Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta)
Dipartimento federale delle finanze DFF
Berna, 6 giugno 2025
Modifica dell’ordinanza sui fondi propri Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
1 Situazione iniziale 4
1.1 Necessità di agire e obiettivi 4
1.1.1 Necessità e possibilità di un intervento da parte dello Stato 9
2 Esigenze in materia di fondi propri 10
2.1 Requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio 10
2.1.1 Situazione iniziale 10
2.1.2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 13
2.1.3 Punti essenziali del progetto 15
2.1.4 Commento ai singoli articoli 16
2.1.5 Ripercussioni sulle banche 17
2.2 Funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern» 19
2.2.1 Situazione iniziale 19
2.2.2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 21
2.2.3 Punti essenziali del progetto 23
2.2.4 Commento ai singoli articoli 24
2.2.5 Ripercussioni sulle banche 25
2.3 Supplementi per l’esposizione totale 26
2.3.1 Situazione iniziale 26
2.3.2 Punti essenziali del progetto 26
2.3.3 Commento ai singoli articoli 26
2.3.4 Ripercussioni sulle banche 27
3 Esigenze in materia di liquidità: messa a disposizione di informazioni 27
3.1 Situazione iniziale 27
3.1.1 Necessità di agire e obiettivi 27
3.1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta 28
3.2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 28
3.3 Punti essenziali del progetto 29
3.3.1 Nuova regolamentazione 29
3.3.2 Attuazione (adeguatezza dell’esecuzione) 29
3.4 Commento ai singoli articoli 30
3.4.1 OLiq 30
3.5 Ripercussioni sulle banche 32
4 Ulteriori adeguamenti 33
4.1 La normativa proposta 33
4.1.1 Integrazioni e correzioni nell’OFoP 33
4.1.2 Precisazione dell’importo privilegiato e integrazioni nell’OBCR 34
4.1.3 Correzioni nell’OLiq 34
4.1.4 Correzioni nell’Oem-FINMA 34
4.2 Commento ai singoli articoli 35
4.2.1 OFoP 35
4.2.2 OBCR 37
4.2.3 OLiq 38
4.2.4 Oem-FINMA 42
4.3 Ripercussioni sulle banche e sulla clientela bancaria 42
4.3.1 Importo privilegiato 42
5 Ripercussioni 43
5.1 Ripercussioni per la Confederazione 43
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 43
5.3 Ripercussioni sull’economia 44
5.3.1 Ripercussioni sulle banche 44
5.3.2 Ripercussioni sulle imprese e sulle economie domestiche 46
5.3.3 Ripercussioni sull’economia 46
5.4 Ripercussioni sulla società 46
5.5 Ripercussioni sull’ambiente 46
5.6 Sintesi e bilancio delle ripercussioni 46
6 Aspetti giuridici 47
6.1 Costituzionalità 47
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 47
6.3 Delega di competenze legislative 47
6.4 Protezione dei dati 47
7 Entrata in vigore 47
Elenco delle abbreviazioni 48 Tabella riassuntiva dei dati utilizzati nel rapporto esplicativo 50
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
1 Situazione iniziale
Il 10 aprile 2024 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla stabilità delle banche comprensivo di valutazione secondo l’articolo 52 della legge sulle banche1, nel quale ha raccomandato l’attuazione di un ampio pacchetto di misure volte a rafforzare la regolamentazione esistente delle banche di rilevanza sistemica («systemically important bank», SIB). La Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) istituita dal Parlamento a seguito della crisi di Credit Suisse conferma nel suo rapporto del 17 dicembre 20242 l’adeguatezza delle misure previste dal Consiglio federale e propone misure che sostengono ampiamente la via imboccata.
Il presente progetto posto in consultazione si prefigge di dare attuazione, mediante la modifica di ordinanze, alle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della CPI. Al tempo stesso, con la presente procedura di consultazione, il Consiglio federale ha definito i parametri per l’attuazione delle misure a livello di legge. Questi parametri non sono tuttavia oggetto della presente consultazione. Grazie all’attuazione tempestiva delle misure a livello di ordinanza, prima ancora dell’attuazione a livello di legge, l’effetto preventivo potrà manifestarsi più precocemente.
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Nel marzo 2023, la crisi di fiducia in Credit Suisse aveva raggiunto un livello tale per cui, in assenza delle contromisure prese dall’esterno, la banca sarebbe fallita il 20 marzo 2023. Per tale motivo, il 16 e 19 marzo 2023 il Consiglio federale ha adottato, ricorrendo al diritto di necessità, un pacchetto di misure con garanzie statali che ha permesso l’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS. Obiettivo del pacchetto di misure era garantire la stabilità finanziaria ed evitare gravi danni all’economia.
Nel suo rapporto del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche, il Consiglio federale ha ribadito l’obiettivo fissato nella strategia dei mercati finanziari del 4 dicembre 20203, secondo cui la Svizzera deve essere una piazza attrattiva per gli istituti finanziari attivi a livello mondiale. A tal fine, sulla base delle analisi contenute nel rapporto, il Consiglio federale punta a rafforzare e sviluppare ulteriormente la regolamentazione too big to fail (TBTF) secondo tre linee di intervento:
in primo luogo, la regolamentazione in materia di prevenzione deve essere rafforzata ancora di più al fine di ridurre ulteriormente la probabilità del verificarsi di una crisi bancaria. I requisiti per le SIB e, laddove una limitazione non sia appropriata, anche per gli altri istituti finanziari devono quindi essere inaspriti in modo mirato e la relativa applicazione migliorata;
in secondo luogo, la regolamentazione in materia di liquidità deve essere ulteriormente rafforzata. Il caso di Credit Suisse ha sottolineato l’importanza dell’approvvigionamento di liquidità in caso di crisi. Sono stati inoltre rilevati deflussi di liquidità senza precedenti per entità e rapidità, che devono essere presi in considerazione nell’ambito della regolamentazione;
1 Rapporto del Consiglio federale del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche comprensivo di valutazione se- condo l’articolo 52 della legge sulle banche, FF 2024 1023 2 «La gestione delle autorità federali nel contesto della crisi di Credit Suisse. Rapporto della Commissione parla- mentare d’inchiesta» del 17 dicembre 2024, FF 2025 515 3 Rapporto del Consiglio federale del 4 dicembre 2020 «Radicata in Svizzera, all’avanguardia nel mondo: Politica per una piazza finanziaria svizzera rivolta verso il futuro», consultabile all’indirizzo: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Politica per una piazza finanziaria svizzera sostenibile > Radicata in Svizzera, all’avanguardia nel mondo: Politica per una piazza finanziaria svizzera sostenibile
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
in terzo luogo, è necessario ampliare il panorama degli strumenti in caso di crisi. Questo comprende misure per migliorare la capacità di liquidazione e la collaborazione tra le autorità.
Con il rapporto sulla stabilità delle banche, il Consiglio federale propone un pacchetto di 22 misure per l’attuazione diretta. Altre sette misure dovranno essere ulteriormente esaminate e a loro volta attuate in caso di esito positivo. Con l’attuazione del pacchetto si vuole ridurre notevolmente la probabilità che in Svizzera si ripresenti il caso di una banca di rilevanza sistemica coinvolta in una grave crisi che renda necessarie misure d’emergenza da parte dello Stato. In caso di crisi, la capacità di liquidazione di una banca di rilevanza sistemica dovrà inoltre essere garantita come opzione credibile. Il Consiglio federale intende così ridurre al minimo i rischi e i costi per lo Stato, l’economia e i contribuenti.
Le misure proposte devono essere introdotte in modo mirato per le banche di rilevanza sistemica e in parte specificatamente per UBS, in quanto unica banca di rilevanza sistemica globale («global systemically important bank», G-SIB) rimasta in Svizzera. Alcune misure riguardano però anche altre banche e istituti finanziari, nei casi in cui una limitazione alle banche di rilevanza sistemica non sarebbe opportuna e risulterebbe difficilmente giustificabile.
Un’analisi approfondita delle ripercussioni del pacchetto complessivo e una valutazione del raggiungimento degli obiettivi della regolamentazione TBTF saranno effettuate nell’ambito del progetto di modifica della legge dell’8 novembre 19344 sulle banche (LBCR) per l’attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della CPI. Le misure attuate con il presente progetto verranno prese in considerazione in tale analisi e valutazione.
Il pacchetto di misure proposto nel rapporto sulla stabilità delle banche e le misure definite nel rapporto della CPI comprendono adeguamenti a livello di legge e di ordinanza. Il Consiglio federale ritiene che l’attuazione del pacchetto di misure debba essere affrontata rapidamente e prevede a tal fine una procedura graduale suddivisa in tre pacchetti. Un primo pacchetto contiene adeguamenti a livello di ordinanza che possono essere adottati dal Consiglio federale, mentre in un secondo pacchetto viene elaborato un messaggio concernente la copertura con fondi propri per le partecipazioni estere delle SIB. Il terzo pacchetto comprende i rimanenti adeguamenti a livello di legge.
La presente modifica dell’ordinanza del 1° giugno 20125 sui fondi propri (OFoP), dell’ordinanza del 30 novembre 20126 sulla liquidità (OLiq), dell’ordinanza del 30 aprile 20147 sulle banche (OBCR) e dell’ordinanza del 15 ottobre 20088 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA) ha lo scopo di attuare a livello di ordinanza (primo pacchetto) le tre misure previste dalle linee di intervento relative alla prevenzione e al rafforzamento della regolamentazione in materia di liquidità. Tali misure riguardano punti deboli emersi durante la crisi di Credit Suisse ma che possono presentarsi anche nelle banche senza rilevanza sistemica e pertanto, come indicato nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche, devono essere attuate per tutte le banche.
Per quanto riguarda la linea di intervento relativa alla prevenzione, nel campo di azione delle esigenze in materia di fondi propri il Consiglio federale ha proposto, nel rapporto sulla stabilità delle banche, una combinazione di misure che affronta i punti deboli in modo mirato
4 RS 952.0 5 RS 952.03 6 RS 952.06 7 RS 952.02 8 RS 956.122
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
e, se possibile, che si colloca in un contesto internazionale. In sostanza, queste misure comportano un aumento dei fondi propri delle SIB e in particolare dell’unica G-SIB rimasta. Per contro, il Consiglio federale ha rinunciato ad altre misure esaminate in materia di fondi propri, che consistevano, ad esempio, in un innalzamento delle esigenze relative al «leverage ratio» o in un aumento dei supplementi progressivi, poiché ritenute meno idonee.
Con il presente progetto si propone di attuare già due misure nell’ambito delle esigenze in materia di fondi propri. In tal modo, il Consiglio federale formula anche proposte concrete per l’attuazione della raccomandazione n. 4 contenuta nel rapporto della CPI9 che esige una verifica della qualità e della quantità dei fondi propri delle SIB al fine di garantirne la solidità:
misura 18: Inasprire i requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio (v. n. 2.1). Questa misura serve a eliminare le incertezze presenti nell’attuale regolamentazione in materia di valutazione prudente. Inoltre, devono essere rimosse le difformità esistenti nel trattamento prudenziale di software e attività fiscali differite. Il mantenimento del valore dei fondi propri prudenziali ne risulterà così complessivamente rafforzato;
misura 19: Rafforzare la funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern» (v. n. 2.2). L’attuazione di questa misura mira a un adeguamento delle aspettative del mercato. Questi strumenti di capitale, emessi non solo dalle banche di rilevanza sistemica, possono così assolvere meglio la loro funzione di copertura dei rischi in condizioni di continuità aziendale. I segnali negativi sul mercato possono essere ridotti, rafforzando in tal modo le banche.
Altre due misure nell’ambito delle esigenze in materia di fondi propri, proposte dal Consiglio federale nel rapporto sulla stabilità delle banche per l’attuazione a livello di ordinanza, non sono trattate nel presente progetto:
la misura 14 (Introdurre elementi previsionali nei supplementi di fondi propri del «pilastro 2» specifici all’istituto) presenta uno stretto legame materiale con la misura 22 (Potenziare gli interventi precoci dell’autorità di vigilanza formalizzando a livello di legge le misure, l’applicabilità e le tempistiche) e deve pertanto essere attuata a livello di ordinanza, parallelamente alla modifica prevista della LBCR);
la misura 15 (Rafforzare la copertura con fondi propri per le partecipazioni estere, e quindi per le case madri [cosiddette banche madri], all’interno di un gruppo finanziario), che è essenziale per il rafforzamento della regolamentazione TBTF, deve essere attuata a livello di legge, vista l’importanza che riveste per la stabilità finanziaria e l’economia e tenuto conto delle constatazioni della CPI.
L’importanza della G-SIB della Svizzera, UBS, emerge già da un semplice confronto internazionale tra l’esposizione del «leverage ratio» e il prodotto interno lordo (PIL) della rispettiva giurisdizione (v. fig. 1). Per UBS, in quanto G-SIB con sede principale in Svizzera, alle dimensioni particolarmente importanti rispetto al PIL si aggiunge l’importanza delle partecipazioni all’estero per la casa madre, dovuta alle dimensioni ridotte del mercato interno (nel caso di UBS, nel terzo trimestre del 2024 tali partecipazioni erano quasi il doppio rispetto all’attività in Svizzera). Poiché un numero
9 «La gestione delle autorità federali nel contesto della crisi di Credit Suisse. Rapporto della Commissione parla- mentare d’inchiesta» del 17 dicembre 2024, pag. 521, FF 2025 515
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
superiore alla media di attivi si trova all’estero10, negli enti giuridici esteri possono sorgere rischi sostanziali. Se la copertura con fondi propri è incompleta, le perdite nella valutazione delle partecipazioni estere determinano un peggioramento (potenzialmente considerevole) della capitalizzazione della casa madre svizzera, con conseguenti rischi significativi. In particolare, questa problematica ha limitato il margine di manovra di Credit Suisse in sede di stabilizzazione, in quanto le partecipazioni estere non hanno potuto essere vendute a causa delle ripercussioni sui fondi propri. Occorre dunque evitare che una simile situazione si ripeta nel caso di un’eventuale crisi di UBS. Esiste inoltre un trasferimento del rischio a svantaggio dei contribuenti svizzeri, in quanto i fondi propri di una filiale estera della G-SIB svizzera possono essere finanziati in parte con capitale di terzi della casa madre svizzera. La copertura incompleta delle partecipazioni estere con fondi propri favorisce altresì la crescita dell’attività estera nelle filiali rispetto alla crescita dell’attività estera nelle succursali della casa madre. La G-SIB svizzera rappresenta un caso speciale a tale riguardo ed è solo in parte comparabile con le G-SIB estere. Le esigenze relative alla copertura delle partecipazioni estere delle SIB11 con fondi propri costituiscono pertanto un elemento centrale per la Svizzera in quanto sede di banche con sostanziali attività commerciali all’estero, nonché come piazza economica e finanziaria in generale.
Il rapporto della CPI sottolinea l’importanza di questa problematica12. Avendo riscontrato diversi punti problematici nell’ambito della copertura con fondi propri per le partecipazioni estere, la CPI ritiene che «il mero adempimento delle norme internazionali non sia sufficiente per controllare opportunamente i rischi di eventuali crisi della restante G-SIB per i contribuenti svizzeri»13. Viene così avvalorata la necessità di agire già descritta nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche. Alla luce delle constatazioni della CPI e dell’importanza per l’economia svizzera, è opportuno disciplinare la questione a livello di legge e sottoporla al Parlamento. Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio federale definisce la propria proposta per l’attuazione di questa misura nel quadro dei parametri di riferimento e attua quindi la misura nel progetto di legge previsto a questo scopo.
10 Secondo quanto riporta il rapporto della BNS, a fine 2022 UBS deteneva all’estero circa il 60 % di tutti i suoi crediti nei confronti di controparti; BNS, Bericht zur Finanzstabilität 2024, 20 giugno 2024, pag. 23, consultabile all’indirizzo: Rapporto sulla stabilità finanziaria 2024.
11 Di tutte le SIB, solo UBS possiede sostanziali partecipazioni estere.
12 «La gestione delle autorità federali nel contesto della crisi di Credit Suisse. Rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta» del 17 dicembre 2024, pag. 520, FF 2025 515 13 «La gestione delle autorità federali nel contesto della crisi di Credit Suisse. Rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta» del 17 dicembre 2024, pag. 494, FF 2025 515
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
Figura 1: Dimensioni di singole banche rispetto al PIL, in base alla giurisdizione14
Fonte: Banca nazionale svizzera (BNS; per «DF-SIBs» si intende «domestically focused systemically important banks», ovvero banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno).
Nell’ambito della linea di intervento relativa al rafforzamento della regolamentazione in materia di liquidità, il Consiglio federale ha proposto, nel suo rapporto sulla stabilità delle banche, misure per il rafforzamento della dotazione di liquidità delle SIB, una notevole espansione del potenziale di approvvigionamento di liquidità da parte del prestatore in ultima istanza («lender of last resort», LoLR) e, come soluzione sussidiaria ed estrema, la possibilità di concedere garanzie statali mediante un sostegno di liquidità garantito dallo Stato («public liquidity backstop», PLB) per le SIB.
Per rafforzare la regolamentazione in materia di liquidità, il presente progetto si prefigge di attuare la seguente misura, che in parte serve anche all’attuazione della raccomandazione n. 9 del rapporto della CPI (esame delle misure concertate a livello internazionale e mirate nei casi di una corsa agli sportelli [«bank run»] digitale):
misura 25: Inasprire i requisiti per la fornitura di informazioni all’autorità di vigilanza sulla situazione della liquidità (v. n. 3). Nel quadro della gestione di una crisi, le incertezze sulla qualità dei dati e i ritardi nella predisposizione degli stessi da parte delle banche a favore dell’autorità di vigilanza rappresentano importanti ostacoli. Se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità, e in generale in presenza di problemi di liquidità delle banche, è quindi essenziale che l’autorità di vigilanza riceva informazioni attuali e qualitativamente affidabili sullo stato di liquidità delle banche interessate.
La misura 23 (Rafforzare il piano di stabilizzazione attraverso requisiti e criteri prudenziali più chiari), proposta dal Consiglio federale nel rapporto sulla stabilità delle banche per l’attuazione a livello di ordinanza, richiede inoltre, a seguito di un esame approfondito, una modifica a livello di legge e non viene dunque ancora presa in considerazione nel presente progetto a livello di ordinanza.
Nel progetto vengono inoltre apportate ulteriori modifiche all’OFoP, all’OLiq, all’OBCR e all’Oem-FINMA (v. n. 4). Si tratta per lo più di precisioni e rettifiche di disposizioni esistenti a livello di ordinanza, in particolare a seguito dell’attuazione degli standard di Basilea III finale al
14 Cifre del PIL al 2023, tranne per il Giappone (al 2022). Esposizioni delle banche al quarto trimestre 2023. Fonte: BNS, Bericht zur Finanzstabilität 2024, 20 giugno 2024, pag. 22, consultabile all’indirizzo: Rapporto sulla stabilità finanziaria 2024.
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
1° gennaio 2025. Nell’allegato dell’OFoP, i valori limite riguardo ai supplementi per l’esposizione totale vengono inoltre nuovamente adeguati all’evoluzione del PIL, come già avvenuto con la revisione dell’OFoP del 27 novembre 2019.
