17.xxx
Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge federale sul diritto in- ternazionale privato (Arbitrato internazionale)
del 11 gennaio 2017
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Compendio
Attualmente la Svizzera è una delle sedi più richieste per i tribunali arbitrali internazionali, anche grazie alla legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), che al capitolo 12 disciplina l’arbitrato internazionale. Con la mozio- ne 12.3012 il Parlamento chiede di modernizzare detta legge per rafforzare la posizione della Svizzera nella concorrenza internazionale tra le sedi arbitrali. Partendo dai punti di forza indiscussi del capitolo 12, l’avamprogetto integra nella legge elementi centrali della giurisprudenza del Tribunale federale e chiarisce questioni ancora irrisolte relative all’applicazione del testo normativo. Inoltre, vuole semplificarne ulteriormente l’applicabilità per gli utenti e rafforzare l’autonomia delle parti in linea con gli sviluppi internazionali.
Situazione iniziale Il 3 febbraio 2012 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha presentato la mozione 12.3012 per mantenere l’attrattiva della Svizzera quale sede arbitrale internazionale. La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un progetto teso ad aggiornare le disposizioni sull’arbitrato internazionale contenute nella legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP). Al fine di mantenere l’attrattiva della Svizzera quale sede arbitrale internazionale, occorre in particolare integrare nella legge, completandoli se necessario, determinati elementi essenziali della giurisprudenza emanata dal Tribunale federale dopo l’entrata in vigore della LDIP. Particolare attenzione va dedicata al rapporto tra i tribunali statali e quelli arbitrali. La mozione 12.3012 era stata preceduta dall’iniziativa parlamentare 08.417, depo- sitata dal consigliere nazionale Christian Lüscher, che chiedeva di modificare l’articolo 7 LDIP. In sede di consultazione, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale aveva riconosciuto che la tematica andava discussa in modo ancora più approfondito di quanto chiesto nell’iniziativa.
Contenuto del progetto Nonostante risalga a quasi trent’anni fa, a livello internazionale la normativa sull’arbitrato contenuta nel capitolo 12 della LDIP è considerata innovativa e di grande qualità. In particolare se ne apprezzano la chiarezza e la concisione. Il capitolo 12 unisce la libertà riconosciuta alle parti nello strutturare la procedura arbitrale e la garanzia di un ordinamento quadro assicurato dai tribunali statali. Queste qualità spiegano anche perché il capitolo 12 della LDIP è adatto a tipi di arbitrato del tutto diversi (procedure ad hoc, arbitrati istituzionali, arbitrati sporti- vi, arbitrati in materia di investimenti ecc.), per i quali la Svizzera è già oggi un’ottima sede arbitrale. L’avamprogetto parte da questi elementi di forza centrali e modernizza alcuni punti delle disposizioni del capitolo 12 della LDIP. Le modifiche mirano soprattutto ad aumentare la certezza del diritto per coloro che devono applicare la legge, inte- grando nel testo normativo la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale,
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eliminando passaggi poco chiari e strutturando l’intera normativa in modo ancora più orientato agli utenti. Per quanto riguarda il rapporto tra tribunali statali e tribunali arbitrali, il Consiglio federale non riscontra alcuna necessità di intervento (iniziativa parlamentare 08.417 Lüscher), pertanto rinuncia a inserire nuove dispo- sizioni in merito nell’avamprogetto.
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Indice
Compendio 2
1 Punti essenziali del progetto 5
1.1 Situazione iniziale 5
1.1.1 Importanza della Svizzera come sede arbitrale
internazionale 5
1.1.2 Evoluzione del diritto arbitrale svizzero 6
1.1.3 Mandato parlamentare di revisione del capitolo 12 della
LDIP 7
1.1.4 Lavori preliminari 8
1.2 La nuova normativa proposta 8
1.2.1 Aggiornamento della prassi giudiziaria e chiarimento di
questioni irrisolte 9
1.2.2 Rafforzamento dell’autonomia delle parti 10
1.2.3 Maggiore orientamento agli utenti 11
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 12
1.3.1 Mantenimento del «dualismo aperto» 12
1.3.2 Rapporto tra tribunali statali e tribunali arbitrali 13
1.3.3 Mantenimento delle caratteristiche principali del
capitolo 12 della LDIP 16
1.4 Sviluppi all’estero 16
1.5 Attuazione 17
1.6 Adempimento di interventi parlamentari 17
2 Commento ai singoli articoli 18
2.1 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale
privato (LDIP) 18
2.2 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) 30
2.3 Codice di diritto processuale civile svizzero del
19 dicembre 2008 (CPC) 32
3 Ripercussioni 34
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché
le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 34
3.2 Ripercussioni per l’economia 34
4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio
federale 34
5 Aspetti giuridici 35
5.1 Costituzionalità 35
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 35
5.3 Forma dell’atto 35
5.4 Protezione dei dati 35
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Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Importanza della Svizzera come sede arbitrale inter-
nazionale L’arbitrato è un meccanismo di conciliazione delle controversie, con cui le parti concordano di sottoporre a un tribunale arbitrale, in modo vincolante ed escludendo la giurisdizione statale originaria, una o più controversie esistenti o determinate controversie future, in base a un ordinamento giuridico stabilito direttamente o indirettamente1. La decisione del tribunale arbitrale è giuridicamente vincolante ed esecutiva. La legge riconosce alle parti un ampio margine di libertà, soprattutto per quanto riguarda la scelta del tribunale arbitrale, dell’ordinamento procedurale e del diritto applicabile e si limita a poche disposizioni che mirano a proteggere i diritti procedurali fondamentali delle parti e l’integrità della procedura arbitrale. In caso di violazione di questi due elementi le parti possono adire un tribunale statale.
Attualmente la Svizzera è una delle sedi arbitrali internazionali più importanti a livello mondiale. Nel 2014 uno studio empirico del Parlamento europeo sull’arbitrato nell’Unione europea e in Svizzera è giunto alla conclusione che quest’ultima è di gran lunga la sede arbitrale più consigliata e quindi rientra indub- biamente nel novero delle sedi arbitrali di punta2. Un risultato simile emerge dalla statistica della Camera di commercio internazionale a Parigi (ICC) per il 2015: su un totale di 801 procedimenti arbitrali ICC avviati in 56 Paesi, Ginevra risulta la sede scelta più di frequente dopo Parigi e Londra. Inoltre, in tali procedimenti, gli svizzeri occupano il terzo posto se si considera la nazionalità degli arbitri designati dalle parti3.
Nel 2014 in Svizzera sono stati avviati 82 nuovi procedimenti arbitrali ICC, di cui 45 a Ginevra, 31 a Zurigo, tre a Lugano, due a Zugo e uno a Basilea4. Nel 2015 la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI) ha contato 100 nuovi procedimenti arbitrali, 89 dei quali avevano sede in Svizzera e un valore litigioso medio di
10 milioni di dollari e coinvolgevano parti provenienti da 49 Paesi diversi5.
1 Cfr. DTF 130 III 66, consid. 3.1.
2 European Parliament, Directorate General for internal Policies, Policy Departement C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Legal Instruments and Practice of Arbitration in the EU - Study, 2014, pag. 181. 3 ICC Press Release «ICC Arbitration posts strong growth in 2015» dell’11 maggio 2016; reperibile all’indirizzo: <http://www.iccwbo.org/News/Articles/2016/ICC-Arbitration- posts-strong-growth-in-2015/>, da ultimo consultato il 23 settembre 2016.
4 2014 ICC Dispute Resolution Statistics.
5 Swiss Chambers’ Arbitration Institution, Commented Statistics 2015, agosto 2016; reperi- bile all’indirizzo: <https://www.swissarbitration.org/files/515/Statistics/Commented%20Statistics%202015 %20final%2020160810.pdf>, da ultimo consultato il 23 settembre 2016.
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Nell’ambito dei lavori preliminari, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha incontra- to diversi attori del settore dell’arbitrato internazionale in Svizzera. Interpellati sulle ragioni del successo della Svizzera in questo campo, gli interlocutori hanno indicato come fattori più importanti le ottime condizioni quadro sul piano legale (segnata- mente il capitolo 12 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazio- nale privato [LDIP]6, apprezzato da cerchie di esperti in tutto il mondo) e l’alta qualità e la costanza della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di arbi- trato internazionale. Diversi interpellati hanno menzionato anche l’entità e la dina- micità del pool degli arbitri svizzeri, che si distinguono per le loro eccellenti qualifi- che e le loro competenze plurilingui. In questo contesto è stata fatta rilevare anche l’unicità a livello internazionale dell’offerta sia universitaria che extrauniversitaria di corsi di formazione e perfezionamento nel settore dell’arbitrato. A questi elementi si sommano i fattori qualitativi tradizionali che caratterizzano la piazza svizzera per quanto concerne le prestazioni di servizi e che si riflettono positivamente anche sull’arbitrato, quali, ad esempio, la neutralità e la stabilità politiche, la qualità dell’infrastruttura e la possibilità di accedere sempre alle fonti giuridiche nelle tre lingue tedesco, francese e italiano. Un numero crescente di interessati valuta positi- vamente anche la pubblicazione da parte della Cancelleria federale di testi legali chiave in inglese.
1.1.2 Evoluzione del diritto arbitrale svizzero
La tradizione arbitrale svizzera si ricollega alla tradizione dei buoni uffici nella politica estera. In questo contesto la Svizzera ricopriva e ricopre il ruolo di facilita- trice, sostenendo le parti nella ricerca di soluzioni negoziali, senza tuttavia schierarsi da una parte o dall’altra. Mentre la letteratura documenta prime procedure arbitrali già nel Medioevo, la nascita dell’arbitrato di diritto pubblico moderno è comune- mente identificata con l’Arbitrato dell’Alabama del 1872. In quell’occasione i Go- verni degli Stati Uniti d’America e del Regno Unito rivendicarono diritti al risarci- mento dei danni in relazione alla guerra civile americana dinnanzi a un tribunale arbitrale con sede a Ginevra, di cui faceva parte anche l’allora ex Consigliere federa- le Jakob Stämpfli, inviato dal Consiglio federale7. L’arbitrato internazionale privato in campo commerciale raggiunse invece la sua importanza attuale soltanto con il boom del commercio internazionale nel XX secolo, costringendo uno dopo l’altro tutti i Cantoni a regolamentare questa pratica. Presto, però, il fatto che vi fossero 25 diverse normative arbitrali8 si rivelò sempre più controproducente per la sede arbitrale internazionale svizzera. In mancanza di una competenza legislativa della Confederazione sancita dalla Costituzione, si decise di adottare un diritto arbitrale unitario per tutta la Svizzera mediante un concordato intercantonale9. Il Concordato
6 RS 291.
7 BSK IPRG-HOCHSTRASSER/FUCHS, Einl. 12. Kap., N 5 segg.
8 Il Cantone del Giura è diventato autonomo soltanto il 1° gennaio 1979 (RU 1978, pag. 1578 seg.). 9 AMBAUEN, 3. Teil ZPO versus 12. Kapitel IPRG. Eine Gegenüberstellung im Kontext der Opting-out-Möglichkeiten. Unter besonderer Berücksichtigung der zwingenden Bestim- mungen, der Schiedsfähigkeit und der Anfechtbarkeit von Schiedssprüchen, 2016,
Rz. 24 segg.
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del 27 marzo 196910 sull’arbitrato fu applicato sia all’arbitrato nazionale che a quello internazionale in Svizzera. Il 1° gennaio 1989 entrò in vigore la LDIP, che al capitolo 12 disciplina in modo esaustivo l’arbitrato internazionale in Svizzera. Per quanto riguarda l’arbitrato nazionale, la Costituzione federale del 18 aprile 199911 spianò la strada per una normativa federale, che entrò in vigore il 1° gennaio 2011 come parte terza del Codice svizzero di procedura civile (CPC)12, sostituendo il Concordato. All’epoca si rinunciò consapevolmente alla creazione di una legge unitaria in materia di arbitrato sotto forma di codice a sé stante (cfr. a tale proposito anche il n. 1.3.1 più avanti)13.
1.1.3 Mandato parlamentare di revisione
del capitolo 12 della LDIP Il 20 marzo 2008 il consigliere nazionale Christian Lüscher depositò l’iniziativa parlamentare 08.41714, che chiedeva di modificare l’articolo 7 LDIP stabilendo che, nell’ambito internazionale, il tribunale svizzero sospende il procedimento, indipen- dentemente dalla sede del tribunale arbitrale, finché quest’ultimo abbia deciso sulla propria competenza, eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto d’arbitrato (riconoscimento dell’effetto negativo del principio della competenza in materia di competenza – Kompetenz-Kompetenz). L’iniziante criticava l’allora giurisprudenza del Tribunale federale 15 in merito all’applicazione dell’articolo 7 LDIP, poiché giungeva a conclusioni diverse a seconda che il tribuna- le arbitrale avesse sede in Svizzera o all’estero. L’iniziante era del parere che si dovesse introdurre una disposizione che lasciasse decidere in via prioritaria ai tribu- nali arbitrali se ritenevano di essere competenti, indipendentemente dalla loro sede. Le Commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati proposero di non dare seguito all’iniziativa parlamentare Lüscher16. Cionono- stante, il Consiglio nazionale (21 settembre 2009)17 e il Consiglio degli Stati (10 giugno 2010)18 diedero seguito all’iniziativa.
