Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle communicazioni DATEC
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
11 marzo 2021
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022
Riferimento/Numero d'incarto: R114-1275
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo Consultazione OCOV
Indice 1 Situazione iniziale ........................................................................................................... 3 2 Aspetti principali dell’avamprogetto ................................................................................. 4 2.1 Proposte da attuare per semplificare l’esecuzione dell’OCOV .................................... 4 2.2 Ulteriori adeguamenti nel presente avamprogetto ...................................................... 4 3 Compatibilità con il diritto internazionale ......................................................................... 5 4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni ............................................................... 6 4.1 Provvedimento 1: Esenzione dalla tassa d’incentivazione per gli impianti secondo l’articolo 9 ................................................................................................................... 6 4.2 Provvedimento 6: Le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate .......................................................................................................... 8 4.3 Ulteriori adeguamenti ................................................................................................. 8 5 Modifica di altri atti normativi ......................................................................................... 11 6 Ripercussioni ................................................................................................................ 12 6.1 Compendio ............................................................................................................... 12 6.2 Ripercussioni per la Confederazione ........................................................................ 13 6.2.1 Provvedimento 1: Esenzione secondo l’articolo 9 solo con MTD .................... 13
6.2.2 Provvedimento 6: Le soglie di ammissione per la procedura di impegno
volontario sono abbassate ............................................................................................ 13 6.3 Ripercussioni per i Cantoni ....................................................................................... 13 6.3.1 Provvedimento 1: Esenzione secondo l’articolo 9 solo con MTD .................... 13
6.3.2 Provvedimento 6: Le soglie di ammissione per la procedura di impegno
volontario sono abbassate ............................................................................................ 13 6.4 Ripercussioni per l’economia .................................................................................... 13 6.4.1 Provvedimento 1: Esenzione secondo l’articolo 9 solo con MTD .................... 14
6.4.2 Provvedimento 6: Le soglie di ammissione per la procedura di impegno
volontario sono abbassate ............................................................................................ 14 6.5 Ripercussioni per la società ...................................................................................... 14 6.6 Ripercussioni per l’ambiente..................................................................................... 14 6.6.1 Provvedimento 1: Esenzione secondo l’articolo 9 solo con MTD e ................. 14 Provvedimento 6: Le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate ..................................................................................................................... 14
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1 Situazione iniziale
Insieme ad altri inquinanti atmosferici, i composti organici volatili (COV) contribuiscono alla formazione dell’ozono, un inquinante atmosferico nocivo per la salute, e di polveri fini secondarie. Le emissioni di COV sono ancora troppo elevate. In presenza di condizioni di bel tempo estivo, il carico di ozono si situa in tutta la Svizzera sopra i valori limite e in alcuni casi li supera nettamente. I provvedimenti sinora adottati e la riduzione di precursori quali i COV e gli ossidi di azoto hanno tuttavia consentito di limitare i picchi di ozono e prestare un contributo alla riduzione delle polveri fini secondarie. L’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) stabilisce per gli impianti valori limite d’emissione dei COV che si orientano allo stato della tecnica. A titolo integrativo, come strumento economico per garantire una gestione parsimoniosa delle sostanze e dei prodotti contenenti COV, dal 2000 è applicata la tassa d’incentivazione sui COV. Tale tassa e la relativa esecuzione sono disciplinate nell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018). La mozione Wobmann (15.3733)1 del giugno 2015, modificata dal Parlamento e adottata nel marzo 2019, incarica il Consiglio federale di semplificare l’esecuzione dell’OCOV sotto il profilo amministrativo e di mantenere nel contempo il livello di protezione offerto dal sistema attuale. Nell’ambito di tale processo si deve tenere conto in maniera adeguata delle esigenze dei settori interessati. Per dare seguito alla mozione sono stati organizzati workshop con associazioni economiche, esperti provenienti da aziende e rappresentanti dei Cantoni. La procedura è stata concordata con la Commissione per la tassa d’incentivazione sui COV2. D’intesa con le parti interessate, entro l’autunno 2020 sono stati elaborati sei provvedimenti volti a semplificare l’esecuzione: due saranno attuati nell’ambito della presente revisione, mentre quelli restanti saranno disciplinati nell’ambito di schede informative e direttive oppure realizzati dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD) nel quadro del programma di trasformazione DaziT.