1.1.1 Necessità e possibilità di un intervento da parte dello Stato
Tutte le banche svizzere sono soggette a un’ampia regolamentazione e alla vigilanza della FINMA. Secondo l’articolo 4 della legge del 22 giugno 200715 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la regolamentazione e la vigilanza sui mercati finanziari, in generale, e sulle banche, in particolare, si prefiggono la protezione dei creditori e degli investitori, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Alle SIB in Svizzera si applica inoltre una regolamentazione TBTF aggiuntiva e specifica, che conformemente all’articolo 7 capoverso 2 LBCR persegue tre obiettivi: ridurre i rischi per la stabilità del sistema finanziario svizzero, assicurare il mantenimento delle funzioni importanti dal punto di vista economico ed evitare l’erogazione di aiuti statali. Il Consiglio federale ritiene in linea di principio che questi obiettivi continuino a essere appropriati. Nella mozione n. 1 (24.4529 e 24.4525) contenuta rapporto della CPI, quest’ultima segnala tuttavia un conflitto di obiettivi tra determinate misure della regolamentazione TBTF e la finalità della legislazione TBTF e sottolinea che quest’ultima è troppo incentrata sulla Svizzera. Il Consiglio federale recepirà tale richiesta come ulteriore misura e presenterà i parametri corrispondenti per l’attuazione a livello di legge.
Per raggiungere i tre obiettivi della regolamentazione TBTF, a seguito della crisi finanziaria del 2007–2008, il Consiglio federale e il Parlamento hanno introdotto disposizioni particolari per le SIB. Tra le altre cose, le SIB devono detenere più fondi propri rispetto alle altre banche per poter assorbire meglio eventuali perdite in condizioni di continuità aziendale (i cosiddetti fondi «going concern»). Questi requisiti devono essere generalmente soddisfatti con fondi propri di base di qualità primaria («common equity tier 1», CET1); una parte di tali esigenze può essere soddisfatta anche con fondi propri di base supplementari («additional tier 1 capital», AT1). Inoltre, le SIB devono fornire fondi in grado di assorbire le perdite in caso di liquidazione (i cosiddetti fondi «gone concern»).
Nel caso di Credit Suisse, le esigenze esistenti in materia di fondi propri hanno rafforzato la resilienza della banca nel senso che questa, senza le esigenze in materia di fondi propri aggiuntive, sarebbe stata in grado di far fronte a molte meno battute d’arresto. La copertura con fondi propri per le partecipazioni estere a livello di casa madre è risultata essere un particolare punto debole, che deve ora essere affrontato a livello di legge. Inoltre, durante il riorientamento strategico di Credit Suisse, la prassi relativa alla valutazione prudente e il mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio hanno avuto ripercussioni negative sulla situazione dei fondi propri della banca. Infine, bisogna chiedersi per quale motivo gli strumenti di capitale AT1 non abbiano svolto già prima la loro funzione di assorbimento delle perdite prevista in condizioni di continuità aziendale, ovvero in che modo possa essere ulteriormente rafforzato il ruolo di tali strumenti nella fase di «going concern».
Una componente centrale in una crisi è inoltre la garanzia della solvibilità di una banca con liquidità. La crisi di Credit Suisse ha mostrato che, nel quadro della gestione di una crisi, le incertezze sulla qualità dei dati e i ritardi nella predisposizione degli stessi da parte della banca interessata rappresentano importanti ostacoli, che andrebbero evitati. Dati attuali e di qualità affidabile costituiscono una condizione essenziale affinché le autorità possano gestire una crisi di liquidità delle banche.
15 RS 956.1
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
Sebbene l’attuazione delle misure menzionate consenta di aumentare ulteriormente la resilienza delle banche e quindi di ridurre la probabilità d’insorgenza di una crisi, anche con queste modifiche non si possono escludere del tutto crisi future.
Nel progetto vengono inoltre introdotte precisazioni e rettifiche in diverse ordinanze (v. n. 4). Nell’OBCR viene precisato l’importo dei depositi privilegiati in caso di fallimento e quindi attribuiti alla seconda classe fallimentare. Nell’OFoP e nell’OLiq vengono apportate integrazioni e rettifiche in singoli punti delle disposizioni già esistenti, in modo da eliminare ogni ambiguità.
2 Esigenze in materia di fondi propri
2.1 Requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al
mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio
2.1.1 Situazione iniziale
2.1.1.1 Necessità di agire e obiettivi
Nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche è indicato come misura 18 l’inasprimento dei requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio. Gli eventi legati a Credit Suisse hanno mostrato che alcuni averi della banca (posizioni sul fronte degli attivi del bilancio della banca) che contribuiscono ai fondi propri di base di qualità primaria possono perdere molto rapidamente valore. In caso di crisi, non è quindi sufficientemente soddisfatta la capacità di assorbire le perdite dei fondi propri di base di qualità primaria dichiarati. Ciò è rilevante per una serie di averi presenti nei bilanci delle banche, principalmente per partecipazioni, software, attività fiscali differite e averi detenuti fino alla scadenza («held-to-maturity», HTM). Il trattamento delle partecipazioni sarà oggetto di progetto separato (v. n. 1.1).
Quanto alla valutazione prudente delle posizioni che non hanno prezzi di mercato effettivi o basi di valutazione osservabili, la crisi di Credit Suisse ha mostrato che l’applicazione della regolamentazione esistente comporta un elevato margine di discrezionalità. In mancanza di un valore di mercato liquido direttamente osservabile, il valore del «fair value» della posizione di bilancio non può essere stabilito in maniera oggettiva e deve essere stimato per mezzo di modelli più o meno complessi. Ciò può essere il caso per diverse posizioni sul fronte degli attivi del bilancio della banca, ad esempio per titoli di partecipazione illiquidi, esposizioni creditizie temporanee, prodotti finanziari strutturati e derivati finanziari complessi. Sfruttando il corrispondente margine di discrezionalità, la banca può dichiarare fondi propri di base di qualità primaria superiori a quelli che risulterebbero nell’ambito di una valutazione prudente. In sede di acquisto di un settore d’attività o di acquisizione dell’intera banca, l’incertezza di queste stime costituisce un potenziale ostacolo. Per l’acquisizione di Credit Suisse, la Confederazione ha dovuto concedere un’ampia garanzia a copertura delle perdite di alcune di queste posizioni, nell’eventualità che le perdite su tali posizioni superassero i 5 miliardi di franchi. In seguito all’acquisizione, UBS ha effettuato rettifiche di valore pari a 4,8 miliardi di dollari statunitensi su posizioni al «fair value» di Credit Suisse, anche se non tutte soggette a una garanzia a copertura delle perdite16. Nell’agosto 2023, dopo aver avuto modo di sottoporre a un esame approfondito le relative posizioni di bilancio di Credit Suisse, UBS ha rinunciato alla garanzia concessa a copertura delle perdite.
La crisi di Credit Suisse ha sollevato questioni importanti anche riguardo alla valutazione e al mantenimento del valore del software nel bilancio della banca. In determinate circostanze, il
16 UBS Group SA, Annual Report 2023, pag. 316, consultabile all’indirizzo:
https://secure.ubs.com/minisites/group-functions/investor-relations/annual-report/2023/digital-ar23- group/digital-ar23-group/index.html
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
software iscritto a bilancio17 per un settore d’attività che la banca intende abbandonare può perdere molto valore. Se la banca deve vendere un settore d’attività in tempi ristretti, può esigere un prezzo anche per il software iscritto a bilancio, ma è altamente incerto quanto riuscirà a ottenere poiché il software può essere irrilevante o ridondante per l’acquirente. Per quanto riguarda il trattamento prudenziale del software, sono determinanti le prescrizioni in materia di presentazione dei conti applicate dalla banca. Ai sensi degli «International Financial Reporting Standards» (IFRS), il software viene spesso classificato come valore patrimoniale immateriale. Se una banca iscrive il software come valore patrimoniale immateriale, dal punto di vista prudenziale questo deve essere dedotto al 100 per cento dai fondi propri di base di qualità primaria conformemente allo standard minimo di Basilea18. Il software può essere trattato anche come un investimento materiale sulla base delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti valevoli per una banca («United States Generally Accepted Accounting Pinciples» [US-GAAP] o ordinanza FINMA del 31 ottobre 201919 sui conti). Per gli investimenti materiali, lo standard minimo di Basilea20 prevede una ponderazione in funzione del rischio pari al 100 per cento. Ne consegue che una banca che applica le corrispondenti prescrizioni in materia di presentazione dei conti necessita di fondi propri in misura di gran lunga minore rispetto a una banca in cui il software deve essere dedotto al 100 per cento dai fondi propri di base di qualità primaria. Non ha senso che per il software vi siano esigenze prudenziali diverse in materia di fondi propri che dipendono da una valutazione in funzione delle prescrizioni applicate in materia di presentazione dei conti.
Le attività fiscali differite («deferred tax assets», DTA) sono valori patrimoniali di un’impresa sotto forma di pretese nei confronti delle autorità fiscali. Tali pretese possono essere soddisfatte mediante compensazione con i crediti fiscali sugli utili futuri. Ne sono un esempio le DTA derivanti da riporti di perdite, se questi riporti possono essere compensati con gli utili futuri per la determinazione dell’imposta sull’utile, oppure le DTA derivanti da differenze temporanee, per le quali il bilancio fiscale richiede che il valore patrimoniale sia iscritto o ammortizzato in modo diverso rispetto al bilancio commerciale. Anche in questo caso, la pretesa fiscale può essere compensata con un futuro credito fiscale risultante dall’imposta sull’utile. In tutti i casi, il mantenimento del valore delle attività fiscali differite dipende dal fatto che l’impresa, in un orizzonte temporale rilevante per le autorità fiscali, generi un utile sufficiente e sia tenuta a pagare su di esso imposte adeguate a compensare le pretese. Nel caso di Credit Suisse, nel 2022 esistevano ampie attività fiscali differite, in particolare nelle filiali estere. Queste erano in parte il risultato delle perdite subite durante e dopo la crisi finanziaria oppure dovute al pagamento di multe. Altre DTA esistevano in virtù della legislazione fiscale estera e mantenevano il loro valore fintantoché Credit Suisse poteva presupporre che i rispettivi enti giuridici avrebbero realizzato utili sufficienti in futuro. Con la ristrutturazione annunciata nel terzo trimestre 2022, le prospettive di guadagno in queste giurisdizioni si sono tuttavia ridotte in modo durevole e significativo. Le DTA hanno così perso valore e hanno dovuto essere ammortizzate, il che ha comporta l’immediato annullamento di circa la metà dell’aumento di capitale effettuato contestualmente. Una banca può sì cercare di esigere un prezzo per le attività fiscali differite, se a causa di una crisi si trova costretta a
17 Il software sviluppato internamente o acquistato viene iscritto a bilancio conformemente alle prescrizioni applicate in materia di presentazione dei conti. 18 Tutti i rimandi a paragrafi dello standard minimo di Basilea nell’OFoP e nel commento ai singoli articoli si riferiscono ai riferimenti di cui all’allegato 1 OFoP, non hanno alcuna pretesa di completezza e producono un effetto giuridicamente vincolante solo nei casi in cui vi sia un rimando esplicito anche nel testo dell’ordinanza. La versione determinante dello standard minimo di Basilea può essere consultata sul sito web della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI): www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Basilea III > Standard minimi di Basilea. Le abbreviazioni (p. es. CAP) si riferiscono ai rispettivi capitoli dello standard minimo di Basilea. 19 RS 952.024.1 20 Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Basel Framework, CRE 20.110, consultabile all’indirizzo: CRE20 - Standardised approach: individual exposures
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vendere un settore d’attività in tempi ristretti. È però altamente incerto quanto riuscirà a ottenere. Secondo la regolamentazione vigente, le DTA la cui realizzazione dipende dalla redditività futura devono essere interamente dedotte dai fondi propri di base di qualità primaria. Dal punto di vista prudenziale, le DTA derivanti da differenze temporanee21 sono però in parte considerate attivi che possono essere ponderati in funzione del rischio. La crisi ha mostrato che il mantenimento del valore delle DTA non è in genere sufficiente e che dal punto di vista prudenziale sarebbe opportuna una deduzione generale.
Mentre già oggi le DTA derivanti da riporti di perdite sono trattate come non redditizie dal punto di vista prudenziale e vengono dedotte dal capitale prudenziale, le DTA derivanti da differenze temporanee possono attualmente essere considerate redditizie fino a un limite definito della franchigia ed essere pertanto ponderate in funzione del rischio. Anche queste ultime DTA devono ora essere dedotte integralmente dal capitale prudenziale. Le nuove regolamentazioni negli ambiti menzionati aumentano l’uniformità nel trattamento prudenziale e il mantenimento del valore dei fondi propri prudenziali. Gli effetti prociclici vengono ridotti in modo mirato, il che aumenta il margine di manovra nelle situazioni di crisi e migliora le prospettive di successo delle misure di stabilizzazione.
2.1.1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
Per quanto riguarda il trattamento prudenziale del software, in alternativa a una deduzione uniforme del software iscritto a bilancio come valore immateriale o non immateriale dai fondi propri di base di qualità primaria è stato esaminato anche un ammortamento prudenziale su un numero massimo prestabilito di anni, come applicato per esempio nell’Unione europea (UE). Poiché, in linea di massima, nell’UE si applicano gli IFRS come principi di iscrizione a bilancio (il software viene quindi classificato come valore patrimoniale immateriale), la normativa unionale prevede il computo prudenziale nel capitale proprio prudenziale di un importo dell’ammortamento cumulato secondo il diritto in materia di vigilanza del software iscritto a bilancio come valore immateriale (v. n. 2.1.2). Poiché per il software come valore patrimoniale immateriale è prevista la normativa dell’UE, un recepimento di tale prassi nell’OFoP non avrebbe risolto la questione della disparità di trattamento oggi esistente tra le banche a seconda dello standard di presentazione dei conti utilizzato. Per raggiungere l’obiettivo della parità di trattamento, si sarebbe inoltre dovuto definire un ammortamento analogo su massimo tre anni anche per il software iscritto a bilancio come investimento materiale. Una tale regolamentazione non esiste però in nessun’altra giurisdizione. La soluzione scelta dall’UE comporta inoltre un metodo di calcolo relativamente complicato, che per il trattamento prudenziale del software si discosterebbe dall’ammortamento del software per fini contabili. La normativa dell’UE rappresenta altresì uno scostamento dai requisiti dello standard minimo di Basilea22, in quanto questi prevedono una deduzione integrale dei valori patrimoniali immateriali dai fondi propri di base di qualità primaria. Il mantenimento del valore del software per l’assorbimento delle perdite viene inoltre messo generalmente in discussione. Per i motivi sopraesposti, questa alternativa dell’ammortamento prudenziale su più anni è stata considerata meno adatta a conseguire l’obiettivo previsto.
Sono state esaminate misure anche in riferimento al trattamento prudenziale dei valori patrimoniali destinati a essere detenuti fino alla scadenza (posizioni nel portafoglio della banca). Per questi valori patrimoniali, per la presentazione dei conti si utilizzano due approcci di valutazione: «amortised cost (accrual)» e «cost less impairment». I due approcci non reagiscono a variazioni generiche del valore di mercato, bensì tengono conto solo della probabilità di rimborso alla scadenza. In un contesto di tassi di interesse in forte crescita, il valore di mercato delle posizioni HTM può essere di gran lunga inferiore rispetto al valore
21 Cfr. art. 32 cpv. 1 lett. d OFoP.
22 BRI, Basel Framework, CAP30.7, consultabile all’indirizzo: CAP30 - Regulatory adjustments.
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contabile. Quanto maggiore è la variazione dei tassi di interesse e quanto più lunga è la durata residua, tanto più elevata sarà la differenza di valore. Nel 2023, a causa di massicci prelievi di depositi dei clienti, alcune banche regionali statunitensi hanno dovuto vendere parte dei loro investimenti finanziari iscritti come HTM, realizzando solo il valore di mercato nettamente più basso. Tale situazione ha dato luogo a perdite sostanziali e a una carenza di capitale, cui hanno fatto seguito anche i fallimenti della Silicon Valley Bank e della First Republic Bank. Anche presso numerose banche svizzere, i rapporti annuali 2022 e 2023 mostrano una grande differenza tra i valori contabili e di mercato degli attivi. L’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS ha determinato anche una valutazione al «fair value» del bilancio di Credit Suisse da cui sono derivate sostanziali riduzioni del valore, soprattutto sul portafoglio ipotecario. Tali rettifiche di valore saranno però recuperate nel corso della durata residua. Poiché gli investimenti finanziari detenuti dalle banche in Svizzera possono essere solitamente utilizzati per operazioni di pronti contro termine con la BNS, rispetto alle banche regionali statunitensi (che non hanno accesso alla finestra di sconto della Federal Reserve «Fed discount window») è molto meno probabile che si debba ricorrere a vendite di emergenza. La necessità di agire in Svizzera è dunque molto meno impellente. Una modifica prudenziale in questo settore determinerebbe inoltre un sostanziale scostamento dallo standard internazionale. Per tali motivi, si rinuncia a questa misura.
Le misure concernenti il software, la valutazione prudente e le attività fiscali differite saranno attuate non solo per le SIB ma in linea di principio per tutte le banche, in quanto i punti deboli descritti possono sussistere presso ogni singola banca. È dunque opportuno adottare una regolamentazione uniforme.
2.1.2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
In riferimento alla valutazione prudente necessaria dal punto di vista prudenziale delle posizioni valutate al «fair value» nel portafoglio di negoziazione e della banca («prudent valuation adjustments» [PVA], ovvero adeguamenti della valutazione prudente), gli standard minimi di Basilea23 prevedono requisiti generali in materia di valutazione24. Nell’ambito dell’attuazione nazionale dei requisiti dello standard minimo di Basilea, l’UE ha redatto requisiti dettagliati per la concretizzazione dello standard relativo alla determinazione degli PVA25.
Lo standard minimo di Basilea non contiene requisiti espliciti in materia di trattamento prudenziale del software. Secondo le prescrizioni in materia di presentazione dei conti26 della FINMA, il software è da considerarsi un investimento materiale e può quindi essere ponderato in funzione del rischio ai fini del trattamento prudenziale. Per contro, gli IFRS impongono in linea di massima la classificazione come valore patrimoniale immateriale, cosa che dal punto di vista prudenziale comporta una deduzione integrale dai fondi propri di base di qualità primaria. L’autorità di regolamentazione prudenziale (Prudential Regulation Authority, PRA) della Bank of England prescrive una deduzione integrale del software dai fondi propri di base di qualità primaria, in quanto il software nella fase di «going concern» non è considerato in
Tutti i rimandi a paragrafi dello standard minimo di Basilea nell’OFoP e nel commento ai singoli articoli si riferiscono ai riferimenti di cui all’allegato 1 OFoP, non hanno alcuna pretesa di completezza e producono un effetto giuridicamente vincolante solo nei casi in cui vi sia un rimando esplicito anche nel testo dell’ordinanza. La versione determinante dello standard minimo di Basilea può essere consultata sul sito web della SFI: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Basilea III > Standard minimi di Basilea. Le abbreviazioni (p. es. CAP) si riferiscono ai rispettivi capitoli dello standard minimo di Basilea. 24 BRI, Basel Framework, CAP50, consultabile all’indirizzo: CAP50 - Prudent valuation guidance. 25 Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14, consultabile all’indirizzo: (UE) 2016/101. Ordinanza FINMA del 31 ottobre 2019 sui conti (OAPC-FINMA; RS 952.024.1)
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grado di assorbire le perdite27. Oltre al Regno Unito, anche il Canada28 e l’Australia29 prevedono una deduzione integrale dai fondi propri di base di qualità primaria. Le banche statunitensi applicano lo standard di presentazione dei conti US-GAAP, che ammette il trattamento del software sia come investimento materiale sia come valore patrimoniale immateriale. Dal punto di vista prudenziale, negli Stati Uniti non è però prevista alcuna deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria. Dalla fine del 2020 l’UE30 applica il metodo seguente: per il software classificato come valore patrimoniale immateriale, invece di una deduzione integrale dai fondi propri di base di qualità primaria è possibile imputare al capitale prudenziale un importo del software ammortizzato a titolo prudenziale. La durata massima di ammortamento è pari a tre anni (si deve utilizzare il valore più basso tra tre anni o il valore di vita utile [«useful life»]). In questo caso l’ammortamento inizia contemporaneamente a quello effettuato nella presentazione dei conti, vale a dire non appena il software è in uso, e deve essere effettuato singolarmente per ogni software (nessun ammortamento di gruppi di software). Nel corso dello sviluppo e fino al momento in cui il software entra in uso, si applica ancora la deduzione integrale dal capitale degli importi capitalizzati. La manutenzione o gli aggiornamenti del software esistente possono essere capitalizzati rispettivamente come nuovo software. Per le banche interessate dell’UE, questo nuovo approccio comporta una semplificazione prudenziale rispetto all’applicazione finora rigorosa dello standard minimo di Basilea, in base al quale il software classificato come valore immateriale deve essere dedotto integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria. Tutti i gruppi assicurativi in Svizzera sono tenuti a classificare il loro software come elemento patrimoniale immateriale e a dedurlo dai fondi propri computabili secondo l’articolo 32 capoverso 4 dell’ordinanza del 9 novembre 200531 sulla sorveglianza. Una siffatta regolamentazione uniforme del software risulta dunque opportuna anche per le banche svizzere.
