17 cpv. 2 e 3 Abrogati

Art. 36 Periodo di calcolo e rilevazione degli effettivi di animali determi- nanti 1 Per il calcolo dell’effettivo di animali da reddito nelle aziende è determinante il pe- riodo di calcolo dal 1° settembre dell’anno precedente al 31 agosto dell’anno di con- tribuzione. 2 Per il calcolo del carico di aziende d’estivazione e di aziende con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo:

RS .......... 1 RS 910.13 2016 –...... 1 7

a. per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali della specie equina: l’anno di contribuzione fino al 31 ottobre; b. per gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo: l’anno di con- tribuzione. 3 L’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.

4 Il gestore dell’azienda notifica:

a. l’effettivo degli altri animali da reddito al 1° gennaio dell’anno di contribu- zione all’atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti; b. l’effettivo degli altri animali da reddito calcolato in virtù dell’articolo 37 capoverso 2 entro il 30 settembre dell’anno di contribuzione. 5 Il gestore dell’azienda d’estivazione o dell’azienda con pascoli comunitari notifica l’effettivo degli altri animali da reddito di cui all’articolo 98 capoverso 3 lettera b all’atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti.

Art. 37 cpv. 1 e 4 1 Per il calcolo dell’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all’ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.

4 Abrogato

Art. 41 cpv. 3bis e 3ter Abrogati

Art. 55 cpv. 1, frase introduttiva, 1bis, frase introduttiva e 8 1 I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto: 1bis I contributi per la biodiversità sono concessi per albero ai seguenti alberi di pro- prietà o in affitto: 8 I contributi di cui al capoverso 1 lettera o sono limitati in base al carico effettivo.

Art. 57 cpv. 3 3 Se le aliquote di contribuzione (contributo del livello qualitativo I o II) vengono ridotte, il gestore può rinunciare all’ulteriore partecipazione nell’anno della riduzione delle aliquote. Art. 62 cpv. 3bis 3bis Se le aliquote di contribuzione (contributo per l’interconnessione, contributo del livello qualitativo I o II) vengono ridotte, il gestore può rinunciare all’ulteriore parte- cipazione nell’anno della riduzione delle aliquote.

2 8

Art. 69 cpv. 1 lett. d, 2 lett. b, 3 e 5 1 La coltivazione deve avvenire rinunciando completamente all’impiego dei seguenti prodotti: d.insetticidi, eccetto il caolino per la lotta contro il meligete della colza. 2 Le esigenze di cui al capoverso 1 devono essere adempiute per ogni coltura sull’in- sieme dell’azienda per: b. abrogata;

3 Il contributo per il frumento da foraggio è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell’elenco delle varietà di frumento raccomandate2 di Agroscope e swiss granum. 5 Per i produttori riconosciuti secondo le disposizioni d’esecuzione concernenti l’or- dinanza del 7 dicembre 19983 sul materiale di moltiplicazione, su domanda i cereali per la produzione di sementi possono essere esclusi dalle esigenze di cui al capoverso 1. I produttori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture interessate.

Art. 78 cpv. 3 e 4, frase introduttiva e lett. c 3 Per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in Suisse-Bilanz con 3 kg di azoto disponibile. Per il computo è determinante la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la Guida «Suisse-Bilanz» versione 1.144. 4 Il gestore s’impegna a effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie:

c. abrogata

Art. 80 cpv. 3, frase introduttiva e lett. c e f 3 Il gestore s’impegna a effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie:

c. abrogata; f. abrogata

2 La lista può essere consultata sul sito Internet www.swissgranum.ch.

3 RS 916.151 4 La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.14, xy 2016. 3 9

Titolo dopo l’articolo 82

Sezione 4: Contributo per l’equipaggiamento di irroratrici con un sistema di risciacquo a ciclo dell’acqua di risciacquo separato per la pu- lizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitisanitari

Art 82a 1Per l’equipaggiamento di irroratrici di pieno campo e atomizzatori esistenti e nuovi con un sistema di risciacquo a ciclo dell’acqua di risciacquo separato è versato un contributo unico per irroratrice, se a. il sistema di risciacquo risciacqua l’interno dell’irroratrice mediante una pompa supplementare e ugelli di pulizia; b. dall’inizio alla fine del processo di risciacquo non viene effettuata alcuna regolazione manuale e il processo di risciacquo avviene autonomamente.

2 I contributi sono versati fino al 2022.

Art. 97 cpv. 1, frase introduttiva 1 Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 20135 sul coordinamento dei controlli (OCoC) il gestore deve presentare entro il 30 settembre precedente l’anno di contribuzione all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove hanno sede, la notifica concernente:

Art. 98 cpv. 3 lett. d n. 1

3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

d. per i contributi d’estivazione:

1. la categoria e il numero di animali estivati, eccetto gli animali della spe-

cie bovina e i bufali nonché gli animali della specie equina;

Art. 99 Termini di domanda e scadenze 1 La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d’esti- vazione, va presentata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. Il dato sugli effettivi determinanti degli altri animali da reddito va presentato all’autorità designata dal Cantone competente tra il 1° e il 30 settembre. 2 La domanda per ottenere contributi nella regione d’estivazione va presentata all’au- torità designata dal Cantone competente tra il 1° e il 30 settembre. 3 Nell’ambito delle scadenze di cui ai capoversi 1 e 2 i Cantoni possono fissare un termine di domanda nonché un termine per la presentazione dei dati sugli effettivi determinanti degli altri animali da reddito.

5 RS 910.15 4 10

Art. 100 cpv. 2 2 Le variazioni successive delle superfici, del numero di alberi e delle colture princi- pali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio. Art. 115 cpv. 10 Abrogato

Art. 115c Disposizione transitoria della modifica del … 1 Il primo periodo di riferimento anticipato per l’effettivo di animali di cui all’allegato

1 numero 2.1.2 dura dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018.

2 Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bi- lancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz, versione 1.96, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per il 2017. Nel 2017 per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l’anno civile. 3 Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, i contributi per il 2017 non sono ridotti se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni. 4 Fino all’anno di contribuzione 2019 compreso i Cantoni possono registrare le super- fici e la loro utilizzazione, nonché gli altri oggetti necessari per il calcolo dei paga- menti diretti relativi a ogni azienda utilizzando un metodo diverso da quello previsto all’articolo 113 a condizione che esso sia approvato dall’UFAG. Entro il 31 dicembre

2016 presentano all’UFAG, per approvazione, il metodo che hanno scelto e la sca-

denza per l’applicazione dei modelli di geodati in virtù dell’ordinanza del 21 maggio

20087 sulla geoinformazione.

5 I contributi degli anni 2017-2019 vengono corretti se, tra i dati effettivi sulle super- fici di cui ai modelli di geodati e i dati sulle superfici utilizzati secondo il capoverso 4 vi è uno scarto di oltre 50 are per quanto riguarda la superficie decliva che dà diritto ai contributi dell’azienda. 6 La pulizia di irroratrici di pieno campo e atomizzatori con un sistema automatico di

pulizia interna secondo il numero 6.1.2 non è necessaria fino alla limitazione tempo- rale del contributo per l’efficienza delle risorse di cui all’articolo 82a.

II Gli allegati 1, 2, 4, 5, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

6 I moduli complementari 6 e 7 di Suisse-Bilanz possono essere consultati sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono ri- spettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Istruzioni concernenti il computo di ali- menti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz, versione 1.8 (moduli comple- mentari 6 e 7). 7 RS 510.620

5 11

III 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017. 2 Gli articoli 57 capoverso 3 e 62 capoverso 3bis nonché l’allegato 8 numeri 2.4.5a, 2.4a.5 e 3.8.1 entrano in vigore il 1° ottobre 2016. 3 Gli articoli 35, 37 capoversi 1 e 4, 98 capoverso 3 lettere b e d numero 1, 99 e 100 capoverso 2 nonché l’allegato 1 numero 2.1.2 entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione,

6 12

Allegato 1 (art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1 e 3, 18 cpv. 3–5, 19–21, 25, 115 cpv. 11 e 16)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

N. 2.1.1 e 2.1.2 2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l’apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida Suisse-Bilanz dell’UFAG e dell’Associazione svizzera per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). Si applica la versione 1.138 o 1.149 per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive dell’anno civile 2016 e la versione 1.14 per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive dell’anno civile 2017. L’UFAG è competente per l’omologazione dei software per il calcolo del bilancio delle sostanze nu- tritive. 2.1.2 Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati sulle superfici e sulle colture dell’anno civile in corso e l’effettivo medio di animali tra il 1° settembre dell’anno precedente e il 31 agosto dell’anno civile in corso. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All’atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell’anno precedente.

5 Adeguata protezione del suolo

5.1 Copertura del suolo

5.1.1 Su ogni particella nella zona di pianura, nella zona collinare o nella zona di montagna I con colture raccolte prima del 31 agosto, nell’anno in corso le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali.

5.2 Protezione contro l’erosione

5.2.1 La superficie coltiva non deve presentare perdite rilevanti di suolo dovute all’erosione e alla gestione. 5.2.2 Una perdita di suolo è considerata rilevante se corrisponde almeno ai casi di cui alla rubrica «2-4 t/ha» del Promemoria di Agridea del novembre 200710 sulla quantità di terra che va persa.

8 La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti di- retti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equili- brato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, agosto 2015. 9 La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti di- retti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equili- brato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.14, xy 2016.

10 Il promemoria può essere consultato sul sito Internet www.xxx > xxx > xxx.

7 13

5.2.3 Una perdita di suolo è considerata dovuta alla gestione se non è riconducibile a una causa primariamente naturale o primariamente infrastrutturale o a una combinazione delle due. 5.2.4 In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, sulla particella o nel comprensorio in questione il gestore deve applicare: a) un piano di gestione riconosciuto dal servizio cantonale competente oppure b) provvedimenti scelti liberamente per prevenire l’erosione. 5.2.5 Se l’erosione su una particella è provocata per effetto di terzi, il servizio can- tonale competente ne stabilisce la causa. Provvede affinché venga applicata una procedura concordata tesa ad evitare l’erosione nella rispettiva regione. 5.2.6 I casi ripetuti di erosione sulla stessa particella sono considerati come lacuna. Se il gestore ha applicato correttamente il piano di gestione di cui al numero

5.2.4 lettera a non si applica alcuna riduzione dei contributi.