1 Mozione Wobmann (15.3733): https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/ge- schaeft?AffairId=20153733 2 La Commissione per la tassa d’incentivazione sui COV garantisce che gli interessi dell’economia siano
costantemente presi in considerazione. Nella Commissione, che conta 13 membri, sono rappresentate sei associazioni economiche. Quattro rappresentanti dei Cantoni sono portavoci dei servizi dell’igiene dell’aria, i quali sono in contatto con le imprese locali. La Confederazione è rappresentata con tre seggi (due rappresentanti dell’UFAM, presidenza inclusa, e uno dell’AFD). 3/14
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2 Aspetti principali dell’avamprogetto
2.1 Proposte da attuare per semplificare l’esecuzione dell’OCOV
Le semplificazioni e le agevolazioni elaborate possono essere riassunte nei sei provvedimenti seguenti:
Provvedimento 1: L’esenzione dalla tassa d’incentivazione per gli impianti secondo l’articolo 9 è ora possibile soltanto con la migliore tecnica disponibile (MTD); si rinuncia a piani di provvedimenti. (Spiegazioni nel capitolo 4.1)
Provvedimento 2: Sono consentite correzioni a posteriori degli errori in occasione della restituzione di esportazioni.
Provvedimento 3: I bilanci dei COV sono digitalizzati e integrati in DaziT.
Provvedimento 4: I bilanci dei COV sono semplificati.
Provvedimento 5: Le prove dei rifiuti COV sono create in forma digitale.
Provvedimento 6: Le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate. (Spiegazioni nel capitolo 4.2)
I provvedimenti 1 e 6 saranno attuati con la presente revisione dell’OCOV. I provvedimenti 4 e 5 saranno attuati a livello di aiuto all’esecuzione nel regolamento 67 AFD senza alcun adeguamento formale dell’ordinanza. Infine, i provvedimenti 2 e 3 riguardanti aspetti di diritto doganale saranno realizzati non appena sarà ultimata la revisione delle basi giuridiche dell’AFD nell’ambito della legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC3 (LE-UDSC; riferimento RS non ancora noto) e il programma di trasformazione DaziT offrirà le basi tecniche necessarie per l’attuazione. Questi provvedimenti, così come altri provvedimenti vagliati e successivamente respinti, sono descritti più nel dettaglio nella valutazione dal punto di vista dell’economia pubblica (Volkswirtschaftliche Beurteilung, VOBU4).
2.2 Ulteriori adeguamenti nel presente avamprogetto
Per migliorare la comprensibilità, la formulazione di alcuni articoli è stata leggermente precisata. La pratica esecutiva è inoltre migliorata da ulteriori adeguamenti, per esempio tra l’AFD e le aziende nell’ambito della procedura di impegno volontario, dai quali non deriva però praticamente alcuna modifica materiale. Spiegazioni dettagliate sono fornite nel capitolo 4.
3 UDSC: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. È il nuovo nome dell’AFD a partire
dal 1° gennaio 2022. 4 Nota: nella VOBU i provvedimenti hanno una numerazione diversa rispetto al presente rapporto.
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3 Compatibilità con il diritto internazionale
Gli adeguamenti previsti dell’OCOV sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera nel quadro della Convenzione dell’UNECE del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e del relativo Protocollo relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (Protocollo di Göteborg; RS 0.814.327).
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4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni
Le singole modifiche dell’ordinanza riguardanti i provvedimenti 1 e 6 sono raggruppate in sottocapitoli. Gli altri adeguamenti sono illustrati in un sottocapitolo a parte.
