Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA Divisione Circolazione stradale
Berna, 23 agosto 2023
Adeguamento delle disposizioni sul ricono- scimento degli organi specializzati nel con- trollo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze
Rapporto esplicativo per l’avvio della proce- dura di consultazione
BK-D-BB8A3401/1090
Compendio Il presente progetto di revisione è inteso a: aggiornare e precisare i requisiti per il riconoscimento degli organi di controllo;
garantire una valutazione e sorveglianza competenti degli organi di controllo;
soddisfare gli obblighi internazionali in relazione agli organi di controllo.
Situazione iniziale
In conformità agli impegni internazionali, la Svizzera deve provvedere alla sorveglianza dei cosiddetti organi di controllo. Gli enti di controllo tecnico ufficialmente riconosciuti sono autorizzati a rilasciare attestazioni che servono alle autorità competenti per l’im- matricolazione di veicoli e loro parti e all’USTRA per emettere omologazioni (approva- zioni del tipo) svizzere. Se detti organismi sono registrati («notificati») presso la rispet- tiva organizzazione internazionale ai sensi di un accordo internazionale, le loro attesta- zioni possono inoltre essere utilizzate per il rilascio di omologazioni valide anche all’estero.
Per il riconoscimento degli organi di controllo, la normativa svizzera richiede un appo- sito attestato di competenza, senza tuttavia specificare chi effettui la valutazione. Fi- nora questa attività è stata svolta dall’USTRA o, su richiesta dell’organo interessato e in via facoltativa, dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) mediante accredita- mento. Attualmente il riconoscimento è a tempo indeterminato; non è prevista una sor- veglianza costante per garantire il sussistere della competenza.
Contenuto del progetto
La presente revisione è volta ad aggiornare e precisare le disposizioni relative a rico- noscimento e notifica degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali al fine di soddisfare requisiti nazionali e obblighi internazionali. Essenzialmente si pro- pongono le misure indicate di seguito. Con l’avanzare della tecnologia, la gamma e la complessità degli ambiti di controllo sono in costante aumento. Lo sviluppo di conoscenze e risorse specifiche presso l’USTRA per la valutazione della competenza degli organi di controllo appare spropor- zionato in considerazione dell’esiguo numero di enti riconosciuti, attualmente pari a dieci. Ai fini del riconoscimento, la competenza dei richiedenti dovrà quindi essere di- mostrata mediante accreditamento del SAS negli ambiti corrispondenti. La valutazione degli organi di controllo è un compito fondamentale del SAS, che dispone a tal fine di una rete di esperti per i rispettivi settori ed è quindi in grado di garantire la qualità ri- chiesta. La validità del riconoscimento, finora illimitata, coinciderà con quella dell’accredita- mento. Durante il periodo di validità dell’accreditamento il SAS svolge audit di sorve- glianza tenendo conto anche di segnalazioni di terzi riguardanti gli organi di controllo accreditati. Ciò garantisce anche una sorveglianza costante della loro competenza. La procedura di riconoscimento in due fasi sarà mantenuta, ma per la prima volta ne saranno definiti gli effetti: il riconoscimento da parte dell’USTRA autorizzerà a svolgere attività di controllo ai fini dell’ammissione alla circolazione nazionale, mentre quello tra- mite decreto del Consiglio federale consentirà la notifica degli organi in conformità agli accordi internazionali.
Per la revoca del riconoscimento, non ancora disciplinata, saranno introdotte apposite disposizioni. Finora solo il riconoscimento disposto dall’USTRA è soggetto al pagamento di un im- porto fissato in base al tempo richiesto; l’eventuale revoca, la notifica e l’approvazione dei piani di controllo sono invece gratuiti. Saranno pertanto introdotte tasse per tutti i servizi connessi al riconoscimento degli organi di controllo.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
L’immatricolazione dei veicoli stradali richiede un’attestazione della conformità alle pre- scrizioni tecniche. I dieci organi di controllo ufficialmente riconosciuti riportati nell’alle- gato 2 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) sono autorizzati a eseguire appositi test e a redigere documenti di con- trollo che servono agli uffici della circolazione per disporre l’immatricolazione dei veicoli e loro parti, ma anche all’USTRA per il rilascio di omologazioni svizzere. Se, in aggiunta, tali enti sono notificati e riconosciuti ai sensi delle disposizioni dell’Ac- cordo ONU del 20 marzo 19582 (Accordo del 1958) e dell’Accordo sul reciproco rico- noscimento in materia di valutazione della conformità tra la Svizzera e la Comunità europea3 (MRA) presso la specifica organizzazione internazionale, possono rilasciare anche certificati di controllo ai fini dell’omologazione internazionale.