Per quanto riguarda le DTA, lo standard minimo di Basilea prescrive che queste, a causa di differenze temporanee, siano ponderate in funzione del rischio al 250 per cento fino a un limite della franchigia pari al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria. Le DTA al di sopra di tale valore soglia devono essere dedotte dai fondi propri di base di qualità primaria32. Nell’UE si applica la stessa regolamentazione33, mentre negli Stati Uniti si applica per la deduzione un limite della franchigia del 25 per cento. Con questa misura sussiste uno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 della legge del 29 settembre 202334 sullo sgravio delle imprese (LSgrI) che tuttavia è considerato importante e opportuno per l’ulteriore sviluppo della regolamentazione TBTF svizzera. Per quanto riguarda il software e gli PVA non esiste alcuno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.
27 Bank of England, Prudential Regulation Authority, Implementation of Basel standards, Policy Statement PS17/21, capitolo 6, luglio 2021, consultabile all’indirizzo: PS17/21 28 Office of the Superintendent of Financial Institutions, Capital Adequacy Requirements (CAR) 2024, Chapter 2 – Definition of Capital, nota 66, consultabile all’indirizzo: Capital Adequacy Requirements (CAR) (2024) - Chapter 2 Australian Prudential Regulation Authority (APRA), Prudential Standard APS 111, Capital Adequacy: Measurement of Capital, gennaio 2022, consultabile all’indirizzo: APS 111 Capital Adequacy Measurement of Capital 30 European Banking Authority (EBA), Final Report: Draft Regulatory Technical Standards on the prudential treatment of software assets under Article 36 of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) amending Delegated Regulation (EU) 241/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the council with regard to regulatory technical standards for own funds requirements for institutions, 14 ottobre 2020, consultabile all’indirizzo: Final Draft RTS on prudential treatment of software assets 31 RS 961.011 32 BRI, Basel Framework, CAP30.9, consultabile all’indirizzo: CAP30 - Regulatory adjustments. 33 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, consultabile all’indirizzo: CRR. 34 RS 930.31
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2.1.3 Punti essenziali del progetto
2.1.3.1 Nuova regolamentazione
Il trattamento prudenziale degli attivi che non sono sufficientemente redditizi in caso di crisi (software attivati e attività fiscali differite) e, in particolare, delle posizioni al «fair value» difficili da valutare viene reso più rigoroso alla luce delle esperienze maturate con la crisi.
(1) Per quanto riguarda la valutazione prudente delle posizioni al «fair value» difficili da valutare, nella norma di delega alla FINMA contenuta nell’OFoP viene inserita come parametro, in aggiunta allo standard minimo di Basilea, anche la regolamentazione nell’UE, al fine di introdurre in linea di principio gli stessi requisiti concreti previsti dalla normativa dell’UE per la valutazione prudente. In aggiunta alla valutazione prudente richiesta secondo gli standard di presentazione dei conti, per la valutazione prudente necessaria dal punto di vista prudenziale delle posizioni nel portafoglio di negoziazione e nel portafoglio della banca lo standard minimo di Basilea35 prevede requisiti più rigorosi. Questi PVA (ossia gli importi da adeguare) devono essere dedotti direttamente dai fondi propri di base di qualità primaria. I requisiti dello standard minimo di Basilea sono formulati in termini generici, in modo da lasciare un ampio margine di interpretazione. L’UE ha pertanto redatto requisiti dettagliati per la concretizzazione dello standard relativo alla determinazione degli PVA. I requisiti in materia di PVA contenuti nell’OFoP rimandano solo allo standard minimo di Basilea e sono dunque meno dettagliati e meno rigorosi delle norme europee. La regolamentazione esistente nell’UE è applicabile ora, in aggiunta allo standard minimo di Basilea, come direttiva per la FINMA per l’emanazione delle corrispondenti disposizioni di esecuzione tecniche.
(2) Il software attivato deve ora essere dedotto integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria indipendentemente dal trattamento contabile. I diversi standard di presentazione dei conti consentono un’iscrizione a bilancio differenziata del software, che può essere iscritto sia come investimento materiale sia come valore patrimoniale immateriale. Mentre il software come valore patrimoniale immateriale deve essere dedotto integralmente dai fondi propri prudenziali (art. 32 cpv. 1 lett. c), il software iscritto come investimento materiale viene ponderato al 100 per cento in funzione del rischio. L’iscrizione a bilancio presso le banche svizzere non avviene in modo uniforme e il mantenimento del valore del software in una situazione di crisi è altamente incerto. In genere il software non è un valore patrimoniale redditizio al di fuori del modello di attività specifico della banca. Per esempio, il software di Credit Suisse è stato già ampiamente ammortizzato in sede di acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, in quanto la sua redditività verrà meno dopo la completa integrazione nel panorama di sistemi di UBS. Lo standard minimo di Basilea non contiene requisiti espliciti in materia di trattamento del software. A tal fine, esso si basa esclusivamente sulla classificazione secondo la presentazione dei conti. D’ora in poi, dai fondi propri di base di qualità primaria dovrà essere dedotto non solo il software classificato come valore patrimoniale immateriale, ma anche quello classificato come immobilizzazione materiale.
(3) Le attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee tra il bilancio fiscale e il bilancio commerciale devono ora essere dedotte integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria. A causa del riporto delle perdite o di differenze temporanee tra il bilancio fiscale e il bilancio commerciale, possono sorgere attività fiscali differite. In base alla regolamentazione attuale, le DTA derivanti da riporti di perdite devono già essere dedotte dai fondi propri di base di qualità primaria. Le DTA derivanti da differenze temporanee possono invece essere ponderate al 250 per cento in funzione del rischio fino a un limite della franchigia pari al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria. Le DTA al di sopra di tale valore soglia devono essere anch’esse dedotte dai fondi propri di base di qualità primaria. La computabilità e la ponderazione in funzione del rischio di queste DTA derivanti da differenze temporanee
BRI, Basel Framework, CAP50, consultabile all’indirizzo: CAP50 - Prudent valuation guidance.
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sono conformi ai requisiti dello standard minimo di Basilea. La ristrutturazione della banca d’investimento di Credit Suisse annunciata nell’ottobre 2022 ha condotto, a causa delle minori prospettive di guadagno, a una massiccia perdita di valore delle DTA iscritte a bilancio. La rettifica di valore ha interessato sia le DTA derivanti da riporti di perdite, sia quelle derivanti da differenze temporanee. A causa della ponderazione in funzione del rischio, la rettifica di valore delle DTA derivanti da differenze temporanee ha determinato un calo delle quote di capitale prudenziale. Nelle situazioni di ristrutturazione, il mantenimento del valore e la capacità di assorbire le perdite delle DTA derivanti da differenze temporanee non sono pienamente garantiti. Se nell’ambito di una ristrutturazione si rende necessario ammortizzare le attività fiscali differite, questo ha ripercussioni negative sui fondi propri di base di qualità primaria. Tutte le DTA devono quindi ora essere dedotte integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria, in modo da proteggere quest’ultimo dalle rettifiche di valore di tali attività.
2.1.3.2 Attuazione (adeguatezza dell’esecuzione)
Il progetto prevede una modifica delle regolamentazioni già esistenti nell’OFoP. Le banche interessate sono già oggi assoggettate a tali regolamentazioni e la FINMA ne verifica l’osservanza. Per garantire la proporzionalità delle regole in materia di PVA, il presente progetto prevede, rimandando alla regolamentazione dell’UE, un valore soglia al di sotto del quale si applica un metodo semplificato (regola de minimis). Per le piccole e medie imprese esiste quindi una norma semplificata o comportante costi inferiori ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.
Non sono previsti adeguamenti per quanto riguarda l’esecuzione con mezzi elettronici delle misure modificate. In linea di principio, l’OFoP non prescrive i mezzi da utilizzare. Nell’ambito dello scambio con la FINMA, è attualmente ammesso l’impiego di mezzi elettronici per la verifica dell’osservanza delle prescrizioni prudenziali.
2.1.4 Commento ai singoli articoli
2.1.4.1 OFoP
Articolo 5b Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: valutazione prudente
Capoverso 4
Oltre alla versione determinante dello standard minimo di Basilea36 secondo l’allegato 1, la FINMA si fonda ora anche sulla normativa dell’UE37 in materia di valutazione prudente. La soglia indicata nell’articolo 4 della normativa dell’UE pari a 15 miliardi di euro per il metodo semplificato viene fissata a 18 miliardi di franchi. Tale conversione è coerente con la conversione da euro a franchi già applicata per l’attuazione dello standard minimo di Basilea.
Articolo 32 Deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria
Capoverso 1 lettere c e d
Il software va dedotto dai fondi propri di base di qualità primaria. Tale prescrizione è integrata nella lettera c. Il software iscritto a bilancio come valore immateriale deve essere dedotto
36 CAP Definition of capital, nella versione determinante secondo l’allegato 1, consultabile sul sito Internet della SFI: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Basilea III > Standard minimi di Basilea. 37 Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamenta- zione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14, consultabile all’indirizzo: (UE) 2016/101.
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perché si tratta di software, ma anche perché costituisce un valore immateriale. In questo caso la deduzione avviene una sola volta.
Alla lettera d, le attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee non sono più escluse dalla deduzione. Tutte le DTA devono essere dedotte.
La precedente espressione «passività fiscali differite» viene modificata in «impegni fiscali differiti», in quanto si tratta appunto di impegni.
Capoverso 2
Come nel capoverso 1 lettera d, la precedente espressione «passività fiscali differite» viene modificata in «impegni fiscali differiti».
Articolo 39 Altre deduzioni in base al limite 2 della franchigia
Capoverso 1
Poiché all’articolo 32 le attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee non sono più escluse dalla deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria, la deduzione in questo articolo viene stralciata.
2.1.5 Ripercussioni sulle banche
Il progetto prevede una modifica delle regolamentazioni già esistenti nell’OFoP. Le banche interessate sono già oggi assoggettate a tali regolamentazioni e la FINMA ne verifica l’osservanza. In linea di principio non sorgono dunque nuovi obblighi per le banche, viene solo modificata la configurazione degli obblighi già esistenti. Ulteriori spiegazioni in merito alle ripercussioni sulle banche si trovano nel numero 5.3.1.
Per rilevare le ripercussioni del progetto (software, DTA, PVA) sui costi degli istituti interessati, nel novembre 2024 è stata condotta un’inchiesta (v. n. 5.3.1). I dati quantitativi riportati di seguito provengono da tale indagine e per UBS si basano sui dati pubblicati alla fine del 4º trimestre 2024.
2.1.5.1 Software
A seconda dell’istituto, i costi una tantum stimati dalle SIB per l’attuazione della misura sono di «importo minimo», di 5000 franchi, di 10 000 franchi o di 120 000 franchi. Tali costi si suddividono in parti più o meno uguali in spese per il personale legate all’informatica, spese per beni e servizi legate all’informatica e spese per audit. Le SIB stimano i costi annuali ricorrenti per l’attuazione a un «importo minimo», a 1000 franchi, a 10 000 franchi o a 70 000 franchi. A causa della nuova regolamentazione, il capitale computabile per le SIB non attive a livello internazionale si riduce di 200 000 franchi, 180 milioni di franchi o 264 milioni di franchi. Questi importi corrispondono a una quota compresa tra lo 0,002 e il 3,9 per cento dei fondi propri necessari della rispettiva banca. In base ai dati pubblicati nel 4º trimestre 2024, la nuova regolamentazione riduce i fondi propri di base computabili e gli attivi ponderati in funzione del rischio di UBS Group SA rispettivamente di 4,9 miliardi di dollari statunitensi. Alla luce della sua attuale esigenza di fondi propri di base pari al 14,3 per cento degli attivi ponderati in funzione del rischio risulta un maggiore fabbisogno di fondi propri di base pari a 4,2 miliardi di dollari statunitensi. Rispetto ai fondi propri di base richiesti per UBS nel 4º trimestre 2024, tale importo corrisponde a circa il 5,7 per cento. A seconda della dotazione di capitale, le banche compenseranno tale riduzione in tutto o in parte con capitale supplementare, applicando un tasso di costo annuale compreso tra il 5 e il 10 per cento.
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
Per quanto riguarda il software, una banca regionale/cassa di risparmio della categoria 4 stima i costi una tantum per l’attuazione pari a 480 000 franchi, di cui 280 000 franchi riguardano i costi per l’informatica. Tale banca prevede inoltre costi d’esercizio annui ricorrenti nell’ordine di 240 000 franchi (di cui fr. 110 000.– per costi legati all’informatica). Nel 2023, l’istituto aveva registrato spese consolidate per la tecnologia d’informazione e di comunicazione pari a 11,5 milioni di franchi. La banca ha indicato costi identici per le DTA.
Un’altra banca regionale/cassa di risparmio della categoria 4 stima a 13 000 franchi i costi di attuazione una tantum per il software (di cui fr. 10 000.– imputabili a costi per l’informatica). Non vengono indicati costi ricorrenti. Nel 2023, l’istituto aveva registrato spese consolidate per la tecnologia d’informazione e di comunicazione pari a circa 4 milioni di franchi.
Una banca cantonale della categoria 4 prevede costi esigui per l’informatica, mentre una banca regionale/cassa di risparmio della categoria 3 non prevede costi. I risultati del sondaggio sui costi (v. n. 5.3.1) non hanno permesso di ricavare indicazioni relative alle ripercussioni sulle altre banche delle categorie 3–5.
Le notevoli differenze nella stima dei costi sono riconducibili, tra l’altro, anche al modo in cui la rispettiva banca contabilizza attualmente il software e può quindi trattarlo a fini prudenziali in riferimento ai fondi propri.
Per le due banche maggiormente colpite in rapporto alle spese complessive, i costi una tantum (spese per il personale, spese per beni e servizi e spese di revisione) relativi al software ammontano allo 0,6 e allo 0,9 per cento, mentre i costi ricorrenti (spese per il personale, spese per beni e servizi e spese di revisione) ammontano allo 0,6 e allo 0,4 per cento delle spese complessive corrispondenti. Per le altre banche, il rapporto è decisamente più basso.
2.1.5.2 DTA A seconda dell’istituto, i costi una tantum stimati dalle SIB per l’attuazione della misura sono di 0 franchi, di «importo minimo», di 4000 franchi o di 100 000 franchi. Tali costi si suddividono in parti più o meno uguali in spese legate all’informatica e altre spese. Le SIB stimano i costi annuali ricorrenti per l’attuazione a 0 franchi, a un «importo minimo», a 1 000 franchi o a 40 000 franchi. A causa della nuova regolamentazione, il capitale computabile per le SIB non attive a livello internazionale si riduce di 0 franchi, 300 000 franchi e 2 milioni di franchi. Questi importi corrispondono a una quota compresa tra lo 0 e lo 0,014 per cento dei fondi propri necessari della rispettiva banca. In base ai dati pubblicati nel 4º trimestre 2024, la nuova regolamentazione riduce i fondi propri di base computabili di 7,2 miliardi di dollari statunitensi (gli attivi ponderati in funzione del rischio [«risk-weighted assets», RWA] di 18,1 mia.) di UBS Group SA. Alla luce della sua attuale esigenza di fondi propri di base pari al 14,3 per cento degli attivi ponderati in funzione del rischio risulta un maggiore fabbisogno di fondi propri di base pari a 4,6 miliardi di dollari statunitensi. Rispetto ai fondi propri di base richiesti per UBS nel 4º trimestre 2024, tale importo corrisponde a circa il 6,2 per cento dei fondi propri di base. A seconda della dotazione di capitale, le banche compenseranno tale riduzione in tutto o in parte con capitale supplementare, applicando un tasso di costo annuale compreso tra il 5 e il
10 per cento.
Per quanto riguarda le DTA, una banca regionale/cassa di risparmio della categoria 4 stima i costi una tantum per l’attuazione a 480 000 franchi, di cui 280 000 franchi riguardano i costi per l’informatica. Tale banca prevede inoltre costi d’esercizio annui ricorrenti nell’ordine di 240 000 franchi (di cui fr. 110 000.– imputabili a costi per l’informatica). Nel 2023, l’istituto aveva registrato spese consolidate per la tecnologia d’informazione e di comunicazione pari a 11,5 milioni di franchi. La banca ha indicato costi identici per il software.
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
Per quanto riguarda le DTA, tre banche regionali/casse di risparmio (categorie 3 e 4) e una banca cantonale (categoria 4) hanno indicato di non prevedere costi. I risultati del sondaggio sui costi (v. n. 5.3.1) non hanno permesso di ricavare indicazioni relative alle ripercussioni sulle altre banche delle categorie 3–5.
Per la banca maggiormente colpita in rapporto alle spese complessive, i costi una tantum e quelli ricorrenti (spese per il personale, spese per beni e servizi e spese di revisione) relativi alle DTA ammontano rispettivamente allo 0,01 per cento delle spese complessive corrispondenti. Per le altre banche, il rapporto è decisamente più basso.
2.1.5.3 PVA A seconda dell’istituto, i costi una tantum stimati dalle SIB per l’attuazione della misura sono di «importo minimo», di 30 000 franchi, di 1,2 milioni di franchi o di 1,6 milioni di franchi. Per determinati istituti, la nuova regolamentazione richiede adeguamenti dei sistemi e dei processi di rilevamento. Due terzi dei costi sono riconducibili a spese più elevate per il personale. Le SIB stimano i costi annuali ricorrenti per l’attuazione a un «importo minimo», a 30 000 franchi, a 350 000 franchi o a 688 000 franchi. A causa della nuova regolamentazione, il capitale computabile per le SIB non attive a livello internazionale si riduce di 1,8 milioni di franchi, 97 milioni di franchi o 600 milioni di franchi. Questi importi corrispondono a una quota compresa tra lo 0,016 e il 4,2 per cento dei fondi propri necessari della rispettiva banca. Alla fine del 4º trimestre 2024 UBS Group SA presentava PVA nell’ordine di 167 milioni di dollari statunitensi. La nuova regolamentazione determina un sensibile incremento delle PVA, la cui entità non può attualmente essere determinata con precisione. Sulla base di confronti effettuati con banche europee e britanniche, si può presumere un maggiore fabbisogno di fondi propri di base fino a 2 miliardi di dollari statunitensi. Rispetto ai fondi propri di base richiesti per UBS nel 4º trimestre 2024, tale importo corrisponde a circa il 2,7 per cento. A seconda della dotazione di capitale, le banche compenseranno tale riduzione in tutto o in parte con capitale supplementare, applicando un tasso di costo annuale compreso tra il 5 e il 10 per cento.
Per quanto riguarda le PVA, tre banche regionali/casse di risparmio (categorie 3 e 4) e una banca cantonale (categoria 4) hanno indicato di non prevedere costi. I risultati del sondaggio sui costi (v. n. 5.3.1) non hanno permesso di ricavare indicazioni relative alle ripercussioni sulle altre banche delle categorie 3–5.