Nell’ambito dei lavori di attuazione, la Commissione degli affari giuridici del Con- siglio nazionale consultò le associazioni di categoria interessate e le facoltà di giuri-
10 RS 279 (non più in vigore).
11 Art. 122 cpv. 1 Cost; FF 2000 2656.
12 RS 272. 13 Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), FF 2006 6593, 6763 seg. 14 08.417 N Iv.pa. Lüscher del 20 marzo 2008. Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato. Modifica dell’articolo 7. 15 DTF 122 III 139 consid. 2b pag. 142; confermata in TF 4A_279/2010 del 25 ottobre 2010 consid. 2. 16 Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 4 maggio 2009; Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 15 febbraio 2010.
17 Boll. Uff. 2009 N 1657 segg.
18 Boll. Uff. 2010 S 585.
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sprudenza delle Università svizzere19. Dalla consultazione emerse che la tematica doveva essere discussa in modo ancora più approfondito rispetto a quanto chiesto nell’iniziativa. Risultò auspicabile verificare tutte le disposizioni sull’arbitrato internazionale entrate in vigore nel 1989 per stabilire le eventuali necessità di revi- sione. A tal fine la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale depo- sitò la mozione 12.3012, con cui incaricava il Consiglio federale di modernizzare le disposizioni esistenti, tenendo conto della legislazione in vigore in vari Paesi europei e della giurisprudenza del Tribunale federale, senza tralasciare la questione del rapporto tra tribunali statali e tribunali arbitrali, oggetto dell’iniziativa parlamenta- re 08.41720. Di conseguenza quest’ultima è stata nel frattempo tolta dal ruolo21. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione 12.301222 e il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati l’hanno trasmessa rispettivamente il 1° giugno 201023 e il 27 settembre 201224.
1.1.4 Lavori preliminari
Nell’ambito dei lavori preliminari, l’UFG ha coinvolto un gruppo di esperti compo- sto dal Prof. Dr. Gabrielle Kaufmann-Kohler (Università di Ginevra), dal Prof. Dr. Felix Dasser (Università di Zurigo), da Elliott Geisinger, (avvocato di Ginevra) e dal Prof. Dr. Daniel Girsberger (Università di Lucerna). Inoltre ha tenuto colloqui esplorativi con le istituzioni arbitrali aventi sede in Svizzera (ICC, Swiss Cham- bers’ Arbitration Institution, Tribunal arbitral du Sport TAS, WIPO Center for Arbitration and Mediation) e con il Tribunale federale.
1.2 La nuova normativa proposta
Nonostante risalga a quasi trent’anni fa, a livello internazionale la normativa sull’arbitrato contenuta nel capitolo 12 della LDIP è considerata innovativa e di grande qualità. In particolare se ne apprezzano la chiarezza e la concisione. Il capito- lo 12 attribuisce alle parti grande autonomia e flessibilità nello strutturare la proce- dura d’arbitrato, offrendo loro contemporaneamente un ordinamento quadro traspa- rente, assicurato dalle autorità giudiziarie statali. Grazie a queste peculiarità il capitolo 12 della LDIP risulta adatto a tipi di arbitrato del tutto diversi (procedure ad
19 Furono interpellate le facoltà di giurisprudenza delle Università di Basilea, Berna, Fribur- go, Lucerna, San Gallo, Zurigo, Ginevra, Losanna e Neuchâtel, nonché l’Associazione svizzera per l’arbitrato (ASA) e la Swiss Chambers (08.417 Inizativa parlamentare. Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato. Modifica dell’articolo 7; indagine conoscitiva della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. Elenco dei destinatari). Inviarono una risposta le Università di Ginevra, Losanna e Neu- châtel, nonché l’ASA e la Swiss Chambers. 20 12.3012 Mozione della Commissione degli affari giuridici-CN del 3 febbraio 2012. Legge federale sul diritto internazionale privato. Mantenere l’attrattiva della Svizzera quale sede arbitrale internazionale.
21 Boll. Uff. 2016 N 1189.
22 Parere del Consiglio federale del 16 maggio 2012.
23 Boll. Uff. 2012 N 484.
24 Boll. Uff. 2012 S 921.
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hoc, arbitrati istituzionali, arbitrati sportivi, arbitrati in materia di investimenti, ecc.). L’avamprogetto intende rafforzare ulteriormente queste caratteristiche e aumentare la certezza e la chiarezza del diritto, segnatamente ancorando nel testo normativo la giurisprudenza del Tribunale federale, eliminando passaggi poco chiari e strutturan- do l’intera normativa in modo ancora più orientato agli utenti. Tenendo conto degli sviluppi nel commercio internazionale nonché di altre leggi straniere sull’arbitrato, l’avamprogetto presenta inoltre alcune novità volte ad ottimizzare ulteriormente il diritto arbitrale svizzero.
1.2.1 Aggiornamento della prassi giudiziaria
e chiarimento di questioni irrisolte Nei quasi trent’anni decorsi dall’entrata in vigore della LDIP il Tribunale federale ha chiarito diverse questioni irrisolte e completato punti importanti della legge. Nell’interesse della trasparenza e degli utenti appare opportuno aggiornare la legge tenendo conto di questa giurisprudenza e integrandola nel testo se necessario. Con- temporaneamente si intendono chiarire a livello di legge, laddove ragionevole, i punti ancora irrisolti secondo il diritto vigente. Nel complesso la revisione mira ad aumentare la certezza e la chiarezza del diritto.
Disciplinamento legale della revisione, della rettifica, dell’interpretazione e del completamento dei lodi Con la revisione sono ora espressamente disciplinati nella legge i rimedi giuridici della rettifica, dell’interpretazione e del completamento, nonché la revisione dei lodi (art. 189a e 190a AP-LDIP nonché art. 119b AP-LTF25). L’attuale LDIP non con- tiene alcuna disposizione in merito. Il Tribunale federale, seguito dalla dottrina, ha però riconosciuto che anche le decisioni dei tribunali arbitrali internazionali possono essere rettificate, interpretate, completate26 oppure riviste27. L’avamprogetto permet- te di evincere interamente dal testo di legge l’ordinamento dei ricorsi e dei rimedi giuridici ammessi. Così il capitolo 12 soddisferà di nuovo l’esigenza del legislatore storico di disciplinare l’arbitrato internazionale in modo completo ed esaustivo.
Chiarimento del campo d’applicazione del capitolo 12 Secondo l’articolo 176 capoverso 1 LDIP le disposizioni del capitolo 12 si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera «sempreché, al momento della stipulazione
25 RS 173.110. 26 DTF 126 III 524, 527 seg.; TF 4P.154/2005 del 10 novembre 2005, consid. 1.2; DTF 131 III 164, 169; BSK IPRG-WIRTH, Art. 189, N 75; CR LDIP-BUCHER, Art. 191, N 73; STACHER, Einführung in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, 2015, N 479 segg. 27 DTF 134 III 286, consid. 2; DTF 129 III 727, consid. 1; TF 118 II 199, consid. 2 e 3 nonché TF 4A_386/2015 del 7 settembre 2016, consid. 2.1 (pubblicazione prevista); BSK IPRG-PFISTERER, Art. 190, N 94; DUTOIT, Droit international privé suisse. Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5a ed., 2016, Art. 191 N 10; CR LDIP-BUCHER, Art. 191, N 60 segg.; STACHER, Einführung in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, 2015, N 468.
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del patto di arbitrato, almeno una parte non fosse domiciliata né dimorasse abitual- mente in Svizzera». In una decisione relativa alla questione del campo d’applicazione del capitolo 12, il Tribunale federale si è basato sulla situazione delle parti che hanno poi partecipato al processo28. Tale decisione è stata criticata all’unanimità dalla dottrina29. Basarsi sulla situazione delle parti processuali ha infatti come conseguenza che, in determinate circostanze, il diritto arbitrale applica- bile (CPC o LDIP, a seconda della sede, del domicilio o della dimora abituale delle parti) risulti chiaro soltanto al momento dell’avvio di un procedimento arbitrale concreto. Soprattutto per i contratti multilaterali questo provoca incertezza giuridica, poiché spesso non si può prevedere quali parti del contratto saranno coinvolte in una successiva controversia. Questa incertezza giuridica costituisce una debolezza signi- ficativa della normativa attuale. Con la revisione l’articolo 176 capoverso 1 LDIP farà espressamente riferimento alle parti «del patto di arbitrato».
Procedura sommaria per le procedure ancillari La legge non chiarisce inoltre quale tipo di procedura sia applicabile per le procedu- re dinnanzi al tribunale statale quando quest’ultimo agisce in qualità di juge d’appui. Con il presente progetto la legge ordina pertanto espressamente, mediante una corrispondente integrazione del CPC (art. 251a e art. 356 cpv. 3 AP-CPC), la proce- dura sommaria sia nell’arbitrato internazionale che in quello nazionale.
1.2.2 Rafforzamento dell’autonomia delle parti
Il capitolo 12 della LDIP concede alle parti una grande libertà nello strutturare la procedura arbitrale. Questa caratteristica va mantenuta e ulteriormente rafforzata, tenendo conto degli sviluppi nelle legislazioni di altre sedi arbitrali.
Moderato allentamento delle prescrizioni di forma con l’ammissione di patti d’arbitrato sottoscritti da una sola delle parti Secondo la legge in vigore il patto d’arbitrato deve essere fatto per scritto o altro mezzo di trasmissione «che ne consenta la prova per testo» (art. 178 cpv. 1 LDIP). Attualmente la forma deve essere rispettata in via di principio da tutte le parti coin- volte. Rispetto ad alcuni ordinamenti giuridici esteri l’attuale regolamentazione della LDIP risulta molto rigida. Uno sguardo agli ordinamenti degli Stati limitrofi mostra che molti Paesi hanno già introdotto un allentamento dei requisiti di forma (p. es. la Germania e l’Austria, che conoscono già norme simili [§ 1031 par. 2 CPC tedesco, § 583 CPC austriaco]) oppure vi hanno addirittura rinunciato (cfr. art. 1507 CPC francese). Anche la legge modello CNUDCI (Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale) prevede due opzioni, ossia una forma scritta modernizzata e la rinuncia completa a requisiti di forma (art. 7 legge modello
28 TF 4P.54/2002 del 24 giugno 2002.
29 Cfr. solo BSK IPRG-PFIFFNER/HOCHSTRASSER, Art. 176, N 9; ORELLI, Article 176 PILS, N 21, in: Arroyo (a c. di), Arbitration in Switzerland. The Practitioner‘s Guide, 2013; STACHER, Einführung in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, 2015, N 32.
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CNUDCI). La normativa nella LDIP non risponde nemmeno più alle consuetudini e alle aspettative negli scambi internazionali. Pertanto il requisito della forma sarà notevolmente allentato consentendo la cosiddetta «mezza forma scritta» (art. 178 cpv. 1 secondo periodo AP-LDIP), secondo cui è sufficiente che soltanto una delle parti del patto di arbitrato rispetti la forma (contenuto immutato) prevista dall’articolo 178 capoverso 1 LDIP. La questione se, adempiendo a queste condizio- ni formali, il consenso al patto di arbitrato sia perfetto, va giudicata in termini di validità materiale secondo l’articolo 178 capoverso 2 LDIP, che l’avamprogetto lascia immutato.
Disciplinamento legale di clausole di arbitrato in negozi giuridici unilaterali L’avamprogetto stabilisce espressamente che la competenza di un tribunale arbitrale può essere basata, oltre che sugli usuali patti d’arbitrato bi- o plurilaterali, anche su una clausola di arbitrato formalmente valida contenuta in un negozio giuridico unilaterale (testamento, fondazione, trust o simili), se tale negozio è stato concluso in modo valido secondo il diritto materiale ad esso applicabile (art. 178 cpv. 4 AP- LDIP).
1.2.3 Maggiore orientamento agli utenti
Il capitolo 12 della LDIP, in quanto lex arbitri svizzera per i procedimenti arbitrali internazionali, si rivolge soprattutto agli utenti del diritto all’estero e si trova quindi in concorrenza con gli ordinamenti giuridici stranieri. L’orientamento agli utenti ha quindi un’importanza prominente e il presente progetto intende potenziarlo ulterior- mente.
La LDIP come normativa autonoma ed esaustiva in materia di arbitrato inter- nazionale I procedimenti arbitrali internazionali secondo il capitolo 12 della LDIP riguardano sempre almeno una parte straniera, la quale si presume non conosca o conosca poco il sistema giuridico svizzero. Pertanto il fatto che la lex arbitri sia disciplinata in modo esaustivo in un unico atto legislativo costituisce per le parti straniere un van- taggio decisivo. Nell’interesse degli utenti i rimandi al CPC vanno quindi sostituiti da norme dirette nella LDIP, affinché essa disciplini in modo autonomo ed esaustivo l’arbitrato internazionale. A tal fine viene ripreso il contenuto delle norme del diritto arbitrale nazionale (cfr. art. 367 segg. CPC) finora applicabili per analogia. Di conseguenza ora gli articoli 179 e 180 AP-LDIP disciplinano interamente la nomina nonché la ricusa e la destituzione di un arbitro, nel caso in cui, se le parti non hanno disciplinato tali procedure, sia necessaria l’assistenza di un tribunale statale.