Agli organi di controllo che possono essere accreditati dall’Organizzazione per la Coo- perazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per le prove secondo i cosiddetti codici OCSE, riguardanti in particolare la protezione degli occupanti dei trattori (cfr. allegato 2 n. 13 dell’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i vei- coli stradali, OETV), si applicano regole e procedure diverse. Quale membro dell’OCSE la Svizzera partecipa al perfezionamento di queste disposizioni tecniche per i veicoli. A tale scopo ha selezionato una cosiddetta Designated Authority5 che rappresenta la Confederazione presso l’Organizzazione partecipando ai relativi gruppi di lavoro. Una tale autorità ha la facoltà di farsi accreditare come organo di controllo dall’OCSE for- nendo direttamente a quest’ultima la prova di conformità ai requisiti richiesti. Gli enti accreditati dall’OCSE (per la Svizzera ancora nessuno) possono stendere rapporti di perizia, esaminati e numerati dalla stessa e validi a livello internazionale senza ulteriori approvazioni ufficiali (cfr. UE, UNECE). Dato il trattamento speciale riservato a questi organismi, si rinuncia a una regolamentazione specifica nell’OATV.
Per essere riconosciuti, gli organi di controllo devono dimostrare di avere la compe- tenza necessaria (art. 17 cpv. 3 OATV). La normativa svizzera non specifica tuttavia a chi spetti accertarla. Finora la valutazione è eseguita dall’USTRA stesso, a meno che gli organi non siano già stati esaminati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) nell’ambito di un accreditamento volontario ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19966 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD). Date la rapida evoluzione e la cre- scente complessità delle prescrizioni, l’Ufficio dispone tuttavia sempre meno delle ri- sorse e competenze specifiche necessarie per svolgere questo compito.
1 RS 741.511 2 Accordo concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite concluso il 20 marzo 1958, RS 0.741.411 3 MRA (Mutual Recognition Agreement): Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, concluso il 21 giugno 1999, RS 0.946.526.81 4 RS 741.41 5 La Scuola universitaria di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (HAFL) di Zollikofen è «Designated Authority» scelta dall’USTRA. 6 RS 946.512
Gli attuali riconoscimenti sono in linea di principio di durata illimitata; manca inoltre una sorveglianza costante per garantire il sussistere della competenza degli organi di con- trollo. Ciò è insoddisfacente dal punto di vista nazionale e vietato in ambito internazio- nale, in quanto gli accordi internazionali prescrivono un monitoraggio continuo e una limitazione della durata del riconoscimento. La nuova normativa proposta tiene conto di questi aspetti. Il riconoscimento di un organo di controllo implica un’apposita decisione dell’USTRA (art. 17 cpv. 2 OATV); il successivo inserimento nell’allegato 2 OATV attraverso revi- sione dell’ordinanza consente la notifica ai sensi dell’Accordo del 1958 e dell’MRA.
Finora solo il riconoscimento da parte dell’USTRA è soggetto a tasse, fissate in base all’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti (OgeEm), mentre la no- tifica, la revoca del riconoscimento e l’approvazione dei piani di controllo non compor- tano spese per gli enti interessati, malgrado costituiscano servizi della Confederazione a pagamento. Nell’ordinanza del 7 novembre 20078 sugli emolumenti USTRA (OEmo- USTRA) saranno pertanto stabilite le tasse applicabili nei vari casi.
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
Fondamentalmente, la valutazione e la sorveglianza della competenza degli organi di controllo possono essere effettuati sia dall’USTRA sia nell’ambito di un accreditamento da parte del SAS. Queste attività presuppongono conoscenze specifiche, tra l’altro ri- guardo a norme tecniche, metodi di prova e sistemi di qualità, nonché risorse adeguate. In qualità di ente tecnico, l’USTRA possiede le conoscenze tecnico-giuridiche richieste a tal fine. Negli ultimi anni, la portata e la complessità delle prescrizioni in materia e quindi anche i requisiti specifici degli organi di controllo in termini di competenza sono tuttavia costantemente aumentati, per cui anche le risorse e competenze dell’USTRA non sono più sufficienti. Il SAS, invece, è un ente ufficiale specializzato nella valuta- zione e sorveglianza degli organi di controllo nell’ambito dell’accreditamento che di- spone inoltre di una rete di esperti a cui può rivolgersi in caso di necessità. Il numero di organismi riconosciuti nel settore interessato è esiguo (attualmente solo dieci) e, date le dimensioni limitate del mercato svizzero, non si prevede che aumenti significativamente. Appare quindi sproporzionato che l’USTRA mantenga e approfon- disca le conoscenze specifiche richieste fornendo le risorse necessarie. Inoltre, dato che alcuni enti riconosciuti dispongono già di un accreditamento volontario SAS nel loro ambito di competenza, si è deciso di non far più svolgere le attività in parola all’USTRA, ma di assegnarle al SAS nel quadro dell’accreditamento.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Le modifiche proposte sono conformi al diritto UE e alle norme armonizzate dell’ONU sui veicoli, in quanto entrambi richiedono l’accreditamento per valutare e sorvegliare la competenza degli organi di controllo e limitare la validità del riconoscimento. Con detti adeguamenti, la Svizzera adempie agli obblighi previsti dagli accordi internazionali.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
