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Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)

Cancelleria federale CaF Centro delle pubblicazioni ufficiali CPU

Berna, il 15. avril 2026

Modifica della legge sulle pubblicazioni uffi- ciali

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Compendio

L’obiettivo principale della modifica della legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) è quello di rinunciare all’edizione stampata delle pubblicazioni periodi- che ufficiali della Confederazione. In questa occasione si propone inoltre di pre- cisare meglio le norme sulla pubblicazione mediante rimando.

Situazione iniziale

La LPubb disciplina la pubblicazione delle raccolte del diritto federale (la Raccolta uffi- ciale delle leggi federali [RU] e la Raccolta sistematica del diritto federale [RS]) nonché del Foglio federale (FF). Il sistema di queste pubblicazioni ufficiali della Confederazione ha dato essenzialmente buoni risultati. Soprattutto il cambiamento della versione de- terminante in vigore dal 1° gennaio 2016, secondo cui è determinante la versione elet- tronica della RU e del FF, si è consolidato nella prassi. Anche la pubblicazione dei commenti alle ordinanze importanti e delle versioni integrali dei testi delle pubblicazioni mediante rimando, introdotta il 1° luglio 2022, completa in modo efficiente l’offerta della piattaforma di pubblicazione della Confederazione (Fedlex).

Contenuto del progetto

La LPubb, modificata l’ultima volta il 26 settembre 2014 ed entrata in vigore il 1° gen- naio 2016 (RU 2015 3977), nonché il 1° luglio 2022 (RU 2021 693), non riflette più in maniera soddisfacente la realtà sociale e la prassi corrente in Svizzera. Sussiste per- tanto la necessità di intervenire a livello legislativo al fine di considerare gli sviluppi tecnici e sociali degli ultimi dieci anni, caratterizzati da una crescente digitalizzazione dei canali informativi. Rispetto all’ultima revisione, le modifiche previste nel presente progetto sono dei semplici «aggiustamenti» del sistema esistente.

Attualmente i testi della RU, della RS e del FF vengono consultati quasi esclusivamente online. Ciò è dovuto, da un lato, al carattere vincolante delle sole versioni pubblicate su Fedlex e, dall’altro, all’ampia gamma di servizi offerti dalla piattaforma: accesso quo- tidiano alle nuove pubblicazioni, possibilità di consultare le future versioni della RS e di confrontarle con le precedenti, accesso diretto ai testi pubblicati mediante rimando, messa a disposizione di dati «arricchiti» (p. es. cronologia della RS o tabella delle mo- difiche vigenti) ecc. La tiratura dei prodotti stampati, invece, ha subito un calo constante e drastico. Ci si chiede quindi fino a che punto i costi legati all’organizzazione e alla produzione delle edizioni stampate siano proporzionati alle esigenze della popolazione, dell’applicazione del diritto e dell’amministrazione. Il progetto preliminare prevede per- tanto di abolire le edizioni periodiche stampate della RU, della RS e del FF, mante- nendo tuttavia la possibilità di ottenere a pagamento copie speciali presso un ufficio federale.

La pubblicazione di contenuti della RU, della RS e del FF mediante rimando avviene oggi sulla piattaforma centrale Fedlex se si tratta di testi o di parti di testo elaborati dai

servizi amministrativi nell’ambito dell’attività legislativa della Confederazione. Per vari motivi questa forma di pubblicazione sta crescendo costantemente. Sebbene sia fon- damentalmente indiscussa, essa presenta tuttavia alcuni svantaggi e limiti in termini di qualità del testo, accessibilità, uniformità del layout e, soprattutto, formati di pubblica- zione. In particolare, questo genere di pubblicazioni non è leggibile elettronicamente e complica l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Occorre pertanto precisare la legge, al fine di uniformare la prassi e stabilire criteri precisi ch limitino le pubblicazioni mediante rimando ai soli testi per i quali la pubblicazione nella RU e nel FF non sarebbe appropriata.

