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Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 08.04.2022

(Insolvenza, garanzia dei depositi, segrega- zione e «resolvability»)

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Indice 1 Situazione iniziale ......................................................................................... 3 1.1 In generale .............................................................................................................. 3 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta ................................................................ 3 1.2.1 Insolvenza, garanzia dei depositi e segregazione .................................................... 3 1.2.2 Capacità di risanamento e di liquidazione («resolvability») ....................................... 3 2 Diritto comparato .......................................................................................... 4 2.1 Insolvenza, garanzia dei depositi e segregazione ............................................... 4 2.2 Resolvability ........................................................................................................... 4 3 Punti essenziali del progetto ....................................................................... 5 3.1 Insolvenza............................................................................................................... 5 3.2 Garanzia dei depositi ............................................................................................. 6 3.3 Resolvability ........................................................................................................... 6 3.4 Altri settori tematici ............................................................................................... 7 4 Commento ai singoli articoli ........................................................................ 8 4.1 Ordinanza sulle banche ......................................................................................... 8 4.2 Ordinanza sull’emissione di obbligazioni fondiarie (OOF)................................ 23 4.3 Ordinanza sui fondi propri................................................................................... 25 4.4 Ordinanza sulla liquidità ...................................................................................... 29 4.5 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA) ............. 30 5 Ripercussioni .............................................................................................. 32 5.1 Ripercussioni sull’economia ............................................................................... 32 5.1.1 Banche ................................................................................................................... 32 5.1.2 Stabilità finanziaria («resolvability») ....................................................................... 36 5.1.3 Clienti (garanzia dei depositi) ................................................................................. 36 5.1.4 Investitori (insolvenza)............................................................................................ 37 5.2 Ripercussioni per la Confederazione ................................................................. 37 6 Aspetti giuridici........................................................................................... 37 6.1 Costituzionalità .................................................................................................... 37 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera.............................. 37 6.3 Delega di competenze legislative........................................................................ 38 7 Entrata in vigore ......................................................................................... 38

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1 Situazione iniziale

1.1 In generale

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha approvato la modifica della legge sulle banche (LBCR) 1, che sostanzialmente sancisce le disposizioni in materia di insolvenza per le banche a livello di legge, rafforza la garanzia dei depositi e garantisce la segregazione integrale dei titoli contabili nella catena di custodia. Le disposizioni di esecuzione proposte a livello di ordinanza concernono, per quanto riguarda l’ordinanza sulle banche (OBCR) 2, essenzialmente definizioni e precisazioni relative alla ga- ranzia dei depositi ed esigenze per le società del gruppo importanti e, per l’ordinanza sull’emis- sione di obbligazioni fondiarie (OOF), soltanto alcune precisazioni minori. Gli adeguamenti in materia di insolvenza introdotti con la modifica di legge devono essere recepiti a livello di or- dinanza, mentre le disposizioni in materia di segregazione non richiedono alcuna attuazione. Con questo progetto viene però posto in consultazione anche un adeguamento dell’OBCR riguardante la capacità di risanamento e di liquidazione e il sistema degli sconti per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale. Il Consiglio federale ha annunciato questa modifica nel rapporto del 3 luglio 2019 sulla valutazione delle banche di rilevanza sistemica secondo l’articolo 52 LBCR e nelle spiegazioni del 27 novembre 2019 relative alla modifica dell’ordinanza sui fondi propri. Conseguentemente e per lo più contestualmente a questi ade- guamenti dell’OBCR vengono apportate altre modifiche minori dell’ordinanza nel settore del mercato finanziario (per i dettagli si vedano i successivi commenti alle singole disposizioni).

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1 Insolvenza, garanzia dei depositi e segregazione

Nel messaggio del 19 giugno 2020 3 concernente la modifica della legge sulle banche il Con- siglio federale ha già approfondito in modo dettagliato le possibili alternative agli adeguamenti di legge proposti. 4 Nel farlo, il Consiglio federale si è sempre attenuto al principio di massima aderenza a un quadro giuridico che, come quello svizzero, ha dato prova di validità ed equità negli ambiti interessati, e si è pertanto limitato ad apportare adeguamenti specifici in modo mirato. Nelle disposizioni qui prospettate a livello di ordinanza si continua a perseguire questo approccio, entro il margine discrezionale concesso dalla legge. Ulteriori spiegazioni relative alle alternative eventualmente vagliate si trovano nei commenti al numero 4.

1.2.2 Capacità di risanamento e di liquidazione («resolvability»)

Con la soluzione proposta, in futuro gli incentivi volti a garantire la capacità di risanamento e di liquidazione (di seguito: «resolvability») delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale («Global Systemically Important Banks», G-SIB) secondo l’articolo 124a dell’or- dinanza sui fondi propri 5 (OFoP) verranno creati attraverso esigenze integrative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite e alla dotazione di liquidità. L’Autorità fe- derale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può aumentare le esigenze qualora gli osta-

1 Legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (FF 2021 3001, RS 952.0)

2 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.02)

3 FF 2020 5647

4 FF 2020 5647, in particolare 5667 segg.

5 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche

e delle società di intermediazione mobiliare (RS 952.03)

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coli alla «resolvability» da essa accertati non venissero eliminati entro il termine fissato. Un’al- ternativa avrebbe potuto essere l’abolizione senza sostituzione del sistema degli sconti, che avrebbe però privato la FINMA di una base giuridica esplicita per valutare la «resolvability» e sanzionare gli ostacoli alla possibilità di risoluzione. Questa alternativa è stata giudicata inop- portuna dalle autorità (Dipartimento federale delle finanze e FINMA) e pertanto è stata re- spinta. Inoltre, l’opzione scelta garantisce la certezza di pianificazione e del diritto per le ban- che interessate in quanto le norme sancite nel progetto mostrano in base a quali criteri la FINMA valuta la «resolvability» di una G-SIB.

2 Diritto comparato

2.1 Insolvenza, garanzia dei depositi e segregazione

Le disposizioni concernenti i settori tematici dell’insolvenza delle banche, della garanzia dei depositi e della segregazione che nella presente revisione del diritto bancario si prestano a un confronto di diritto comparato si trovano in linea di principio già nella legge sulle banche modi- ficata. Di conseguenza, per le corrispondenti disposizioni di esecuzione a livello di ordinanza è possibile rinviare all’esaustiva analisi di diritto comparato proposta nel relativo messaggio riguardo alle Giurisdizioni estere e agli standard internazionali. 6

2.2 Resolvability

Il messaggio non contiene invece alcuna spiegazione di diritto comparato in relazione a questo settore tematico, poiché questa materia non ha richiesto un adeguamento di legge. La modifica proposta nell’ordinanza è retta, così come la sostituenda disposizione, dalla regolamentazione vigente della LBCR (art. 9 cpv. 2 lett. a n. 3) secondo cui le banche di rilevanza sistemica de- vono in particolare disporre di fondi propri che le incitino a limitare il loro grado di rilevanza sistemica e a migliorare la loro possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero. La base giuridica internazionale che costituisce, tra le altre, la base per la valutazione periodica della «resolvability» (principalmente delle G-SIB) da parte delle autorità di vigilanza è costituita dai «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» del «Financial Stability Board» (FSB) 7. Il FSB pubblica anche linee guida relative a vari temi che, se pertinenti e opportuni, trovano considerazione nel processo di valutazione della «resolvability». 8 In numerosi ordinamenti giuridici esteri, come in quelli dell’UE, del Regno Unito e degli Stati Uniti, sono successivamente stati sviluppati quadri giuridici per il raggiungimento, il migliora- mento e la verifica della «resolvability» delle loro banche. Le autorità dispongono quindi di competenze differenti per verificare e sanzionare dove necessario l’assenza di progressi nella «resolvability» di una banca. In determinate circostanze, queste ammettono anche interventi sostanziali nella struttura giuridica e commerciale, mentre con questo progetto la Svizzera punta sugli incentivi, da un lato attraverso sanzioni pecuniarie e dall’altro tramite la pubblica- zione dello stato della «resolvability» delle banche. − Il Comitato di risoluzione unico («Single Resolution Board», SRB) dell’Unione europea crea, all’interno dell’Unione bancaria, un piano di risoluzione per ciascuna banca di sua diretta competenza. La piena capacità di risanamento e di liquidazione delle banche deve

6 FF 2020 5647, in particolare 5657 segg.

7 https://www.fsb.org/2014/10/key-attributes-of-effective-resolution-regimes-for-financial-institutions-2/

8 Cfr. www.fsb.org > Home > Publications > Policy Documents > Policy Areas = Resolution and Crisis Manage-

ment.

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essere raggiunta entro la fine del 2023. All’inizio del 2021, il SRB ha illustrato le sue aspet- tative nei confronti delle banche in termini di «resolvability». 9 Il Comitato esegue un pro- cesso di valutazione e informa il pubblico in merito allo stato della «resolvability» e alle misure ancora necessarie fino al raggiungimento della piena capacità di risanamento e di liquidazione. Se constata ostacoli persistenti alla possibilità di risoluzione o scarsi progressi nell’eliminazione di questi ostacoli da parte della banca, il SRB esige misure correttive. I progressi significativi possono essere premiati nel momento in cui si definiscono le esigenze relative alla dotazione di fondi propri e capitale di terzi per l’eventualità di una risoluzione. 10 Se tuttavia persistono gli ostacoli alla possibilità di risoluzione vengono definite misure in funzione del grado di gravità per eliminarli. L’intensità dell’intervento può andare ben oltre un’eventuale supplemento sui fondi supplementari in grado di assorbire le perdite o la do- tazione di liquidità prevista dal presente progetto. In questo senso si può affermare che anche nell’Unione bancaria esiste un sistema di incentivi. − A luglio del 2019, nel Regno Unito la Bank of England (BoE) ha pubblicato il suo «Resol- vability Assessment Framework» (RAF) 11. Il RAF obbliga le banche che ricadono nel campo di applicazione a rivelare alla «Prudential Regulatory Authority» (PRA), alla BoE nonché, a grandi linee, al pubblico, il grado della propria «resolvability». Anche la BoE provvede a informare il pubblico in merito allo stato della «resolvability» o al raggiungimento delle esi- genze definite nel RAF («resolution outcomes») 12 per la banca specifica. Nel Regno Unito l’incentivo a migliorare la «resolvability» è conseguito prevalentemente tramite la traspa- renza e la relativa attenzione pubblica. Inoltre, la dirigenza si assume direttamente la re- sponsabilità del raggiungimento della «resolvability». − Infine, negli Stati Uniti la «Federal Reserve» e la «Federal Deposit Insurance Corporation» (FDIC) richiedono già dal 2013 a determinate categorie di banche di presentare i loro piani di risoluzione a intervalli regolari. In questi piani le banche comprovano la propria «resolva- bility» secondo criteri predefiniti. Dopo avere esaminato i piani, le autorità comunicano le loro constatazioni non solo alle banche ma anche al pubblico. 13 L’attenzione pubblica ge- nera già un primo incentivo al miglioramento continuo della «resolvability». La «Federal Reserve» e la FDIC possono stabilire congiuntamente di aumentare le esigenze relative al capitale e alla liquidità se nella loro verifica rilevano che un piano di risoluzione non è cre- dibile oppure se una risoluzione ai sensi del codice fallimentare degli Stati Uniti («US Bankruptcy Code») non sono agevolati, ossia se esistono ostacoli alla possibilità di risolu- zione. 14 Se, nonostante queste condizioni, la banca non elimina i difetti nella propria piani- ficazione di risoluzione entro un termine di due anni, le autorità possono imporre alla banca misure ancora più severe ed esigere da quest’ultima che alieni singole parti di patrimonio e sospenda determinate attività commerciali.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 Insolvenza

Le nuove disposizioni in materia di insolvenza delle banche richiedono in linea di massima solo un’esecuzione a livello di ordinanza e segnatamente la designazione degli strumenti di debito che, come da articolo 30b capoverso 6 D-LBCR, vengono ridotti prima di una riduzione

9 https://www.srb.europa.eu/en/content/expectations-banks

10 https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/mrel_policy_may_2021_final_web.pdf

11 https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/paper/2019/bank-of-englands-approach-to-assessing-re-

solvability-ps.pdf?la=en&hash=AF9041FF6E98967DF923DBF7A39FA18166691578 12 https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/2020/2020-q4/the-resolvability-assessment-framework

13 https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/resolution-plans.htm

14 https://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/part-243

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integrale del capitale sociale, nella misura in cui siano emessi da una banca cantonale e pre- vedano un’adeguata compensazione a posteriori dei creditori (cfr. i successivi commenti all’art. 47f OFoP).

3.2 Garanzia dei depositi

Nell’ambito della garanzia dei depositi, nell’articolo 37a capoverso 7 la riveduta LBCR delega al Consiglio federale il compito di definire i depositi privilegiati e i depositanti privilegiati. Nell’at- tuare questo mandato, l’ordinanza chiarisce altresì alcune questioni relative al trattamento dei crediti privilegiati di fondazioni di libero passaggio e fondazioni del pilastro 3a (art. 42a–42d AP-OBCR). Viene inoltre chiaramente fissato il momento per l’adesione all’autodisciplina (art. 42e AP-OBCR). Per il resto, l’ordinanza definisce quali sono concretamente i lavori pre- paratori che le banche devono compiere nel quadro della loro attività ordinaria al fine di ottem- perare alle prescrizioni di legge (art. 42g–42i AP-OBCR). L’accento viene posto sull’infrastrut- tura informatica, sul personale, sui processi standardizzati e sulla tenuta dell’elenco dei depositanti e dell'elenco riepilogativo. Per quanto riguarda i lavori preparatori, le banche di rilevanza sistemica con un piano d’emergenza, così come le banche di minori dimensioni, sono soggette a prescrizioni attenuate in base al principio di proporzionalità (art. 42h AP-OBCR). Oltre a disposizioni concernenti il pagamento dei depositi (art. 43 e 44 AP-OBCR), l’ordinanza contempla anche una regolamentazione sul flusso di informazioni tra la FINMA e il responsa- bile della garanzia dei depositi (art. 44a AP-OBCR). Le norme per assicurare una concezione del nuovo finanziamento ex ante del sistema di garanzia dei depositi senza incidenza sui costi ai sensi dell’articolo 37h capoverso 7 D-LBCR sono disciplinate nell’OFoP e nell’ordinanza sulla liquidità (OLiq) 15.