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Ammissibilità di atti scritti in lingua inglese in cause arbitrali dinnanzi al Tri- bunale federale Oggi l’inglese è la lingua prevalente nel settore dell’arbitrato (internazionale)30. Già secondo il diritto vigente (articolo 54 capoverso 3 della legge sul tribunale federale [LTF]) nelle procedure di ricorso o di revisione dinanzi al Tribunale federale posso- no essere prodotti documenti in inglese. L’avamprogetto intende compiere qui un ulteriore passo avanti, prevedendo che d’ora in poi possono essere presentati in inglese anche gli atti scritti destinati al Tribunale federale in quanto istanza di ricor- so o di revisione competente per le cause arbitrali (art. 77 cpv. 2bis AP-LTF). Consi- derati i severi requisiti previsti per un ricorso o una revisione non si prevede un aumento dei procedimenti dinnanzi al Tribunale federale. Ammettere atti scritti in lingua inglese significherà però per le parti una riduzione delle spese di traduzione. La normativa proposta potenzia quindi ulteriormente l’attrattiva della Svizzera come sede arbitrale internazionale.
1.3 Motivazione e valutazione
della soluzione proposta
1.3.1 Mantenimento del «dualismo aperto»
In Svizzera l’arbitrato è disciplinato in due diversi atti legislativi: la parte terza del CPC disciplina l’arbitrato nazionale, mentre il capitolo 12 della LDIP l’arbitrato internazionale. Questa suddivisione ha radici storiche riconducibili principalmente a motivi federalistici31. Nell’ambito del presente progetto di revisione è stata esaminata, e poi scartata, la possibilità di riunire in un’unica legge (code unique) le disposizioni sull’arbitrato nazionale e internazionale. Già in occasione della consultazione relativa al CPC federale l’idea di un codice unico non aveva trovato una maggioranza e si era deciso consapevolmente di mantenere il dualismo, ossia due diverse leggi per l’arbitrato nazionale e per quello internazionale.32 Inoltre il sistema duale ha dato buoni risulta- ti a livello sia nazionale sia internazionale. Per di più, con l’introduzione delle possi- bilità di opting-out nell’articolo 353 capoverso 2 CPC e nella speculare disposizione dell’articolo 176 capoverso 2 LDIP, le parti contrattuali possono scegliere libera- mente il diritto arbitrale applicabile. Questo «dualismo aperto» garantisce alle parti un ampio margine di manovra per disciplinare le modalità dell’arbitrato. Non con- vince la critica secondo cui la distinzione tra arbitrato nazionale e internazionale si basa su un criterio di natura puramente formale. Piuttosto l’avamprogetto adegua
30 Secondo le statistiche della SCAI, nel 2015 l’inglese era la lingua procedurale nel 67 % dei casi. Allo stesso risultato si giunge se si confrontano tutti i casi condotti sotto le Swiss Ru- les dal 2004 al 2015 (SCAI, Arbitration Statistics 2015); nel 2015 quasi l’86 % di tutti i procedimenti arbitrali dell’OMPI è stato tenuto in lingua inglese (http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/languages_yr.jsp?year=2015; da ultimo consultato il 23 settembre 2016).
31 Cfr. n. 1.1.2 sopra.
32 Messaggio CPC, FF 2006 6593, 6763 seg.
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alcune disposizioni del CPC alle nuove regole della LDIP33, affinché continui ad essere possibile ricorrere senza frizioni all’opting-out dall’arbitrato nazionale a quello internazionale e vice versa. Inoltre il capitolo 12 della LDIP va tenuto conciso, liberale e flessibile. Queste caratteristiche si sono dimostrate positive considerata la specificità dell’arbitrato internazionale e vanno mantenute anche nel presente avamprogetto. Nell’arbitrato nazionale, invece, considerando il diverso campo di applicazione e la diversa cerchia di destinatari, risulta più idonea una normativa più dettagliata con regole supplemen- tari34.
1.3.2 Rapporto tra tribunali statali e tribunali arbitrali
La mozione 12.3012 incarica il Consiglio federale, tra l’altro, di esaminare in detta- glio quanto richiesto dall’iniziativa parlamentare 08.417, ossia il rapporto tra tribu- nali statali e tribunali arbitrali. Oltre a verificare la competenza dei tribunali arbitrali, i tribunali statali hanno però ulteriori funzioni ausiliarie (nomina, destituzione, ricusa o sostituzione dei membri di un tribunale arbitrale; proroga del mandato degli arbitri; misure coercitive).
Rinuncia a sancire l’effetto negativo del principio della competenza del tribuna- le arbitrale in materia di competenza Un tribunale statale può dover decidere in merito alla competenza del tribunale arbitrale quando il convenuto propone un’eccezione di arbitrato. Per questa situazio- ne l’articolo II paragrafo 3 della Convenzione del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere (CNY)35 prevede che il tribunale statale rinvii le parti al tribunale arbitrale, sempreché non riscontri che il patto d’arbitrato sia caduco, inefficace o non sia suscettibile d’essere applicato. L’articolo 7 LDIP è modellato sull’articolo II paragrafo 3 CNY, sebbene il contenu- to delle due disposizioni non sia identico. La questione dell’esistenza di un patto di arbitrato valido si pone secondo l’articolo 7 LDIP quando il patto prevede un proce- dimento arbitrale internazionale con sede in Svizzera36. L’articolo II paragrafo 3 CNY trova applicazione quando il patto di arbitrato prevede un procedimento arbi- trale con sede al di fuori della Svizzera37. In questo contesto il Tribunale federale ha deciso che, in caso di eccezione di arbitrato, il tribunale statale possa accontentarsi di un esame sommario del patto di arbitrato, se il tribunale arbitrale contestato ha sede in Svizzera38. Se il tribunale la cui competenza è eccepita ha sede all’estero, il
33 Cfr. n. 2.3 qui di seguito.
34 KUKO ZPO-DASSER, Vor Art. 353-399, N 19; BSK IPRG-HOCHSTRASSER/FUCHS, Einl.
12. Kap., N 156 segg.; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3a ed., 2015, N 72. 35 RS 0.277.12. 36 DTF 138 III 681, consid. 3.1; 122 III 139, consid. c.2.a; TF 4A_279/2010 del 25 ottobre 2010, consid. 2. 37 DTF 138 III 681, consid. 3.1; 122 III 139, consid. c.2.a; TF 4A_436/2007 del 9 gennaio 2008, consid. 2.
38 DTF 122 III 139, pag. 142.
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tribunale statale deve invece verificare la clausola arbitrale con piena cognizione39. Il Tribunale federale motiva questa giurisprudenza affermando che, nel caso di un tribunale arbitrale con sede in Svizzera, l’istanza di ricorso statale può verificare con piena cognizione al più tardi nel contesto dell’impugnazione del lodo se il tribunale arbitrale si è dichiarato a ragione competente o incompetente (art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP)40. Il diverso trattamento dei tribunali arbitrali nazionali e stranieri in caso di eccezione di arbitrato proposta dinnanzi a un tribunale statale è alla base dell’iniziativa parla- mentare 08.417 del consigliere nazionale Christian Lüscher (cfr. a tale proposito il precedente n. 1.1.3). Nel frattempo questa iniziativa è stata tolta dal ruolo, poiché la sua richiesta è confluita nella mozione 12.3012 e va quindi trattata nel quadro del presente progetto41. Alcuni rappresentanti della dottrina e della prassi ritengono poco convincente che i tribunali statali, nell’esaminare un patto d’arbitrato, distinguano tra i patti a favore di un tribunale arbitrale nazionale e quelli a favore di un tribunale arbitrale straniero42. Finora non è però stato possibile presentare una soluzione chiara. Una parte della dottrina chiede che i tribunali statali esaminino dettagliatamente le eccezioni di arbitrato indipendentemente dalla sede del tribunale arbitrale43. Un’altra parte invece ritiene ragionevole che un’eccezione di arbitrato sia sottoposta in generale soltanto a una verifica limitata44. Anche negli ordinamenti giuridici stranieri si trovano disciplinamenti diversi, sebbe- ne nella maggioranza dei casi sia previsto un esame sommario 45. La legge modello CNUDCI, la CNY nonché la Convenzione europea del 21 aprile 1961 sull’arbitrato
39 DTF 121 III 38, pag. 41 seg.
40 DUTOIT, Droit international privé suisse. Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5a ed., 2016, Art. 7 N 5; BSK IPRG-BERTI/DROESE, Art. 7, N 8; CR LDIP- TSCHANZ, Art. 7, N 24 segg.
41 Boll. Uff. 2016 N 1189.
42 BSK IPRG-WENGER/SCHOTT, Art. 186, N 6; TSCHANZ, De l’opportunité de modifier l’art. 7 LDIP, in: 28 ASA Bulletin 2010, pag. 478 segg.; MAYER, Die Überprüfung inter- nationaler Schiedsvereinbarungen durch staatliche Gerichte - Überlegungen zu BGE 121 III 38 und BGE 122 III 139, in: 14 ASA Bulletin 1996, pag. 361 segg., 363 segg.; STOJILJKOVIC, Die Kontrolle der schiedsgerichtlichen Zuständigkeit, 2014, pag. 79; pareri delle Università di Neuchâtel, Losanna e Ginevra nonché dell’ASA e della Swiss Cham- bers in risposta alla lettera della Segreteria della Commissione degli affari giuridici del 22 dicembre 2010, 08.417 N Iv.pa. Lüscher del 20 marzo 2008. Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato. Modifica dell’articolo 7. 43 BUCHER, L’examen de la compétence internationale par le juge suisse, in: SJ 2007, pag. 153, 177 segg.; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international - Droit et pra- tique à la lumière de la LDIP, 2a ed., 2010, pag. 442 seg.; TSCHANZ, De l’opportunité de modifier l’art. 7 LDIP, in: 28 ASA Bulletin 2010, pag. 478 segg.; CR LDIP/CL-TSCHANZ, Art. 7, N 43 segg.; STOJILJKOVIC, Die Kontrolle der schiedsgerichtlichen Zuständigkeit, 2014, pag. 79. 44 BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3 a ed., 2015, N 333; BSK IPRG-BERTI, Art. 7, N 8; LIATOWITSCH, Schweizer Schiedsgerichte und Parallelverfahren vor Staatsgerichten im In- und Ausland, Diss., 2001, pag. 132 segg.; BERGER, Kritische Gedanken zur Revision von Art. 7 IPRG im Lichte eines praktischen Beispiels, in: 29 ASA Bulletin 2011, pag. 33 segg., 145 segg.; STOJILJKOVIC, Die Kontrol- le der schiedsgerichtlichen Zuständigkeit, 2014, pag. 79. 45 P. es. nel diritto tedesco, austriaco e francese (HAUSMANINGER, in: Fasching/Konecny, IV/2, § 584 ZPO, n. marg. 17, 20, 24, 31).
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commerciale internazionale46 sono neutrali per quanto riguarda l’entità dell’esame: non prescrivono una determinata portata né la vietano47. Nell’ambito dell’esame dell’iniziativa parlamentare 08.417, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale aveva effettuato un sondaggio tra le associa- zioni mantello interessate e le facoltà di giurisprudenza delle università svizzere, chiedendo in particolare se la distinzione nella giurisprudenza del Tribunale federale relativa alle eccezioni di arbitrato a seconda della sede in Svizzera o all’estero del tribunale arbitrale avesse comportato problemi concreti nella pratica. In tutti i pareri la risposta era stata negativa. Considerando ciò e il fatto che le posizioni nella dottri- na e nella prassi sono discordanti, in questo contesto si rinuncia a disciplinare in modo diverso l’effetto negativo del principio della competenza del tribunale arbitra- le in materia di competenza. Il Consiglio federale si astiene quindi dall’inviare in consultazione una proposta di revisione per l’articolo 7 LDIP nell’ambito del presen- te progetto.