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale e punti essenziali del progetto

1.1 Edizioni periodiche stampate delle pubblicazioni ufficiali

1.1.1 Contesto, necessità di agire e obiettivi

Dal 1849 il FF è pubblicato generalmente in forma stampata a cadenza settimanale. Dal 1848 al 1926 la RU è stata pubblicata in modo irregolare in un totale di 79 volumi. Dal 1927 viene pubblicata di norma settimanalmente, all’inizio come allegato al FF e dal 1948 come pubblicazione periodica indipendente. La RU e il FF sono concepiti, rispettivamente dal 1973 e dal 1998, come raccolte a fogli mobili in cui gli abbonati archiviano manualmente le edizioni settimanali in raccoglitori.

La pubblicazione della RS sotto forma di raccolta a fogli mobili è iniziata nel 1970. Pa- rallelamente, dall’aprile 1971 gli abbonati ricevono trimestralmente complementi che possono inserire nei raccoglitori in base alle istruzioni fornite dalla Cancelleria federale (CaF).

Nella prima metà degli anni Novanta la RS è stata digitalizzata e dal 1998 viene messa a disposizione del pubblico su Internet. Nello stesso anno sono state pubblicate online anche le edizioni settimanali della RU e dal 1999 anche quelle del FF. In collaborazione con l’Archivio federale sono stati quindi digitalizzati i testi del FF dal 1849 e le edizioni della RU dal 1948, che possono essere consultati nell’offerta online dell’Archivio fede- rale alla rubrica «Pubblicazioni ufficiali».

La modifica del 26 settembre 2014 della LPubb (RU 2015 3977) ha introdotto dal 1° gennaio 2016 il cambiamento della versione determinante a livello giuridico per quanto concerne i testi della RU. A seguito di tale cambiamento il Consiglio federale si aspettava un ulteriore calo dell’interesse nei confronti delle edizioni periodiche stam- pate delle tre raccolte, che era già stato constatato con la realizzazione dell’offerta on- line. Nel messaggio del 28 agosto 2013 concernente la modifica della legge sulle pub- blicazioni ufficiali (FF 2013 6069) ha pertanto proposto di delegare al proprio Collegio la questione delle edizioni stampate. Una modifica dell’ordinanza sarebbe quindi stata sufficiente per interrompere la fornitura di pubblicazioni stampate nel caso in cui i costi e i benefici di questa forma di distribuzione si fossero rivelati sproporzionati. La Com- missione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, incaricata dell’esame preli- minare, ha tuttavia respinto questa proposta e ha deciso che la questione sarebbe do- vuta rimanere di competenza del Parlamento. Inoltre, riteneva che all’epoca la do- manda di versioni cartacee fosse sufficiente e che non vi fosse motivo di abolirle (cfr. oggetto parlamentare 13.069).

Il numero di abbonati alle pubblicazioni stampate è notevolmente diminuito e attual- mente si aggira attorno a poche decine per versione linguistica e raccolta o parti del diritto nazionale o di quello internazionale nei complementi alla RS:

2016 825 910 2017 435 512 2018 324 418 2019 250 371 2020 204 290 2021 161 254 2022 164 229 2023 149 193 2024 139 174 2025 120 173 1 Abbonamenti per i complementi alla RS (raccolta integrale, diritto nazionale, accordi interna- zionali) nelle tre versioni linguistiche.

2 Abbonamenti combinati per la RU e il FF nelle tre versioni linguistiche.

Evoluzione degli abbonamenti alle tirature cartacee 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Questa evoluzione risulta ancora più evidente se si confrontano le tirature odierne con quelle degli anni in cui vigeva ancora il primato delle edizioni stampate della RU e del FF:

Anno RU + FF (3 lingue)2 RS (3 lingue) 2025 426 119 20121 1685 1824 20071 3790 3789 1 N. 1.1 del messaggio del 28 agosto 2013 concernente la modifica della legge sulle pubblicazioni ufficiali (FF 2013 6069). 2 Numero di tirature delle versioni stampate, tenendo presente che un abbonamento può compren- dere diversi esewmplari (raccolte e/o versioni linguistiche).