La presente revisione è intesa ad adeguare le disposizioni relative al riconoscimento degli organi di controllo ai requisiti più evoluti e ai crescenti obblighi, tenendo in consi-
7 RS 172.041.1 8 RS 172.047.40
derazione anche le norme internazionali dell’ONU in relazione con l’Accordo del 1958 e quelle dell’UE applicabili nel quadro dell’MRA. Nell’UE, il regolamento (UE) 2018/8589 contiene i requisiti di più ampia portata per gli organi di controllo nel settore dei veicoli stradali, non ancora integrati nell’MRA. Nell’ottica di un eventuale aggiorna- mento dell’MRA, le nuove disposizioni comporteranno un’armonizzazione con il rego- lamento UE. La normativa proposta riguarda i seguenti aspetti:
• Requisiti per il riconoscimento e la notifica Per il riconoscimento e la notifica gli organi di controllo devono presentare apposita domanda all’USTRA. Questa procedura non è tuttavia ancora disciplinata e sarà quindi inclusa nelle nuove disposizioni (art. 17a cpv. 1 P-OATV). La prova di competenza richiesta per il riconoscimento sarà specificata prescrivendo il possesso di un certificato di accreditamento valido rilasciato dal SAS per l’ambito di prova per cui si fa domanda (art. 17a c 2 lett. a P-OATV). Poiché all’USTRA si vanno riducendo le conoscenze e risorse umane necessarie per determinare la competenza degli organi di controllo, in futuro sarà richiesto a tale scopo un accreditamento del SAS. Quest’ultimo è un ente ufficiale istituito dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e riconosciuto a livello internazionale, addetto principalmente alla valutazione della competenza degli organismi di controllo e dotato a tal fine di una rete di esperti esterni. Non solo la valutazione tramite accreditamento è in linea con le norme interna- zionali10, ma alcuni organi riconosciuti dispongono già di certificati SAS in determinati ambiti. L’USTRA può inoltre partecipare alle attività di accreditamento in qualità di os- servatore. I costi di accreditamento sono fissati in base all’ordinanza del 10 marzo 200611 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento (Oemo-Acc). Sul sito del SAS è disponibile una stima approssimativa dei costi12 per l’accreditamento e la sorveglianza, secondo la quale, durante i cinque anni di validità dell’accreditamento, si possono prevedere importi intorno ai 40 000 franchi. Non è pos- sibile fornire indicazioni più precise, in quanto i costi dipendono dalla situazione speci- fica e dalla portata dell’attività di un organismo. Eventuali spese aggiuntive per gli or- gani già accreditati dipendono dal campo di applicazione degli accreditamenti esistenti; per gli enti non ancora accreditati sarà invece necessario un accreditamento iniziale, il cui preventivo è redatto dal SAS in base al singolo caso. Per coprire i rischi d’impresa gli organi di controllo dovranno avere un’assicurazione di responsabilità civile con una copertura di almeno 10 milioni di franchi (art. 17a cpv. 2 lett. b P-OATV), analogamente a quanto previsto per le imprese del settore automobi-
listico (art. 71 LCStr), cui si applica l’articolo 3 dell’ordinanza del 20 novembre 195913 sull’assicurazione dei veicoli (OAV). Saranno invece esonerati dall’obbligo di assicura- zione gli organi di controllo per i quali lo Stato si assume i rischi di responsabilità civile
9 Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mer- cato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ul- timo dal regolamento delegato (UE) 2021/1445, GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4. 10 Allegato 2 prima parte numero 2.1 dell’Accordo del 1958, RS 0.741.411 nonché articolo 67 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/858 del Par- lamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro ri- morchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento dele- gato (UE) 2021/1445, GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4. 11 RS 946.513.7 12 La stima dei costi è disponibile all’indirizzo: www.sas.admin.ch > Come ottiene il mio organismo l’accreditamento? > Basi e documenti generali > Basi generali > Regolamenti generali per l’accreditamento Stima dei costi / Allegato 02 al doc. n. 741 rev. 01. 13 RS 741.31
(art. 17a cpv. 3 P-OATV). Tutto ciò consente di assolvere anche gli obblighi previsti dalle prescrizioni internazionali14. Sia gli uffici della circolazione sia l’USTRA necessitano di informazioni sui documenti di controllo degli organismi riconosciuti, i primi per emettere le decisioni relative all’im- matricolazione di veicoli e loro parti, il secondo per il rilascio di omologazioni. Sarà pertanto disciplinato l’obbligo per gli organi di controllo riconosciuti di fornire informa- zioni sui propri documenti a dette autorità (art. 17b cpv. 3 P-OATV).
