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Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
Accordo intercantonale
sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base
(Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
(del 22 giugno 2006)
I. Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivi
L’accordo regola il contributo dei cantoni firmatari alle spese dell’insegnamento professionale, nonché alle spese delle formazioni professionali a tempo pieno.
Indica i settori oggetto d’una procedura separata e regola le competenze.
Contribuisce in tal modo alla coordinazione della politica in materia di formazione professionale.
Art. 2 Campo d’applicazione
L’accordo vale per la formazione professionale di base in conformità agli articoli da 12 a 25 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr).
Comprende la preparazione alla formazione professionale di base, l’insieme dell’insegnamento scolastico e le formazioni professionali a tempo pieno dei cicli di formazione sottoposti alla legge federale sulla formazione professionale.
Due o più cantoni firmatari possono adottare disposizioni divergenti da quelle del presente accordo.
Art. 3 Principi
Per persone in formazione che frequentano un istituto di formazione in un altro cantone, i cantoni firmatari versano contributi unici per l’insegnamento professionale e per formazioni a tempo pieno.
La classificazione di cicli di formazione nella categoria delle scuole a tempo pieno o nella categoria dell’insegnamento professionale all’interno del sistema duale è indicata nell’allegato.
I cantoni dove le scuole hanno la loro sede concedono alle persone in formazione, la cui frequenza scolastica sottostà al presente accordo, gli stessi diritti riconosciuti alle proprie persone in formazione.
Nel caso in cui persone in formazione di cantoni firmatari frequentano scuole gestite da comuni, da associazioni di comuni, da associazioni professionali, da aziende o organizzazioni d’utilità pubblica, i cantoni firmatari provvedono affinché le disposizioni del presente accordo siano applicate per analogia.
Art. 4 Cantone debitore
Per l’insegnamento professionale nelle scuole professionali di base, cantone debitore è il cantone dove si svolge il tirocinio. Quest’ultimo decide sulla destinazione di una persona in formazione a una scuola di formazione professionale situata fuori dalle frontiere cantonali, in accordo con il cantone nel quale questa si situa. L’iscrizione avviene in conformità alla procedura in vigore in quest’ultimo cantone.
Nel caso di persone in formazione in scuole a tempo pieno o in scuole di maturità professionale dopo il tirocinio, cantone debitore è il cantone di domicilio al momento dell’avvio della formazione a condizione che abbia autorizzato la frequenza di un istituto di formazione fuori dal cantone. L’autorizzazione deve essere allegata al formulario d’iscrizione.
È considerato cantone di domicilio:
a.il cantone d’attinenza per le persone in formazione di nazionalità svizzera, i cui genitori risiedono all’estero o che, orfani di padre e di madre, vivono all’estero. Nel caso ci fossero più cantoni d’attinenza, è presa in considerazione l’attinenza più recente, su riserva della lettera d,
b.il cantone di assegnazione per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni che sono orfani di padre e di madre o i cui genitori risiedono all’estero, su riserva della lettera d,
c.il cantone di domicilio civile per gli stranieri maggiorenni, orfani di padre e di madre, oppure i cui genitori risiedono all’estero, su riserva della lettera d,
d.il cantone nel quale le persone in formazione maggiorenni hanno risieduto senza interruzione durante almeno due anni e dove hanno svolto, senza essere contemporaneamente in formazione, un’attività lucrativa che ha permesso loro d’essere indipendenti; la gestione di una economia domestica familiare e l’adempimento di servizio militare sono considerati come attività lucrative,
e.in tutti gli altri casi, il cantone di domicilio civile dei genitori o dove ha sede l’autorità tutoria con la più recente competenza.
Il. Contributi
Art. 5 Determinazione dell’importo dei contributi
Per l’indennizzo valgono contributi forfetari, graduati in funzione del tipo di formazione (tempo pieno / tempo parziale / singole lezioni).
La definizione dell’importo dei contributi si basa sui seguenti principi:
a.Sono rilevate le spese medie di formazione per persona e per anno. Determinante per il calcolo dei contributi sono le spese medie nette di formazione, cioè le spese d’esercizio e d’infrastruttura meno eventuali tasse di frequenza e contributi di terzi. Per le scuole a tempo pieno si deducono anche i sussidi federali.
b.Per le spese d’infrastruttura è computata una percentuale forfetaria dell’importo netto delle spese d’esercizio, secondo la lettera a. La percentuale forfetaria è indicata nell’allegato.
c.I contributi versati nel quadro dell’accordo coprono il 90% delle spese medie nette di formazione rilevate per persona e per anno.
