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Progetto preliminare concernente la legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) Attuazione dell’iniziativa cantonale 19.300 «Nessun termine di prescri- zione per chi ha commesso un reato grave»

Rapporto esplicativo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati

del 12 ottobre 2023

2021–...... 1

Compendio

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati pone in consulta- zione il progetto preliminare concernente una legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio.

Situazione iniziale L’iniziativa 19.300 depositata dal Cantone di San Gallo chiede che per i reati più gravi non sia previsto alcun termine di prescrizione. Dopo un dibattito controverso, il Parlamento ha deciso di stretta misura di dare seguito all’iniziativa. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati presenta ora un pro- getto preliminare concernente l’imprescrittibilità dell’assassinio.

Contenuto del progetto Conformemente a quanto previsto nel progetto preliminare, l’imprescrittibilità non si applicherà a tutti i reati del Codice penale e del Codice penale militare passibili di una pena detentiva «a vita». L’attenzione è esplicitamente rivolta all’omicidio e il progetto preliminare si limita di conseguenza a questo reato. La Commissione ha inoltre deciso di non rendere imprescrittibile l’assassinio com- messo da un minore. Una simile disposizione non sarebbe infatti conciliabile con i principi consolidati su cui si fonda il diritto penale minorile in Svizzera; nella prassi potrebbe addirittura portare a sentenze discutibili.

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Indice Compendio 2

1 Situazione iniziale 4

1.1 Iniziativa cantonale 19.300 (San Gallo) 4

1.2 Lavori preparatori della Commissione 4

1.3 Diritto vigente e necessità di agire 5

1.3.1 L’imprescrittibilità nel diritto vigente 5

1.3.2 Necessità di agire 7

1.4 Alternative esaminate e opzione scelta 8

1.4.1 Prescrizione dell’azione penale e prescrizione della pena 8

1.4.2 Rinuncia a una modifica del DPMin 8

1.4.3 Limitazione all’assassinio 10

2 Diritto comparato 11

3 Punti essenziali del progetto 11

3.1 La normativa proposta 11

4 Commento ai singoli articoli 11

5 Ripercussioni 12

5.1 Ripercussioni per la Confederazione 12

5.2 Ripercussioni per i Cantoni 12

6 Aspetti giuridici 13

6.1 Costituzionalità 13

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 13

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Iniziativa cantonale 19.300 (San Gallo)

Il 7 gennaio 2019 il Cantone di San Gallo ha depositato l’iniziativa 19.300, confor- memente all’articolo 115 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl). L’iniziativa ha il tenore seguente:

«Il Gran Consiglio invita l’Assemblea federale a modificare il Codice pe- nale svizzero al fine di portare da 30 anni a imprescrittibile il termine di prescrizione per le pene detentive a vita.»

A sostegno della loro richiesta, gli autori dell’iniziativa sottolineano i progressi com- piuti negli ultimi decenni dalla medicina forense, soprattutto per quanto riguarda l’analisi del DNA.

Con 20 voti contro 18, il 10 marzo 2020 il Consiglio degli Stati ha deciso, su proposta della sua Commissione degli affari giuridici (CAG-S, 7/4/2) e conformemente all’ar- ticolo 109 capoverso 2 LParl, di non dare seguito all’iniziativa. Dato che nel caso di un’iniziativa cantonale è richiesta la decisione di entrambe le Camere (art. 116 cpv. 3 LParl), l’iniziativa è stata successivamente sottoposta al Consiglio nazionale. Il 1° giugno 2021 la Camera bassa, allineandosi a quanto proposto da una minoranza (13/8) della sua Commissione (CAG-N), ha deciso con 90 voti contro 89 e 10 asten- sioni di dare seguito all’iniziativa. Il 16 dicembre 2021 il Consiglio degli Stati ha se- guito la proposta di una minoranza della CAG-S (8/5) e ha dato seguito anch’esso all’iniziativa con 21 voti contro 20.