5.2.7 I controlli sono eseguiti in maniera mirata dopo le piogge in luoghi a rischio. I servizi cantonali competenti tengono un elenco dei casi di erosione consta- tati. N. 6.1.2 6.1.2 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei ve- getali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate di un serbatoio d'acqua. La pulizia delle irroratrici avviene con un sistema auto- matico di pulizia interna. La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo

N. 6.2.4 lett. c Categoria di Agente patogeno / col- Prodotti utilizzabili liberamente Utilizzabili nella PER prodotti tura nella PER solo con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3

c. Insetticidi Criocera dei cereali Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri pro- Diflubenzuron, Tefluben- dotti fitosanitari au- zuron e Spinosad torizzati

Dorifora della patata Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri pro- Teflubenzuron, Azadirachtin dotti fitosanitari au- e Spinosad o a base di Bacil- torizzati lus thuringiensis

Afidi delle patate da Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri pro- tavola, dei piselli Pirimicarb, Pymetrozin, Spi- dotti fitosanitari au- proteici, delle fa- rotetramat e Flonicamid torizzati vette, del tabacco, delle barbabietole (da foraggio e da zucchero) e dei gira- soli

8 14

Piralide del mais da Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri pro- granella Trichogramme spp. dotti fitosanitari au- torizzati

9 15

Allegato 2 (art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)

N. 3

3 Densità massima per i pascoli destinati agli ovini

Si applica la seguente densità massima: Ubica- Altitudine Sistema di Densità massima Densità massima zione pascolo per ha di superficie per ha di superficie di pascolo netta su di pascolo netta su pascoli magri pascoli grassi Ovini* CN Ovini* CN Sotto il fino a 900 m Gregge per- 14 1.21 34 2.93 limite 900-1100 m manente- 13 1.12 30 2.58 del bo- mente sorve- sco 1100-1300 m gliato o 11 0.95 25 2.15 1300-1500 m pascolo da 9 0.77 21 1.81 1500-1700 m rotazione 7 0.60 16 1.38 oltre 1700 m 6 0.52 11 0.95 fino a 900 m Altri pascoli 4 0.34 7 0.60 900-1500 m 3 0.26 5 0.43 oltre 1500 m 2 0.17 3 0.26 Sopra il fino a 2000 m Gregge per- 5 0.43 8 0.69 limite Nord delle Alpi fino a 2200 manente- 3 0.26 5 0.43 del bo- m mente sorve- sco Alpi centrali fino a 2400 m gliato o Sud delle Alpi fino a 2300 m pascolo da rotazione Nord delle Alpi fino a 2200 Altri pascoli 2 0.17 2.5 0.22 m Alpi centrali fino a 2400 m Sud delle Alpi fino a 2300 m Super- Altipiano, Prealpi e Ticino Gregge per- 2 0.17 3 0.26 fici in meridionale oltre 2000 m manente- altitu- Nord delle Alpi oltre 2200 m mente sorve- dine Alpi centrali oltre 2400 m gliato o Sud delle Alpi oltre 2300 m pascolo da rotazione Altri pascoli 0.5 0.04 1.5 0.13 * Media ponderata per ovino estivato 0.0861 UBG in 100 giorni

10 16

Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 8, 59 cpv. 1 e 62 cpv. 1 lett. a e cpv. 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della bio- diversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 2.1.1 2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto disponibile. L’azoto può essere apportato soltanto sotto forma di letame o compost. Se sull’insieme dell’azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (massimo 15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non pre- cedentemente il primo sfalcio.

N. 12.1.1 e 12.1.8 12.1.1 Definizione: alberi da frutto a granella, alberi da frutto a nocciolo nonché noci e castagni. 12.1.8 Per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi va rispettata una distanza mi- nima di 10 metri a partire dal tronco rispetto a margini del bosco, siepi, bo- schetti campestri e rivieraschi nonché corsi d’acqua.

N. 12.2.4 e 12.2.4a 12.2.4 La densità può ammontare al massimo al seguente numero di alberi per ettaro: a. 120 alberi da frutto a nocciolo e a granella, ciliegi esclusi; b. 100 ciliegi, noci e castagni.

12.2.4a La limitazione di cui al numero 12.2.4 non si applica ai popolamenti piantati prima del 1° aprile 2001. In caso di sostituzione di alberi di tali popolamenti si applica il numero 12.2.4.

B Interconnessione N. 2.2 lett. c Concerne soltanto il testo francese.

11 17

Allegato 5 (art. 71 cpv. 1 e 4)

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)

N. 3.1

3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che

nell’azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «GMF-Futterbilanz» dell’UFAG secondo la Guida Suisse-Bilanz. Si applica la versione 1.13 o 1.14 per il calcolo del bilancio foraggero dell’anno civile 2016 e la versione 1.14 per il calcolo del bilancio foraggero dell’anno civile 2017. L’UFAG è competente per l’omologazione dei software per il calcolo del bilancio foraggero. N. 3.4

3.4 Sono esonerate dal calcolo del bilancio foraggero:

a. le aziende che somministrano, per UBGFG all’anno, esclusivamente forag- gio ottenuto da prati e pascoli propri dell’azienda di cui al numero 1.2 e al massimo 500 kg di SS di foraggio complementare, foraggiamento durante l’estivazione compreso, di cui al numero 1.3; b. le aziende che oltre al foraggio ottenuto da prati e pascoli propri dell’azienda di cui al numero 1.2, all’anno

1. somministrano esclusivamente al massimo 300 kg di SS di foraggio com-

plementare per UBGFG, foraggiamento durante l’estivazione compreso, di cui al numero 1.3 e

2. coltivano, nella regione di pianura, al massimo 5 are di mais pianta intera

proprio dell’azienda (corrispondente a 960 kg SS di mais) per UBGFG e, nella regione di montagna, al massimo 2 are di mais pianta intera proprio dell’azienda (corrispondente a 300 kg SS di mais) per UBGFG.

12 18

Allegato 6 (art. 74 cpv. 4 e 6, 75 cpv. 2, 4 e 5 nonché 76 cpv. 1)

Esigenze specifiche del programma SSRA e URA

Lett. D n. 1.1 lett. a a. Giorni di uscita e documentazione: - Dal 1° maggio al 31 ottobre occorre concedere agli animali almeno 26 uscite mensili al pascolo. Per gli animali che, durante un certo periodo, hanno quotidianamente ac- cesso al pascolo occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo. - Dal 1° novembre al 30 aprile occorre concedere agli animali almeno 13 uscite mensili all’aperto. Per gli animali che, durante un certo periodo, hanno quotidianamente ac- cesso all’aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.

13 19

Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi N. 3.1.1 pt. 12

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

Contributo per la qualità se- condo livelli qualitativi

I II

fr./ha e anno fr./ha e anno

12. Superfici inerbite e terreni da strame ricchi 150, al mas-

di specie nella regione d'estivazione simo tuttavia

200 per CN

N. 4.2 4.2 Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all’articolo 64, la Confedera- zione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 120 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile e 80 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d’estivazione.

N. 6.3.3 Abrogato

6.4 Contributo per l’impiego del ciclo dell’acqua di risciacquo

per la pulizia delle irroratrici 6.4.1 Il contributo ammonta, per sistema di risciacquo, al 50 per cento del prezzo d’acquisto, al massimo tuttavia a 2000 franchi.

14 20

Allegato 8 (art. 105 cpv. 1)

Riduzione dei pagamenti diretti

N. 2.1.7 lett. c

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

c. Selve castanili curate gestite Sfalcio insufficiente 600 fr./ha × superficie interes- in modo inadeguato (art. 105; Rimozione dei ricci di casta- sata in ha art. 19 cpv. 7 e 22 OTerm) gna e raccolta del fogliame 300 fr./ha × superficie interes- insufficiente (<50 per cento) sata in ha

Rimozione insufficiente del legno morto 300 fr./ha × superficie interes- sata in ha

100 fr./ha × superficie interes-

Diradamento e semina insuf- sata in ha ficienti

50 fr. per documento

Piani della superficie man- canti Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il ter- mine suppletivo o se il docu- mento non è stato presentato successivamente

N. 2.1.8 lett. b e d

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

b. Dichiarazione non corretta Effettivo dichiarato non de- Per tutte le lacune: correzione. dell’effettivo medio o dichia- tenuto in azienda In più riduzione di 100 fr. per razione non corretta del nu- Effettivo dichiarato da un al- UBG interessata mero di animali estivati (ani- tro gestore detenuto in mali della specie bovina e azienda (nessuna dichiara- bufali esclusi) (art. 98, 100 e zione personale) 105) Effettivo medio o numero di animali estivati non corretto, non plausibile o non rintrac- ciabile

d. Computo non corretto degli Notifica d’entrata alla BDTA Correzione all’effettivo com- animali estivati sull’effettivo o autodichiarazione di ani- putabile sulla base degli ani- dell’azienda (art. 37 e 46) mali trasferiti per l’estiva- mali estivati. In più riduzione zione contraria all’intenzione di 200 fr. per UBG interessata dell’azienda cedente e senza accordo di diritto privato

15 21

N. 2.2.2 lett. b

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

b. Superamento del bilancio delle sostanze nutritive per 5 punti per % di superamento, min. azoto e/o fosforo (all. 1 n. 2.1) 12 punti e max. 80 punti; in caso di superamento di entrambi i valori N e P2O5 per la riduzione è determi- nante quello più alto

N. 2.2.3 lett. a

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla 50 fr. per documento o per analisi rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, del suolo bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti Si applica la riduzione soltanto se da HODUFLU, registrazioni alimenti NPr, analisi del la lacuna permane dopo il termine suolo (risalenti a oltre 10 anni), test delle irroratrici (ri- d’inoltro suppletivo o se il docu- salenti a oltre 4 anni) incompleti, mancanti, errati, inuti- mento non è inoltrato successiva- lizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1) mente

N. 2.2.6 lett. e, f e h

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

e. Copertura del suolo non Coltura autunnale o coltura in- 1100 fr./ha × superficie interessata presente (art. 17 e all. 1 tercalare/sovescio invernale in ha n. 5.1) mancante

f. Visibile perdita di suolo Inosservanza del piano di ge- 80% dei contributi per la sicurezza dovuta alla gestione (art. stione dell’approvvigionamento della par-

17 e all. 1 n. 5.2) ticella gestita interessata, min. 500

fr., max. 5000 fr. Casi di erosione senza piano Nessuna riduzione in caso di reci- di gestione diva. 100% dei contributi per la si- curezza dell’approvvigionamento della particella gestita interessata, min. 500 fr., max. 5000 fr. h. Impiego di prodotti fitosanitari tra il 1° novembre e il Ogni lacuna: 600 fr./ha × superfi- 15 febbraio (all. 1 n. 6.2) cie interessata in ha Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati e im- piego non corretto (all. 1 n. 6.2 e 6.3) Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 6.2) Lotta senza considerare la soglia nociva o supera- mento della stessa (all. 1 n. 6.2) Inosservanza delle esigenze relative all’impiego di in- setticidi, prodotti da irrorare e granulati (all. 1 n. 6.2)

N. 2.3.2

2.3.2 Le riduzioni sono calcolate e applicate per ogni controllo.

16 22

N. 2.4.5a e 2.4.5b 2.4.5a Non vengono versati contributi se è stata notificata la rinuncia di cui all’arti- colo 57 capoverso 3. 2.4.5b Per le superfici di cui all’articolo 55 capoversi 5 e 6 i CQ I e CQ II sono ridotti del 100 per cento.