Le notevoli differenze nelle stime dei costi delle SIB sono riconducibili, tra l’altro, anche al fatto che determinate banche hanno già attuato le esigenze prudenziali dell’UE in materia di PVA.
Per la banca maggiormente colpita in rapporto alle spese complessive, i costi una tantum (spese per il personale, spese per beni e servizi e spese di revisione) relativi alle PVA ammontano all’1,5 per cento, mentre i costi ricorrenti (spese per il personale, spese per beni e servizi e spese di revisione) ammontano all’1,4 per cento delle spese complessive corrispondenti. Per le altre banche, il rapporto è decisamente più basso.
2.2 Funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale
AT1 nella fase di «going concern»
2.2.1 Situazione iniziale
2.2.1.1 Necessità di agire e obiettivi
Nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche è indicato come misura 19 il rafforzamento della funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1. Secondo il Consiglio federale (cfr. n. 4.2.2.2 del rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche), va disciplinata in modo ancora più chiaro, ad esempio, la sospensione dei pagamenti delle cedole e dei riscatti. Si deve altresì esaminare un aumento degli eventi determinanti
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
(trigger) in modo che gli strumenti di capitale AT1 possano essere riconosciuti come fondi propri. In questo modo si rafforzerebbe la finalità del capitale AT1 come capitale «going concern», in conformità con lo standard internazionale. Questi accertamenti sugli strumenti di capitale AT1 devono essere introdotti anche a livello internazionale.
Credit Suisse voleva evitare di inviare un segnale negativo ai mercati. Pertanto ha ritirato gli strumenti di capitale AT1 al più presto e li ha sostituiti con altri più costosi, anche se le condizioni erano sfavorevoli. Credit Suisse si è inoltre astenuta dal sospendere il pagamento degli interessi per timore di una reazione da parte del mercato, anche se ciò sarebbe stato consentito per contratto. Di conseguenza, gli strumenti di capitale AT1 non sono stati in grado di fornire il contributo previsto per stabilizzare la banca in condizioni di continuità aziendale nel corso iniziale della crisi e segnatamente nel 2022. Al contrario, a causa delle aspettative degli operatori di mercato, hanno aumentato la pressione finanziaria sulla banca. Si può presumere che questo problema non sia specifico di Credit Suisse, ma che si presenterà anche nelle crisi future e dovrà quindi essere affrontato anche a livello internazionale (v. in proposito n. 2.2.2 per le conclusioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria [BCBS]).
Obiettivo della modifica è garantire che, come previsto nello standard minimo di Basilea38, gli strumenti di capitale AT1 adempiano la loro funzione di copertura dei rischi in condizioni di continuità aziendale e non abbiano più l’effetto di aggravare le crisi, come accade paradossalmente oggi.
2.2.1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
Abolire gli strumenti di capitale AT1 o consentire a livello regolamentare solo le conversioni e non gli strumenti con rinuncia al credito Per quanto riguarda gli strumenti di capitale AT1, è stata valutata la loro abolizione (misura 20 del rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche). Questa misura mira ad adempiere le esigenze «going concern» solo con fondi propri di base di qualità primaria; pertanto, gli strumenti di capitale AT1 non sarebbero più computabili. Un vantaggio di questa misura consisterebbe nel rendere le esigenze più semplici e trasparenti. I punti critici menzionati relativi alla capacità degli strumenti di capitale AT1 di sopportare le perdite nel «going concern» verrebbero ovviamente meno se tali strumenti venissero aboliti. Tuttavia, una modifica simile porterebbe la Svizzera a discostarsi dallo standard internazionale e dalla prassi di quasi tutte le altre giurisdizioni. Solo l’APRA ha deciso di non ammettere più gli strumenti di capitale AT1, in quanto questi sono detenuti da un numero straordinariamente elevato di investitori «retail» in Australia39. Le banche attive a livello internazionale subirebbero svantaggi concorrenziali nelle loro operazioni di rifinanziamento e di acquisizione di fondi propri. Per tale motivo si è rinunciato all’abolizione degli strumenti di capitale AT1 e si è invece scelta la misura 19 per rafforzare la funzione di copertura dei rischi di tali strumenti.
Importo del trigger Secondo l’articolo 27 capoverso 3 OFoP, l’evento definito contrattualmente (trigger) per gli strumenti di capitale AT1 deve equivalere a una quota CET1 pari ad almeno il 5,125 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria. Per le SIB, il trigger minimo secondo l’articolo 131 OFoP è pari al 7 per cento. Come mostra uno studio del Financial Stability Institute (FSI) della BRI, nessuna delle banche esaminate attive a livello internazionale presenta un trigger superiore al 7 per cento (v. n. 2.2.2, fig. 2). Pe rafforzare la funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern», la Svizzera potrebbe fissare il trigger minimo per le SIB a un livello superiore al 7 per cento. Così facendo, però, il minimo
38 BRI, Basel Framework, CAP10.11, consultabile all’indirizzo: CAP10 - Definition of eligible capital. 39 APRA, APRA to phase out AT1 as eligible bank capital, comunicato stampa del 9 dicembre 2024, consultabile all’indirizzo: APRA to phase out AT1 as eligible bank capital | APRA.
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prudenziale si attesterebbe al di sopra della prassi internazionale e supererebbe in misura ancora maggiore rispetto a quanto accade già oggi il valore minimo dello standard minimo di Basilea del 5,125 per cento. Un aumento non concordato a livello internazionale dell’esigenza minima potrebbe limitare in misura significativa la negoziabilità di questi strumenti. Al riguardo si attende pertanto lo sviluppo dello standard internazionale.
Le misure previste si limitano dunque al rimborso degli strumenti di capitale AT1 e alla sospensione del pagamento degli interessi.
2.2.2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
2.2.2.1 Studi internazionali sugli strumenti di capitale AT1
In uno studio40, il FSI della BRI ha confrontato a livello internazionale i trigger degli strumenti di capitale AT1, esaminando un campione di strumenti emessi principalmente da G-SIB, ma anche da altre banche attive a livello internazionale in Canada (CA), in Cina (CN), nell’UE, in Giappone (JP), in Svizzera (CH) e nel Regno Unito (GB). Il campione comprendeva 173 emissioni per un valore totale di circa 270 miliardi di dollari statunitensi. Nessuna delle banche esaminate presentava un trigger superiore al 7 per cento.
Figura 2: Configurazione e trigger quantitativi
Fonte: studio della BRI.
Lo standard minimo di Basilea41 formula requisiti per la configurazione degli strumenti di capitale AT1, affinché questi possano essere computati come fondi propri prudenziali. Nel mercato non devono sorgere aspettative di rimborso dopo il termine minimo di cinque anni. Anche la sospensione del pagamento degli interessi deve essere lasciata al libero arbitrio della banca. Tuttavia, le condizioni di cui sopra lasciano un margine di manovra tale per cui nel mercato possono comunque sorgere aspettative involontarie e contrastanti. Come spiega il BCBS nelle sue conclusioni sulle crisi bancarie del 202342, a livello internazionale si è sviluppata una prassi di mercato in cui gli strumenti perpetui conformi ai requisiti prudenziali vengono rimborsati e sostituiti regolarmente o addirittura alla prima occasione possibile. Tale approccio ha generato false aspettative di mercato che possono rivelarsi fatali in caso di crisi.
40 BRI, Upside down: when AT1 instruments absorb losses before equity, FSI Brief No 21, 12 settembre 2023, consultabile all’indirizzo: https://www.bis.org/fsi/fsibriefs21.htm. 41 BRI, Basel Framework, CAP10.11, consultabile all’indirizzo: CAP10 - Definition of eligible capital. 42 BCBS, Report on the 2023 banking turmoil, ottobre 2023, consultabile all’indirizzo: Report on the 2023 banking turmoil.
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2.2.2.2 Normativa dell’UE in materia di strumenti di capitale AT1
Nell’UE, le condizioni per il computo degli strumenti di capitale AT1 sono disciplinate nel regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)43, in particolare negli articoli 52 e 78.
In base a tale regolamento, gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l’ente (art. 52 par. 1 lett. g CRR). Le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati e l’ente non fornisce altrimenti tale indicazione (art. 52 par. 1 lett. j CRR). Le operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione dell’importo di capitale aggiuntivo di classe 1 richiedono l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente (art. 52 par. 1 lett. j CRR). L’ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l’autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli strumenti (art. 52 par. 1 lett. k CRR).
Secondo l’articolo 78 CRR, l’autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti di capitale AT1 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) l’ente sostituisce gli strumenti menzionati con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell’ente;
b) l’ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell’autorità competente, che i suoi fondi propri, in seguito all’intervento in questione, superano i requisiti di un margine che l’autorità competente può ritenere necessario.
Nel valutare la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell’ente, le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l’ente di quelli che sostituirebbero.
Per le distribuzioni a titolo degli strumenti devono essere soddisfatte le seguenti condizioni (art. 52 par. 1 lett. l CRR):
a. provengono da elementi distribuibili;
b. il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell’ente o della sua impresa madre;
c. le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all’ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l’ente può utilizzare tali pagamenti annullati senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;
d. l’annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell’ente;
e. l’annullamento delle distribuzioni non impone all’ente alcuna restrizione.
Con le condizioni previste nel presente progetto di modifica dell’OFoP, anche le condizioni elencate nella normativa dell’UE si rifanno in linea di principio allo standard minimo di
43 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, consultabile all’indirizzo: CRR.
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
Basilea44. Per quanto riguarda l’interruzione delle distribuzioni, per le esigenze contemplate nell’OFoP è stato selezionato in aggiunta il criterio secondo cui la somma degli utili dei quattro trimestri precedenti deve essere positiva. Tale criterio crea ulteriore chiarezza per i partecipanti al mercato sui casi in cui le distribuzioni vengono inevitabilmente interrotte.
Non esiste alcuno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.
2.2.3 Punti essenziali del progetto
2.2.3.1 Nuova regolamentazione
Innanzitutto, in futuro, il requisito prudenziale esistente secondo cui gli strumenti di capitale AT1 hanno una durata illimitata e non deve esservi alcuna aspettativa di un loro rimborso anticipato dovrà essere chiarito e attuato nella pratica. Ammettendo in generale la sostituzione da parte dell’emittente degli strumenti di capitale AT1 solo in casi eccezionali e non più come norma, laddove necessario si adatterebbero di conseguenza anche le aspettative del mercato. Quindi, anche durante una crisi sarebbe possibile rinunciare a un dispendioso rinnovo di questi strumenti, senza che questo si trasformi in un particolare segnale di debolezza e comporti la stigmatizzazione dell’istituto. Le condizioni per la computabilità degli strumenti di capitale sono dunque concretizzate ai sensi dello standard minimo di Basilea, ma utilizzando criteri più precisi rispetto a quelli fissati nello standard stesso. L’obiettivo è che il mercato possa contare sul fatto che in genere non avrà luogo alcun rimborso, di modo che un mancato rimborso non si traduca in alcun caso in un segnale negativo sullo stato della banca.
In secondo luogo, è necessario precisare, come del resto si potrebbe fare già oggi, in quali casi deve essere sospeso il pagamento degli interessi sugli strumenti di capitale AT1. In un contesto difficile caratterizzato da perdite, la sospensione del pagamento degli interessi su tali strumenti (analogamente a una rinuncia alla distribuzione dei dividendi) comporta uno sgravio per la banca e presta così un gradito contributo alla stabilizzazione, riducendo le perdite e migliorando nel contempo anche la liquidità. È dunque necessario definire condizioni chiare e pubblicamente comprensibili per la sospensione del pagamento degli interessi. Una tale sospensione sarebbe così prevedibile in caso di crisi e, diversamente da quanto accade oggi, non costituirebbe più una sorpresa e non invierebbe un ulteriore segnale negativo al mercato. Oltre a condizioni chiare, è previsto anche un margine discrezionale affinché la FINMA possa ordinare la sospensione del pagamento degli interessi in un momento antecedente rispetto a quanto stabilito dalle condizioni menzionate.
2.2.3.2 Attuazione (adeguatezza dell’esecuzione)
Il progetto prevede una modifica delle regolamentazioni già esistenti nell’OFoP. Le banche interessate sono già oggi assoggettate a tali regolamentazioni e la FINMA ne verifica l’osservanza.
Non sono previsti adeguamenti per quanto riguarda l’esecuzione con mezzi elettronici delle misure modificate. In linea di principio, l’OFoP non prescrive i mezzi da utilizzare. Nell’ambito dello scambio con la FINMA, è attualmente ammesso l’impiego di mezzi elettronici per la verifica dell’osservanza delle prescrizioni prudenziali.
BRI, Basel Framework, CAP10.11, consultabile all’indirizzo: CAP10 - Definition of eligible capital.
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
2.2.4 Commento ai singoli articoli
2.2.4.1 OFoP
Articolo 27 Computabilità
Capoverso 1 lettera d
Già nell’attuale regolamentazione, gli strumenti di capitale AT1 devono essere disponibili in modo permanente come fondi propri della banca e avere pertanto una durata illimitata. I rimborsi devono quindi costituire l’eccezione e devono essere effettuati solo se la banca non necessita più del capitale per adempiere le esigenze in materia di fondi propri. In futuro, tale aspetto sarà disciplinato con maggiore chiarezza.
Le esigenze di cui agli articoli 41–45a (Fondi propri necessari) sono soddisfate in modo durevole da una banca ai sensi del numero 1 se questa, nel prossimo futuro, non necessiterà più dello strumento di capitale in base alla propria pianificazione del capitale e dal punto di vista della FINMA. Un’emissione sostitutiva deve avere luogo soltanto se la banca, grazie a un «credit spread» inferiore al momento dell’emissione sostitutiva, beneficia di costi degli interessi più bassi per lo strumento di sostituzione oppure è in grado di dimostrare alla FINMA che sussiste la necessità prudenziale di adeguare le condizioni contrattuali di tali strumenti, in quanto altrimenti, per esempio a seguito di modifiche prudenziali, non sarebbero più soddisfatte le esigenze prudenziali relative agli strumenti.
Capoverso 1 lettera f
Il pagamento degli interessi non deve essere un atto dovuto da parte della banca, bensì quest’ultima deve poter sospendere il pagamento in ogni momento per garantire la dotazione di capitale. Le condizioni a tal fine vengono precisate con la nuova regolamentazione. Un’esigenza vincolante di sospendere il pagamento degli interessi riduce la stigmatizzazione di una banca che effettua una sospensione e, di riflesso, l’effetto di intensificazione della crisi che può derivarne. Ne consegue che una banca deve sospendere il pagamento degli interessi al più tardi quando la somma degli utili degli ultimi quattro trimestri è negativa. In linea di principio, l’interruzione obbligatoria per la banca del pagamento degli interessi termina non appena la somma degli utili degli ultimi quattro trimestri torna positiva e sono disponibili riserve distribuibili.
Capoverso 5
L’approvazione da parte della FINMA del rimborso di strumenti di capitale AT1 secondo il capoverso 1 lettera d viene esplicitata in questo articolo.
Nel caso di perdite prevedibili o qualora dovesse delinearsi un peggioramento della dotazione di capitale della banca dovuto ad altri fattori, potrebbe sorgere la necessità di sospendere il pagamento degli interessi prima che la somma degli utili degli ultimi quattro trimestri diventi negativa. In tal caso, la FINMA può ordinare una sospensione anticipata della distribuzione.
Anche se la ripresa del pagamento degli interessi è prevista in linea di principio non appena la somma degli utili degli ultimi quattro trimestri torna positiva e sono disponibili riserve distribuibili, la decisione finale al riguardo spetta alla FINMA. In particolare, la ripresa può essere vietata se la somma degli utili degli ultimi quattro trimestri è divenuta positiva solo a seguito di fattori straordinari una tantum.
Si rimanda inoltre ai commenti relativi alla disposizione transitoria dell’articolo 148k.
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
Capoverso 6
L’espressione «quote di capitale detenute da azionisti minoritari in» viene sostituita da «quote minoritarie nel capitale di» e così allineata nella formulazione all’articolo 21 capoverso 2.
Articolo 148k
Gli strumenti di capitale emessi prima della modifica dell’articolo 27 e che erano computabili come fondi propri di base supplementari mantengono tale computabilità anche dopo la modifica dell’articolo 27, anche se all’atto dell’emissione la banca non ha fornito le indicazioni esplicite di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettere d e f. Per l’approvazione del rimborso secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera d in combinato disposto con il capoverso 5 lettera b si devono applicare le condizioni modificate della FINMA. Ciò vale anche per la sospensione delle distribuzioni secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera f in combinato disposto con il capoverso 5 lettera c.
2.2.5 Ripercussioni sulle banche
Il progetto prevede una modifica delle regolamentazioni già esistenti nell’OFoP. Le banche interessate sono già oggi assoggettate a tali regolamentazioni e la FINMA ne verifica l’osservanza. Gli obblighi già esistenti per le banche subiscono quindi una modifica della loro configurazione, ma non si aggiungono nuovi obblighi. Si esplicita come ulteriore obbligo di tolleranza che la FINMA deve approvare un rimborso e può ordinare un’interruzione della distribuzione. Le ripercussioni del progetto sono state oggetto di una discussione con istituti interessati selezionati, ma non è stato effettuato alcun rilevamento quantitativo.
A fine 2024, gli strumenti di capitale AT1 di UBS in essere detenuti esternamente ammontavano a un valore nominale di 14 miliardi di franchi. Delle SIB non attive a livello internazionale, due istituti su tre hanno strumenti di capitale AT1 in essere esterni che ammontano in totale a 2 miliardi di franchi. Delle altre banche, poco meno del 5 per cento ha simili strumenti in essere che ammontano in totale a 4 miliardi di franchi.
Con la modifica dell’articolo 27 capoverso 1 lettere d e f cambia l’obbligo di agire della banca all’atto dell’emissione di uno strumento di capitale AT1, nel senso che l’istituto è soggetto a tale obbligo solo per l’emissione di nuovi strumenti. L’obbligo di informazione non è nuovo, in quanto esisteva già in precedenza, ma il volume delle informazioni viene ampliato. Al tempo stesso vengono precisate le condizioni alle quali la FINMA approva un rimborso (lett. d) e la banca può effettuare distribuzioni ai finanziatori (lett. f). Inoltre, la FINMA può ora ordinare la sospensione delle distribuzioni ai finanziatori (art. 27 cpv. 5 lett. c). Con l’entrata in vigore del progetto, tali precisazioni diventano efficaci per tutti gli strumenti di capitale AT1, compresi quelli già emessi. Con la modifica del capoverso 1 lettera d aumentano il numero e il rigore delle condizioni per l’approvazione di un rimborso da parte della FINMA. Non subisce invece modifiche il capoverso 1 lettera b, in cui è indicato che lo strumento ha una scadenza illimitata e che nei partecipanti al mercato non deve essere creata l’aspettativa di un rimborso, né l’aspettativa che quest’ultimo sarà approvato dall’autorità di vigilanza. Nel mercato sussistevano però aspettative in merito al rimborso degli strumenti di capitale AT1 e alle distribuzioni. Con le modifiche introdotte nel presente progetto si intende chiarire l’aspettativa dei partecipanti al mercato per quanto riguarda il rimborso e le distribuzioni. Da tale chiarimento può derivare un cambiamento dell’attrattiva degli strumenti di capitale AT1 sul mercato e quindi delle condizioni per un’eventuale emissione. Non è però possibile prevedere con definitiva certezza gli effetti della modifica.
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
2.3 Supplementi per l’esposizione totale
2.3.1 Situazione iniziale
2.3.1.1 Necessità di agire e obiettivi
Secondo l’articolo 129, l’esigenza complessiva in materia di fondi propri è data da un’esigenza di base e da supplementi in funzione della quota di mercato e delle dimensioni della banca corrispondenti all’esposizione totale. Per stabilire i supplementi la FINMA assegna periodicamente alle banche livelli («bucket») corrispondenti alla loro quota di mercato e all’esposizione totale. I valori determinanti a tal fine e i supplementi sono definiti nell’allegato 9.