3.3 Resolvability

Per via delle loro dimensioni, le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l’articolo 124a OFoP rappresentano un rischio significativo per l’economia e la stabi- lità finanziaria della Svizzera qualora si profilasse per loro una situazione d’emergenza. L’in- solvenza di una G-SIB, che conduce a un risanamento o una liquidazione, può avere ripercus- sioni negative per la Svizzera. La regolamentazione vigente in materia di pianificazione d’emergenza (cfr. p. es. art. 60 segg. OBCR) mira ad assicurare che le funzioni di rilevanza sistemica per la Svizzera possano essere mantenute anche in caso di rischio d’insolvenza. Tuttavia, essa non garantisce ancora la capacità complessiva di risoluzione («resolvability») delle G-SIB. È su questo aspetto che si concentrano le modifiche proposte in questo progetto. La «resolvability» è una premessa necessaria per mitigare il rischio «too big to fail». Con il sistema degli sconti la FINMA concede attualmente alle G-SIB una riduzione delle esigenze relative ai fondi supplementari secondo gli articoli 132 e 133 OFoP (cosiddetti fondi «gone concern») a condizione che migliorino con grande probabilità la loro «resolvability» (cfr. vi- gente art. 65 cpv. 1 OBCR). Il sistema degli sconti si è affermato creando i giusti incentivi per indurre le G-SIB a migliorare la loro «resolvability». Al momento è prevedibile che le G-SIB raggiungeranno il loro sconto massimo e di conseguenza gli sconti perderanno la loro forza persuasiva. Nel rapporto del 3 luglio 2019 sulla valutazione delle banche di rilevanza sistemica secondo l’articolo 52 LBCR e nelle sue spiegazioni del 27 novembre 2019 relative alla modi- fica dell’ordinanza sui fondi propri, il Consiglio federale ha manifestato l’intenzione di abolire il sistema degli sconti prevedibilmente a partire dal 2022. Al posto degli attuali sconti, con la revisione proposta subentra un sistema che consente alla FINMA di aumentare le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

15 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare

(RS 952.06)

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e alla dotazione di liquidità qualora le banche non fossero in grado di garantire la «resolvabi- lity» in modo soddisfacente. Analogamente all’attuale sistema degli sconti, sulla base dei criteri fissati nel progetto la FINMA valuterà in un processo annuale la «resolvability», sulla scorta di dati che le G-SIB sono tenute a fornirle. Eventuali ostacoli accertati dalla FINMA devono es- sere discussi ed eliminati tempestivamente nel quadro di un processo di vigilanza ordinato. Solo se la banca non elimina puntualmente gli ostacoli, la FINMA può ordinare esigenze inte- grative e pubblicarle di conseguenza. Il progetto crea inoltre una base legale esplicita per con- sentire in futuro alla FINMA di informare regolarmente il pubblico in merito allo stato del piano di stabilizzazione, della pianificazione d’emergenza e del piano di risoluzione per tutte le ban- che di rilevanza sistemica. Analogamente allo status quo, le banche dovranno garantire la «resolvability» del loro istituto sulla base dei criteri definiti in questo progetto. La documentazione prodotta a questo scopo viene valutata dalla FINMA e discussa con le banche, come da prassi attuale, nel quadro del processo di vigilanza. Le autorità prevedono che l’attuazione del nuovo sistema che introduce maggiori esigenze non comporterà adeguamenti procedurali sostanziali rispetto a oggi. Inoltre, i fondi propri supplementari che la FINMA può esigere a norma dell’articolo 131b AP- OFoP da tutte le banche di rilevanza sistemica possono confluire nella base di calcolo dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

3.4 Altri settori tematici

− OBCR: − visto che viene introdotta la possibilità di una categorizzazione dinamica delle banche in base a condizioni prestabilite, vengono adeguati anche i criteri nell’allegato 3 (art. 2 cpv. 4 e 5 AP-OBCR). Lo scopo della dinamizzazione è aggiornare periodicamente i valori soglia, introdotti nel 2012 a livello di circolare della FINMA e nel 2016 nell’OBCR, in funzione della crescita del sistema bancario. Ciò può avere ripercussioni pratiche sui fondi propri da detenere nonché sul grado di intensità della vigilanza; − per quanto riguarda le esigenze legali per le società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera vengono ora introdotte disposizioni concernenti la dotazione di capitale e di liquidità, l’organizzazione e la garanzia della fornitura dure- vole di servizi (art. 66a–66c AP-OBCR). − OFoP/OLiq: il Consiglio federale attua le nuove disposizioni previste dall’articolo 37h capo- verso 7 LBCR relative alla neutralizzazione delle ripercussioni delle nuove forme di finan- ziamento sulle esigenze in materia di liquidità e di fondi propri nell’allegato 2 numero 5.2 AP-OFoP nonché nell’articolo 18 capoverso 3 e nell’allegato 2 AP-OLiq. Come da richiesta avanzata nel Consiglio nazionale e nel Consiglio degli Stati, la calibrazione proposta tiene conto anche delle rispettive esigenze del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, tut- tavia non si può escludere che le ripercussioni potrebbero comunque essere significative nel singolo caso. − Ordinanza sull’emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 16: qui sono concretizzate le dispo- sizioni sulla gestione della copertura, in particolare la sua designazione e conservazione. Inoltre vengono precisati i compiti dell’incaricato dell’inchiesta designato dalla FINMA nella sua collaborazione con le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie. La persona incari- cata deve informare regolarmente le centrali in merito allo stato della procedura e fornire loro tutte le informazioni di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti (art. 21a AP- OOF).

16 Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull'emissione di obbligazioni fondiarie (RS 211.423.41)

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− Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA) 17: l’Oem-FINMA è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Nell’ambito delle riscossioni delle tasse e degli emolu- menti è emersa la necessità di rivedere alcune regolamentazioni dell’ordinanza. Le modifi- che proposte mirano ad apportare i necessari adeguamenti. Essi non comportano un au- mento dei costi poiché non sono previsti nuovi compiti per la FINMA.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Ordinanza sulle banche

Art. 2 cpv. 4 e 5 Capoverso 4 A norma delle disposizioni vigenti nel diritto bancario, dalla categorizzazione di una banca dipendono i fondi propri che la stessa deve detenere così come altre norme a essa applicabili in misura proporzionale. Anche il grado della vigilanza esercitata dalla FINMA varia in base a questa categorizzazione. Secondo il capoverso 4 la FINMA può, in singoli casi particolari, pro- cedere alla categorizzazione di una banca in deroga a quella prescritta nell’allegato 3. Nel singolo caso fondato, di regola dopo avere consultato l’istituto interessato, questa possibilità è già prevista nella prassi attuale e deve essere mantenuta senza variazioni, anche se ora viene coerentemente ancorata a livello di ordinanza. Motivi per procedere a categorizzazioni dero- gatorie possono segnatamente configurarsi quando una nuova categorizzazione non è soste- nibile, la base di dati per la categorizzazione è lacunosa, i rapporti di dipendenza all’interno di un gruppo finanziario devono essere presi in considerazione oppure quando la categorizza- zione ordinaria non è giustificata sotto il profilo del rischio. Se per effetto di una categorizza- zione derogatoria un istituto è chiamato ad aumentare il suo cuscinetto di fondi propri, la FINMA concede dei termini transitori specifici all’istituto. Una categorizzazione può essere giudicata non sostenibile quando ciò è suggerito da evolu- zioni prevedibili o da dati più recenti rispetto ai valori di fine anno utilizzabili per la categoriz- zazione. Lacune nella base di dati possono per esempio emergere quando la FINMA ha con- cesso agevolazioni negli obblighi di comunicazione. I rapporti di dipendenza all’interno di un gruppo bancario devono essere considerati in particolare se la categorizzazione basata sui dati per un singolo istituto avente il ruolo di società madre (o una posizione analoga a quella di una società madre) è diversa da quella del gruppo finanziario. In questo caso la categoria determinante ai fini di vigilanza è quella dalla quale deriva il cuscinetto di fondi propri superiore. Le altre banche e società di intermediazione mobiliare del gruppo non ne sono interessate, pertanto per questi istituti continua ad applicarsi l’obiettivo di fondi propri che risulta dalla ca- tegorizzazione individuale dell’istituto. Una categorizzazione non è giustificata sotto il profilo del rischio per esempio quando la categorizzazione basata sui dati non riflette adeguatamente il rischio derivante dalla recente acquisizione di attività commerciali da un istituto terzo. Capoverso 5 I valori soglia devono ora rispecchiare il dinamismo osservato nell’evoluzione del contesto generale. Per le voci «totale di bilancio», «depositi garantiti» e «patrimoni gestiti», questo ade- guamento avverrà in linea di principio in base ai rispettivi valori di mercato complessivi di tutte le banche in Svizzera. I valori soglia adattati all’evoluzione dinamica devono essere adegua- tamente arrotondati. Fondamentalmente il criterio «fondi propri minimi» non sottostà a tale dinamismo ma deve comunque esserne garantita la coerenza con gli altri criteri.

17 Ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigi-

lanza sui mercati finanziari (RS 956.122)

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L’alternativa più probabile alla proposta dinamizzazione dei valori soglia per la categorizza- zione delle banche è il mantenimento dello status quo. Se valutata su un orizzonte di lungo periodo, tuttavia, la richiesta di dinamizzazione avanzata dal settore appare concettualmente corretta. L’attuale difficile situazione di rischio non è in contrasto con un aggiornamento dei valori soglia, che porterebbe a riclassificare in nuove categorie solo singole banche (cfr. n. 5 «Ripercussioni»). Un’ulteriore alternativa esaminata e discussa è stata la possibilità di dina- mizzare i valori soglia in base all’evoluzione del prodotto interno lordo (PIL). Questo parametro potrebbe avere il vantaggio di essere meno suscettibile alle variazioni delle singole banche se confrontato con l’incidenza che i valori di mercato complessivi potrebbero avere sui grandi istituti. Inoltre il PIL può essere preso come indicatore della capacità di rischio dell’economia del Paese in caso di crisi bancarie. Per contro, il PIL è soggetto a fluttuazioni che non sono direttamente legate al sistema bancario. Scegliendo il PIL come parametro di riferimento, tali fluttuazioni potrebbero riflettersi però sulla categorizzazione delle banche. Per questo motivo i rappresentanti del settore si sono espressi a favore di una dinamizzazione dei valori soglia in base ai valori di mercato complessivi. Per il primo adeguamento dei valori soglia non fa grande differenza se la dinamizzazione avviene in base al PIL o in base ai valori di mercato comples- sivi. Pertanto viene privilegiata la dinamizzazione in base ai valori di mercato complessivi. Il criterio dei fondi propri minimi è escluso dalla dinamizzazione perché le sue variazioni sono dettate da previsioni normative, e di conseguenza non evolvono in modo costante e non se- guono un loro percorso di crescita intrinseca. L’evoluzione osservata nell’ambito dei fondi pro- pri minimi si rivela poi raramente determinante per un cambio di categoria delle banche. Allegato 3 Nell’ambito di un primo intervento di dinamizzazione, i valori soglia previsti per tutti i criteri, a esclusione di quello per i fondi propri minimi, vengono adeguati alla crescita del rispettivo va- lore di mercato complessivo, ossia il totale del valore corrispondente nella popolazione delle banche titolari di un’autorizzazione della FINMA. A tal fine si considera la proiezione di crescita fino a fine 2021 a partire dalla metà del 2016 (prima determinazione dei valori soglia nell’OBCR entrata in vigore il 1° luglio 2016). Inoltre, per agevolare la lettura della tabella è stata adeguata la sua rappresentazione formale.

Art. 12 cpv. 2bis I contratti o i tipi di contratto ai quali si applicano gli obblighi del nuovo capoverso 2bis sono già precisati nell’articolo 56 OIB-FINMA 18. Con il presente adeguamento viene ora esplicitamente attribuita alla FINMA la competenza di disciplinare questa disposizione tecnica di esecuzione ai fini del rispetto delle competenze normative.

Titolo dopo l’art. 42 Capitolo 4a: Depositi privilegiati e depositanti privilegiati

Art. 42a Depositi privilegiati Con questa disposizione il Consiglio federale definisce più precisamente i depositi privilegiati ed esercita così la competenza che ora gli viene esplicitamente attribuita nell’articolo 37a ca- poverso 7 D-LBCR. La regolamentazione ricalca fedelmente l’attuale articolo 25 dell’ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria (OIB-FINMA) e la prassi corrispondente. I termini «deposito privilegiato» secondo l’articolo 37a capoverso 1 LBCR e «deposito del pubblico» secondo l’ar- ticolo 5 OBCR perseguono scopi differenti e pertanto non sono identici. Il termine «deposito privilegiato» mira a tutelare la liquidità e il depositante mentre il «deposito del pubblico» serve come punto di riferimento per stabilire l’attività per la quale è necessaria un’autorizzazione in

18 Ordinanza del 30 agosto 2012 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche

e società di intermediazione mobiliare (RS 952.05)

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qualità di banca. I depositi privilegiati includono quindi anche depositi che non sono depositi del pubblico secondo l’articolo 5 (p. es. averi su conti di collaboratori della banca).

Capoverso 1 Lettera a Qui si delimita il perimetro degli impegni che sono privilegiati secondo la prassi odierna: de- vono essere iscritti nel bilancio della banca. Di questi, sono privilegiati unicamente i saldi su conti espressi in una valuta emessa da uno Stato o una banca centrale (n. 1) oppure i saldi su conti espressi in oro, argento, platino o palladio e per i quali il depositante vanta un diritto esclusivo o alternativo a una prestazione in una valuta emessa da uno Stato o una banca centrale (n. 2). L’ordinanza esclude quindi dal perimetro dei depositi privilegiati i prodotti che per esempio sono denominati in materie prime o quote di criptovalute. Se nel quadro di una procedura di insolvenza si accerta che la banca ha ingiustamente omesso di allibrare un deposito nei suoi conti, l’incaricato dell’inchiesta, l’incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento provvederà ad allibrare tale deposito a posteriori. Lo stesso vale per le obbligazioni di cassa erroneamente non allibrate o non depositate (cfr. la successiva lett. b). Questo è già previsto nell’attuale articolo 25 OIB-FINMA. Non sono considerati saldi su conto i limiti di credito concessi al depositante ma non pagati sul conto, nemmeno quando sono provvisti di garanzia. Nell’ottica della protezione dei depositanti, il privilegio accordato ai conti espressi in metalli preziosi della banca è giustificato in quanto questi valori sono ormai affermati e largamente diffusi nel mercato e vengono spesso detenuti dai clienti anche a titolo di riserva per far fronte a un eventuale fabbisogno imminente. Da qui la ragione per prevedere comunque, come con- dizione ulteriore, almeno un diritto alternativo del depositante a una prestazione in una valuta emessa da uno Stato o una banca centrale. Lettera b Il privilegio accordato alle obbligazioni di cassa che sono allibrate come tali nel bilancio della banca e depositate presso la banca a nome del depositante corrisponde alla prassi odierna. Lettere c e d Qui vengono designate come depositi privilegiati le cosiddette «inflight transaction», ossia mo- vimenti su un conto che sono ancora in corso al momento dell’ordine delle misure di protezione di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dell’ordine di fallimento, per esempio i pagamenti effettuati tramite sportelli di cassa continua. In passato, il trattamento di tali opera- zioni non mancava di sollevare dubbi, che ora vengono fugati con il presente chiarimento. Poiché la loro registrazione corrente genererebbe un onere sproporzionato, queste operazioni non vengono incluse nell’elenco dei depositanti (cfr. anche l’elenco riepilogativo, art. 42i cpv. 2 lett. c AP-OBCR) e sono anche escluse dal pagamento immediato. Capoverso 2 Secondo la prassi odierna, nella definizione di «conto» rientrano i depositi a termine e i depositi overnight (per es. depositi vincolati) che potrebbero non essere designati come conto dalla banca o non essere provvisti di un numero di conto proprio. Capoverso 3 I depositi di cui alle lettere a–c sono già esclusi dal novero dei depositi privilegiati secondo il diritto vigente (cfr. art. 25 cpv. 2 OIB-FINMA). Ai depositi non privilegiati si aggiungono ora gli averi non rivendicati al momento della dichiarazione di fallimento come da lettera f. Per tali depositi non si ravvisa alcuno scopo di protezione ai sensi della garanzia dei depositi.

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Capoverso 4 Pur ascrivendo il privilegio anche agli interessi maturati su depositi privilegiati, questo capo- verso dispone che tali interessi non vengano pagati secondo l’articolo 37b capoverso 1 LBCR con gli attivi liquidi disponibili. Questi interessi non vengono nemmeno inclusi nell’elenco dei depositanti, bensì nell’elenco riepilogativo (cfr. art. 42i cpv. 2 lett. d AP-OBCR), permettendo così un pagamento rapido dei depositi garantiti.

Art. 42b Importo privilegiato Capoversi 1 e 2 La disposizione attua il divieto di compensazione statuito all’articolo 37b capoverso 1 LBCR e (per i depositi garantiti) all’articolo 37jbis LBCR. Al depositante devono essere accreditati tutti i suoi averi nei confronti della banca. È esclusa qualsiasi compensazione con i debiti nei con- fronti della banca. In ottemperanza al principio generale sancito nella legislazione in materia di esecuzione e fallimento, i saldi sul conto espressi in valuta estera sono convertiti in franchi svizzeri al corso di cambio interbancario vigente al momento della dichiarazione di fallimento.