L’adattamento dei contributi si esegue annualmente e ha effetto due anni più tardi.
Il contributo è dovuto per un anno scolastico completo. La data di riferimento per stabilire gli effettivi delle persone in formazione da tenere in considerazione è determinata nell’allegato.
III. Contributi versati per altre prestazioni
Art. 6 Procedura da seguire per altre prestazioni
La Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP), in qualità di conferenza specializzata della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), è competente per avanzare proposte alla Conferenza dei cantoni firmatari in relazione alle altre prestazioni citate al capoverso 2.
Fra le altre prestazioni indennizzate tra i cantoni, figurano in particolare:
a.i corsi interaziendali,
b.i corsi specializzati intercantonali,
c.le procedure di qualificazione,
d.le formazioni di ricupero per adulti,
e.il sostegno individuale specializzato nella formazione di base di due anni.
La Conferenza dei cantoni firmatari stabilisce i principi e i contributi per l’indennizzo delle prestazioni secondo il capoverso 2. Gli importi sono indicati nell’allegato. Resta riservato il capoverso 4.
I Cantoni firmatari possono limitare l’indennizzo per le prestazioni secondo il capoverso 2 ai principi in vigore nella loro legislazione cantonale.
IV. Esecuzione
Art. 7 Conferenza dei cantoni firmatari
La Conferenza dei cantoni firmatari è composta di un rappresentante per ogni cantone che ha aderito all’accordo. La Confederazione può parteciparvi a titolo consultivo.
La Conferenza dei cantoni firmatari ha i seguenti compiti:
a.definire l’importo dei contributi secondo l’articolo 5,
b.definire le regole e l’importo dei contributi versati per l’indennizzo delle prestazioni secondo l’articolo 6, capoverso 2.
Decisioni secondo il capoverso 2, lettere a e b, richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza.
Il Comitato della CDPE prepara le pratiche per la Conferenza dei cantoni firmatari.
Art. 8 Segretariato
Il segretariato è condotto dal Segretariato generale della CDPE.
Il segretariato svolge in particolare i seguenti compiti:
a.procedere regolarmente al rilevamento delle spese,
b.esaminare ed elaborare proposte di adattamento dell’importo dei contributi,
c.informare i cantoni firmatari,
d.disporre la coordinazione, e
e.regolare le questioni di procedura.
Il Comitato della CDPE costituisce un gruppo di lavoro per la consulenza al segretariato e per l’elaborazione delle proposte da sottoporre alla Conferenza dei cantoni firmatari.
Le spese di segretariato derivanti dall’applicazione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e ripartite proporzionalmente al numero d’abitanti. La fatturazione avviene annualmente.
Art. 9 Istanza d’arbitrato
Una commissione arbitrale è istituita per dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra i cantoni firmatari circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo.
La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. In caso di disaccordo delle parti sulla scelta dei membri, la commissione arbitrale è nominata dal Comitato della CDPE.
Sono applicabili le disposizioni del Concordato sulla giurisdizione arbitrale del 27 marzo 1969.
Le decisioni della commissione arbitrale sono definitive.
V. Disposizioni transitorie e finali
Art. 10 Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore al momento in cui vi hanno aderito 15 cantoni, ma al più presto all’inizio dell’anno scolastico 2007/2008.
Art. 11 della formazione professionale
La Conferenza dei cantoni firmatari dell’Accordo intercantonale sui contributi dei cantoni alle spese scolastiche e di formazione nel campo della formazione professionale, del 30 agosto 2001, stabilisce la data di abrogazione del citato accordo.
Art. 12 Disdetta
L’accordo può essere disdetto, mediante disdetta scritta da inviare al segretariato, con un preavviso di due anni per il 30 settembre, non prima tuttavia di cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo o di adesione.
Art. 13 Rispetto degli obblighi
In caso di disdetta del presente accordo da parte di un cantone, quest’ultimo mantiene, verso le persone che seguono la formazione al momento dell’uscita, gli obblighi derivanti dall’accordo.
Art. 14 Principato del Liechtenstein
Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Gli competono gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cantoni firmatari.
Berna, 22 giugno 2006In nome della Conferenza svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione
Il presidente: Hans Ulrich Stöckling
Il segretario generale: Hans Ambühl
Preso atto dell’adesione di 15 Cantoni, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione ha decretato l’entrata in vigore del presente Accordo con effetto all’inizio dell’anno scolastico 2007/2008.
Pubblicato nel BU 2007, 599.
(Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)1
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