Con la revisione dell’OFoP dell’11 maggio 2016 (entrata in vigore l’1.1.2016) sono stati fissati i valori limite determinanti per l’esposizione totale, mentre il loro adeguamento periodico è stato prospettato nel rapporto esplicativo del 13 maggio 201645. Nell’ambito della revisione dell’OFoP del 27 novembre 2019 (entrata in vigore l’1.1.2020) si è tenuto conto dell’evoluzione del PIL nel periodo 2016–2019.
Con la presente modifica dell’OFoP, dopo un periodo di quattro anni dall’ultimo adeguamento, ha luogo una nuova verifica dei limiti della franchigia.
2.3.2 Punti essenziali del progetto
Nell’ambito della presente revisione dell’OFoP, che sarà approvata nel 2026 ed entrerà in vigore il 1º gennaio 2027, si terrà conto dell’evoluzione del PIL nel periodo 2019–2025. Nel 2019 il PIL nominale rettificato per eventi sportivi è ammontato a 717,8 miliardi di franchi. Con la crescita attualmente attesa per il 2025, si prevede che il PIL nominale rettificato per eventi sportivi si attesterà a 837,5 miliardi di franchi46. Il valore esatto sarà determinato non appena la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) avrà pubblicato le cifre del PIL per il 2025 (presumibilmente a inizio marzo 2026). I valori limite indicati nell’allegato 9 saranno aggiornati di conseguenza.
2.3.3 Commento ai singoli articoli
2.3.3.1 OFoP
Allegato 9
Numero 2.1
L’evoluzione del PIL nel periodo 2020–2025 prospetta una crescita cumulata del 16,7 per cento. I valori limite riportati nell’allegato 9 sono moltiplicati per questo fattore e arrotondati a 1 miliardo di franchi. Si ottengono così nuovi valori limite che sono stimati di seguito:
45 Rapporto esplicativo del DFF concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche (esigenze in materia di fondi propri per le banche – ricalibratura TBTF e categorizzazione), versione rielaborata del 13 maggio 2016, pag. 15: «La definizione dei livelli per l’assegnazione in funzione dell’esposizione totale si basa sul prodotto interno lordo nazionale rilevato alla fine del 2015. Essi possono essere esaminati periodicamente nell’ambito dei rapporti di valutazione sulle disposizioni «too big to fail» svizzere, allestiti ogni due anni conformemente all’articolo 52 LBCR». Dati aggiornati al 18 marzo 2025
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
Per i motivi descritti, anche la cifra nel titolo viene modificata in «1562 miliardi di franchi».
Numero 2.2
Per i motivi descritti al numero 2.1, la cifra nel titolo viene modificata in «1562 miliardi di franchi» e nel testo in «250 miliardi di franchi».
2.3.4 Ripercussioni sulle banche
Analogamente alla cosiddetta compensazione della «progressione a freddo» in ambito fiscale, l’adeguamento al PIL dei supplementi per l’esposizione totale secondo l’allegato 9 deve far sì che a lungo termine la rilevanza sistemica delle SIB sia valutata in modo coerente rispetto al PIL, vale a dire con un approccio né più né meno rigoroso. Le ripercussioni sulle singole SIB dipendono dal modo in cui l’entità dei loro bilanci si è sviluppata rispetto al PIL fino all’attuazione dell’adeguamento. In riferimento all’attuale entità del suo bilancio, con l’entrata in vigore della presente ordinanza, UBS dovrebbe rientrare almeno in un «bucket» inferiore per quanto riguarda l’esposizione totale rispetto a quanto accadrebbe con l’ordinanza attualmente valida («bucket» G5: 1,44 % [RWA] e 0,5 % [LR])47. Per ogni «bucket» inferiore, le esigenze in materia di fondi propri valide per tutti gli enti giuridici con sede in Svizzera si riducono nella misura dello 0,36 per cento degli RWA e dello 0,125 per cento dell’esposizione totale. Per quanto riguarda gli attivi ponderati in funzione del rischio del gruppo UBS a fine 2024, la riduzione dello 0,36 per cento delle esigenze in materia di fondi propri corrisponde a una riduzione delle esigenze in materia di fondi propri di 1,8 miliardi di dollari statunitensi sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria. UBS beneficia quindi attualmente di una fase introduttiva («phase-in») dell’aumento progressivo delle esigenze in materia di fondi propri, a seguito dell’acquisizione e integrazione di Credit Suisse, che durerà fino al 1º gennaio 2030. L’esigenza più elevata finora applicabile in materia di fondi propri di base di qualità primaria si riduce di conseguenza di circa 1,8 miliardi di dollari statunitensi rispetto all’ipotesi attuale. Attualmente le SIB restanti si collocano a un livello talmente basso rispetto ai limiti della franchigia che nel prossimo futuro, indipendentemente dall’adeguamento di tali valori, non si prevede alcuna modifica nell’assegnazione ai «bucket».
3 Esigenze in materia di liquidità: messa a disposizione di
informazioni
3.1 Situazione iniziale
3.1.1 Necessità di agire e obiettivi
Come ha mostrato la crisi di Credit Suisse, nel quadro della gestione di una crisi, le incertezze sulla qualità dei dati e i ritardi nella predisposizione degli stessi da parte della banca interessata rappresentano importanti ostacoli, che andrebbero evitati. Dati attuali e di qualità affidabile costituiscono una condizione essenziale affinché le autorità possano gestire una crisi di liquidità. In tale contesto, nel suo rapporto sulla stabilità delle banche, il Consiglio federale ha previsto di inasprire i requisiti per la fornitura di informazioni all’autorità di vigilanza sulla situazione della liquidità (misura 25).
47 Ipotizzando che in riferimento alla quota di mercato UBS si trovi in futuro nel «bucket» M5 secondo l’alle- gato 9 OFoP, senza la presente modifica di ordinanza l’esigenza «going concern» passerebbe al 15,74 % per la quota RWA e al 5,5 % per il LR (cfr. rapporto del Consigli federale sulla stabilità delle banche, pag. 79).
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3.1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
La soluzione scelta si concentra sull’importanza di informazioni attuali per le autorità se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità. Focalizzandosi principalmente sull’aumento della frequenza di aggiornamento delle esigenze prudenziali già esistenti in materia di rendicontazione, la nuova disposizione tiene conto dell’obiettivo di una regolamentazione per quanto possibile semplice. Se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità e in tempi di crisi è essenziale che le informazioni siano affidabili e aggiornate e rispecchino la situazione finanziaria in rapido mutamento della banca interessata. L’analisi degli scenari prevista dalla disposizione deve inoltre mostrare in modo tempestivo la resilienza dell’istituto nei confronti dell’evento di stress in atto, al fine di poter adottare per tempo le misure di intervento necessarie per reagire alla mancanza di liquidità.
3.2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto
europeo Se una banca dell’Ue non soddisfa più i requisiti di liquidità o si prospetta un mancato adempimento dei requisiti, tale banca lo notifica immediatamente all’autorità di vigilanza nazionale e inoltra alla stessa un piano per il ripristino della conformità48. In linea di principio, la frequenza di trasmissione delle informazioni all’autorità di vigilanza passa così da mensile a giornaliera. Nel caso specifico e a propria discrezione, l’autorità di vigilanza può però ammettere comunicazioni meno frequenti e concedere un termine di comunicazione più lungo rispetto alla fine del giorno lavorativo corrispondente.
Nel Regno Unito si applicano norme pressoché identiche a quelle dell’UE49. Se una banca non soddisfa più i requisiti di liquidità, nel Regno Unito la frequenza di trasmissione delle informazioni (p. es. sull’indicatore della quota di liquidità [«liquidity coverage ratio», LCR] o sulle incongruenze nei finanziamenti legate alle scadenze) dipende comunque dalla somma di bilancio della banca. Le banche con una somma di bilancio pari ad almeno 5 miliardi di sterline su base individuale o consolidata sono soggette a una frequenza di rendicontazione giornaliera, mentre per le banche con una somma di bilancio più bassa si applica una frequenza settimanale. Nel Regno Unito l’entità delle informazioni da trasmettere dipende dalle dimensioni della banca; le banche più piccole sono quindi tenute a comunicare meno informazioni.
Anche negli Stati Uniti la frequenza della rendicontazione in materia di liquidità alle autorità di vigilanza si basa sulle dimensioni della banca. Le grandi banche statunitensi e le grandi banche estere con sede negli Stati Uniti50 sono tenute e comunicare giornalmente le informazioni sulla liquidità alle autorità di vigilanza sia in situazioni normali che in situazioni di stress51. L’entità della comunicazione dipende dai requisiti ampliati della Federal Reserve relativi al monitoraggio della liquidità degli istituti complessi e deve consentire l’identificazione tempestiva delle tendenze di liquidità e dei rischi potenziali. In generale, le organizzazioni bancarie della categoria III con un volume di finanziamento medio ponderato a breve termine a favore di grandi clienti inferiore a 75 miliardi di dollari statunitensi o le organizzazioni bancarie della categoria IV devono comunicare queste informazioni mensilmente, ma in una situazione
48 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, articolo 414, consultabile all’indirizzo: CRR. 49 Le norme dell’UE in riferimento al CRR sono state ampiamente recepite dal Regno Unito. Cfr. spiegazioni relative all’articolo 414 nel «PRA Rulebook», consultabile all’indirizzo: https://www.prarulebook.co.uk/pra- rules/liquidity-crr. 50 Si tratta di holding bancarie di rilevanza sistemica globale, organizzazioni bancarie della categoria II o organizzazioni bancarie della categoria III con un volume di finanziamento medio ponderato a breve termine a favore di grandi clienti pari o superiore a $ US 75 mia. 51 Federal Reserve, Form FR 2052a, Complex Institution Liquidity Monitoring Report, consultabile all’indirizzo: Federal Reserve Board - Reporting Forms.
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di stress e per un periodo limitato le autorità di vigilanza possono richiedere una rendicontazione più frequente.
Non esiste alcuno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.
3.3 Punti essenziali del progetto
3.3.1 Nuova regolamentazione
Con la soluzione prevista nell’articolo 11 OLiq, le banche sono tenute ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per consentire loro, al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità, di trasmettere tempestivamente le informazioni richieste dall’autorità di vigilanza, nel rispetto delle esigenze in materia di qualità di dati. In linea di principio, la nuova disposizione prevede che, tenuto conto delle esigenze prudenziali già esistenti come la presentazione della documentazione sulla liquidità secondo l’articolo 17c (LCR), gli indicatori di osservazione di cui all’articolo 18a («liquidity monitoring tools», LMT)52, la presentazione della situazione in merito alla liquidità secondo l’articolo 28 (esigenze particolari in materia di liquidità per le SIB), nonché le informazioni dettagliate su deflussi di depositi e le analisi degli scenari, la banca debba essere grado di aumentare la frequenza di aggiornamento. Le banche con una struttura di gruppo devono inoltre essere in grado di adeguare la loro infrastruttura di reporting in caso di riorganizzazioni.
3.3.2 Attuazione (adeguatezza dell’esecuzione)
Quale esigenza supplementare, la nuova disposizione impone in particolare alle banche l’obbligo di sviluppare la capacità, in caso di bisogno, di garantire una frequenza più elevata di aggiornamento e di trasmissione alla FINMA della documentazione già esistente sulla liquidità, così come di informazioni supplementari. L’esecuzione di questa modifica normativa può avvenire interamente con mezzi elettronici. Al fine di attuare l’esigenza relativa alla messa a disposizione delle informazioni in maniera proporzionale ed efficiente in termini di costi, l’articolo 11 stabilisce che per le banche delle categorie 4 e 5 la FINMA può prevedere agevolazioni in relazione alle informazioni da inoltrare. Per le piccole e medie imprese esiste quindi una norma semplificata o comportante costi inferiori ai sensi dell’articolo 4 LSgrI. Affinché la protezione dei creditori sia garantita indipendentemente dalla categoria della banca, è possibile escludere qualsiasi agevolazione in relazione alla frequenza di trasmissione. Tuttavia, in linea con la prassi di vigilanza già esistente, una frequenza più elevata di aggiornamento dei dati sarà richiesta in linea di principio solo per i dati instabili nel tempo. Fintantoché la banca considererà adeguati i modelli di stress interni esistenti per effettuare le analisi degli scenari richieste dall’articolo 11 capoverso 1 e sarà in grado di giustificarli nei confronti della FINMA, un onere supplementare al riguardo potrebbe sorgere solo in caso di nuovi rischi.
Non sono previste modifiche per quanto riguarda l’esecuzione delle misure modificate con mezzi elettronici. In linea di principio, l’OLiq non prescrive i mezzi da utilizzare. Nell’ambito dello scambio con la FINMA, è attualmente ammesso l’impiego di mezzi elettronici per la verifica dell’osservanza delle prescrizioni prudenziali.
52 Il rilevamento dei dati LMT avviene a cura della BNS. Spiegazioni e dettagli sono consultabili all’indirizzo:
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3.4 Commento ai singoli articoli
3.4.1 OLiq
Con il nuovo articolo 11 illustrato di seguito viene attuata la misura 25 (Inasprire i requisiti per la fornitura di informazioni all’autorità di vigilanza sulla situazione della liquidità) contenuta nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche.
Articolo 11 Messa a disposizione delle informazioni al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità
Al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità, e in generale in presenza di una crisi di liquidità, è essenziale che le autorità possano valutare in ogni momento la situazione di liquidità delle banche interessate. Per gestire una crisi di liquidità, devono disporre delle informazioni necessarie per poter valutare la situazione e la necessità di adottare misure decise dalle autorità. L’articolo 11 stabilisce pertanto quali dati (p. es. riguardo ai deflussi infragiornalieri di depositi o sulla situazione prevista della liquidità per le settimane successive) devono essere comunicati dalle banche alla FINMA se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità.
Capoverso 1
Secondo il capoverso 1, la banca deve trasmettere tempestivamente alla FINMA informazioni complete e aggiornate così come analisi degli scenari di cui la FINMA necessita per la valutazione dello stato di liquidità attuale e futuro, non appena la banca o la FINMA giunge alla conclusione che potrebbe profilarsi o si è già verificata una mancanza di liquidità. In tale contesto è irrilevante che la mancanza di liquidità sia il risultato di un evento specifico all’istituto (p. es. un abbassamento del rating della banca) o comune al mercato (p. es. una considerevole sfiducia reciproca tra istituti finanziari a seguito dell’insolvenza di una banca terza). Dall’entità della mancanza di liquidità può derivare anche un mancato adempimento del requisito LCR. La possibilità per la FINMA, in simili casi, di esigere che la banca interessata fornisca informazioni nel corso del mese emanava finora dall’articolo 17b capoverso 5, che diviene quindi obsoleto (v. anche il commento relativo all’abrogazione di tale capoverso). Secondo l’articolo 10, già oggi la banca è tenuta a elaborare un piano d’emergenza in caso di mancanza di liquidità.
Il capoverso 1 stabilisce inoltre quali informazioni devono essere messe a disposizione della FINMA se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità. Per le analisi degli scenari necessarie ai fini della valutazione dello stato di liquidità futuro sono determinanti in particolare lo scenario LCR e gli scenari interni alle banche nonché, per le SIB, lo scenario di crisi esteso a 90 giorni secondo il capitolo 4 dell’OLiq. In determinati casi, dalla situazione attuale possono però derivare anche nuovi scenari (p. es. a causa dei rischi legati ai Paesi o dei rischi di controparte specifici) per i quali la trasmissione di informazioni tra la FINMA e la banca deve essere concordata individualmente. Gli indicatori di osservazione secondo l’articolo 18a, cui viene fatto riferimento nell’articolo, si riferiscono al rendiconto che già oggi deve essere inoltrato a cadenza mensile o trimestrale secondo gli LMT. Poiché le informazioni da inoltrare possono variare notevolmente a seconda dei casi, l’elenco di cui al capoverso 1 non è esaustivo.
Capoverso 2
Il capoverso 2 riguarda solo le banche che presentano una struttura di gruppo. Di conseguenza, questo requisito non si applica in particolare alle banche di piccole dimensioni che in genere non presentano una struttura di gruppo. Il capoverso chiarisce che l’infrastruttura di reporting di queste banche deve essere configurata in modo tale che la trasmissione
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tempestiva e completa di informazioni aggiornate e di analisi degli scenari sia garantita anche in seguito a riorganizzazioni, come per esempio la vendita di un’unità operativa. Pertanto, i corrispondenti sistemi informatici devono avere una configurazione il più possibile modulare.
Capoverso 3
Si tratta di una norma di delega alla FINMA. Concretamente, quest’ultima viene incaricata di determinare il momento della trasmissione, le informazioni da inoltrare e i requisiti relativi alla loro qualità nonché alla forma e alla frequenza della trasmissione. In base alle circostanze e a seconda del caso concreto, determinate informazioni (p. es. andamento delle posizioni di liquidità, saldi delle banche corrispondenti) possono dover essere fornite anche più volte al giorno. Per le informazioni che non sono disponibili quotidianamente, in particolare quando è necessario un allineamento con la contabilità, l’aggiornamento può comunque avvenire con una frequenza inferiore.
Per tenere conto delle differenze tra i singoli istituti in termini di dimensioni, modelli di attività e rischi e per prestare la dovuta attenzione alla proporzionalità della regolamentazione dei mercati finanziari, per le banche delle categorie 4 e 5 di cui all’allegato 3 OBCR la FINMA può prevedere agevolazioni in relazione alle informazioni da inoltrare, analogamente all’articolo 14 capoverso 3 lettera c. Per ragioni di protezione dei creditori, la FINMA può tuttavia escludere esplicitamente qualsiasi agevolazione in relazione alla frequenza di trasmissione delle informazioni, a meno che non si tratti di dati che anche sotto stress cambiano solo in misura irrilevante. Se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità, la FINMA deve, nell’ottica della protezione dei creditori, essere informata giornalmente anche dello stato di liquidità degli istituti più piccoli, al fine di poter valutare correttamente la situazione e adottare eventuali misure. Non è dunque possibile accordare una frequenza di trasmissione inferiore agli istituti più piccoli, in quanto in caso contrario sussisterebbe il pericolo di una disparità di trattamento tra i clienti delle banche di piccole e grandi dimensioni.
Articolo 17b Mancato adempimento del requisito LCR
Capoverso 5
In base alla regolamentazione attuale, la FINMA può esigere dalle banche che non raggiungono il grado di adempimento richiesto di fornire nel corso del mese informazioni a scadenze ravvicinate riguardanti il requisito LCR; può inoltre richiedere ulteriori informazioni inerenti alla liquidità, adeguate alla durata e all’entità del mancato raggiungimento del requisito LCR. Questa regolamentazione si trova ora nell’articolo 11 (Messa a disposizione delle informazioni al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità) e può dunque essere soppressa in questo punto.
Articolo 31d Disposizione transitoria della modifica del …
Le banche senza rilevanza sistemica devono uniformarsi alla nuova norma di cui all’articolo 11 concernente la messa a disposizione delle informazioni all’autorità di vigilanza entro un anno dalla sua entrata in vigore. Si garantisce in tal modo che dispongano di tempo sufficiente per le modifiche tecniche e organizzative dei processi. Un termine transitorio corrispondente non è necessario per le SIB, in quanto si può presumere che queste, in virtù dei requisiti più elevati legati al loro status di SIB, dispongano già della capacità corrispondente. Dal termine transitorio per le banche senza rilevanza sistemica è esclusa la documentazione sulla liquidità secondo l’articolo 17c relativa al requisito LCR. Sinora la capacità di presentare la documentazione sulla liquidità a cadenza mensile o giornaliera in caso di mancato
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adempimento del requisito LCR emanava già dall’articolo 17b capoverso 5 e dal numero marginale 334 della circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche».