La tendenza a rinunciare ai prodotti stampati nell’ambito delle pubblicazioni ufficiali si è rafforzata anche nei Cantoni e nei Paesi limitrofi:

Pubblicazioni ufficiali in forma stampata nei Cantoni e nei Paesi limitrofi Cantone/Paese Foglio ufficiale Raccolta Raccolta consolidata Tirature separate cronologica delle delle leggi leggi ZH No Sì (stampa Sì (comple- Sì (degli atti annuale) menti trime- normativi) strali) BE No No No Sì (soltanto per consulta- zione) LU Sì1 (stampa Sì No Sì (di testi settimanale) della raccolta sistematica) UR Sì (stampa Sì2 No No settimanale) SZ Sì (stampa Sì3 Sì (volume o Sì (di atti nor- settimanale) edizione mativi della integrale) raccolta delle leggi) OW No No No Sì (di testi della banca dati elettronica delle leggi)7 NW Sì (stampa No No Sì (atti norma- settimanale) tivi delle rac- colte delle leggi) GL Sì (stampa No No Sì (Foglio uffi- settimanale in ciale e singoli due giornali atti normativi) regionali) ZG Sì (stampa No No Sì (soltanto settimanale) per consulta- zione) FR Sì (stampa No4 No Sì settimanale) SO Sì (stampa Sì No Sì (raccolta settimanale) cronologica delle leggi e raccolta con- solidata) BS No No No Sì BL No No No Sì SH No No No Sì AR No No No No AI Sì Sì Sì

Pubblicazioni ufficiali in forma stampata nei Cantoni e nei Paesi limitrofi Cantone/Paese Foglio ufficiale Raccolta Raccolta consolidata Tirature separate cronologica delle delle leggi leggi SG No No No Sì GR Sì No Sì AG No No No No TG Sì No Sì VD No No Sì (due volte a Sì settimana) VS No No No Sì GE Sì (stampa Sì (stampa No No annuale) annuale) JU Sì (stampa Sì (stampa Sì (stampa Sì settimanale) annuale) settimanale) D No No No Sì F No No No No I No No No Sì A No No No Sì FL No No No Sì UE No No No Sì

1 Abbandono delle edizioni stampate previsto per il 1° gennaio 2028.

2 Il Foglio ufficiale funge anche da raccolta cronologica delle leggi.

3 Il Foglio ufficiale funge anche da raccolta cronologica delle leggi.

4 Per questioni di sicurezza sono disponibili ancora delle copie stampate.

5 Non è possibile ordinare una versione stampata.

6 Il Foglio ufficiale funge anche da raccolta cronologica delle leggi.

Queste cifre mostrano che i prodotti stampati periodici della RU, della RS e del FF non rispondo più alle esigenze dell’applicazione del diritto, dell’amministrazione e nem- meno a quelle dei cittadini interessati. Le versioni elettroniche, che sono vincolanti, possono essere consultate subito dopo la loro pubblicazione sulla piattaforma del diritto federale, mentre quelle stampate non sono immediatamente disponibili: la RU e il FF sono distribuiti a cadenza settimanale. Rispetto all’edizione quotidiana online, i conte- nuti sono disponibili con un ritardo di 1–2 settimane. Nel caso della RS il ritardo rispetto all’offerta online, costantemente aggiornata, è addirittura di 3–5 mesi. A seguito dell’au- mento delle pubblicazioni mediante rimando, inoltre, i contenuti delle raccolte stampate stanno diventando sempre più incompleti rispetto a quelli in linea, dal momento che le versioni integrali dei testi non fanno parte delle pubblicazioni periodiche stampate.

1.1.2 La normativa proposta

Alla luce della situazione descritta e degli sviluppi tecnologici e sociali degli ultimi dieci anni con la loro tendenza a una sempre maggiore digitalizzazione dei canali informativi, il Consiglio federale propone di rinunciare alla produzione e alla distribuzione delle edi- zioni periodiche delle pubblicazioni ufficiali, come anche all'obbligo di produrre un nu- mero nimino di tirature delle stesse.

