Revisione dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal): scambio di dati tra Cantoni e assicuratori; assicurati irreperibili
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Divisione Vigilanza sulle assicurazioni
Berna, marzo 2026
Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
(Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori; assicurati irreperibili)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
2.2.1 Informazione dell’assicuratore all’autorità competente tre mesi dopo la notifica della diffida e sospensione dell’obbligo d’assicurazione da parte dell’autorità competente 2.2.5 Ripresa del contatto dell’assicurato irreperibile con il suo precedente assicuratore 2.4.1. Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie 2.4.2 Modifica dell’ordinanza concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (art. 62a cpv. 2 lett. b n. 4 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 sulla
1 Situazione iniziale
1.1 Attuazione della revisione della LAMal (Scambio di dati, compensazione dei rischi) La modifica della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (LAMal) ha lo scopo di adempiere le seguenti mozioni: Brand 18.3765 «Digitalizzazione dello scambio di dati tra i Comuni e gli assicuratori-malattie», Hess 18.4209 «Domicilio degli assicurati, premi delle casse malati e quoteparti dei cantoni sulle prestazioni ospedaliere. Meno burocrazia, meno errori» e Brand 17.3311 «Compensazione dei rischi. Escludere gli assicurati fantasma». Il 14 giugno 2024, il Parlamento ha approvato in votazione finale queste modifiche della LAMal 2. La presente revisione dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sull’assicurazione malattie (OAMal) emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori: art. 10a OAMal
Affinché il Dipartimento federale dell’interno (DFI) possa disciplinare lo standard uniforme per lo scambio di dati, occorre prevedere una delega di competenze al nuovo articolo 10a OAMal. Poiché lo scambio di dati ha per oggetto diversi temi, sarebbe preferibile emanare una nuova ordinanza del DFI anziché completare quella relativa alla riduzione dei premi e al mancato pagamento dei premi. Tuttavia, la decisione in merito a questo aspetto sarà presa più avanti, quando l’elaborazione dei progetti per lo scambio di dati sarà in una fase più avanzata. Lo scambio di dati riguarda in primo luogo il controllo del rispetto dell’obbligo d’assicurazione, tema che comprende anche la determinazione del Cantone di lavoro dei lavoratori frontalieri. Occorre anche stabilire il luogo di domicilio dell’assicurato. Quest’ultima informazione è necessaria per designare il Cantone competente per la presa in carico delle prestazioni ospedaliere, nonché per la determinazione dell’importo dei premi. Inoltre, dovranno essere oggetto dello scambio di dati anche i casi di assicurazione doppia o multipla, che possono verificarsi per varie cause. Il più delle volte si tratta del mancato rispetto del termine di disdetta (art. 7 LAMal) o di assicurati che stipulano una nuova assicurazione presso un altro assicuratore pur essendo in mora e non potendo cambiare assicuratore secondo l’articolo 64a capoverso 6 LAMal. Secondo l’articolo 6b capoverso 2 LAMal, i Cantoni comunicano agli assicuratori i nomi delle persone assicurate presso più assicuratori. Quando vengono a conoscenza della doppia assicurazione, i Cantoni devono avvertire i due assicuratori per porre fine al rapporto di assicurazione illegittimo. Per risolvere questo problema, occorre conoscere la data di affiliazione presso ciascun assicuratore ed esaminare se il cambiamento di assicuratore è avvenuto nel rispetto delle disposizioni legali. Peraltro, uno scambio di dati è necessario anche per gli assicurati che gli assicuratori non riescono più a contattare dopo un determinato numero di mesi, detti assicurati irreperibili. L’autorità cantonale di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAMal ha la competenza di pronunciare la sospensione dell’obbligo d’assicurazione di un assicurato. Lo scambio di dati semplificherà le misure che gli assicuratori devono adottare quando non riescono più a contattare i loro assicurati.
Infine, è previsto uno scambio di dati anche per determinare l’effettivo degli assicurati di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera b LAMal, ossia i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora se soggiornano
in Svizzera e percepiscono prestazioni di aiuto sociale. Queste categorie di assicurati sono escluse dall’effettivo determinante per la compensazione dei rischi. Questo scambio di dati avviene per evitare che gli assicurati debbano presentare una domanda scritta alle autorità amministrative dei Cantoni, dei Comuni o della Confederazione. Una federazione di assicuratori, infatti, ha fatto notare che è difficile ottenere da queste persone informazioni relative al percepimento di prestazioni di aiuto sociale. Nel quadro dell’audizione, due Cantoni (BE, SG) hanno rilevato che, in mancanza di una base legale, attualmente i Cantoni rifiutano legittimamente di comunicare agli assicuratori informazioni sulle persone che percepiscono l’aiuto sociale. La comunicazione di dati personali relativi alla concessione dell’aiuto sociale necessita di una base legale, poiché si tratta di dati degni di particolare protezione. La base legale che consente questa comunicazione è ora costituita dall’articolo 16a capoverso 2 LAMal.
