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76 I 385

62. Sentenza 15 novembre 1950 nella causa Società riunite dell’acqua potabile di Minusio e di Brione s. Minusio S. A. contro il Comune di Minusio, 1. L’irricevibilità del ricorso di diritto pubblico contro le sentenze interlocutorie prevista dall’art. 87 OG è limitata ai ricorsi per violazione dell’art. 4 CF.

2. Il Comune che permette ad un terzo di occupare il suolo comunale mediante una rete di tubazioni d’acqua potabile che si estendono per chilometri ha il diritto di esigere un’adeguata indennità ; non può però chiedere una tassa per la distribuzione dell’acqua potabile, ostandovi l’art. 31 CF. Una siffatta tassa presuppone che il terzo sia al beneficio d’una concessione, ossia abbia il diritto esclusivo della fornitura dell’acqua.

1. Die Vorschrift, wonach die staatsrechtliche Beschwerde gegen Zwischenentscheide grundsétzlich unzulissig ist (Art. 87 0G), gilt nur fùr Beschwerden wegen Verletzung von Art. 4 BV.

2. Eine Gemeinde, die einem Dritten die Benitzung ihres Grundeigentums zur Anlage eines sich iber Kilometer erstreckenden Ròhrennetzes fir die Trinkwasserversorgung gestattet, ist befugt, dafùr eine angemessene Entschidigung zu verlangen. Dagegen hàlt die Erhebung einer Gebiibr fir die Trinkwasserverteilung nur dann vor Art. 31 BV stand, wenn der Dritte eine Konzession, d. h. das ausschliessliche Recht zur Lieferung von Trinkwasser besitzt.

1. L’irrecevabilité du recours de droit public contre les décisions incidentes statuée par l’art. 87 OJ ne concerne que le recours pour violation de l’art. 4 Cst.

2. La commune qui permet è un tiers d’occuper le sol communal pour y installer un réseau de distribution d'eau potable s’étendant sur des kilomètres a le droit d’oxiger une indemnité adéquate ; l’art. 31 Cst s’oppose toutefois à ce qu’elle réclame une taxe pour la distribution de l’esu. La perception d’une telle taxe suppose que le tiers est au bénéfice d’une concession, c’est-à-dire a le droit exclusif de fournir l’eau.

25 AS 76 I — 1950

A. — Dal 1902 innanzi il servizio di distribuzione dell’acqua potabile nel Comune di Minusio fu assunto dalla S.A. Acqua potabile di Minusio e dalla S.A. Acqua potabile di Brione s. Minusio.

Il Comune di Minusio concluse con ambedue le suddette società contratti che conferirono loro, tra l’altro, il diritto di utilizzare il suolo pubblico per la posa di tubazioni. I primi contratti vennero a scadenza il 31 dicembre 1925.

In data 10 e 11 aprile 1929 le parti stipularono nuovi contratti con effetto retroattivo al I gennaio 1926. Il contratto concluso il 10 aprile 1929 con la S.A. Acqua potabile di Minusio contiene, tra l’altro, le seguenti disposizioni :

«l. Il Comune di Minusio ... dichiara di accordare, come accorda, alla Società anonima acqua potabile di Minusio, la facoltà di introdurre e distribuire l’acqua potabile nel territorio comunale di Minusio alle seguenti condizioni :

2. La concessione ha la durata di dieci anni a far tempo dal I gennaio 1926 ed è accordata gratuitamente ed incondizionatamente, salvo le clausole qui appresso menzionate.

3. La concessione dà la facoltà alla Società concessionaria di posare sul pubblico suolo ... le occorrenti condutture, e di installare in genere gli impianti necessari per la distribuzione dell’acqua potabile ..

4. La Società concessionaria ha l’obbligo, per la durata della concessione e nei limiti del possibile, di soddisfare alle domande di abbonamento per il servizio pubblico e privato ...

