Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 3 citing decisions has been analysed.

BGE 24 I 513

512 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. N° 102. 513

vedere se i minorenni Lavizzari sono in possesso degli immo- decaduti dal 101'0 diritto di promuovere azione. L'obbligo bili sulla eui proprieta verte il litigio. di agire incombendo perb in base di quanto fu detto di sopra 3. - Ora per eio ehe eoneerne questo punto e ormai fuori aU' amministrazione dei fallimento e non ai minorenni Laviz- di dubbio ehe i minorenni Lavi7:zari sono rimasti in possesso zari, quest' ultima questione e oramai senza oggetto, oltre degli immobili Iitigiosi sin dalla morte deI loro nonno Giu- alI' essere improponibile nelIa presente vertenza dove si seppe, sueeedendo al Ioro padre, eomproprietario e eompos- tratta unicamente di possesso. sessore eon Giuseppe Lavizzari. Il 101'0 possesso e ammesso Per questi motivi, d.elresto anehe daI rieorrente pena porzione di 1/8 e questa La Camera di Eseeuzione e Fallimenti elreostanza basterebbe gia per se sola per assegnare ai mi- pronuncia: norenni Lavizzari Ia parte di eonvenuti. E eonstatato inoltre Il rieorso e respindo. ehe illoro padre, sueeedendo alla 101'0 ava, e stato in possesso degli immobili ad esclusione delle sorelle Lavizzari. DeI resto non illlporta pel presente rieorso di ricercare se i minorenni Lavi.z~ari hanno Ia proprieta di 1/2 0 soltanto di 1/s dei detti 102. Sente1na del 6 agosto 1898, nella cau.sa Remonda. stablh, tale questione dovendo essere risolta soltanto eolla proeedura ordinaria. L'autorita ticinese di vigilanza ha avuto Luogo d'esecuzione contra un debitOl'e domiciliato all'estero; dunque ragione di deeidere Ia questione di possesso in senso art. 50 L. F. e E. favorevole ai minorenni. 1. - Celestino Remonda e domiciliato nella Repubblica 4. - Quanto aU' asserzione ehe non si possa far easo deI Argentina. eatasto invoeato daIl' ufficio ricorrente, essa venne fondata Iu data 1 0 gennaio 1897, Giacomo Remondafeee pubblieare daIl' autorita eantonale di vigilanza su eonsiderazioni di usi nel Foglio officiale deI cantone Ticino un atto diffidatorio deI eantonaIi e sopra determinate cireostanze di fatto senza ehe tenore seguente :. , il rieorrente abbia potuto provare in modo qualsiasi ehe Ia « Il sottoseritto Remonda Giaeomo fu Giuseppe, dimorante tesi da lni impugnata sia eontraria agli atti 0 arbitraria. L'au- » a Carignano (Provincia di Torino) e ehe elegge domicilio

torita federale di vigilanza deve dunque alllmettere come » in lVIosogno presso il di lui fratello Remonda Giuseppe, giuste senza ulteriore esame le coneiusioni alle quali e arri- » procuratore generale deI Sig. Remonda Celestino fu Pietro, vata l'istanza cantonale. » da :Mosogno, ora assente neH' America del Sud, e co si 5. - E a to1'to alt1'esi ehe il rieor1'ente invoca l'art. 229, » specialmente inearicato dallo stesso, fa noto alle Autorita alinea 2, legge E. e F. Trattasi in fatti di un dispositivo ehe » ed al pubblieo ehe egli e il solo rappresentante deI sud- si riferisce ad una misura provisionale da prendere daIl' am- » detto Remonda Celestino, e che ne prima, ne ora vi ha nünistrazione deI fallimento in favore deI fallito ; ora una mi- » altra persona che sia stata autorizzata a rappresentarlo. sura di tal genere non pub applica1'si al easo eonereto, i mi- » Quindi ogni atto, contratto, obbligazione 0 conto qual- norenni La,izzari non essendo falliti egli immobiIi litigiosi » siasi ecc. non sara valido ne riconosciuto se non sani autoriz- non potendo essere eonsiderati COllle un soceorso 101'0 asse- » zato 0 stipulato dal sottoseritto ovvero dallo stesso assente gnato. » Remonda Celestino. 6. - La sola questione ehe rimarrebbe a diseutere e » Carignano, 1 gennaio 1897. » In Fede: quella di sapere se i minorenni Lavizzari sono reallllente » Remonda Giacolllo fu Gins. »