2.2 Sospensione dell’obbligo d’assicurazione degli assicurati irreperibili: art. 10c OAMal 2.2.1 Informazione dell’assicuratore all’autorità competente tre mesi dopo la notifica della diffida e sospensione dell’obbligo d’assicurazione da parte dell’autorità competente (cpv. 1) Gli assicuratori hanno nel loro effettivo assicurati irreperibili, dai quali non possono riscuotere né il premio, né la partecipazione ai costi. Secondo l’articolo 66 capoverso 4 numero 1 della legge federale dell’11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), in mancanza di un domicilio conosciuto, la notificazione dell’atto esecutivo deve farsi mediante pubblicazione. Ciò complica la procedura di assunzione dell’85 per cento degli attestati di carenza di beni da parte dei Cantoni (art. 64a cpv. 4 LAMal). Inoltre, dato che gli assicurati fanno ancora parte del loro effettivo, gli assicuratori devono continuare a pagare per loro la tassa di rischio. Al fine di correggere questo squilibrio, l’articolo 3 capoverso 5 LAMal prevede che l’obbligo d’assicurazione sia sospeso per gli assicurati non più reperibili dagli assicuratori da un certo numero di mesi.
L’assicuratore che ha nel suo effettivo un assicurato irreperibile deve adottare misure per ristabilire il contatto. Secondo l’articolo 64a capoversi 1 e 2 LAMal, è tenuto a inviare all’assicurato che non ha pagato i suoi premi o le sue partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista almeno un sollecito, seguito da una diffida. Secondo l’articolo 105b capoverso 1 OAMal, l’invio della diffida deve avvenire al più tardi entro tre mesi dall’esigibilità.
Se l’assicuratore fornisce la prova che l’invio della diffida è risultato infruttuoso, non è necessario un certificato del servizio del controllo degli abitanti, che nella maggior parte dei Cantoni è di competenza dei Comuni. Dato che secondo l’articolo 6b LAMal lo scambio di dati deve avvenire fra Cantoni e assicuratori, l’ottenimento di un certificato del servizio del controllo degli abitanti dovrebbe avvenire al di fuori dello standard uniforme, poiché i Comuni non parteciperebbero allo scambio di dati. Conviene non rendere obbligatorio questo requisito formale, perché appesantirebbe la procedura di sospensione degli assicurati irreperibili.
Per concretizzare l’articolo 3 capoverso 5 LAMal occorre prevedere qual è il periodo durante il quale l’assicurato non ha potuto essere contattato e qual è il punto di partenza di questo periodo. Al momento della notifica infruttuosa della diffida, l’assicuratore dispone della prova che non è più in grado di contattare l’assicurato. Il periodo inizia quindi a decorrere dal momento del ricevimento da parte dell’assicuratore della prova che la notifica della diffida è stata infruttuosa. Per ottenere questa prova, l’assicuratore deve inviare la diffida per posta e vedersi respinto il plico al mittente con la dicitura
4 RS 281.1
«°tentativo di consegna, destinatario sconosciuto°». L’invio della diffida per e-mail o tramite l’applicazione dell’assicuratore non permette a quest’ultimo di ottenere la prova della notifica infruttuosa.
In seguito, l’assicuratore deve trasmettere la prova in questione all’autorità di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAMal, ossia all’autorità cantonale competente per il controllo dell’obbligo d’assicurazione, onde documentare la sua domanda di sospensione. Per evitare di sospendere un assicurato temporaneamente irreperibile a causa di un viaggio all’estero o assente dal proprio domicilio per varie ragioni, l’assicuratore deve rivolgersi all’autorità summenzionata tre mesi dopo la notifica infruttuosa della diffida. Questa moratoria di tre mesi è necessaria per evitare che l’autorità cantonale debba pronunciare sospensioni per poi doverle annullare se l’assicurato si rifà vivo dopo breve tempo, cosa che comporterebbe una burocrazia inutile.