3.5 Ripercussioni sulle banche
Per permettere alla FINMA e alle autorità, nell’ambito della gestione di una crisi di liquidità, di valutare in ogni momento lo stato di liquidità delle banche interessate, secondo l’articolo 11 OLiq tali istituti devono trasmettere tempestivamente alla FINMA informazioni complete e aggiornate così come analisi degli scenari necessarie di cui la FINMA necessita per la valutazione dello stato di liquidità attuale e futuro. Si tratta dunque di una modifica della configurazione degli obblighi esistenti di informazione e comunicazione delle banche nei confronti della FINMA, cui è associato un obbligo di tolleranza per cui le banche sono tenute a mettere a disposizione le informazioni corrispondenti nel caso di ulteriori accertamenti da parte della FINMA.
Per poter stimare i costi dell’introduzione di questa normativa, nel novembre 2024 sono state raccolte le previsioni delle banche in relazione allo sviluppo e al mantenimento delle pertinenti capacità53. Concretamente, l’analisi si è concentrata sulla capacità di presentare a cadenza giornaliera la documentazione sulla liquidità secondo l’articolo 17c (LCR), gli indicatori di osservazione secondo l’articolo 18a (LMT) nonché le informazioni dettagliate su deflussi attuali di depositi e le analisi degli scenari. Per le banche con una struttura di gruppo sono state inoltre raccolte le stime dei costi relative alla capacità di adeguamento dell’infrastruttura in caso di riorganizzazioni della struttura del gruppo, mentre per le SIB sono state raccolte le stime relative alla capacità di presentare a cadenza giornaliera la documentazione sulla liquidità secondo l’articolo 28 (esigenze particolari in materia di liquidità per le SIB).
Una delle SIB non si attende costi aggiuntivi dall’introduzione dell’articolo 11, in quanto già oggi, per via della sua categorizzazione come SIB, deve soddisfare requisiti prudenziali più rigorosi e dispone dunque già delle capacità pertinenti.
Le stime dei costi delle banche mostrano che gran parte delle spese complessive per lo sviluppo una tantum di tali capacità (in media circa il 70 % delle spese complessive) e i costi d’esercizio annui ricorrenti per il mantenimento dei processi sviluppati rappresentano in media meno del 30 per cento delle spese complessive. Considerando solo le SIB, i costi di sviluppo una tantum salgono in media al 77 per cento delle spese complessive. Alla luce del fatto che l’introduzione dell’articolo 11 comporta in particolare modifiche di natura tecnica dell’infrastruttura informatica, le voci di spesa più elevate in questo contesto sono da ricondursi alle spese per il personale e per beni e servizi legate allo sviluppo della tecnologia necessaria: queste ammontano complessivamente al 64 per cento circa dei costi di sviluppo e al
43 per cento circa dei costi d’esercizio annui ricorrenti.
I costi di gran lunga più elevati sono associati allo sviluppo della capacità di presentare a cadenza giornaliera le analisi degli scenari rilevanti. La stima più elevata dei costi è stata comunicata da una SIB che ha dichiarato fino a 4,4 milioni di franchi, di cui la quota maggiore è rappresentata dai costi per l’informatica (circa fr. 2,8 mio.). I costi di manutenzione annui ricorrenti più elevati sono quindi associati anche alle analisi degli scenari che la stessa SIB quantifica in circa 1,1 milioni di franchi all’anno. Rispetto alle spese consolidate per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione pari a oltre 100 milioni di franchi nel 2023, si tratta di ripercussioni limitate.
Poiché le capacità di inoltro giornaliero delle informazioni concernenti LCR e LMT sono già ampiamente presenti presso le SIB, questi costi riguardano pressoché esclusivamente le
V. al riguardo le spiegazioni al n. 5.3.1.
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banche senza rilevanza sistemica. Mentre le SIB partono dal presupposto che ogni istituto debba sostenere costi di sviluppo medi una tantum pari a circa 33 000 franchi (LCR) e circa 40 000 franchi (LMT), le banche senza rilevanza sistemica (con intervalli in parte ampi a seconda dell’istituto) si attendono in media costi una tantum per banca pari a 463 000 franchi (LCR) e 295 000 franchi (LMT). I costi d’esercizio annui ricorrenti in relazione alla presentazione giornaliera di LCR e LMT ammontano in media per le SIB, secondo le loro stime, a 36 000 franchi e 49 000 franchi per banca e, per le banche senza rilevanza sistemica, a 271 000 franchi e 135 000 franchi per banca. Rispetto alle spese consolidate medie per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione di tutte le banche senza rilevanza sistemica che hanno partecipato al rilevamento dei dati, pari a circa 68 milioni di franchi per banca nel 2023, si tratta di ripercussioni limitate. Due SIB su quattro non si attendono costi aggiuntivi dall’introduzione dell’articolo 11 in relazione allo sviluppo e al mantenimento delle capacità in materia di LCR e LMT.
Per la maggior parte delle banche, lo sviluppo e il mantenimento della capacità di trasmettere a cadenza giornaliera informazioni dettagliate su deflussi attuali di depositi, introdotti con l’articolo 11, non comportano alcun costo aggiuntivo.
Costi per lo sviluppo e il mantenimento della capacità di adeguare l’infrastruttura in caso di riorganizzazioni della struttura del gruppo sorgono solo per le banche che possiedono una struttura organizzativa corrispondente. In tale contesto, per ciascun istituto interessato si stimano in media costi una tantum pari a 231 000 franchi per lo sviluppo e inferiori a
100 000 franchi per la manutenzione ricorrente su base annua.
Per la maggior parte, le SIB dispongono già della capacità di presentare a cadenza giornaliera la documentazione sulla liquidità secondo l’articolo 28 (esigenze particolari in materia di liquidità per le SIB). Per tre SIB su quattro non sorgono pertanto costi legati allo sviluppo di tale capacità. L’unica banca interessata si attende costi supplementari al riguardo nell’ordine di 125 000 franchi. I relativi costi d’esercizio annui sono stimati a zero da due SIB su quattro, con le altre due SIB che si attendono costi annui di manutenzione compresi tra 50 000 e
95 000 franchi.
4 Ulteriori adeguamenti
4.1 La normativa proposta
4.1.1 Integrazioni e correzioni nell’OFoP
Nell’articolo 71b è inserito un nuovo capoverso in cui viene spiegato il trattamento dei titoli di credito esteri coperti se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte.
Nell’articolo 72a capoverso 1 è effettuata una precisazione riguardo agli impegni di credito, al fine di evitare un doppio conteggio.
Nell’articolo 100 capoverso 4 è integrata una nuova lettera d che stabilisce l’obbligo di comunicazione specifico delle posizioni nei confronti di banche. Nel capoverso 5 è introdotta una modifica che precisa la prassi corrente.
Nell’articolo 109 capoverso 6 è ora inserita una norma di delega alla FINMA affinché questa possa emanare le disposizioni di esecuzione tecniche necessarie per il gruppo di controparti associate. Tale modifica comporta un adeguamento puramente formale dell’articolo 115 capoverso 3 ultimo periodo.
Al numero 5.1 dell’allegato 3 viene reinserita una precisazione che era stata soppressa con la modifica del 1º gennaio 2025.
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4.1.2 Precisazione dell’importo privilegiato e integrazioni nell’OBCR
La modifica della LBCR, adottata dal Consiglio federale il 23 novembre 2022 ed entrata in vigore il 1º gennaio 2023, prevede un termine transitorio di cinque anni fino alla fine del 2027 per i lavori preparatori delle banche per l’allestimento dell’elenco dei depositanti. La precisazione dei due capoversi dell’articolo 42b OBCR ha lo scopo di chiarire il calcolo dell’ammontare dei depositi privilegiati e di garantire la parità di trattamento di tutti i depositanti nel processo di pagamento. Si crea in tal modo chiarezza per le banche in merito alla realizzazione dei lavori preparatori.
Per il calcolo dell’ammontare del deposito privilegiato o del credito del cliente nei confronti di una banca (cfr. art. 42a cpv. 1 OBCR), le banche si affidano ai loro sistemi consolidati al fine di computare gli interessi passivi e attivi e gli emolumenti e dedurre l’imposta preventiva. La normativa vigente secondo il capoverso 1 dell’articolo 42b OBCR tiene insufficientemente conto di tale metodologia ai fini del calcolo dell’ammontare del credito, con la conseguenza che le banche dovrebbero prevedere due diversi metodi di calcolo paralleli per l’adempimento dei lavori preparatori. Il liquidatore del fallimento dovrebbe rivendicare separatamente gli emolumenti, gli interessi passivi e l’imposta preventiva. Ciò non corrisponde alla finalità del legislatore di concepire un processo possibilmente semplice ed efficiente nell’ottica di un pagamento rapido dei depositi privilegiati a favore dei depositanti54.
Pertanto, l’avere sul conto all’apertura del fallimento (o della misura ordinata secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. e–h LBCR) deve essere determinato come per una normale chiusura di conto. La compensazione con altri crediti della banca non risultanti dalla relazione di conto rimane esclusa secondo il capoverso 2 dell’articolo 42b OBCR. Se la banca ha per esempio un credito derivante da un contratto ipotecario o di leasing, tale credito non viene tenuto in considerazione ai fini della determinazione dell’ammontare del deposito privilegiato. La chiusura avviene unicamente con riferimento alla rispettiva relazione di conto. Come risulta dal divieto di compensazione sancito per legge, una compensazione di ipoteche e prestiti è dunque esclusa. Al fine di poter allestire rapidamente l’elenco dei depositanti nel caso concreto, è utile effettuare una chiusura di conto ordinaria (idealmente nel sistema bancario centrale).
Oltre alla precisazione dell’importo privilegiato, viene introdotta un’integrazione ai fini della neutralità tecnologica per quanto riguarda la pubblicazione dei rapporti di gestione (art. 32 OBCR) e viene effettuato un allineamento al diritto delle obbligazioni per quanto riguarda l’articolazione del conto annuale (all. 1 OBCR).
4.1.3 Correzioni nell’OLiq
Oltre al nuovo articolo 11 OLiq descritto in precedenza, il progetto contiene ulteriori modifiche, vale a dire modifiche puntuali di disposizioni già esistenti ai fini di una rettifica degli articoli 7,
4.1.4 Correzioni nell’Oem-FINMA
Vengono inoltre modificati i rimandi non più attuali nell’articolo 3 capoverso 1 Oem-FINMA.
54 Messaggio del 19 giugno 2020 concernente la modifica della legge sulle banche (LBCR) (Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione), FF 2020 5647, in particolare 5653 e 5695.
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
4.2 Commento ai singoli articoli
4.2.1 OFoP
Articolo 71b Titoli di credito esteri coperti
Capoverso 2
Questo nuovo capoverso precisa il trattamento dei titoli di credito esteri coperti in caso di mancato adempimento delle esigenze di cui al capoverso 1. Finora tale trattamento era definito nel commento al capoverso 1, dove tuttavia era indicato in modo scorretto («come credito nei confronti della banca»).
Articolo 72a Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare
Capoverso 1
La formulazione modificata evita un doppio conteggio nel caso dell’utilizzo di impegni, in quanto questi, nella misura della richiesta, costituiscono parte integrante del credito in essere.
Articolo 100 Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti
Capoverso 4 lettera d
Nell’ambito dell’attuazione delle riforme finalizzate di Basilea III55, oltre alla documentazione dei fondi propri, il canale di rilevamento è stato modificato dalla BNS alla FINMA anche per la comunicazione dei grandi rischi (reporting sulla ripartizione dei rischi, rilevamento LER). Per il rilevamento LER, la modifica avrà luogo per i giorni di riferimento a partire dal 1º gennaio 2026. Nel corso dei lavori per l’attuazione di questa conversione, grazie alle analogie nell’oggetto del rilevamento sono state individuate potenziali sinergie tra il rilevamento LER e il rilevamento dei rischi inadempienza della controparte nel settore interbancario (rilevamento ARIS). Per ragioni di efficienza, si è resa opportuna l’integrazione di ARIS in LER.
Secondo la nuova lettera d, nell’ambito della comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti (rilevamento LER) devono ora essere comunicate anche determinate posizioni complessive nei confronti di banche, in particolare quelle che non rientrano già nella lettera a o b. Per le banche all’interno di un conglomerato composto da imprese, banche e altre imprese attive nel settore finanziario o al di fuori di esso, devono essere considerate le posizioni fino al livello del gruppo la cui unità superiore è una banca o una società holding secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b OBCR. La nuova lettera d getta le basi per sostituire il rilevamento ARIS, attualmente svolto dalla BNS, mediante integrazione nel rilevamento LER. Tale integrazione aumenta l’efficienza da una prospettiva globale. Con la sospensione del rilevamento ARIS si riduce il numero di rilevamenti che devono essere presentati dai soggetti tenuti a fornire informazioni. Viene inoltre semplificata la logica di rilevamento. In luogo dei due metodi diversi finora applicati per un oggetto del rilevamento analogo, in futuro sarà rilevante solo il metodo del rilevamento LER.
Le soglie di comunicazione di almeno 5 milioni di franchi o almeno il 4 per cento dei fondi propri di base computabili sono state fissate in modo tale che l’oggetto del rilevamento ARIS continui a essere adeguatamente coperto. In particolare, è importante che l’interconnessione di piccole e grandi banche possa continuare a essere rappresentata in misura sufficiente. Nel rilevamento ARIS ciò era ottenuto mediante la comunicazione supplementare delle posizioni
Modifica dell’OFoP del 29 novembre 2023 con entrata in vigore il 1º gennaio 2025.
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d’impegno. Per contro, il rilevamento LER si limita, dal punto di vista della banca che effettua la comunicazione, alle posizioni di credito (posizioni con rischi di credito e rischi di credito della controparte, eventualmente anche da posizioni fuori bilancio). Le soglie di comunicazione scelte assicurano che i crediti delle grandi banche nei confronti delle piccole banche, che finora apparivano come posizioni d’impegno nel rilevamento ARIS, siano registrati direttamente come posizioni di credito delle grandi banche nel futuro rilevamento LER.
Capoverso 5
In questo capoverso viene effettuato un allineamento all’articolo 97 capoverso 2 lettera a. Dalla comunicazione annuale sono ora escluse, oltre alle posizioni nei confronti di banche centrali e governi centrali, anche le posizioni nei confronti di organizzazioni sovranazionali. Onde evitare ridondanze nell’ambito dell’articolo 100 per quanto riguarda le comunicazioni dei soggetti tenuti a fornire informazioni, le posizioni nei confronti di banche sono escluse esplicitamente, in quanto secondo la nuova lettera d del capoverso 4 costituiscono già l’oggetto delle comunicazioni trimestrali e semestrali di cui ai capoversi 1–4. La FINMA designa inoltre ulteriori controparti che possono essere escluse dalla comunicazione secondo questo capoverso. Le modifiche in questo capoverso e l’integrazione della lettera d nel capoverso 4 rispecchiano la prassi già oggi vigente in materia di comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti.
Articolo 109 Gruppo di controparti associate
Capoverso 6
Con questo capoverso viene creata una norma di delega che autorizza la FINMA a precisare gli elementi per la qualificazione delle controparti come «gruppo di controparti associate». A tale scopo la FINMA deve fondarsi sul corrispondente standard minimo di Basilea «LEX»56.
Articolo 115 Calcolo delle posizioni per le transazioni che presentano un rischio di credito della controparte
Capoverso 3, terzo periodo
Con l’introduzione dello standard «LEX» già nell’articolo 109 capoverso 6, il riferimento in questo punto diventa obsoleto.
Allegato 3 Classi di posizione secondo l’AS-BRI senza utilizzo di rating esterni e fattori di ponderazione del rischio
Numero 5.1
Con l’aggiunta al numero 5.1 viene chiarito (come già accadeva nell’OFoP valida fino a fine 2024) che le posizioni garantite da pegno immobiliare sono considerate come non collateralizzate nel contesto del numero 5. Ciò è coerente con lo standard minimo di Basilea57.
56 Large exposure (LEX10.9–10.18), nella versione determinante secondo l’allegato 1, consultabile sul sito web della SFI: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finan- ziari > Basilea III > Standard minimi di Basilea. 57 Calculation of RWA for credit risk (CRE20.108), nella versione determinante secondo l’allegato 1, consultabile sul sito web della SFI: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Basilea III > Standard minimi di Basilea.
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
4.2.2 OBCR Articolo 32 Pubblicazione
Capoverso 1
Attualmente, per la pubblicazione dei rapporti di gestione (e delle chiusure intermedie) delle banche è prevista unicamente la «forma stampata». Ai fini della neutralità tecnologica e della corrispondente libertà di scelta, viene ripresa la formulazione dell’articolo 9 capoverso 3 della legge del 15 giugno 201858 sui servizi finanziari («in versione cartacea o elettronica»).
Articolo 42b Importo privilegiato
Capoverso 1
Per determinare l’ammontare dell’importo privilegiato, vengono innanzitutto chiusi i conti della banca. La chiusura consente, per esempio, di allibrare per quanto possibile tutte le posizioni provvisorie o in sospeso, attribuire al saldo gli interessi maturati a favore del depositante e dedurre quelli a carico del depositante. Vengono inoltre dedotti gli emolumenti maturati ed eventualmente l’imposta preventiva. A tal fine, le banche possono rifarsi alla consueta logica di chiusura dei conti utilizzata per esempio in sede di liquidazione o di elaborazione di fine anno. In caso di insolvenza non possono essere calcolate spese di liquidazione. Lo stesso vale per altri depositi garantiti come le obbligazioni di cassa.
Con la modifica dell’OBCR del 1º gennaio 2023, gli interessi maturati sono stati conteggiati nell’ammontare dell’importo privilegiato in modo da poter pagare definitivamente numerosi creditori con crediti fino a 100 000 franchi ed escluderli dalla seconda classe fallimentare. In tal modo il responsabile della garanzia dei depositi a sua volta collocato nella seconda classe fallimentare riceverà gli acconti più rapidamente, il che finirà per rafforzare il sistema della garanzia dei depositi. Questo obiettivo potrà però essere raggiunto solo se nel calcolo dell’ammontare si terrà conto anche degli emolumenti a favore della banca e dell’imposta preventiva dovuta.
Nel caso concreto, le banche devono essere in grado di allestire l’elenco dei depositanti secondo l’articolo 37h LBCR entro 72 ore (art. 42g OBCR). Per garantire l’adempimento di tale obbligo, la banca per determinare rapidamente l’ammontare dell’importo privilegiato mediante una soluzione software funzionante. Idealmente, si possono utilizzare a tal fine le soluzioni già esistenti per il saldo degli interessi a fine anno. In tale contesto si tiene conto anche degli emolumenti e dell’imposta preventiva.
Visto l’orientamento alla logica di chiusura dei conti esistente, che corrisponde all’accordo contrattuale preesistente tra depositante e banca, il saldo così determinato coincide possibilmente con l’importo dovuto dal punto di vista giuridico. La procedura di liquidazione viene così accelerata, in quanto con questo modo di procedere si tiene già conto di tutti i crediti accessori (come interessi ed emolumenti maturati o imposta preventiva) che il liquidatore del fallimento dovrebbe altrimenti richiedere in un secondo momento. Molti creditori con crediti fino a 100 000 franchi e senza posizioni di compensazione da altri prodotti (come ipoteche o crediti, v. cpv. 2) possono quindi essere soddisfatti in modo rapido e definitivo. Ciò esclude la procedura di graduatoria della terza classe fallimentare (interessi passivi maturati) e la massa fallimentare da richieste successive (emolumenti maturati o imposta preventiva). Poiché, a seconda della situazione contrattuale ed effettiva, possono presentarsi fattispecie complicate (operazioni fuori bilancio come depositi di titoli o prodotti mantenuti sul lato degli attivi come 58 RS 950.1
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ipoteche), le banche devono trovare soluzioni adeguate per conseguire l’obiettivo qui descritto. Dato che in linea di principio l’attività aziendale delle SIB non viene sospesa per il pagamento dei depositi in caso di fallimento e quindi i conti non vengono liquidati, per l’allestimento dell’elenco dei depositanti queste banche possono utilizzare anche un’altra logica adeguata di chiusura dei conti, che sia adatta per le SIB e il loro piano d’emergenza (art. 42h OBCR).
