Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture
Rapporto sullo Statuto della Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture
La Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture (AIIB) prende origine da un’iniziativa della Cina, cui hanno aderito le Parti del Memorandum of Understanding (MOU) del 24 ottobre 2014, riconoscendo l’importanza dell’infrastruttura per lo sviluppo dell’Asia e il considerevole bisogno di ulteriore finanziamento a lungo termine per l’infrastruttura nella regione. In occasione di una riunione ministeriale straordinaria dei firmatari del MOU, è stato istituito un forum per preparare l’istituzione dell’AIIB – le «riunioni dei Capi negoziatori» –, cui hanno aderito i rappresentanti delle Parti del MOU. Queste Parti, che hanno firmato il MOU o lo hanno sostenuto in un momento successivo, sono i potenziali membri fondatori dell’AIIB e ne diventeranno membri fondatori dopo la firma e la ratifica dello Statuto. La prima riunione dei Capi negoziatori si è tenuta nel novembre 2014 a Kunming, Cina1. La seconda ha avuto luogo nel gennaio 2015 a Mumbai, India, ed è stata co-presieduta dall’India2. La terza si è svolta nel marzo 2015 ad Almaty, Kazakstan, sotto la co-presidenza del Kazakstan3. La quarta si è tenuta nell’aprile 2015 a Pechino, Cina4. La quinta ha avuto luogo nel maggio 2015 a Singapore, sotto la sua co-presidenza5. Il testo definitivo dello Statuto è stato adottato il 22 maggio 2015 alla riunione di Singapore. Nel corso dei dibattiti in merito al progetto di Statuto dell’AIIB, i rappresentanti hanno ritenuto che determinate formulazioni nel testo erano espressione di un’interpretazione comune che andava messa per scritto. Si è quindi convenuto di riassumerla in un rapporto che sarà parte costitutiva dei documenti di base dell’AIIB, quale futuro riferimento per l’interpretazione dello Statuto. Le seguenti note esplicative vanno intese alla luce di queste considerazioni.
1 Potenziali membri fondatori: Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambogia, Cina, Filippine, India, Indonesia, , Kazakstan, Kuwait, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Qatar, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Uzbekistan e Vietnam. Arabia Saudita, Maldive, Nuova Zelanda e Tagikistan hanno aderito come potenziali membri fondatori. 3 Giordania, Lussemburgo, Regno Unito e Svizzera hanno aderito come potenziali membri fondatori. 4 Egitto, Australia, Austria, Azerbaigian, Brasile, Corea, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Georgia, Iran, Islanda, Israele, Italia, Kirghizistan, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia, Sudafrica, Turchia ed Emirati arabi uniti hanno aderito come potenziali membri fondatori.
5 Hanno partecipato rappresentanti di tutti i potenziali membri fondatori.
I Capi negoziatori incaricati dell’istituzione della Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture Singapore, 22 maggio 2015
Note esplicative
Preambolo I rappresentanti sottolineano che la Banca è istituita quale istituto finanziario multilaterale con lo scopo di promuovere una crescita sostenibile e stabile in Asia.
Articolo 1 paragrafo 2 I rappresentanti osservano che l’attuale elenco delle regioni geografiche e della loro composizione relativo ad Asia e Oceania, tenuto dalle Nazioni Unite per fini statistici, costituisce la base della loro interpretazione dei termini «Asia» e «regione». L’elenco è consultabile all’indirizzo http://unstats.un. org/unsd/methods/m49/m49regin.htm. I rappresentanti osservano inoltre che le decisioni future riguardanti la classificazione regionale, se necessarie, saranno prese dal Consiglio dei Governatori conformemente all’articolo 1 paragrafo 2 e che le decisioni in merito all’ammissione di nuovi membri saranno prese dal Consiglio dei Governatori conformemente all’articolo 3 paragrafo 2.
Articolo 5 paragrafi 2 e 3 Pur riconoscendo che in futuro il Consiglio dei Governatori potrebbe dovere esercitare un certo grado di flessibilità riducendo la quota di partecipazione regionale di cui all’articolo 5 paragrafi 2 e 3 al di sotto del 75 per cento, i rappresentanti convengono che una partecipazione regionale minima del 70 per cento sarà importante per preservare il carattere regionale della Banca. I rappresentanti osservano che nell’allegato A sono indicate quote non assegnate sia per i membri regionali (Parte A) sia per quelli non regionali (Parte B), in previsione dell’adesione di nuovi membri in entrambe le categorie.
Articolo 5 paragrafo 4 I rappresentanti osservano che il parametro fondamentale per l’attribuzione del capitale sociale ai membri, sia per il gruppo regionale sia per quello non regionale, sarà la quota relativa dell’economia globale detenuta dai membri. La quota dell’economia globale detenuta dai membri sarà misurata in funzione del loro prodotto interno lordo (PIL); la quota del PIL sarà indicativa soltanto per i membri non regionali.
I rappresentanti osservano inoltre che le revisioni del capitale sociale da parte del Consiglio dei Governatori non devono necessariamente risultare in un aumento di capitale e che ogni aumento richiederà l’approvazione del Consiglio dei Governatori conformemente all’articolo 4 paragrafo 3.
Articolo 6 paragrafo 5 I rappresentanti convengono che sono considerati Paesi meno sviluppati ai fini del presente paragrafo i membri idonei a ottenere crediti dall’Associazione Internazionale di Sviluppo (ma non dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo).
Articolo 11 paragrafo 1 I rappresentanti osservano che il preambolo, nonché le funzioni e gli scopi della Banca di cui agli articoli 1 e 2 si concentrano sullo sviluppo economico nella regione dell’Asia. Nella misura consentita dalle sue politiche operative, in base all’articolo 11 paragrafo 1 la Banca potrà stanziare finanziamenti a beneficiari esterni alla regione, in conformità con il suo scopo e le sue funzioni.