1.2 Lavori preparatori della Commissione

Nella sua seduta del 3 novembre 2022, la Commissione ha discusso dell’attuazione dell’iniziativa basandosi su un documento di lavoro elaborato dall’Amministrazione e ha così potuto definire l’orientamento che avrebbe voluto dare al progetto prelimi- nare. Sulla scorta delle spiegazioni fornitele dagli autori dell’iniziativa in occasione della seduta del 16 gennaio 2020, la CAG-S si è espressa per un’attuazione dell’ini- ziativa nel senso voluto dai suoi autori, ossia per una soppressione dei termini di pre- scrizione soltanto per l’assassinio (art. 112 del Codice penale [CP2]), preferendola a un’attuazione letterale del testo depositato (per cui l’imprescrittibilità sarebbe invece applicata a tutti i reati passibili di una pena detentiva a vita)3.

La Commissione ha innanzitutto specificato che – per evidenti ragioni di coerenza – oltre alle prospettate modifiche del CP è necessario adeguare anche il Codice penale

3 Per maggiori dettagli, cfr. n. 1.4.3.

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militare (CPM4) e che nelle relative riflessioni deve essere tenuto in considerazione anche il diritto penale minorile (DPMin5).

Occorre aggiungere che, benché nella motivazione dell’iniziativa sia contemplata sol- tanto la prescrizione dell’azione penale (art. 97 seg. CP), per la Commissione appare ovvio che l’imprescrittibilità debba applicarsi anche all’esecuzione stessa delle pene detentive a vita (art. 99 cpv. 1 CP)6.

La Commissione ha infine deciso di non apportare alcuna modifica al DPMin. Si ram- menta infatti che già in occasione dell’attuazione dell’iniziativa popolare «Per l’im- prescrittibilità dei reati di pornografia infantile» era stato deciso, per ragioni teleolo- giche e di sistematica del diritto, di non riprendere nel DPMin l’imprescrittibilità dei reati sessuali e di pornografia commessi su fanciulli (art. 101 cpv. 1 lett. e CP)7.

La Commissione ha esaminato il progetto preliminare nella sua seduta del 12 ottobre 2023. La richiesta dell’iniziativa cantonale è stata oggetto di un dibattito assai contra- stato: nella votazione sul complesso la Commissione ha approvato il progetto con 5 voti contro 0 e 6 astensioni. Ha inoltre approvato il relativo rapporto esplicativo e ha deciso di attendere che nella sessione invernale 2023 il Consiglio degli Stati proro- gasse di due anni il termine per l’attuazione dell’iniziativa per poi avviare successiva- mente la procedura di consultazione.

In virtù dell’articolo 112 capoverso 1 LParl, nei suoi lavori la Commissione si è av- valsa della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

1.3 Diritto vigente e necessità di agire

1.3.1 L’imprescrittibilità nel diritto vigente

All’articolo 101 capoverso 1, il CP sancisce l’imprescrittibilità per i seguenti reati:

 il genocidio (art. 264);

 i crimini contro l’umanità (art. 264a cpv. 1 e 2);

 i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1–3, 264d cpv. 1 e 2, 264e cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h);

 i crimini che, come mezzi d’estorsione o coazione, mettono o minacciano di met- tere in pericolo la vita e l’integrità fisica di molte persone, segnatamente con l’im- piego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d’ostaggio (atti di terrorismo qualificati);

 gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), la coazione sessuale (art. 189), la vio- lenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o

4 RS 321.0 5 RS 311.1

6 Cfr. anche n. 1.4.1.

7 Per maggiori dettagli, cfr. n. 1.4.2.

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inette a resistere (art. 191), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od im- putate (art. 192 cpv. 1) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.

Il CPM contiene nel suo articolo 59 disposizioni analoghe a quelle del CP.

Il disciplinamento applicato dal DPMin tiene conto delle circostanze specifiche che caratterizzano i reati commessi da minori e degli scopi educativi perseguiti dal diritto penale minorile8. Per la prescrizione dell’azione penale e la prescrizione della pena sono pertanto previsti termini molto più brevi di quelli contemplati dal CP9. Riguardo ai reati commessi da minori si applica il seguente disciplinamento.

 L’articolo 1 capoverso 2 lettera j DPMin rinvia, per quanto riguarda le regole ge- nerali concernenti la prescrizione (computo dei termini ecc.), alle corrispondenti disposizioni del CP, che dichiara applicabili per analogia.

 I termini di prescrizione fissati all’articolo 36 seg. DPMin vengono adeguati agli obiettivi e alle finalità della legge e sono di conseguenza accorciati.

