Modifica dell’ordinanza sulle poste: inclusione del recapito mattutino nel sostegno indiretto alla stampa (attuazione dell’Iv. Pa. 22.423, seconda parte)
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM Divisione di Servizi di telecomunicazione e posta Sezione Posta
Berna, 26 gennaio 2026
Modifica dell’ordinanza sulle poste (OPO; RS 783.01)
Integrazione del recapito mattutino nel sostegno indiretto alla stampa
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Il 21 marzo 2025, il Parlamento ha approvato una modifica della legge sulle poste (LPO; RS 783.0), che mira ad ampliare il sostegno indiretto alla stampa a favore di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale (FF 2025 1104). L’impulso per questo ulteriore sostegno è venuto dall’iniziativa parlamentare 22.423 «Per una stampa scritta indipendente è necessario adeguare gli importi del sostegno indiretto». L’iniziativa parlamentare viene attuata in due fasi. Innanzitutto, il contributo federale per il sostegno alla stampa regionale e locale nella distribuzione regolare della Posta Svizzera è stato aumentato di 10 milioni di franchi, passando a 40 milioni di franchi all’anno dal 1° gennaio 2026. Secondariamente, il sostegno è esteso alle copie di giornale distribuite nel recapito mattutino. A tal fine l’Assemblea federale ha deciso di stanziare 25 milioni di franchi all’anno. Entrambe le misure sono limitate a sette anni. Alla scadenza del termine, il sostegno tornerà a essere disciplinato dalla regolamentazione attuale. I 30 milioni franchi della Confederazione saranno di nuovo destinati unicamente ai costi per il trasporto di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale nel canale ordinario della Posta. Il sostegno per il recapito mattutino sarà soppresso.
1.2 La nuova regolamentazione proposta
Il progetto definisce le disposizioni dell’ordinanza sui servizi postali (OPO; RS 783.01) necessarie per attuare l’ampliamento del sostegno indiretto alla stampa. Queste regolano le condizioni che una testata deve soddisfare per poter beneficiare del sostegno indiretto alla stampa per il recapito mattutino. Inoltre vengono definiti i requisiti per la registrazione delle organizzazioni per il recapito mattutino. La registrazione e i relativi requisiti sono una condizione affinché un’organizzazione per il recapito mattutino possa operare nel quadro del sostegno indiretto alla stampa. Dove possibile, si seguiranno le pratiche consolidate di sostegno indiretto alla stampa nella distribuzione regolare della Posta Svizzera. Tra queste rientrano la valutazione del diritto al sostegno e il calcolo, effettuato dall’UFCOM, delle riduzioni sul prezzo di distribuzione, come anche la gestione delle operazioni di versamento da parte della Posta. Le nuove procedure sono la registrazione delle organizzazioni per il recapito mattutino, la fornitura delle prestazioni e la relativa fatturazione da parte di queste organizzazioni e la gestione del versamento del sostegno tramite l’organo amministrativo (Posta). Le procedure già instaurate rappresentano processi semplici e collaudati, che richiedono un onere amministrativo minimo per tutte le parti coinvolte (case editrici, Posta, UFCOM). Considerato l’elevato grado di parallelismi tra distribuzione regolare e recapito mattutino e il fatto che l’ampliamento al recapito mattutino dura solo sette anni dalla data di entrata in vigore, ove possibile si dovrebbero seguire i processi già consolidati e adattarli se necessario.
2 Commento ai singoli articoli
Articolo 37 capoverso 6
La riduzione di distribuzione è un sussidio. Le disposizioni della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi si applicano in ogni caso. Il capoverso può pertanto essere abrogato.
Articolo 47 capoversi 5 e 6
Nel diritto in vigore si afferma erroneamente che la Posta è responsabile del calcolo annuale delle riduzioni. Tuttavia, questo compito spetta all’UFCOM. Poi segue il testo: «Il Consiglio federale [...] approva i prezzi ridotti». In realtà, il Consiglio federale approva la riduzione sul prezzo di distribuzione per copia, ossia l’importo che, sulla fattura della Posta, viene detratto a favore delle case editrici dal prezzo di distribuzione regolare per ogni copia spedita avente diritto. Le modifiche chiariscono formalmente la prassi consolidata.