12. Alla scadenza del decennio la concessione decade, senza obbligo di disdetta da parte del Comune di Minusio.

13. Al titolo di compensazione, la Società concessionaria si obbliga di fornire gratuitamente al Comune di Minusio l’acqua potabile :

a) al Palazzo comunale, 6) alla Scuola di Mappo, c) al Cimitero, d) alla Casa e Chiesa Parrocchiale, e} alla Casa dei poveri. » Con la S.A. Acqua potabile di Brione s. Minusio fu stipulato l’undici aprile 1929 un analogo contratto, il cui art. 13 era però del seguente tenore :

«A titolo di compensazione la società concessionaria si obbliga di fornire gratuitamente al Comune di Minusio l’acqua potabile :

a) per l’alimentazione di Nro un idrante da installarei a richiesta del Municipio ed a spese del Comune di Minusio .

Dopo la conclusione di questi contratti le due società anonime si fusero in una sola denominata « Società riunite dell’acqua potabile di Minusio e Brione s. Minusio S.A., Minusio (in appresso : S.A. Acqua potabile). Per l’acqua in più del quantitativo contrattuale gratuito, specialmente per l’acqua delle fontane pubbliche, il Comune di Minusio stipulò contratti di abbonamento.

B. — In data 31 dicembre 1935 i contratti 10 e 11 aprile 1929 vennero a scadere.

Il 10 febbraio 1942, il Comune di Minusio inviò alla S.A. Acqua potabile una lettera del seguente tenore :

«Dato che non è stato ancora possibile arrivare al riscatto e nemmeno alla stipulazione della nuova convenzione, vi comunichiamo che con nostra ris. nr. 66 della seduta del 5 corr. abbiamo fissato in 2500 fr. la tassa per il corrente anno per l'occupazione del suolo e distribuzione acqua nel nostro Comune. Se questa nostra comunicazione non sarà tempestivamente impugnata nelle vie amministrative, la riterremo accettata. » La S.A. Acqua potabile interpose un ricorso al Consiglio di Stato che, il 12 febbraio 1943, decise come segue i «a) Il ricorso è respinto per quanto riguarda la tassa di occupazione dell’area pubblica, esigibile nell’importo che sarà fissato dal giudice.

b) Il ricorso è ammesso per quanto riguarda il canone annuo per la distribuzione dell’acqua. » A sostegno di questa decisione il Consiglio di Stato osserva ;

a) L'art. 5 della legge 12 maggio 1877 sul contenzioso amministrativo stabilisce che le questioni di competenza sono decise dall’autorità giudiziaria. In concreto l’autorità giudiziaria non è stata adita, ma occorre subito rilevare che la causa promossa davanti alla Pretura di Locarno con petizione 16 giugno 1939 per ottenere il disconoscimento del debito del Comune verso l’attuale attrice si fondava su una fattispecie analoga a quella che ne occupa ed era volta a stabilire se il Comune di Minusio potesse pretendere un’indennità dalla S.A. Acqua potabile per l'occupazione del suolo comunale e per la distribuzione dell’acqua potabile durante gli anni in cui i rapporti tra

le parti non sono stati regolati da una convenzione. Poichè in quella causa il Pretore di Locarno ed il Tribunale d’appello hanno ritenuto la competenza dell’autorità amministrativa, non vi è dubbio che siffatta competenza deve considerarsi acquisita anche nella presente lite.

b) Il Comune di Minusio non ha assunto l’esercizio diretto, con o senza diritto di privativa, del servizio pubblico, come l’art. 1 della legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici glielo avrebbe consentito, e, dopo la scadenza dei contratti, non ha fatto uso della facoltà accordatagli dall’art. 35 della stessa legge, ossia non ha assoggettato a concessione l’attività della S.A. Acqua potabile. Ciò nonostante, la S.A. Acqua potabile provvede, utilizzando il suolo comunale, alla distribuzione dell’acqua potabile in territorio di Minusio. Il Consiglio di Stato è chiamato quindi a giudicare unicamente se il Comune di Minusio possa imporre alla S.A. Acqua potabile una tassa. Nel decidere siffatta questione si debbono tenere distinte la pretesa del Comune al pagamento di un indennizzo per l'occupazione del suolo comunale e la pretesa al versamento di un indennizzo per la concessione del servizio pubblico.