4.1 Provvedimento 1: Esenzione dalla tassa d’incentivazione per gli impianti
secondo l’articolo 9
Questo provvedimento comprende le modifiche seguenti: I piani di provvedimenti sono soppressi: ora possono essere esentate dalla tassa d’incentivazione soltanto le aziende che soddisfano già i requisiti MTD. Inoltre, non è più possibile ottenere l’esenzione sulla base di una decisione riguardante un piano di provvedimenti. Infine, viene meno l’onere amministrativo per la presentazione di domande e l’allestimento di piani di provvedimenti. È abolita la durata quinquennale della MTD: l’esenzione secondo l’articolo 9 non è più abbinata alla durata della MTD. Le aziende che soddisfano i requisiti MTD rimangono esenti dalla tassa d’incentivazione a condizione che siano conformi all’articolo 9 capoversi a e b e che non apportino modifiche rilevanti all’azienda. Valutazione da parte dei servizi specializzati cantonali: i tre criteri di esenzione non sono più valutati in maniera conclusiva dalla Confederazione, bensì dal Cantone in cui ha sede l’azienda. Gran parte degli impianti esentati secondo l’articolo 9 OCOV possiede già oggi la MTD prescritta dall’ordinanza. Al più tardi entro la fine del 2022, anche gli ultimi impianti nei quali sono attualmente in corso piani di provvedimenti avranno raggiunto la MTD necessaria per l’esenzione. Nell’ambito delle decisioni di risanamento, l’eventuale futuro progresso tecnico potrà essere tenuto in considerazione anche senza lo strumento del piano di provvedimenti, in maniera tale da poter risparmiare una parte degli oneri amministrativi legati ai piani di provvedimenti presso le aziende e nell’amministrazione. Articolo 4 capoverso 2 lettera b Poiché per l’esenzione dalla tassa d’incentivazione non sono più necessari piani di provvedimenti, vengono meno i compiti di esecuzione in capo all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) in tale ambito. La lettera b è abrogata. Articolo 4 capoverso 4 Vengono meno gli obblighi di collaborare dei Cantoni nell’ambito dei piani di provvedimenti. Le lettere a e b sono abrogate e sostituite con altri compiti. Le attuali lettere b e c diventano rispettivamente le lettere a e b. I Cantoni sono ora tenuti, a norma della lettera c, a emanare decisioni di risanamento per quanto riguarda il rispetto dei requisiti secondo l’allegato 3. Conformemente alla lettera d, i Cantoni devono inoltre confermare il rispetto dei requisiti secondo l’allegato 3, affinché le aziende sappiano se possono aspettarsi un’esenzione dalla tassa d’incentivazione nel caso in cui siano altresì conformi all’articolo 9 lettere a e b. I Cantoni confermano che le imprese che già nel secondo periodo MTD 2018-2022 sono esentate dalla tassa d’incentivazione secondo l’articolo 9 OCOV rispettano i requisiti di cui all’allegato 3, che adempiono tutte le misure dei piani dei provvedimenti e che non hanno apportato modifiche rilevanti in termini di emissioni. Una conferma da parte del Cantone deve essere fornita anche se un’impresa desidera essere esentata per la prima volta secondo l’articolo 9 OCOV e soddisfa i requisiti di cui all’allegato 3.
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Articolo 9a capoverso 3 Il capoverso 3 elenca i casi in cui la composizione di un gruppo di impianti può essere modificata all’inizio di un nuovo anno d’esercizio. La nuova lettera c consente di modificare la composizione concreta del gruppo di impianti al momento della vendita degli stessi.