Articolo 13 numero 4 I rappresentanti sottolineano che le politiche operative e finanziarie della Banca, menzionate all’articolo 13 numero 4, saranno soggette all’approvazione del Consiglio di amministrazione conformemente all’articolo 26 e che dovranno fondarsi sulle buone prassi internazionali. Le politiche operative e finanziarie includeranno, tra l’altro, il quadro ambientale e sociale, la divulgazione delle informazioni, gli acquisti e la sostenibilità del debito. Una politica per le operazioni nei territori contesi stabilirà che, per i finanziamenti in tali territori, è necessario il consenso dei membri conformemente all’articolo 13 numero 3 e che la Banca non prende posizione in merito alle rivendicazioni territoriali.
Articolo 15 paragrafo 1 I rappresentanti osservano che l’espressione «altre forme di assistenza analoghe» ha lo scopo di consentire la possibilità di contributi agli investimenti e di misure analoghe comunemente usate da banche multilaterali di sviluppo e da altri istituti per il finanziamento di infrastrutture. In virtù del presente paragrafo è anche possibile fornire sostegno nella preparazione di progetti.
Articolo 16 numero 1 I rappresentanti osservano che il rinvio alle «disposizioni applicabili» non ha lo scopo di limitare i vantaggi di trattamento della Banca che di norma gli Stati membri accordano alle banche multilaterali di sviluppo nei loro mercati.
Articolo 16 numero 8 I rappresentanti osservano che il presente numero, in combinato disposto con l’articolo 24 paragrafo 4, fornisce il quadro per l’istituzione di organi sussidiari con l’approvazione del Consiglio dei Governatori. La creazione di succursali della Banca di cui all’articolo 32 paragrafo 2 è disciplinata nelle regole della Banca.
Articolo 25 I rappresentanti osservano che, nell’assemblea inaugurale, il Consiglio dei Governatori esaminerà norme per permettere a ogni Amministratore di una circoscrizione con più di un determinato numero di membri di nominare un secondo supplente. Tali norme stabiliranno che un Amministratore che nomina un secondo supplente dovrà indicare quale supplente agisce in suo nome i) in sua assenza e ii) quando il posto di Amministratore è vacante secondo il paragrafo 5 lettera c.
Articolo 26 I rappresentanti osservano che le principali politiche definite dal Consiglio dei Governatori conformemente all’articolo 26 numero ii includeranno la politica relativa alle ripercussioni ecologiche e sociali, gli acquisti (art. 13) e la divulgazione delle informazioni (art. 34).
Per le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito alle principali politiche operative e finanziarie, alla delega di autorità al presidente conformemente alle politiche della Banca e alla delega della sua autorità decisionale in merito alle operazioni, sarà necessaria una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del totale dei voti.
I rappresentanti convengono che il meccanismo di vigilanza che il Consiglio di amministrazione istituirà conformemente all’articolo 26 numero iv sarà conforme ai principi di trasparenza, apertura, indipendenza e responsabilità, riguarderà ambiti quali la revisione dei conti, la valutazione, la frode e la corruzione, i reclami relativi ai progetti e le rimostranze del
personale, e rifletterà il carattere della Banca quale istituto finanziario multilaterale dedicato allo sviluppo infrastrutturale.
Articolo 60 I rappresentanti convengono che fino all’entrata in vigore dello Statuto, i potenziali membri fondatori continueranno a convocare riunioni dei Capi negoziatori, con lo scopo di ampliare il meccanismo di consultazione finalizzato all’istituzione dell’AIIB. Non appena lo Statuto sarà entrato in vigore e fino al termine fissato all’articolo 58 paragrafo 1, i potenziali membri fondatori potranno continuare a partecipare alla governance dell’AIIB in virtù di accordi transitori, in attesa del completamento della procedura di adesione. In tale periodo, il Consiglio di amministrazione e il Consiglio dei Governatori includeranno rappresentanti senza diritto di voto nella maniera di seguito illustrata, per garantire che le decisione importanti siano sostenute da un’adeguata consultazione di tutti i firmatari e siano raggiunte per consenso nella più ampia misura possibile.
a) Consiglio dei Governatori Ogni firmatario che non è ancora diventato membro potrà inviare un rappresentante alle riunioni del Consiglio dei Governatori in qualità di osservatore.
b) Consiglio di amministrazione I firmatari potranno definire di comune accordo circoscrizioni nominali, convenendo che le circoscrizioni effettive saranno formate quando i Governatori dei membri avranno votato per un Amministratore o gli avranno attribuito i loro voti. Basandosi su queste circoscrizioni nominali, ogni circoscrizione sarà rappresentata da un Amministratore, se uno o più membri di una circoscrizione ne hanno eletto uno; se invece non vi è ancora un Amministratore per la circoscrizione, quest’ultima sarà rappresentata da uno speciale rappresentante scelto dai membri della circoscrizione mediante consultazioni. I rappresentanti della circoscrizione potranno partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza votare. Un Amministratore rappresenterà in maniera informale i firmatari della circoscrizione che non sono ancora diventati membri, oltre a rappresentare formalmente i Governatori che lo hanno votato o che gli hanno attribuito il loro voto. Ogni circoscrizione è rappresentata da un Amministratore o da un rappresentate della circoscrizione, ma non da entrambi.
Allo scadere del termine previsto per il completamento della procedura di adesione conformemente all’articolo 58, terminerà il periodo entro il quale i firmatari possono diventare membri fondatori. A quel punto, tutti i membri fondatori parteciperanno alla governance dell’AIIB secondo i normali accordi di governance dell’AIIB, e cesserà l’efficacia degli accordi transitori.