N. 2.4.17 lett. b e c

Lacuna per il punto di controllo Riduzione b. Q II: assenza o numero insufficiente di strutture che pro- Nessuna riduzione: versamento del muovono la biodiversità secondo le istruzioni, meno di CQ II solo per alberi da frutto ad 10 alberi in almeno 20 are, meno di 30 alberi per ha e alto fusto nei campi che adem- più di 30 m di distanza tra gli alberi, nessuno sfalcio a piono le esigenze regola d’arte, meno di un terzo delle corone degli alberi ha un diametro di oltre 3 m, superficie computabile combinata localmente a una distanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2) c. Q II: il numero di alberi non resta costante (art. 59, all. 4 200% CQ II n. 12.2)

N. 2.4.19 lett. a

Lacuna per il punto di controllo Riduzione a. Q I: inosservanza di condizioni e oneri; lavorazione del Ogni lacuna: 500 fr. suolo nelle corsie, lavorazione profonda del suolo nelle corsie e in più di ogni seconda corsia; uso di frantuma- trici (art. 57, 58, all. 4 n. 14.1)

N. 2.4a.5 e 2.4a.6 2.4a.5 Non vengono versati contributi se è stata notificata la rinuncia di cui all’arti- colo 62 capoverso 3bis. 2.4a.6 Per le superfici di cui all’articolo 55 capoversi 5 e 6 i CQ I e CQ II sono ridotti del 100 per cento.

N. 2.7.1 lett. a

Lacuna per il punto di controllo Riduzione a. Bilancio foraggero utilizzato come prova non ricono- 200 fr. sciuto dall’UFAG quindi non valido o mancante (all. 5 n. Se la lacuna permane dopo il ter- 3.1) mine suppletivo: 120 % dei contri- buti

N. 2.8.2 lett. c e d

Lacuna per il punto di controllo Riduzione c. Azienda biologica non riconosciuta (art. 5 cpv. 2 O 110 punti sull’agricoltura biologica)

17 23

d. Autorizzazione per una riconversione graduale non di- 110 punti sponibile, oneri del piano di riconversione (scadenze, produzione parallela) non adempiuti (art. 9 O sull’agri- coltura biologica)

N. 2.8.4 lett. b

Lacuna per il punto di controllo Riduzione b. Impiego di sementi non biologiche, non conciate, di ma- 10 punti teriale vegetativo di moltiplicazione di livello 2 (norma bio) senza autorizzazione eccezionale e non indicato su OrganicXseeds per gruppi di varietà per cui non è più disponibile un’offerta biologica (art. 13 O sull’agricol- tura biologica) Impiego di sementi non biologiche, conciate o di tuberi- 30 punti seme non biologici, conciati (art. 13 O sull’agricoltura biologica) Immagazzinamento di sementi non biologiche, conciate 15 punti o di tuberi-seme non biologici, conciati (art. 13 O sull’agricoltura biologica) Impiego di materiale vegetale non biologico per la colti- 30 punti (15 punti per quantità pic- vazione a titolo lucrativo (art. 13 O sull’agricoltura bio- cole fino a 100 piantine/bulbi) logica) Impiego di sementi geneticamente modificate o di piante 110 punti transgeniche (art. 13 O sull’agricoltura biologica)

N. 2.8.6 lett. a, d e n

Lacuna per il punto di controllo Riduzione a. Elenco dell’effettivo di animali, giornale dei trattamenti 50 fr. per documento incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili (art. 16d cpv. 4, all. 1 n. 3.3 lett. e O sull’agricoltura biologica) d. Abrogata n. Immagazzinamento di alimenti per animali (minerali 0 punti: in caso di recidiva 200 esclusi) non conformi alle disposizioni dell’ordinanza fr. e 10 punti sull’agricoltura biologica (art. 16a cpv. 1 O sull’agricol- tura biologica e art. 4abis e 4b, all. 7 O DEFR sull’agricol- tura biologica)

N. 2.9.2a 2.9.2a Le riduzioni in caso di schizzo della corte o dell’ACE mancante o non attuale vengono applicate, per principio, per categoria di animali. Se uno schizzo ri- guarda più categorie di animali, viene applicata una sola riduzione (nessuna cumulazione).

N. 2.10.2 lett. b-d Lacuna per il punto di controllo Riduzione b. Per ogni superficie sono state notificate per i contributi Riduzione a quattro dosi; paga- più di quattro dosi (art. 78 cpv. 1) mento di quattro dosi

18 24

c. Registrazioni (data dello spandimento e superficie con- 120 % dei contributi cimata) non disponibili, errate o inutilizzabili (art. 78 cpv. 4) d. Dosi notificate per i contributi tra il 15.11 e il 15.2 (art. 120 % dei contributi

78 cpv. 1 e 2)

N. 2.10.3 lett. j

j. Le seguenti registrazioni per superficie sono incom- 120 % dei contributi plete, mancanti, errate o inutilizzabili; tipo di lavora- zione rispettosa del suolo, coltura principale e coltura principale precedente, termini di semina e di raccolta delle colture principali, impiego di erbicidi, superficie (art. 80 cpv. 3)

N. 2.10.5 2.10.5 Contributo per l’impiego del ciclo dell’acqua di risciacquo per la pulizia delle irroratrici

a. Sistema di pulizia dichiarato nella fattura non presente Restituzione del contributo per nell’azienda (art. 82a, all. 7 n. 6.4) l’acquisto di nuovi apparecchi o per l’equipaggiamento e ulteriori

1000 fr.

3.5 Documenti e registrazioni

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima reci- diva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l’esclu- sione dai contributi.

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Registro dell’apporto di concimi mancante (art. 30), se sono 200 fr. per documento mancante o stati apportati concimi per registrazione mancante Registro dell’apporto di foraggio mancante (art. 31), se è Riduzione applicata soltanto se la stato apportato foraggio lacuna permane dopo il termine Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un suppletivo o se i documenti o le re- piano di gestione gistrazioni dell’anno in corso o dell’anno precedente non sono stati Registrazioni giusta il piano di gestione mancanti (all. 2 n. presentati successivamente 2), se richieste Registrazioni giusta gli oneri cantonali mancanti (art. 34), se richieste Documenti d’accompagnamento o elenchi degli animali mancanti (art. 36). Piano delle superfici mancante (art. 38). Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante (all. 2 n. 4), se il gregge è permanentemente sorvegliato o su un pa- scolo da rotazione

19 25

N. 3.8.1

3.8.1 Non vengono versati contributi se è stata notificata la rinuncia di cui all’arti- colo 57 capoverso 3.

N. 3.10.4 3.10.4 Il Cantone può rinunciare alla riduzione alla prima infrazione alle prescrizioni in materia di protezione di animali dal profilo dei requisiti edili se il servizio veterinario cantonale ha fissato un termine per colmare la lacuna.

20 26

Indagine conoscitiva Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produ- zione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3 3 Il contributo per le barbabietole da zucchero è concesso soltanto se in un contratto scritto tra lo zuccherificio e il gestore oppure i membri di una comunità aziendale settoriale o di una comunità di produttori è stato stabilito un determinato quantitativo da fornire.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione,

1 RS 910.17 2016–...... 1 27

Ordinanza RU 2016

2 28

Indagine conoscitiva

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 e 3 Abrogati

Art. 3 cpv. 2 lett. c e 3 2 Per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i seguenti coefficienti:

c. Supplementi in tutte le zone (eccetto la regione d'estivazione) per:

1. zone declive con declività del 18-35 per cento 0,016 USM per ha

2. zone declive con declività superiore al 35 fino 0,027 USM per ha

al 50 per cento

3. zone declive con declività superiore al 50 per 0,054 USM per ha

cento

4. agricoltura biologica coefficienti lett. a maggiorati del

20 %

5. alberi da frutto ad alto fusto nei 0,001 USM per albero

campi 3 Nel calcolo dei supplementi secondo il capoverso 2 lettera c numeri 1-4 si conside- rano soltanto le superfici aventi diritto ai rispettivi pagamenti diretti. Per il supple- mento per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi secondo il capoverso 2 lettera c numero 5 si considerano soltanto gli alberi per i quali vengono versati i contributi per la biodiversità del livello qualitativo I.

RU 1999 62 1 RS 910.91

1 29

910.91 Ordinanza sulla terminologia agricola

Art. 6 Azienda

1 Per azienda s’intende un’impresa agricola che:

a. si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito op- pure di entrambe; b. comprende terre, edifici, installazioni e inventario per la gestione delle atti- vità; c. è autonoma dal profilo territoriale, giuridico, economico, organizzativo e fi- nanziario ed è indipendente da altre aziende; d. ha un proprio risultato d’esercizio; e e. è gestita durante tutto l’anno. 2 Il requisito di cui al capoverso 1 lettera c non è adempiuto in particolare se:

a. il gestore non può prendere decisioni per la gestione dell’azienda indipen- dentemente da gestori di altre aziende; b. il gestore di un'altra azienda o il suo socio, socio di società cooperativa, azionista o rappresentante partecipa con il 25 per cento o più al capitale pro- prio o totale dell’azienda; o c. i lavori dell’azienda sono svolti per lo più da altre aziende. 3 Se un gestore gestisce più aziende, per la LAgr e le ordinanze emanate in virtù di essa queste sono considerate insieme come un’unica azienda. 4 Una stalla al di fuori di un’azienda è computata all’azienda se è stata presa in affitto o in locazione con un contratto scritto e se nell’altra azienda non sono più detenuti animali della categoria per la quale la stalla è stata presa in affitto o in locazione. 5 Per centro dell'azienda s'intende il luogo nel quale si trova l'edificio principale oppure si svolgono le attività economiche principali.

Art. 10 Comunità aziendale Per comunità aziendale s’intende il raggruppamento di due o più aziende in un’unica azienda, se: a. la collaborazione è disciplinata in un contratto scritto; b. i gestori gestiscono congiuntamente la comunità aziendale per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e quindi si assumono il rischio d’impresa; c. i gestori delle aziende coinvolte lavorano per la comunità aziendale; d. i centri delle aziende coinvolte sono situati entro una distanza di percorso di

15 km al massimo; e

e. ciascuna delle aziende, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0,20 USM.

2 30

Ordinanza sulla terminologia agricola 910.91

Art. 11 Azienda detentrice di animali 1 Per aziende detentrici di animali s’intendono le stalle e le installazioni, eccetto i ricoveri per i pascoli, destinate alla detenzione regolare di animali nell'azienda e nell’azienda d’estivazione o nell’azienda con pascoli comunitari.

2 Un’unica azienda detentrice di animali comprende:

a. per le aziende: tutte le stalle e installazioni entro una distanza di 6 km al massimo; b. per le aziende d’estivazione e le aziende con pascoli comunitari: tutte le stal- le e le installazioni dell’azienda d’estivazione o dell’azienda con pascoli comunitari. 3 In alcuni casi i Cantoni possono decidere che fanno parte dell’azienda detentrice di animali anche le stalle e le installazioni oltre una distanza di 6 km. 4 Se in un’azienda vi sono stalle e installazioni situate sul territorio di più Cantoni, si considera che per ogni Cantone vi sia un’azienda detentrice di animali, in deroga al capoverso 2. I Cantoni interessati possono decidere se si tratta di un’unica azienda detentrice di animali.