Con il capoverso 2 si continua a tenere conto dell’esclusione di qualsiasi compensazione di cui all’articolo 37jbis LBCR. Ai fini di un pagamento semplice e rapido, sono presi in considerazione solo gli emolumenti dovuti dal creditore al momento del fallimento (o della misura ordinata secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. e–h LBCR) e l’imposta preventiva associata al rispettivo conto. Si tratta in genere di importi limitati. Rimane esclusa una compensazione con ipoteche o altri crediti.
I saldi determinati a favore del depositante sono trasferiti all’elenco dei depositanti (art. 37h LBCR, art. 42i cpv. 1 LBCR). L’incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento responsabile del pagamento può quindi stabilire il diritto garantito di ogni singolo sulla base dell’elenco dei depositanti. Nell’elenco dei depositanti e in sede di pagamento si deve tener conto anche dei diritti di terzi (art. 44 cpv. 3 OBCR). Se i depositi gravati e non gravati (p. es. depositi su conti di garanzia della pigione) superano l’importo privilegiato di 100 000 franchi, l’ammontare dell’importo privilegiato viene stabilito proporzionalmente e il pagamento dei depositi non gravati avviene anch’esso su base proporzionale.
Capoverso 2
Questo capoverso precisa il divieto di compensazione di cui all’articolo 37b capoverso 1 e all’articolo 37jbis capoverso 1 LBCR, che non trova applicazione per le fattispecie menzionate al capoverso 1, nell’interesse di una rapida determinazione del saldo.
Gli interessi e gli emolumenti a favore della banca non allibrati vengono stralciati in questo capoverso, in quanto sono ora riportati nel capoverso 1. Tutti gli altri crediti a favore della banca non riportati nel capoverso 1 non possono essere compensati.
Allegato 1 E. Allegato
Lettera h
L’articolo 959c capoverso 2 numero 14 del Codice dell’obbligazioni59 nella versione vigente impone anche, per quanto riguarda l’articolazione del conto annuale, l’indicazione dei motivi che hanno portato alla «revoca dell’ufficio di revisione». Tale disposizione viene uniformata nell’OBCR.
4.2.3 OLiq
Articolo 7 Sistemi di misurazione e gestione dei rischi
Capoverso 1
Il capoverso 1 viene integrato con il piano di liquidità e di finanziamento, che anche secondo il documento «Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision» del BCBS60 funge da base ai processi per individuare, valutare, gestire e sorvegliare i rischi di liquidità.
59 RS 220 60 BCBS, Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, settembre 2008, in particolare Principle 7, consultabile all’indirizzo: https://www.bis.org/publ/bcbs144.pdf.
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Tale pianificazione rappresenta un elemento essenziale della gestione dei rischi di un istituto. Per garantire la solvibilità in ogni momento e tenuto conto della tolleranza al rischio di liquidità di cui all’articolo 6 OLiq, il piano di liquidità e di finanziamento serve a determinare i mezzi finanziari necessari e la relativa struttura di scadenze per un periodo di pianificazione concreto. Esso è il risultato dell’analisi del fabbisogno di finanziamento presente e futuro in rapporto agli obiettivi strategici e tiene conto dell’evoluzione di tutti i campi di attività essenziali e gli enti giuridici dell’istituto. Articolo 15a Attivi della categoria 1
Capoverso 1 lettera dbis
Questa modifica precisa che i titoli emessi da Cantoni svizzeri sono considerati attività liquide di elevata qualità («high quality liquid assets», HQLA) della categoria 1 quando è soddisfatto il criterio della negoziabilità. La regolamentazione associata alla nuova disposizione è in linea con l’opzione indicata nello standard minimo di Basilea di equiparare, a fini di liquidità, i titoli emessi dai Cantoni con quelli emessi dalla Confederazione sulla base di determinati criteri come l’autonomia fiscale61. Il trattamento in relazione ai titoli emessi dai Cantoni svizzeri era finora disciplinato solo nei numeri marginali 121–124 della circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche».
Capoverso 2 lettera abis
Mentre la computabilità come HQLA dei titoli emessi dai Cantoni svizzeri è regolamentata nel capoverso 1 lettera dbis, la modifica del capoverso 2 precisa, nella nuova lettera abis, il trattamento dei titoli emessi da altri enti di diritto pubblico. Non si tratta in questo caso di una modifica della prassi invalsa. La disposizione si riferisce in particolare agli enti territoriali esteri e ad altri enti di diritto pubblico esteri. Per poter beneficiare, a fini di liquidità, della ponderazione del rischio dell’amministrazione centrale, è necessario considerare diversi aspetti analogamente a un’opzione di scelta nazionale del Comitato di Basilea62. Una computabilità dei titoli emessi dall’ente come HQLA di categoria 1 è quindi ammessa se il Governo centrale sovraordinato presenta una ponderazione del rischio dello 0 per cento conformemente all’allegato 2 numero 1 OFoP (lett. abis n. 1). Non deve però trattarsi di un automatismo. Secondo la lettera abis numero 2, un simile trattamento dei titoli può verificarsi in particolare se l’ente di diritto pubblico è provvisto di autonomia di bilancio o del diritto di riscuotere imposte. Inoltre può fare affidamento sull’entità delle garanzie emesse dal Governo centrale o ha adottato particolari provvedimenti istituzionali che riducono il suo rischio di inadempienza. Poiché il trattamento secondo il citato standard minimo di Basilea costituisce un’opzione di scelta nazionale, nel caso di enti esteri secondo la lettera abis numero 3 tale opzione vale solo se trova applicazione secondo il diritto interno dello Stato di sede dell’ente. Si intende così ottenere che nel LCR svizzero non siano computati come categoria 1 prestiti che nello stato in cui ha sede l’ente non sono computabili come categoria 1.
61 Calculation of RWA for credit risk (CRE20.12), nella versione determinante secondo l’allegato 1, consultabile sul sito web della SFI: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Basilea III > Standard minimi di Basilea. 62 Calculation of RWA for credit risk (CRE20.12), nella versione determinante secondo l’allegato 1, consultabile sul sito web della SFI: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Basilea III > Standard minimi di Basilea.
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Articolo 15e HQLA: Pareggio
Capoverso 2
Il meccanismo di pareggio è stato introdotto in sede di attuazione del requisito LCR da parte della Svizzera, al fine di tenere conto delle peculiarità del mercato svizzero delle operazioni pronti contro termine. I depositi di titoli dati in pegno nel settore della clientela privata devono comunque essere coperti tramite afflussi e deflussi, come previsto anche nel quadro normativo di Basilea, in quanto non riguardano né il mercato svizzero delle operazioni pronti contro termine né la politica monetaria della BNS. Finora questa fattispecie era precisata a livello della circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» e ora viene innalzata al livello di ordinanza. Dal punto di vista materiale non comporta dunque modifiche di sorta. Articolo 16 Deflusso netto di fondi
Capoverso 3bis
Secondo lo standard minimo del BCBS, i depositi di clienti privati sono limitati ai depositi delle persone fisiche63. Finora questa fattispecie era precisata a livello della circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» e ora viene innalzata al livello di ordinanza. Dal punto di vista materiale non comporta dunque modifiche di sorta. Le ditte individuali non possiedono personalità giuridica e dal punto di vista giuridico sono da considerarsi alla stregua di persone fisiche. Devono pertanto essere escluse dal capoverso 3bis, in quanto nel LCR sono trattate come clienti commerciali secondo l’allegato 2 numero 2.
Capoverso 4bis
Secondo il nuovo capoverso 4bis, i depositi stabili devono soddisfare determinati criteri che rendono più improbabile una deduzione in caso di stress di liquidità. I depositi sono considerati stabili se sono completamente coperti da una garanzia dei depositi o una garanzia equiparabile di un Governo centrale. La FINMA stabilisce quali altri criteri devono essere soddisfatti da questi depositi. Finora questa fattispecie era precisata a livello della circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» e ora viene innalzata al livello di ordinanza. Dal punto di vista materiale non comporta dunque modifiche di sorta.
Articolo 17c Documentazione sulla liquidità
Capoverso 5
La possibilità per la FINMA, prevista dal capoverso 5, di definire speciali obblighi di notifica viene trasformata in una disposizione «potestativa» in linea con il requisito per la quota di finanziamento «net stable funding ratio» (NSFR) conformemente all’articolo 17q capoverso 5. L’imposizione di speciali obblighi di notifica alle banche che si finanziano in misura significativa tramite succursali all’estero avviene mediante una decisione della FINMA sulla singola fattispecie, in funzione delle rispettive circostanze.
63 LCR Cash inflows and outflows (LCR40.5), nella versione determinante secondo l’allegato 1, consultabile sul sito web della SFI: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mer- cati finanziari > Basilea III > Standard minimi di Basilea.
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Articolo 17l Determinazione della durata residua degli strumenti di capitale proprio e degli impegni
Capoverso 1
Il periodo inserito nel capoverso 1 serve a garantire che in futuro una banca abbia la possibilità di far computare come provvista stabile a lungo termine, ai fini dell’adempimento del NSFR, i prestiti che ha ricevuto nell’ambito di un eventuale sostegno alla liquidità concesso dalla BNS, anche attraverso un eventuale futuro PLB. Sono considerati un sostegno alla liquidità ai sensi di questo articolo i prestiti a sostegno della liquidità concessi a una banca dalla BNS nell’ambito del suo contributo alla stabilità finanziaria secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettera e della legge del 3 ottobre 200364 sulla Banca nazionale. Per poter valutare la necessità della computabilità per una durata residua pari o superiore a un anno nel singolo caso, la banca deve richiedere alla FINMA una valutazione dei termini di finanziamento dei prestiti ricevuti a sostegno della liquidità. Si presuppone che la banca formuli una richiesta solo se necessita del finanziamento ricevuto dalla BNS in una prospettiva a più lungo termine.
Articolo 17p Determinazione di attivi e passivi interdipendenti
L’adeguamento dell’articolo 17p consiste in una mera precisazione terminologica senza modifiche del contenuto. Poiché, per esempio, questo articolo contempla anche i conti che permettono di investire in oro, nei quali l’oro costituisce un attivo, in luogo della coppia di termini «crediti e impegni» viene ora utilizzata la coppia di termini «attivi e passivi».
Allegato 2 Deflussi di fondi e tassi di deflusso
Numero 1.2
Questo adeguamento precisa che gli averi sui conti di libero passaggio e i depositi derivanti dalla previdenza individuale vincolata non sono soggetti ai fattori di deflusso maggiorati anche se superano la soglia di 1,5 milioni di franchi, ma possono essere trattati come altri depositi meno stabili. ll trattamento uniforme dei depositi derivanti dai conti di libero passaggio e dalla previdenza individuale vincolata nei casi in cui i depositi sono chiaramente attribuibili al cliente privato e possono essere dedotti solo da quest’ultimo era già stato illustrato nella circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» e, per rispetto della gerarchia normativa, viene ora spostato nell’OLiq al fine di escludere l’ipotesi di deflusso aumentato al superamento della soglia di 1,5 milioni di franchi. In tal senso, questo adeguamento non comporta alcuna modifica materiale.
Numero 3.1
È ipotizzabile che nell’ambito di operazioni di finanziamento garantite che scadono entro 30 giorni la BNS accetti altre garanzie in aggiunta agli attivi della categoria 2b o agli attivi non considerati HQLA («attivi non HQLA»). Può trattarsi per esempio della garanzia della Confederazione in caso di dissesto nell’ambito di un PLB, il cui messaggio è stato licenziato dal Consiglio federale il 6 settembre 2023 e il cui progetto di legge si trova attualmente in discussione presso le Camere federali. La formulazione al numero 3.1 viene adeguata di conseguenza.
64 RS 951.11
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
Numero 9.3.5
Questo adeguamento precisa che per i fondi del mercato monetario non è previsto alcun de- flusso nel LCR se un sostegno da parte della banca a tali fondi è escluso dalla legislazione in materia di fondi del Paese. Si può rinunciare a un deflusso nel LCR anche se altre misure, quali ad esempio restrizioni relative alla qualità dei valori patrimoniali ammissibili del fondo, rendono sufficientemente improbabile un sostegno da parte della banca. Se la legislazione in materia di fondi di un Paese vieta alla banca di fornire un sostegno al fondo del mercato mo- netario e se il sostegno è in altro modo adeguatamente limitato, non è opportuno tenere conto di un deflusso derivante da prestazioni di sostegno nel LCR, che deve quindi essere escluso. Questa disposizione era finora contenuta nella circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» e, per rispetto della gerarchia normativa, viene ora spostata nell’OLiq. In tal senso, questo adeguamento non comporta alcuna modifica materiale.
Allegato 4 Fattori di ponderazione dell’ammontare di provvista stabile disponibile (ASF)
Numero 6.6
La modifica viene effettuata sulla base degli adeguamenti dell’articolo 17p.
Allegato 5 Fattori di ponderazione dell’ammontare di provvista stabile obbligatoria (RSF)
Numero 1.5
La modifica viene effettuata sulla base degli adeguamenti dell’articolo 17p.
4.2.4 Oem-FINMA
Articolo 3 Ripartizione dei costi
Capoverso 1 lettere a e abis
Vengono aggiornati i rimandi pertinenti all’articolo 15 capoverso 2 LFINMA («lett. abis» invece di «lett. a»).
4.3 Ripercussioni sulle banche e sulla clientela bancaria
4.3.1 Importo privilegiato
La modifica della LBCR, adottata dal Consiglio federale il 23 novembre 2022 ed entrata in vigore il 1º gennaio 2023, prevede un termine transitorio di cinque anni fino alla fine del 2027 per i lavori preparatori delle banche per l’allestimento dell’elenco dei depositanti. La precisazione dell’articolo 42b ha lo scopo di chiarire il calcolo dell’ammontare dei depositi privilegiati. La presente modifica non comporta dunque alcun nuovo obbligo di agire per le banche, bensì semplifica un obbligo esistente ai fini dell’attuazione.
Poiché nel calcolo dell’importo privilegiato devono ora essere considerati gli interessi attivi e passivi maturati e l’imposta preventiva dovuta, per la realizzazione dei lavori preparatori le banche possono rifarsi alla consueta logica di chiusura dei conti utilizzata per esempio in sede di liquidazione o di elaborazione di fine anno. Ciò significa che per calcolare l’importo privilegiato le banche non devono prevedere alcun nuovo calcolo nei loro sistemi, con una conseguente riduzione dei costi per la realizzazione dei lavori preparatori.
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
Con la modifica dell’OBCR del 1º gennaio 2023, gli interessi maturati sono stati conteggiati nell’ammontare dell’importo privilegiato in modo da poter pagare definitivamente numerosi creditori con crediti fino a 100 000 franchi ed escluderli dalla seconda classe fallimentare. Quest’obiettivo potrà però essere raggiunto solo se nel calcolo dell’ammontare si terrà conto anche degli emolumenti a favore della banca e dell’imposta preventiva dovuta, che non dovranno così essere considerati nell’ulteriore procedura. Ciò è reso possibile dalla presente modifica, che consente quindi di raggiungere il vantaggio perseguito per questi creditori. Per la maggior parte dei creditori e per il liquidatore del fallimento, la procedura si conclude con il pagamento.
Con l’esclusione dalla seconda classe fallimentare, il responsabile della garanzia dei depositi a sua volta collocato nella seconda classe fallimentare riceverà gli acconti più rapidamente, il che finirà per rafforzare il sistema della garanzia dei depositi e quindi il settore bancario nel suo complesso.
5 Ripercussioni
Come menzionato nell’introduzione, il presente progetto rappresenta solo una parte del pacchetto complessivo di misure del Consiglio federale previste dal rapporto sulla stabilità delle banche e riguarda segnatamente le misure 18, 19 e 25. Un’analisi approfondita delle ripercussioni del pacchetto complessivo e una valutazione del conseguimento degli obiettivi della regolamentazione TBTF saranno effettuate nell’ambito del progetto di modifica della LBCR per l’attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della CPI. Le misure attuate con il presente progetto saranno prese in considerazione in tale analisi e valutazione.
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto non comporta maggiori uscite o minori entrate dirette per la Confederazione. Potrebbero tuttavia sorgere minori entrate indirette per i poteri pubblici. Come illustrato al numero 5.3.1, il progetto dà luogo a costi supplementari una tantum e costi annui ricorrenti per le banche interessate. I costi aggiuntivi variano notevolmente a seconda dell’istituto, della situazione di partenza e dell’attività della banca. Per determinati istituti, il progetto potrebbe portare a una riduzione dell’utile imponibile della banca. Tale effetto non è quantificabile, in quanto i dati relativi ai costi sono disponibili solo per una parte delle banche interessate, ma dovrebbe essere tutt’al più esiguo per l’intero settore bancario. Analogamente, si prevedono costi relativamente contenuti per le imprese e le economie domestiche (v. n. 5.3.2), con un’incidenza tutt’al più molto limitata in termini di minori entrate fiscali per la Confederazione (imposte sull’utile, imposte sul reddito).
Il rafforzamento e l’ulteriore sviluppo della regolamentazione TBTF ottenuti con il progetto comporterebbero vantaggi per la Confederazione, in quanto mirano a ridurre i rischi per il sistema finanziario svizzero, garantire le funzioni economicamente importanti delle SIB ed evitare l’erogazione di aiuti statali. Ripercussioni negative sul sistema finanziario o l’interruzione di funzioni economiche comprometterebbero l’economia nel suo complesso e si tradurrebbero in minori entrate fiscali per la Confederazione. Qualora non fosse possibile evitare l’erogazione di aiuti statali, potrebbero sorgere costi diretti per la Confederazione. Il progetto riduce la probabilità di insorgenza di tali costi diretti e indiretti per la Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli
agglomerati e le regioni di montagna Il progetto non comporta maggiori uscite o minori entrate dirette per i Cantoni e i Comuni. Potrebbero tuttavia sorgere minori entrate indirette per i poteri pubblici. Come illustrato al numero 5.3.1, il progetto dà luogo a costi supplementari una tantum e costi annui ricorrenti per le banche interessate. I costi aggiuntivi variano notevolmente a seconda dell’istituto, della
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situazione di partenza e dell’attività della banca. In determinati istituti, il progetto potrebbe portare a una riduzione dell’utile imponibile della banca o della distribuzione dell’utile di una banca cantonale. Tale effetto dovrebbe essere tutt’al più esiguo per l’intero settore bancario. Analogamente, si prevedono costi tutt’al più contenuti per le imprese e le economie domestiche (v. n. 5.3.2), con un’incidenza solo molto limitata in termini di minori entrate fiscali per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
Il rafforzamento e l’ulteriore sviluppo della regolamentazione TBTF ottenuti con il progetto comporterebbero vantaggi per i Cantoni e i Comuni, in quanto mirano a ridurre i rischi per il sistema finanziario svizzero, garantire le funzioni economicamente importanti delle SIB ed evitare l’erogazione di aiuti statali. Ripercussioni negative sul sistema finanziario o l’interruzione di funzioni economiche comprometterebbero l’economia nel suo complesso e si tradurrebbero in minori entrate fiscali per i Cantoni e i Comuni. Il progetto riduce la probabilità di insorgenza di tali costi diretti e indiretti per i Cantoni e i Comuni.