Articolo 9c Poiché in futuro non si dovrà più distinguere tra un’esenzione con piani di provvedimenti e l’impiego già accertato della MTD, è possibile rinunciare a tale distinzione nel capoverso 1. Il capoverso 1 lettera a diviene superfluo, in quanto il concetto è già chiaramente espresso nell’articolo 9 lettera c. L’intero capoverso 1 è abrogato e sostituito dall’attuale capoverso 2. Il capoverso 1 (attuale capoverso 2) è adattato: le durate quinquennali sono abolite. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) deve tuttavia tenere conto del progresso tecnico e avere la possibilità di adeguare l’allegato 3 dopo aver sentito i rami economici interessati e i Cantoni. La verifica deve essere effettuata regolarmente, come sinora. Nuovo capoverso 2: se nell’allegato 3 sono inseriti nuovi requisiti, gli impianti stazionari interessati rimangono esenti dalla tassa se l’autorità cantonale decide su richiesta il risanamento dell’impianto e l’impianto torna a soddisfare i requisiti dell’allegato 3 al più tardi entro tre anni. Il termine di risanamento massimo di tre anni si orienta all’attuale ordinanza: secondo l’articolo 9d capoverso 2 OCOV vigente, la metà della riduzione delle emissioni prevista deve essere attuata nei primi tre anni di validità del piano di provvedimenti. Durante il termine di risanamento si ritengono soddisfatti i requisiti dell’allegato 3. Ove ciò risulti proporzionato, i termini di risanamento decisi dai Cantoni possono tuttavia essere anche più brevi. Capoverso 3: L’impresa deve presentare la domanda di cui al capoverso 2 all’autorità canto- nale al più tardi quattro mesi dopo l’entrata in vigore dei nuovi requisiti dell’allegato 3. L’autorità cantonale dispone il risanamento sulla base di questa domanda. Una domanda presentata dopo il termine comporta la perdita dell’esenzione per l’esercizio in corso e può essere presa in considerazione solo nell’anno successivo. Articoli 9d, 9e, 9f e 9g Le prescrizioni riguardanti il contenuto dei piani di provvedimenti, la domanda di approvazione e gli adeguamenti dei piani di provvedimenti sono abrogate, in quanto per l’esenzione non sono più previsti piani di provvedimenti. Articolo 9h capoverso 1 lettere a e b L’obbligo della prova secondo la lettera a riguardante il rispetto dei requisiti di cui all’allegato 3 risulta già dal primo periodo e può essere cancellato in questo punto per ripetizione dello stesso concetto. Poiché per l’esenzione non si accettano più piani di provvedimenti, l’obbligo della prova per quanto riguarda l’adempimento entro il termine del piano di provvedimenti di cui alla lettera b è soppresso. Il rimando ai piani di provvedimenti nel titolo dell’articolo è soppresso. Articolo 9i Le prescrizioni riguardanti la proroga dei termini dei piani di provvedimenti nei casi di rigore sono abrogate, in quanto non sono più previsti piani di provvedimenti per l’esenzione. Articolo 9j Dalle prescrizioni riguardanti l’inizio dell’esenzione sono cancellati i rimandi al rispetto dei piani di provvedimenti. Le lettere a e b sono abrogate.
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Allegato 3 numero 2 capoversi 2 e 3 L’UFAM smette di applicare il ciclo quinquennale per l’adeguamento delle direttive settoriali specifiche. Il ritmo degli adeguamenti deve piuttosto orientarsi al progresso tecnico. Prima di emanare gli adeguamenti, i rami economici interessati e i Cantoni sono sentiti come finora.
4.2 Provvedimento 6: Le soglie di ammissione per la procedura di impegno
volontario sono abbassate
Con la presente revisione sono abbassate le soglie di ammissione alla procedura di impegno volontario. La procedura di impegno volontario di cui all’articolo 21 consente alle aziende di acquistare COV temporaneamente non gravati dalla tassa. Ciò, tuttavia, a condizione che utilizzino grandi quantità di tali sostanze in modo che da ultimo siano in ogni caso esenti dalla tassa. Si evitano così un impegno di capitale eccessivo e gli oneri amministrativi per la restituzione. Articolo 21 capoversi 1 e 2 A partire dal 2023 tutti gli utilizzi esenti di COV saranno computabili per il raggiungimento dei quantitativi soglia. I quantitativi soglia per l’ammissione alla procedura di impegno volontario saranno ridotti nel capoverso 1 da 50 a 25 tonnellate e per i commercianti all’ingrosso nel capoverso 2 da 25 a 10 tonnellate quali scorte medie di magazzino e da 50 a
25 tonnellate in termini di fatturato.
Il capoverso 1 sarà inoltre integrato con disposizioni che consentono di computare la produzione di miscele e di oggetti con un tenore massimo di COV pari al 3 per cento (lett. c), così come di miscele e di oggetti che non figurano nell’elenco dei prodotti (lett. d). Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettere a e b, tali miscele e oggetti sono esenti dalla tassa d’incentivazione. Conformemente alle disposizioni esecutive dell’AFD (cfr. regolamento 67 cap. 2.2.1)5 le miscele e gli oggetti che non figurano nell’elenco dei prodotti sono già computabili.
