Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2023
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Data 2023
Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull’efficienza energetica
1.1 Adeguamento degli allegati 1.1, 1.12, 1.13, 1.21 e 1.22 sulla base del regolamento di 1.2 Apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete 2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e
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1. Punti essenziali del progetto
La presente revisione dell'OEEne consiste sostanzialmente nell'adeguamento degli attuali allegati 1.1, 1.12, 1.13, 1.21, 1.22 e 2.1 al diritto UE e nell'introduzione di un nuovo obbligo di dichiarazione per le lavastoviglie professionali attraverso il nuovo allegato 2.15.
1.1 Adeguamento degli allegati 1.1, 1.12, 1.13, 1.21 e 1.22 sulla base del regola- mento di modifica UE Il nuovo regolamento (UE) XXXX/XXXX (progetto) del DATA 1 rettifica i regolamenti delegati UE n. 626/2011, n. 2019/2013, n. 2019/2015, n. 2019/2016 e n. 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti per l’etichettatura indicante il consumo d’energia di condizionatori d'aria, display elettronici, sistemi di illu- minazione e frigoriferi. Per poter recepire queste rettifiche nel diritto svizzero è necessario adeguare i rimandi ai rispettivi regolamenti delegati UE contenuti negli allegati 1.1, 1.12, 1.13, 1.21 e 1.22, indi- cando l'ultimo regolamento di modifica, ossia il regolamento (UE) XXXX/XXXX (progetto) del DATA. La Commissione dell'Unione europea emanerà il suddetto regolamento UE presumibilmente alla fine del 2022, probabilmente con effetto immediato.
1.2 Apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con rac-
cordo alla rete nei modi stand-by e spento (allegato 2.1) In Svizzera le apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete in modalità standby e spento devono soddisfare gli stessi requisiti di efficienza energetica validi anche in UE. Con le previste modifiche all'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'efficienza energetica (OEEne; RS 730.02) vengono recepiti nel diritto svizzero diversi adeguamenti derivanti dal nuovo regolamento (UE) XXXX/XXXX (progetto) del DATA 2, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1275/2008. La Commis- sione dell'Unione europea deciderà in merito al nuovo regolamento UE presumibilmente all'inizio del 2023. La sua data di applicazione nell'UE non è ancora chiara; il nuovo allegato 2.1 OEEne entrerà in vigore a partire dalla stessa data. Gli adeguamenti sono essenzialmente di natura formale. Sul piano dei contenuti vengono introdotte, tra le altre cose, anche le seguenti modifiche: leggero innalzamento degli attuali requisiti minimi di efficienza energetica per gli apparecchi in modalità standby, estensione dell'obbligo di fornire informazioni sui prodotti con raccordo alla rete anche a tutti gli apparecchi di cui all'allegato 2.1 e, infine, introduzione del nuovo obbligo di fornire le informazioni sul prodotto sia nel manuale d'uso che in un sito web liberamente accessibile del fabbricante, dell'importatore o del rappre- sentante autorizzato. Infine, viene leggermente modificato ed ampliato il campo di applicazione, inclu- dendovi anche «adjustable furniture» e «motor-operated building elements».
1.3 Lavastoviglie professionali con raccordo alla rete (nuovo allegato 2.15)
L'introduzione di nuovi requisiti per le lavastoviglie professionali è collegata agli adeguamenti apportati nell'ambito della revisione 23a (adempimento dell'iniziativa parlamentare Girod) dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’efficienza energetica (OEEne; RS 730.02). L’aumento dell’efficienza energetica co- stituisce un pilastro della Strategia energetica 2050 del Consiglio federale. Nel suo messaggio del 18 giugno 2021 concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (FF 2021 1666) l’Esecutivo ha quindi sottolineato l’importanza di migliorare l’efficienza ener- getica, in particolare quella elettrica. Il Consiglio federale intende mantenere, e in parte potenziare, gli
1 Vedi https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13482-Etichettatura-
energetica-modifiche-minori-per-condizionatori-daria-display-elettronici-sorgenti-luminose-e-apparec- 2 Vedi https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1558-Review-of-ecode-
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strumenti esistenti, ad esempio le prescrizioni riguardanti gli apparecchi. Alla luce di ciò, con le modifiche proposte dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’efficienza energetica (OEEne; RS 730.02) vengono adeguate ulteriori prescrizioni concernenti i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie.
Ad oggi non esistono prescrizioni in ambito energetico per le lavastoviglie professionali. La proposta prevede l'introduzione, in un nuovo allegato, di un obbligo di dichiarazione per le nuove lavastoviglie professionali, che richieda la pubblicazione dei valori misurati secondo la norma internazionale EN IEC 63136 (metodo di misurazione per potere pulente, grado di sporchevolezza dopo il lavaggio, consumo di energia e di acqua). L'obbligo di dichiarazione aumenta la trasparenza per le aziende e migliora la visione generale per l'UFE sull'efficienza degli apparecchi attualmente venduti in Svizzera. In questo modo è possibile tenere conto al momento dell'acquisto di una lavastoviglie professionale del suo con- sumo energetico e definire a medio termine, su questa base, i requisiti energetici minimi.
Originariamente, nell'ambito della revisione 23a (adempimento dell'iniziativa parlamentare Girod) era stato proposto come requisito minimo un sistema integrato di recupero del calore. A seguito dei pareri ricevuti dal settore questo requisito è stato abbandonato a favore di requisiti energetici minimi basati su misurazioni standard. L'obbligo di dichiarazione è il primo passo verso la definizione, in un secondo momento, di requisiti energetici minimi adeguati al mercato. Questa nuova prescrizione ha il vantaggio di permettere una valutazione della qualità energetica complessiva indipendentemente dalla tecnologia scelta e sulla base di una norma riconosciuta a livello internazionale.