 In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 CP, quando sono diretti contro una persona minore di 16 anni la prescrizione dell’azione penale si prolunga, conformemente all’articolo 36 capoverso 2 DPMin: l’azione penale non si prescrive in nessun caso prima che la vittima compia il 25° anno di età. Questa modifica è stata apportata principalmente nell’ambito dell’attuazione della Convenzione di Lanzarote, la quale obbliga gli Stati parte, fra l’altro, ad assicurare che i termini di prescrizione per determinati reati siano sufficienti a consentire l’av- vio del procedimento dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età 10. La prescrizione della pena conformemente all’articolo 37 capoverso 2 DPMin è invece stata mantenuta.

 L’imprescrittibilità del genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e degli atti di terrorismo qualificati è ripresa dal CP con un rimando inserito nell’articolo 1 capoverso 2 lettera j DPMin. Questo disciplinamento prevale sull’ar- ticolo 36 seg. DPMin11. Questa eccezione deriva anche da un obbligo di diritto internazionale, ossia dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la cui attuazione deve garantire l’efficacia, la trasparenza e la completezza del disciplina- mento legale e dell’azione penale in Svizzera contro il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. Si tratta spesso di crimini talmente gravi che la

8 Per maggiori dettagli, cfr. 1.4.2.

9 HUG CHRISTOPH/ SCHLÄFLI PATRIZIA/ VALÄR MARTINA, in: Niggli/Wiprächtiger (a cura di) Basler Kommentar JStG (BSK JStG), Basilea 2019, art. 36 n. 1. 10 Messaggio del 4 lug. 2012 concernente l’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali (Conven- zione di Lanzarote) e la sua trasposizione (modifica del Codice penale), FF 2012 6761,

6826. Il disciplinamento contenuto nel DPMin corrisponde in principio a quello

dell’art. 97 cpv. 2 CP.

11 HUG/SCHLÄFLI/VALÄR (nota 9), art. 36 n. 11.

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comunità internazionale li considera passibili di sanzione penale anche se è tra- scorso molto tempo dalla loro commissione12.

L’imprescrittibilità dei reati sessuali e di pornografia commessi su fanciulli (art. 101 cpv. 1 lett. e CP) non è stata ripresa nel DPMin per ragioni teleologiche e di sistema- tica del diritto13.

1.3.2 Necessità di agire

La necessità di legiferare sulla questione riguardante l’imprescrittibilità dell’assassi- nio ha suscitato pareri controversi durante i dibattiti parlamentari sull’iniziativa can- tonale 19.30014. I sostenitori dell’imprescrittibilità hanno fatto valere soprattutto l’interesse dei con- giunti delle vittime a che le circostanze dell’assassinio siano chiarite e a che il suo autore venga punito: interesse che non diminuisce nemmeno dopo decenni15. I con- trari hanno ribattuto facendo notare che l’imprescrittibilità potrebbe suscitare nei con- giunti elevate aspettative, che rischiano però di essere successivamente deluse: sen- tenze pronunciate all’estero hanno mostrato che un fatto non può essere imputato sempre a una determinata persona, se dopo decenni emergono all’improvviso nuove prove16. I progressi tecnologici, in particolare l’analisi del DNA, sono stati addotti tanto dai sostenitori quanto dai contrari: i primi hanno espresso la convinzione che queste tec- nologie potranno far luce su un delitto anche dopo vari decenni dai fatti 17. Sul fronte opposto alcuni deputati hanno messo in guardia dal rischio che ciò possa generare false aspettative: di per sé, l’attribuzione di una traccia di DNA a una determinata persona non significa che quest’ultima possa venire identificata senza dubbio alcuno

12 Messaggio del 23 apr. 2008 concernente la modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, FF 2008 3293, 3340. 13 Messaggio del 22 giu. 2011 concernente la legge federale che attua l’articolo 123b della Costituzione federale sull’imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi (Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile), FF 2011 5393, 5417 segg., e ZURBRÜGG MATTHIAS, in: Nig- gli/Wiprächtiger (a cura di), Basler Kommentar StGB (BSK StGB), Basilea 2019, art. 101 n. 16.