4.3 Ulteriori adeguamenti
Sostituzione di espressioni A seguito del cambiamento di denominazione previsto dal 1° gennaio 2022 dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) in Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), «Amministrazione federale delle dogane» e «Direzione generale delle dogane» sono sostituiti con «UDSC» in tutta l’ordinanza. Le altre modifiche riguardano soltanto la versione tedesca. Articolo 4 capoverso 5 La formulazione è precisata. L’1,5 per cento menzionato del prodotto complessivo compensa a titolo forfettario i costi esecutivi della Confederazione. Questa percentuale è detratta dal prodotto lordo della tassa. Il prodotto lordo equivale al gettito al netto delle restituzioni. Oltre all’1,5 per cento, dall’importo da ridistribuire alla popolazione sono detratti l’indennità per gli oneri sostenuti dai Cantoni (secondo l’art. 4 cpv. 6) nella misura di 1,9 milioni di franchi e l’indennizzo degli assicuratori per la ridistribuzione (secondo l’art. 23c OCOV in combinato disposto con l’art. 123 dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 [ordinanza sul CO2; RS 641.711]) nell’ordine di 0,8 milioni di franchi. Circa il 96 per cento del gettito annuo è
5 Regolamento 67: https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/abgaben/voc/richtlinie-voc-len- kungsabgabe-r67.pdf.download.pdf/Richtlinie 67 Lenkungsabgabe auf VOC i.pdf 8/14
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ridistribuito alla popolazione svizzera e del Principato del Liechtenstein. Questa precisazione della formulazione non comporta alcun adeguamento dei flussi di pagamento. Articolo 8 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 Sono esenti dalla tassa d’incentivazione le miscele o gli oggetti prodotti sul territorio svizzero come pure tutte le importazioni contenenti COV che non figurano nell’elenco dei prodotti. Con la precisazione della formulazione, nel testo dell’ordinanza viene chiarita la prassi consolidata di non discriminazione delle importazioni rispetto alla produzione sul territorio svizzero. Ciò non comporta adeguamenti materiali delle procedure. Il capoverso 2 può essere abrogato in quanto non trova applicazione. Nel caso delle importazioni, il primo trattamento ai fini fiscali avviene al momento del passaggio in dogana. Non è necessario menzionare che un prodotto non soggetto al pagamento della tassa può anche essere importato come prodotto esente. Articolo 10 capoverso 3 Poiché il bilancio dei COV è verificato dall’AFD e dai Cantoni, tutte le autorità coinvolte nell’esecuzione possono ora esigere ulteriori indicazioni sul bilancio dei COV. Articolo 22 capoverso 1 Il capoverso 1 è integrato con la possibilità di prorogare di 30 giorni il termine di presentazione del bilancio dei COV. Il mancato rispetto del termine comporta la sospensione dell’autorizza- zione per la procedura d’impegno (art. 22c). Pertanto, sarà data la possibilità di richiedere una proroga alle persone tenute a presentare un bilancio che non possono rispettare il termine legale. Tra le ragioni possibili per una proroga del termine vi sono: - un sovraccarico di lavoro dimostrato in modo credibile; - malattia o altra assenza imprevista delle persone responsabili; - cambiamenti di personale riguardanti le persone responsabili; - problemi tecnici con un’applicazione informatica necessaria per l’elaborazione del bilancio; o - mancanza di giustificativi per la corretta elaborazione del bilancio. Articoli 22b e 22c L’articolo 22b vigente contempla due aspetti: da un lato, la sospensione dell’autorizzazione per la procedura di impegno volontario (cpv. 1) e, dall’altro, la procedura per la riscossione della tassa in caso di bilancio incompleto (cpv. 2-4). Alla luce delle soglie di ammissione più basse per la procedura di impegno volontario, per la sospensione dell’autorizzazione viene creato un apposito articolo 22c. Il capoverso 1 offre all’AFD la possibilità, finora non prevista, di sospendere l’autorizzazione se la solvibilità dell’azienda è a rischio. L’articolo 22c capoverso 2 descrive con maggiore dettaglio il rischio cui è esposto il credito fiscale di cui al capoverso 1 lettera b. Un rischio è già presente se la capacità di pagamento risulta dubbia sulla base di una verifica della solvibilità. Soprattutto nel caso dei COV temporaneamente non gravati dalla tassa, quando ci si trova in presenza di un’azienda con difficoltà di pagamento non si può stare ad aspettare che il credito definitivo sia stabilito nell’ambito del bilancio annuale dei COV. La capacità di pagamento può essere accertata con una verifica della solvibilità basata per esempio sulle iscrizioni nel registro delle esecuzioni o su informazioni comparabili fornite da privati. Articolo 23 capoverso 1 Ai sensi della precisazione della formulazione dell’articolo 4 capoverso 5, anche l’articolo 23 capoverso 1 viene adeguato senza che ne derivi alcun adeguamento dei flussi di pagamento.