Art. 12 Comunità aziendale settoriale Vi è una comunità aziendale settoriale se: a. più aziende tengono in comune animali da reddito o gestiscono congiunta- mente una parte delle loro attività; b. la collaborazione e la ripartizione delle superfici e degli animali sono disci- plinate in un contratto scritto; c. i gestori delle aziende coinvolte lavorano per la comunità aziendale settoria- le; d. i centri delle aziende coinvolte sono situati entro una distanza stradale di 15 km al massimo; e e. ciascuna delle aziende coinvolte, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0,20 USM.

Art. 19 cpv. 7

7 È considerata come una superficie permanentemente inerbita anche una selva

curata di castagni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro.

Art. 30a Verifica del riconoscimento 1 I Cantoni verificano periodicamente se le aziende e le comunità adempiono ancora le condizioni. Se ciò non è il caso, revocano il riconoscimento, sia esso formale o tacito. Il Cantone stabilisce la data in cui la revoca prende effetto. 2 I Cantoni verificano il riconoscimento delle comunità, in particolare in caso di cambiamento dei gestori coinvolti nonché di modifica dei rapporti di proprietà dopo

3 31

910.91 Ordinanza sulla terminologia agricola

il riconoscimento oppure in caso di modifica dei contratti di affitto delle aziende agricole esistenti al momento del riconoscimento. Il riconoscimento è revocato in particolare se: a. una o più aziende che fanno parte della comunità non adempiono più le con- dizioni previste all’articolo 6 capoverso 1 lettera b; oppure b. terre, edifici e installazioni sono essenzialmente:

1. tenuti in proprietà comune (comproprietà) dai gestori, oppure

2. presi in affitto da essi in comune.

3 Determinanti per la valutazione delle condizioni di cui al capoverso 2 lettera b sono le condizioni di proprietà, di affitto e di utilizzazione delle superfici e degli edifici nonché le loro quote rispetto al valore di reddito delle aziende escluse le abitazioni. I valori di reddito degli edifici costruiti, comprati o affittati in comune sono computati proporzionalmente ai gestori coinvolti.

II L’allegato è modificato come segue: N. 1 Rubrica

1. Animali della specie bovina (specie bos) e bufali (bubalus arnee)

N. 2

2. Animali della specie equina

2.1 Cavalli: animali di sesso femminile e animali di sesso 0,70

maschile castrati oltre 900 giorni di età

2.2 Cavalli: stalloni oltre 900 giorni di età 0,70

2.3 Cavalli: oltre 365 fino a 900 giorni di età 0,50

2.4 Cavalli: puledri fino a 365 giorni di età 0,30

2.5 Muli e bardotti di ogni età 0,40

2.6 Cavalli piccoli (altezza al garrese inferiore a 148 cm), asini 0,25

e pony di ogni età

N. 5.1 e 5.2

5.1 Bisonti oltre 900 giorni di età (riproduttori adulti) 1,00

5.2 Bisonti fino a 900 giorni di età (allevamento e ingrasso) 0,40

4 32

Ordinanza sulla terminologia agricola 910.91

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 Il numero II entra in vigore il 1° gennaio 2018.

... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione,

5 33

910.91 Ordinanza sulla terminologia agricola

Allegato (n. III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 22 settembre 19972 sull'agricoltura biologica

Art. 5 cpv. 2 e 3 2 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può, su richiesta, riconoscere una parte di un'azienda di cui all'articolo 6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla termino- logia agricola (OTerm) come un'azienda biologica se: a. è riconoscibile come unità di terre, edifici e installazioni; b. è territorialmente autonoma e chiaramente delimitata dal resto dell’azienda; c. dispone di un flusso di merci territorialmente delimitato; e d. impiega una o più persone.

3 Prima del riconoscimento di cui al capoverso 2 l'UFAG richiede il parere del

Cantone sul cui territorio è ubicata l'azienda.

2. Ordinanza del 23 ottobre 20134 sugli effettivi massimi

Art. 10 cpv. 2 lett. f, frase introduttiva

2 L’autorizzazione è concessa soltanto se:

e. il Cantone in cui si trova l’azienda detentrice di animali conferma per scritto che:

Art. 12 cpv. 2, frase introduttiva 2 L’autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l’azienda detentrice di animali conferma per scritto che:

3. Ordinanza del 23 novembre 20055 sulla caratterizzazione del pollame

Allegato n. 4 lett. c

2 RS 910.18 3 RS 910.91 4 RS 916.344 5 RS 916.342

6 34

Ordinanza sulla terminologia agricola 910.91

4. La designazione «Rurale all'aperto» può essere utilizzata soltanto:

c. se la superficie utilizzabile totale dei pollai delle singole aziende detentrici di animali non eccede 1600 m2;

4. Ordinanza del 23 ottobre 20136 sul coordinamento dei controlli delle aziende

agricole Art. 3 cpv. 1 1 Per ogni settore l'intervallo tra due controlli di base non deve essere più lungo del

periodo di cui all'allegato 1, laddove la fine del periodo è la fine del rispettivo anno civile.

6 RS 910.15

7 35

910.91 Ordinanza sulla terminologia agricola

8 36

Indagine conoscitiva Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 concernente l’importazione di prodotti agricoli è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 37 Sezione 4: Importazione di patate, patate da semina comprese e prodotti a base di patate

Art. 37 Contingenti doganali parziali e categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) 1 Il contingente doganale n. 14 (patate, patate da semina comprese e prodotti a base di

patate) è suddiviso in contingenti doganali parziali secondo l’allegato 3 numero 7. 2 Il contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) è suddiviso nelle seguenti categorie di merce: a. prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa

2103.9000 e 2104.1000;

b. altri prodotti semilavorati; c. prodotti finiti. 3 L'assegnazione delle voci di tariffa alle singole categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4 è disciplinata nell'allegato 1 numero 9. 4 Dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base della situazione del mercato, l'UFAG suddivide la quantità totale del contingente doganale parziale n. 14.4 fra le singole categorie di merce.

Art. 38 Liberazione dei contingenti doganali parziali L’UFAG stabilisce il periodo nel quale le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina), n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (Pa- tate da tavola) possono essere utilizzate.

1 RS 916.01 2016–...... 1 37

O sulle importazioni agricole RU 2016

Art. 39 Aumento dei contingenti doganali parziali In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'UFAG può au- mentare temporaneamente i contingenti doganali parziali n. 14.1 a 14.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.

Art. 40 Quote dei contingenti doganali parziali 1 Le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate

destinate alla valorizzazione) sono attribuite in percentuale in funzione della presta- zione all'interno del Paese delle singole persone rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto. 2 L'UFAG attribuisce una quota dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e n. 14.2 esclusivamente a persone la cui prestazione all'interno del Paese supera 100 tonnel- late. 3 Le quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono messe all'asta. In caso di aumento temporaneo di tale contingente doganale parziale, le quote del contingente sono attribuite in base all’ordine d’entrata delle dichiarazioni doga- nali. 4 Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) sono

messe all'asta. Per i prodotti semilavorati di cui all'articolo 37 capoverso 2 lettera a, hanno diritto a quote del contingente doganale soltanto le persone che trasformano questi prodotti nella loro azienda.

Art. 41 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 Abrogati

Art. 42 Domande Le domande di quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) devono pervenire all’UFAG entro il 30 settembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento.

Art. 43 Abrogato

Art. 55 cpv. 2

2 L’articolo 36 si applica sino al 31 dicembre 2018.

II Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 38

O sulle importazioni agricole RU 2016

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione,

3 39

O sulle importazioni agricole RU 2016

Allegato 1 (art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

Numero 8

8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati nel periodo dal 1° maggio al 25 ot- tobre è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 3. Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47. [1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori ali- quote di dazio applicabili [8-1] Nessun disciplinamento della ripartizione del contingente doganale n. 13, ogni importazione è autorizzata all’ADC (art. 26 OIAgr; art. 12 OIEVFF; RS 916.121.10). Il contingente doganale n. 105 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0) è attribuito in funzione dell’ordine di accetta- zione delle dichiarazioni doganali. Voce di tariffa Aliquota di dazio Numero di kg lordi senza Contingente doganale Informazioni com- per 100 kg lordi obbligo di PGI (n) [8-1] plementari [1] (CHF)

0603.1110 12.50 0 13, 105 0603.1120 12.50 20 0603.1210 0 13, 105 0603.1220 25.00 20 0603.1310 0 13, 105 0603.1320 25.00 20 0603.1410 0 13, 105 0603.1420 25.00 20 0603.1510 0 13, 105 0603.1520 25.00 20 0603.1911 0 13, 105 0603.1918 0 13, 105 0603.1921 25.00 20 0603.1928 25.00 20

4 40

O sulle importazioni agricole RU 2016

Numero 9

9. Disciplinamento del mercato: patate, patate da semina comprese

e prodotti a base di patate Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati nei limiti del contingente doganale è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5. Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47. Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei con- tingenti doganali parziali sono contenute negli articoli 37 a 42. Nella colonna catego- ria di merci è indicata la suddivisione del contingente doganale parziale n. 14.4 se- condo l'articolo 37 capoverso 2. [1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori ali- quote di dazio applicabili. [9-1] L'aliquota di dazio è stabilita nell'ordinanza del DEFR del 27 gennaio 2005 concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agri- coli trasformati (RS 632.111.722.1). [9-2] Non interessato dalle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato.