Una volta che l’assicuratore ha informato l’autorità di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAMal che non è stato in grado di contattare un assicurato per tre mesi a partire dalla notifica infruttuosa della diffida, spetta a questa autorità sospendere l’obbligo d’assicurazione dell’assicurato.
2.2.2 Conseguenze della sospensione (cpv. 2)
Se l’obbligo d’assicurazione dell’assicurato è sospeso, quest’ultimo non è più tenuto a pagare il premio, poiché lo stesso non è più dovuto. Inoltre, l’articolo 18 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 19 ottobre 20165 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) non è più applicabile. L’assicuratore non deve quindi più pagare alcuna tassa di rischio né ricevere alcun contributo di compensazione per questo assicurato irreperibile e lo sospende dall’effettivo determinante per la compensazione dei rischi.
2.2.3 Revoca della sospensione in caso di contatto con l’assicurato (cpv. 3)
Se l’assicurato ha contatti con l’assicuratore dopo che la sua sospensione dell’obbligo d’assicurazione è già stata pronunciata, l’assicuratore ne deve informare l’autorità di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAMal, che ha la competenza di togliere la sospensione. È legittimo che l’autorità cantonale incaricata di vigilare sul rispetto dell’obbligo d’assicurazione sia competente per pronunciare e togliere la sospensione.
L’autorità summenzionata comunica la revoca della sospensione all’assicuratore e all’assicurato. L’obbligo d’assicurazione riprende quindi con effetto retroattivo a partire dal momento della pronuncia della sospensione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 LAMal. Non si tratta di un obbligo d’assicurazione retroattivo, ma semplicemente della revoca della sospensione di una persona che vi era già assoggettata.
2.2.4 Fine della sospensione ed esclusione dall’effettivo degli assicurati (cpv. 4) Trascorsi 18 mesi dalla sospensione senza contatti con l’assicurato, l’assicuratore ne informa l’autorità di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAMal. A partire da quel momento, l’assicuratore esclude la persona interessata dall’effettivo degli assicurati.
È necessario definire una durata massima della sospensione, altrimenti quest’ultima proseguirebbe a tempo indeterminato. Affinché gli assicuratori possano escludere dall’effettivo gli assicurati irreperibili, occorre disciplinare la situazione di questi ultimi in via definitiva.
2.2.5 Ripresa del contatto dell’assicurato irreperibile con il suo precedente assicuratore (cpv. 5) Se un assicurato irreperibile fino a quel momento riprende contatto con il suo assicuratore dopo essere stato escluso dall’effettivo degli assicurati di quest’ultimo, potrà affiliarsi a un assicuratore di sua scelta
5 RS 832.112.1
nonostante i premi non pagati. Poiché il suo rapporto d’assicurazione con l’assicuratore precedente è terminato, non è giuridicamente possibile obbligare l’assicurato a riaffiliarsi a quest’ultimo.
2.2.6 Scambio di dati secondo l’articolo 10a OAMal (cpv. 6)
L’articolo 6b capoverso 1 lettera c LAMal prevede che i Cantoni e gli assicuratori si scambino i dati necessari per evitare che gli assicurati irreperibili continuino a essere assicurati. Questo scambio deve svolgersi secondo uno standard uniforme. Occorre quindi rinviare all’articolo 10a OAMal, che delega al DFI la competenza di disciplinare questo standard.
2.3 Dati degli assicurati: art. 28 cpv. 1 lett. a n. 3 e lett. b n. 4 OAMal
Va effettuata una modifica di natura puramente formale. Poiché il titolo completo dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi è già stato inserito nell’articolo 10c capoverso 2 OAMal, nell’articolo 28 capoverso 1 lettera a numero 3 OAMal occorre menzionarne unicamente l’abbreviazione, OCoR.
Inoltre, gli assicuratori trasmettono regolarmente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) un certo numero di dati per ciascun assicurato. Con la nuova procedura di sospensione degli assicurati irreperibili (art 10c OAMal), l’articolo 28 capoverso 1 lettera b numero 4 OAMal va completato aggiungendo la sospensione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 5 LAMal. Attualmente vi figura soltanto la sospensione dell’obbligo d’assicurazione per le persone soggette alla legge federale del 19 giugno 19926 sull’assicurazione militare (LAM) secondo l’articolo 3 capoverso 4 LAMal. A livello terminologico, è preferibile sostituire l’espressione «copertura assicurativa» con «obbligo d’assicurazione», poiché si tratta della nozione utilizzata all’articolo 3 numeri 4 e 5 LAMal.