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Allegato 3 numero 115 capoverso 1 Per l’inventario aggiornato delle fonti di emissioni diffuse di COV nonché dei flussi di aria in entrata e in uscita, deve essere disponibile una stima quantitativa delle emissioni per ogni singola fonte. Lo schema della ventilazione non è obbligatorio.
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5 Modifica di altri atti normativi
La presente revisione non riguarda direttamente altri atti normativi. Come già menzionato, i provvedimenti 2 e 3 saranno attuati in un secondo momento nell’ambito del diritto doganale.
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6 Ripercussioni
6.1 Compendio
I risultati della VOBU, presentati nella tabella seguente, mostrano i risparmi annui attesi a confronto con lo status quo. Non sono stati quantificati gli oneri iniziali per le attuazioni e gli adeguamenti necessari, in particolare per quanto riguarda le strutture IT nelle aziende e nell’amministrazione. I risparmi delle aziende dal punto di vista dell’economia pubblica (esclusi i trasferimenti*) si attestano annualmente attorno a 910 000 franchi, con un calo dell’onere amministrativo del 10 per cento rispetto all’attuale esecuzione dell’OCOV6. Tabella 1: Risparmi netti annui per singolo provvedimento
Provvedimento Risparmi [CHF/a] Aziende Cantoni UFAM AFD Totale (senza trasferimenti) 1) Esenzione secondo l’articolo 9 solo 115 000 20 000 40 000 - 175 000 con MTD 2) Rettifica a posteriori delle 130 000 - - 8 000 138 000 esportazioni di COV 300 000 (trasferimenti) * - - - - 3) Digitalizzare il bilancio dei COV 260 000 55 000 - 130 000 445 000 4) Semplificare il bilancio dei COV 260 000 - - - 260 000 5) Bilancio digitale dei rifiuti COV 15 000 4 000 - - 19 000 6) Ampliare la procedura di impegno 130 000 - - - 130 000 volontario Totale punto di vista dell’attore 1 210 000 80 000 40 000 140 000 - (arrotondato) Totale punto di vista dell’economia 910 000 80 000 40 000 140 000 1 170 000 pubblica (arrotondato) **
* Trasferimenti: restituzioni alle aziende. Dal punto di vista dell’economia pubblica non si tratta né di risparmi né di costi. Le restituzioni sono detratte dall’importo delle ridistribuzioni alla popolazione residente della Svizzera. ** Punto di vista dell’economia pubblica: totale punto di vista dell’attore meno i trasferimenti.
Nel complesso si prevede che i provvedimenti 1 e 6 attuati nella presente revisione dell’ordinanza consentiranno i risparmi annui seguenti: Tabella 2: Totale dei risparmi annui netti dai provvedimenti 1 e 6
Risparmi [CHF/a] Aziende Cantoni UFAM AFD Totale (senza trasferimenti) Totale punto di vista dell’economia pubblica 245 000 20 000 40 000 - 305 000 (arrotondato) *
**Punto di vista dell’economia pubblica: totale punto di vista dell’attore meno i trasferimenti.
6 Secondo la VOBU, i risparmi puramente amministrativi ottenuti con le semplificazioni si aggirano per
le aziende attorno a 750 000 franchi all’anno. La percentuale è calcolata nel modo seguente: 750 000/7 500 000 = 10 per cento (risparmi amministrativi dei provvedimenti da 1 a 6 / onere complessivo risultante dalla stima dello studio Carbotech corretto per le tariffe orarie applicate da INFRAS). 12/14
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6.2 Ripercussioni per la Confederazione
L’avamprogetto può essere attuato entro i limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili. Alla Confederazione consentirà risparmi annui pari a 40 000 franchi.