514 Entscheidungen der SChuldbetreibungs- und Konkurskammer. N° 102. 515 11. - Nel gennaio 1898, la moglie di Celestino Remondar ehe il convenuto Celestino Remonda e legalmente domiciliato di nome Faustina, aziono il marito citando il costui rappre- a Mosogno, pendente lite, e un atto di causa e stanno adun- sentante Giacomo Remonda avanti il Tribunale di Locarno, que le posizioni stabilite colla causa stessa a riguardo deI onde ottenere il pagamento: domicilio edella rappresentanza delle parti, anche in cio ehe 10 di 9400 fr. per altrettanti ehe Ia madre spese per concerne la eseeuzione deI detto giudicato. Quanto alla pro- mantemimento, cura, edueazione, ece., deI figlio Amilcare ; cura di cui e investito Giacomo Remonda e delle piil ampie 20 di 3600 fr. come sussidio maritale per alimenti in e eomprende le piil estese faeolta speciali. E da osservarsi in favore dell'attrice dal 1887 al 1897 ; oltre ehe trattasi della eseeuzione di UD decreto provvisionale 30 di 1200 fr. eome pensione alimentaria annuaria e per per la quale, giusta Ia natura stessa della causa, devesi poter l'educazione ed istruzione deI figlio; azionare qualsiasi persona seeondo la posizione emergente 4 0 di 552 fr. 50 co me pensione annuale alimentaria per la dalla causa principale a riguardo deI domicilio edella rappre- mogJie. sentanza. E pereio ehe il ricorso venne respinto da ambedue Con decreto provvisionale 29 marzo 1898 i1 Tribunale le istanze eantonali. di Loearno accordo all'istante una pensione di 1000 fr. IV. - Contro tale decisione dell' Autorita superiore di all'anno ed a sua richiesta l'ufficio esecuzione di Loearno vigilanza Giaeomo Remonda ricorre al Tribunale federale notifico in data 25 aprile 1898 a « Remonda Celestino di rieonfermandosi neUe domande presentate davanti le istanze » Mosogno, rappresentato da Remonda Giacomo, eon domi- cantonali ed allegando: Se sta i1 fatto ehe Faustina Remonda » eilio presso Remonda Giuseppe, Mosogno, » un precetto convenne in giudizio a Loearno il di lei marito intimando il esecutivo (esecuzione N° 6501) per 500 fr. coll'interesse proprio libello al di lui rappesentante Giaeomo Remonda, sta legale deI 5 % quali pensione alimentare deI primo se- altre si ehe il rappresentante deI eonvenuto non ha rinunciato mestre. all'eeeezione d'ineompetenza per ragione di domieilio. Questa

IH. - Contro tale precetto Giaeomo Remonda rieorse eeeezione sara sollevata dopo ultimata la eausa relativa aHa all' Autoritä. di vigilanza ehiedendo : 1 0 ehe i1 preeetto sud- eauzione e prima di entrare nel merito. Non si puo dunque detto fosse annullato, perehe emanante da un'uffieio di ese- sostenere ehe, col fatto di stare in giudizio Celestino Re- cuzione incompetente, non essendo quello deI domieilio del- monda abbia rinunciato al diritto d'essere eseusso al suo l'eseusso ; 20 subordinatamente, dato ehe si ritenesse quale domieilio in Ameriea. Non ha neppure rinunciato a questo domicilio di esecuzione quello deI sottoscritto rappresen- diritto col sciegliere un rappresentante nella persona deI sig. tante dell'escusso, ehe fosse annullato il precetto perehe non Giacomo Remonda. La nomina di questo rappresentante e Ia intimato al vero rappresentante deI debitore, Giuseppe Re- relativa pubblieazione nel Foglio Officiale furono fatte allo monda. seopo di regolare le vertenze eoneernenti l'ereditä. dei fu NeUa sua risposta all'autoritä. inferiore di vigilauza Fau- Carlo Antonio Remonda, morto a Carignano nel 1895. Non si stina Remonda domandb ehe il ricorso fosse respinto, basan- pub eonfondere tale delegazione di rappresentante eil domici- dosi segnatamente sulle allegazioni seguenti: La intro du- Iio da questi seelto a tale seopo eol domieilio speciale elett(} zione della causa davanti il Tribunale di Locarno e stata per l'adempimento di una data e speemea obbligazione (art. aceettata dal rappresentante deI convenuto e resta eosl 50, a1. 2,legge federale Esee. e Fal.). Non si tratta nemmeno acquisito ehe il domiciIio deI convenuto e Mosogno. Il de- di obbligazione assunta a eonto d'una azienda nella Svizzera, creto 29 marzo 1898 deI Tribunale nel quale e afferrnato ma di pretesa per alimenti.