c) Con il Comune convenuto devesi anzitutto ammettere che in concreto l’art. 691 CC non può trovare applicazione in quanto che esso disciplina rapporti di vicinato, di stretta pertinenza del giudice civile, mentre l’occupazione del suolo comunale fa nascere un rapporto di diritto pubblico, come si evince dagli art. 99 e 100 della legge ticinese di applicazione del CC, rapporto che, per quanto riguarda le strade comunali, è disciplinato dalla legge organica comunale e dai regolamenti comunali. Ora l’art. 86 del ROM dispone : « Per eventuali concessioni non previste dalla tariffa comunale, la tassa sarà determinata dalla Municipalità ». È ovvio che un'occupazione così rilevante del suolo comunale com'è quella in concreto può operarsi gratuitamente solo per consenso delle parti. AI Comune di Minusio devesi quindi riconoscere il diritto d’imporre alla S.A. Acqua potabile una tassa a titolo di precario per l'occupazione del suolo comunale. L’ammontare di questa tassa trova i suoi limiti nella valutazione dei danni e degli inconvenienti derivanti al Comune di Minusio per il fatto della presenza delle condutture nel sottosuolo. Una tassa di occupazione di 2500 fr. annui appare arbitraria, specialmente quando, come nel caso attuale, le tubazioni sono state posate parecchi anni or sono senza la richiesta d’un corrispettivo per questo titolo. Esigere in queste condizioni una somma rilevante costituirebbe un abuso di diritto, dato che le tubazioni immesse non possono venire asportate o trasferite, e l’attrice dovrebbe assoggettarvisi. La determinazione dell’ammontare della tassa è di competenza del giudice civile, come risulta dal chiaro disposto dell’art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo che devolve al foro giudiziario la determinazione di qualunque tassa, escluse però quelle cantonali.

d) Secondo le allegazioni del Comune di Minusio, la «tassa » di 2500 fr. comprende anche l’indennità dovuta per la concessione del servizio pubblico, le cui condizioni sono fissate « jure imperii ». È innegabile che la concessione d'un pubblico servizio trae seco una controprestazione da parte del concessionario, come pure è evidente che la parte concedente è sovrana nel fissare le condizioni della concessione, le quali possono essere accettate ‘o no dalla controparte. Una concessione, anche se disciplinata dal diritto pubblico, ha carattere contrattuale. Dopo il 31 dicembre 1935, il Comune di Minusio non si è trovato nella condizione di ente concedente nei confronti della S.A. Acqua potabile. Fino a tanto che un comune non assume la gestione diretta del servizio o non accorda la concessione a un’azienda privata, la distribuzione dell’acqua nel territorio comunale è fatta in regime di libera concorrenza. In questo caso le autorità amministrative possono intervenire soltanto per ragioni di polizia sanitaria o di polizia stradale, ma non possono imporre, oltre un com-

penso per l’occupazione del suolo comunale, un canone annuo per la distribuzione dell’acqua. Un siffatto canone presupporrebbe che il comune avesse accordato l’esercizio di un servizio che a lui spetta in forza della municipalizzazione e che gli garantisce la privativa della distribuzione dell’acqua, privativa che è l’elemento essenziale delle concessioni. Se un comune chiede ad un’azienda privata, senza averle accordato una privativa della distribuzione dell’acqua potabile, un canone annuo per questa distribuzione, chiede un compenso per un diritto che non gli spetta, poichè, fino a tanto che il servizio dell’acqua potabile non è stato municipalizzato, la distribuzione dell’acqua potabile può essere esercitata da ognuno in virtù della libertà di commercio e d’industria.