Art. 42c Depositanti privilegiati Capoverso 1 Dalla definizione di deposito privilegiato come credito nei confronti della banca si evince che in linea di principio il depositante privilegiato è la parte contraente autorizzata al credito. Ne consegue per estensione che un beneficiario o un avente economicamente diritto può non essere il depositante, anche quando è noto alla banca. Se la parte contraente è una persona giuridica in via di costituzione, il depositante è la persona giuridica costituenda o costituita, anche se costituita da una singola persona fisica. Capoverso 2 Secondo il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 2010 19 concernente la modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi), la protezione dei depositanti della LBCR per- segue obiettivi di politica economica e obiettivi di politica sociale. Da un lato, essa deve tutelare il sistema finanziario e impedire una crisi di fiducia generata da un assalto agli sportelli («bank run»); dall’altro, essa deve consentire ai clienti delle banche di accedere rapidamente ai propri averi per fare fronte alle proprie necessità quotidiane, evitando così o perlomeno limitando le ripercussioni sulla vita economica. Alla luce di queste considerazioni, nella prospettiva dei de- positanti lo scopo della garanzia dei depositi consiste in primo luogo nel preservare i rispar- miatori dalle conseguenze di una chiusura improvvisa degli sportelli della banca. Si può discu- tere su chi debba ricadere nella definizione di risparmiatore, e beneficiare così di questa protezione. Ma in ogni caso è possibile affermare con certezza che lo scopo della garanzia dei depositi non può essere quello di garantire protezione ad altre banche, a società di interme- diazione mobiliare e ad altri intermediari finanziari assoggettati alla vigilanza, per i quali l’im- porto garantito di 100 000 franchi avrebbe peraltro scarsa rilevanza. Tali persone sono per- tanto escluse dalla definizione di «depositante privilegiato». Per quanto concerne l’attuazione di questa eccezione, per le banche non è un problema identificare le persone interessate nei loro libri contabili. Capoverso 3 In caso di una pluralità di creditori, l’attuale regolamentazione dell’articolo 24 OIB-FINMA opera una distinzione tra crediti di una proprietà comune (p. es. comunioni ereditarie) o aventi carattere di comproprietà (p. es. comunione di proprietari per piani), da un lato, e crediti solidali (p. es. dal conto comune di una coppia di coniugi), dall’altro. Nel primo caso, ovvero per le comunioni, la pluralità di persone viene trattata come un creditore indipendente dagli aventi

19 FF 2010 3513, in particolare 3519

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diritto, fermo restando che, qualora detenessero ulteriori conti presso la banca, i singoli depo- sitanti godono del privilegio integrale di 100 000 franchi, indipendentemente dalla loro quota del conto in proprietà comune. Nel secondo caso, ossia per le comunità solidali, i depositanti devono accettare che la loro pretesa derivante dalla comunità solidale sia computata nella loro pretesa derivante da un eventuale altro conto. Un singolo creditore solidale, quindi, gode sem- pre in ogni caso di un privilegio non superiore a 100 000 franchi. Nella ripartizione della pretesa solidale si parte dalla presunzione inconfutabile che a ciascun creditore solidale spetti una quota equipollente. Questo trattamento di diverse forme di pluralità di creditori e soprattutto il corretto rilevamento corrente delle persone partecipanti nell’elenco dei depositanti privilegiati genera per le banche un onere di accertamento significativo e rappresenta un ostacolo importante al pagamento rapido dei depositi privilegiati in caso di crisi. Nell’applicazione pratica si pone ripetutamente la questione di come delimitare e ripartire le singole pretese nei rapporti interni ed esterni della pluralità di persone. Ciò è in contrasto con l’intenzione che sta alla base della protezione dei depositanti, ovvero garantire un pagamento possibilmente rapido dei depositi ai depositanti. Il nuovo capoverso 3 risolve questo problema accordando al singolo depositante – in conformità con le attuali norme che regolamentano i rapporti di proprietà comune – un privilegio unico di 100 000 franchi sul suo conto, a prescindere dalle altre sue pretese riguardo a pluralità di cre- ditori comunque configurate. In questo modo l’ordinanza si rifà al tenore originario dell’arti- colo 15 capoverso 2 LBCR nella versione del 1934: «Anche se un libretto è intestato a più persone, esso è considerato come se fosse d’uno solo deponente […]. Capoverso 4 Per i depositi presso una banca insolvente, le Giurisdizioni estere prevedono conseguenze giuridiche diverse da quelle previste dalla legge in Svizzera. Con la separazione netta tra de- positi svizzeri e depositi esteri compiuta in questo capoverso si evitano conflitti di leggi, per esempio in materia di protezione dei dati. Dovrebbe trattarsi concretamente solo di un numero molto esiguo di depositanti e di depositi, che tuttavia hanno il potenziale di procrastinare e rendere più onerosa la procedura di insolvenza. Anche in questo caso il nuovo disciplinamento si pone come obiettivo l’accertamento tempestivo dei rapporti e il pagamento rapido dei depo- siti privilegiati e garantiti.

Art. 42d Crediti privilegiati di fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio Capoverso 1 Le fondazioni del pilastro 3a o le fondazioni di libero passaggio devono depositare i fondi in- vestiti sotto forma di risparmio o di conto come deposito a risparmio presso una banca (art. 5 cpv. 1 dell’OPP 3 20 e art. 19 cpv. 1 dell’ordinanza sul libero passaggio 21). La condizione di privilegio di questi crediti è sancita nell’articolo 37a capoverso 5 LBCR per cui, in virtù della finzione legale, i crediti sono considerati come depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati nel calcolo dell’ammontare della pretesa privilegiata. Questo capoverso impone alle banche di ottenere dalle rispettive fondazioni che detengono investimenti di de- naro in più banche una dichiarazione in cui confermano di documentare l’eventuale ripartizione delle pretese dei loro intestatari della previdenza. In linea di principio, già oggi le banche nel quadro della rendicontazione devono tenere a disposizione i dati corrispondenti ai fini del cal- colo della copertura dei depositi privilegiati in misura del 125 per cento (art. 37a cpv. 6 LBCR). L’obbligo di documentazione consente, in caso di evento, di accertare rapidamente anche per i citati crediti della previdenza professionale se e in quale misura essi sono privilegiati presso una banca insolvente.

20 Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previ- denza riconosciute (RS 831.461.3) 21 Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità (RS 831.425)

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Capoverso 2 Nell’articolo 37a capoverso 5, ultimo periodo, della LBCR il legislatore ha stabilito che i fondi della previdenza devono essere privilegiati indipendentemente dagli altri depositi. In questa logica, il capoverso 2 precisa che un depositante vanta una pretesa privilegiata separata per ciascuno dei depositi del pilastro 2 o del pilastro 3a eventualmente detenuti presso la mede- sima banca tramite fondazioni diverse. Questa precisazione è necessaria perché dall’emana- zione dell’articolo 37a capoverso 5 LBCR i modelli aziendali delle fondazioni di previdenza e delle banche sono cambiati. Accade infatti sempre più di frequente che una banca accetti fondi da diverse fondazioni di previdenza.

Art. 42e Adesione all’autodisciplina A norma dell’articolo 37h capoverso 1 LBCR, ai fini della protezione dei depositanti occorre impedire che le banche accettino depositi privilegiati prima di avere aderito all’autodisciplina della garanzia dei depositi. La presente disposizione impone alle banche di presentare tem- pestivamente la relativa richiesta di adesione, indipendentemente dalla procedura di autoriz- zazione.

Art. 42f Prestiti in contanti al responsabile della garanzia dei depositi La possibilità di concedere prestiti in contanti è stata introdotta per offrire alle banche di minori dimensioni, che sovente non dispongono di sufficienti portafogli di titoli da depositare come garanzia, una forma alternativa per assicurare i loro impegni contributivi. Il presente articolo stabilisce pertanto che solo le banche delle categorie 4 e 5 possono avvalersi di questa forma alternativa.

Art. 42g Lavori preparatori: disposizioni generali Capoverso 1 In questa disposizione vengono concretizzate le disposizioni di legge relative ai provvedimenti che le banche devono adottare per il pagamento dei depositi garantiti (cfr. art. 37h cpv. 3 lett. d e lett. 4 D-LBCR). Le lettere a e b sono tese ad assicurare che l’infrastruttura necessaria e i canali di comunica- zione corrispondenti siano resi disponibili e rimangano operativi ai fini della garanzia dei de- positi anche dopo la dichiarazione di fallimento. Le banche possono avvalersi del canale di comunicazione pattuito con i clienti. Il processo e i lavori preparatori devono essere documen- tati in forma adeguata. L’elenco dei depositanti di cui alla lettera c viene disciplinato nell’articolo 42i AP-OBCR. In questo contesto è rilevante il fatto che i depositi non contemplati dall’elenco dei depositanti rientrano nell’elenco riepilogativo. Nell’elenco riepilogativo di cui alla lettera d sono iscritti tutti i depositi privilegiati che, qualora dovessero figurare in forma costantemente aggiornata nell’elenco dei depositanti, compromet- terebbero il pagamento rapido dei depositi garantiti. Capoverso 2 Per garantire il compimento dei lavori preparatori necessari, l’ufficio di revisione deve verificare a intervalli adeguati il loro grado di prontezza.

Art. 42h Lavori preparatori: disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica e piccole banche Capoverso 1 Le banche di rilevanza sistemica soggiacciono alla garanzia dei depositi come le altre banche. Diversamente dalle altre banche, però, devono garantire, in caso di rischio d’insolvenza, il mantenimento senza interruzioni delle funzioni di rilevanza sistemica, ossia in particolare le

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operazioni di deposito e di credito a livello nazionale nonché il traffico dei pagamenti (art. 9 cpv. 2 lett. d LBCR). A tale scopo sono tenute a elaborare piani d’emergenza che assicurino, tra le altre cose, il mantenimento delle loro operazioni di deposito svizzere in caso di rischio d’insolvenza (art. 10 cpv. 2 LBCR in combinato disposto con l’art. 60 segg. OBCR). Quindi, per le banche di rilevanza sistemica a rischio d’insolvenza è preminente non già l’attivazione della garanzia dei depositi bensì l’attivazione del piano d’emergenza con la continuazione dell’attività bancaria. La garanzia dei depositi diventa un’opzione per queste banche solo nello scenario improbabile in cui il piano d’emergenza si riveli inattuabile oppure le misure di ristrut- turazione e risanamento avviate falliscano contrariamente alle aspettative e si verifichi quindi in un secondo momento una liquidazione secondo il diritto in materia di fallimento. Alla luce di queste considerazioni, prevedere un requisito durevole e illimitato che richiede di mantenere sempre in essere un’infrastruttura completa per l’adempimento di tutti gli obblighi della garanzia dei depositi, nonostante l’esistenza di un piano d’emergenza, giudicato attuabile almeno una volta, e l’obbligo di mantenimento delle operazioni di deposito, appare superfluo e non sarebbe nemmeno proporzionato. Un simile requisito sarebbe anche in contrasto con l’obiettivo fissato nella legge di privilegiare la continuazione dell’attività bancaria invece della liquidazione. Le misure complesse, p. es. negli ambiti del capitale, della liquidità e delle misure organizzative, che le banche di rilevanza sistemica sono tenute ad adottare in forza di legge al fine di garantire il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica rendono improbabile il verificarsi di uno scenario di attivazione della garanzia dei depositi. In linea di principio, il risanamento di una banca avviene dopo l’attivazione del piano d’emer- genza con singole misure di ristrutturazione la cui attuazione presuppone una fase di risana- mento relativamente lunga, a seconda delle dimensioni e del modello aziendale della banca di rilevanza sistemica. In questa fase il modello aziendale e l’entità delle operazioni di deposito della banca possono subire anche notevoli cambiamenti. Considerata una fase di risanamento prevedibilmente lunga, di regola vi è abbastanza tempo per adottare misure preparatorie an- che solo in una fase molto avanzata, e più precisamente qualora si dovesse profilare, contro ogni iniziale previsione positiva, una maggiore probabilità di liquidazione anziché di continua- zione dell’attività bancaria. Questo momento viene stabilito dall’incaricato del risanamento o dalla FINMA in base alle circostanze concrete. Nel farlo, terrà conto anche del modello azien- dale, della situazione in merito alla liquidità e del numero di depositanti interessati. Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 42g capoverso 1 lettere c e d (elenco dei depo- sitanti ed elenco riepilogativo) si tratta di condizioni fondamentali per il funzionamento corretto della garanzia dei depositi. Prescrivere tali requisiti anche alle banche di rilevanza sistemica appare pertanto adeguato. Occorre tuttavia considerare che, come nel caso della ristruttura- zione di una grande banca con un modello aziendale più complesso e di portata nazionale, l’elaborazione concreta o l’aggiornamento dell’elenco dei depositanti richiede un certo dispen- dio di tempo e può avvenire praticamente solo nell’arco di un fine settimana, dopo l’orario di chiusura. Per i lavori preparatori di cui all’articolo 42g capoverso 1 lettere a e b, non è quindi necessario che le banche di rilevanza sistemica mantengano già in essere l’infrastruttura e i processi standardizzati corrispondenti, ma a loro è richiesto di predisporre e tenere aggiornato un piano di attuazione per l’eventualità, improbabile, di fallimento del risanamento. Tale piano deve es- sere predisposto entro il termine di cinque anni fissato per l’adempimento delle condizioni re- lative all’autodisciplina nella disposizione transitoria della legge sulle banche. Il piano illustra le singole fasi di attuazione, l’infrastruttura necessaria per la comunicazione tra la banca e i depositanti nonché l’elaborazione dell’istruzione di pagamento e designa le risorse necessarie (personale ecc.). In altre parole, deve garantire che le banche di rilevanza sistemica dispon- gano delle risorse necessarie in caso di applicazione della garanzia dei depositi e siano in grado di mettere prontamente a regime l’infrastruttura necessaria ed eseguire tempestiva- mente i processi, in modo da rispettare i termini di pagamento fissati dalla legge. Il piano viene di conseguenza sottoposto a uno studio di fattibilità.

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Capoverso 2 Le banche con meno di 2 500 depositanti complessivi beneficiano, in virtù del principio della proporzionalità, di agevolazioni in termini di lavori preparatori di natura operativa. Poiché sono tenute a predisporre l’elenco dei depositanti e l’elenco riepilogativo, il pagamento da queste unità poco complesse e abbastanza trasparenti può essere garantito a livello operativo anche senza grandi lavori preparatori.