.516 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- nnd Konkurskammer. N° 102. 517 V. - Il rieorso fu eomunieato dal Tribunale federale voglia appoggiarsi essenzialmente sulla pnbblieazione fatta all'Autorita superiore di vigilanza deI Cantone Tieino ed a nel Foglio officiale da Giaeomo Remonda quale proeuratore Faustina Remonda. Le stesse si rieonfermarono nelle eonsi- generale di Celestino Remonda, pubblieazione nella quale il derazioni e eonelusioni prese davanti le istanze cantonali. detto proeuratore eleggeva domieilio a Mosogno. Ma non e In diritto: stato dimostrato in modo sufficiente ehe questa proeura e 1. - In altri preeedenti giudizi il Tribunale federale ha questa elezione di domieilio abbiano dl mira l'obbligazione gia diehiarato ehe la legge federale sulla eseeuzione intende della quale Faustina Remonda ehiede ora il pagamento in di regolare in modo eompleto illuogo dell'eseeuzione, ehe un via d'eseeuzione. Quanto al fatto, allegato da Faustina debitore pel quale non esiste un luogo legale d'eseeuzione Remonda, ehe Giaeomo Remonda abbia aeeettato la intro du- non pub essere eseusso in Isvizzera e ehe eontro debitori zione della causa davanti il Tribunale di Locarno, questo domieiliati all'estero il legislatore ha voluto autorizzare una fatto, se fosse anehe provato, non potrebbe essere pareggiato eseeuzione in Isvizzera solo nei easi limitativamente indieati ad un'elezione di domieilio speciale a termini dell'art. 50. dalla legge federale (deeisione deI 8 giugno 1897 nella causa Quale autorita federale di vigilanza, il Consiglio federale ha Pittet: Rec. off. XXIII, p. 970). statuito ehe, se un forestierd elegge domieilio in Isvizzera per La questione a risolvere nel easo attuale e di eonseguenza intentarvi un processo, questo fatto non autorizza ad intentare quella di sapere se il debitore Celestino Remonda, il quale in suo odio un eseeuzione al luogo deI detto domieilio per e domieiliato in Ameriea, e 0 meno in uno dei easi nei quali ottenere il pagamento delle spese messe a suo earieo dalla la legge federale sulle eseeuzioni permette un debitore domi- sentenza prineipale (deeisione deI Consiglio federale deI eiliato all'estero possa essere eseusso in Isvizzera. 8 maggio 1894 nella causa Lallemand: ATCh. de la poursuite 2. - L'autorita superiore di vigilanza deI eantone Ticino III, 80). Questo modo di vedere deve aeeettarsi anehe nel

ha respinto il rieorso di Celestino Remonda fondandosi in easo attuale, tanto piiI ehe l' elezione di domicilio fatta dal termini generali sull'art. 50 della legge federale Esee. e Fall. debitore Remonda non sta in relazione eoll'eseeuzione pro- Ora ne iI primo, ne il secondo lemma dell'art. 50 indi- mossa in suo odio come l' elezione di domieilio e l' eseeuzione eano un luogo dove Celestino Remonda possa essere eseusso di eui si e detto piiI sopra. DeI resto non e stabilito in nes- in Isvizzera. sun modo ehe, eome l'allega Faustina Remonda, Giaeomo TI primo lemma dell'art. 50 non potrebbe essere invoeato Remonda abbia aceettato il libello di causa davanti al Tri- nel easo presente, giaeeM non e stato ne provato, ne allegato bunale di Loearno. Il giudiee non essendo aneora entrato ehe Celestina Remonda abbia un'azienda in Isvizzera, e tanto nel merito deI processo, non e leeito di affermare ehe Gia- meno e stato affermato ehe l'obbligazione ehe forma la base como Remonda abbia rinunciato in modo definitivo a far va- della presente eseeuzione sia un'obbligazione assunta a eonto lere l'eeeezione ehe diee di voler sollevare. di una tale azienda. :E dunque a torto ehe l'autorita eantonale di vigilanza Il seeondo lemma delI' art. 50 non e neppur esso appIica- ha invoeato l'art. 50 per respingere i1 rieorso di Giaeomo bile. Di fatti non e stato stabilito ehe Celestino Remonda Remonda. abbia seelto un domieilio speciale in Isvizzera per l'adempi- 3. - Un'eseeuzione a Mosogno non potrebbe ammettersi mento dell'obbligazione della quale Faustina Remonda ha neppure a termini delI' art. 47 della legge Esee. e Fall., pel ehiesto il pagamento eol precetto eseeutivo 25 aprile- 1895. fatto eioe ehe Giacomo Remonda, il quale ha eletto domicilio Per sostenere il contrario l'autorita tieinese di vigilanzasembra a Mosogno, sarebbe il rappresentante legale deI debitore. Il