Voce di tariffa Aliquota di Numero di kg lordi Contingente Categoria di merci e informazioni comple- dazio per 100 senza obbligo di PGI doganale mentari kg lordi [1] parziale (n.) (CHF)

0701.1010 1.40 0 14.1 Patate da semina

0701.9010 6.00 0 ex 0701.9010 14.2 Patate destinate alla valorizzazione ex 0701.9010 14.3 Patate da tavola

0710.1010 0 14.4 Prodotti semilavorati

0710.9021 0 14.4 Prodotti semilavorati

0712.9021 0 14.4 Prodotti semilavorati

1105.1011 0 14.4 Prodotti semilavorati

1105.2011 0 14.4 Prodotti semilavorati

2001.9031 0 14.4 Prodotti finiti

2004.1012 [9-1] 0 14.4 Prodotti finiti

2004.1013 0 14.4 Prodotti finiti

2004.1092 [9-1] 0 14.4 Prodotti finiti

2004.1093 0 14.4 Prodotti finiti

2004.9028 0 14.4 Prodotti finiti

2004.9051 0 14.4 Prodotti finiti

2005.2021 0 14.4 Prodotti finiti

2005.2022 0 14.4 Prodotti finiti

2005.2029 785.00 PGI non necessario [9-2]

2005.2092 0 14.4 Prodotti finiti

2005.2093 0 14.4 Prodotti finiti

2005.2099 257.30 PGI non necessario [9-2]

2005.9921 0 14.4 Prodotti finiti

2005.9951 0 14.4 Prodotti finiti

5 41

O sulle importazioni agricole RU 2016

Numero 16

16. Disciplinamento del mercato: oli e grassi alimentari

... Voce di tariffa Aliquota di dazio Informazioni complementari per 100 kg lordi [1] (CHF) … 1501.1091 138.25 1501.1099 149.10 1501.2091 138.25 1501.2099 149.10 1501.9091 138.25 1501.9099 149.10 1502.1091 138.25 1502.1099 149.10 1502.9091 138.25 1502.9099 149.10 1503.0091 138.25 1503.0099 149.10 1504.1098 138.25 1504.1099 149.10 1504.2091 138.25 1504.2099 149.10 1504.3091 138.25 1504.3099 149.10 1506.0091 134.25 1506.0099 149.10 1507.1090 127.20 1507.9018 157.25 1507.9019 168.10 1507.9098 138.25 1507.9099 149.10 1508.1090 127.20 1508.9018 157.25 1508.9019 168.10 1508.9098 138.25 1508.9099 149.10 1509.1091 88.15 1509.1099 134.25 1509.9091 92.15 1509.9099 138.25 1510.0091 127.20 1510.0099 138.25 1511.1090 116.05 1511.9018 157.25 1511.9019 168.10 1511.9098 138.25 1511.9099 149.10 1512.1190 127.20 1512.1918 157.25 1512.1919 168.10 1512.1998 138.25 1512.1999 149.10 1512.2190 127.20 1512.2991 138.25 1512.2999 149.10 1513.1190 121.60 1513.1918 157.25 1513.1919 168.10

6 42

O sulle importazioni agricole RU 2016

Voce di tariffa Aliquota di dazio Informazioni complementari per 100 kg lordi [1] (CHF) 1513.1998 145.25 1513.1999 156.10 1513.2190 121.60 1513.2918 157.25 1513.2919 168.10 1513.2998 145.25 1513.2999 156.10 1514.1190 127.20 1514.1991 138.25 1514.1999 149.10 1514.9190 127.20 1514.9991 138.25 1514.9999 149.10 1515.1190 127.20 1515.1991 138.25 1515.1999 149.10 1515.2190 127.20 1515.2991 138.25 1515.2999 149.10 1515.3091 138.25 1515.3099 149.10 1515.5019 127.20 1515.5091 138.25 1515.5099 149.10 1515.9013 124.40 1515.9018 138.25 1515.9019 149.10 1515.9028 138.25 1515.9029 149.10 1515.9038 138.25 1515.9039 149.10 1515.9098 138.25 1515.9099 149.10 1516.1091 157.25 1516.1099 168.10

1516.2092 164.50 PGI non necessario

1516.2093 157.25

1516.2097 175.95 PGI non necessario

1516.2098 168.10 1517.1063 149.15 1517.1068 157.30 1517.1073 130.50 1517.1078 137.15 1517.1083 100.70 1517.1088 104.95 1517.1093 80.80 1517.1098 83.50

1517.9020 1.00 PGI non necessario

1517.9063 237.65 1517.9068 236.70 1517.9071 218.25 1517.9079 231.30 1517.9081 196.95 1517.9089 208.40 1517.9091 174.00 1517.9099 184.05

7 43

O sulle importazioni agricole RU 2016

Allegato 3 (art. 10)

Contingenti doganali interi e parziali

Numero 7

7. Disciplinamento del mercato: patate, patate da semina comprese

e prodotti a base di patate Contingente doga- Prodotto Volume del contin- nale n. gente doganale (in [1] [1] tonnellate) [1]

14 Patate, patate da semina comprese e prodotti a base di

patate, di cui: 23 750

14.1 Patate da semina 4000

14.2 Patate destinate alla valorizzazione 9250

14.3 Patate da tavola 6500

14.4 Prodotti a base di patate 4000

[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono compu- tate sul contingente da ripartire.

8 44

Indagine conoscitiva Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L'ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l'importazione e l'esportazione di ver- dura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».

Art. 4 cpv. 1 Frase introduttiva 1 La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del con- tingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:

Art. 10 lett. a Abrogato

Art. 12 Contingente doganale

1 Il periodo di contingente va dal 1° maggio al 25 ottobre.

2 La ripartizione del contingente doganale n. 13 non è disciplinata.

Art. 13 e 14 Abrogati

1 RS 916.121.10 2016–...... 1 45

OIEVFF RU 2016

Art. 19 UFAG L'UFAG fissa in un'ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 11 lettera b nonché le parti dei contingenti doganali di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche sul suo sito Internet. Le modifiche dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, ma vi sono menzionate a sca- denze mensili. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'UFAG.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione,

2 46

Indagine conoscitiva

Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (Ordinanza sulla frutta)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sulla frutta è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 2 1 Sono concessi contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche nonché da frutta a granella e a nocciolo, fresche e intere, elencate nell’allegato nonché per la fabbrica- zione di aceto da prodotti di mele da sidro e pere da sidro. L’importo dei contributi è fissato nell’allegato.

2 Sono concessi soltanto per la fabbricazione di prodotti:

a. valorizzati come derrate alimentari; b. non gravati dall’imposta sull’alcool; e c. la cui aliquota di dazio corrisponda al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato.

Art. 3 Persone aventi diritto a contributi 1 Le fabbriche di sidro industriali con sede in Svizzera ricevono contributi di cui all’ar- ticolo 1. 2 Le persone con sede o domicilio in Svizzera ricevono contributi di cui all’articolo 2.

Art. 4 Concessione dei contributi 1 I contributi di cui all’articolo 1 possono essere concessi soltanto se prima dell'inizio del raccolto dell'anno civile in corso l'organizzazione interessata ha richiesto all'UFAG la concessione dei contributi per concentrato di mele e pere del raccolto

1 RS 916.131.11

2016–...... 1 47

O sulla frutta RU 2016

dell’anno civile in corso. Sono concessi per il periodo d’immagazzinamento per con- centrato di mele e pere raccolte nell’anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. 2 I contributi di cui all’articolo 2 sono concessi per bacche nonché frutta a granella e a nocciolo raccolte nell’anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Per la fabbricazione di aceto sono concessi per prodotti da mele da sidro e pere da sidro raccolte nell’anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Sono concessi in base all’ordine d’entrata delle domande.

3 Non sono concessi contributi inferiori a 500 franchi.

Art. 6 Chi richiede contributi è tenuto a notificare all'UFAG, entro il termine da esso impar- tito, i dati necessari riguardo all'entrata e alla trasformazione di frutta e di prodotti di frutta nonché all'utilizzazione e alle scorte di prodotti.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione,

2 48

O sulla frutta RU 2016

Allegato (art. 2 cpv. 1)

Importo dei contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche nonché da frutta a granelli e a nocciolo

Per le bacche nonché la frutta a granella e a nocciolo sottoelencate sono concessi i seguenti contributi.

Bacche nonché frutta a granella e a nocciolo Contributo fr./100 kg

Mele 16.00 Mele da sidro 6.10 Pere 8.60 Pere da sidro 6.20 Albicocche 19.60 Ciliegie 45.80 Prugne 52.50 Fragole 154.00 More 196.50 Lamponi 250.00 Altre bacche 98.50

3 49

O sulla frutta RU 2016

4 50

Indagine conoscitiva Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

2 Essa si applica per l'esecuzione:

a. della legislazione sulle epizoozie per:

1. gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina nonché

i bufali e i bisonti, ad eccezione degli animali da zoo di queste specie,

2. gli equidi,

3. il pollame domestico, ad eccezione degli animali da zoo di questa spe-

cie; b. della legislazione sull'agricoltura per gli animali della specie bovina, i bufali, i bisonti e gli equidi. Art. 9 cpv. 1 1 Le persone soggette all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 5-8 e 8b possono incaricare terzi di effettuare le notifiche, fatta eccezione per la notifica del cambia- mento dello scopo d'utilizzo negli equidi di cui all'allegato 1 numero 3 lettera f.

Art. 10 cpv. 1 1 Ogni anno il gestore deve calcolare o determinare i dati seguenti in base alle indi- cazioni dell'UFAG sulla base dei dati di cui all’articolo 5 e memorizzarli nella banca dati:

RS .......... 1 RS 916.404.1

2016–...... 1 51

Ordinanza BDTA RU 2016

a. i seguenti effettivi per categoria di animali, calcolati secondo gli articoli 36 e

37 dell'ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD):

1. animali della specie bovina, bufali ed equidi per ogni azienda detentrice

di animali nelle aziende annuali, d’estivazione e con pascoli comunitari, con un elenco dei singoli animali,

2. bisonti per ogni azienda detentrice di animali delle aziende annuali con

un elenco dei singoli animali; b. gli effettivi di animali della specie bovina, di bufali, di bisonti e di equidi per categoria e azienda detentrice di animali il 1° gennaio (giorno di riferimento delle aziende annuali) per le aziende annuali; c. gli effettivi di animali della specie bovina, di bufali e di equidi per categoria e azienda detentrice di animali il 25 luglio (giorno di riferimento dell'estiva- zione) per le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari; d. l'evoluzione dell'effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di bisonti e di equidi per categoria e azienda detentrice di animali nei periodi di calcolo di cui agli articoli 36 e 37 OPD per le aziende annuali, le aziende d'estiva- zione e con pascoli comunitari.

Art. 11 cpv. 1 1 Le persone soggette all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 5-8 e 8b nonché le persone incaricate ai sensi dell'articolo 9 possono chiedere al gestore in qualsiasi momento, tuttavia al massimo entro un anno dalla morte dell’animale, la rettifica dei dati che hanno notificato.

Art. 13 Organi competenti nonché aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti 1 Per svolgere i loro compiti gli organi sottoelencati hanno accesso come segue ai dati secondo gli articoli 4-8 e 8b nonché a quelli secondo l’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 10 novembre 20043 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale: a) l’UFAG può trattare i dati; b) gli Uffici federali della sicurezza alimentare e di veterinaria, di statistica, per l’approvvigionamento economico del Paese, del consumo, lʼAmministrazione federale delle dogane e lʼIstituto svizzero per gli agenti terapeutici possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati; c) gli organi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli organi di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati. 2 Gli organi di cui al capoverso 1 possono consultare i dati di cui agli articoli 9 e 10.

2 RS 910.13 3 RS 916.407

2 52

Ordinanza BDTA RU 2016

Art. 14 cpv. 3 3 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d'igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare gli altri dati di cui agli articoli 4-8 e 8b concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi non lo abbiano vietato per scritto. Art. 20 cpv. 3 3 Verifica la completezza e la plausibilità dei dati di cui agli articoli 5-8 e 8b nonché di quelli di cui all’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 10 novembre 20044 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Informa la persona che ha notificato i dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di chiarirli.