Rinuncia alla creazione di un juge d’appui nazionale Nel quadro dei lavori di revisione si è inoltre valutata l’idea di creare un juge d’appui nazionale unico e quindi centralizzato. I sostenitori della soluzione del juge d’appui nazionale considerano un vantaggio il fatto che le necessarie conoscenze specialistiche in materia di arbitrato (internazionale) sarebbero concentrate presso un’istanza giudiziaria centrale con un conseguente profitto in termini di efficienza. Inoltre, un servizio di contatto nazionale per tutte le questioni relative alla coopera- zione statale nei procedimenti arbitrali (internazionali) permetterebbe di risolvere con grande precisione alcune richieste relative alla revisione della normativa sull’arbitrato (p. es. ammissibilità di un riferimento generale alla sede in Svizzera). Nell’attuazione pratica, ai vantaggi di un juge d’appui competente per tutta la Sviz- zera si contrappongono però notevoli svantaggi. Infatti già definire il tribunale competente solleverebbe questioni di difficile soluzione. La designazione di un tribunale cantonale risulta infatti problematica dal punto di vista federalistico ed estranea al sistema. Anche l’attribuzione di questa funzione al Tribunale federale non è plausibile. Il Tribunale federale è l’autorità giudiziaria suprema della Confede- razione (cfr. art. 188 cpv. 1 Cost., art. 1 cpv. 1 LTF). I compiti del juge d’appui (nomina, destituzione, ricusa e sostituzione dei membri del tribunale arbitrale; proroga del mandato; comminazione ed esecuzione di misure coercitive nel caso di provvedimenti cautelari, dell’assunzione delle prove o dell’esecuzione) si discoste- rebbero essenzialmente dall’attività di tribunale supremo. Quest’ultimo deve poter fondamentalmente limitare il suo esame a questioni giuridiche e ha quindi l’obiettivo primario di garantire l’applicazione uniforme del diritto federale. Inoltre le persone in seno al Tribunale federale che assumerebbero i compiti di juge d’appui non potrebbero più agire come membri dell’autorità di ricorso. Per creare un juge d’appui nazionale sarebbe quindi quasi obbligatorio istituire una nuova istanza giudiziaria. Considerando il numero relativamente esiguo di casi che oggi vengono sottoposti a un juge d’appui cantonale, questa soluzione appare attualmente spropor-
46 Non ratificata dalla Svizzera.
47 STOJILJKOVIC, Die Kontrolle der schiedsgerichtlichen Zuständigkeit, 2014, pag. 80 seg.; HAUSMANINGER, in: Fasching/Konecny, IV/2, § 584 ZPO, n. marg. 13, 27 segg.
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zionata. Per tali motivi il Consiglio federale rinuncia a proporre la creazione di un juge d’appui nazionale.
1.3.3 Mantenimento delle caratteristiche principali
del capitolo 12 della LDIP Dal punto di vista del contenuto, il capitolo 12 della LDIP è caratterizzato dal libera- lismo e dalla flessibilità, come già indica la sua concisione48. Agli utenti ovvero alle parti che intendono applicare le sue disposizioni è concessa un’elevata autonomia, soprattutto nella strutturazione della procedura49. Il lodo può quindi essere impugna- to soltanto per pochi motivi ben definiti (cfr. art. 190 LDIP). L’unica autorità di ricorso è il Tribunale federale svizzero (art. 191 LDIP). Diversamente da leggi arbitrali più recenti, il capitolo 12 della LDIP rinuncia consapevolmente a un grado elevato di dettagli. Per tale motivo è adatto come quadro giuridico per forme di arbitrato del tutto diverse (soprattutto arbitrati istituzionali, procedure ad hoc, arbi- trati sportivi, arbitrati in materia di investimenti). L’avamprogetto intende mantenere queste caratteristiche e quindi volutamente non prevede una revisione totale. Esso si fonda sulle disposizioni esistenti, rivelatesi efficaci, e si limita a miglioramenti specifici.
1.4 Sviluppi all’estero
Grazie al suo boom, oggi in Svizzera l’arbitrato internazionale costituisce un impor- tante settore d’attività per gli avvocati. Nella concorrenza tra le piazze arbitrali i legislatori si sforzano di adeguare il diritto arbitrale alle esigenze in continuo muta- mento degli scambi internazionali e di offrire all’arbitrato condizioni quadro ottima- li50. La lex arbitri nella sede del tribunale arbitrale costituisce qui un fattore centrale per la scelta del luogo dell’arbitrato, poiché influisce in vari modi sulla procedura arbitrale51. Partendo da questi presupposti, negli ultimi anni le piazze arbitrali più importanti hanno modernizzato le loro legislazioni. Già nel 2006 è stata aggiornata la legge modello CNUDCI per permettere l’impiego di mezzi di comunicazione moderni e
48 Il capitolo 12 della LDIP è composto da 19 articoli, a cui si aggiunge l’art. 7 LDIP, che disciplina la competenza del tribunale statale in presenza di un patto di arbitrato. 49 L’art. 182 LDIP stabilisce che le parti o il tribunale arbitrale possono stabilire liberamente la procedura, inclusa la lingua della procedura, sempreché siano adempiuti i requisiti mi- nimi della parità di trattamento delle parti e del diritto d’essere sentiti (BAUDENBACHER, Schiedsgerichtsplatz Schweiz. Der Einfluss der Verhandlungsdemokratie, pag. 7, in: Dis- pute Resolution edizione 01/20 marzo 2014). 50 AMBAUEN, 3. Teil ZPO versus 12. Kapitel IPRG. Eine Gegenüberstellung im Kontext der Opting-out-Möglichkeiten. Unter besonderer Berücksichtigung der zwingenden Bestim- mungen, der Schiedsfähigkeit und der Anfechtbarkeit von Schiedssprüchen, 2016, n. marg. 5. 51 KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration. Law and Practice in Switzerland, 2015, n. marg. 2.23; STACHER, Einführung in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, 2015, N 28 seg.
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predisporre regole più dettagliate per i provvedimenti cautelari52. Oltre 70 Stati hanno basato il loro diritto arbitrale sulla legge modello CNUDCI53. In parte come conseguenza di ciò, da allora in molti Paesi il diritto arbitrale è stato ulteriormente riformato e modernizzato. Negli ultimi anni sono state adottate revisioni soprattutto a Singapore (201054), in Francia (2011) e in Austria (201355). In Svezia e in Germa- nia i lavori di revisione sono in corso. Non solo i legislatori statali, ma anche le istituzioni arbitrali si impegnano per ade- guare i loro ordinamenti arbitrali agli sviluppi attuali. Ad esempio, il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore l’ordinamento arbitrale rivisto dell’ICC, che prevede in particolare nuove regole per velocizzare la procedura arbitrale dell’ICC e renderla più efficiente in termini di costi56. Anche le Swiss Rules sono state sottopo- ste a revisione nel 2012 al fine di incrementarne l’efficienza e l’economicità 57. Tenuto conto di questi sviluppi su scala mondiale, appare opportuno verificare e sviluppare ulteriormente lo sperimentato diritto arbitrale svizzero in vigore da quasi trent’anni. Indubbiamente la lex arbitri svizzera costituisce anche immodificata un’ottima base per le diverse forme di arbitrato (internazionale). Tuttavia essa deve e può essere migliorata nel quadro del presente progetto, affinché le sue regole conti- nuino a soddisfare i requisiti attuali e futuri di un diritto arbitrale moderno anche nel confronto internazionale.
1.5 Attuazione
La revisione è stata effettuata modificando diverse leggi federali (LDIP, LTF e CPC), senza necessità di ulteriore attuazione mediante ordinanze.
1.6 Adempimento di interventi parlamentari
Con il nuovo disciplinamento si adempie alla mozione 12.3012 della Commissione degli affari giuridici-CN «Legge federale sul diritto internazionale privato. Mantene- re l’attrattiva della Svizzera quale sede arbitrale internazionale».
52 BSK IPRG-HOCHSTRASSE/FUCHS, Einl. 12. Kap., N 100 segg.; GIRSBERGER/VOSER,
International Arbitration. Comparative and Swiss Perspectives, 3a ed., 2016, N 189. 53 www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html (da ultimo consultato il 23 settembre 2016). 54 Revision of Singapore International Arbitration legislation (Arbflash, March 2010; https://www.ashurst.com/publication-item.aspx?id_Content=5081, da ultimo consultato il 23 settembre 2016).
55 BSK IPRG-HOCHSTRASSER/FUCHS, Einl. 12. Kap., N 114 seg.; European Parliament,
Directorate General for internal Policies, Policy Departement C: Citizens’ Rights and Con- stitutional Affairs, Legal Instruments and Practice of Arbitration in the EU - Study, 2014, pag. 54. 56 In merito in dettaglio SESSLER/VOSER, Die revidierte ICC-Schiedsgerichtsordnung - Schwerpunkte, in SchiedsVZ 2012, fascicolo 3, pag. 120 segg. 57 In merito in dettaglio ZUBERBÜHLER/MÜLLER/HABEGGER, Swiss Rules of International Arbitration - Commentary, 2a ed., 2013.
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2 Commento ai singoli articoli
2.1 Legge federale del 18 dicembre 1987
sul diritto internazionale privato (LDIP)
Sostituzione di espressioni / modifiche redazionali In linea con l’uso abituale più recente soprattutto nel CPC, in tutto il capitolo 12 della LDIP il termine «giudice» (statale) usato finora va sostituito con «tribunale» statale. Ciò comporta adeguamenti negli articoli 179, 180, 183, 184, 185 e 193 LDIP. Nell’articolo 176 capoverso 3 LDIP, inoltre, il termine «arbitri» è sostituito con «tribunale arbitrale». In questi casi si tratta di modifiche meramente redazionali. Nel testo tedesco la sostituzione delle seguenti espressioni ha invece lo scopo di garantire una lingua neutrale: «Schiedsrichter» è sostituito con «Mitglied des Schiedsgerichts» (art. 179, 180 e 181 LDIP), «Präsident» con «die Präsidentin oder der Präsident» (art. 189 LDIP) e «Einzelschiedsrichter» con «die Einzelschiedsrich- terin oder der Einzelschiedsrichter» (art. 190 LDIP).
Art. 176 cpv. 1 e cpv. 2, art. 192 cpv. 1 Collegamento del campo di applicazione del capitolo 12 della LDIP alle parti del patto di arbitrato (art. 176 cpv. 1 e art. 192 cpv. 1) Mentre la prassi e la dottrina58 sono del parere che per l’applicazione del capitolo 12 della LDIP ci si debba basare sulla situazione delle parti contrattuali originali al momento della stipulazione del patto di arbitrato, il Tribunale federale in una sua decisione si è basato esclusivamente sulla situazione delle parti che hanno poi parte- cipato al processo59. Da questa giurisprudenza risulta che il diritto arbitrale applica- bile (CPC o LDIP, a seconda della sede, del domicilio o della dimora abituale delle parti) non è già definito al momento della conclusione del patto di arbitrato, bensì viene stabilito soltanto all’avvio di un procedimento concreto tra determinate parti. Nel caso di contratti plurilaterali spesso non si può prevedere quali parti partecipe- ranno a una successiva controversia. Nell’interesse della certezza del diritto, il tenore dell’articolo 176 capoverso 1 LDIP viene pertanto integrato in modo tale che si parli delle parti «del patto di arbitrato» e quindi non via sia più incertezza per quanto riguarda il campo di applicazione del capitolo 12 della LDIP. In futuro ci si baserà esclusivamente sulla situazione delle parti al momento della conclusione del contratto. Inoltre, nel tenore dell’articolo 176 capoverso 1 LDIP vengono inseriti espressamen- te la stabile organizzazione e la sede per le società. Finora per le società ai sensi
58 BSK IPRG-PFIFFNER/HOCHSTRASSER, Art. 176, N 9; ORELLI, Article 176 PILS, N 21, in: Arroyo (a c. di), Arbitration in Switzerland. The Practitioner’s Guide, 2013; CR LDIP- BUCHER, Art. 176, N 22; STACHER, Einführung in die internationale Schiedsgerichtsbar- keit der Schweiz, 2015, N 32.
59 TF 4P.54/2002 del 24 giugno 2002.
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dell’articolo 150 LDIP la sede era considerata domicilio. Si tratta qui soltanto di un’integrazione redazionale, ripresa anche nell’articolo 192 capoverso 1 LDIP. Requisito formale per l’opting-out (art. 176 cpv. 2) L’articolo 176 capoverso 2 LDIP riconosce alle parti la possibilità di condurre un procedimento arbitrale internazionale secondo le regole previste per i procedimenti arbitrali nazionali, ossia di scegliere di non applicare il capitolo 12 della LDIP ma la parte terza del CPC (cosiddetto opting-out). Questa esclusione può essere effettuata nel patto d’arbitrato stesso o mediante un accordo successivo 60. Secondo la giuri- sprudenza del Tribunale federale un tale opting-out deve essere soggetto a requisiti severi: una dichiarazione di scelta è valida soltanto se esclude l’applicazione del capitolo 12 della LDIP, dichiara espressamente applicabile la parte terza del CPC e questo accordo avviene in forma scritta61. Il presente avamprogetto prevede un allentamento moderato del requisito della forma per i patti di arbitrato62. Come conseguenza inversa, un accordo successivo per escludere l’applicazione del capitolo 12 della LDIP richiede ora obbligatoria- mente la forma scritta. I requisiti per considerare valido un accordo successivo concernente l’applicazione esclusiva della parte terza del CPC continueranno ad essere elevati e, per garantire la certezza del diritto, dovranno rispecchiare espressa- mente la volontà comune delle parti. L’articolo 353 capoverso 2 CPC disciplina specularmente all’articolo 176 capover- so 2 LDIP le condizioni per un opting-out a favore del capitolo 12 della LDIP. Le disposizioni della LDIP in vigore nonché l’articolo 353 capoverso 2 CPC prevedono che un opting-out debba essere stabilito in «una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo». Al fine di mantenere il parallelismo delle disposizioni della LDIP e del CPC per un opting-out valido, anche il capoverso 2 dell’articolo 353 del CPC viene adeguato in linea con il nuovo articolo 176 capover- so 2 AP-LDIP. Nel CPC si chiarisce inoltre che la dichiarazione richiede la forma prevista dall’articolo 358 CPC (ossia deve avvenire per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo)63.