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« rappresentante legale » previsto all'art. 47 e la persona TI. - La Banque cantonale vaudoise, la sodete en liquida- chiamata in virtu della legge ad agire in norne e luogo tion des hoirs Dubochet fils et E. Tissot, tous creanciers de d'una persona privata della capacita civile (decisione deI la faillite Breuer, demanderent a l'autorite de surveillance du ConsigJio federale deI 24 dicembre 1892 neUa causa Fri8- district de Vevey d'annuler la decision prise par l'assemblee siani : Arch. de la poursuite 11, 2). Ora non e stato asserito et leur recours fut admis. negli atti che Celestino Remonda si trovi in una simile posi- llI. - Les agents d'affaires Dupuis et Deschamps con- zione. clurent devant l'autorite superieure de surveillauce au main- Non essendo poi stato eseguito nessun sequestro, e esclusa tien de la dite decision. Les autorites de surveillanee, disaient- anche la possibilita che si possa considerare Mosogno come Hs, ne doivent reformer la decision des creanciers que si des illuogo d'esecuzione in virtu delI' art. 52 della legge esecu- motifs graves leur sont apportes par les recourants. Dans 1e zione e fallimenti. doute, la decision des creanciers doit etr,e maintenue, car la 4. - Dalle considerazioni di cui sopro risulta che i1 majorite des creanciers est la premiere interessee a prendre debitore Remonda non trovasi in nessuno dei casi previsti une decision pratique et utile. Il y avait urgence a prendre dalla legge federale Esec. e Fall. perche un debitore domici- une decision sur la promesse de vente precitee. Cette pro- liato all'estero possa essere escusso in Isvizzera. messe est au demeurant le seul acte certain sur lequel les

Dispositiv

Per questi motivi, creanciers du failli pouvaient s'appuyer. la Camera di Esecuzione e Fallimento L'autorite superieure de surveillance ecarta la plainte en pronuncia: se fondant sur les considerants ci-apres resurnes : L'art. 238 Il ricorso e diehiarato foudato, e la decisione 18 giugno LP. place dans les attributions de la premiere assemblee des 1898 dell'Autorita superiore di vigilanza deI cantone Tieino creanciers les resolutions d'urgence, en particulier celles con- e il precetto esecutivo N° 6501 notificato in data 25 aprile eernant la continuation de l'industrie et du commerce du 1898 dall'Ufficio di esecuzione di Loearno sono annullati. failli, les pro ces pendants et les ventes de gre a gre. L'as- semblee du 28 mai etait competente pour deeider, sous re- serve du droit de recours de tout creancier (art, 239 LP.), de la vente de gre a gre des immeubles dependant de la masse. La decision intervenue ayant ete l'objet d'un recours,

103. Arret dans la cause Dupuis et Deschamps. il y a lieu de voir si elle revetait reellement un caractere Decisions de l'assemblee des creanciers; droH de recours ; art. 239 d'urgence, c'est-a-dire si elle etait dans l'interet des crean- , LP. ; art. 19 eod.; competence de 1a Chambre des poursuites. ciers de la masse. Or tandis que la promesse de vente passee avee le fils Brener se trouve stipulee a un prix d'environ

1. - La premiere assemblee des creanciers de la faHlite 640000 fr., il existe, de la part d'un amateur solvable, Louis de Georges Breuer pere, maUre d'hOtel a Montreux, eut lieu Emery, une offre ferme de 650000 fr. pour les meme.s im- le 28 mai 1898. Sur 1a proposition de l'agent d'affaires Du- meubles, offre qui sera maintenue en cas d'encheres pubhques. puis, mandataire d'un certain no mb re de creanciers, l'assem· TI s'est produit en outre une offre d'un sieur Kusstier, et la blee chargea l'office et la commission de surveillance d'exiger presence de ces divers amateurs permettra peut-etre a la de Georges Breuer fils qu'i! donmlt suite a une promesse de masse d'obtenir nn prix plus eleve encore que l'offre d'Emery. vente passee avec le failli le 1er octobre 1897. TI n'yavait done aucune urgence a prendre la decision qui a

Cited in