Art. 42i Elenco dei depositanti ed elenco riepilogativo Capoverso 1 Affinché possa predisporre l’elenco dei depositanti descritto in questo capoverso, la banca o la società di intermediazione mobiliare deve naturalmente disporre degli strumenti tecnici au- siliari necessari per potere in particolare rispettare, nel caso concreto, i termini prescritti nell’ar- ticolo 37i capoverso 2 D-LBCR. Nell’elenco dei depositanti vengono contraddistinti i depositi e i depositanti per i quali il termine per il pagamento viene prolungato o sospeso (art. 37j cpv. 5 D-LBCR). Le eccezioni vengono stabilite nel quadro dell’autodisciplina relativa alla garanzia dei depositi (art. 37j cpv. 6 D- LBCR). In materia di autodisciplina, il progetto prevede le seguenti eccezioni: − blocco in forza di legge, ordine di autorità o accertamento in corso (p. es. legge sul riciclag- gio di denaro, sequestro, sanzione, requisizione); − blocco in forza di rapporti di diritto civile con terzi come costituzione in pegno, garanzia, cessione (p. es. conto di garanzia della pigione, conto per il versamento del capitale in caso di costituzione di una società, prestazione di una garanzia). Nell’elenco dei depositanti vengono iscritti solo i depositi privilegiati che sono anche garantiti. Questa condizione è soddisfatta solo dai depositi che sono allibrati in Svizzera (art. 37h cpv. 1 LBCR). Capoverso 2 Nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 37h capoverso 4 lettera d D-LBCR sono riportati i depositi privilegiati che non sono garantiti e, quindi, neppure inclusi nell’elenco dei depositanti. Per questa ragione nella lettera a è stabilito che i depositi allibrati presso un ufficio estero sono inclusi nell’elenco riepilogativo. In questo modo si possono anche evitare conflitti con eventuali obblighi del segreto esteri. Gli averi di previdenza detenuti presso fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passag- gio sono privilegiati in virtù della finzione legale dell’articolo 37a capoverso 5 LBCR, rispettiva- mente fino a 100 000 franchi per ciascun intestatario della previdenza, ma non sono garantiti. Le stesse fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio non sono depositanti pri- vilegiati (art. 42c). Pertanto, secondo la lettera b, nell’elenco dei depositanti non vengono iscritti né i crediti indiretti degli intestatari della previdenza né i crediti diretti delle fondazioni di previdenza. Per le «inflight transaction» disciplinate alla lettera c nonché per gli interessi maturati su depo- siti privilegiati di cui alla lettera d si rinvia alle spiegazioni relative all’articolo 42a. Capoverso 3 Per i cinque anni del periodo transitorio della legge il formato dell’elenco dei depositanti viene definito dal responsabile della garanzia dei depositi.

Art. 43 Piano di pagamento L’attuale capoverso 1 è superfluo. Il principio è ora sancito nella legge (art. 37j cpv. 1 D-LBCR) e i crediti da iscrivere nell’elenco dei depositanti sono già descritti nell’articolo 42i AP-OBCR. I capoversi in questo articolo vengono quindi rinumerati e il concetto di «crediti allibrati» viene sostituito con «crediti da iscrivere (…) in base all’elenco dei depositanti».

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Art. 44 Pagamento dei depositi privilegiati Il pagamento non si esaurisce necessariamente in un processo unico. La legge ammette an- che un processo dinamico in cui i fondi mancanti per il pagamento dei depositi possono essere all’occorrenza richiesti al responsabile della garanzia dei depositi mentre i fondi eventualmente non utilizzati possono essere restituiti sotto forma di acconto. Appena accertato che i fondi sono sufficienti a tacitare i creditori di prima e seconda classe, gli acconti vengono corrisposti rispettivamente al responsabile della garanzia dei depositi e ai creditori corrispondenti. Le ipoteche, i prestiti e gli scoperti del depositante così come gli interessi e gli emolumenti non allibrati non vengono compensati per il pagamento, indipendentemente dalla loro maturazione, esigibilità o scadenza (come da divieto di compensazione già prescritto dalla legge; cfr. anche il precedente art. 42b). Se la compensazione non è esclusa per contratto, dopo la dichiara- zione di fallimento il depositante può dichiarare la compensazione dei depositi con i crediti del soggetto fallito al momento della loro esigibilità. I crediti espressi in una valuta estera vengono convertiti e pagati in franchi svizzeri al corso vigente al momento della dichiarazione di fallimento. Capoversi 1 e 2 I capoversi corrispondono, fatti salvi alcuni adeguamenti linguistici, agli attuali capoversi 1 e 2. Nella prassi non è ipotizzabile una netta distinzione tra il pagamento dei depositi privilegiati secondo l’articolo 37b LBCR con i fondi disponibili e il pagamento dei depositi garantiti con la garanzia dei depositi. È piuttosto probabile una fatturazione mista, che si basa tuttavia su un piano di pagamento. Capoverso 3 Questa disposizione garantisce che un pagamento da conti che assolvono a una funzione di garanzia di pretese avvengono, compatibilmente con il loro scopo di garanzia, solo se l’avente diritto acconsente o se ciò è ammesso per legge o per contratto. Capoverso 4 Dal punto di vista sistematico, questo capoverso eleva correttamente a livello di ordinanza del Consiglio federale l’ultimo periodo della disposizione di cui all’articolo 25 capoverso 3 OIB- FINMA.

Art. 44a Informazione del responsabile della garanzia dei depositi Capoverso 1 Quale responsabile della garanzia dei depositi, esisuisse assolve il mandato politico affidatogli dal Consiglio federale di informare la piazza finanziaria sul sistema di garanzia dei depositi. Nel caso concreto, durante una crisi occorre quindi approntare misure di comunicazione com- plesse. Vista la necessità di pianificare tali misure di comunicazione, la FINMA informa il re- sponsabile dalla garanzia dei depositi il prima possibile circa il possibile profilarsi di un caso concreto. Capoverso 2 Il responsabile della garanzia dei depositi adotta le misure necessarie volte a evitare conflitti d’interesse e a tutelare la confidenzialità.

Inserire prima del titolo della sezione 2 Art. 63a Operazioni di copertura relative a obbligazioni soggette a bail-in Le operazioni di copertura sono operazioni in derivati finalizzate alla gestione dei rischi di cam- bio e vengono contabilizzate a livello di società holding. A seconda dell’andamento dei tassi d’interesse e dei corsi di cambio e delle previsioni del mercato circa il loro andamento futuro, il valore di mercato di questi derivati cambia al punto tale da determinare alternativamente un credito o un impegno. Gli impegni derivanti dalle operazioni di copertura relative all’emissione

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di obbligazioni soggette a bail-in non devono pertanto essere considerati ai fini del calcolo del limite massimo del 5 per cento di cui all’articolo 30b capoverso 8 LBCR.

Titolo prima dell’art. 64 Sezione 2: Capacità di risanamento e di liquidazione Come già spiegato al precedente numero 3.3, l’obiettivo primario della nuova regolamenta- zione non è conseguire un miglioramento fondamentale della «resolvability» ma, più in gene- rale, assicurare che le banche conservino durevolmente la situazione raggiunta, apportino gli adeguamenti eventualmente necessari nonché recepiscano i possibili ulteriori sviluppi e le nuove conoscenze emerse a livello internazionale, e garantiscano così stabilmente la «resol- vability». Per questa ragione il titolo che precede l’articolo 64 viene abbreviato da «Migliora- mento delle possibilità di risanamento e di liquidazione» a «Capacità di risanamento e di liqui- dazione».

Art. 64 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione I capoversi da 1 a 4 restano invariati. Il capoverso 5 viene abrogato in questo punto e spostato all’articolo 65 capoverso 1.

Art. 65 Garanzia della capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all’estero di ban- che di rilevanza sistemica attive a livello internazionale Al fine di garantire la capacità di risanamento e di liquidazione (di seguito: «resolvability»), le G-SIB devono adottare tutti i provvedimenti necessari, segnatamente sviluppare capacità («capabilities») proprie ed eliminare eventuali ostacoli alla possibilità di risoluzione, affinché la FINMA possa risanare o liquidare l’intero gruppo in caso di crisi. L’articolo statuisce ora il pro- cesso mediante il quale le G-SIB devono provare di essere in grado di garantire la «resolvabi- lity» e la FINMA può ordinare supplementi. Il capoverso 1 dispone che le G-SIB devono ga- rantire la «resolvability» e comprovarla sulla scorta di una documentazione. Nella documentazione le banche descrivono quali misure hanno predisposto o già attuato per adem- piere i criteri a garanzia della «resolvability» elencati all’articolo 65a capoverso 2. In modo analogo alla pianificazione d’emergenza (cfr. art. 60 cpv. 4 OBCR), le banche devono comu- nicare spontaneamente alla FINMA, in particolare, le modifiche significative della struttura, dell’organizzazione o del modello aziendale e, su richiesta della FINMA, presentare un aggior- namento della documentazione.

Art. 65a Valutazione della capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all’estero di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale Capoverso 1 La FINMA valuta la «resolvability» sulla scorta della documentazione di cui all’articolo 65. La sua valutazione si basa in particolare sui criteri elencati nel capoverso 2. Capoverso 2 Di seguito sono illustrati i singoli criteri. Come precedentemente menzionato al numero 2.2, nel processo di valutazione della «resolvability» confluiscono anche le linee guida del FSB. Tutti i criteri sono concepiti nell’ottica di sostenere una strategia di risoluzione credibile e at- tuabile. Lettera a Le banche devono verificare continuamente la loro struttura organizzativa in vista della possi- bile attuazione della strategia di risoluzione privilegiata. La struttura organizzativa deve infatti supportare tale strategia. Ciò concerne sia la struttura giuridica sia la struttura commerciale. Se necessario, occorre ridurre la complessità della rispettiva struttura organizzativa. Con ciò si intende in particolare la riduzione del numero di società nel gruppo finanziario. Inoltre, la struttura commerciale deve essere allineata alla struttura giuridica.

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Con lo scorporo delle funzioni di rilevanza sistemica in un’unità svizzera e l’istituzione di una struttura di holding, le banche svizzere di rilevanza sistemica attive a livello internazionale hanno creato le premesse per l’attuazione della strategia di risoluzione «single point of en- try» 22. L’attuale struttura delle banche svizzere di rilevanza sistemica attive a livello internazio- nale, con una società holding al vertice e una società madre come sua affiliata, alla quale a loro volta afferiscono le filiali materiali, combinata con una gestione centralizzata della liquidità è in linea di principio conforme con le esigenze di un’eventuale risoluzione. Lettera b Le banche devono disporre di sufficienti capacità per assorbire le perdite in caso di risoluzione. L’adempimento delle condizioni di autorizzazione deve essere garantito da mezzi sufficienti ad assorbire le perdite e a finanziare la ricapitalizzazione. Le società madri devono disporre di sufficienti capacità per assorbire le loro perdite operative e per finanziare la ricapitalizzazione delle società affiliate. Le banche devono avere un meccanismo interno credibile, attuabile e coordinato a livello internazionale per coprire le perdite all’interno del gruppo. Devono avere predisposto delle guide operative in cui mostrano il modo per pareggiare le perdite sorte all’in- terno delle società affiliate attraverso le misure di ricapitalizzazione. Lettera c Le esigenze quantitative in termini di dotazione di liquidità sono disciplinate nell’OLiq. Dal punto di vista qualitativo le banche devono essere in grado di stimare il fabbisogno di liquidità per l’intera fase di liquidazione di 90 giorni definita nell’OLiq, di determinare in modo affidabile e tempestivo il fabbisogno di liquidità in ciascuna società materiale del gruppo, anche alla luce di eventuali restrizioni di trasferimento, nonché di mostrare come può essere coperto questo fabbisogno (capacità di copertura). La banca deve disporre di un adeguato servizio interno ed esterno di rendicontazione alla FINMA. In particolare, deve essere in grado di riferire alla FINMA gli indicatori di liquidità definiti per determinare il «Point of Non-Viability» (PONV) 23 Le garanzie disponibili all’interno del gruppo devono potere essere identificate tempestivamente a livello centrale e mobilitate senza impedimenti. Lettera d Le banche devono disporre delle capacità e dei fondi necessari (come dotazione di liquidità e di capitale) per identificare e documentare conseguentemente i servizi bancari e i relativi ser- vizi accessori nonché per continuare questi servizi anche durante l’implementazione della ri- spettiva strategia di risoluzione fino alla conclusione del risanamento. Devono altresì essere in grado di garantire questi servizi anche a fronte di un fabbisogno (ridotto) nella fase di ristrut- turazione, di adeguarli in modo mirato e di ritirarli in modo ordinato e graduale nel tempo. Il presupposto è che le unità di servizio giuridicamente autonome vengano gestite separata- mente dall’attività bancaria operativa, se ciò è opportuno e necessario nell’interesse dell’attua- zione della strategia di risoluzione. Lettera e Le banche devono identificare le infrastrutture del mercato finanziario che forniscono i servizi necessari per mantenere l’operatività del gruppo finanziario sia durante sia dopo la conclu- sione di una ristrutturazione o durante la liquidazione. Le banche devono adottare misure pre- paratorie complete volte ad assicurare un accesso senza impedimenti ai sistemi di negozia- zione, regolamento (clearing), custodia, liquidazione e pagamento offerti dalle infrastrutture del mercato finanziario prima, durante e dopo la fase di risoluzione. Ciò include in particolare

22 La strategia di risoluzione «single point of entry» è l’approccio privilegiato dalla FINMA per la risoluzione (risa-

namento e liquidazione) di gruppi finanziari di rilevanza sistemica. Esso consta di una procedura che si innesta a livello della società al vertice del gruppo finanziario e viene diretta centralmente dall’autorità in materia di vigi- lanza e di insolvenza del Paese di origine del gruppo. Al contrario, nella strategia «multiple point of entry» la ri- soluzione del gruppo finanziario viene eseguita a partire dalle singole società controllate giuridicamente indipen- denti tra loro. 23 Con PONV si intende il momento in cui il rischio d’insolvenza diventa concreto, ovvero quando una banca non

è più solvente senza l’adozione di ulteriori misure.

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anche la stima del fabbisogno finanziario per l’evasione delle operazioni correnti con la rispet- tiva infrastruttura finanziaria prima e in caso di risoluzione, e la possibilità di trasferire i servizi a un’altra infrastruttura del mercato finanziario. Lettera f In linea di principio, il finanziamento verticale interno al gruppo sul modello di un «central treasury» non ostacola la risoluzione. In caso di «upstreaming» verticale (ossia di un finanzia- mento della società madre da parte delle affiliate), le banche devono provare che questo non provoca un’accelerazione degli effetti di contagio all’interno del gruppo in caso di crisi. Di re- gola, non sono ammessi legami finanziari orizzontali. Qualora si fossero comunque instaurati per ragioni cogenti, tali legami orizzontali devono essere dichiarati in modo trasparente. Lettera g Le banche devono essere in grado di eseguire in modo sufficientemente preciso e tempestivo le necessarie valutazioni e rendicontazioni finanziarie e regolamentari in caso di risanamento e di liquidazione, a livello sia del gruppo sia delle società affiliate. Tra queste figurano in parti- colare la determinazione del PONV, della necessaria capacità di coprire le perdite e delle va- lutazioni per il test NCWO («No Creditor Worse Off Test») 24. Le banche devono essere orga- nizzate in modo tale da riuscire, in caso di crisi, a svolgere questo processo su base settimanale per un periodo prolungato. Occorre inoltre approntare un processo di previsione che consenta di determinare in modo affidabile gli indicatori essenziali con un orizzonte da 30 a 90 giorni in caso di crisi. Lettera h Le banche devono garantire tutti i presupposti operativi per la strategia «single point of entry» della FINMA. Nell’esecuzione di un bail-in devono in particolare essere adottati provvedimenti che consentano di ammortizzare il capitale rapidamente e senza frizioni e di cancellarlo presso il custode, di convertire gli strumenti soggetti a bail-in e di attribuire correttamente le azioni di nuova emissione presso il custode. Le banche devono allestire ed essere in grado di attuare senza ostacoli guide operative che descrivono in modo dettagliato la procedura operativa del bail-in, partendo dalle misure pre- paratorie fino all’attuazione. Nelle guide operative devono essere segnatamente documentati i punti comuni con le borse e i custodi. Le banche devono inoltre essere in grado di predisporre in tempi brevi i dati rilevanti per il calcolo della capacità di ricapitalizzazione e per il rapporto di conversione. Lettera i La banca deve disporre di una strategia per la ristrutturazione del proprio modello aziendale dopo un bail-in e assicurare che questa possa essere attuata tenendo conto di varie opzioni a seconda delle circostanze concrete. L’obiettivo è aumentare sufficientemente la probabilità di sopravvivenza a lungo termine della banca, mediante varie misure preparatorie, e di esito positivo della ristrutturazione. La banca deve in particolare avere una strategia per la riduzione delle attività di negoziazione nonché la capacità di eseguire tale riduzione. Il capoverso 2 non indica criteri separati per le cosiddette funzioni trasversali che vengono valutate dalla FINMA in relazione alla «resolvability». In caso di risoluzione è importante che una banca abbia adottato misure preparatorie in relazione alle funzioni trasversali come la «corporate governance» (p. es. regolamentazione delle competenze dei comitati e delle per- sone), la comunicazione, le capacità relative alla rendicontazione, il mantenimento della tec- nologia dell’informazione e altro ancora. Nella sua valutazione in base ai predetti criteri, la

24 Con il test NCWO si analizza se una misura di risoluzione – si pensi innanzitutto al bail-in – pone i creditori

della banca interessata in una posizione economica peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del falli- mento.