6.2.1 Provvedimento 1: Esenzione secondo l’articolo 9 solo con MTD
Questo provvedimento potrebbe dare luogo per l’UFAM a risparmi annui sui costi nell’ordine di 40 000 franchi, principalmente grazie al venir meno dei costi di terzi per la valutazione dei piani di provvedimenti da parte di esperti esterni. I risparmi per l’AFD saranno minimi.
6.2.2 Provvedimento 6: Le soglie di ammissione per la procedura di impegno
volontario sono abbassate Non si prevedono ripercussioni per la Confederazione da questo provvedimento.
6.3 Ripercussioni per i Cantoni
La presente revisione dell’ordinanza consente di risparmiare complessivamente circa 20 000 franchi all’anno di oneri (cfr. cap. 6.3.1). L’indennità forfettaria per i costi di esecuzione cantonali è disciplinata nell’ordinanza del DATEC sull’indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018.21). La distribuzione dei fondi ai Cantoni al 1° gennaio 2023 sarà rivista sulla base del carico dei compiti modificato. Dal punto di vista attuale, l’importo complessivo – pari al momento a 1 926 000 franchi all’anno – non sarà adattato, in quanto la VOBU mostra che a seguito della presente revisione l’onere per i Cantoni si ridurrà solo in misura trascurabile. Poiché l’ordinanza sull’indennità costituisce un’ordinanza dipartimentale emanata dal DATEC d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), un’eventuale revisione sarà avviata nell’estate del 2021 dopo la conclusione della procedura di consultazione sulla revisione dell’OCOV.
6.3.1 Provvedimento 1: Esenzione secondo l’articolo 9 solo con MTD
L’attuazione del provvedimento darà luogo ad alcune semplificazioni nell’esecuzione da parte dei Cantoni (soprattutto un minor onere di assistenza e verifica). I Cantoni assumeranno tuttavia anche taluni compiti che nel sistema attuale incombono alla Confederazione. In breve, da questo provvedimento si attende un risparmio annuo per i Cantoni nella misura di 20 000 franchi.
6.3.2 Provvedimento 6: Le soglie di ammissione per la procedura di impegno
volontario sono abbassate I Cantoni non sono praticamente toccati da questo provvedimento. Infatti, anche se i bilanci nella procedura di impegno volontario potrebbero risultare un po’ più completi, l’onere di verifica supplementare derivante da questo provvedimento per i servizi specializzati cantonali è ritenuto trascurabile.
6.4 Ripercussioni per l’economia
La presente revisione dell’OCOV consente di attuare direttamente una parte del pacchetto di provvedimenti elaborato insieme ai rappresentanti dell’economia. Da un lato i provvedimenti portano a semplificazioni amministrative, dall’altro alleggeriscono il carico finanziario legato all’esecuzione della tassa d’incentivazione.
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6.4.1 Provvedimento 1: Esenzione secondo l’articolo 9 solo con MTD
Con circa 90 aziende attualmente esentate secondo l’articolo 9, la riduzione complessiva dell’onere si aggira attorno a 115 000 franchi all’anno ed è da ricondurre principalmente al fatto che le aziende non devono più presentare una domanda MTD ogni cinque anni.
6.4.2 Provvedimento 6: Le soglie di ammissione per la procedura di impegno
volontario sono abbassate Con questo provvedimento, circa 20 aziende beneficiano di un minore impegno di capitale e possono così ridurre i loro costi del capitale (oneri per interessi) nella misura di complessivi 160 000 franchi all’anno. In compenso, le aziende devono presentare un bilancio dei COV completo, che comporta sì un certo onere amministrativo supplementare, ma comunque nettamente inferiore ai risparmi realizzati (30 000 franchi). Nel complesso, i risparmi per l’economia si attestano a complessivi 130 000 franchi all’anno.
6.5 Ripercussioni per la società
Non si prevedono ripercussioni sostanziali per le economie domestiche.
6.6 Ripercussioni per l’ambiente
Con i provvedimenti proposti si mantiene il livello di protezione offerto dal sistema attuale, come richiesto dalla mozione Wobmann modificata.
6.6.1 Provvedimento 1: Esenzione secondo l’articolo 9 solo con MTD e
Provvedimento 6: Le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate L’attuazione di questi provvedimenti è possibile senza pregiudizi per l’effetto di incentivazione.
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