Effetto del riconoscimento La normativa vigente non stabilisce quali autorizzazioni sono connesse al riconosci- mento da parte dell’USTRA (art. 17 cpv. 2 OATV) e al successivo inserimento di un organo di controllo nell’allegato 2 OATV. Sarà pertanto precisato che il riconoscimento da parte dell’USTRA (tramite decisione) autorizza il titolare a rilasciare certificati di con- trollo (art. 17b cpv. 1 P-OATV), mentre il successivo inserimento nell’allegato 2 dell’OATV mediante revisione di ordinanza consente la notifica nel quadro di accordi internazionali (art. 17c cpv. 1 P-OATV). I rapporti di perizia redatti da organi di controllo notificati possono essere impiegati per il rilascio di omologazioni valide a livello inter- nazionale. Oggi sono noti al pubblico solo gli organi di controllo elencati nell’allegato 2 OATV. Per migliorare la trasparenza, in futuro questi ultimi saranno pubblicati anche sul sito dell’USTRA, insieme a quelli non notificati e specificando grado di riconoscimento e ambito di competenza (art. 17 cpv. 3 P-OATV).
Prescrizioni e documenti relativi agli esami nonché piani di controllo L’accreditamento SAS riguarderà l’ambito di controllo valido nel quadro del riconosci- mento. Le prescrizioni e i documenti relativi agli esami applicabili in questo contesto saranno pertanto precisati e approfonditi (art. 19 cpv. 1 P-OATV). Per gli ambiti in cui non esistono disposizioni legali esplicite (quali i controlli di modifiche ai veicoli), gli or- gani di controllo devono già presentare un piano di controllo ai fini del riconoscimento. I piani di controllo saranno integrati nelle nuove disposizioni come parte dell’accredita- mento (art. 19 cpv. 2 P-OATV). I piani saranno approvati dall’USTRA con l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti (ad es. esperti) (art. 19 cpv. 3 e 4 P-OATV); i costi per
l’approvazione saranno a carico dell’organo interessato (art. 19 cpv. 5 P-OATV).
Sorveglianza Gli organi di controllo non sono soggetti ad alcuna sorveglianza, fatta eccezione per quella esercitata dall’USTRA a livello giuridico (ad es. per quanto riguarda le notifiche di terzi relative all’applicazione conforme delle prescrizioni per i veicoli). Per colmare questa lacuna sarà introdotto l’accreditamento SAS come requisito per ottenere il rico- noscimento (art. 17a cpv. 2 lett. a P-OATV). Con questa procedura, il SAS conferma la competenza, l’imparzialità e il metodo di lavoro uniforme di un organo di controllo nell’effettuare determinate ispezioni. Per l’accreditamento e il suo mantenimento, il SAS esegue le perizie richieste a pagamento (art. 19 OAccD). L’USTRA potrà parteci- pare a queste valutazioni in qualità di osservatore. Le notifiche di terzi in relazione a organi di controllo sono trattate, in base alla competenza, dal SAS o dall’USTRA.
Limitazione temporale e revoca del riconoscimento In base agli accordi internazionali e alle prescrizioni UE, il riconoscimento deve avere durata limitata15. A tale scopo la sua validità (successivamente anche quella della no-
14 Articolo 68 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti de- stinati a tali veicoli che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1445, GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4. 15 Allegato 2 terza parte numero 10.2 lettera c dell’Accordo del 1958, RS 0.741.411 nonché articolo 73 paragrafo 15 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli che modifica i regola- 8/15
tifica) coinciderà con quella dell’accreditamento SAS. Quest’ultimo è valido al massimo cinque anni e può essere prorogato una sola volta per altri cinque anni (art. 15 OAccD), dopodiché è necessario un nuovo accreditamento. Le vigenti disposizioni dell’OATV non si esprimono sulla revoca del riconoscimento e della notifica. Questa fattispecie sarà quindi inclusa nelle nuove disposizioni (art. 17d cpv. 1 P-OATV). La revoca del riconoscimento e delle relative notifiche comporterà la perdita di tutte le autorizzazioni a rilasciare attestazioni di controllo (art. 17d cpv. 2 P- OATV) e la cancellazione dall’allegato 2 dell’organo di controllo in questione. In futuro l’allegato 2 OATV sarà aggiornato, se necessario, almeno una volta all’anno.