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FINMA considera singoli aspetti delle funzioni trasversali. Inoltre, questi temi sono parte inte- grante dei piani di stabilizzazione e d’emergenza delle banche e vengono quindi valutati dalla FINMA in quel contesto.

Art. 65b Misure della FINMA in caso di ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale Capoverso 1 Le esigenze più elevate eventualmente ordinate dalla FINMA sulla base di questo capoverso non possono essere applicate alle unità svizzere delle G-SIB in quanto queste soggiacciono alle prescrizioni concernenti la pianificazione d’emergenza, le quali mirano al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica per la Svizzera e non alla garanzia (complessiva) della «resolvability». L’entità delle esigenze più elevate dipende dalla gravità degli ostacoli alla ca- pacità di risanamento e di liquidazione identificati. Un’eventuale pubblicazione dell’ammontare delle esigenze serve a incentivare le banche a evitare ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione. Gli sconti nel sistema attuale si riferiscono unicamente ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Le esigenze più elevate ordinate a causa degli ostacoli identi- ficati nella «resolvability» possono però riguardare anche la liquidità. Il riferimento all’«arti- colo 25 capoverso 1 OLiq» si rifà alla versione dell’OLiq che sarà verosimilmente in vigore dal 1° luglio 2022. Capoverso 2 Il capoverso 2 riprende l’attuale articolo 133 capoverso 5 OFoP. Lo spostamento dall’OFoP all’OBCR è motivato dal fatto che le esigenze più elevate, diversamente dagli sconti attuali, non interessano solo i fondi supplementari in grado di assorbire le perdite ma anche la dota- zione di liquidità. Le valutazioni di autorità estere possono essere prese in considerazione sia per l’accertamento di ostacoli sia nel quadro della determinazione dei fondi supplementari in- tegrativi in grado di assorbire le perdite secondo l’OFoP e dei supplementi secondo l’OLiq.

Sezione 3: Informazione del pubblico Art. 66 L’attuale articolo 66 diventa obsoleto in quanto non occorre più elencare le misure volte a mi- gliorare la «resolvability». Queste vengono sostituite dai criteri di cui all’articolo 65a capo- verso 2 in base ai quali la FINMA valuta la «resolvability». In sostanza, il nuovo articolo 66 recepisce ciò che la FINMA pubblica già regolarmente. La FINMA fornisce informazioni sugli accertamenti di rilievo in relazione ai settori tematici menzionati. Pubblica le informazioni solo dopo avere ascoltato le banche interessate.

Titolo dopo l’art. 66 Sezione 4: Società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera Osservazione preliminare riguardo alla nuova sezione 4 nonché alle disposizioni degli arti- coli 66a–66c AP-OCBR. Finora la FINMA ha designato cinque società come società del gruppo importanti secondo l’articolo 2bis capoverso 1 lettera b LBCR, di cui due forniscono servizi a banche di rilevanza sistemica svizzere e assoggettate alla vigilanza della FINMA. La FINMA può designare ulteriori società del gruppo importanti o rimuovere società dall’elenco delle società del gruppo impor- tanti. Nell’ordinanza sulle banche, le norme concernenti le società del gruppo importanti ri- guardano solo le società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera. Questo viene esplicitato nelle disposizioni dell’ordinanza sulle banche specificando, in aggiunta a quanto definito nell’articolo 3g capoverso 3 LBCR, che si tratta di banche di rile- vanza sistemica «con sede in Svizzera». In caso di risanamento o di fallimento, la società del gruppo importante deve continuare a garantire i servizi importanti, adeguarli in modo mirato ed essere in grado di ritirarli in modo

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graduale e ordinato nel tempo. Un servizio è considerato importante quando è necessario per la buona riuscita di un risanamento o per una liquidazione della banca o del gruppo bancario di rilevanza sistemica. Con la riuscita del risanamento non vengono mantenute soltanto le funzioni di rilevanza sistemica ma anche tutte le funzioni previste nel piano di risanamento. Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale con sede in Svizzera devono inoltre soddisfare le esigenze di continuità operativa secondo l’articolo 65a capoverso 2 let- tera d AP-OBCR. Queste si riferiscono all’intero gruppo finanziario. Nella valutazione delle prescrizioni di cui agli articoli 66a–66c AP-OBCR la FINMA tiene ade- guatamente conto degli standard internazionali.

Art. 66a Capitale e liquidità Capoverso 1 La fornitura ininterrotta di servizi da parte delle società del gruppo importanti (dette anche società di servizi o «service companies») è centrale per la capacità di risanamento delle ban- che di rilevanza sistemica con sede in Svizzera o per l’attuabilità del piano d’emergenza ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR. Le esigenze relative al capitale e alla liquidità devono pertanto essere soddisfatte affinché le società del gruppo importanti possano sempre operare in continuità aziendale («going concern») e fornire servizi alle banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera. Capoverso 2 Le esigenze relative al capitale e alla liquidità per le società del gruppo importanti vengono stabilite dalla FINMA nel singolo caso, considerando l’entità e il tipo dei servizi importanti che tali società devono fornire al gruppo in caso di risanamento o liquidazione. Nel caso di un distaccamento o di una vendita della società svizzera, la FINMA può ordinare di ritrasferire i servizi forniti dalle società del gruppo importanti.

Art. 66b Organizzazione Le società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera devono garantire una struttura aziendale (governance) indipendente. Essa consta di dirigenti indipen- denti con sufficiente grado di anzianità che sono responsabili dell’attività ordinaria di fornitura dei servizi e garantiscono che i servizi continuino a essere forniti anche in uno scenario di risanamento o di liquidazione. Il mantenimento ordinato dei servizi presuppone inoltre che gli organi direttivi non siano esposti a conflitti d’interesse. In particolare, la società del gruppo importante deve assicurare di non occupare un numero eccessivo di collaboratori con funzioni direttive che sono retribuiti dalle altre società del gruppo. Occorre inoltre garantire gli interessi della società del gruppo impor- tante in caso di un conflitto d’interesse all’interno del gruppo finanziario. La FINMA concretizza le esigenze corrispondenti nel singolo caso tenendo conto degli standard internazionali (se- gnatamente la «Guidance on Arrangements to Support Operational Continuity in Resolution» del FSB del 18 agosto 2016).

Art. 66c Garanzia della fornitura durevole di servizi Lettera a Le società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera devono allestire un catalogo delle prestazioni recante i servizi importanti forniti al gruppo finanziario. La FINMA concretizza le esigenze corrispondenti nel singolo caso tenendo conto degli stan- dard internazionali (segnatamente la «Guidance on Arrangements to Support Operational Continuity in Resolution» del FSB, 18 agosto 2016).

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Lettera b I contratti relativi alla fornitura dei servizi importanti per il gruppo finanziario devono essere provvisti di apposite clausole contrattuali che garantiscono una fornitura ininterrotta dei servizi in caso di risanamento o di fallimento. Nel contratto deve inoltre essere prevista la trasferibilità. Lettera c Se la società del gruppo importante di una banca di rilevanza sistemica con sede in Svizzera dipende dalla fornitura di servizi dall’estero, questa dipendenza deve essere monitorata e de- vono essere garantite apposite soluzioni alternative.

Art. 69a Disposizione transitoria della modifica del …. Capoverso 1 A norma della disposizione transitoria nella legge (n. III) le condizioni relative all’autodisciplina devono essere adempiute al più tardi entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica della legge. Dopo questo lungo termine transitorio è opportuno che gli uffici di revisione sotto- pongano la parte centrale dell’autodisciplina, quindi i lavori preparatori statuiti nel nuovo arti- colo 37h capoverso 3 lettera d della legge, a una verifica nel sesto anno dopo l’entrata in vi- gore. Capoverso 2 Le banche, il responsabile della garanzia dei depositi e l’ente di subcustodia necessitano di circa un anno per l’attuazione della garanzia dell’impegno contributivo (costituzione in pegno di garanzie o prestiti a favore di esisuisse). In questo anno le banche devono deliberare la nuova autodisciplina per la garanzia dei depositi, che deve essere approvata dalla FINMA. Successivamente, il responsabile della garanzia dei depositi deve stipulare con tutte le banche nuovi contratti di prestito o di deposito durevole di titoli. Per questi ultimi occorre coinvolgere anche l’ente di subcustodia. Questi presupposti legali e operativi possono essere creati solo dopo che il Consiglio federale ha approvato la presente ordinanza. Pertanto, questo capoverso concede alle banche un termine fino alla fine di novembre dell’anno dell’entrata in vigore dell’ordinanza. Il termine è stato consapevolmente fissato a fine anno, periodo che coincide con l’elaborazione dei dati di fine anno nelle banche. Capoversi 3 e 4 La documentazione della capacità di risanamento e di liquidazione secondo l’articolo 65 deve essere presentata dagli istituti interessati non prima di fine giugno 2024, il che significa che fino ad allora resta in essere il sistema degli sconti e la FINMA può concedere sconti. Pertanto in questo periodo non è ancora possibile ordinare esigenze più elevate relative ai fondi sup- plementari in grado di assorbire le perdite o alla dotazione di liquidità conformemente all’arti- colo 65b capoverso 1 AP-OBCR. Per la prima valutazione della capacità di risanamento e di liquidazione secondo le nuove disposizioni concernenti la «resolvability» è previsto un termine transitorio al quale è correlata anche la futura regola del 75 per cento (senza sconto) per il calcolo dell’esigenza relativa ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (art. 69a cpv. 3 e 4 AP-OBCR e art. 148n cpv. 1 OFoP). Un’ulteriore disposizione transitoria riguarda l’inclusione dei cosiddetti fondi pro- pri supplementari di cui all’articolo 131b OFoP nella base di calcolo per i fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (art. 148n cpv. 2 OFoP). Allegato 3 Si vedano le spiegazioni precedenti all’articolo 2 capoversi 4 e 5 AP-OBCR.

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4.2 Ordinanza sull’emissione di obbligazioni fondiarie (OOF)

Art. 4 cpv. 2 e 5 cpv. 2 Questi capoversi decadono a seguito dell’abrogazione del sottostante articolo 658 del Codice delle obbligazioni (CO).

Art. 11 cpv. 1 lett. a n. 10 e cpv. 7 Capoverso 1 Poiché il valore assicurato non svolge più alcun ruolo nella prassi di valutazione odierna e in molti Cantoni esiste addirittura un obbligo di assicurazione immobiliare, il numero 10 viene abrogato. Inoltre, l’obbligo di un’assicurazione immobiliare è già sancito dal regolamento di stima che il Consiglio federale dovrà approvare. Capoverso 7 Delegare la gestione del registro fondiario alle banche è un’attestazione di fiducia da parte del legislatore ma anche una soluzione dettata dalle circostanze tecniche del tempo. L’integra- zione è tesa a chiarire che la centrale d’emissione, in quanto creditore, può verificare le infor- mazioni fornite dai membri ed eventualmente richiedere informazioni supplementari riguardo alle singole coperture. Allo stesso tempo la centrale deve essere anche in grado di procurarsi i dati di cui necessita, ad esempio per adempiere gli obblighi di rendicontazione.

Art. 14 Gestione della copertura Capoversi 1–4 Per l’aspetto dell’insolvenza delle banche, le disposizioni di esecuzione concernenti la conser- vazione della copertura rivestono un’importanza cruciale. L’attuale versione dell’articolo 14 ri- sale al 1949 e non corrisponde più alla prassi odierna. Il capoverso 1 viene pertanto adeguato e ampliato e l’articolo integrato con i capoversi 2, 3 e 4. Questi capoversi definiscono in buona sostanza quali sono i caratteri essenziali di una conservazione della copertura (crediti costituiti in pegno e valori di copertura, comprese le cartelle ipotecarie registrali e i mutui) conforme alle obbligazioni fondiarie, indipendentemente dal fatto che tale copertura consista di titoli fisici o elettronici e avvenga in proprio o presso terzi. L’intento è fissare delle direttive per la conser- vazione e la designazione della copertura tali da consentire il rispetto delle disposizioni di legge anche nel caso in cui la FINMA debba procedere a una liquidazione della banca. In questo contesto è importante che la designazione e la conservazione siano concepite in modo che, su ordine dell’ufficio competente, si possa procedere, in brevissimo tempo e assicurando l’ap- plicabilità dei processi, a una separazione e/o a un blocco dell’accesso. Deve essere ammessa la custodia presso terzi, purché questa non comprometta la velocità di accesso e la sicurezza della risoluzione. Il subcustode o il fiduciario è quindi obbligato a garantire l’accesso incondi- zionato, e a questo scopo deve stipulare con il depositante un vero e proprio contratto a favore di terzo che produca i suoi effetti nei confronti di qualsiasi soggetto (cpv. 4). Per il resto, per il subcustode devono valere per analogia i medesimi requisiti validi per la banca che custodisce la copertura in proprio.

Art. 14a Copertura completiva Capoverso 1 L’idea che una banca depositi una valigia piena di denaro contante nella cassaforte con le altre coperture non è più attuale. Nella prassi avviene che la banca associata trasmette l’im- porto pattuito su un conto della centrale. I conti correnti presso la Banca nazionale svizzera (BNS) valgono come mezzi legali di pagamento. Devono però essere computabili come co- pertura completiva anche i depositi a vista presso altre banche svizzere (eventualmente anche SIX TPA, Entris ecc.), tanto più che a norma di legge la copertura completiva deve essere

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sostituita il prima possibile con una copertura normale ed è per questo di breve durata. Natu- ralmente la banca che trasmette l’importo non deve essere la stessa banca che tiene il conto. Capoverso 2 Il capoverso contiene un chiarimento importante per la prassi attuale.

Art. 18 cpv. 1 n. 1.1.4, 1 2.2–1.2.11 Questo capoverso è stato adeguato alla nuova terminologia diffusa nel mercato. Gli investi- menti ipotecari comprendono tutte le forme di ipoteche negli attivi disponibili (ipoteche dirette, garanzia ipotecaria tramite pegno manuale, garanzia mediante cessione di diritto reale di ga- ranzia). Non è quindi più necessario menzionare separatamente il credito garantito da pegno manuale. Nel 2005, la BNS è passata dalle operazioni di sconto e di credito lombard alle operazioni pronti contro termine. Con l’introduzione della LFINMA, dal 1° gennaio 2009 ciò è stato rece- pito nell’articolo 5 numero 3 della legge del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie (LOF) 25. Le possibilità di investimento delle centrali sono state così ampliate per includere le obbligazioni di debitori svizzeri negoziate in borsa. A oggi mancava tuttavia un’attuazione nella OOF, a cui ora si pone rimedio.

Art. 20, frase introduttiva, n. 1.1, frase introduttiva, e n. 1.1.2 Si vedano le spiegazioni all’articolo 18 capoverso 1.