Mantenere un numero minimo di tirature cartacee a fini di archiviazione e di garanzia dell'accesso alle pubblicazioni della RU e del FF in caso di indisponibilità della piatta- forma di pubblicazione (ad esempio in caso di gravi problemi tecnici) presenta diversi svantaggi. Come già precedentemente indicato, le edizioni cartacee non contengono le versioni integrali dei testi pubblicati mediante rimando e vengono prodotte una volta alla settimana. Pertanto, nel caso in cui la piattaforma di pubblicazione non fosse più disponibile, non sarà possibile accedere al formato cartaceo dell'intero contenuto di un testo pubblicato nella RU o nel FF, poiché i testi o le parti di testo pubblicati mediante rimando non sono oggetto dei periodici cartacei. Inoltre, è molto probabile che nel mo- mento di panne della piattaforma delle pubblicazioni, le pubblicazioni più recenti non siano ancora disponibili in formato cartaceo, poiché la stampa avviene solo una volta alla settimana. Inoltre, continuare la produzione di queste copie comporterebbe costi elevati: sarebbe necessario stipulare un contratto con una tipografia o con l’Ufficio fe- derale delle costruzioni e della logistica (UFCL) per la produzione e la spedizione di sole 3 copie cartacee per lingua, oppure la produzione dovrebbe essere assicurata internamente alla CaF, che non dispone né delle attrezzature adeguate né delle risorse necessarie per farlo.

Per contro, l’acquisto di singole copie su ordinazione («print-on-demand», POD) presso l’UFCL continuerà a essere disponibile. I cittadini devono continuare ad avere la pos- sibilità di acquistare presso l’UFCL singole copie stampate dei testi della RU, della RS e del FF e dei registri pagando un emolumento che copra i costi di produzione e distri- buzione. Si può infatti constatare che il servizio POD soddisfa ancora una domanda non trascurabile, in particolare quando si tratta di stampare un testo in grandi quantità o per scopi didattici ed esami (CO, CC, CP, LEF). Nel 2025 il numero delle POD am- monta a 280'000.

Se il progetto sarà accettato, nell’ordinanza si potrà rinunciare a prevedere disposizioni dettagliate sulle pubblicazioni periodiche (come frequenza della pubblicazione, abbo- namenti ed emolumenti). La regolamentazione relativa al POD dovrà invece essere adeguata nell’ordinanza affinché l’UFCL possa garantire autonomamente tale servizio sulla base della piattaforma Fedlex e che la CaF possa concentrarsi sull’elaborazione dei dati. La RU e il FF sono le fonti principali per seguire l’evoluzione del diritto federale. È quindi indispensabile garantire la sua disponibilità a lungo termine anche dopo la rinuncia alle pubblicazioni stampate, mettendo in atto una soluzione sostitutiva a que- st'ultima. Attualmente le versioni elettroniche sono archiviate su un server esterno e la loro disponibilità permanente è garantita dalla stampa di un numero minimo di esem- plari cartacei. Questo obbligo previsto all’articolo 37 dell’ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (OPubb; RS 170.512.1) dovrà essere abrogato in caso di accettazione del progetto e sostituito da una versione offline aggiornata quotidiana- mente di tutti i contenuti pubblicati su Fedlex. In questo modo sarà assicurata la dispo- nibilità permanente dei testi della Confederazione aventi effetti giuridici immediati e la CaF potrà adempiere ancora meglio la sua funzione di sede di consultazione in caso di malfunzionamento del sistema o della rete in maniera più efficace rispetto a quanto avviene attualmente, garantendo non solo l'accesso alle pubblicazioni della RU e del FF, ma anche alle versioni integrali dei testi pubblicati mediante rimando e ai testi della RS.

1.2 Pubblicazione mediante rimando

1.2.1 Contesto, necessità di agire e obiettivi

La pubblicazione mediante rimando è stata introdotta il 15 maggio 1987 con la legge del 21 marzo 1986 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 1987 600) come forma di pubblica- zione equivalente alla RU e al FF e consiste nel pubblicare soltanto il titolo di un testo, accompagnato da un rimando o dall’indicazione dell’unità organizzativa presso la quale è disponibile il testo integrale. Una prassi corrispondente da applicare in casi eccezio- nali esisteva già prima di allora ed era stata riconosciuta dal Tribunale federale (cfr. DTF 108 Ib 264).

Questa novità ha permesso di eliminare dalla RU e dal FF testi che contengono esclu- sivamente disposizioni dettagliate, spesso meramente di natura tecnica e rivolti a un numero limitato di specialisti, affinché possano essere pubblicati al di fuori delle rac- colte ufficiali.