Tasse Il riconoscimento, la notifica e l’approvazione dei piani di controllo costituiscono servizi della Confederazione a pagamento. Finora, sulla base dell’OgeEm, viene riscossa una tassa in funzione degli oneri (valore indicativo fino a circa 500 franchi) solo per il rico- noscimento da parte dell’USTRA (art. 17 cpv. 2 OATV). Per l’inserimento nell’allegato 2 (mediante revisione dell’ordinanza), la notifica e l’approvazione dei piani di controllo non sono previsti contributi. Questi ultimi saranno pertanto disciplinati nel dettaglio e in relazione ai singoli provvedimenti e riguarderanno unicamente le spese direttamente generate dagli organi di controllo, ossia per il riconoscimento andranno pagati il tratta- mento della domanda e il rilascio della decisione, per la notifica la procedura secondo le disposizioni degli accordi internazionali16, per i piani di controllo l’esame e l’approva- zione da parte dell’USTRA. Per motivi di trasparenza, al riconoscimento e alla notifica si applicheranno tariffe forfettarie. La revoca, invece, sarà fatturata in base a tempo e risorse, per via delle diverse procedure applicabili (allegato n. 6 P-OEmo-USTRA). Lo stesso vale per l’approvazione dei piani di controllo, variando questi per dimensioni e contenuto ed essendo specifici di ciascun organo. I costi per l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti (ad es. esperti) nell’esame dei piani di controllo saranno fatturati sepa- ratamente (art. 19 cpv. 5 P-OATV).
Disposizione penale Attualmente non esistono disposizioni penali in relazione al riconoscimento degli organi
di controllo. Saranno pertanto previste per il mancato rispetto dei relativi obblighi (art. 44 lett. d P-OATV), come quello di notifica o di assicurazione di responsabilità civile (cfr. art. 17b cpv. 2 P-OATV).
3.2 Attuazione
L’insieme delle disposizioni può essere attuato con le strutture federali e cantonali esi- stenti.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l’approvazione del tipo di veicoli
stradali (OATV) Ingresso
L’articolo 104d LCStr è eliminato dall’elenco perché abrogato.
Sostituzione di espressioni
menti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regola- mento delegato (UE) 2021/1445, GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4. 16 Allegato 2 prima parte numero 3 dell’Accordo del 1958, RS 0.741.411 e art. 11 MRA (Mutual Recognition Agreement), RS 0.946.526.81
Cpv. 1: negli articoli 21, 23 capoverso 1, 24 e 27 capoverso 1 è precisato che si inten- dono gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17.
Cpv. 2: nella versione italiana i termini «rapporto d’esame» e «rapporto di esame» sono sostituiti per motivi di uniformità con «rapporto di perizia».
Art. 2 lett. m e n
Lett. m: la formulazione è adattata in quanto sono autorizzati a rilasciare valutazioni della conformità non solo gli organi di controllo elencati nell’allegato 2, ma anche quelli riconosciuti dall’USTRA ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2. Il rimando all’articolo 17 include entrambi.
Lett. n: per motivi di uniformità nella versione francese «rapport d’examen» è sostituito con «rapport d’expertise» e nella versione italiana «rapporto d’esame» è sostituito con «rapporto di perizia».
Art. 4 cpv. 7
La formulazione è adattata in quanto sono autorizzati a rilasciare valutazioni della con- formità non solo gli organi di controllo elencati nell’allegato 2, ma anche quelli ricono- sciuti dall’USTRA ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2. Il rimando all’articolo 17 include entrambi.
Art. 17
Rubrica: è disciplinata solo la competenza per i controlli tecnici. I requisiti per il ricono- scimento degli organi di controllo sono stabiliti all’articolo 17a (nuovo).
Cpv. 1: si specifica che l’esame tecnico deve essere eseguito da un organo di controllo riconosciuto nel relativo ambito.
Cpv. 2: gli organi di controllo sono riconosciuti nel loro ambito di competenza. Il verbo «autorizzare» è pertanto sostituito con «riconoscere». L’aggettivo «provvisorio» non è necessario e viene omesso in quanto s’intende solo il riconoscimento da parte dell’USTRA, così come per l’inserimento degli organi di controllo nell’allegato 2 non è utilizzato l’aggettivo «definitivo». Il riconoscimento dell’USTRA comporta la successiva iscrizione nell’allegato 2.
Cpv. 3: la prova della competenza secondo le norme internazionali prescritta dal vi- gente capoverso 3 è implicita nel nuovo requisito dell’accreditamento (cfr. anche art. 17a cpv. 2 lett. a) e può quindi essere omessa in questa sede. Solo gli organi di con- trollo elencati nell’allegato 2 sono oggi pubblicamente noti. Per motivi di trasparenza, sul sito dell’USTRA sarà pubblicato anche il riconoscimento dell’USTRA (cfr. cpv. 2) o la revoca dello stesso (art. 17d).
Cpv. 4: gli organi attualmente riconosciuti non coprono tutti gli ambiti di verifica esistenti nel settore automobilistico. In tali casi si ricorre agli attestati (ad es. omologazioni o dichiarazioni di conformità del produttore ai sensi dell’art. 14 OATV) definiti nei testi giuridici esistenti (in particolare OETV e OATV). Qualora non esistano organi di con- trollo riconosciuti per le prove tecniche né sia possibile fornire i pertinenti documenti, l’USTRA stabilisce la procedura da seguire.