Capitolo 5a: Riduzioni per il recapito mattutino della stampa regionale e locale
Sezione 1: Diritto
Articolo 52a
I criteri di sostegno sono ripresi dal sostegno indiretto alla stampa per la distribuzione regolare da parte della Posta (art. 36 cpv. 1 e 2 OPO). Hanno diritto a una riduzione per il recapito mattutino i giornali che soddisfano in modo cumulativo i criteri di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettere a e c-m nonché capoverso 2 OPO (cpv. 1 lett. a). Per quanto riguarda le lettere a e c-m, si rimanda ai commenti sull’articolo 36 capoverso 1 OPO (cfr. rapporto esplicativo sull’ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste, pagg. 20/21).
Per ottenere la riduzione ai sensi del nuovo articolo 19a LPO, le copie del giornale devono essere distribuite da un’organizzazione per il recapito mattutino ai sensi dell’articolo 19b capoverso 1 LPO. L’articolo 2 lettera abis LPO definisce ora il recapito mattutino in quanto distribuzione di quotidiani e settimanali in abbonamento nei giorni lavorativi entro le ore 6.30 al più tardi. La distribuzione viene effettuata da organizzazioni specializzate per il recapito mattutino. Tali organizzazioni devono essere registrate sia presso la Commissione federale delle poste (PostCom) come fornitore (cfr. art. 4 LPO), sia presso l’UFCOM come organizzazione per il recapito mattutino (cpv. 1 lett. b). Per registrarsi presso l’UFCOM, un’organizzazione per il recapito mattutino deve essere registrata in modo ordinario (art. 3 OPO) o in modo semplificato (art. 8 OPO).
Vincolando l’obbligo di registrazione all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 4 LPO si garantisce in particolare che le organizzazioni per il recapito mattutino rispettino le condizioni di lavoro abituali del settore e non ottengano un vantaggio concorrenziale illecito attraverso la discriminazione salariale o altri comportamenti anticoncorrenziali.
1 RS 616.1
Un’organizzazione non è soggetta all’obbligo di registrazione se è affiliata in quanto subappaltatore a un’altra organizzazione per il recapito mattutino. Le organizzazioni terze affiliate non agiscono a proprio nome nei confronti dei clienti dell’organizzazione per il recapito mattutino che le ha incaricate. Il fornitore primario del servizio rimane sempre l’organizzazione per il recapito mattutino che ha un rapporto contrattuale con gli aventi diritto.
Sezione 2: Registrazione delle organizzazioni per il recapito mattutino
Articolo 52b Esigenze
Questa disposizione regola le esigenze formali che una domanda di registrazione deve soddisfare: occorre presentare diversi documenti all'UFCOM. Oltre al nome e all’indirizzo (lett. a), il richiedente deve in particolare dare prova di essere registrato presso la PostCom come fornitore ai sensi dell’articolo 4 OPO (lett. b). L’obbligo di fornire prove vale sia per i fornitori registrati tramite notifica regolare che per quelli registrati tramite notifica semplificata (art. 3 e segg. e art. 8 e segg. OPO). A dimostrazione della copertura territoriale, le organizzazioni per il recapito mattutino presentano un elenco delle zone (codice postale a sei cifre) in cui forniscono il recapito mattutino (lett. c).
Il richiedente deve presentare all’UFCOM i contratti di distribuzione con i quotidiani e i settimanali che hanno diritto al sostegno (lett. d).
Le organizzazioni per il recapito mattutino devono provare all’UFCOM in modo adeguato che hanno adottato o adotteranno tutte le misure per garantire che le attività per il recapito mattutino siano o possano essere separate sul piano contabile dalle altre attività commerciali ai sensi dell’articolo 52d non appena ricevono le riduzioni, affinché queste siano trasferite ai quotidiani e ai settimanali aventi diritto (deduzione nella fatturazione; art. 52f) (lett. e).
Inoltre la domanda contiene i dettagli su eventuali subappaltatori con cui il richiedente collabora nell’ambito del recapito mattutino (lett. f).
Qualsiasi modifica riguardante le condizioni che danno diritto alla riduzione per il recapito mattutino va comunicata all’UFCOM per iscritto entro 30 giorni (cpv. 2).
Se non già disciplinato nell’ordinanza, l’UFCOM può definire i dettagli amministrativi e tecnici necessari della procedura di registrazione e le relative formalità ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 LPO (cpv. 3).
Articolo 52c Procedura
Le organizzazioni per il recapito mattutino che richiedono la registrazione hanno diritto a essere registrate se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 52b. Quanto stabilito in merito alla registrazione viene formalizzato in una decisione (cpv. 1).