Art. 21 cpv. 1 e 4 1 Il gestore invia, entro 15 giorni dal termine del rispettivo periodo di calcolo di cui all'articolo 36 OPD5, per via elettronica ai detentori di animali un elenco degli animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi in loro possesso, comprese le indicazioni di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b, nonché i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi del capoverso 3.

4 Mette a disposizione dei detentori di animali e degli organi competenti di cui

all'articolo 13 capoverso 3 uno strumento con cui per un periodo a loro scelta di un anno al massimo possono effettuare le seguenti conversioni: a. l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di bisonti e di equidi per categoria di animali in unità di bestiame grosso; e b. per l’alpeggio e l’estivazione l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali e di equidi per categoria di animali in carichi normali.

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.

2 Gli articoli 1 capoverso 2, 10 capoverso 1 e 21 capoversi 1 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

4 RS 910.407 5 RS 910.13

3 53

Ordinanza BDTA RU 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione,

4 54

Indagine conoscitiva

Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel set- tore agricolo

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il monitoraggio del mercato nel set- tore agricolo è modificata come segue:

Art. 1 Terzo periodo …. Può inoltre rilevare periodicamente a diversi stadi di trasformazione e smercio il livello dei prezzi di mezzi di produzione scelti.

Art. 2 cpv. 1 lett. f

1 Sottostanno al monitoraggio del mercato i seguenti gruppi di merci:

f. mezzi di produzione agricoli.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione,

1 RS 942.31

2014–...... 1 55

Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo RU 2016

2 56

Indagine conoscitiva

Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)

Modifica del …

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza dell’11 giugno 19991 sul controllo delle DOP e delle IGP è modificata come segue:

Art. 5 Test del prodotto finale 1 Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, il test del prodotto finale consta di un esame fisico, di un esame chimico e di un esame organolettico. 2 L'esame organolettico serve a verificare la conformità dei prodotti alla descrizione sensoriale che figura nell'elenco degli obblighi. 3 Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, il test del prodotto finale consta di un esame delle qualità meccaniche, delle caratteristiche fisiche o di altre qualità intrinseche. 4 Il prelievo di campioni avviene sotto la responsabilità dell'organismo di certifica- zione. L'esame organolettico è eseguito dal raggruppamento richiedente sotto la responsabilità dell'organismo di certificazione.

1 RS 910.124

2016- 57

O sul controllo delle DOP e delle IGP RU 2016

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

…. 2016 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

3908 58

Indagine conoscitiva Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 20 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importazioni agricole è modifi- cato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.

… Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

RS .......... 1 RS 910.1 2 RS 916.01 2016–...... 1 59

O sulle importazioni agricole RU 2016

Allegato 1 (art. 1, 4, 5, 7, 10, 27, 32, 34 e 37)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali N. 14 Tabella

14. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti

per animali, semi oleosi e merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali ... La fascia di fluttuazione per i prezzi soglia e i valori indicativi d'importazione elencati nel presente allegato ammonta a più/meno 3 franchi il quintale.

Voce di tariffa Prezzo soglia Valore indicativo Informazioni complementari d'importazione

0505.9011 Gruppo 9 67.00 [14-6]

0508.0091 Gruppo 9 47.00 [14-6]

0511.9110 Gruppo 9 58.00 [14-6]

0511.9911 Gruppo 9 68.00 [14-6]

0511.9919 Gruppo 9 56.00 [14-6]

0708.9010 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0709.9991 Gruppo 3 37.00 [14-6]

0712.9070 Gruppo 3 37.00 [14-6]

0713.1011 39.00 39.00 [14-1.1] [14-6]

0713.1012 Gruppo 1 PGI non necessario

0713.1091 Gruppo 1 39.00 [14-6]

0713.2011 Gruppo 1 39.00 [14-6]

0713.2012 Gruppo 1 PGI non necessario

0713.2091 Gruppo 1 39.00 [14-6]

0713.3111 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0713.3112 Gruppo 1 PGI non necessario

0713.3191 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0713.3211 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0713.3212 Gruppo 1 PGI non necessario

0713.3291 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0713.3311 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0713.3312 Gruppo 1 PGI non necessario

0713.3391 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0713.3411 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0713.3412 Gruppo 1 PGI non necessario

0713.3491 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0713.3511 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0713.3512 Gruppo 1 PGI non necessario

0713.3591 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0713.3911 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0713.3912 Gruppo 1 PGI non necessario

0713.3991 Gruppo 1 38.00 [14-6]

2 60

O sulle importazioni agricole RU 2016

Voce di tariffa Prezzo soglia Valore indicativo Informazioni complementari d'importazione

0713.4011 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0713.4012 Gruppo 1 PGI non necessario

0713.4091 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0713.5012 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0713.5013 Gruppo 1 PGI non necessario

0713.5091 Gruppo 1 38.00 [14-6]

0713.6011 Gruppo 1 39.00 [14-6]

0713.6012 Gruppo 1 PGI non necessario

0713.6091 Gruppo 1 39.00 [14-6]

0713.9021 Gruppo 1 39.00 [14-6]

0713.9022 Gruppo 1 PGI non necessario

0713.9081 Gruppo 1 39.00 [14-6]

0714.1010 Gruppo 1 34.00 [14-6]

0714.2010 Gruppo 1 34.00 [14-6]

0714.3010 Gruppo 1 34.00 [14-6]

0714.4010 Gruppo 1 34.00 [14-6]

0714.5010 Gruppo 1 34.00 [14-6]

0714.9020 Gruppo 1 34.00 [14-6]

0802.2110 Gruppo 1 54.00 [14-6]

0802.2120 Gruppo 1 [14-6]

0802.2210 Gruppo 1 56.00 [14-6]

0802.2220 Gruppo 1 [14-6]

0802.3110 Gruppo 1 54.00 [14-6]

0802.3120 Gruppo 1 [14-6]

0802.3210 Gruppo 1 56.00 [14-6]

0802.3220 Gruppo 1 [14-6]

0813.4081 Gruppo 1 35.00 [14-6]

0813.4092 Gruppo 1 35.00 [14-6]

0813.5012 Gruppo 1 35.00 [14-6]

0813.5021 Gruppo 1 35.00 [14-6]

0813.5081 Gruppo 1 35.00 [14-6]

0813.5092 Gruppo 1 35.00 [14-6]

0901.9011 Gruppo 5 7.00 [14-6]

1001.1100 Gruppo 2 91.00 [14-3]

1001.1931 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1001.1939 Gruppo 3 38.00 [14-6]

1001.1940 Gruppo 3 PGI non necessario

1001.9100 Gruppo 2 91.00 [14-3]

1001.9931 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1001.9939 Gruppo 3 38.00 [14-6]

1001.9940 Gruppo 3 PGI non necessario

1002.1000 Gruppo 2 184.00 [14-3]

1002.9031 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1002.9039 Gruppo 3 36.00 [14-6]

1002.9040 Gruppo 3 PGI non necessario

1003.1000 78.00 78.00 [14 1.2] [14-3]

1003.9020 Gruppo 3 [14-6]

1003.9030 Gruppo 3 PGI non necessario

1003.9051 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1003.9059 36.00 36.00 [14-1.3] [14-6]

1003.9060 Gruppo 3 PGI non necessario

1004.1000 Gruppo 2 86.00 [14-3]

1004.9031 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1004.9039 Gruppo 3 32.00 [14-6]

1004.9040 Gruppo 3 PGI non necessario

1005.1000 Gruppo 2 712.00 [14-3]

1005.9031 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

3 61

O sulle importazioni agricole RU 2016

Voce di tariffa Prezzo soglia Valore indicativo Informazioni complementari d'importazione

1005.9039 Gruppo 3 37.00 [14-6]

1005.9040 Gruppo 3 PGI non necessario

1006.1021 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1006.1029 Gruppo 3 34.00 [14-6]

1006.2021 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1006.2029 Gruppo 3 36.00 [14-6]

1006.3021 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1006.3029 Gruppo 3 38.00 [14-6]

1006.4021 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1006.4029 Gruppo 3 38.00 [14-6]

1007.9031 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1007.9039 Gruppo 3 36.00 [14-6]

1007.9040 Gruppo 3 PGI non necessario

1008.1031 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1008.1039 Gruppo 3 38.00 [14-6]

1008.1040 Gruppo 3 PGI non necessario

1008.2931 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1008.2939 Gruppo 3 34.00 [14-6]

1008.2940 Gruppo 3 PGI non necessario

1008.3031 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1008.3039 Gruppo 3 46.00 [14-6]

1008.3040 Gruppo 3 PGI non necessario

1008.4031 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1008.4039 Gruppo 3 38.00 [14-6]

1008.4040 Gruppo 3 PGI non necessario

1008.5031 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1008.5039 Gruppo 3 38.00 [14-6]

1008.5040 Gruppo 3 PGI non necessario

1008.6010 Gruppo 2 82.00 [14-3]

1008.6041 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1008.6049 Gruppo 3 36.00 [14-6]

1008.6050 Gruppo 3 PGI non necessario

1008.9035 Gruppo 3 [14-5] [14-6]

1008.9037 Gruppo 3 38.00 [14-6]

1008.9040 Gruppo 3 PGI non necessario

1101.0051 Gruppo 11 42.00 [14-6]

1101.0059 Gruppo 11 42.00 [14-6]

1102.2020 Gruppo 11 41.00 [14-6]

1102.9013 Gruppo 11 40.00 [14-6]

1102.9045 Gruppo 11 40.00 [14-6]

1102.9046 Gruppo 11 40.00 [14-6]

1102.9052 Gruppo 11 42.00 [14-6]

1102.9062 Gruppo 11 42.00 [14-6]

1103.1112 Gruppo 11 43.00 [14-6]

1103.1192 Gruppo 11 43.00 [14-6]

1103.1320 Gruppo 11 42.00 [14-6]

1103.1912 Gruppo 11 41.00 [14-6]

1103.1922 Gruppo 11 37.00 [14-6]

1103.1932 Gruppo 11 43.00 [14-6]

1103.1993 Gruppo 11 43.00 [14-6]

1103.2012 Gruppo 11 43.00 [14-6]

1103.2022 Gruppo 11 42.00 [14-6]

1103.2092 Gruppo 11 43.00 [14-6]

1104.1220 Gruppo 11 43.00 [14-6]

1104.1912 Gruppo 11 43.00 [14-6]

1104.1922 Gruppo 11 42.00 [14-6]

1104.1993 Gruppo 11 43.00 [14-6]

4 62

O sulle importazioni agricole RU 2016

Voce di tariffa Prezzo soglia Valore indicativo Informazioni complementari d'importazione