Art. 17a (nuovo) 10/15
Finora è l’USTRA a valutare la conformità degli organi di controllo ai requisiti di com- petenza richiesti per il riconoscimento. Dato il rapido aumento di complessità e portata delle prescrizioni tecniche per i veicoli, l’Ufficio dispone tuttavia sempre meno delle conoscenze specialistiche e risorse necessarie per una valutazione completa. Il Servi- zio di accreditamento svizzero (SAS), gestito dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), è invece responsabile della valutazione e sorveglianza degli organi di controllo nell’ambito dell’OAccD e, per svolgere la sua funzione, può contare su una rete di esperti per i vari ambiti tecnici. Alcuni degli enti riconosciuti sono tra l’altro già in pos- sesso di un certificato di accreditamento SAS su base volontaria.
Cpv. 1: per il riconoscimento e la notifica di un organo di controllo è già necessaria una domanda; tale requisito viene ora sancito nell’ordinanza.
Cpv. 2 lett. a: per il riconoscimento sarà richiesto un accreditamento SAS valido per il pertinente ambito di competenza.
Cpv. 2 lett. b: per garantire la copertura di eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi derivanti dalle attività degli organi di controllo sarà prescritta un’assicurazione di responsabilità civile valida con copertura di almeno 10 milioni di franchi. Questo im- porto minimo si basa sulle disposizioni dell’articolo 3 OAV applicate all’assicurazione obbligatoria delle imprese del settore automobilistico (art. 71 LCStr).
Cpv. 3: saranno esonerati dall’obbligo di assicurazione di cui al capoverso 2 lettera b gli organi di controllo statali i cui rischi di responsabilità civile sono assunti dallo Stato.
Cpv. 4: la domanda di accreditamento dovrà essere presentata direttamente al SAS, il quale trasmetterà all’USTRA il programma per l’audit di accreditamento. L’Ufficio potrà partecipare agli audit di accreditamento, sorveglianza e rinnovo dell’accreditamento in qualità di osservatore.
Cpv. 5: si fa riferimento alle direttive e ai documenti relativi agli esami, nonché ai piani di controllo rilevanti per l’accreditamento (v. anche art. 19).
Cpv. 6: poiché un accreditamento valido costituisce il requisito fondamentale per il ri- conoscimento, il SAS dovrà informare l’USTRA di qualsiasi adeguamento, sospensione o revoca.
Art. 17b (nuovo)
Cpv. 1: la procedura di riconoscimento in due fasi (decisione dell’USTRA ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 e successivo inserimento nell’allegato 2 mediante revisione dell’ordi- nanza) viene mantenuta. Si specifica tuttavia l’autorizzazione a rilasciare attestazioni di controllo nazionali (per l’immatricolazione di singoli veicoli o come base per il rilascio di omologazioni svizzere) ottenuta dagli organi di controllo riconosciuti dall’USTRA.
Cpv. 2: è stabilito l’obbligo per gli organi di controllo riconosciuti di comunicare all’USTRA qualsiasi modifica riguardante l’assicurazione di responsabilità civile.
Cpv. 3: i certificati di controllo degli organi riconosciuti servono alle autorità di immatri- colazione per emettere decisioni (art. 4 cpv. 7 OATV) e all’USTRA per rilasciare omo- logazioni (art. 13 cpv. 2 OATV). Gli organi di controllo sono pertanto tenuti a fornire alle autorità di immatricolazione e all’USTRA informazioni sui documenti di controllo.
Art. 17c (nuovo) 11/15
Cpv. 1: si precisa la possibilità di notifica ai sensi degli accordi internazionali in seguito all’iscrizione dell’organo di controllo nell’allegato 2. La notifica è possibile solo se sono soddisfatti i requisiti previsti dal rispettivo accordo. Ad esempio, l’articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo del 1958 stabilisce che, per la notifica di un organismo, anche l’autorità di approvazione deve essere notificata per il regolamento ONU in questione (l’USTRA non lo è per tutti i regolamenti ONU). Una notifica riconosciuta dall’organizzazione in- ternazionale autorizza gli organi di controllo a rilasciare attestazioni in base ai pertinenti regolamenti internazionali, e quindi utilizzabili per il rilascio di omologazioni internazio- nali.
Cpv. 2: per la notifica si dovrà presentare domanda all’USTRA.
