Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

39 II 722

124. Sentenza 28 novembre 1913 della T° Sezione oivile nella causa Hubechmid Gottlieb e Maria atiori, contro Società anonima « Merkur », convenuta.

Azione di ripetizione dell’indebito a norma dell'art. 86 LEF. À chi incombe Fonere della prova ? — L’art. 34 v. CO inapplicabile all’incapace che lavora in dipendenza alirui. — Ápplicabilità dell’art. 30 y. CO. — Il consgenso generico del rappresentante legale ad un contratto del minorenne implica consenso ai gingoli obblighi che da esso escaturiscono. — Se questo consenso ingeneri obbligazione anche del rappresentante, era questione retfa dal diritto cantonale prima dell’entrata in vigore del CCS. — Art. 86 LEF, 30 e 34 v. CO.

La Camera civile del Tribunale di Appello del cantone Ticino ebbe a giudicare il 19 giugno 1913:

a) La ditta convenuta è obbligata a restituire a Gottlieb Hubschmid per sè e figlia Maria la somma di fr. 867 45 cogli interessì legali dal 16 novembre 1910.

b) E fatto obbligo alla stessa ditta convenuta di pagare « agli attori » la s80mma di fr. T7.

Nei termini e nei modi di legge, le parti ei appellarono di questa sentenza al tribunale federale. La convenuta domanda che la petizione venga respinta nella sua totalità. L'attore invece chiede, per appello adesivo, che, confermato il primo dispositivo, vengano riformati il secondo e 1l terzo nel sens0 che il debito della convenuta verso la parte attrice da fr. TT sía portato a fr. 1820 25; — Ritenuto in linea di fatto :

Sachverhalt

A. — Maria Hubschmid, nata il 12 ottobre 1890, dopo esgere stata al servizio della convenuta da diversì anni veniva assunta alla direzione della succursale di Locarno col 1° gettembre 1909. Già prima di quest’epoca le veniva consegnalo « l’ordine di servizio » (N° 153), come pure un’aggiunta allo stes80, la cui ricevuta fu firmata dalla Maria Hubschmid e dal padre Gottlieb. Nei quali atti si dichiara, tra altro, che a garantire tutte le ragioni che potranno incombere alla ditta.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 86 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.

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