2.4 Modifica di altre ordinanze
2.4.1. Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (art. 9 cpv. 2 lett. g OCoR) L’OCoR va modificata per permettere agli assicuratori di escludere dalla compensazione dei rischi gli assicurati irreperibili.
Nel diritto vigente, diverse disposizioni determinano chi è escluso dalla compensazione dei rischi. Alcune eccezioni sono disciplinate nella legge, altre nell’ordinanza. Con la modifica del 14 giugno 2024, le Camere federali hanno riunito nell’articolo 16a LAMal l’effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi. Il capoverso 1 enuncia il principio secondo il quale ora fanno parte dell’effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi tutti gli assicurati dell’AOMS, compresi quelli residenti all’estero. Le lettere a–d elencano le categorie di assicurati esclusi dalla compensazione dei rischi.
L’integrazione degli assicurati residenti all’estero nella compensazione dei rischi necessita di importanti adeguamenti nel calcolo di quest’ultima, che richiedono l’effettuazione di test da parte dell’istituzione comune e degli assicuratori. Per questo motivo le relative disposizioni di cui all’articolo 16a e i numerosi adeguamenti dell’OCoR potranno entrare in vigore soltanto in una data successiva.
Il legislatore ha espressamente escluso dall’effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi quelli il cui obbligo d’assicurazione è sospeso in virtù dell’articolo 3 capoversi 4 e 5 LAMal
6 RS 833.1
(art. 16a cpv. 1 lett. d LAMal). Ha inoltre concretizzato la propria volontà politica di escludere gli assicurati irreperibili dalla compensazione dei rischi. Il Consiglio federale intende attuare la sospensione dell’obbligo d’assicurazione secondo l’articolo 3 capoverso 5 LAMal nonché l’esclusione delle persone interessate dalla compensazione dei rischi il 1° giugno 2027. A tal fine si propone, come consentito dall’articolo 17a capoverso 2 LAMal, di completare l’articolo 9 capoverso 2 OCoR con la categoria di assicurati il cui obbligo d’assicurazione è sospeso (lett. g). Pertanto, gli assicuratori non devono più tenere conto di questi assicurati nel loro effettivo per la compensazione dei rischi a partire dall’entrata in vigore del presente progetto. Ciò significa che gli assicurati il cui obbligo d’assicurazione è sospeso non sono più contabilizzati nell’effettivo degli assicurati per la compensazione dei rischi.
2.4.2 Modifica dell’ordinanza concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (art. 62a cpv. 2 lett. b n. 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20157 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie [OVAMal]) Gli assicuratori comunicano regolarmente all’autorità di vigilanza i dati sull’obbligo di assicurarsi degli assicurati. Come per l’articolo 28 lettera b numero 4 OAMal (v. il n. 2.3), anche all’articolo 62a capoverso 2 lettera b numero 4 OVAMal occorre sostituire l’espressione «copertura assicurativa» con «obbligo d’assicurazione» e aggiungere la menzione dell’articolo 3 capoverso 5 LAMal per la sospensione degli assicurati irreperibili.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto non ha ripercussioni né sulle finanze, né sull’effettivo del personale della Confederazione.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni
L’attuazione dello standard uniforme di scambio di dati nonché l’elaborazione del relativo progetto comporteranno delle spese per i Cantoni, ma l’esperienza di questi ultimi nel settore degli scambi di dati sulla riduzione dei premi e sui premi non pagati permetterà di limitarle.
La procedura di sospensione degli assicurati irreperibili non dovrebbe comportare spese supplementari per i Cantoni. L’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LAMal pronuncerà le decisioni di sospensione e di revoca della sospensione degli assicuratori irreperibili, ma questi nuovi compiti non dovrebbero necessitare di personale supplementare.
3.3 Ripercussioni per gli assicuratori
L’attuazione dello standard uniforme di scambio di dati nonché l’elaborazione del relativo progetto comporteranno delle spese anche per gli assicuratori. Tuttavia, l’esperienza di questi ultimi nel settore degli scambi di dati sulla riduzione dei premi e sui premi non pagati permetterà di limitarle.
Gli assicuratori non saranno più tenuti a pagare la tassa di rischio per gli assicurati irreperibili a partire dalla pronuncia di sospensione per questi ultimi. In compenso, non riceveranno più il contributo di compensazione.
7 RS 832.121
4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2027, così come l’articolo 9 capoverso 2 lettera g OCoR e l’articolo 62a capoverso 2 lettera b numero 4 OVAMal.