L’UFCOM può controllare in qualsiasi momento, tramite prove a campione, se i requisiti per avere diritto a una riduzione sono ancora soddisfatti. Gli aventi diritto sono tenuti a fornire informazioni. Se l’organizzazione registrata per il recapito mattutino comunica all’UFCOM che sono state apportate modifiche alle indicazioni e alle prove da presentare ai sensi dell’articolo 52b, l’UFCOM esamina in che misura ciò influisca
sull’adempimento delle condizioni di registrazione e se il diritto sussista ancora (cpv. 2).
Per poter adempiere correttamente i propri compiti nel gestire le organizzazioni per il recapito mattutino (art. 52l), la Posta necessita di un elenco aggiornato delle relative organizzazioni registrate. L’UFCOM comunica inoltre alla Posta se un’organizzazione registrata per il recapito mattutino non soddisfa più i requisiti (cpv. 3).
Sezione 3: Obblighi delle organizzazioni per il recapito mattutino
Art. 52d Separazione contabile e accesso agli atti
Con il nuovo articolo 19b capoverso 3 della legge sulle poste, il legislatore ha voluto evitare che le riduzioni concesse agli editori per il recapito mattutino di giornali e periodici servano da sovvenzionamento trasversale volto ad abbassare le tariffe di altre attività delle organizzazioni per il recapito mattutino.
Se gli editori ottengono riduzioni per il recapito mattutino di quotidiani e periodici, c’è il rischio che le organizzazioni incaricate del recapito mattutino tentino di aumentare le loro tariffe per beneficiare indirettamente di questo aiuto. Si tratterebbe quindi di un aumento ingiustificato delle tariffe di distribuzione. Per evitare ciò, l’UFCOM deve poter verificare i prezzi in vigore e gli eventuali aumenti tariffari applicati al recapito mattutino. La tariffa per la distribuzione di giornali e periodici applicata dalle organizzazioni per il recapito mattutino non deve in alcun caso essere influenzata dal fatto che alcune testate ricevono il sostegno alla stampa o meno. A tal fine, le organizzazioni per il recapito mattutino assicurano, nel quadro della loro contabilità d’esercizio, la separazione del recapito mattutino dalle altre attività commerciali. Per l’attività del recapito mattutino è necessario tenere un conto separato e redigere un rendiconto d’esercizio autonomo. Non è prescritto un modo specifico per effettuare la separazione dei conti. Quest’ultima può essere attuata, ad esempio, creando sottoconti o voci contabili per l’attività del recapito mattutino (cpv. 1).
Su richiesta, le organizzazioni per il recapito mattutino consentono all’UFCOM l’accesso a tutti i documenti rilevanti per il calcolo dei prezzi per il recapito mattutino (cpv. 2). Ciò include ad esempio una descrizione dei costi determinanti risultanti dalla contabilità analitica (personale, smistamento, veicoli, distribuzione), i prezzi di distribuzione della testata negli ultimi cinque anni per un confronto e un calcolo dettagliato dei prezzi di distribuzione.
Art. 52e Comunicazione
Le organizzazioni per il recapito mattutino sono obbligate a fornire le informazioni necessarie per il corretto calcolo e versamento (cpv. 1 e 2). Devono comunicare ogni mese alla Posta il numero di copie con diritto alla riduzione consegnate nel mese in questione. La Posta stabilisce come devono esserle trasmesse le cifre.
Art. 52f Trasferimento delle riduzioni
Le organizzazioni per il recapito mattutino detraggono l’importo delle riduzioni ricevuto dalla Posta sulla fattura dei relativi quotidiani e settimanali aventi diritto. Con integralmente si intende che il rispettivo importo viene trasferito agli aventi diritto ma anche che le organizzazioni per il recapito mattutino non possono ottenere ulteriori vantaggi finanziari che non siano spiegabili tramite le attività relative alla riduzione per il recapito mattutino e tramite fattori esterni, in particolare sotto forma di aumenti di prezzo che non possono essere giustificati o spiegati dall’andamento del mercato (cfr.
Sezione 4: Concessione della riduzione per la distribuzione
Art. 52g Domanda
Le riduzioni per il recapito mattutino dei giornali e periodici in abbonamento vengono concesse su richiesta. Le richieste devono essere presentate per iscritto all’UFCOM (cpv. 1). Se tutti i criteri di sostegno ai sensi dell’articolo 52a sono soddisfatti e l’UFCOM approva la richiesta, il diritto alla riduzione per il recapito mattutino decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta (cpv. 2).