Titolo dopo l’art. 21 Va. Informazioni fornite dalla persona incaricata in caso di provvedimenti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Osservazioni preliminari in merito alla nuova sezione Va. nonché in merito alla disposizione dell’articolo 21a AP-OOF La riveduta legge sulle obbligazioni fondiarie nonché il relativo messaggio contengono già di- sposizioni che regolano in modo molto dettagliato le competenze della FINMA e della persona da essa incaricata nell’eventualità in cui la FINMA dovesse adottare provvedimenti nei con- fronti di una banca associata. Queste disposizioni di legge mirano innanzitutto alla stabilità del sistema delle obbligazioni fondiarie e sono autoesplicative, pertanto è assolutamente super- fluo recepire ulteriori disposizioni nell’ordinanza. In particolare, è sancito chiaramente che la FINMA, secondo quanto previsto dai suoi compiti, adotterà provvedimenti nei confronti di una banca associata qualora ravvisasse il rischio di una conservazione o gestione insoddisfacenti della copertura di mutui. Inoltre, il messaggio stabilisce già che la FINMA e la persona da essa incaricata devono tutelare gli interessi della centrale a vedere garantito il rispetto sistematico delle prescrizioni legali e regolamentari concernenti i valori di copertura. Il messaggio descrive altresì in quali modi la persona incaricata può, in adempimento del mandato secondo l’arti- colo 40a capoverso 2 in combinato disposto con il capoverso 3, velocizzare la soluzione del problema, sempre che sussistano le necessarie condizioni nel caso concreto e siano rispettati i principi di equilibrio e di copertura. In caso di trasferimento dei mutui e della copertura, la persona incaricata richiede l’autorizzazione della FINMA. La centrale deve essere coinvolta come creditore. Da ultimo viene disciplinato in modo definitivo l’addossamento dei costi se- condo il principio causale nel caso di designazione di un incaricato dell’inchiesta o di dichiara- zione di fallimento come da articolo 36 capoverso 4 della legge sulla vigilanza dei mercati fi- nanziari (LFINMA) 26 nonché da articolo 34 capoverso 1 LBCR in combinato disposto con l’articolo 262 LEF 27.

25 RS 211.423.4

26 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RS 956.1)

27 RS 281.1

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Art. 21a Capoverso 1 e 2 Questi capoversi garantiscono che, nel caso in cui la FINMA debba designare un incaricato dell’inchiesta presso una banca associata o pronunci un fallimento, alla centrale (o, in casi eccezionali, alle due centrali) d’emissione di obbligazioni fondiarie pervengano tutte le infor- mazioni di cui necessita per l’adempimento dei suoi compiti. Soprattutto in caso di fallimento di una banca associata, è importante una comunicazione trasparente da parte della persona incaricata nei confronti della centrale o delle centrali interessate affinché questa possa verifi- care il rispetto dei principi di equilibrio e di copertura. Naturalmente nel quadro dei suoi compiti di vigilanza la FINMA tiene debitamente conto della necessità di garantire la stabilità del si- stema delle obbligazioni fondiarie.

4.3 Ordinanza sui fondi propri

Titolo dopo l’art. 40 Titolo terzo: Fondi propri necessari e fondi supplementari in grado di assorbire le perdite Titolo dopo l’art. 47e Capitolo 1b: Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

Art. 47f Strumenti di debito di banche cantonali ai sensi dell’art. 30b cpv. 6 LBCR Capoverso 1 Nell’articolo 47f il Consiglio federale dà attuazione al nuovo articolo 30b capoverso 6 LBCR relativo agli strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza per le banche cantonali, il quale è stato ulteriormente rivisto dal Parlamento sulla base della proposta avanzata dal Consiglio federale nel messaggio. Capoverso 2 La disposizione stabilisce le esigenze per gli strumenti di debito introdotti con l’articolo 30b capoverso 6 LBCR per le banche cantonali. La disposizione prevede per le banche cantonali la possibilità teorica di emettere uno strumento di debito che, in caso di insolvenza, possa essere ammortizzato prima del capitale di partecipazione del Cantone, in modificazione della gerarchia dei creditori. Questo però a condizione che nell’emettere simili strumenti di debito le banche cantonali adempiano le esigenze minime da definirsi in questo articolo, tra cui il requi- sito di un’adeguata compensazione a posteriori è già esplicitamente previsto nella legge. Il capoverso 2 chiarisce in primis che le esigenze relative agli strumenti di debito menzionati risultano da quelle relative alle obbligazioni soggette a bail-in (art. 126a OFoP) in combina- zione con le esigenze minime specifiche per le banche cantonali indicate in questo capoverso. Queste esigenze minime mirano a garantire un’adeguata compensazione a posteriori, le cui caratteristiche essenziali devono essere già note al momento dell’emissione. Solo in questo modo gli acquirenti degli strumenti possono stimarne i rischi. La lettera a sancisce il principio indicante che la compensazione prevista nelle condizioni di emissione – da intendersi come somma dei pagamenti parziali effettuati nel tempo ai fini della compensazione – deve orientarsi al valore nominale ammortizzato dell’obbligazione soggetta a bail-in, senza tuttavia la necessità di prevedere una compensazione completa dei creditori. Questa disposizione è espressione della chiara intenzione del Parlamento, che ha inteso sta- tuire esplicitamente solo, ma pur sempre, una compensazione «adeguata» dei creditori. In questo quadro, i futuri versamenti della compensazione sono vincolati al verificarsi delle con- dizioni previste dal meccanismo e dell’OFoP e l’obbligo di compensazione è limitato nel tempo (cfr. lett. b e c n. 3). Lo scopo delle condizioni sospensive è assicurare che la compensazione

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a posteriori non debba essere immediatamente contabilizzata tra le spese, con la conse- guenza di rendere inefficace la riduzione dei crediti dovuta al risanamento (ovvero di pregiudi- care l’esito del risanamento). Al momento dell’approvazione del piano di risanamento, la FINMA deve comunque verificare ex ante se, a fronte delle ipotesi contenute nel piano di risa- namento e oggetto di plausibilizzazione, è realistico giungere a un indennizzo completo inteso come valore auspicato nel corso del periodo di compensazione. L’idea del valore auspicato si basa sulla seguente considerazione: in caso di risanamento, l’ammortamento delle obbliga- zioni soggette a bail-in corrisponde a un contributo dei creditori al risanamento della banca cantonale in misura corrispondente al valore totale del loro credito ammortizzato, senza con- troprestazione diretta. D’altra parte, dopo il risanamento i proprietari della banca cantonale (il Cantone ed eventuali altri azionisti o partecipanti) mantengono la loro quota sociale nella banca cantonale risanata. Diversamente, i creditori delle obbligazioni soggette a bail-in non hanno alcuna possibilità di partecipare alla riuscita del risanamento sotto forma di future par- tecipazioni agli utili. Per questo motivo è giustificato non quantificare le possibili compensazioni future già al momento dell’emissione degli strumenti di debito. L’ammontare della compensa- zione effettiva dipenderà invece dalla capacità economica futura che la banca risanata dimo- strerà nel corso della durata dell’obbligo di compensazione di almeno dieci anni. La lettera b dispone che le caratteristiche essenziali di natura temporale e procedurale del modello di compensazione devono essere già stabilite al momento dell’emissione degli stru- menti di debito, come menzionato in precedenza. Il prospetto informativo di questi strumenti deve descrivere in modo dettagliato il piano di risanamento con il modello di compensazione. La banca cantonale deve mostrare segnatamente in che modo viene assicurata la protezione dei creditori (art. 30c cpv. 1 lett. b LBCR) o se i creditori vi hanno rinunciato. Il debitore della compensazione è la banca cantonale (risanata) in veste di emittente delle obbligazioni sog- gette a bail-in. Di regola, la compensazione avviene negli anni successivi al risanamento, a valere sui fondi disponibili della banca cantonale. L’obiettivo primario è una compensazione mediante buoni di recupero sotto forma di titoli obbligazionari. La lettera c numero 1–3 dispongono che la compensazione deve essere pagata a valere sui fondi liberamente disponibili, ossia distribuibili. Il diritto alla compensazione è pertanto condi- zionato alla disponibilità di fondi distribuibili presso la banca cantonale e i versamenti della compensazione sono ammessi solo se sono soddisfatte le esigenze prudenziali minime. La banca cantonale risanata deve però riuscire a costituire una riserva gestionale adeguata in aggiunta ai fondi prudenziali richiesti. In questo modo si garantisce che l’obbligo di compensa- zione non comprometta l’esito del risanamento, nell’interesse della banca cantonale e dei suoi proprietari. Diversamente, in caso di distribuzioni o compensi della banca cantonale, i crediti dei proprietari vengono in linea di principio soddisfatti dopo avere indennizzato i creditori delle obbligazioni soggette a bail-in. Sarebbe infatti inopportuno permettere al Cantone di trarre vantaggio dal risanamento riuscito sotto forma di distribuzioni prima che i creditori dei «bail-in bond», che con il risanamento hanno subito una perdita totale, siano stati interamente inden- nizzati. Capoverso 3 Questa disposizione assicura che le condizioni di emissione degli strumenti di debito previste secondo il capoverso 2 siano inserite in un piano di risanamento in cui è coinvolto anche il Cantone. L’obiettivo è offrire al creditore, già al momento della sottoscrizione dello strumento di debito, una presentazione plausibile di come dovrebbe avvenire la compensazione delle sue pretese in caso di risanamento, a garanzia della certezza del diritto. Il piano di risanamento deve evidenziare non solo il rispetto delle esigenze legali in caso di riduzione dei crediti previ- sta, ma in particolare anche se e in che misura i creditori hanno rinunciato in modo vincolante al loro diritto derivante dall’articolo 30c capoverso 1 lettera b D-LBCR di non essere posti in una posizione economica peggiore nel risanamento rispetto alla dichiarazione del fallimento.

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Art. 127a cpv. 1bis In seguito alla regolamentazione concernente i nuovi strumenti soggetti a bail-in per le banche cantonali, la computabilità per le banche cantonali di rilevanza sistemica viene adeguata. Poi- ché per le banche cantonali che non hanno rilevanza sistemica non esiste alcuna esigenza corrispondente, il computo in questo caso è escluso.

Art. 132 cpv. 1–3 e 5 Capoverso 1 Il presente capoverso ha subito soltanto una lieve modifica redazionale nella versione tedesca, introducendo il concetto di liquidazione già presente nelle altre lingue e adeguandolo così alla terminologia della LBCR. Capoverso 2 Questo capoverso viene adeguato nella lettera a numeri 2 e 3. La regola del 100 per cento dell’esigenza di base, dedotto uno sconto, è sostituita dalla regola del 75 per cento dell’esi- genza di base (senza sconto). Con una regola del 75 per cento si consente alle due G-SIB di soddisfare i requisiti degli standard internazionali relativi ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite per il leverage ratio. L’entrata in vigore della futura regola del 75 per cento (senza sconto) è correlata, per effetto della disposizione transitoria, all’elaborazione della prima documentazione comprovante la capacità di risanamento e di liquidazione secondo le nuove disposizioni nell’OBCR (art. 148n cpv. 1). A norma dell’articolo 131b OFoP, in circostanze particolari la FINMA può esigere, nel singolo caso, fondi propri supplementari. Questo articolo è collocato nel titolo quinto (Disposizioni per le banche di rilevanza sistemica), capitolo 3 (Fondi propri necessari alla continuazione dell’at- tività ordinaria della banca). Attualmente questi fondi supplementari non sono parte dell’esi- genza complessiva che costituisce la base per il calcolo dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite per le banche di rilevanza sistemica. Al fine di garantire in futuro che i rischi da coprire con i fondi propri supplementari siano considerati anche dal punto di vista della capacità di risanamento e di liquidazione, questi fondi devono confluire nella base di calcolo per i fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (capitolo 4 nel titolo quinto). Finora questo non accadeva, ragione per cui i fondi propri supplementari di cui all’articolo 131b do- vranno in futuro essere inclusi nella base di calcolo nel capoverso 2. Questo adeguamento riguarda tutte le banche di rilevanza sistemica. I fondi propri supplementari di cui all’arti- colo 131b esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’OFoP continuano a restare esclusi dalla base di calcolo per i fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (art. 148n cpv. 2 AP-OFoP). Capoverso 3 Fatta eccezione per il riferimento all’articolo 132b (invece dell’art. 132a cui si fa attualmente riferimento), questo capoverso rimane invariato. Capoverso 5 La disposizione del vigente capoverso 5 è ora contenuta nel capoverso 3 dell’articolo 132a OFoP.

Art. 132a Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica attive a livello internazio- nale Capoverso 1 Questo capoverso riflette la disposizione dell’attuale articolo 133 capoverso 2 secondo cui le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite per le G-SIB non pos- sono scendere sotto il 3,75 per cento per il leverage ratio e sotto il 10 per cento per la quota degli RWA, a livello del gruppo finanziario e della società madre. Secondo lo standard relativo alla capacità totale di assorbimento delle perdite («Total Loss-Absorbing Capacity», TLAC) del

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FSB, dal 1° gennaio 2022 l’esigenza relativa ai fondi complessivi in grado di assorbire le per- dite per il leverage ratio è del 6,75 per cento, consistente di esigenze minime senza compo- nenti cuscinetto. In Svizzera, l’esigenza minima per il leverage ratio in situazioni di «going concern» ammonta al 3 per cento (art. 130 cpv. 1). Per ottenere il 6,75 per cento richiesto dallo standard TLAC l’esigenza «going concern» non può pertanto scendere sotto il 3,75 per cento. Per l’esigenza in termini di RWA si applica un metodo di calcolo analogo. Capoverso 2 Questo capoverso contiene una parte della norma dell’attuale articolo 133 capoverso 3 se- condo cui la riduzione delle esigenze non deve compromettere l’attuabilità del piano d’emer- genza presso le G-SIB. L’ulteriore requisito previsto nell’attuale articolo 133 capoverso 3 che vieta di scendere al di sotto degli standard internazionali è obsoleto visto che con il capo- verso 1 è già garantito il rispetto dello standard TLAC. Capoverso 3 Il presente capoverso corrisponde all’attuale capoverso 5 dell’articolo 132 OFoP.

Art. 132b Disposizioni particolari per banche con una garanzia dello Stato o un meccanismo analogo Questo articolo corrisponde al vigente articolo 132a OFoP.

Art. 133 Fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite per le banche di rile- vanza sistemica attive a livello internazionale Questo nuovo articolo, che sostituisce l’attuale disciplinamento concernente gli sconti, sanci- sce la possibilità per la FINMA di esigere fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite qualora riscontrasse ostacoli alla «resolvability» di una G-SIB. Questa possibilità esiste per il livello dell’intero gruppo finanziario (art. 124 cpv. 3 lett. b OFoP), della società madre (art. 124 cpv. 3 lett. c OFoP) o di altre unità importanti (art. 124 cpv. 3 lett. d OFoP). Significa che le unità svizzere delle G-SIB non sono interessate da questa disposizione; con la pianificazione d’emergenza queste soggiacciono infatti a un regime rigoroso di preparazione alle crisi nel quale la FINMA dispone di varie possibilità di intervento. Inoltre, con il rinvio all’ar- ticolo 132 capoverso 4, l’articolo stabilisce che i fondi supplementari integrativi in grado di as- sorbire le perdite possono essere ridotti della metà fino al massimo di un terzo se possono essere coperti con capitale di qualità primaria (fondi propri di base di qualità primaria o capitale convertibile che soddisfa le esigenze relative ai fondi propri di base integrativi).

Titolo dopo l’art. 148m Sezione 7: Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 148n Come spiegato all’articolo 132 capoverso 2, la futura regola del 75 per cento (senza sconto) nel calcolo dell’esigenza relativa a fondi supplementari in grado di assorbire le perdite è cor- relata, per effetto della disposizione transitoria, all’elaborazione della prima documentazione comprovante la capacità di risanamento e di liquidazione secondo le nuove disposizioni nell’OBCR (cpv. 1). Inoltre, al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’OFoP i fondi propri supplementari esistenti di cui all’articolo 131b continuano a restare esclusi dalla base di calcolo per i fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (cpv. 2).