Art. 178 titolo marginale, cpv. 1 e 4 Requisito della forma per i patti di arbitrato (cpv. 1) Secondo il diritto vigente un patto d’arbitrato è formalmente valido se le dichiara- zioni di volontà delle parti sono effettuate «per scritto, per telegramma, telex, facsi- mile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testo»64.
60 BSK IPRG-PFIFFNER/HOCHSTRASSER, Art. 176, N 40 seg.
61 TF 4A_254/2013 del 19 novembre 2013, consid. 1.2.3; DTF 116 II 721, consid. 4; DTF
115 II 393 consid. bb.; in merito al tutto CR LDIP-BUCHER, Art. 176, N 29 segg.
62 Cfr. in merito le seguenti spiegazioni relative all’art. 178 cpv. 1bis LDIP.
63 KUKO ZPO-DASSER, Art. 353, N 10; AMBAUEN, 3. Teil ZPO versus 12. Kapitel IPRG. Eine Gegenüberstellung im Kontext der Opting-out-Möglichkeiten. Unter besonderer Be- rücksichtigung der zwingenden Bestimmungen, der Schiedsfähigkeit und der Anfechtbar- keit von Schiedssprüchen, 2016, n. marg. 68.
64 Cfr. DTF 119 II 394 consid. 3a; BSK IPRG-GRÄNICHER, Art. 178, N 16.
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La menzione del telegramma e del telex intendeva tenere conto delle usanze negli scambi internazionali dell’epoca65 e risulta oggi superata. Pertanto l’avamprogetto propone di usare la formulazione più succinta dell’articolo 358 CPC («Il patto d’arbitrato dev’essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo») anche nell’articolo 178 capoverso 1 LDIP. Secondo il diritto vigente non è necessario che il patto di arbitrato sia firmato né che entrambe le parti rilascino la loro dichiarazione nello stesso documento. Il requisito della prova per testo non è adempiuto se il consenso di una parte al patto di arbitrato è comprovato per testo, ma la controparte ha fornito il proprio consenso soltanto oralmente66. Oggi questa regola appare molto restrittiva nel confronto internazionale. La legge modello CNUDCI rivista nel 2006, ad esempio, prevede ora all’articolo 7, oltre a una forma scritta modernizzata, anche l’opzione di una rinuncia totale a qualsiasi requisito di forma. Secondo i codici di diritto processuale civile tedesco e austriaco è sufficiente che il patto d’arbitrato sia contenuto in un documento che viene trasmes- so da una parte o perfino da un terzo alle parti; in caso di obiezione tardiva rispetto a quanto usuale negli scambi commerciali, il contenuto di detto documento viene considerato contenuto del contratto (§ 1031 par. 2 CPC tedesco, § 583 CPC austria- co). Per i patti di arbitrato nell’arbitrato internazionale il diritto francese rinuncia a qualsiasi requisito di forma (art. 1507 CPC francese). Lo stesso vale per i diritti scozzese, danese e neozelandese67. Considerando questi sviluppi, il Consiglio federale propone di allentare moderata- mente il requisito della forma per i patti d’arbitrato per meglio rispondere alle aspet- tative odierne negli scambi internazionali. In base al nuovo secondo periodo dell’articolo 178 LDIP, d’ora in poi il requisito della forma sarà considerato adem- piuto se rispettato da una soltanto delle parti del patto d’arbitrato. In tal modo si sancisce nella legge ciò che parte della dottrina già sostiene in merito all’articolo 178 capoverso 1 LDIP attualmente in vigore68. Il seguente esempio spiega le ripercussioni pratiche di questa modifica: il partner contrattuale A presenta per scritto al partner contrattuale B un’offerta di contratto, la cui validità non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma. L’offerta contiene una clausola di arbitrato. Il partner contrattuale B accetta l’offerta di contratto per atti concludenti mediante adempimento. Secondo il diritto vigente il contratto principale sussiste, ma il patto di arbitrato proposto insieme ad esso no69. Secondo l’avamprogetto, in questo esempio, anche il patto d’arbitrato proposto insieme al contratto è valido, sempreché l’adempimento del contratto per atti concludenti significhi accettazione secondo uno degli ordinamenti menzionati nell’articolo 178 capoverso 2 LDIP, e vi sia quindi consenso.
65 FF 1983 I 239, 436. 66 STACHER, Einführung in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, 2015, N 72. 67 European Parliament, Directorate General for internal Policies, Policy Departement C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Legal Instruments and Practice of Arbitration in the EU - Study, 2014, pag. 43; BSK IPRG-GRÄNICHER, Art. 178, N 20 segg.
68 BSK IPRG-GRÄNICHER, Art. 178, N 17.
69 Cfr. in merito anche BSK IPRG-GRÄNICHER, Art. 178, N 17.
20
Per garantire l’uniformità e in considerazione delle possibilità di opting-out previste nell’articolo 353 capoverso 2 CPC e nell’articolo 176 capoverso 2 LDIP, l’avamprogetto propone che, per considerare adempiuto il requisito della forma del patto di arbitrato, anche nell’arbitrato nazionale sia sufficiente che una soltanto delle parti lo rispetti. Pertanto l’articolo 358 capoverso 1 CPC viene adeguato all’articolo 178 capoverso 1 LDIP dell’avamprogetto. Clausole di arbitrato unilaterali (cpv. 4) Di solito l’arbitrato è pattuito tra due o più parti. Sotto il profilo del conflitto di leggi, già secondo il diritto in vigore non vi è motivo di escludere le clausole di arbitrato contenute in negozi giuridici unilaterali (p. es. testamenti, atti costitutivi di fondazioni, offerta pubblica o trust) dal criterio di collegamento «patto di arbitrato» (art. 178 LDIP)70. Per garantire la certezza del diritto appare tuttavia opportuno chiarire la questione a livello di legge. Di conseguenza il nuovo capoverso 4 dell’articolo 178 LDIP stabilisce che le dispo- sizioni del capitolo 12 della LDIP valgono per analogia per le clausole di arbitrato nei negozi giuridici unilaterali. La questione della validità materiale di tali clausole di arbitrato va giudicata, come nel caso dei patti d’arbitrato, secondo il diritto scelto dalle parti, il diritto applicabile all’oggetto litigioso, segnatamente al contratto principale, oppure il diritto svizzero (art. 178 cpv. 2 LDIP). Qualora sia applicabile il diritto svizzero, le clausole di arbitrato nei negozi giuridici unilaterali sono in ogni caso ammissibili nella misura in cui con esse non si pregiudichino illecitamente i diritti inderogabili di terzi71. Per mantenere il parallelismo tra CPC e LDIP per quanto riguarda i requisiti di forma, l’articolo 358 CPC è integrato con un capoverso 2, secondo cui alle clausole di arbitrato nei negozi giuridici unilaterali si applicano per analogia le disposizioni della parte terza del CPC.
Art. 179 cpv. 2, cpv. 2bis, cpv. 3 e 4 Nomina o sostituzione di arbitri (cpv. 2 primo periodo e cpv. 3) L’avamprogetto segue il principio secondo cui il capitolo 12 della LDIP deve disci- plinare l’arbitrato internazionale in Svizzera in modo esaustivo e senza rimandi ad altre leggi (cfr. in merito il n. 1.2.3 sopra). Pertanto nel capoverso 2 primo periodo è stato eliminato il rimando generale al CPC. Ora questa disposizione, insieme al capoverso 3 leggermente modificato, disciplina in modo completo la nomina e la sostituzione degli arbitri in tutti i casi in cui le parti non abbiano già regolato la questione. In questi casi le parti possono adire il tribunale statale, che adotta i prov- vedimenti necessari.
70 BSK IPRG-GRÄNICHER, Art. 178, N 63.
71 Cfr. in merito BSK IPRG-GRÄNICHER, Art. 178, N 63 segg.
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Mancata designazione della sede o designazione della sede in Svizzera («arbitration in Switzerland») (cpv. 2 secondo periodo) La sede del tribunale arbitrale è determinata innanzitutto in base a quanto pattuito dalle parti (art. 176 cpv. 3 LDIP). Esse possono concordare la sede già nel patto d’arbitrato o in un momento successivo qualsiasi, senza requisiti di forma. Se le parti non hanno deciso la sede, essa è eventualmente designata dall’istituzione arbitrale da esse indicata. Numerosi ordinamenti arbitrali contengono regole analoghe72. In via sussidiaria la sede può essere determinata anche dal tribunale arbitrale73. Se le parti non hanno definito una sede e nemmeno i meccanismi di designazione alternativi secondo l’articolo 176 capoverso 3 LDIP portano alla determinazione di una sede, diverse disposizioni del capitolo 12 della LDIP perdono significato, a partire, in via di principio, dall’ambito di applicazione del capitolo 12, che richiede una sede del tribunale arbitrale in Svizzera (art. 176 cpv. 1 LDIP). Il problema concerne tutte le disposizioni del capitolo 12 che prevedono una competenza di supporto del tribunale statale della sede del tribunale arbitrale (art. 179 cpv. 2, art. 180 cpv. 3, art. 184 cpv. 2, art. 185, art. 193 cpv. 1 LDIP). Secondo il parere preponderante della dottrina, in un caso del genere non sussiste alcun patto d’arbitrato che soddisfi i requisiti minimi previsti e quindi non può aver luogo alcun procedimento arbitrale in Svizzera74. Una minoranza sostiene, tuttavia, che l’attore, perlomeno nei casi in cui vi sia un legame minimo con la Svizzera («arbitration in Switzerland»), possa adire un tribunale cantonale a scelta e quindi avviare un proce- dimento arbitrale75. Singoli autori propongono inoltre di risolvere la problematica applicando per analogia l’articolo 355 capoverso 2 CPC.76 A quanto sostenuto dalla dottrina prevalente si deve qui obiettare che, sebbene la legge faccia riferimento in vari modi alla sede, la designazione di una sede del tribunale arbitrale non fa parte degli elementi essenziali del patto di arbitrato e che il legislatore ha demandato in via prioritaria al tribunale arbitrale stesso di decidere se un procedimento arbitrale possa avere luogo o sia stato concordato in modo valido (art. 186 cpv. 1 LDIP; cosiddetta competenza del tribunale arbitrale in materia di competenza). Il fatto che, in caso di mancata designazione della sede, una parte non
72 P. es. art. 16 delle Swiss Rules, art. 25 delle Rules of Arbitration and Mediation della Vienna International Arbitration Centre (VIAC), art. 16 delle Arbitration Rules della Lon- don Court of International Arbitration (LCIA), § 21 delle Regeln del Deutsches Institut für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS), art. 20 delle Arbitration Rules della Stockholm Cham- ber of Commerce (SCC), art. 14 delle Arbitration Rules dell’International Chamber of Commerce (ICC), Rule 21 delle Arbitration Rules del Singapore International Arbitration Centre (SIAC).
73 In merito in dettaglio BSK IPRG-PFIFFNER/HOCHSTRASSER, Art. 179 N 17 segg.;
STACHER, Einführung in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, 2015, N 21. 74 BSK IPRG-PFIFFNER/HOCHSTRASSER, Art. 176, N 29 con ulteriori riferimenti; DUTOIT, Droit international privé suisse. Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5a ed., 2016, Art. 176 N 9. 75 STACHER, Einführung in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, 2015, N 24; BSK IPRG-PFIFFNER/HOCHSTRASSER, Art. 176, N 29 con ulteriori riferimenti. 76 L’art. 355 cpv. 2 CPC stabilisce che, in caso di mancata designazione della sede, la sede del tribunale arbitrale è quella del tribunale che sarebbe competente per giudicare la con- troversia in assenza di un patto di arbitrato (cfr. in merito anche BSK ZPO-WEBER- STECHER, Art. 355, N 23).