Nel corso del tempo, questa maggiore flessibilità ha determinato la moltiplicazione delle fonti di pubblicazione esterne e una grande eterogeneità dei testi in questione. In oc- casione della modifica del 26 settembre 2014 (RU 2015 3977), in vigore dal 1° lu- glio 2022, si è pertanto deciso di centralizzare l’offerta delle versioni integrali dei testi pubblicati mediante rimando. Da allora, i contenuti che prima erano disponibili soltanto su siti Internet decentralizzati di servizi amministrativi o addirittura soltanto in formato cartaceo devono essere obbligatoriamente pubblicati su Fedlex. Tuttavia, i requisiti re- lativi alla forma e alla traduzione sono nettamente inferiori a quelli applicabili ai testi pubblicati integralmente nella RU, nella RS o nel FF.

A partire da questa modifica si constata una tendenza sempre più marcata a trasferire i contenuti della RU, della RS e del FF nelle pubblicazioni mediante rimando ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb; RS 170.512).

Anno RU FF RS al 31.12. 2021 36 10 222 2022 66 12 233 2023 83 14 241 2024 81 34 250 2025 78 14 258

Questo fenomeno, riguarda spesso gli allegati, ma talvolta anche testi integrali. In que- sto modo le autorità responsabili cercano di ridurre gli oneri connessi alla traduzione o alla formattazione dei testi, soprattutto se i relativi contenuti vengono generati da ban- che dati decentralizzate e non sono inseriti sin dall’inizio nel programma di elaborazione dei testi.

Contrariamente alla volontà iniziale del legislatore, che aveva previsto la pubblicazione mediante rimando solo per determinati tipi di testi che non si prestano a una pubblica- zione completa nella RU e nel FF (cfr. FF 2013 6069, in particolare 6088 seg.), l’elenco

esemplificativo dei criteri all’articolo 5 capoverso 1 LPubb non consente alla CaF di ordinare la pubblicazione di un testo integrale o di un allegato se le autorità competenti hanno deciso diversamente. Ciò è in contraddizione con una prassi uniforme, poiché la pubblicazione varia notevolmente a seconda dell’autorità competente e dell’ambito giuridico.

Le pubblicazioni mediante rimando presentano inoltre alcuni svantaggi:

1. la leggibilità elettronica: le pubblicazioni mediante rimando vengono offerte su In- ternet principalmente in formato PDF e si basano su testi che non sono strutturati dal servizio di pubblicazione della Confederazione. Pertanto, la leggibilità elettro- nica non è garantita e ciò limita l’accesso a questi documenti. Inoltre, attualmente l’offerta di formati di pubblicazione supplementari è assicurata soltanto dall’uso di modelli Word standardizzati. Il servizio di pubblicazione non è quindi in grado di convertire i documenti PDF messi a disposizione dall’autorità competente in un formato strutturato e leggibile elettronicamente. Di conseguenza, la libertà nella rappresentazione dei contenuti (effetti visivi), sempre più ricercata dagli autori dei testi, entra in conflitto con il requisito della leggibilità elettronica;

2. le versioni linguistiche: l’articolo 14 capoverso 2 LPubb permette, a determinate condizioni, di rinunciare alla traduzione nelle lingue ufficiali della Confederazione delle pubblicazioni mediante rimando. Pertanto, alcuni testi cui si rimanda nelle pubblicazioni ufficiali sono disponibili soltanto in una o due lingue ufficiali o addi- rittura in nessuna di esse;

3. le versioni integrali dei testi in formato PDF non presentano il layout usuale e il logo della Confederazione e ciò rende più difficile riconoscerli come pubblica- zioni ufficiali;

4. le versioni integrali dei testi non dispongono delle stesse funzioni della versione HTML, come la possibilità di navigare facilmente all’interno del testo, ridurre il testo degli articoli o confrontare le versioni linguistiche.

La normativa vigente secondo cui alcuni testi, a determinate condizioni e inserendo un rimando corrispondente nella RU e nel FF, possono essere pubblicati in modo giuridi- camente vincolante al di fuori di tali raccolte, ha dato buoni risultati nella pratica e deve quindi essere sostanzialmente mantenuta. Questa forma di pubblicazione è particolar- mente indicata in caso di documenti molto tecnici destinati esclusivamente a specialisti, che difficilmente li utilizzerebbero in alcune lingue. Per contro, occorre frenare il forte aumento del numero di queste pubblicazioni negli ambiti in cui i testi sono strutturati in modo semplice e rivestono un interesse generale.

1.2.2 La normativa proposta

L’elenco dei criteri deve essere formulato in modo esaustivo a livello di legge.