Art. 17d (nuovo)
Attualmente i riconoscimenti degli organi di controllo sono definitivi. Sia l’Accordo del 1958 che il regolamento (UE) 2018/85817 prescrivono invece una durata limitata, il primo senza specificare una scadenza, il secondo fissando un termine di cinque anni. Il regolamento UE non è vincolante per la Svizzera per via del vigente capitolo 12 MRA relativo agli organi di controllo. Nell’ottica di un eventuale aggiornamento dell’MRA oc- corre tuttavia un’armonizzazione con il regolamento UE per quanto riguarda i requisiti degli organi di controllo. Essendo anche l’accreditamento del SAS limitato a cinque anni (art. 15 OAccD), il riconoscimento sarà valido per la durata di validità di quest’ul- timo e finché sono soddisfatti gli altri requisiti per il riconoscimento.
Cpv. 1 lett. a: il riconoscimento potrà essere revocato su richiesta dell’organo di con- trollo.
Cpv. 1 lett. b: il riconoscimento potrà essere revocato se non sono più soddisfatti i criteri richiesti (cfr. art. 17a cpv. 2).
Cpv. 1 lett. c: il riconoscimento potrà essere revocato se l’organo di controllo non ri- spetta le disposizioni in merito a prescrizioni e documenti di relativi agli esami e piani di controllo (cfr. art. 19 cpv. 1-3).
Cpv. 2: la revoca del riconoscimento e delle relative notifiche comporta la perdita im- mediata per gli organi di controllo dell’autorizzazione a rilasciare attestazioni.
Art. 18 cpv. 1
La formulazione è adattata in quanto possono essere incaricati di eseguire verifiche non solo gli organi di controllo elencati nell’allegato 2, ma anche quelli riconosciuti dall’USTRA ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2. Il rimando all’articolo 17 include en- trambe le fattispecie.
Art. 19
Cpv. 1: l’accreditamento del SAS riguarderà l’ambito di competenza degli organi di con- trollo. Per l’esecuzione degli esami vengono definite prescrizioni disponibili sotto forma di basi giuridiche concrete e altre disposizioni ufficiali.
17 Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mer- cato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ul- timo dal regolamento delegato (UE) 2021/1445, GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4.
Cpv. 2: viene stabilito che le verifiche per le quali non esistono prescrizioni esplicite (cfr. cpv. 1) sono effettuate in base a piani di controllo stilati dagli organi stessi, come avviene già oggi, ad esempio, per i veicoli modificati. Anche questi piani sono parte dell’accreditamento.
Cpv. 3: per essere validi, i piani di controllo e i loro aggiornamenti dovranno essere approvati dall’USTRA.
Cpv. 4: i piani saranno approvati dall’USTRA, se necessario, con il coinvolgimento di altri soggetti (ad es. esperti).
Cpv. 5: i costi di approvazione dei piani saranno a carico dei rispettivi organi di controllo.
Art. 44 lett. d (nuova)
Il mancato adempimento di obblighi legati all’accreditamento sarà punito con la multa, a meno che non siano applicabili sanzioni più severe.
Art. 47a (nuovo) Disposizione transitoria
L’accreditamento degli organi di controllo richiede tempo (secondo il SAS almeno un anno18) e comporta costi ai sensi dell’Oemo-Acc. Gli organi di controllo attualmente riconosciuti dovranno poter allinearsi alle nuove disposizioni e, se necessario, rivedere i propri ambiti di competenza. Viene pertanto concesso loro un periodo transitorio di cinque anni per l’applicazione delle nuove disposizioni.
All. 2
Il titolo è modificato in «Organi di controllo riconosciuti», aggiornando l’allegato.
Dal 17 dicembre 2021 il DTC Dynamic Test Center AG è provvisoriamente riconosciuto dall’USTRA per i test elettrotecnici di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi (art. 17 cpv. 2 OATV). Trattandosi di un ambito supplementare per il quale il DTC AG dispone di un accreditamento valido del SAS, viene integrato nell’allegato 2.
La Società Svizzera dell’industria del gas e delle acque (SSIGA) con il suo Ispettorato tecnico dell’Industria Svizzera del Gas (ITISG) è eliminata dall’allegato 2 in seguito al suo ritiro come organo di controllo riconosciuto. La denominazione di Eurofins Electrosuisse Product Testing AG è aggiornata in Euro- fins Electric & Electronic Product Testing AG.
4.2 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli
stradali (OETV) Sostituzione di un’espressione
In alcuni articoli si parla di «organo di controllo riconosciuto dall’USTRA» con cui si intende solo il riconoscimento ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 OATV, mentre in realtà sono inclusi anche gli organi di cui all’allegato 2 OATV. In tutto l’atto normativo
18 Tempistica per l’accreditamento iniziale disponibile all’indirizzo: www.sas.admin.ch > Come ottiene il mio organismo l’accreditamento? > Basi e documenti generali > Basi generali > Regolamenti generali per l’accreditamento Tempistica per l’accreditamento iniziale / Allegato 01 al doc. n.
741 rev. 02.
l’espressione «organo di controllo riconosciuto dall’USTRA» è pertanto sostituita con «organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 OATV».