Art. 52h Comunicazione giornaliera del numero di copie da distribuire
Gli editori comunicano ogni giorno (dal lunedì al sabato) alle organizzazioni per il recapito mattutino che distribuiscono i loro giornali e periodici il numero di copie che sono state inviate e che devono essere distribuite.
Art. 52i Controllo
Qualsiasi modifica riguardante le condizioni che danno diritto alla riduzione per il recapito mattutino va comunicata all’UFCOM per iscritto entro 30 giorni. Se i requisiti non sono più soddisfatti, tale diritto si estingue l’ultimo giorno del mese in cui viene meno il loro rispetto. Il momento della comunicazione di una tale modifica all’UFCOM non è determinante (cpv. 1).
Le case editrici aventi diritto alla riduzione devono presentare periodicamente all’UFCOM un’autodichiarazione. Con l’autodichiarazione comunicano all’UFCOM se le indicazioni contenute nella domanda relativa alla riduzione per il recapito mattutino sono ancora attuali. Il termine per la presentazione dell’autodichiarazione è fissato dall’UFCOM. Se l’autodichiarazione non viene presentata o è incompleta, la riduzione può essere sospesa (cpv. 2).
L’UFCOM può controllare in qualsiasi momento, tramite prove a campione, se i requisiti per avere diritto a una riduzione sono ancora soddisfatti. Gli aventi diritto sono tenuti a fornire informazioni (cpv. 3).
Art. 52j Consultazione degli atti
I quotidiani e i settimanali aventi diritto devono consentire all’UFCOM in qualsiasi momento di consultare i documenti di cui necessita per svolgere i compiti relativi alla riduzione per il recapito mattutino.
Sezione 5: Calcolo e versamento della riduzione per il recapito mattutino
Art. 52k Calcolo
Gli aventi diritto alla riduzione per il recapito mattutino dei giornali e dei periodici in abbonamento ricevono un aiuto sotto forma di riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare (cpv. 1). Il calcolo si basa sul volume totale degli invii distribuiti a tariffa ridotta durante il recapito mattutino. L’importo legalmente concesso come aiuto al recapito mattutino è di 25 milioni di franchi all’anno.
Il metodo di calcolo è lo stesso utilizzato per il calcolo del sostegno alla distribuzione regolare (cfr. art. 47 cpv. 5 OPO). Il calcolo viene effettuato dividendo l’importo del sussidio concesso per il numero totale di esemplari con diritto al sostegno indiretto alla stampa per il recapito mattutino. L’importo così ottenuto determina la riduzione per copia. Le eventuali differenze saranno comunicate dalla Posta per l’anno successivo e prese in considerazione al momento della determinazione delle nuove riduzioni per la distribuzione (cpv. 2).
L’UFCOM effettua i calcoli e prepara la decisione del Consiglio federale. Quest'ultimo approva ogni anno le riduzioni accordate (cpv. 3).
Art. 52l Compiti della Posta
Per motivi di efficienza, la gestione delle riduzioni per la distribuzione dovrebbe basarsi il più possibile sui processi consolidati della Posta per il sostegno indiretto alla stampa nella distribuzione regolare. La Posta dispone di sistemi informatici che possono essere utilizzati come base per la gestione del recapito mattutino nonché di competenze soprattutto per convalidare i volumi di distribuzione dichiarati e verificare la loro plausibilità. Poiché i processi della distribuzione regolare possono essere applicati anche al recapito mattutino, la Posta risulta particolarmente idonea a svolgere questo compito. Un altro ente dovrebbe creare da zero i processi e i sistemi necessari e non potrebbe, come la Posta, sfruttare le sinergie derivanti dalla gestione delle riduzioni nella distribuzione regolare. La ripartizione su due «enti amministrativi» diversi accrescerebbe l’onere amministrativo senza motivo e appesantirebbe le procedure di verifica. Soprattutto i quantitativi della distribuzione regolare devono essere confrontati con quelli del recapito mattutino. È necessario verificare che non vi siano sovrapposizioni di copie nei due canali di distribuzione. Il Consiglio federale ordina pertanto all’UFCOM di affidare alla Posta questo compito (cpv. 1). La gestione della riduzione per la distribuzione è un’attività amministrativa ausiliaria. La responsabilità di garantire la riduzione per la distribuzione spetta in ogni momento all’UFCOM.