14 Cfr. n. 1.1.

15 Interventi del consigliere agli Stati Jositsch, Boll. Uff. 2020 S 123 e Boll. Uff. 2021 S 1424; del consigliere agli Stati Germann, Boll. Uff. 2020 S 124; del consigliere nazionale Mike Egger, Boll. Uff. 2021 N 943; della consigliera agli Stati Z’graggen, Boll. Uff. 2021 S 1427. 16 Interventi del consigliere agli Stati Rieder, Boll. Uff. 2020 S 124 e Boll. Uff. 2021 S 1425; del consigliere nazionale Hurni, Boll. Uff. 2021 N 942; del consigliere agli Stati Sommaruga (in nome della Commissione), Boll. Uff. 2021 S 1423; del consigliere agli Stati Zopfi, Boll. Uff. 2021 S 1427. 17 Cfr. in particolare la motivazione dell’Iv. Ct. 19.300 e gli interventi del consigliere agli Stati Germann, Boll. Uff. 2020 S 124; del consigliere agli Stati Jositsch, Boll. Uff. 2021 S 1424; della consigliera agli Stati Z’graggen, Boll. Uff. 2021 S 1427.

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come l’autore del reato. Quanto più il tempo passa, è stato spiegato, tanto più l’as- sunzione delle prove diventa difficile. Le nuove tecnologie permettono piuttosto di far luce più rapidamente sui reati commessi18. Altri parlamentari hanno sottolineato l’importanza sistemica della prescrizione, che risiederebbe soprattutto nel ripristino della pace giuridica dopo che è trascorso un lasso di tempo sufficientemente lungo19. La maggioranza dei membri di entrambe le Commissioni degli affari giuridici hanno proposto ai rispettivi Consigli di respingere l’iniziativa cantonale 19.30020. Il risultato della votazione è stato alquanto risicato tanto al Consiglio nazionale quanto al Consiglio degli Stati: il 10 marzo 2020, in occasione della prima trattazione, il Consiglio degli Stati ha deciso con 20 voti contro 18 e 0 astensioni di non dare seguito all’iniziativa. Il 1° giugno 2021, il Consiglio nazionale, con 90 voti contro 89 e 10 astensioni, ha invece deciso di darvi seguito. Il 16 dicembre 2021, il Consiglio degli Stati si è allineato alla posizione Camera bassa decidendo, con 21 voti contro 20 e 0 astensioni, di dare seguito anch’esso all’iniziativa.

1.4 Alternative esaminate e opzione scelta

Per l’attuazione dell’iniziativa cantonale 19.300, la Commissione ha esaminato varie alternative.

1.4.1 Prescrizione dell’azione penale

e prescrizione della pena La motivazione dell’iniziativa riguarda soltanto la prescrizione dell’azione penale (art. 97 seg. CP) e anche nei dibattiti in Parlamento ci si è limitati a questo aspetto. Per motivi di coerenza, l’imprescrittibilità dovrebbe però applicarsi anche alla pre- scrizione della pena, che nel caso delle pene detentive a vita si prescrive attualmente in 30 anni (art. 99 cpv. 1 lett. a CP, come per la prescrizione dell’azione penale). All’articolo 101 CP l’imprescrittibilità è disciplinata tanto per quanto riguarda l’azione penale tanto per quanto attiene all’esecuzione della pena21. L’iniziativa can- tonale può pertanto essere attuata attraverso una modifica di questa disposizione.

1.4.2 Rinuncia a una modifica del DPMin

L’imprescrittibilità dell’assassinio deve essere disciplinata nel CP e nel CPM. Per le ragioni esposte qui di seguito, la Commissione è invece unanime nel ritenere che un tale disciplinamento non sia conciliabile con i principi perseguiti dal DPMin.

18 Interventi del consigliere agli Stati Sommaruga (in nome della Commissione), Boll. Uff. 2020 S 122; del consigliere agli Stati Rieder, Boll. Uff. 2021 S 1425; del consigliere agli Stati Michel, Boll. Uff. 2021 S 1428. 19 Interventi del consigliere nazionale Brenzikofer (in nome della Commissione), Boll. Uff. 2021 N 942; del consigliere agli Stati Bauer, Boll. Uff. 2021 S 1425; del consigliere agli Stati Sommaruga (in nome della Commissione), Boll. Uff. 2021 S 1429. 20 Interventi del consigliere agli Stati Sommaruga (in nome della Commissione), Boll. Uff. 2020 S 121 e Boll. Uff. 2021 S 1422; del consigliere nazionale Brenzikofer (in nome della Commissione), Boll. Uff. 2021 N 942.