La disposizione viene riformulata a fini di semplificazione sostituendo l’espressione «elencati nell’allegato 2 OATV o riconosciuti dall’USTRA conformemente all’articolo 17 capoverso 2 OATV» con «ai sensi dell’articolo 17 OATV».
L’espressione «organo di controllo di cui all’allegato 2 OATV» è sostituita con «organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 OATV».
Art. 164 cpv. 3 lett. c
L’espressione «organo di controllo riconosciuto» è integrata da «ai sensi dell’articolo 17 OATV».
All. 7 n. 41
L’espressione «organo di controllo riconosciuto» è integrata da «ai sensi dell’articolo 17 OATV».
4.3 Ordinanza del 7 novembre 2007 sugli emolumenti USTRA (OEmo-
USTRA) All. n. 6 e 7 (nuovo)
Attualmente non sono esplicitamente disciplinate tasse in relazione al riconoscimento degli organi di controllo. Solo per la decisione di riconoscimento emessa dall’USTRA è addebitato un importo in base agli oneri in conformità con l’OgeEm. Il riconoscimento e la relativa revoca, la notifica e l’approvazione dei piani di controllo costituiscono tut- tavia servizi della Confederazione a pagamento, per i quali vengono quindi introdotte tasse specifiche (cfr. anche art. 17a cpv. 2, 17c cpv. 1, 17d cpv. 1 e 19 cpv. 5 P-OATV).
N. 6.1: la tassa per il riconoscimento comprende il trattamento della domanda e la de- cisione in merito. Una procedura di riconoscimento può interessare diversi ambiti.
N. 6.2: la tassa per la notifica riguarda la procedura secondo le disposizioni del rispet- tivo accordo internazionale19. Per ciascuna procedura di riconoscimento o di notifica possono essere notificati uno più ambiti di controllo.
N. 6.3: per la revoca del riconoscimento le tasse sono fissate in base agli oneri, va- riando questi a seconda della procedura applicata.
N. 6.4: anche l’approvazione dei piani di controllo individuali richiede un dispendio di tempo differente e quindi importi variabili.
N. 7: in seguito all’inserimento delle nuove tasse, il vigente numero 6 in fondo alla ta- bella e relativo ad altre tasse generali è spostato senza modifiche nel nuovo numero 7.
19 Allegato 2 prima parte numero 3 dell’Accordo del 1958, RS 0.741.411 e art. 11 MRA (Mutual Recognition Agreement), RS 0.946.526.81
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le modifiche proposte non hanno sostanziali ripercussioni per la Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re- gioni di montagna Gli organi di controllo dovranno sostenere costi aggiuntivi per soddisfare il requisito dell’accreditamento SAS (e, se richiesto per l’ambito di competenza, per l’approvazione del piano di controllo; v. n. 4.1 relativo all’art. 47a P-OATV). È pertanto possibile che rinuncino ad ambiti di controllo meno redditizi, privando gli uffici cantonali della circola- zione dell’opportunità di far svolgere determinate verifiche presso organismi ricono- sciuti. Tuttavia già oggi gli enti che non intendono più svolgere una determinata attività di controllo possono decidere di ritirarsi. Di conseguenza, non si prevedono ripercus- sioni nemmeno in questo contesto.
5.3 Ripercussioni sull’economia
Il requisito dell’accreditamento SAS richiesto per il riconoscimento (ed eventualmente l’approvazione del piano di controllo; v. n. 4.1 relativo all’art. 47a P-OATV) potrà gene- rare costi aggiuntivi anche per i dieci organi di controllo attualmente riconosciuti. Sei di essi dispongono già di un accreditamento, almeno per una parte degli ambiti di com- petenza. Eventuali costi supplementari per questi organi dipendono dal campo di ap- plicazione degli accreditamenti esistenti. Per gli organismi non ancora accreditati sarà richiesto un accreditamento iniziale.
5.4 Ripercussioni sulla società
Le misure proposte garantiscono la competenza degli organi di controllo riconosciuti anche nel tempo, consentendo di tenere conto della continua evoluzione delle prescri- zioni tecniche per i veicoli volte a migliorare la sicurezza stradale.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
Non si prevedono ripercussioni specifiche.
6 Aspetti giuridici
6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera e in parte esplicitamente richieste dagli stessi. Non sono creati ostacoli tecnici al commercio. È garantita la compatibilità con la nor- mativa UE e ONU e non vi sono contraddizioni con i trattati bilaterali tra la Svizzera e l’UE (MRA) né con le disposizioni dell’Accordo del 1958.
6.2 Delega di competenze legislative
La presente revisione rispetta i limiti posti al Consiglio federale dalla legge federale del 19 dicembre 195820 sulla circolazione stradale (LCStr) e dalla legge del 21 marzo 199721 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) (art. 12 cpv. 4
20 RS 741.01 21 RS 172.010