5.3 Ripercussioni sull’economia
5.3.1 Ripercussioni sulle banche
Per rilevare le ripercussioni del progetto (software, DTA, PVA, informazioni sulla liquidità) sui costi degli istituti interessati, nel novembre 2024 è stata condotta un’inchiesta. Il questionario è stato compilato da 15 banche, di cui una non ha saputo fornire informazioni sui costi. Tutte le SIB (categorie 1 e 2 secondo l’all. 3 OBCR65) hanno fornito informazioni sui costi stimati. Per UBS, dalla presente modifica di ordinanza deriva un aumento complessivo del fabbisogno di fondi propri di base di qualità primaria nell’ordine di 11 miliardi di dollari statunitensi per software, DTA e PVA. In tal modo, UBS presta già un contributo alla costituzione dei fondi propri oggetto di discussione grazie alle partecipazioni estere66. Nel contempo, le esigenze in materia di capitale si riducono di almeno 1,8 miliardi di dollari statunitensi a seguito della modifica dei limiti della franchigia per l’esposizione totale. Delle banche delle categorie 3 e 4, rispettivamente sei (21 %) e cinque (8 %) istituti hanno fornito informazioni, mentre nella categoria 5 neanche un istituto ha fornito informazioni. Le informazioni sui costi previsti si basano sulla situazione degli istituti interessati a fine 2024. I costi effettivi al momento dell’entrata in vigore delle modifiche potrebbero quindi differire.
Le ripercussioni del progetto in relazione agli strumenti di capitale AT1 sono state discusse con gli istituti interessati, ma non è stato effettuato alcun rilevamento quantitativo.
Come illustrato dettagliatamente ai numeri 2.1.5, 2.2.5 e 3.5, il progetto dà luogo a costi supplementari una tantum e costi annui ricorrenti per le banche interessate. I costi aggiuntivi variano in parte notevolmente a seconda dell’istituto, della situazione di partenza e dell’attività della banca. I costi stimati per l’intero settore bancario sono relativamente contenuti.
Nel complesso, l’attuazione del progetto determina un aumento delle spese per il personale, delle spese per beni e servizi e delle spese di revisione per le banche interessate. Dal rilevamento dei costi stimati emerge che l’aumento di tali spese è limitato rispetto alle spese complessive delle banche interessate. D’altro canto, il progetto comporta un adeguamento dei fondi propri necessari e/o dei fondi propri computabili. Molte banche detengono fondi propri computabili che sono nettamente superiori rispetto ai fondi propri necessari. Pertanto, le ripercussioni menzionate non determinano necessariamente e in modo immediato un
65 RS 952.02 66 Poiché il fabbisogno di fondi propri supplementari riconducibile alle modifiche del presente progetto di ordi- nanza risulta in primo luogo a livello di gruppo UBS consolidato e la misura relativa ai fondi propri prevista in relazione alle partecipazioni estere riguarda i requisiti della casa madre (banca madre), non è possibile som- mare gli effetti delle due misure sul fabbisogno di fondi propri. Gli stessi fondi propri supplementari possono invece anche essere utilizzati in gran parte per soddisfare entrambi i requisiti.
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maggiore fabbisogno di capitale. È difficile stimare in che misura il progetto farà effettivamente aumentare il fabbisogno di capitale e quindi i costi del capitale complessivo per le banche.
Come illustrato al numero 2.3.4, a seguito dell’adeguamento al PIL dei supplementi per l’esposizione totale secondo l’allegato 9, a fine 2030 UBS dovrebbe rientrare in un «bucket» inferiore rispetto a quanto accadrebbe con i supplementi attuali. Ciò significa che le esigenze in materia di fondi propri per tutti gli enti giuridici con sede in Svizzera si ridurranno nella misura dello 0,36 per cento degli RWA e dello 0,125 per cento dell’esposizione totale.
La perizia67 del gruppo guidato dal professor Ammann e quella del professor Zimmermann68 spiegano quali ripercussioni può avere un aumento delle esigenze in materia di fondi propri sui costi del capitale complessivo di una banca. Considerando i costi del capitale proprio in maniera isolata si ottiene un quadro solo incompleto dei costi del capitale. I costi del capitale complessivo sono determinanti per le spese di finanziamento di una banca. Il rischio del capitale proprio e del capitale di terzi dipende direttamente dell’ammontare della dotazione di fondi propri. Una quota di capitale proprio più elevata riduce il rischio d’investimento per gli investitori sia di capitale proprio che di capitale di terzi, con una conseguente riduzione dei premi di rischio richiesti e quindi dei costi del capitale proprio e del capitale di terzi. Con una quota di capitale proprio più elevata, i costi del capitale proprio si riducono, in quanto il possibile rendimento del capitale proprio subisce minori fluttuazioni per effetto della redditività complessiva dell’impresa e il capitale proprio diventa quindi meno rischioso. Di conseguenza, i detentori di capitale proprio richiedono una compensazione minore per il rischio più basso. Al tempo stesso, anche i costi del capitale di terzi diminuiscono in presenza di una quota elevata di capitale proprio, in quanto il rischio di inadempienza per i detentori di capitale di terzi aumenta se il grado di indebitamento è eccessivo. Nel complesso, il gruppo guidato dal professo Ammann ritiene pertanto che i costi complessivi del capitale non debbano necessariamente aumentare in presenza di una quota di capitale proprio maggiore. Esigenze più elevate in materia di fondi propri determinano inoltre un maggiore impegno finanziario degli investitori. Questo può ridurre la preferenza di rischio dei proprietari e indurli a esercitare un controllo e una vigilanza rafforzati sulle decisioni di gestione della banca69. Nella sua perizia, il professor Zimmermann utilizza l’esempio di UBS per stimare le ripercussioni di esigenze più elevate in materia di fondi propri sul tasso ponderato dei costi complessivi del capitale e giunge alla conclusione che, nel caso di UBS, un incremento dei fondi propri, ad esempio, di 10 miliardi di dollari statunitensi aumenterebbe i costi medi ponderati del capitale, al netto
delle imposte, di 317 milioni di dollari statunitensi, tenuto conto anche degli effetti fiscali, e che le stime dipendono per natura da numerosi fattori. A titolo di confronto: nel 2024 UBS Group SA aveva registrato spese operative per 41,2 miliardi di dollari statunitensi e un utile netto di 5,1 miliardi di dollari statunitensi. La perizia mostra inoltre che per poter stimare le ripercussioni quantitative servono dati concreti e ipotesi sulla rispettiva banca. Formulare affermazioni sulla totalità delle banche è dunque possibile solo da un punto di vista qualitativo.
Non è stato possibile abrogare normative nel settore della regolamentazione TBTF a livello di ordinanza, in quanto le normative esistenti sono considerate indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi.
67 Ammann et al., Reformbedarf in der Regulierung von «Too Big to Fail»-Banken, 19 maggio 2023, pag. 42, consultabile all’indirizzo: Gutachten zu Too-Big-to-Fail-Regulierung publiziert | unisg.ch. 68 Heinz Zimmermann, Kurzgutachten zu Kapitalkosteneffekten einer höheren Eigenkapitalausstattung einer systemrelevanten Bank (UBS), 7 aprile 2025, consultabile all’indirizzo: www.efd.admin.ch/it/rapporti . 69 Ammann et al., Reformbedarf in der Regulierung von «Too Big to Fail»-Banken, 19 maggio 2023, pag. 41, consultabile all’indirizzo: Gutachten zu Too-Big-to-Fail-Regulierung publiziert | unisg.ch.
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5.3.2 Ripercussioni sulle imprese e sulle economie domestiche
Come illustrato al numero 5.3.1, il progetto dà luogo a costi supplementari una tantum e costi annui ricorrenti per le banche interessate. I costi aggiuntivi variano in parte notevolmente a seconda dell’istituto, della situazione di partenza e dell’attività della banca. Si può presumere che i costi siano addossati almeno in parte alla clientela e ai fornitori di capitale. I costi del presente progetto non possono essere attribuiti ad attività o segmenti di clientela specifici, in quanto riguardano l’attività della banca in generale. È dunque praticamente impossibile quantificare gli eventuali maggiori costi per la clientela. Poiché i costi aggiuntivi derivanti dal progetto sono esigui rispetto ai costi complessivi delle banche interessate, le ripercussioni sui costi per la clientela dovrebbero essere estremamente limitate.
Il beneficio del progetto risiede in una migliore prevenzione in caso di perdite da parte delle banche. La probabilità di crisi bancarie può così essere ridotta, e con essa le eventuali ripercussioni negative sull’economia e i relativi costi (v. n. 5.3.3), con effetti positivi per le imprese e le economie domestiche che sono però difficilmente quantificabili.
5.3.3 Ripercussioni sull’economia
Il progetto comprende solo una parte delle misure formulate nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche70 e dà la priorità alla linea di intervento relativa alla prevenzione. La regolamentazione in materia di prevenzione viene così rafforzata al fine di ridurre ulteriormente la probabilità del verificarsi di una crisi bancaria. Il rafforzamento della prevenzione è un fattore importante per raggiungere gli obiettivi della regolamentazione TBTF, vale a dire ridurre i rischi per il sistema finanziario svizzero, garantire le funzioni economicamente importanti delle SIB ed evitare l’erogazione di aiuti statali (cfr. art. 7 cpv. 2 LBCR).
Con il raggiungimento degli obiettivi menzionati sarà possibile ridurre i rischi e quindi le ripercussioni negative per l’economia nel suo complesso e per il bilancio pubblico. Come illustrato ai numeri 5.3.1 e 5.3.2, per il settore bancario nel suo complesso così come per le imprese e le economie domestiche si prevedono costi una tantum e costi ricorrenti limitati. Si può presumere che il progetto, rafforzando la prevenzione ed evitando costi potenzialmente elevati per l’economia in caso di crisi, produrrà un beneficio complessivo per l’economia.
5.4 Ripercussioni sulla società
Non si prevedono ripercussioni sulla società.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
Non si prevedono ripercussioni sull’ambiente.
5.6 Sintesi e bilancio delle ripercussioni
Il presente progetto rappresenta solo una parte del pacchetto complessivo di misure per il rafforzamento e l’ulteriore sviluppo della regolamentazione TBTF. La valutazione sia qualitativa sia quantitativa delle ripercussioni sull’insieme delle banche interessate si è rivelata difficile. Ciò vale in particolare, oltre che per i costi, anche per i benefici. Le crisi delle banche e soprattutto delle SIB possono comportare costi molto elevati per l’economia. Riducendo ulteriormente la probabilità del verificarsi di tali crisi, si ottengono vantaggi per l’economia nel suo complesso. I costi per il settore bancario, così come per le imprese, le economie domestiche e i poteri pubblici, sono relativamente contenuti. Si può presumere che dal progetto deriverà un beneficio complessivo positivo. Un’analisi approfondita delle ripercussioni del pacchetto complessivo e una valutazione del conseguimento degli obiettivi della regolamentazione TBTF saranno effettuate nell’ambito del progetto di modifica della LBCR per
70 Rapporto del Consiglio federale del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche comprensivo di valutazione se- condo l’articolo 52 della legge sulle banche, FF 2024 1023
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
l’attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della CPI.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Le rispettive modifiche dell’OFoP e dell’OLiq si basano, come le ordinanze stesse, sulla LBCR e segnatamente sull’articolo 4 di tale legge. Per quanto riguarda la modifica dell’articolo 42b OBCR, il riferimento è in particolare all’articolo 37a capoverso 7 LBCR.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Al momento non esistono impegni di cui si debba verificare la compatibilità.
6.3 Delega di competenze legislative
Nuove deleghe e subdeleghe di competenze legislative alla FINMA si trovano negli articoli 100 capoverso 5 e 109 capoverso 6 OFoP (ripartizione dei rischi: Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti / Gruppo di controparti associate), così come negli articoli 11 capoverso 3 (liquidità: Messa a disposizione delle informazioni al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità) e 16 capoverso 4bis OLiq (precisazione dei depositi stabili: Deflusso netto di fondi).
6.4 Protezione dei dati
Il progetto non riguarda questioni di protezione dei dati, ovvero le modifiche non comportano alcun trattamento di dati personali.
7 Entrata in vigore
L’entrata in vigore delle modifiche di ordinanza è pianificata per il 1º gennaio 2027. Disposizioni transitorie sono previste nel nuovo articolo 148k OFoP e nel nuovo articolo 31d OLiq.
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
Elenco delle abbreviazioni ARIS «Adressausfallrisiken im Interbankenbereich»): rischi inadempienza della controparte nel settore interbancario AT1 «Additional Tier 1»: fondi propri di base supplementari BCBS Basel Committee on Banking Supervision: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria BNS Banca nazionale svizzera BRI Banca dei regolamenti internazionali CAP Definition of Capital (capitolo dello standard minimo di Basilea) CET1 «Common equity tier 1»: fondi propri di base di qualità primaria CRE Calculation of RWA for credit risk (capitolo dello standard minimo di Basilea) CRR Capital requirements regulation: regolamento sui requisiti patrimoniali, regolamento (UE) n. 575/2013) DTA «Deferred tax assets»: attività fiscali differite FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FSI Financial Stability Institute G-SIB «Global systemically important bank»: banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale HQLA «High quality liquid assets»: attività liquide di elevata qualità HTM «Held-to-maturity»: detenzione fino alla scadenza IFRS International Financial Reporting Standards LBCR Legge dell’8 novembre 1934 sulle banche; RS 952.0 LCR «Liquidity coverage ratio»: quota di liquidità a breve termine LER Reporting sulla ripartizione dei rischi LFINMA Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari; RS 956.1 LMT «Liquidity monitoring tools»: indicatori di osservazione LSgrl Legge del 29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese; RS 930.31 NSFR «Net stable funding ratio»: quota di finanziamento OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche; RS 952.02 OFoP Ordinanza del 1º giugno 2012 sui fondi propri; RS 952.03 OLiq Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità; RS 952.06 PIL Prodotto interno lordo PLB «Public liquidity backstop»: garanzia statale della liquidità per le SIB PRA Prudential Regulation Authority: autorità di regolamentazione prudenziale della Bank of England
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
PVA «Prudent valuation adjustments»: adeguamenti della valutazione prudente RWA «Risk-weighted assets»: attivi ponderati in funzione del rischio SFI Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali TBTF Too big to fail UE Unione europea US-GAAP «United States Generally Accepted Accounting Principles»
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
Tabella riassuntiva dei dati utilizzati nel rapporto esplicativo Citazione, fonte Origine, metodo di calcolo, Ultima Osservazioni ipotesi attualizzazione Requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio 2.1.5, affermazioni sui costi: Calcolo della SFI sulla base 2025 [...], i costi una tantum stimati di una valutazione dei costi dalle SIB [...] rilevati presso le banche nel novembre 2024 (v. n. 5.3.1 per ulteriori dettagli sul rilevamento). 2.1.5.1, ripercussioni per UBS: Fonte di dati: 2025 [...] la nuova regolamentazione Annual Report 2024 di UBS riduce i fondi propri di base Group SA computabili [...] 2.1.5.2, ripercussioni per UBS: Fonte di dati: 2025 La nuova regolamentazione Rapporto di UBS Group SA riduce [...] di UBS Group SA [...] del 4º trimestre 2024 2.1.5.3, ripercussioni su UBS: Fonte di dati: 2025 Alla fine del 4º trimestre 2024 Rapporto di UBS Group SA UBS Group SA presentava [...] del 4º trimestre 2024 Funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern» 2.2.5, affermazioni sugli istituti Informazioni della FINMA 2025 interessati: A fine 2024 [...] Supplementi per l’esposizione totale 2.3.4, affermazioni Fonti di dati: 2025 sull’evoluzione del PIL: Dati trimestrali sul PIL (SECO) Nel 2019 il PIL nominale rettificato Previsioni congiunturali per eventi sportivi è ammontato a (SECO) 717,8 miliardi di franchi. Con la crescita attualmente attesa [...] 2.3.4, ripercussioni per UBS: Fonte di dati: 2025 L’esigenza più elevata finora Rapporto di UBS Group SA applicabile [...] del 4º trimestre 2024 Ripercussioni 5.3.1, ripercussioni per UBS: Fonte di dati: 2025 Per UBS, [...] deriva [...] Rapporto di UBS Group SA del 4º trimestre 2024 Esigenze in materia di liquidità: fornitura di informazioni 3.5, affermazioni sulle spese Calcolo della SFI sulla base 2025 complessive: di una valutazione dei costi Una delle SIB non si attende rilevati presso le banche nel costi aggiuntivi [...]. novembre 2024 (v. n. 5.3.1
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
[...] per lo sviluppo una tantum per ulteriori dettagli sul di tali capacità (in media circa rilevamento). il 70 % delle spese complessive) [...] [...] per il mantenimento dei processi sviluppati rappresentano in media meno del 30 per cento delle spese complessive. [...] i costi di sviluppo una tantum salgono in media al
77 per cento delle spese
complessive. [...] queste ammontano complessivamente al
64 per cento circa dei costi di
sviluppo e al 34 per cento circa dei costi d’esercizio annui ricorrenti. 3.5, affermazioni sui costi per le Calcolo della SFI sulla base di 2025 una valutazione dei costi analisi degli scenari: rilevati presso le banche nel La stima più elevata dei costi novembre 2024 (v. n. 5.3.1 per è stata comunicata da una ulteriori dettagli sul SIB che ha dichiarato fino a rilevamento). 4,4 milioni di franchi, di cui la quota maggiore rappresentata dai costi per l’informatica (circa fr. 2,8 mio.). [...] che la stessa SIB quantifica in circa 1,1 milioni di franchi all’anno. 3.5, affermazioni sui costi per le Calcolo della SFI sulla base 2025 informazioni giornaliere su LCR di una valutazione dei costi e LMT: rilevati presso le banche nel [...] le SIB partono dal novembre 2024 (v. 5.3.1 per presupposto che ogni istituto ulteriori dettagli sul debba sostenere costi di rilevamento). sviluppo medi una tantum pari a circa 33 000 franchi (LCR) e circa 40 000 franchi (LMT), le banche senza rilevanza sistemica (con intervalli in parte ampi a seconda dell’istituto) si attendono in media costi una tantum per banca pari a 463 000 franchi (LCR) e 295 000 franchi (LMT). I costi d’esercizio annui ricorrenti [...] ammontano in media per le SIB, secondo le
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto
loro stime, a 36 000 franchi e
49 000 franchi per banca e,
per le banche senza rilevanza sistemica, a 271 000 franchi e
135 000 franchi per banca.
Due SIB su quattro non si attendono costi aggiuntivi dall’introduzione dell’articolo 11 in relazione allo sviluppo e al mantenimento delle capacità in materia di LCR e LMT. 3.5, affermazioni sui costi per i Calcolo della SFI sulla base 2025 deflussi giornalieri di depositi: di una valutazione dei costi [...] lo sviluppo e il mantenimento rilevati presso le banche nel della capacità di trasmettere a novembre 2024 (v. n. 5.3.1 cadenza giornaliera informazioni per ulteriori dettagli sul dettagliate su deflussi attuali di rilevamento). depositi, introdotti con l’articolo 11, non comportano alcun costo aggiuntivo. 3.5, affermazioni sui costi per Calcolo della SFI sulla base di 2025 una valutazione dei costi l’adeguamento rilevati presso le banche nel dell’infrastruttura in caso di novembre 2024 (v. n. 5.3.1 per riorganizzazioni: ulteriori dettagli sul In tale contesto, per ciascun rilevamento). istituto interessato si stimano in media costi una tantum pari a
231 000 franchi per lo sviluppo e
inferiori a 100 000 franchi per la manutenzione ricorrente su base annua. 3.5, affermazioni sui costi per la Calcolo della SFI sulla base 2025 presentazione giornaliera della di una valutazione dei costi documentazione sulla liquidità rilevati presso le banche nel secondo l’articolo 28: novembre 2024 (v. n. 5.3.1 [...] L’unica banca interessata per ulteriori dettagli sul si attende costi supplementari rilevamento). al riguardo nell’ordine di
125 000 franchi.
I relativi costi d’esercizio annui sono stimati a zero da due SIB su quattro, con le altre due SIB che si attendono costi annui di manutenzione compresi tra 50 000 e