L’UFCOM stipula con la Posta un relativo accordo sulle prestazioni. Nell’ambito del contratto, assicura che la Posta instauri con le organizzazioni per il recapito mattutino un sistema che garantisca la corretta gestione delle riduzioni per il recapito mattutino. Tramite una procedura adeguata, la Posta deve verificare la credibilità dei dati
comunicati dalle organizzazioni per il recapito mattutino e dagli aventi diritto e creare così le condizioni necessarie per un calcolo e versamento corretti. La Posta è obbligata per contratto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire una gestione corretta e senza problemi delle riduzioni per il recapito mattutino (cpv. 2).
Prima dell’inizio del primo anno di sostegno alla stampa relativo al recapito mattutino, gli editori devono comunicare alla Posta il numero di abbonamenti, le grandi tirature e la frequenza di distribuzione prevista per l’anno successivo. In base a ciò la Posta può stimare quante copie in abbonamento e quante grandi tirature dovrebbero essere distribuite per ogni testata e per ogni mese. Se il sostegno include anche grandi tirature da inviare a tutte le economie domestiche, occorre comunicare alla Posta la zona di distribuzione, la quantità per ogni luogo di distribuzione e la frequenza di pubblicazione. La Posta specifica in dettaglio quali informazioni devono essere trasmesse. Se vi è il sospetto di informazioni errate riguardo alle grandi tirature, può essere avviata un’indagine esterna. Le organizzazioni per il recapito mattutino comunicano quindi una volta al mese alla Posta il numero di copie distribuite per ogni titolo (art. 52e cpv. 1). La Posta può effettuare un controllo a campione per verificare che il numero di copie comunicato dalle organizzazioni per il recapito mattutino corrisponda al numero di copie effettivamente distribuite dagli editori (cpv. 3).
La Posta versa una volta al mese l’importo della sovvenzione accordata per il recapito mattutino alle relative organizzazioni di distribuzione accreditate (cpv. 4).
Sezione 6: Protezione dei dati
Nella gestione delle riduzioni per il recapito mattutino, la Posta deve garantire che le parti coinvolte possano inviare in modo sicuro le informazioni trasmesse tramite la Posta. In tale ambito, deve rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati (cpv. 1). Tramite misure adeguate deve garantire il trattamento conforme alla legge dei dati comunicati dalle organizzazioni per il recapito mattutino (cpv. 2).
I dati comunicati dalle organizzazioni per il recapito mattutino e dagli aventi diritto possono essere utilizzati solo per lo scopo legato all’attività in quanto «organo amministrativo» e non possono essere resi noti a terzi o alle proprie filiali (cpv. 3).
Art. 83c Disposizioni transitorie relative alla modifica del …
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2027. Per garantire che gli aventi diritto possano beneficiare dell’ampliamento fin dal primo giorno della sua entrata in vigore, per il periodo tra l’entrata in vigore e la presentazione delle domande, l’UFCOM emana una regolamentazione transitoria.
La presentazione e il trattamento delle domande richiedono tempo sia per i richiedenti che per l’UFCOM, responsabile della valutazione. La riduzione per copia può essere calcolata solo se le quantità sono state comunicate. La riduzione calcolata per copia deve poi essere approvata dal Consiglio federale. Per garantire che conseguenti ritardi non vadano a svantaggio dei richiedenti, durante una fase transitoria il diritto al sostegno, una volta approvato, deve essere fissato retroattivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche. I richiedenti che presentano la loro domanda di
riduzione per la distribuzione subito dopo l’entrata in vigore, ossia al più tardi il 31 marzo 2027, in caso di approvazione della domanda, beneficeranno di un versamento retroattivo per il periodo in cui l’UFCOM effettua i controlli. Tuttavia, ciò presuppone che l’organizzazione per il recapito mattutino sia già registrata presso l’UFCOM. Le domande di riduzione per il recapito mattutino e quelle di registrazione possono essere presentate in parallelo. La disposizione transitoria intende tenere conto della difficile situazione economica delle case editrici.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il Parlamento ha approvato di destinare 25 milioni di franchi all'anno a favore della riduzione per il recapito mattutino (FF 2025 1104).
L'UFCOM incaricherà la Posta di gestire il versamento del sussidio per il recapito mat tutino e stipulerà con essa un relativo accordo sulle prestazioni. In relazione alla ge stione delle riduzioni per il recapito mattutino, risulteranno per la Posta costi informatici iniziali e costi annuali ricorrenti per il personale, che saranno finanziati tramite il budget dell'UFCOM.