C: — In data 8 marzo 1943 il Comune di Minusio deferì questa risoluzione alla Commissione dell’Amministrativo, la quale, nonostante le sollecitatorie della controparte che ricorse anche al Tribunale federale per ritardata giustizia, pronunciò solo in data 19 maggio 1949 il seguente giudizio:

« 1. La decisione del Consiglio di Stato del 12 febbraio 1943 è annullata.

2. È riconosciuto il diritto al Municipio di Minusio di applicare una tassa annua alle Società riunite dell’Acqua potabile di Minusio e di Brione s. Minusio.

8. Il Consiglio di Stato con nuova risoluzione appellabile alla Commissione dell’Amministrativo deciderà se ammette come giustificata la tassa applicata nell’importo di 2500 fr. dal Municipio di Minusio con la querelata decisione del 5 febbraio 1942. In caso contrario fisserà l’importo della tassa stessa sempre con risoluzione appellabile alla Commissione dell’ Amministrativo. » La Commissione dell’Amministrativo osserva sostanzialmente quanto segue :

a) Contrariamente a quanto assevera il Consiglio di Stato, la presente contestazione entra nell’esclusiva competenza dell'autorità amministrativa. Infatti la tassa di 2500 fr. imposta dal Comune di Minusio mediante risolu- ‘zione 5 febbraio 1942 è di natura prettamente amministrativa, come ha del resto dichiarato la sentenza 27 maggio senso la decisione del Consiglio di Stato che vorrebbe scindere la questione in due, riconoscendo da una parte al Comune di Minusio il diritto di domandare una tassa per l'occupazione dell’area pubblica da fissare però dal giudice, ma contestando dall’altra parte il diritto di pretendere un canone annuo per la distribuzione dell’acqua. Se il giudice ordinario non ha più nulla da dire in merito alla risoluzione 5 febbraio 1942 della Municipalità di Minusio, questa è autorizzata a prelevare la tassa di concessione tanto per l’uno quanto per l’altro dei diritti che la società esercita nel territorio comunale.

b) In virtù degli art. 83 e 86 RCM, il Municipio di Minusio ha la facoltà di pretendere dalla S.A. Acqua potabile una tassa per la concessione del servizio di distribuzione e può determinarne anche l’ammontare. Contro questa determinazione è dato, e per legge e per la costante giurisprudenza dell’autorità amministrativa, il diritto di ricorso al Consiglio di Stato. E infatti la S.A. Acqua potabile è insorta davanti al Consiglio di Stato; il quale avrebbe dovuto decidere se la tassa è adeguata alla situazione di fatto e non costituisce un eventuale abuso di diritto del Municipio di Minusio in base agli art. 83/86 RCM. La causa deve quindi essere rimandata al Consiglio di Stato affinchè si pronunci su questo punto.

D. — La S.A. Acqua potabile ha inoltrato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che la decisione 19 maggio 1949/13 aprile 1950 della Commissione dell’Amministrativo sia annullata, «come pure sia annullata la decisione 5 febbraio 1942 del Municipio di Minusio che è priva di base legale. In linea subordinata si chiede il rinvio degli atti alla Commissione dell’Amministrativo per nuovo giudizio che tenga conto dei considerandi. La ricorrente (dopo aver dichiarato che la risposta al ricorso da essa inoltrata il 31 maggio 1943 alla Commissione dell’Amministrativo dev’essere considerata come parte integrante del presente gravame) allega quanto segue :

a) L’art. 31 CF garantisce la libertà d’industria e di commercio, salve le restrizioni legali. A proposito della vendita dell’acqua potabile esiste una legge del 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, la quale conferisce ampie e varie facoltà ai Comuni per assumere direttamente o per concedere a terzi, con diritto di esclusiva, la vendita dell’acqua potabile nel territorio comunale. Esistono anche delle disposizioni di carattere igienico che non toccano però la questione qui dibattuta. In concreto il Comune di Minusio aveva accordato alla ricorrente, in virtù dell’art. 35 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, una regolare concessione per vendere acqua potabile nel Comune di Minusio sino al 31 dicembre 1935. Dal 1936 innanzi la ricorrente ha venduto acqua potabile in regime di libertà d’industria e di commercio, senza diritto di esclusiva, nè garanzia di durata, ma anche senz’obbligo di corrispondere le controprestazioni che si usano pattuire in compenso di tali vantaggi. La tassa che il Comune di Minusio pretende dalla società a dipendenza della distribuzione dell’acqua potabile è in realtà una tassa di concessione che il Comune pretende senza dare il corrispettivo, ossia la concessione con le sue caratteristiche essenziali di privativa, di durata e di forma.

