Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

52.2025.68

52.2025.68

Incarto n.
52.2025.68

Lugano

1 dicembre 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2025 di

RI 1

contro

la decisione del 15 gennaio 2025 (n. 138) del Consiglio di Stato che ha confermato il suo pensionamento per raggiunti limiti di età con effetto al 1° settembre 2025;

Fatti

che RI 1, nato il 12 settembre 1960, è stato nominato a partire dall'anno scolastico 1998/1999 come docente di economia e diritto nelle scuole professionali del Cantone;

che per l'anno scolastico 2011/2012 la Divisione della formazione professionale gli ha accordato uno sgravio di 15 ore-lezione, corrispondenti al 60% del suo onere lavorativo, per svolgere la funzione di segretario della Commissione speciale scolastica del Gran Consiglio; tale sgravio è via via aumentato sino a raggiungere, dall'anno scolastico 2017/2018, il 100%;

che il 30 gennaio 2025 il Consiglio di Stato ha informato RI 1 di avere confermato, con risoluzione del 15 gennaio precedente, il suo pensionamento per raggiunti limiti di età con effetto al 1° settembre 2025;

che RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso che il pensionamento per raggiunti limiti di età sia stabilito con effetto al 1° ottobre 2025;

che il ricorrente sostiene che dall'anno scolastico 2017/2018 non ha più svolto la funzione di docente, ma solo quella di collaboratore di uffici dipartimentali a tempo pieno; il pensionamento dovrebbe quindi avvenire, come per gli impiegati, alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento di 65 anni, nel suo caso il 12 settembre 2025; il Consiglio di Stato avrebbe invece a torto applicato al suo caso la regola riguardante i docenti, secondo cui il pensionamento avviene il 31 agosto dell'anno di compimento dei 65 anni;

che l'Autorità di nomina non ha inoltrato osservazioni al ricorso, ma ha trasmesso al Tribunale l'incarto completo, sul cui contenuto il ricorrente si è espresso per scritto;

che il Governo ha contestato la presa di posizione dell'insorgente, confermando la bontà della propria decisione; osserva che lo sgravio dall'insegnamento non ha comportato alcuna modifica della funzione e della nomina di docente a suo tempo attribuitagli; di conseguenza, il rapporto di impiego cessa per limiti di età, come per gli altri docenti, il 31 agosto dell'anno in cui avviene il compimento dei 65 anni;

che delle ulteriori comunicazioni scritte del ricorrente si dirà, per quanto necessario, in seguito;

Considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100);

che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); la documentazione prodotta dalle parti permette al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa;

che per l'art. 64 cpv. 1 LORD il rapporto di impiego cessa per limite d'età fra i 60 e i 65 anni;

che, soggiunge il cpv. 3 della norma, esso cessa in ogni caso nell'anno di compimento dei 65 anni: per gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età (lett. a); per i docenti il 31 agosto (lett. b);

che dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente è stato nominato in qualità di docente;

che malgrado gli sia stato concesso uno sgravio dall'insegnamento per svolgere l'attività di collaboratore di Uffici dipartimentali, in particolare di segretario di commissioni del Gran Consiglio, la sua funzione è rimasta formalmente quella di docente;

che, in effetti, tale ruolo all'interno delle Commissioni gli è stato assegnato di anno in anno dalla Divisione della formazione professionale, mediante attribuzione di corrispondenti ore-lezione annuali;
che tale impostazione è stata confermata in occasione dell'aggancio al nuovo modello retributivo, quando all'insorgente è stata assegnata la funzione di docente SP con titolo accademico (BA o MA) con effetto dal 1° settembre 2018 (cfr. decisione governativa del 26 settembre 2018, comunicata all'insorgente il 5 ottobre seguente);

che in quella circostanza il ricorrente, che beneficiava già di uno sgravio a tempo pieno dall'attività di docenza, non ha eccepito alcunché;

che, essendo l'insorgente alle dipendenze dello Stato come docente, seppur sgravato da oneri di insegnamento, è senza incorrere in violazione del diritto che il Governo lo ha posto al beneficio della pensione a partire dal 1° settembre 2025, così come previsto dall'art. 64 cpv. 3 lett. b LORD;

che, stando così le cose, il ricorso va respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr.1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La cancelliera

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 51, Art. 85, and Art. 113 — read in the version of January 1, 2025; the act was consolidated again on April 1, 2026 and May 13, 2026.