Il nuovo processo da creare al fine di registrare le organizzazioni per il recapito mattu tino presso l'UFCOM porterà temporaneamente a un aumento dei costi amministrativi e per il personale. L'UFCOM compenserà le spese aggiuntive internamente tramite un piano di rinuncia.
3.2 Ripercussioni sui Cantoni e i Comuni
Il paesaggio mediatico svizzero è costituito principalmente dalla stampa radiofonica, televisiva e scritta. Quest’ultima soffre pesantemente a causa della concorrenza digitale, che diventa sempre più aspra. Per sostenere i giornali e i periodici in abbonamento, il legislatore auspica che vengano concessi aiuti più consistenti alla stampa scritta, in particolare tramite un sostegno al recapito mattutino. Tale sostegno finanziario rappresenta un aiuto temporaneo per un periodo di sette anni, in modo che i giornali e i periodici possano effettuare più rapidamente la loro transizione digitale.
Attualmente viene concessa soltanto una riduzione per la distribuzione ordinaria di giornali e periodici in abbonamento con una tiratura media tra 1000 e 40 000 copie per edizione. Nelle regioni senza recapito mattutino, la Posta è tenuta per legge a distribuire i quotidiani in abbonamento entro le ore 12.30.
Fornendo un sostegno finanziario alle copie distribuite nei turni mattutini, il legislatore intende preservare la diversità di opinione e mantenere al contempo la pluralità dei media. È probabile che, se i giornali e i periodici cartacei sono distribuiti dalla Posta verso le ore 12.30, le notizie non corrispondano già più esattamente all’attualità più recente.
3.3 Ripercussioni sulle economie domestiche
L’aiuto finanziario destinato al recapito mattutino non aumenterà né diminuirà il costo degli abbonamenti per la consegna a domicilio. Tuttavia, è possibile che l’offerta a livello di recapito mattutino venga ampliata e che nuove regioni abbiano la possibilità di fruire di questo servizio. Ciò potrebbe avere un impatto positivo anche sui Cantoni e i Comuni, in quanto le zone rurali potrebbero beneficiare di una migliore copertura per il recapito mattutino, un aspetto importante in termini di politica regionale. L’aiuto al recapito mattutino consente allo stesso tempo di evitare che le testate sopprimano questa opzione di distribuzione, molto più cara rispetto alla distribuzione regolare.
3.4 Ripercussioni sulla Posta
Nell’ambito del suo mandato di servizio universale, la Posta è obbligata a distribuire giornali e periodici in abbonamento alle economie domestiche svizzere sei giorni alla settimana e, nelle regioni senza recapito mattutino, deve consegnarli entro le ore 12.30. La Posta sostiene autonomamente i costi legati al servizio universale. In seguito all’ampliamento del sostegno al recapito mattutino, è possibile che le copie attualmente consegnate tramite la distribuzione regolare passino al canale del recapito mattutino. Un tale spostamento di volumi potrebbe comportare un aumento dei costi per la distribuzione regolare, mettendo così a rischio il finanziamento del servizio universale. Tuttavia, poiché la riduzione per copia nella distribuzione regolare sarà maggiore rispetto a quella per il recapito mattutino e i prezzi per la distribuzione regolare sono nettamente più bassi di quelli per il recapito mattutino, non è sicuro che in fin dei conti si verifichi questo spostamento di volumi. È più probabile che la maggiore riduzione in virtù del passaggio da 30 a 40 milioni di franchi dell’importo per il sostegno alla distribuzione regolare favorisca proprio la distribuzione regolare.
La proposta ha un impatto anche sulla Posta poiché la gestione delle riduzioni per il recapito mattutino comporta costi informatici iniziali e costi annuali ricorrenti per il personale. L’UFCOM provvederà a compensare queste spese nell’ambito del contratto di prestazioni (cfr. art. 52l).
3.5 Ripercussioni sulle organizzazioni per il recapito mattutino
Il sostegno fornito dalla Confederazione ai giornali e ai quotidiani in abbonamento favorisce la pluralità della stampa scritta, che deve far fronte alla crescente concorrenza delle tecnologie digitali. Le regioni attualmente senza recapito mattutino potrebbero ricevere questo tipo di servizio se le organizzazioni per il recapito mattutino ampliassero la loro zona di distribuzione. Potenzialmente quei giornali e periodici in abbonamento, che attualmente non offrono ai loro clienti un recapito mattutino, potrebbero disporre dei mezzi finanziari (grazie all’aiuto della Confederazione che rende le tariffe di distribuzione più accessibili) per offrire nuovamente questo tipo di servizio.