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possa far designare un tribunale arbitrale secondo l’articolo 179 capoverso 3 LDIP per mancanza di un tribunale statale competente, costituisce una lacuna nel sistema del capitolo 12 della LDIP. Per eliminare questa incertezza giuridica l’avamprogetto propone all’articolo 179 capoverso 2 un nuovo secondo periodo, che prevede la competenza del tribunale statale adito per primo, nei casi in cui le parti non hanno determinato alcuna sede o hanno semplicemente convenuto una sede in Svizzera senza ulteriori accordi e non sono in grado di costituire il tribunale arbitrale. Il tribunale statale, in veste di juge d’appui, ha il compito di designare il tribunale arbitrale. Quest’ultimo deve quindi determinare la propria sede secondo l’articolo 176 capoverso 3 LDIP. Sebbene verosimilmente casi del genere si presenteranno di rado nella pratica, la normativa proposta costituisce un’integrazione essenziale del capitolo 12 in quanto lex arbitri moderna, soggetta al principio in favorem validitatis. Arbitrato concernente più parti (cpv. 2bis) Una delle garanzie principali che un tribunale arbitrale deve fornire durante tutto il procedimento e che vale a fortiori anche per la sua costituzione, è il principio della parità di trattamento delle parti (art. 182 cpv. 3 LDIP). Pertanto ogni parte ha il diritto di partecipare in egual misura alla costituzione del tribunale arbitrale77. Se a un procedimento arbitrale partecipano più di due parti, ciò può rendere più difficile rispettare e attuare il principio della parità di trattamento nella costituzione del tribunale arbitrale78. Il capoverso 2bis prevede quindi ora un regola analoga all’articolo 362 capoverso 2 CPC. In caso di arbitrato concernente più parti e in mancanza di un accordo tra le parti o di un rimando a un ordinamento arbitrale, il tribunale statale può nominare tutti gli arbitri. In ultima analisi il tribunale statale è libero di nominare tutti gli arbitri oppure di trovare un’altra soluzione adatta al caso 79. In tal modo, per garanti- re la parità di trattamento di tutte le parti, il tribunale statale può nominare tutti gli arbitri oppure soltanto quello della parte inadempiente, segnatamente al fine di contrastare una tattica di vari attori coinvolti. Obbligo di trasparenza degli arbitri (cpv. 4) A integrazione del tenore attuale e in linea con l’articolo 363 CPC per l’arbitrato nazionale, ora l’obbligo di trasparenza viene disciplinato esplicitamente anche nella LDIP. Nel diritto vigente esso si evince già dall’obbligo di indipendenza e di impar- zialità degli arbitri. Un nuovo capoverso 4 stabilisce che vanno comunicate senza indugio tutte le circo- stanze che possono far dubitare legittimamente dell’indipendenza o dell’imparzialità di un arbitro. Quest’obbligo vale per tutta la durata della procedura, ossia dal mo- mento della proposta di un mandato di arbitro fino alla conclusione di un eventuale procedimento arbitrale con l’emanazione di un lodo.
77 BSK IPRG-PETER/LEGLER, Art. 179, N 12.
78 Ciò vale in particolar modo quando la clausola arbitrale prevede un tribunale a tre membri e due o più attori/convenuti non riescono ad accordarsi su un arbitro di parte comune.
79 FF 2006 6593, 6769; KUKO ZPO-DASSER, Art. 362, N 6.
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Art. 180 titolo marginale, cpv. 1 lett. c, cpv. 2, cpv. 2bis, cpv. 3 e cpv. 4 Chiarimenti redazionali (cpv. 1 lett. c e cpv. 2) Nel capoverso 1 lettera c si chiarisce che possono costituire motivo di ricusa non solo i dubbi sull’indipendenza, ma anche quelli sull’imparzialità di un arbitro. Anche se questo punto non è espressamente menzionato nel testo attuale, ciò corrisponde sia al diritto vigente80 sia alla formulazione dell’articolo 367 capoverso 1 lettera c CPC. Il capoverso 2 traspone nel testo di legge la giurisprudenza81 secondo cui ci si deve basare non sulle conoscenze soggettive di una parte, bensì sulle conoscenze che una parte avrebbe potuto ottenere prestando la dovuta attenzione. La corrispondente modifica è stata effettuata anche nell’articolo 367 capoverso 2 CPC. Procedura di ricusa e di destituzione (cpv. 2bis e cpv. 3) Nei capoversi 2bis e 3 si disciplina ora in modo più dettagliato, e in particolare senza riferimento al CPC, la procedura di ricusa e di destituzione. Dal punto di vista del contenuto la normativa si basa su quella dell’arbitrato nazionale (art. 369 segg. CPC). In linea con il primato dell’autonomia delle parti, un arbitro può essere destituito per accordo scritto delle parti in qualsiasi momento e senza condizioni. Un arbitro può essere destituito ad istanza di parte se non è in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze (cpv. 2bis). Salvo diversa pattuizione delle parti, una parte può chiedere entro 30 giorni82 una decisio- ne del tribunale statale della sede del tribunale arbitrale. Il tribunale statale decide in via definitiva (cpv. 3). Cause di ricusa scoperte a posteriori (cpv. 4) Nell’ordinamento procedurale della vecchia legge federale sull’organizzazione giudiziaria (OG)83, la scoperta a posteriori di una causa di ricusa in linea di massima non costituiva un motivo di revisione di un lodo internazionale. La revisione per vizi procedurali poteva essere sottoposta al Tribunale federale dal momento non vi era un’autorità d’impugnazione preposta a tal fine. Poiché la domanda di revisione doveva essere presentata entro un termine d’impugnazione che decorreva dalla sentenza (art. 141 cpv. 1 lett. a OG) e, una volta decorso tale termine, la revisione non era più possibile nemmeno se un motivo di revisione veniva scoperto successi- vamente, i lodi erano trattati in modo uguale alle altre sentenze, visto che l’inadeguata composizione del tribunale poteva essere censurata entro il termine
80 BSK IPRG-PETER/BRUNNER, Art. 180, N 8 segg.; DUTOIT, Droit international privé suisse. Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5a ed., 2016, Art. 180, N 4.
81 Cfr. solo DTF 136 III 605 consid. 3.2.2; 129 III 445 consid. 4.2.2.1
82 I 30 giorni previsti nell’avamprogetto corrispondono allo standard internazionale (i se- guenti ordinamenti giuridici prevedono un termine di 30 giorni: art. 369 cpv. 2 CPC, § 589 par. 2 CPC Austria, art. 1451 par. 3 Code de prodcédure civil français; i seguenti ordina- menti giuridici prevedono un termine di 14 o 15 giorni: § 1037 par. 2 CPC Germania, art. 13. par. 2 legge modello CNUDCI).
83 vRS 173.110 (non più in vigore).
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prefissato dinnanzi al Tribunale federale (art. 190 cpv. 2 lett. a LDIP)84. Nel 2008 in due procedimenti il Tribunale federale si era chiesto a tale proposito se, a partire dall’entrata in vigore della LTF, bisognasse attenersi alla giurisprudenza precedente. Sotto la LTF i termini di revisione sono diversi a seconda che si faccia valere la violazione di norme sulla ricusazione o di altre norme procedurali. Nel primo caso il termine di 30 giorni decorre dalla scoperta del motivo di ricusazione (art. 124 cpv. 1 lett. a LTF) e non già dal momento della notificazione della versione completa della decisione come per la violazione di altre norme procedurali85. In entrambe le deci- sioni il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione. Nella dottrina vi sono pareri discordanti86. In una decisione recente del 7 settembre 2016, il Tribunale federale si è nuovamente occupato della questione dell’ammissibilità della revisione di un lodo nel caso in cui si scopra un motivo di ricusazione dopo la scadenza del termine, astenendosi di nuovo dal pronunciarsi in considerazione dei lavori di revi- sione in corso87. Il nuovo articolo 180 capoverso 4 LDIP prevede che le disposizioni sulla revisione siano applicate quando un motivo di ricusa viene scoperto soltanto dopo la conclu- sione del procedimento arbitrale. La revisione è l’unico rimedio giuridico efficace per i motivi di ricusa scoperti successivamente: il ricorso secondo l’articolo 77 capoverso 1 lettera a LTF in combinato disposto con l’articolo 190 LDIP è sempre vano se un motivo di ricusa viene scoperto dopo la scadenza del termine di ricorso. Far valere l’articolo V CNY nell’ambito dell’esecuzione del lodo sarebbe possibile, ma anche in questo caso avrebbe senso soltanto se la procedura d’esecuzione viene condotta secondo la CNY, la lacuna procedurale viene scoperta prima della conclu- sione di tale procedura e lo Stato in cui si richiede l’esecuzione reputa tale lacuna inconciliabile con il suo ordine pubblico. Il rifiuto dell’esecuzione non annulla il lodo e quindi il procedimento arbitrale non può essere avviato da capo. Poiché la problematica non si pone soltanto nell’arbitrato internazionale, anche l’articolo 369 CPC viene integrato con un capoverso 6 dal tenore corrispondente.
Art. 183 cpv. 2 Provvedimenti cautelari e conservativi In questo punto la legge va adeguata alla prassi vigente. Si è poi proceduto alla sostituzione redazionale del termine «giudice» con «tribunale statale». Un provvedimento cautelare o conservativo ordinato da un tribunale arbitrale è vincolante per la parte interessata, tuttavia si tratta di una lex imperfecta, poiché il
84 DTF 118 II 199, consid. 4; TF 4P.104/1993 del 25 novembre 1993, consid. 2 con riferi- menti. 85 TF 4A_234/2008 del 14 agosto 2008, consid. 2.1; TF 4A_528/2008 del 4 aprile 2008, consid. 2.5. 86 Nessuna applicazione per analogia delle disposizioni della LTF ai lodi: BERGER/ KELLERHALS, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, 2006, Rz. 1788; Ammissibilità della revisione per motivi di ricusazione scoperti successivamen- te: POUDRET/BESSON, Comparative Law of Arbitration, 2a ed., 2007, pag. 789; BESSON, Le recours contre la sentence arbitrale internationale selon la nouvelle LTF, in: ASA Bul- letin 2007, pag. 26.
87 DTF 142 III 521, consid. 2.3.5.
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tribunale arbitrale non dispone di alcun mezzo coercitivo per imporre esso stesso l’esecuzione del provvedimento pronunciato. Secondo il diritto vigente, il tribunale arbitrale può quindi chiedere la collaborazione del tribunale statale. La dottrina preponderante ritiene che questa facoltà spetti anche alle parti di un procedimento arbitrale88. Pertanto l’avamprogetto stabilisce al capoverso 2 che sia il tribunale arbitrale sia una parte possono chiedere l’intervento del tribunale statale. Ciò è materialmente corretto, poiché la parte a favore della quale è stato ordinato il prov- vedimento ha in via di principio un proprio diritto all’esecuzione del medesimo. Inoltre la competenza in materia di provvedimenti del tribunale arbitrale non è esclusiva. Le parti possono in qualsiasi momento chiedere al giudice statale di adottare provvedimenti cautelari o conservativi89.
Art. 184 cpv. 2 e 3 Assunzione di prove Secondo l’articolo 184 capoverso 2 LDIP è possibile chiedere al tribunale statale della sede del tribunale arbitrale di collaborare nell’esecuzione della procedura probatoria, qualora sia necessaria l’assistenza delle autorità giudiziarie dello Stato. Di principio il tribunale statale adito applica il suo diritto, anche se ciò non risulta dalla legge. Quindi il materiale probatorio e la procedura da osservare devono essere conformi al diritto processuale del tribunale adito90. Già oggi si riconosce però che, nell’ambito dell’articolo 11a capoversi 2 e 3 LDIP, possono essere applicate o tenute in considerazione anche forme procedurali straniere91. Il nuovo capoverso 3 fissa nel primo periodo, in linea con il diritto vigente, l’applicazione di principio del proprio diritto. Quindi, nel secondo periodo, riprende ora espressamente il contenuto dell’articolo 11a capoversi 2 e 3 LDIP e lo amplia fino ad includere le forme proba- torie del procedimento arbitrale in generale. Dunque, se nel patto di arbitrato sono state concordate forme probatorie straniere o nazionali e forme procedurali in gene- rale, su richiesta il tribunale statale le applica anche nella procedura probatoria statale o ne tiene conto, sempreché in via eccezionale non vi si oppongano motivi gravi.
Art. 187 cpv. 1 (riguarda soltanto il testo tedesco e quello italiano) Nella versione tedesca e italiana, per quanto riguarda il «diritto scelto», la disposi- zione va adeguata al testo di legge francese in vigore, che parla di «norme giuridiche scelte». È riconosciuto che qui il testo francese rispecchia in modo più preciso la volontà del legislatore, dato che nel procedimento arbitrale si può non solo scegliere un ordinamento giuridico statale, ma anche convenire l’applicazione di norme giuri- diche non statali92.
88 BSK IPRG-MABILLARD, Art. 183, N 16; BSK ZPO-HABEGGER, Art. 374, N 42; CPC-
SCHWEIZER, Art. 374, N 18; KUKO ZPO-DASSER, Art. 374, N 8; a.M. ZK-VISCHER, Art. 183 IPRG, N 6 seg.; CHK-SCHRAMM/FURRER/GIRSBERGER, Art. 182-186 IPRG, N 20.