1104.2230 Gruppo 11 36.00 [14-6]

1104.2320 Gruppo 11 41.00 [14-6]

1104.2912 Gruppo 11 40.00 [14-6]

1104.2923 Gruppo 11 38.00 [14-6]

1104.2933 Gruppo 11 42.00 [14-6]

1104.2993 Gruppo 11 42.00 [14-6]

1104.3070 Gruppo 11 46.00 [14-6]

1104.3081 Gruppo 11 59.00 [14-6]

1104.3093 Gruppo 11 46.00 [14-6]

1105.1021 Gruppo 11 38.00 [14-6]

1105.2021 Gruppo 11 40.00 [14-6]

1106.1010 Gruppo 11 42.00 [14-6]

1106.2010 Gruppo 11 40.00 [14-6]

1106.3010 Gruppo 11 51.00 [14-6]

1107.1013 Gruppo 11 37.00 [14-6]

1107.1094 Gruppo 11 38.00 [14-6]

1107.2013 Gruppo 11 39.00 [14-6]

1107.2094 Gruppo 11 40.00 [14-6]

1108.1120 Gruppo 11 39.00 [14-6]

1108.1220 Gruppo 11 38.00 [14-6]

1108.1320 Gruppo 11 34.00 [14-6]

1108.1420 Gruppo 11 34.00 [14-6]

1108.1912 Gruppo 11 39.00 [14-6]

1108.1992 Gruppo 11 39.00 [14-6]

1108.2020 Gruppo 11 39.00 [14-6]

1201.9010 50.00 50.00 [14-1.4] [14-6]

1201.9021 Gruppo 4 [14-6]

1201.9023 Gruppo 4 [14-6]

1201.9024 Gruppo 4 [14-6]

1201.9026 Gruppo 4 [14-6]

1201.9027 Gruppo 4 [14-6]

1201.9091 Gruppo 4 PGI non necessario

1202.4110 Gruppo 4 50.00 [14-6]

1202.4121 Gruppo 4 [14-6]

1202.4123 Gruppo 4 [14-6]

1202.4124 Gruppo 4 [14-6]

1202.4126 Gruppo 4 [14-6]

1202.4127 Gruppo 4 [14-6]

1202.4210 Gruppo 4 51.00 [14-6]

1202.4221 Gruppo 4 [14-6]

1202.4223 Gruppo 4 [14-6]

1202.4224 Gruppo 4 [14-6]

1202.4226 Gruppo 4 [14-6]

1202.4227 Gruppo 4 [14-6]

1203.0010 Gruppo 4 49.00 [14-6]

1203.0021 Gruppo 4 [14-6]

1203.0023 Gruppo 4 [14-6]

1203.0024 Gruppo 4 [14-6]

1203.0026 Gruppo 4 [14-6]

1203.0027 Gruppo 4 [14-6]

1204.0010 Gruppo 4 49.00 [14-6]

1204.0021 Gruppo 4 [14-6]

1204.0023 Gruppo 4 [14-6]

1204.0024 Gruppo 4 [14-6]

1204.0026 Gruppo 4 [14-6]

1204.0027 Gruppo 4 [14-6]

1205.1010 Gruppo 4 43.00 [14-6]

5 63

O sulle importazioni agricole RU 2016

Voce di tariffa Prezzo soglia Valore indicativo Informazioni complementari d'importazione

1205.1021 Gruppo 4 [14-6]

1205.1023 Gruppo 4 [14-6]

1205.1024 Gruppo 4 [14-6]

1205.1026 Gruppo 4 [14-6]

1205.1027 Gruppo 4 [14-6]

1205.1040 Gruppo 4 43.00 [14-6]

1205.1051 Gruppo 4 [14-6]

1205.1053 Gruppo 4 [14-6]

1205.1054 Gruppo 4 [14-6]

1205.1056 Gruppo 4 [14-6]

1205.1057 Gruppo 4 [14-6]

1205.9010 Gruppo 4 43.00 [14-6]

1205.9021 Gruppo 4 [14-6]

1205.9023 Gruppo 4 [14-6]

1205.9024 Gruppo 4 [14-6]

1205.9026 Gruppo 4 [14-6]

1205.9027 Gruppo 4 [14-6]

1205.9040 Gruppo 4 43.00 [14-6]

1205.9051 Gruppo 4 [14-6]

1205.9053 Gruppo 4 [14-6]

1205.9054 Gruppo 4 [14-6]

1205.9056 Gruppo 4 [14-6]

1205.9057 Gruppo 4 [14-6]

1206.0010 Gruppo 4 41.00 [14-6]

1206.0021 Gruppo 4 [14-6]

1206.0023 Gruppo 4 [14-6]

1206.0024 Gruppo 4 [14-6]

1206.0026 Gruppo 4 [14-6]

1206.0027 Gruppo 4 [14-6]

1206.0040 Gruppo 4 47.00 [14-6]

1206.0041 Gruppo 4 [14-6]

1206.0053 Gruppo 4 [14-6]

1206.0054 Gruppo 4 [14-6]

1206.0056 Gruppo 4 [14-6]

1206.0057 Gruppo 4 [14-6]

1207.1010 Gruppo 4 44.00 [14-6]

1207.1021 Gruppo 4 [14-6]

1207.1023 Gruppo 4 [14-6]

1207.1024 Gruppo 4 [14-6]

1207.1026 Gruppo 4 [14-6]

1207.1027 Gruppo 4 [14-6]

1207.2910 Gruppo 4 48.00 [14-6]

1207.2921 Gruppo 4 [14-6]

1207.2923 Gruppo 4 [14-6]

1207.2924 Gruppo 4 [14-6]

1207.2926 Gruppo 4 [14-6]

1207.2927 Gruppo 4 [14-6]

1207.3010 Gruppo 4 50.00 [14-6]

1207.3021 Gruppo 4 [14-6]

1207.3023 Gruppo 4 [14-6]

1207.3024 Gruppo 4 [14-6]

1207.3026 Gruppo 4 [14-6]

1207.3027 Gruppo 4 [14-6]

1207.4010 Gruppo 4 48.00 [14-6]

1207.4021 Gruppo 4 [14-6]

1207.4023 Gruppo 4 [14-6]

1207.4024 Gruppo 4 [14-6]

6 64

O sulle importazioni agricole RU 2016

Voce di tariffa Prezzo soglia Valore indicativo Informazioni complementari d'importazione

1207.4026 Gruppo 4 [14-6]

1207.4027 Gruppo 4 [14-6]

1207.5010 Gruppo 4 46.00 [14-6]

1207.5021 Gruppo 4 [14-6]

1207.5023 Gruppo 4 [14-6]

1207.5024 Gruppo 4 [14-6]

1207.5026 Gruppo 4 [14-6]

1207.5027 Gruppo 4 [14-6]

1207.6010 Gruppo 4 40.00 [14-6]

1207.6021 Gruppo 4 [14-6]

1207.6023 Gruppo 4 [14-6]

1207.6024 Gruppo 4 [14-6]

1207.6026 Gruppo 4 [14-6]

1207.6027 Gruppo 4 [14-6]

1207.7010 Gruppo 4 51.00 [14-6]

1207.7021 Gruppo 4 [14-6]

1207.7023 Gruppo 4 [14-6]

1207.7024 Gruppo 4 [14-6]

1207.7026 Gruppo 4 [14-6]

1207.7027 Gruppo 4 [14-6]

1207.9111 Gruppo 4 46.00 [14-6]

1207.9113 Gruppo 4 [14-6]

1207.9114 Gruppo 4 [14-6]

1207.9115 Gruppo 4 [14-6]

1207.9116 Gruppo 4 [14-6]

1207.9117 Gruppo 4 [14-6]

1207.9921 Gruppo 4 46.00 [14-6]

1207.9922 Gruppo 4 [14-6]

1207.9923 Gruppo 4 [14-6]

1207.9924 Gruppo 4 [14-6]

1207.9925 Gruppo 4 [14-6]

1207.9926 Gruppo 4 [14-6]

1207.9981 Gruppo 4 51.00 [14-2] [14-6]

1207.9983 Gruppo 4 [14-2] [14-6]

1207.9984 Gruppo 4 [14-2] [14-6]

1207.9985 Gruppo 4 [14-2] [14-6]

1207.9986 Gruppo 4 [14-2] [14-6]

1207.9987 Gruppo 4 [14-2] [14-6]

1208.1010 Gruppo 4 51.00 [14-6]

1208.9010 Gruppo 4 51.00 [14-6]

1209.1010 Gruppo 5 26.00 [14-6]

1209.2911 Gruppo 5 45.00 [14-6]

1209.2912 Gruppo 5 PGI non necessario

1209.9911 Gruppo 5 45.00 [14-6]

1209.9912 Gruppo 5 PGI non necessario

1209.9991 Gruppo 5 46.00 [14-6]

1212.2910 Gruppo 5 24.00 [14-6]

1212.9110 Gruppo 5 35.00 [14-6]

1212.9291 Gruppo 5 26.00 [14-6]

1212.9310 Gruppo 5 40.00 [14-6]

1212.9410 Gruppo 5 34.00 [14-6]

1212.9920 Gruppo 5 40.00 [14-6]

1213.0091 Gruppo 5 10.00 PGI non necessario

1213.0099 Gruppo 5 14.00 [14-6]

1214.1010 32.00 32.00 [14-1.5] [14-6]

1214.9011 Gruppo 5 25.00 PGI non necessario

1214.9019 Gruppo 5 33.00 [14-6]

7 65

O sulle importazioni agricole RU 2016

Voce di tariffa Prezzo soglia Valore indicativo Informazioni complementari d'importazione

1404.9010 Gruppo 5 35.00 [14-6]

1501.1011 60.00 60.00 [14-1.6] [14-6]

1501.1019 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1501.2011 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1501.2019 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1501.9011 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1501.9019 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1502.1011 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1502.1019 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1502.9011 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1502.9012 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1502.9019 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1503.0010 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1504.1091 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1504.2010 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1504.3010 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1505.0011 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1505.0091 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1506.0011 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1506.0012 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1506.0019 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1507.1010 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1507.9011 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1507.9091 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1508.1010 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1508.9011 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1508.9091 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1509.1010 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1509.9010 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1510.0010 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1511.1010 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1511.9011 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1511.9091 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1512.1110 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1512.1911 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1512.1991 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1512.2110 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1512.2910 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1513.1110 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1513.1911 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1513.1991 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1513.2110 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1513.2911 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1513.2991 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1514.1110 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1514.1910 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1514.9110 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1514.9910 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1515.1110 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1515.1910 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1515.2110 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1515.2910 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1515.3010 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1515.5011 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1515.5020 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1515.9011 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1515.9021 Gruppo 6 60.00 [14-6]

8 66

O sulle importazioni agricole RU 2016

Voce di tariffa Prezzo soglia Valore indicativo Informazioni complementari d'importazione

1515.9031 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1515.9091 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1516.1010 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1516.2010 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1517.1010 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1517.9010 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1518.0011 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1518.0081 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1518.0093 Gruppo 6 60.00 [14-6]

1702.3021 40.00 40.00 [14-1.7] [14-6]