21 ZURBRÜGG (nota 13), art. 101 n. 17.

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Il DPMin è un diritto penale che prevede prima di tutto delle misure e che si ispira essenzialmente a ideali di educazione e di protezione del minore. Gli scopi da esso perseguiti non sono l’espiazione e la rivalsa, bensì l’educazione, l’incoraggiamento e l’integrazione22. In considerazione della loro età, i giovani possono in generale essere indotti più facilmente a cambiare il loro comportamento attraverso misure educative. Il DPMin si basa pertanto sull’idea che in materia di diritto penale i fanciulli e gli adolescenti necessitano di un trattamento diverso da quello degli adulti23. Per queste ragioni le disposizioni del CP, applicandosi per analogia, non fanno che completare il DPMin (art. 1 cpv. 2 DPMin)24. Nell’applicare ai minori le disposizioni del CP vanno inoltre considerati i principi di cui all’articolo 2 DPMin (cfr. art. 1 cpv. 3 DPMin), in particolare la protezione e l’educazione del minore. La pena pronunciata nei confronti di un minore deve dunque orientarsi agli ideali di educazione e di prote- zione e tenere in considerazione i principali approcci educativi esistenti25. Diversamente dunque da quanto avviene nel diritto applicabile agli adulti, una pena, rispettivamente una privazione della libertà ai sensi della DPMin, non può essere pro- nunciata per una durata troppo lunga, o addirittura a vita, ma deve durare al massimo quattro anni, come stabilito nell’articolo 25 DPMin. L’intimazione della pena mas- sima in un singolo caso (e in generale della pena massima prevista nella legge) è inol- tre subordinata al rispetto di severe condizioni (cfr. art. 25 cpv. 2 DPMin). La priva- zione della libertà per quattro anni – una durata assai ridotta se paragonata al diritto penale applicabile agli adulti – è prevista (quale ultima ratio) per un numero stretta- mente limitato di reati particolarmente gravi (p. es. in caso di omicidio intenzionale o di assassinio), che devono essere stati commessi quando il minore aveva compiuto almeno il 16° anno di età. Gli obiettivi e i principi generali del DPMin non possono essere applicati tali e quali agli adulti che hanno commesso un reato nella loro giovinezza, soprattutto se il suo autore ha nel frattempo raggiunto il 60° anno di età. La condanna di una persona sessantenne a una misura (di protezione) o a una sanzione inflitta secondo il di- ritto penale minorile apparirebbe oltremodo curiosa. D’altronde, il diritto vigente nemmeno lo permette: l’esecuzione di tutte le misure e di tutte le pene pronunciate conformemente al DPMin cessa infatti con il compimento del 25° anno d’età (art. 19 cpv. 2 e 37 cpv. 2 DPMin). In altri termini, una persona che sta scontando una pena o è soggetta a una misura del diritto penale minorile, una volta che ha raggiunto questa età deve essere liberata26.

22 HUG/SCHLÄFLI/VALÄR (nota 9), art. 2 n. 1 e 3; DTF 94 IV 56, 57 segg.

23 HUG/SCHLÄFLI/VALÄR (nota 9), prima dell’art. 1 n. 1 e 3.

24 HUG/SCHLÄFLI/VALÄR (nota 9), art. 1 n. 8.

25 HUG/SCHLÄFLI/VALÄR (nota 9), art. 2 n. 4b (con riferimento a una sentenza del tribunale cantonale di San Gallo). 26 HUG/SCHLÄFLI/VALÄR (nota 9), art. 37 n. 5; per quanto riguarda l’applicazione di misure di diritto penale degli adulti ai criminali minorenni particolarmente pericolosi, cfr. la Mo. 16.3142 Caroni (Colmare le lacune sul piano della sicurezza nel diritto penale minorile), che è stata attuata in relazione con il pacchetto di misure riguardanti l’esecuzione delle sanzioni (oggetto 22.071 Codice penale e diritto penale minorile. Modifica).