89 BSK IPRG-MABILLARD, Art. 183, N 16.
90 BSK IPRG-SCHNEIDER/SCHERER, Art. 184, N 61.
91 CR LDIP-BUCHER, Art. 184, N 15; BSK IPRG-SCHNEIDER/SCHERER, Art. 184, N 61.
92 Cfr. in merito BSK IPRG-KARRER, Art. 187, N 17, 88 segg.
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Art. 189 cpv. 3 Decisione in materia di spese La LDIP non menziona espressamente l’importo e la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale e di eventuali spese ripetibili. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, la LDIP non autorizza il tribunale arbitrale a pronunciare una decisione vincolante sull’importo dell’onorario degli arbitri93. La competenza del tribunale arbitrale di prendere una decisione autorevole si limita all’oggetto litigioso che le parti gli sottopongono. La determinazione dell’onorario degli arbitri nella decisione in materia di spese del tribunale arbitrale è in ultima analisi per sua natura una fatturazione a carico delle parti della prestazione degli arbitri. In caso di conten- zioso l’onorario va deciso in un processo civile ordinario. La LDIP, definendo la fissazione dell’onorario come semplice fatturazione, si pone in contrasto con il regime previsto dal CPC (art. 384 cpv. 1 lett. f CPC)94 e con il regime che già prima si era dimostrato efficace per decenni sotto il Concordato. Nella prassi internazionale comune si distinguono diversi approcci in merito. Mentre alcune normative arbitrali permettono ovvero prevedono che il tribunale arbitrale stabilisca il proprio onorario95, altre ancorano l’approccio propugnato dal Tribunale federale96. Pertanto appare idoneo chiarire la questione a livello di legge. Dal mo- mento che distinguere tra arbitrato nazionale ed internazionale in questo ambito non è né opportuno né convincente, l’avamprogetto chiarisce che il tribunale arbitrale, in mancanza di diversa pattuizione delle parti, deve decidere anche in merito all’importo e alla ripartizione delle spese del procedimento arbitrale e delle spese ripetibili. Per evitare che i lodi vengano sempre più spesso impugnati esclusivamente a causa delle spese, si rinuncia volutamente ad inserire un ulteriore motivo di ricorso nell’articolo 190 capoverso 1 LDIP. Nella pratica questo chiarimento dovrebbe riguardare soltanto pochi procedimenti, perché comunque le parti, scegliendo un ordinamento arbitrale istituzionale o nell’ambito di una decisione sulla procedura da seguire all’inizio del procedimento («terms of reference»), di norma conferiscono al tribunale arbitrale, perlopiù esplicitamente, la facoltà di fissare le spese del procedi- mento e le spese ripetibili.
93 DTF 136 III 597, consid. 5.2.1 e 5.2.2.
94 Cfr. in merito BSK ZPO-GIRSBERGER, Art. 384, N 62 seg.; KUKO ZPO-DASSER,
Art. 384, N 9; ARROYO, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3a ed., Art. 384, N 15 segg. 95 Section 59 segg., insb. 61 Arbitration Act 1996 UK, § 609 öZPO, Art. 21 International Arbitration Act Singapore. 96 In Germania e in Francia il tribunale statale non può stabilire il proprio onorario (cfr. in merito KELLERHALS/PFISTERER, Wer bestimmt das Honorar des Schiedsrichters?, in: Ge- imer/Schütze, Rechts ohne Grenzen: Festschrift für Athanassios Kaissis zum
65 Geburtstag, 2012, pag. 464 seg.).
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Art. 189a Disciplinamento della rettifica, dell’interpretazione e del completamento nella legge La rettifica, l’interpretazione e il completamento sono rimedi giuridici veri e propri, in merito ai quali decide in prima linea il tribunale arbitrale. Costituiscono mezzi ausiliari in caso di decisioni poco chiare, incomplete o che contengono errori reda- zionali. Anche se finora mancava una normativa esplicita, la giurisprudenza e la dottrina ritengono che la rettifica, l’interpretazione e il completamento dei lodi siano ammissibili anche nei procedimenti arbitrali internazionali97. Per garantire la certez- za del diritto si codifica ora in un nuovo articolo 189a LDIP la prassi in essere. L’interpretazione del lodo ha lo scopo di eliminare dubbi nel dispositivo98. La retti- fica serve a correggere errori redazionali e di calcolo99. Si può invece chiedere un completamento quando il tribunale arbitrale non si è pronunciato in merito a tutte le conclusioni che gli sono state sottoposte100. Se il tribunale arbitrale accoglie l’istanza di interpretazione o di rettifica, il dispositivo del lodo è integrato con la decisione di interpretazione o rettifica e può essere impugnato secondo l’articolo 190 capoverso 2 LDIP101. Con il completamento il tribunale arbitrale ha la possibilità di emanare un lodo aggiuntivo relativo a pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state trattate. Il tribunale arbitrale può procedere a una rettifica, a un’interpretazione o a un completamento di sua iniziativa o su richiesta di una parte, sempreché le parti non abbiano concordato diversamente. Il termine è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. Per accelerare i processi, per l’arbitrato internazionale si è rinunciato volutamente a una regolamentazione analoga all’arbitrato nazionale nel CPC con un termine relativo e un termine assoluto (30 giorni ovvero un anno)102 e si è fatto riferimento agli standard internazionali103. Poiché la rettifica, l’interpretazione e il completamento sono soltanto rimedi giuridi- ci, una corrispondente richiesta non sospende il termine d’impugnazione104. Per quanto riguarda la parte del lodo rettificata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d’impugnazione (cpv. 2)105.
97 BSK IPRG-PFISTERER, Art. 190, N 98 segg.; CHK-FURRER/GIRSBERGER/SCHRAMM,
Art. 190-192 IPRG, N 21; DTF 126 III 524, consid. 2; DTF 131 III 164, consid. 1.1.
98 P. es. denominazione poco chiara delle parti (DTF 130 III 125, consid. 2.3).
99 P. es. una cifra o una data errata (DTF 131 III 164, consid. 1.1).
100 STACHER, Einführung in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, 2015, N 482. 101 DTF 131 III 164, consid. 1.2.3; DTF 137 III 85, consid. 1.2; CR LDIP-BUCHER, Art. 191, N 74. 102 L’art. 388 cpv. 2 CPC prevede un termine relativo di 30 giorni dalla scoperta dell’errore o dell’esigenza di interpretazione o completamento di parti del lodo e un termine assoluto di un anno dalla notificazione del lodo. 103 Art. 33 par. 1 UNCITRAL Model Law; § 1058 par. 2 CPC tedesco; § 610 par. 1 CPC austriaco; art. 35-37 Swiss Rules on International Arbitration; art. 41 e 42 SCC; art. 27 LCIA (2 giorni); art. 35 n. 1 e 2 ICC Arbitration Rules; art. 39 par. 1 VIAC; art. 37.2 DIS.
104 DTF 131 III 164, consid. 1.2.4; 130 III 755, consid. 1.3.
105 GRÄNICHER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3a ed., Art. 388, N 9; KUKO ZPO-DASSER, Art. 388, N 11 seg.
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Art. 190 titolo marginale, art. 190a Disciplinamento della revisione nella legge (art. 190a) Il rimedio giuridico straordinario della revisione ha lo scopo di correggere decisioni già passate in giudicato nel caso in cui si scoprano successivamente nuovi fatti e mezzi di prova nonché l’influenza di reati. Il capitolo 12 della LDIP non contiene disposizioni in materia di revisione dei lodi. Secondo la giurisprudenza costante e la dottrina è però incontestato che anche contro i lodi internazionali le parti hanno a disposizione lo strumento della revisione106. I motivi e la procedura di revisione sono analoghi a quelli previsti dagli articoli 123 e 124 LTF107. Per garantire la certezza e la chiarezza del diritto, l’avamprogetto tratta espressamente la revisione e disciplina in un nuovo articolo (art. 190a LDIP) i motivi e la procedura di revisione in base alla giurisprudenza del Tribunale federale. La revisione va pertanto inserita anche nel titolo marginale dell’articolo 190 LDIP con una corrispondente modifica. In questo contesto va disciplinata anche la procedura dinnanzi al Tribunale federale (cfr. art. 119b AP-LTF e le relative spiegazioni al n. 2.2 di seguito). Il diritto vigente non chiarisce se nell’arbitrato internazionale si possa rinunciare a priori alla revisione in modo giuridicamente valido. Anche il Tribunale federale finora non si è pronunciato in merito108, sebbene il riconoscimento di una possibilità di revisione è stato giustificato proprio argomentando che vi è una chiara violazione di principi procedurali fondamentali se, in presenza di motivi di revisione, non sussiste alcuna possibilità di una verifica successiva109. Alcuni rappresentanti della dottrina ribattono però che, se la legge permette di rinunciare perfino ai rimedi giuridici con cui si censurano le violazioni contro l’ordine pubblico, allora deve essere possibile rinunciare anche alla revisione110. Per il futuro si sceglie volutamente, e per analogia con il ricorso, una via di mezzo: qualora non abbiano il domicilio, la sede, la dimora abituale o una stabile organizza- zione in Svizzera, le parti possono, con dichiarazione espressa nel patto di arbitrato o in un successivo accordo scritto, escludere ogni possibilità di revisione per la scoper-
106 BSK IPRG-PFISTERER, Art. 190, N 94; RIGOZZI/SCHÖLL, Die Revision von Schiedssprü- chen nach dem 12. Kapitel des IPRG, ZSR allegato 37, 2002, pag. 9 segg.; BRINER, Die Anfechtung und Vollstreckung des Schiedsentscheides, in: Böckstiegel (a c. di), Die Inter- nationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz (II), 1989, pag. 109; WALTER, Die inter- nationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz - Offene Fragen zu Kap. 12 des IPR- Gesetzes, ZBJV 1990, pag. 180 seg.; TF 4A_386/2015 del 7 settembre 2016, consid. 2.1 (pubblicazione prevista); DTF 134 III 286, consid. 2; 129 III 727, consid. 1; 118 II 199, consid. 2 e 3. 107 DTF 134 III 286, consid. 2.1; 118 II 199, consid. 4; STACHER, Einführung in die internati- onale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, 2015, N 472. 108 TF 4P.265/1996 del 2 luglio 1997, consid. 1a; TF 4A_144/2010 del 28 settembre 2010 (pubblicazione prevista), consid. 2.1; TF 4A_368/2009 del 13 ottobre 2009, consid. 2.
109 DTF 118 II 199, consid. 2a, cc.
110 BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3 a ed, 2015, N 1813; MÜLLER, Das Schweizerische Bundesgericht revidiert zum ersten Mal einen in- ternationalen Schiedsspruch: Eine Analyse im Lichte des neuen Bundesgerichtsgesetzes, in: SchiedsVZ 2007, pag. 64 segg., 69 seg.; KRAUSZ, Waiver of Appeal tot he Swiss Fe- deral Tribunal: Recent Evolution of the Case Law and Compatibility with ECHR, Artic- le 6, in: Journal of International Arbitration 2011, pag. 137 segg., 152 seg.; RUCH, Zum Rechtsmittelverzicht in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, 2013, pag. 53.
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ta di fatti nuovi rilevanti o mezzi di prova decisivi (art. 190a cpv. 1 lett. a AP-LDIP). Al contrario, non è ammissibile rinunciare alla revisione nei casi in cui da un proce- dimento penale risulta che un lodo sfavorevole a una parte è stato ottenuto grazie a un crimine o un delitto (art. 190a cpv. 1 lett. b AP-LDIP).
Art. 191 Autorità di revisione e rimando alla procedura di revisione dinnanzi al Tribunale federale L’articolo 191 LDIP viene integrato in modo tale che il Tribunale federale sia non solo autorità di ricorso, ma anche autorità di revisione, in linea con la prassi adottata finora (titolo marginale e tenore dell’articolo). Inoltre nel testo di legge si rimanda al nuovo articolo 119b LTF, che disciplina la procedura di revisione dinnanzi al Tribu- nale federale (cfr. in merito il n. 2.2 qui di seguito).
Art. 193 cpv. 1 e 2 Modifiche redazionali Le disposizioni sono adeguate alla terminologia del resto del testo di legge, utiliz- zando soltanto il termine «tribunale statale». Già in base alla normativa della LDIP si evince che la possibilità di deposito può essere prevista esclusivamente presso un tribunale svizzero.
2.2 Legge federale del 17 giugno 2005
sul Tribunale federale (LTF)
Art. 77 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2bis Disciplinamento nella legge dell’irrilevanza del valore litigioso del ricorso I rimedi giuridici per l’impugnazione delle decisioni della giurisdizione arbitrale internazionale dinnanzi al Tribunale federale sono oggetto di un ordinamento parti- colare (art. 77 LTF). In tale contesto non è del tutto chiaro se, per essere ammissibi- le, un ricorso contro una decisione di un tribunale arbitrale internazionale debba adempiere un requisito relativo al valore litigioso, analogamente all’articolo 74 LTF. A ciò si oppone il fatto che, nel caso in cui sussistesse un tale requisito, alcuni lodi sarebbero sottratti a qualsiasi tipo di controllo statale111. Finora il Tribunale federale non si è espresso in merito alla questione ovvero l’ha lasciata aperta dato che ancora non si è pronunciato su una vertenza di diritto patrimoniale112. Nella frase introdut- tiva dell’articolo 77 capoverso 1 AP-LTF, l’avamprogetto chiarisce che i ricorsi
111 SHK-VON WERDT/GÜNGERICH, Art. 77 BGG, N 17; chiaramente contro l’applicazione del requisito relativo al valore litigioso si schiera anche Stacher (STACHER, Einführung in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, 2015, N 436 con ulteriori indicazioni). 112 TF 4A_258/2008 del 7 ottobre 2008, consid. 3.3. Cfr. anche TF 4A_386/2015 del 7 settembre 2016, consid. 2.3.5 (pubblicazione prevista), secondo cui la questione del re- quisito del valore litigioso è un «problema ricorrente».
