Diffida in base all'art. 934a CO combinato con l'art. 152a cpv. 3 ORC, Massimo Cavallaro

Intimaziun da l'uffizi dal register da commerzi · Ticino · 26-08-2022

Publicaziun

Gener
Intimaziun da l'uffizi dal register da commerzi
Chantun
Ticino
Publitgà
26-08-2022
Termin fin ils
26-09-2022
Publitgà da
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
Numer da publicaziun
BH05-0000007196

Partidas

Interpresa

CHE-442.201.807 · 0101 · Strada Regina 8a, 6828 Balerna

Text

Uffizi
Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca
Ulteriurs meds legals
L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dopo tre pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 934a CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).
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all'art. 934a CO combinato con l'art. 152a cpv. 3 ORC