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Per i motivi suesposti, il legislatore ha rinunciato a riprendere nel DPMin l’im- prescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli27. Ha al- tresì rinunciato in modo esplicito a prolungare il termine di prescrizione dell’azione penale per questi reati. Decisivo è stato in questo caso il fatto che questi reati – com- messi da una persona che non ha ancora compiuto 18 anni – sono considerati molto meno gravi di quelli menzionati nell’articolo 36 capoverso 2 DPMin28. I soli casi di imprescrittibilità contemplati dal DPMin sono da ricondursi all’attua- zione dello Statuto di Roma, ossia a un accordo di diritto internazionale. Nei casi previsti si tratta di fare in modo che dei crimini gravi, che colpiscono la società nel suo complesso, possano essere trattati anche se è passato molto tempo da quando sono stati perpetrati. In questo caso esiste quindi un interesse generale a che sia fatta luce su crimini di portata storica. L’iniziativa cantonale in oggetto non persegue un simile scopo.

1.4.3 Limitazione all’assassinio

L’iniziativa cantonale 19.300 chiede di abrogare il termine di prescrizione di 30 anni applicato attualmente alle pene detentive a vita e di dichiarare imprescrittibili tali pene. Nel CP la pena detentiva a vita è comminata per i seguenti reati: assassinio (art. 112); presa d’ostaggio qualificata (art. 185 n. 3); genocidio e crimini contro l’umanità (art. 264, 264a cpv. 2, 264c cpv. 3, 264d cpv. 2, 264e cpv. 2, 264f cpv. 2, 264g cpv. 2, 264h cpv. 2); attentati qualificati contro l’indipendenza della Confederazione («bellicismo», art. 266 n. 2). Nel CPM sono passibili di una pena detentiva a vita gli autori dei seguenti reati: di- sobbedienza di fronte al nemico (art. 61 cpv. 4); sedizione in faccia al nemico (art. 63 n. 2); vigliaccheria in faccia al nemico (art. 74); capitolazione (art. 75); reati nel ser- vizio di guardia in faccia al nemico (art. 76 n. 3); spionaggio e violazione proditoria di segreti militari (art. 86 n. 2); tradimento militare qualificato (art. 87 n. 3); franchi tiratori (art. 88); uso d’armi contro la Confederazione, infrazione qualificata (art. 90 cpv. 2); favoreggiamento del nemico, infrazione qualificata (art. 91 n. 2); crimini di guerra, genocidio e crimini contro l’umanità (art. 108, 109 cpv. 2, 111 cpv. 3, 112 cpv. 2, 112a cpv. 2, 112b cpv. 2, 112c cpv. 2, 112d cpv. 2); assassinio (art. 116); presa d’ostaggio qualificata (art. 151c n. 3). Va precisato che per la maggior parte di questi reati la pena detentiva a vita è comminata soltanto in tempo di guerra o in caso di servizio attivo. Nei dibattiti sull’iniziativa cantonale 19.300, le discussioni hanno riguardato sempre e soltanto l’assassinio di cui all’articolo 112 CP. La Commissione propone pertanto di limitare l’imprescrittibilità all’assassinio.

27 Messaggio del 22 giu. 2011 concernente la legge federale che attua l’articolo 123b della Costituzione federale sull’imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi (Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile), FF 2011 5393, 5417 segg., e ZURBRÜGG (nota. 13), art. 101 n. 16.

28 HUG/SCHLÄFLI/VALÄR (nota 9), art. 36 n. 8.

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2 Diritto comparato

In ragione della loro estrema eterogeneità, è difficile comparare le normative sulla prescrizione adottate dai vari Stati: in taluni Paesi (come la Germania) l’imprescritti- bilità si applica infatti soltanto all’assassinio, in altri invece (come nei casi dell’Au- stria e del Liechtenstein) a tutti i reati passibili di una pena detentiva a vita. Le norme riguardanti la prescrizione sono spesso inasprite nel caso in cui la vittima sia un mi- norenne. Talvolta (come è il caso in Francia) la prescrizione dipende dal tempo che è trascorso dall’ultimo atto d’indagine svolto.