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contro le decisioni arbitrali sono ammessi indipendentemente dal valore litigioso. Sarà possibile escludere ogni controllo statale soltanto quando nessuna delle parti ha il domicilio, la dimora abituale, la sede o una stabile organizzazione in Svizzera e le parti lo hanno espressamente concordato (art. 192 cpv. 1 e 190a cpv. 3 AP-LDIP). Uso dell’inglese per redigere atti scritti destinati al Tribunale federale Oggigiorno l’inglese è la lingua principale nei procedimenti arbitrali 113. Consideran- do l’importanza dell’inglese come lingua franca dell’arbitrato, già oggi il Tribunale federale adotta una prassi tollerante e, nei procedimenti di ricorso contro lodi di procedimenti arbitrali, di norma non esige alcuna traduzione dei documenti e degli allegati presentati in inglese114. L’avamprogetto compie qui un ulteriore passo avanti, integrando l’articolo 77 LTF con un nuovo capoverso 2bis, che permette alle parti di redigere e presentare gli atti scritti in lingua inglese nelle procedure di ricor- so e di revisione di lodi arbitrali dinnanzi al Tribunale federale. Questa novità mira a ridurre le spese di traduzione delle parti e a permettere un uso quanto più possibile generale della lingua inglese nei procedimenti arbitrali in Svizzera e in eventuali procedimenti connessi dinnanzi al Tribunale federale. Inoltre tale disposizione varrà sia per l’arbitrato internazionale che per quello nazionale. Questa modifica non ha però alcuna ripercussione sulla lingua della procedura, che anche in questi casi è stabilita dalla disposizione generale dell’articolo 54 LTF.
Art. 119b Procedura di revisione dinnanzi al Tribunale federale Introducendo la revisione, l’avamprogetto accoglie nel testo di legge un rimedio giuridico straordinario, già riconosciuto dai giudici nel tentativo di colmare le lacu- ne115 della legge vigente (art. 190a AP-LDIP; cfr. in merito i precedenti n. 1.2.1 e 2.1) e affermatosi nella prassi. Di conseguenza va disciplinata anche la relativa procedura dinnanzi al Tribunale federale. La LTF viene quindi integrata con un nuovo articolo 119b inserito in un nuovo capitolo 5b intitolato «Revisione di deci- sioni arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale». Il nuovo articolo 119b LTF stabilisce nel capoverso 1 che il Tribunale federale giudica le domande di revisione di decisioni arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale, se sussiste uno dei motivi di revisione di cui all’articolo 190a LDIP (art. 119b cpv. 1 AP-LTF). La procedura di revisione è retta, secondo la giurispru- denza del Tribunale federale, dalle regole della LTF; in particolare si applicano le
113 In base alla statistica della SCAI, nel 2015 l’inglese è stata la lingua procedurale nel 67 % dei casi. Lo stesso quadro emerge se si confrontano tutti i casi dal 2004 al 2015 condotti sotto le Swiss Rules (SCAI, Arbitration Statistics 2015); sempre nel 2015 quasi l’86 % di tutti i procedimenti arbitrali dell’OMPI è stato tenuto in lingua inglese (http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/languages_yr.jsp?year=2015). 114 Il Tribunale federale adotta la prassi secondo cui, col consenso delle parti, si può rinuncia- re alla traduzione. Esso presume tale consenso se la controparte non richiede alcuna tradu- zione (art. 54 cpv. 3 LTF; TF 4A_176/2008 del 23 settembre 2008, consid. 1.2). 115 DTF 134 III 286, consid. 2; DTF 139 III 727, consid. 1; DTF 118 II 199, consid. 2 nonché TF 4A_386/2015 del 7 settembre 2016, consid. 2.1 (pubblicazione prevista); RIGOZZI/SCHÖLL, Die Revision von Schiedssprüchen nach dem 12. Kapitel des IPRG, ZSR allegato 37, 2002, pag. 9 segg.; BSK IPRG-PFISTERER, Art. 190, N 94.
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disposizioni degli articoli 77 capoverso 2bis e 126 LTF. Se non ritiene manifestamen- te inammissibile o infondata la domanda di revisione, il Tribunale federale la notifi- ca alla controparte affinché questa prenda posizione (art. 119b cpv. 2 AP-LTF). Se accoglie la domanda di revisione, il Tribunale federale annulla il lodo e rinvia la causa al tribunale arbitrale affinché quest’ultimo pronunci una nuova decisione (art. 119b cpv. 3 AP-LTF). Anche questo è in linea con la giurisprudenza e la prassi attuali ed è giustificato dall’auspicata competenza dei tribunali statali senza possibi- lità di pronunciare una decisione116. La nuova normativa corrisponde quindi essen- zialmente alla procedura prevista per l’arbitrato nazionale (cfr. art. 399 cpv. 1 CPC).
2.3 Codice di diritto processuale civile svizzero
del 19 dicembre 2008 (CPC)
Art. 251a, art. 356 cpv. 3 Procedura sommaria dinnanzi al tribunale statale Nel CPC svizzero in vigore dal 2011 sussistono alcune incertezze in merito alla questione se il tribunale statale nella sua funzione di juge d’appui decide sempre in procedura sommaria oppure no, soprattutto perché non è stata ripresa la precedente normativa dell’articolo 45 capoverso 1 del Concordato sull’arbitrato del 27 marzo 1969117. In effetti, nel CPC in vigore manca una corrispondente disposi- zione per quanto riguarda sia l’arbitrato internazionale sia l’arbitrato nazionale. Pertanto, per quanto riguarda l’applicazione della procedura sommaria alle contro- versie relative all’arbitrato internazionale, il CPC va integrato con un nuovo artico- lo 251a CPC, che elenca, seguendo la sistematica vigente, le diverse questioni per le quali il tribunale statale funge da juge d’appui secondo la LDIP. Nel contempo per l’arbitrato nazionale viene aggiunto all’articolo 356 CPC un nuovo capoverso 3, in cui si chiarisce che, in materia di arbitrato, il tribunale statale competente decide in procedura sommaria, fatta eccezione per i reclami e le doman- de di revisione. Nel complesso in tal modo viene ripresa nel CPC la precedente normativa dell’articolo 45 capoverso 1 del Concordato, chiarendo così la situazione giuridica attuale 118.
116 Cfr. DTF 118 II 199 consid. 3.
117 Cfr. BSK ZPO-WEBER-STRECHER, Art. 356, N 5.
118 Cfr. BSK ZPO-WEBER-STRECHER, Art. 356, N 5; BernerKommentar ZPO-PFISTERER,
Art. 356, N 20.
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Art. 353 cpv. 2, art. 358 cpv. 1 e 2, art. 388 cpv. 3 Garanzia del dualismo aperto mediante un corrispondente adeguamento dell’arbitrato nazionale: allentamento moderato dei requisiti di forma, clausole arbitrali in negozi giudici unilaterali, modifica redazionale nei rimedi giuridici L’introduzione del CPC ha comportato un forte adeguamento dell’arbitrato naziona- le alle regole dell’arbitrato internazionale. Ne consegue che la normativa del CPC e quella della LDIP si distinguono l’una dall’altra solo per pochi aspetti. Le parti che optano per l’arbitrato in Svizzera possono quindi, in base alle possibilità di opting- out previste dagli articoli 353 capoverso 2 CPC e 176 capoverso 2 LDIP, scegliere liberamente se intendono assoggettare i loro procedimenti arbitrali alla parte terza del CPC o al capitolo 12 della LDIP119. In particolare per assicurare la certezza del diritto, il cosiddetto «dualismo aperto» richiede in alcune disposizioni un parallelismo tra il CPC e la LDIP. Ad esempio, non si possono collegare a condizioni diverse nella LDIP e nel CPC i requisiti di validità dell’opting-out. L’articolo 353 capoverso 2 CPC viene pertanto integrato in modo che un opting-out possa essere concordato, per analogia con l’articolo 176 capoverso 2 AP-LDIP, nel patto d’arbitrato oppure in un accordo scritto successivo. Un ulteriore elemento centrale sono i requisiti di forma del patto d’arbitrato. La validità formale del patto d’arbitrato non può dipendere dal fatto che si tratti di un procedimento arbitrale nazionale o internazionale. L’articolo 358 capoverso 1 CPC viene pertanto integrato con un secondo periodo che ricalca l’articolo 178 capover- so 1 AP-LDIP e che ammette anche nell’arbitrato nazionale la sottoscrizione da parte di una sola delle parti (cfr. in merito i precedenti n. 1.2.2 e 2.2). Inoltre, anche nell’arbitrato nazionale le clausole arbitrali previste in negozi giuridici unilaterali saranno formalmente valide se risultano materialmente valide secondo il diritto applicabile all’oggetto litigioso (che in questi casi sarà essenzialmente il diritto svizzero) (art. 358 cpv. 2 AP-CPC). Infine viene adeguata dal punto di vista redazionale la normativa relativa ai termini d’impugnazione in caso di rettifica, interpretazione o completamento di un lodo in linea con la nuova normativa dell’articolo 189a capoverso 2 AP-LDIP.
Art. 367 cpv. 2 Chiarimento redazionale Per analogia con la normativa della LDIP, in futuro anche l’articolo 367 capoverso 2 CPC rispecchierà la giurisprudenza attuale120. Per la ricusazione di un arbitro ci si baserà non solo sulle conoscenze soggettive di una parte, bensì sulle conoscenze di cui una parte avrebbe potuto disporre prestando la dovuta attenzione.
119 AMBAUEN, 3. Teil ZPO versus 12. Kapitel IPRG. Eine Gegenüberstellung im Kontext der Opting-out-Möglichkeiten. Unter besonderer Berücksichtigung der zwingenden Bestim- mungen, der Schiedsfähigkeit und der Anfechtbarkeit von Schiedssprüchen, 2016, Rz. 346 segg., 566 seg.
120 Cfr. solo DTF 136 III 605 consid. 3.2.2; 129 III 445 consid. 4.2.2.1.
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Art. 369 cpv. 6 Rivendicazione di motivi di ricusazione scoperti successivamente mediante revisione La normativa relativa alla procedura di ricusazione nell’arbitrato nazionale va inte- grata in modo tale che d’ora in poi sia stabilito per legge che, se un motivo di ricusa- zione viene scoperto soltanto a procedimento arbitrale concluso, si applicano le disposizioni sulla revisione. Questa disposizione è in linea con l’articolo 51 capover- so 3 CPC per i procedimenti dinnanzi ai tribunali statali.121 Per il resto si rimanda alle spiegazioni relative all’articolo 180 capoverso 4 LDIP.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i
Comuni nonché le città, gli agglomerati e le regioni di montagna L’avamprogetto non ha alcuna ripercussione diretta ‒ soprattutto non in termini di personale, finanziari o organizzativi ‒ per la Confederazione, i Cantoni o i Comuni nonché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
3.2 Ripercussioni per l’economia
La normativa, attuale e nuova, in materia di arbitrato internazionale riguarda diret- tamente o indirettamente una molteplicità di settori dell’economia, imprese e perso- ne (studi di avvocati, istituzioni arbitrali, arbitri, il settore alberghiero, i trasporti pubblici, i tribunali statali, ecc.). A causa di questa importanza economica e norma- tiva dell’avamprogetto, la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW è stata incaricata di effettuare uno studio per valutare le conseguenze della legge; i risultati, non ancora disponibili, saranno presi in considerazione in vista dell’elaborazione del disegno che sarà sottoposto al Parlamento.
4 Programma di legislatura e strategie nazionali del
Consiglio federale Il progetto non è annunciato nel decreto federale del 14 giugno 2016122 sul pro- gramma di legislatura 2015–2019.
121 Cfr. anche DTF 142 III 521, consid. 2.3.
122 FF 2016 4605.
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sull’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto civile e della procedura civile.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera Il riconoscimento e l’esecuzione di lodi stranieri sono retti dalla CNY. La Svizzera ha ratificato la Convenzione nel 1965 senza porre riserve ovvero le ha ritirate nel frattempo (art. 1 n. 3 CNY, art. 194 LDIP). Oltre ai lodi degli Stati aderenti alla CNY, sono riconosciuti ed eseguiti secondo le regole della CNY anche lodi di Stati terzi. Il presente avamprogetto non ha alcuna ripercussione sul riconoscimento e l’esecuzione di lodi stranieri ed è quindi compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera in materia.
5.3 Forma dell’atto
Il progetto prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto, le quali, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., vanno emanate sotto forma di legge fede- rale. La competenza dell’Assemblea federale per l’emanazione dell’atto normativo si evince dall’articolo 122 capoverso 1 Cost. L’atto normativo sottostà al referendum facoltativo.
5.4 Protezione dei dati
La presente revisione parziale non comporta alcuna modifica per quanto riguarda l’elaborazione di dati personali in relazione con l’arbitrato internazionale; continua a valere anche per i procedimenti arbitrali nazionali e internazionali l’articolo 2 capo- verso 2 lettera c della legge sulla protezione dei dati123 relativo all’esclusione dei procedimenti civili pendenti, per cui detta legge non è applicabile124.
123 RS 235.1.
124 Cfr. in merito solo BSK DSG-MAURER-LAMBROU/KUNZ, Art. 2, N 30.
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