Nota preliminare all’allegato 2 numero 5.2 Nell’articolo 37h capoverso 7 D-LBCR, il Parlamento ha prescritto al Consiglio federale di neu- tralizzare le ripercussioni delle nuove forme di finanziamento sulle esigenze relative alla liqui- dità e ai fondi propri. Questa prescrizione viene attuata qui, per i fondi propri, e più avanti, per la liquidità.

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Allegato 2 Numero 5.2 In attuazione dell’articolo 37h capoverso 7 D-LBCR si conferma l’attuale ponderazione in fun- zione del rischio del 20 per cento per l’impegno irrevocabile di versamento nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi (cfr. allegato 2 n. 5.2 OFoP). Per le banche che depo- sitano durevolmente titoli o franchi svizzeri presso un ente di subcustodia sicuro, l’impegno di versamento rimane integrale ai fini della copertura con fondi propri. Per le banche che conce- dono un prestito in contanti al responsabile della garanzia dei depositi, l’impegno di versa- mento da coprire con fondi propri si riduce dell’importo del prestito concesso al responsabile della garanzia dei depositi. Il numero 5.2 viene modificato solo nella versione tedesca, con un adeguamento grammaticale. Nelle altre lingue rimane invariato. Numero 5.3 Questo numero stabilisce la ponderazione in funzione del rischio per i crediti delle banche appartenenti alle categorie 4 e 5 (cfr. art. 42f AP-OBCR) derivanti dalla concessione di prestiti in contanti nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi. Numero 5.4 Non è certo che, in ogni caso di applicazione della garanzia dei depositi, i contributi corrisposti dalle banche in virtù del loro impegno contributivo vengano poi effettivamente rimborsati. In un approccio «look through», rifarsi rispettivamente all’istituto che dà origine al caso di applica- zione o alla sua sostanza concreta appare scarsamente praticabile. È invece più corretto sta- bilire una serie di parametri confrontabili per comprendere se ci si trova di fronte a crediti nei confronti di una controparte in dissesto o in mora (cfr. standard minimi di Basilea validi dal 1°gennaio 2023 CRE 20.104 e 20.106).

4.4 Ordinanza sulla liquidità

Art. 18 cpv. 3 e allegato 2 Nel calcolo della quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR) il tasso da contabilizzare come deflusso per gli impegni di versamento irrevocabili nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi viene ridotto dal 50 per cento al 10 per cento (deno- minatore del requisito LCR). Questa modifica tiene conto del fatto che il nuovo finanziamento ex ante per la metà degli impegni contributivi (art. 37h cpv. 3 lett. c D-LBCR) sarà contabiliz- zato con incidenza sulla liquidità anche nel numeratore del requisito LCR. In futuro la posizione corrispondente verrà gestita come «impegno di versamento irrevocabile per la raccolta di fondi nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi» e rientrerà quindi nella categoria degli «altri obblighi eventuali di finanziamento» secondo lo standard LCR di Basilea (par. 132). Mentre in caso di deposito durevole di titoli e franchi svizzeri l’impegno eventuale rimane inte- grale, questo si riduce in caso di prestiti in contanti dell’importo prestato al responsabile della garanzia dei depositi.

Art. 20b cpv. 3 lett. a Verosimilmente il 1° luglio 2022 entrerà in vigore una revisione dell’OLiq, contenente l’arti- colo 20b che, nel capoverso 3 lettera a, rimanda al vigente articolo 132a OFoP. Come esposto più sopra, con la presente modifica l’articolo 132a OFoP verrà convertito nell’articolo 132b OFoP, per cui occorre adeguare il corrispondente rimando nell’articolo 20b capoverso 3 let- tera a OLiq.

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4.5 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-

FINMA) Ingresso e art. 5 cpv. 1 lett. bbis Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può effettuare verifiche (art. 24 cpv. 1 LFINMA) in base ai rischi che l’assoggettato alla vigilanza può far correre ai creditori, agli investitori, agli assicurati e alla funzionalità dei mercati finanziari. I costi di questa verifica sono a carico dell’assoggettato alla vigilanza (art. 24 cpv. 5 LFINMA). Quando effettua verifi- che presso gli assoggettati alla vigilanza, la FINMA riscuote già oggi un emolumento a coper- tura dei costi a norma dell’articolo 24 LFINMA. L’integrazione nell’ingresso nonché la nuova disposizione devono evidenziare quest’obbligo vigente di pagare emolumenti in modo che tutte le fattispecie dalle quali scaturisce tale obbligo siano recepite.

Art. 8 cpv. 3 e 5, art. 9 e 10 Gli articoli 8–10 disciplinano il calcolo degli emolumenti per tutte le fattispecie elencate nell’ar- ticolo 5 capoverso 1, eventuali supplementi nonché la fatturazione e la decisione relativa all’emolumento. La nuova fattispecie della verifica, espressamente menzionata nell’articolo 5 capoverso 1 lettera bbis, deve pertanto essere parimenti elencata negli articoli 8–10 tra le fatti- specie assoggettate all’emolumento. I quadri tariffari vengono definiti in base al dispendio medio impiegato per svolgere attività analoghe. Può accadere nel singolo caso che una decisione, una procedura o una verifica per la quale è stabilito un quadro tariffario generi un dispendio notevolmente superiore a causa della sua complessità o portata straordinaria. In questi casi l’articolo 8 capoverso 5 ammette la possibilità di un conteggio in funzione del tempo effettivamente impiegato, in modo da ri- scuotere un emolumento conforme al principio di causalità. In caso di attività assoggettate all’emolumento che, a richiesta, devono essere svolte d’ur- genza o all’infuori del normale orario di lavoro è possibile riscuotere un supplemento sugli emolumenti che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario. La FINMA informa anticipatamente in merito al supplemento, in modo che i richiedenti possano decidere se avvalersi o meno di una prestazione assoggettata al supplemento (art. 9).

Art. 16 cpv. 3 Per i gestori patrimoniali e i trustee che fanno parte di un gruppo finanziario (società del gruppo ai sensi della legge sugli istituti finanziari [LIsFi]) la FINMA può prevedere, conformemente all’articolo 83 capoverso 1 dell’ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) 28, che la vigilanza con- tinua sia esercitata esclusivamente nell’ambito della vigilanza sul gruppo. In casi di questo genere l’istituto finanziario non deve necessariamente affiliarsi a un organismo di vigilanza e vengono pertanto meno i relativi costi. In questi casi la FINMA detta al gruppo finanziario con- dizioni stringenti per la vigilanza della società del gruppo e monitora il loro rispetto. A titolo di compenso per le prestazioni di vigilanza corrente e diretta delle società del gruppo ai sensi della LIsFi è necessario aumentare la tassa di base del gruppo finanziario (cpv. 3). L’importo annuo di 3000 franchi è stato definito in considerazione del dispendio supplementare previsto per la FINMA.

Art. 18 cpv. 2 Nel quadro dell’adeguamento dell’Oem-FINMA valido dal 1° gennaio 2016 per le infrastrutture del mercato finanziario è stata apportata una modifica anche all’articolo 18 capoverso 2. Se fino a quel momento per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari erano determinanti le chiusure dell’anno che precede l’anno di

28 Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (RS 954.11)

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assoggettamento, dalla modifica dell’Oem-FINMA sono determinanti il numero delle transa- zioni e il volume totale. In fase di redazione del testo era stata erroneamente ripresa la formu- lazione del calcolo della tassa complementare valida per le infrastrutture del mercato finanzia- rio. Per questo motivo la presente disposizione viene adeguata al fine di conformare il criterio di calcolo a quello previsto nella versione precedente il 1° gennaio 2016. Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari deve pertanto essere di nuovo determinante il volume totale delle chiusure dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, che devono essere annunciate alle sedi di negoziazione conformemente all’ordinanza della FINMA del 3 dicembre 2015 29 sull’infrastruttura finanziaria.

Art. 20 cpv. 1 lett. e Nel quadro delle riscossioni delle tasse dell’ambito di vigilanza riguardante gli investimenti collettivi di capitale è stato possibile, grazie allo sviluppo della digitalizzazione e dell’automa- zione, ridurre, insieme al numero di prodotti approvati, anche l’onere di base nelle operazioni di massa con gli investimenti collettivi di capitale. Allo stesso tempo, il numero degli investi- menti collettivi di capitale approvati è aumentato continuamente. Di conseguenza, la tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri e per quelli esteri deve ora essere fissata a 600 (anziché gli attuali 750) franchi.

Allegato N. 1 Qui viene precisato che, come da prassi odierna, la regolamentazione concernente le banche comprende anche le società di intermediazione mobiliare. N. 1.1 L’autorizzazione in quanto succursale di una banca estera o di una società di intermediazione mobiliare estera viene oggi equiparata all’autorizzazione a operare come banca poiché l’onere è simile. Per completezza e a scopo di una maggiore trasparenza tale circostanza merita di essere esplicitamente menzionata. N. 1.1a Secondo il principio di causalità, l’emolumento dovuto per queste autorizzazioni deve essere stabilito sulla base di valori medi rappresentativi all’interno di una fascia tariffaria da 5000 a

30 000 franchi.

N. 1.2 Le recenti riscossioni degli emolumenti hanno evidenziato che il limite inferiore di questa tariffa quadro è troppo elevato e per questa ragione viene abbassato a 1000 franchi. N. 1.4 Questa tariffa quadro non è sufficiente a coprire le spese. In futuro dovrà essere calcolata in base all’onere. N. 1.6a È emerso che l’onere medio è inferiore a quanto considerato finora. La tariffa quadro deve quindi essere ridotta e ora si attesta tra 200–4000 franchi.

29 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del

mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (RS 958.111; OInFi-FINMA)

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N. 1.10 Le recenti riscossioni degli emolumenti hanno evidenziato che il limite inferiore di questa tariffa quadro è troppo elevato e per questa ragione viene abbassato a 1000 franchi. N. 2.4 La tariffa quadro può essere ridotta a 1000–10 000 franchi in considerazione dell’onere regi- strato negli ultimi anni. L’approvazione contemporanea di più segmenti patrimoniali avviene in una decisione unica. È emerso che nelle operazioni di massa non è opportuno riscuotere un emolumento per ciascun segmento patrimoniale. Nel complesso ciò implica infatti un onere minore nelle operazioni di massa e quindi emolumenti inferiori. N. 2.5 La tariffa quadro può essere ridotta a 500–5000 franchi in considerazione dell’onere registrato negli ultimi anni. N. 2.6 La tariffa quadro può essere ridotta a 1000–10 000 franchi in considerazione dell’onere regi- strato negli ultimi anni. L’approvazione contemporanea di più segmenti patrimoniali avviene in una decisione unica. È emerso che nelle operazioni di massa non è giustificato riscuotere un emolumento per ciascun segmento patrimoniale. Nel complesso ciò implica infatti un onere minore nelle operazioni di massa e quindi emolumenti inferiori. N. 2.7 La tariffa quadro può essere ridotta a 300–5000 franchi in considerazione dell’onere registrato negli ultimi anni. N. 2.11 Questa tariffa quadro deve essere adeguata all’onere registrato negli ultimi anni per tali pro- cedure.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni sull’economia

5.1.1 Banche

5.1.1.1 Insolvenza

Prima del verificarsi di una crisi, gli adeguamenti proposti nell’ambito dell’insolvenza delle ban- che hanno conseguenze solo marginali per le banche in termini di costi. Ripercussioni sui costi possono aversi in particolare per effetto degli articoli riportati di seguito. − Articolo 63a AP-OBCR: la natura volatile del valore di mercato dei derivati utilizzati a coper- tura dei rischi di cambio può determinare nel corso del tempo alternativamente impegni o crediti per le banche interessate. Con l’articolo 63a D-OBCR si è inteso mitigare questo effetto tramite l’esclusione dal limite massimo del 5 per cento di cui all’articolo 30b capo- verso 8 D-LBCR degli impegni derivanti da operazioni di copertura relative all’emissione di obbligazioni soggette a bail-in. − In attuazione di quanto previsto nell’articolo 30b capoverso 6 D-LBCR, l’articolo 47f AP- OFoP precisa che le banche cantonali possono emettere, a copertura delle perdite nell’ap- plicazione di misure in caso di insolvenza, strumenti di debito che, in caso di crisi, vengono

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ridotti prima di una riduzione integrale del capitale sociale. Contrariamente a quanto dispo- sto dall’articolo 30b capoverso 5 lettera b D-LBCR, e in modificazione della gerarchia dei creditori, in caso di riduzione di questi strumenti di debito le perdite verrebbero quindi so- stenute in primo luogo dai creditori e non dal Cantone in quanto proprietario. Poiché gli strumenti di finanziamento di cui all’articolo 30b capoverso 6 D-LBCR non vengono conver- titi in azioni bensì ridotti (ossia ammortizzati), la legge dispone di prevedere un’adeguata compensazione a posteriori dei creditori. Ciò significa che in caso di ripresa e di positivo andamento degli affari della banca i pagamenti compensatori devono colmare almeno par- zialmente le perdite dovute alla riduzione dei crediti. Per non compromettere gli effetti po- sitivi del risanamento, per i creditori è prevista solo una pretesa di compensazione condi- zionata. Allo stesso modo, in caso di andamento negativo degli affari la banca cantonale è autorizzata a non effettuare pagamenti compensatori per l’anno corrispondente. Inoltre, l’obbligo di compensazione si estingue allo scadere del termine di almeno dieci anni. Il fatto che la pretesa alla compensazione sia solo condizionata e che l’obbligo di pagamento sia limitato nel tempo genera rischi e incertezze per i creditori. La loro portata può essere sti- mata solo nel singolo caso, in base alla specifica situazione di crisi. Non è escluso che questi rischi vengano compensati al momento dell’emissione degli strumenti mediante la promessa di cedole di interesse superiori su questi strumenti di debito. Per le banche che non hanno rilevanza sistemica non esiste alcun obbligo relativo all’emissione di tali stru- menti. Queste banche possono continuare a rifinanziarsi attraverso le consuete forme di finanziamento e in questo caso non sono quindi attesi costi aggiuntivi dalle disposizioni di esecuzione relative all’articolo 30b capoverso 6 D-LBCR. Con queste le disposizioni di ese- cuzione, le banche cantonali di rilevanza sistemica avranno la possibilità di costituire i fondi supplementari in grado di assorbire le perdite di cui all’articolo 132 e seguenti dell’OFoP mediante strumenti soggetti a bail-in; questo è auspicabile dal punto di vista della stabilità del sistema.

5.1.1.2 Garanzia dei depositi

I lavori preparatori richiesti e gli accorgimenti al sistema di garanzia dei depositi generano costi supplementari per le banche interessate, come già illustrato nel messaggio concernente la modifica della LBCR. Nelle regolamentazioni di cui agli articoli 42a, 42c e 42f AP-OBCR si è cercato di contenere il più possibile i costi aggiuntivi per le banche, senza per questo compro- mettere l’obiettivo di un pagamento rapido dei depositi garantiti in caso di necessità. Si illu- strano di seguito i punti fondamentali riguardo a questo aspetto. − È privilegiato solo il saldo allibrato su conto. Si eliminano così le problematiche tecniche di conteggio legate agli interessi maturati e agli emolumenti. Questo semplifica l’allestimento dell’elenco dei depositanti per le banche. − La registrazione corrente delle «inflight transaction» (art. 42a cpv. 1 lett. c e d AP-OBCR) nell’elenco dei depositanti avrebbe comportato un onere sproporzionato per le banche. Con le nuove norme (art. 42a cpv. 1 lett. c e d AP-OBCR) è possibile ridurre i costi correnti per le banche. − L’attuale trattamento riservato alle diverse forme di pluralità di creditori (art. 24 OIB-FINMA) e soprattutto la corretta registrazione corrente delle persone partecipanti nell’elenco dei de- positanti privilegiati comporta un notevole onere di accertamento per le banche. La regola- mentazione contenuta nell’articolo 42c capoverso 3 AP-OBCR semplifica notevolmente la gestione corrente dei dati e riduce l’onere di consulenza. − Nel caso assai raro in cui un cliente di una banca detenesse contemporaneamente un de- posito presso un ufficio svizzero e presso un ufficio estero della stessa banca, il cliente della banca è considerato come depositante a sé stante e indipendente sia per l’ufficio svizzero sia per l’ufficio estero. In questo modo si eliminano problemi di consolidamento e di coordi- namento per le banche, complessi sotto il profilo tecnico e giuridico.