Ecco un quadro succinto delle normative in vigore nei Paesi limitrofi della Svizzera per quanto riguarda limitatamente l’assassinio:

 in Germania, in Austria, nel Liechtenstein e in Italia l’assassinio è imprescritti- bile29. In Germania e in Austria l’imprescrittibilità va considerata anche nel conte- sto dell’elaborazione giuridica legata ai crimini commessi dal nazionalsociali- smo30. Esistono quindi forti parallelismi con la motivazione che porta a prevedere anche nel CP svizzero l’imprescrittibilità per il genocidio, i crimini contro l’uma- nità e i crimini di guerra31;

 in Francia32 l’assassinio si prescrive, come in Svizzera, dopo un certo periodo di tempo.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Nel progetto preliminare concernente la modifica del CP (PP-CP) è dichiarato impre- scrittibile soltanto l’assassinio (art. 112 CP). Il diritto penale vigente prevede infatti già l’imprescrittibilità per crimini come il genocidio e i crimini di guerra (cfr. n. 1.3.1). La retroattività viene disciplinata in modo analogo all’imprescrittibilità dei reati ses- suali e di pornografia commessi su fanciulli33. Le modifiche apportate al CP saranno apportate anche al CPM.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 101 cpv. 1 lett. f (nuovo) L’articolo 101 CP disciplina l’imprescrittibilità. L’assassinio verrà inserito nell’elenco dei reati imprescrittibili stabilito nel capoverso 1. Analoga modifica è pre- vista per l’articolo 59 capoverso 1 CPM.

29 Per maggiori dettagli, cfr. BSK StGB-ZURBRÜGG (nota. 13), prima degli art. 97–101 n. 25 segg. 30 SCHMID JOHANN, in Laufhütte et al. (a cura di), Leipziger Kommentar StGB, Berlino 2008, § 78 n. 5.

31 Cfr. n. 1.3.1

32 Per maggiori dettagli, cfr. BSK StGB-ZURBRÜGG (nota. 13), prima degli art. 97–101 n. 30 segg.

33 Cfr. n. 4, commento all’art. 101 cpv. 3, quarto periodo (nuovo) PP-CP.

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Art. 101 cpv. 3, quarto periodo (nuovo) PP-CP Una legge penale non può avere ripercussioni su comportamenti che sono stati tenuti prima della sua entrata in vigore. In materia di prescrizione, il principio dell’applica- zione della legge più favorevole (lex mitior) è sancito esplicitamente all’articolo 389 CP, in base al quale un nuovo termine di prescrizione può applicarsi a un fatto accaduto prima dell’entrata in vigore di tale termine soltanto se è più favorevole all’autore di quello previsto dal diritto anteriore. Il legislatore può tuttavia derogare a questa regola prevedendo esplicitamente tale possibilità nella legge (art. 389 cpv. 1 prima parte del periodo CP). Nel suo messaggio concernente l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per l’imprescrit- tibilità dei reati di pornografia infantile», il Consiglio federale ha illustrato in dettaglio quali regole vadano applicate in caso di retroattività di disposizioni sulla prescri- zione34. Le alternative considerate sono le seguenti:

 se al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto il reato era già prescritto in virtù del diritto applicabile al momento dei fatti, la prescrizione non può essere annullata dal nuovo diritto;

 se, invece, al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto il reato non era an- cora prescritto in virtù del diritto applicabile al momento dei fatti, il legislatore, fondandosi sull’articolo 389 CP, può prevedere l’imprescrittibilità del reato;

 se il reato è stato commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, la prescri- zione viene valutata secondo il nuovo diritto. La retroattività viene sancita nell’articolo 101 capoverso 3, quarto periodo PP-CP con- formemente a queste norme. Analoga disposizione è proposta, per il diritto penale militare, all’articolo 59 capoverso 3, quarto periodo PP-CPM.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il perseguimento penale e l’esecuzione delle pene e delle misure competono princi- palmente ai Cantoni (art. 123 cpv. 2 Cost.). Per la Confederazione non sono quindi da attendere importanti ripercussioni né sulle finanze né sull’effettivo del personale.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

Le indagini su un omicidio che si presume possa costituire un assassinio possono es- sere riprese in ogni momento: ciò comporta automaticamente dei costi, che non è però possibile quantificare. Tali reati sono comunque rari e le ripercussioni finanziarie non dovrebbero quindi essere particolarmente onerose.

34 Messaggio del 22 giu. 2011 concernente la legge federale che attua l’articolo 123b della Costituzione federale sull’imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi (Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile), FF 2011 5393, 5418 segg.

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L’articolo 123 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto penale e di procedura penale.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

della Svizzera La modifica del CP e del CPM non solleva questioni particolari nell’ottica degli im- pegni internazionali.

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Allegati:  Progetto preliminare concernente la modifica del CP e del CPM

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