b) Una tassa per occupazione del suolo a dipendenza della posa di condutture (art. 691 CC) non dev'essere pagata regolarmente ogni anno, ma una volta tanto, e precisamente al momento in cui si scavano le fosse per la posa delle tubazioni. Dato che a suo tempo il Comune di Minusio ha accordato, in forza dei contratti di concessione, il diritto di posare gratuitamente le tubazioni, devesi ritenere ch’esso ha rinunciato a quell’indennizzo. Solo per gli scavi che la società potesse fare nel territorio comunale dopo scaduta la concessione, il Comune avrebbe diritto di esigere la rifusione del danno in conformità ‘dell’art. 691 CC o della legge di espropriazione. Del resto, la Commissione dell’Amministrativo ha omesso di trattare questo secondo titolo (occupazione del suolo pubblico) e ha ritenuto fondata la pretesa del Comune di Minusio quale tassa per la distribuzione dell’acqua potabile.

c) La motivazione del giudizio impugnato è deficiente. Manca un riassunto dei fatti e non sono esposti nè il punto di questione nè le domande delle parti.

Dall’art. 86 RCM non si può certo dedurre, come fa la Commissione dell’Amministrativo, la facoltà pel Comune di Minusio di « pretendere una tassa per la concessione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile ». Gli art. 83 e 86 RCM trattano soltanto dei piccoli casi di occupazione del suolo comunale. Ma per un caso importante come quello concreto il legislatore ha creato una legge speciale : la legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Il Comune di Minusio può pretendere questa tassa soltanto se sono ossequiati i disposti della legge.

L’impugnata decisione non poggia su alcuna base legale e viola quindi tanto l’art. 31 quanto l’art. 4 CF.

E. — La Commissione dell’Amministrativo e il Comune di Minusio hanno concluso pel rigetto del ricorso di diritto pubblico.

Considerando in diritto :

‘e 0 +0 1./2. — 3. — L’impugnata decisione della Commissione dell’Amministrativo ha carattere interlocutorio, poichè non termina la procedura. In linea di massima essa accorda bensì al Comune di Minusio il diritto di imporre alla ricorrente una tassa, ma rinvia gli atti al Consiglio di Stato affinchè la fissi. Tuttavia l’art. 87 OG, che limita l'ammissibilità di ricorsi di diritto pubblico contro sentenze interlocutorie, non trova applicazione nel caso concreto. L’art. 87 OG si riferisce soltanto ai ricorsi per violazione dell’art. 4 CF. Anteriormente all’ultima revisione del’OG (nel 1943), la giurisprudenza ha applicato il principio ora sancito dell’art. 87 OG anche ad altri ricorsi di diritto pubblico (GIACOMETTI, Verfassungsgerichtsbarkeit, pag. 103). Tuttavia, siccome il principio

introdotto dalla giurisprudenza è stato accolto nella nuova OG soltanto per ciò che concerne l’art. 4 CF, la sua applicazione in altri casi è esclusa (sentenze inedite pronunciate dal Tribunale federale il 19 maggio 1949 su ricorso Conservenfabrik Rorschach, il 2 novembre 1949 su ricorso Biirgergemeinde Kerns). La ricorrente non si lagna però soltanto delia violazione dell’art. 4 CF, ma anche dell’art. 31 CF e del principio della forza derogante del diritto federale. Le due ultime censure sono quindi ricevibili già in relazione con la sentenza 19 maggio 1949/13 maggio 1950. Ma simultaneamente debbono essere decise anche le censure fondate sull’art. 4 CF.