A titolo complementare, in caso di atti normativi di diritto nazionale di competenza di un’autorità di grado inferiore rispetto al Consiglio federale e di testi internazionali, è ora prevista nell’ordinanza una decisione congiunta dell’autorità responsabile e della CaF

riguardo alla pubblicazione mediante rimando. Finora solo il servizio amministrativo era responsabile in materia. L’obiettivo è garantire una prassi uniforme indipendentemente dall’autorità responsabile.

Grazie a questa prassi uniforme si intende evitare di pubblicare soltanto mediante ri- mando testi che dovrebbero essere pubblicati integralmente nella RU e nel FF.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché

con le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027 (FF 2024 525) né nel decreto federale del 6 giugno 2024 sul programma di legislatura (FF 2024 1440).

Esso attua la strategia «Svizzera digitale 2025» del 13 dicembre 2024 (FF 2025 31), dal momento che le risorse limitate destinate alle pubblicazioni ufficiali saranno utiliz- zate sistematicamente per migliorare e sviluppare l’offerta in Internet. Tali risorse de- vono quindi essere svincolate dalle forme di distribuzione ormai obsolete, che non sono quasi più richieste.

1.4 Attuazione

Le novità previste nel progetto di legge richiedono anche modifiche e aggiunte nell’OPubb. Per gli aspetti ancora da disciplinare in vista dell’esecuzione si rimanda ai commenti alle relative disposizioni.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva

I criteri per l’ammissibilità di una pubblicazione mediante rimando sono formulati a titolo esemplificativo. Eliminando il termine «segnatamente» l’elenco diventa esaustivo.

Art. 16

Cpv. 1

Una volta pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione, i testi della RU, del FF e della RS, comprese la versioni integrali dei testi pubblicati sotto mediante rimando ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3 LPubl, potranno essere ottenuti in ver- sione cartacea.

È tuttavia prevista un'eccezione per i testi che contengono dati personali degni di par- ticolare protezione ai sensi dell'art. 5, lett. c, della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (RS 235.1), che non devono essere messi a disposizione sotto forma di estratti. Infatti, tali testi contenenti dati personali degni di particolare protezione sono stati pubblicati ufficialmente solo dopo una ponderazione degli interessi a favore

e della sicurezza della procedura (possibilità di apportare integrazioni, di presentare opposizione e di fare ricorso); essi non devono quindi essere diffusi oltre il necessario, in particolare per non essere digitalizzati in un'altra piattaforma senza essere stati pre- ventivamente anonimizzati.

Cpv. 2 e 3

La distribuzione delle edizioni settimanali stampate della RU, del FF e dei complementi alla RS deve essere sospesa. Si propone pertanto di stralciare il capoverso 2 senza sostituirlo.

Il capoverso 3 prevede l’archiviazione di un certo numero di esemplari stampati della RU e del FF. Tuttavia, un simile approccio non corrisponde più alle prescrizioni e alla prassi di archiviazione della Confederazione. Non è più necessario, infatti, tenere un archivio speciale decentralizzato, poiché le versioni elettroniche devono essere oppor- tunamente protette.

Per quanto riguarda l'accesso alle pubblicazioni della RU e del FF in caso di indisponi- bilità della piattaforma di pubblicazione, le edizioni cartacee previste in questo capo- verso non sono sufficienti a garantire la disponibilità in ogni momento, contrariamente a un backup elettronico giornaliero messo a disposizione offline:

– In primo luogo, le stampe vengono effettuate su base settimanale. Di conse- guenza, in caso di un grave problema tecnico che blocchi l'accesso alla piat- taforma, è possibile che un'intera settimana di pubblicazioni non sia disponi- bile in formato cartaceo.

– In secondo luogo, le copie stampate non comprendono le versioni integrali o le parti di testo pubblicate sotto mediante rimando, a differenza del backup elettronico.

Di conseguenza, i costi di mantenimento delle tirature cartacee (produzione e spedi- zione) appaiono sproporzionati rispetto all'efficacia limitata della misura in caso di gua- sto del sistema. Si propone quindi di abrogare il capoverso 3.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

La proposta di legge ha ripercussioni finanziarie, in particolare nei seguenti ambiti:

– L'abbolizione dell’edizione periodica stampata del supplemento della RS deter- minerà un potenziale risparmio di circa 140 000 franchi all'anno sui costi di pro- duzione nel credito dell’UFCL, al netto tuttavia dalla perdita di entrate da emo- lumenti.