1702.3033 Gruppo 7 40.00 [14-6]

1702.4011 Gruppo 7 40.00 [14-6]

1702.6022 Gruppo 7 28.00 [14-6]

1702.9011 Gruppo 7 40.00 [14-6]

1703.9091 Gruppo 7 24.00 [14-6]

1802.0010 Gruppo 5 16.00 [14-6]

1905.9021 Gruppo 11 45.00 [14-6]

2102.1091 Gruppo 8 47.00 [14-6]

2102.2011 49.00 49.00 [14-1.8] [14-6]

2102.2021 Gruppo 8 52.00 [14-6]

2103.3011 Gruppo 4 47.00 [14-6]

2301.1011 Gruppo 9 61.00 [14-6]

2301.1019 Gruppo 9 48.00 [14-6]

2301.2010 Gruppo 9 61.00 [14-6]

2302.1010 Gruppo 11 28.00 [14-6]

2302.3020 Gruppo 11 29.00 [14-6]

2302.4030 Gruppo 11 29.00 [14-6]

2302.4091 Gruppo 11 29.00 [14-6]

2302.5010 Gruppo 11 29.00 [14-6]

2303.1011 59.00 59.00 [14-1.9] [14-6]

2303.1012 Gruppo 9 28.00 [14-6]

2303.1018 Gruppo 9 51.00 [14-6]

2303.2010 Gruppo 9 34.00 [14-6]

2303.3010 Gruppo 9 28.00 [14-6]

2304.0010 45.00 45.00 [14-1.10] [14-6]

2305.0010 Gruppo 10 47.00 [14-6]

2306.1010 Gruppo 10 34.00 [14-6]

2306.2010 Gruppo 10 31.00 [14-6]

2306.3010 Gruppo 10 29.00 [14-6]

2306.4110 Gruppo 10 34.00 [14-6]

2306.4910 Gruppo 10 34.00 [14-6]

2306.5010 Gruppo 10 26.00 [14-6]

2306.6010 Gruppo 10 22.00 [14-6]

2306.9011 Gruppo 10 38.00 [14-6]

2306.9021 Gruppo 10 38.00 [14-6]

2308.0020 Gruppo 5 21.00 [14-6]

2308.0030 Gruppo 5 28.00 [14-6]

2308.0040 Gruppo 5 21.00 [14-6]

2308.0050 Gruppo 5 33.00 [14-6]

2308.0060 Gruppo 5 28.00 [14-6]

2309.9011 [14-4] [14-6]

2309.9041 Gruppo 9 55.00 [14-6]

2309.9081 [14-4] [14-6] 2309.9082 [14-4] [14-6] 2309.9089 [14-4] [14-6] 3505.1010 41.00 41.00 [14-1.11] [14-6]

3505.2010 Gruppo 11 51.00 [14-6]

9 67

O sulle importazioni agricole RU 2016

Voce di tariffa Prezzo soglia Valore indicativo Informazioni complementari d'importazione

3809.1010 Gruppo 11 51.00 [14-6]

3823.1110 Gruppo 6 60.00 [14-6]

3823.1210 Gruppo 6 60.00 [14-6]

3823.1910 Gruppo 6 60.00 [14-6]

10 68

Indagine conoscitiva

Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazio- ne di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF)

del

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 19 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF), ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica alla verdura fresca, alla verdura congelata e alla frutta fresca dei contingenti doganali n. 15, 16, 17, 18 e 19 conformemente all’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importazioni agricole.

Art. 2 Periodi per le importazioni all’aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali I periodi per le importazioni all’aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b OIEVFF sono fissati nell’allegato 1.

Art. 3 Liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali La liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b OIEVFF è fissata nell’allegato 2.

Art. 4 Termini per la notifica delle prestazioni all’interno del Paese e dei ritiri indigeni La persona avente diritto notifica: a. la sua prestazione all’interno del Paese secondo l’articolo 6 capoverso 1 let- tera a OIEVFF entro i termini seguenti:

RS ... 1 RS 916.121.10 2 RS 916.01

2016–...... 1 69

OIEVFF RU 2016

1. pomodori, cetrioli, cipolline da semina e cicoria Witloof ritirati nel pe-

riodo dal 1° gennaio al 31 dicembre: entro il 31 gennaio del periodo di contingentamento,

2. mele ritirate nel periodo dal 1° settembre al 31 agosto: entro il 31 gen-

naio del periodo di contingentamento; b. i suoi ritiri indigeni di verdure indigene fresche secondo l’articolo 11 capo- verso 1 lettera b OIEVFF: entro il 15 ottobre precedente l’inizio del periodo di contingentamento.

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 12 gennaio 20033 sulla liberazione secondo l’OIEVFF è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

… Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann

3 [RU 2000 394, 2001 452, 2004 4393, 2006 3313, 2010 4593, 2011 5403]

2 70

Ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF RU 2016

Allegato 1 (art. 2)

Voce di tariffa Periodo per le importazioni Testo complementare all’aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contin- genti doganali

0702.0011 01.05.–10.06. 0702.0011 25.09.–20.10. 0702.0021 01.05.–13.06. 0702.0021 24.09.–20.10. 0702.0031 01.05.–31.05. 0702.0031 01.10.–20.10. 0702.0091 01.05.–31.05. 0702.0091 01.10.–20.10. 0703.1031 01.04.–30.10. 0703.1041 30.05.–15.05. 0703.1051 30.05.–06.06. ex 0703.1061 30.05.–15.05. cipolle bianche, rotonde (cipolle argentate o perlate) con diametro non eccedente 35 mm ex 0703.1061 02.03.–15.05. cipolle diverse dalle cipolle argentate o perlate ex 0703.1061 30.05.–31.05. cipolle diverse dalle cipolle argentate o perlate 0703.1071 30.05.–06.06. 0703.9011 01.01.–15.02. 0703.9011 01.03.–30.04. 0703.9021 15.01.–15.02. 0703.9021 01.03.–04.03. 0704.1011 01.05.–30.11. 0704.1021 01.05.–30.11. 0704.1091 01.05.–09.05. 0704.1091 21.11.–30.11. 0704.2011 01.01.–31.01. 0704.2011 01.09.–08.09. 0704.9031 01.04.–15.03. 0704.9051 01.05.–12.05. 0704.9051 16.11.–30.11. 0704.9061 11.02.–01.03. 0704.9061 10.04.–14.04. 0704.9064 10.04.–01.03. 0704.9071 15.03.–27.03. 0704.9071 26.11.–15.12. 0704.9081 25.05.–10.05. 0705.1118 01.03.–14.04. 0705.1118 16.11.–31.12. 0705.1121 01.03.–11.03. 0705.1121 09.12.–31.12. 0705.1198 08.12.–10.12.

3 71

OIEVFF RU 2016

Voce di tariffa Periodo per le importazioni Testo complementare all’aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contin- genti doganali

ex 0705.1911 01.03.–17.03. di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana) ex 0705.1911 18.11.–20.12. di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana) ex 0705.1911 01.03.–17.03. diversa dalla lattuga romana nana ex 0705.1911 18.11.–20.12. diversa dalla lattuga romana nana 0705.1921 01.03.–09.03. 0705.1931 01.03.–06.03. 0705.1941 01.03.–06.03. 0705.1951 01.03.–20.12. 0705.2111 01.05.–20.05. 0705.2111 01.10.–31.10. 0705.2911 10.03.–30.04. 0705.2911 27.11.–10.12. 0705.2921 01.04.–19.04. 0705.2921 27.11.–10.12. 0705.2931 30.03.–15.03. 0705.2951 01.03.–31.05. 0705.2961 01.03.–20.12. 0705.2971 01.02.–15.02. 0706.1011 25.05.–31.05. 0706.1021 25.05.–31.05. ex 0706.1031 01.02.–15.01. rape «teltower» 0706.9028 15.09.–15.05. 0706.9031 15.01.–31.12. 0706.9051 01.03.–01.04. 0706.9051 22.12.–15.01. ex 0706.9061 10.02.–10.01. rapanelli a candela ex 0706.9061 01.01.–10.01. diversi dai rapanelli a candela ex 0706.9061 10.02.–02.03. diversi dai rapanelli a candela 0707.0011 15.04.–11.05. 0707.0011 09.10.–20.10. 0707.0021 15.04.–11.05. 0707.0021 21.09.–20.10. 0707.0031 15.04.–20.10. 0707.0041 15.04.–20.10. 0708.1011 20.05.–15.08. 0708.1021 20.05.–15.08. 0708.2028 15.06.–15.11. 0708.2038 15.06.–15.11. 0708.2048 15.06.–28.06. 0708.2048 25.10.–15.11. 0708.2098 15.06.–28.06.

4 72

Ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF RU 2016

Voce di tariffa Periodo per le importazioni Testo complementare all’aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contin- genti doganali

0708.2098 25.10.–15.11. 0708.9081 01.06.–31.10. 0709.2011 01.05.–15.06. ex 0709.3011 01.06.–15.10. melanzane cosiddette «d’oltremare» (arrotondate, della grandezza di circa una ciliegia) ex 0709.3011 01.06.–16.06. diverse dalle melanzane cosiddette «d’oltremare» ex 0709.3011 26.09.–15.10. diverse dalle melanzane cosiddette «d’oltremare» 0709.4011 01.05.–19.05. 0709.4011 20.12.–31.12. 0709.4021 01.05.–19.05. 0709.4021 20.12.–31.12. 0709.4091 15.01.–31.12. 0709.7011 15.02.–13.03. 0709.7011 29.11.–15.12. 0709.9120 01.06.–31.10. 0709.9918 01.10.–10.03. 0709.9921 01.05.–09.05. 0709.9921 23.11.–15.12. 0709.9931 10.03.–29.03. ex 0709.9941 15.03.–31.03. riccio ex 0709.9941 13.12.–31.12. riccio ex 0709.9941 15.03.–31.03. diverso da quello riccio ex 0709.9941 13.12.–31.12. diverso da quello riccio ex 0709.9951 20.04.–30.10. zucchine con fiore ex 0709.9951 20.04.–09.05. diverse dalle zucchine con fiore ex 0709.9951 04.10.–30.10. diverse dalle zucchine con fiore 0709.9961 01.03.–16.03. 0709.9961 18.11.–15.12. ex 0808.3022 01.07.–31.03. pere nashi ex 0808.3032 01.07.–31.03. pere nashi 0808.4022 01.07.–31.03. 0808.4032 01.07.–31.03. 0809.2111 20.05.–31.08. ex 0809.4013 01.07.–30.09. susine, mirabelle e regina-claudie ex 0809.4093 01.07.–30.09. susine, mirabelle e regina-claudie ex 0810.1011 15.05.–31.08. fragoline di bosco ex 0810.3022 15.06.–15.09. ribes nero (cassis)

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OIEVFF RU 2016

Allegato 24 (art. 3)

4 Conformemente all’art. 19 OIEVFF il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’Ufficio federale dell’agricoltura, Settore Importazioni ed esportazioni, 3003 Berna o consultato in Internet sotto www.blw.admin.ch > Verdura e frutta, fresche.

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