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− Diversamente dalle altre banche, le banche di rilevanza sistemica hanno l’obbligo di alle- stire un piano d’emergenza. Di questa circostanza si tiene conto nell’articolo 42h capo- verso 1 AP-OBCR con riferimento ai lavori preparatori. − Nell’autodisciplina, le banche di minori dimensioni, con meno di 2500 clienti e non più di 100 clienti per posizione equivalente a tempo pieno, sono parzialmente esonerate anche dai lavori preparatori di natura operativa (art. 42h cpv. 2 AP-OBCR). Queste banche di mi- nori dimensioni sono però obbligate a predisporre un elenco dei depositanti. Il pagamento da queste banche di minori dimensioni poco complesse e sufficientemente trasparenti può essere garantito a livello operativo anche senza grandi lavori preparatori, grazie all’obbligo di predisporre l’elenco dei depositanti. Le ripercussioni sulle banche del nuovo finanziamento ex ante della garanzia dei depositi sta- bilito nella legge sono state già commentate nel messaggio. A titolo di precisazione, in merito alla soluzione attuata nell’ordinanza è possibile aggiungere che ─ nel caso della copertura con fondi propri il deposito durevole di titoli non incide sui costi mentre la concessione di prestiti in contanti genererà per tutte le banche autorizzate nel loro complesso solo costi trascurabili di qualche centinaia di migliaia di franchi; ─ anche nel caso delle esigenze di liquidità, il previsto tasso di deflusso del 10 per cento genererà costi aggiuntivi trascurabili di qualche centinaia di migliaia franchi.

5.1.1.3 Resolvability

L’attuale processo di valutazione per la concessione degli sconti alle G-SIB viene sostituito da un nuovo processo mediante il quale la FINMA intende identificare eventuali ostacoli alla ca- pacità di risanamento e di liquidazione. Il passaggio al nuovo processo di valutazione genera un onere iniziale ridotto sia per le banche sia per la FINMA. Successivamente, il nuovo pro- cesso non comporta alcun onere significativamente superiore rispetto alla situazione attuale. Se constata ostacoli alla capacità di risoluzione presso una G-SIB e la banca non elimina questi ostacoli, secondo l’articolo 65b capoverso 1 AP-OBCR la FINMA può ordinare esigenze integrative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite o alla dotazione di liquidità. Questo genererebbe costi difficili da quantificare a priori. Per dare un’idea degli even- tuali costi si ipotizza che la FINMA ordini un supplemento interamente nell’ambito dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite nell’ordine degli sconti massimi teoricamente possibili. I costi sarebbero dati innanzitutto dai costi supplementari dovuti all’acquisizione del capitale di terzi (sotto forma di obbligazioni soggette a bail-in) rispetto a un capitale di terzi di altro tipo (obbligazioni non soggette a bail-in). In questa ipotesi, per una G-SIB i costi supple- mentari annuali del capitale di terzi ammonterebbero a qualche decina di milioni. Occorre sot- tolineare che l’entità effettiva delle esigenze integrative dipende dalla gravità degli ostacoli identificati alla capacità di risoluzione (cfr. le precedenti spiegazioni all’art. 65 segg. AP- OBCR); quindi i costi potrebbero essere superiori in caso di ostacoli molto gravi. 30 Le banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale (BCZ, Raiffeisen, Postfinance) non sono interessate da questi adeguamenti. L’allargamento della base di calcolo dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite per includere anche le esigenze relative ai fondi propri supplementari di cui all’articolo 131b OFoP vale per tutte le banche di rilevanza sistemica. Al momento è impossibile quantificare questi fondi propri supplementari che in futuro potranno essere ordinati dalla FINMA e pertanto non è possibile stabilirne le ripercussioni.

30 È anche possibile che le esigenze integrative ordinate dalla FINMA siano inferiori. Se la FINMA ordina esi-

genze integrative pari agli sconti non ancora concessi a fine 2021, i costi si attesterebbero al di sotto di dieci mi- lioni.

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5.1.1.4 Ordinanza sull’emissione di obbligazioni fondiarie

Le modifiche proposte dell’ordinanza sull’emissione di obbligazioni fondiarie si legano ad altri progetti normativi (attuazione di «Basilea III finale») e all’adeguamento alle prassi già adottate e pertanto non hanno di per sé conseguenze pratiche per le banche in termini di costi. A questa conclusione si è giunti dopo avere analizzato i possibili effetti in termini di costi degli articoli rappresentati qui di seguito. − Articolo 11 capoverso 7 AP-OOF: questo capoverso crea la base giuridica che consente agli istituti d’emissione di obbligazioni fondiarie di esigere, per l’adempimento dei loro ob- blighi di gestione dei rischi e di rendicontazione, di consultare i dati delle banche associate (p. es. del registro dei pegni dei membri) e, se necessario, di ottenere ulteriori informazioni dalle banche. Queste informazioni devono essere disponibili in formato elettronico presso le banche associate e potere essere scambiate con il corrispondente istituto d’emissione di obbligazioni fondiarie tramite interfacce EED tecniche. Per gli istituti d’emissione di obbli- gazioni fondiarie e le banche associate questi lavori di allestimento informatico generano complessivamente costi nell’ordine di poche unità di milioni. Tuttavia, poiché la nuova di- sposizione non rappresenta di fatto un obbligo supplementare per i soggetti interessati e i lavori informatici descritti vengono eseguiti già oggi (p. es. per l’adempimento delle esi- genze secondo gli standard di «Basilea III finale» o la rendicontazione periodica agli inve- stitori), il capoverso 7 non comporta un onere aggiuntivo per gli istituti d’emissione di obbli- gazioni fondiarie e le loro banche associate. − Articoli 14 e 14a AP-OOF: questi articoli precisano le attuali disposizioni di esecuzione con- cernenti la designazione e la conservazione della copertura delle obbligazioni fondiarie e dei mutui. Queste precisazioni si limitano a recepire a livello normativo una prassi già adot- tata dagli istituti interessati e quindi non generano costi supplementari.

5.1.1.5 Dinamizzazione della categorizzazione delle banche

Quando si parla di dinamizzazione dei valori soglia per la categorizzazione delle banche oc- corre distinguere tra ripercussioni a breve termine e ripercussioni a lungo termine. A breve termine, il primo adeguamento dei valori soglia in seguito alla revisione dell’ordinanza sulle banche ha delle ripercussioni. Alla luce dei dati attuali si prevede che con il primo ade- guamento dei valori soglia sei banche verranno collocate in una categoria con esigenze di vigilanza meno severe. Tra queste figurano tre banche che passano dalla categoria 3 alla ca- tegoria 4. Un passaggio dalla categoria 3 alla categoria 4 può comportare sensibili risparmi per le banche, in particolare perché in questo modo possono accedere alle semplificazioni previste per le banche particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5 secondo l’articolo 47a e seguenti dell’OFoP. Per due delle tre banche che passano dalla categoria 3 alla categoria 4 è tuttavia prevedibile una rapida riclassificazione nella categoria 3, poiché a tal fine basterebbe anche solo una minima crescita del bilancio. Altre tre banche passano dalla categoria 4 alla categoria 5. Questo passaggio dovrebbe essere meno rilevante per le banche interessate in quanto le condizioni regolamentari e il regime di vigilanza tra le due categorie non sono molto differenti. Ripercussioni a lungo termine possono aversi in seguito a futuri interventi di adeguamento dei valori soglia. Tuttavia, è prevedibile che l’ulteriore evoluzione dinamica dei valori soglia pro- ceda in modo graduale e che i futuri interventi di adeguamento interesseranno, come quelli attuali, solo pochi istituti. Mantenendo nel tempo e in modo rigoroso la nuova prassi di dina- mizzazione è plausibile che si verifichino notevoli passaggi da una categorizzazione all’altra, peraltro non giustificati sotto il profilo del rischio: ciò accadrebbe per esempio in caso di forte crescita di singoli istituti o di ingresso di nuovi istituti nel mercato o, al contrario, di forte con- trazione o uscita di istituti dal mercato. Questo provocherebbe il passaggio a una nuova cate- gorizzazione di altri istituti per effetti che esulano dalla sfera di influenza di questi ultimi. Ogni intervento di dinamizzazione deve però essere deciso dal Consiglio federale. In questo modo è possibile escludere effetti eccessivi del tipo appena descritto.

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Nel complesso, si prevede che la dinamizzazione della categorizzazione delle banche pro- durrà sgravi limitati che a ogni intervento di dinamizzazione interesseranno solo singoli istituti.

5.1.1.6 Società del gruppo importanti

L’articolo 66a AP-OBCR precisa che in virtù dell’articolo 3g capoversi 3 e 4 LBCR la FINMA stabilisce la dotazione di capitale e di liquidità delle società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera. Poiché delle cinque società che la FINMA ha finora qualificato come società del gruppo importanti ai sensi dell’articolo 2bis capoverso 1 lettera b LBCR solo due erogano servizi per banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera, l’ap- plicabilità di questo articolo si limita a queste. Tuttavia, neppure per queste due banche sorge un onere maggiore in quanto questa disposizione non crea di fatto alcun obbligo supplemen- tare per le banche interessate, limitandosi a recepire le esigenze della prassi attuale.

5.1.2 Stabilità finanziaria («resolvability»)

Il fallimento di una G-SIB potrebbe danneggiare gravemente l’economia svizzera e il sistema finanziario elvetico e ripercuotersi altresì sulla stabilità finanziaria internazionale. Per evitare che ciò avvenga, le G-SIB svizzere hanno adottato misure che consentono alla FINMA di risa- narle o di liquidarle in modo ordinato in caso di crisi. La «resolvability» è una condizione im- prescindibile a questo scopo e contribuisce così in misura importante alla mitigazione del ri- schio «too-big-to-fail». Con il progetto viene rafforzata la «resolvability» delle G-SIB. Anche l’allargamento della base per il calcolo dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite per includere le esigenze relative ai fondi propri supplementari di cui all’articolo 131b AP-OFoP contribuisce a evitare ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria.

5.1.3 Clienti (garanzia dei depositi)

In linea di principio, l’obiettivo di un pagamento rapido dei depositi garantiti in caso di neces- saità apporta dei vantaggi per i clienti della banca. Le regolamentazioni negli articoli 42a-42d AP-OBCR ricalcano fedelmente le norme vigenti e la prassi corrispondente. Per questo motivo, le ripercussioni sui clienti della banca (persone private e imprese) sono ridotte e per la maggior parte positive a seconda del gruppo di clientela, pur non potendo escludere effetti negativi in alcuni casi. Di seguito si descrivono le ripercussioni derivanti dai punti della regolamentazione corrispondenti. − Le «inflight transaction» (art. 42a cpv. 1 lett. c e d AP-OBCR) ponevano dei dubbi in pas- sato. Il chiarimento crea una maggiore certezza del diritto per i clienti della banca. I crediti derivanti da «inflight transaction» restano privilegiati ma non devono essere iscritti nell’elenco dei depositanti e non sono pagati immediatamente. In questo modo è possibile velocizzare il pagamento per la grande massa dei crediti. − I depositi di altre banche, di società di intermediazione mobiliare e di altri intermediari finan- ziari assoggettati a vigilanza non sono considerati come depositi privilegiati. Questo gruppo di clienti della banca viene quindi posto in una posizione peggiore rispetto a oggi. Tuttavia, è ragionevole pensare che per questo gruppo di clientela l’importo garantito di 100 000 fran- chi avrebbe scarsa rilevanza e che questo gruppo non necessita né di una protezione della liquidità né di una protezione sociale. − Se una pluralità di persone è titolare di un credito derivante da una o più relazioni bancarie o da uno o più conti presso la medesima banca, l’importo massimo di 100 000 franchi può essere rivendicato solo una volta e collettivamente per la pluralità di persone nel suo com- plesso (art. 42c cpv. 3 AP-OBCR). Fino a che punto i creditori solidali godrebbero di una posizione migliore rispetto a oggi dipende dalla loro situazione personale in termini di de- tenzione di ulteriori conti. Il caso più frequente di pluralità di persone con titolarità comune su un conto è quello dei coniugi. Se una coppia di coniugi ha per esempio un conto comune

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presso una banca fallita, l’importo massimo privilegiato e garantito per la coppia di coniugi si riduce dagli attuali 200 000 franchi a 100 000 franchi. Tuttavia, se oltre al conto in co- mune i coniugi della coppia possiedono anche un conto individuale ciascuno presso la banca fallita l’importo massimo complessivo per la coppia di coniugi su tutti i conti passa dagli attuali 200 000 franchi a un massimo di 300 000 franchi (100 000 franchi su ciascuno dei tre conti). Visto che non esistono dati in merito alla titolarità su conti per tutti i creditori solidali presso tutte le banche è impossibile quantificare esattamente le ripercussioni. È possibile presumere che alcuni creditori solidali ottengono un vantaggio con la nuova rego- lamentazione mentre altri risultano penalizzati. I dati in possesso di esisuisse suggeriscono che solo circa il cinque per cento dei conti di coniugi presenta un saldo compreso tra 100 000 franchi e 200 000 franchi. Bisogna poi considerare che i creditori solidali possono adeguare la loro situazione alla luce della nuova regolamentazione e ottimizzare così il privilegio dei loro depositi. La nuova regolamentazione è di facile comprensione e crea cer- tezza del diritto. Questo consente di velocizzare il pagamento, a vantaggio di tutti i deposi- tanti.

5.1.4 Investitori (insolvenza)

Gli adeguamenti proposti di cui all’articolo 47f AP-OFoP nell’ambito dell’insolvenza delle ban- che fanno sì che in caso di ammortamento degli strumenti di debito ai sensi dell’articolo 30b capoverso 6 LBCR le perdite esistenti vengano coperte in primo luogo da creditori, perlopiù, istituzionali e non dai proprietari delle banche cantonali interessate. Per i creditori degli stru- menti di debito possono quindi verificarsi i rischi che sono precisati nel capitolo dedicato alle ripercussioni per le banche. D’altro canto, questi creditori possono esigere una remunerazione conseguentemente superiore a titolo di compensazione per il rischio assunto.

5.2 Ripercussioni per la Confederazione

Le presenti modifiche di ordinanza non incidono né sulle finanze federali né sull’effettivo del personale della Confederazione.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Le disposizioni che modificano le ordinanze del Consiglio federale si fondano sulle disposizioni di legge citate nel rispettivo ingresso e alle quali si rimanda nella rubrica. Riguardo alla costi- tuzionalità delle basi legali si rimanda alle spiegazioni nel messaggio. 31

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali della Svizzera non sono toccati dal progetto.

31 FF 2020 5647, in particolare 5720

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6.3 Delega di competenze legislative

Il progetto contiene una delega di competenza legislativa nell’articolo 12 capoverso 2bis AP- OBCR che consente alla FINMA di definire nel dettaglio a quali contratti si applica l’obbligo di cui al medesimo capoverso.

7 Entrata in vigore

Le modifiche di legge e di ordinanza saranno poste in vigore dal Consiglio federale prevedibil- mente al 1° gennaio 2023.

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