– L'abbolizione delle altre edizioni periodiche stampate (RU, FF e Registro siste- matico) determinerà un potenziale risparmio di circa 140 000 franchi all'anno sui costi di produzione nel credito dell’UFCL, al netto tuttavia dalla perdita di entrate da emolumenti.

3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Il progetto di legge non implica un fabbisogno aggiuntivo di personale.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re- gioni di montagna Il progetto di legge non ha ulteriori ripercussioni per i Cantoni e i Comuni; i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna non ne sono particolarmente toccati.

3.3 Ripercussioni sull’economia

Il progetto di legge non ha ripercussioni dirette sull’economia.

3.4 Altre ripercussioni

Il progetto di legge non comporta alcun'altra ripercussione.

4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità

La Costituzione federale (Cost.; RS 101) non contiene disposizioni che prevedono la pubblicazione di dati giuridici da parte della Confederazione. La pubblicazione di questi dati (in particolare atti normativi) costituisce tuttavia un principio dello Stato di diritto. In linea di massima non esiste alcun diritto senza pubblicità. Sin dagli albori dello Stato federale svizzero esistono atti normativi che disciplinano i principi relativi alla pubblica- zione, all’entrata in vigore e agli effetti giuridici delle disposizioni che contengono norme di diritto1.

Il fatto che la Confederazione possa disciplinare la pubblicazione delle sue leggi e di altri testi di sua competenza anche senza un’esplicita attribuzione di competenze nella Costituzione federale deriva dalla sua esistenza come ente pubblico (competenza im- plicita della Confederazione). Secondo la prassi, nell’ingresso delle leggi che si basano su questa competenza implicita della Confederazione, è citato l’articolo 173 capo- verso 2 Cost., secondo cui l’Assemblea federale tratta le questioni rientranti nella com- petenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità. Ciò è quanto stabilito

Daniel Kettiger/Thomas Sägesser, in: Kommentar zum Publikationsgesetz des Bundes, Berna 2011, prefazione.

nell’ingresso della LPubb. Questa base di competenza si applica anche alla modifica della LPubb proposta in questa sede.

4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto non prevede la soppressione delle pubblicazioni ufficiali, ciò che renderebbe più difficile per i partner internazionali verificare l’adempimento degli impegni della Sviz- zera, ma solo l’abolizione delle pubblicazioni periodiche stampate. Non incide quindi sugli impegni internazionali della Svizzera.

4.3 Forma dell’atto

Il progetto contempla disposizioni importanti che contengono norme di diritto, le quali secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale per l’emanazione della presente legge deriva dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. L’atto sottostà a referendum facolta- tivo.

4.4 Delega di competenze legislative

La LPubb continua a non prevedere una delega di competenze legislative che vada oltre l’ambito delle competenze generali di esecuzione e applicazione del Consiglio federale (art. 182 Cost.).

4.5 Protezione dei dati

L’articolo 16b LPubb, che funge da base legale per la pubblicazione temporanea di testi contenenti dati personali degni di particolare protezione, non è modificato dal pre- sente progetto.

Il progetto prevede due novità che apportano lievi miglioramenti, dal momento che li- mitano la visibilità a lungo termine di informazioni sulle persone fisiche e giuridiche che non rientrano nello scopo della pubblicazione:

– con l’abolizione delle edizioni stampate del FF , renderà la diffusione di queste informazioni più difficile;

– lo stesso vale per l'esclusione dalla possibilità della POD per i testi che con- tengono dati personali degni di particolare protezione.

Una modifica dell'articolo 16b LPubb è prevista nell'ambito della revisione della LOGA (protezione dei dati relativi alle persone giuridiche da parte degli organi fe- derali)2. A seconda dell'evoluzione di questo progetto legislativo, potrebbe essere necessario adeguare il contenuto del presente progetto di legge o adottare una di- sposizione di coordinamento, affinché il nuovo art. 16 LPubb protegga sia i dati Cf. la procedura di consultazione 2024/93

personali degni di particolare protezione delle persone fisiche che quelli delle per- sone giuridiche.

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