Rispetto alla situazione attuale senza requisiti minimi per le lavastoviglie, in futuro la loro introduzione permetterà di conseguire in un anno un ulteriore risparmio di energia elettrica, corrispondente a quello stimato con l'introduzione del requisito minimo del recupero di calore integrato (circa 52 GWh) 3. L'entità del risparmio realizzato grazie all'obbligo di dichiarazione dipende principalmente dal comportamento degli acquirenti, pertanto ci asteniamo in questa sede da ogni stima.
Poiché tali modifiche rendono le esigenze più severe rispetto a quelle attualmente in vigore nell’UE, esse rappresentano degli ostacoli tecnici al commercio. Secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio le prescrizioni tecniche della Svizzera possono divergere da quelle dell’UE se ciò è reso necessario da interessi pubblici preponderanti (art. 4 della legge federale sugli ostacoli tecnici al com- mercio, LOTC; RS 946.51). Pertanto, nell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8) occorre introdurre ora, come eccezione, le lava- stoviglie professionali con raccordo alla rete, modificando l'articolo 2 lettera c numero 5. In simili casi il Consiglio federale deve valutare in modo approfondito la proporzionalità delle misure di cui all’articolo 4 capoverso 3 LOTC e prevedere espressamente delle deroghe al principio «Cassis-de-Dijon». Questo esame approfondito sarà effettuato dopo la valutazione della consultazione, in particolare anche sulla base dei pareri inoltrati dal settore e dai consumatori.
Il nuovo obbligo di dichiarazione per le lavastoviglie professionali si applicherà a partire dal 1° gennaio 2024, contemporaneamente all'entrata in vigore della maggior parte dei nuovi requisiti minimi previsti dalla revisione 23a (adempimento dell'iniziativa parlamentare Girod). È previsto un periodo di transi- zione di un anno, fino al 31 dicembre 2024, per la cessione degli apparecchi non conformi ai nuovi requisiti.
3 ENAK, «Grundlagen zur Energieeffizienz Gewerblicher Küchengeräte», UFE, 2021 (in tedesco).
Bush Energie GmbH, «5x Grundlagen effiziente Gewerbegeräte: gewerbliche Kaffeemaschinen, Medi- zinkühlgeräte, Eismaschinen, Untertischgeschirrspüler, Verkaufsbacköfen», UFE, 2021 (in tedesco). Weisskopf Partner GmbH, «Abklärungen zu Mindestanforderungen an Gewerbegeräte und Leucht- stofflampen», UFE, 2022 (in tedesco). Secondo gli studi ogni anno sarebbe possibile vendere 4000 lavastoviglie sottopiano nuove e 1515 lavastoviglie a capote nuove con una vita tecnica di 10 anni e 200 lavastoviglie a nastro e a traino con una durata di vita di 12 anni.
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2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro
tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni I requisiti in materia di efficienza energetica e relativa etichettatura sono disciplinati a livello federale; i Cantoni e i Comuni non sono coinvolti nella loro attuazione. I requisiti nuovi e quelli modificati possono essere attuati con le risorse umane e i crediti di progetto dell'UFE già disponibili e comportano spese supplementari di minima entità.
3. Conseguenze su economia, ambiente e società
Le modifiche apportate agli allegati 1.1, 1.12, 1.13, 1.21, 1.22 e 2.1 introducono essenzialmente corre- zioni minori, chiariscono questioni derivanti dalla prassi attuativa o sono di natura redazionale. Il lieve inasprimento dei requisiti dovrebbe avere solo un impatto minimo sull'economia. Altrettanto minime, benché positive, dovrebbero essere le ripercussioni su ambiente e società.
L'introduzione dell'obbligo di dichiarazione per le lavastoviglie professionali mira a un migliore sfrutta- mento del potenziale di efficientamento nel medio e lungo termine. Ciò, a sua volta, dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050 e alla sicurezza dell'approvvigiona- mento di medio e lungo termine.
Inoltre anche i consumatori finali trarranno vantaggio dalle modifiche operate: grazie ad esse, infatti, disporranno di informazioni sull'efficienza degli apparecchi e potranno così scegliere consapevolmente di acquistare apparecchi a consumo energetico ridotto; di norma il prezzo di acquisto degli apparecchi più efficienti è superiore a quello degli apparecchi meno efficienti, ma i costi energetici dei primi per la loro intera durata di vita sono notevolemente inferiori. I requisiti più severi rispetto a quelli dell'UE rap- presentano però un ostacolo tecnico al commercio. Tuttavia, l'obbligo di dichiarazione appena introdotto si basa su uno standard dell'UE, il che dovrebbe portare a medio-lungo termine a una riduzione delle differenze con eventuali future normative europee in materia di lavastoviglie professionali.
4. Rapporto con il diritto europeo
L’adeguamento al diritto europeo avviene secondo i principi contenuti nella legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Per quanto riguarda le esigenze per la commercializzazione di apparecchi la Svizzera riprende fondamentalmente, tra le altre, le prescrizioni dell’UE; sono ammesse unicamente le deroghe previste dall’ordinanza del 19 maggio 2010 sull’immis- sione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8). A causa delle modifiche all'OEEne previste con l'aggiunta dell'allegato 2.15 per le «lavastoviglie professionali con raccordo alla rete» queste ultime devono essere incluse come nuove eccezioni rispetto al diritto UE nell'articolo 2 lettera c numero 5 OIPPE.
Le modifiche previste agli allegati 1.1, 1.12, 1.13, 1.21, 1.22 e 2.1 allineano le prescrizioni svizzere con quelle dell'UE, riducendo così gli ostacoli al commercio.