4/6. — .....

7. — Mediante i contratti 10 e 11 aprile 1929 il Comune di Minusio aveva autorizzato i predecessori della ricorrente a fornire acqua potabile nel territorio del Comune di Minusio e a posare in suolo comunale le necessarie tubazioni. Col I gennaio 1936 questi contratti vennero però a scadenza. La ricorrente non può quindi dedurne nessun diritto a suo favore, in particolare il diritto di utilizzare il suolo comunale per la rete delle sue condutture. La ricorrente ha però lasciato sussistere, anche dopo il I gennaio 1936, la sua rete di condutture e l’ha anzi estesa per poter fornire un maggior quantitativo di acqua potabile nel Comune di Minusio. Con decisione 5/10 febbraio 1942 il Comune di Minusio ha obbligato la ricorrente a pagargli una tassa annua di 2500 fr. per l'occupazione del suolo pubblico e pel diritto di fornitura dell’acqua potabile.

8. — Questa decisione fu confermata in linea di massima dalla Commissione dell’Amministrativo e precisamente in base alle seguenti disposizioni del RCM :

Art. 83. — « Le concessioni precarie e le occupazioni stradali e delle piazze sono soggette alle tasse stabilite nella Tariffa comunale. » Art. 86. — « Per eventuali concessioni non previste dalla tariffa comunale, la tassa sarà determinata dalla Municipalità. » Mentre l’art. 83 RCM parla di «concessioni precarie » e di «occupazioni stradali e delle piazze », l’art. 86 parla di « eventuali concessioni ». Quest’espressione comprende (come si può senz’altro ammettere e come la ricorrente non contesta) anche le « concessioni precarie » e le « occupazioni stradali e delle piazze » menzionate dall’art. 83 RCM. Ne segue che l’art. 86 ROM conferisce al Municipio il diritto di fissare per le concessioni, specialmente per quelle previste dall’art. 83, una tassa di concessione nella misura in cui essa non è già stabilita dalla tariffa comunale, ciò che appunto è in concreto. Nulla induce a ritenere che gli art. 83/86 RCM si riferiscono (come la ricorrente afferma) ai piccoli casi di occupazione del suolo comunale.

La concessione si presenta sotto due forme principali : come la concessione di un’impresa pubblica e come la concessione di uno speciale diritto di uso d’una cosa pubblica (Orto MayER, Deutsches Verwaltungsrecht, II ed., vol. 2, pag. 181). Può apparire dubbio se gli art. 83/ 86 RCM abbiano in vista anche la concessione di un’impresa pubblica. Come risulta dal considerando decimo del presente giudizio, si tratta però d’un punto che può restare indeciso. Ad ogni modo gli art. 83/86 intendono per concessione il conferimento di un uso della cosa pubblica che ecceda l’uso comune. L’utilizzazione del suolo comunale per una rete di condutture che, come in concreto, ha una lunghezza di parecchi chilometri, non è del resto un «aumentato uso pubblico », ma un’«utilizzazione particolare » della proprietà pubblica (Haag, Kommentar z. ZGB, nota 23 all’art. 664, pag. 295; RU 75 I 14). Affinchè esista una concessione a’ sensi degli art. 83/86 RCM non è necessario che esista un esplicito assoggettamento del concessionario alle condizioni di concessione previste dal Comune. L’art. 86 RCM disciplina piuttosto la riscossione di una tassa di concessione appunto pel caso in cui tra il Comune e il concessionario non è stata raggiunta un'intesa.

AI Comune di Minusio non può quindi essere contestato il diritto d’imporre per l’utilizzazione del suolo pubblico una tassa di concessione, ritenuto che la questione se un siffatto diritto spetta al Comune venga giudicata in base agli art. 83/86 RCM.

9. — La ricorrente fa però valere che un’applicazione degli art. 83/86 RCM è esclusa dall’art. 691 CC o eventualmente dalla legge cantonale di espropriazione.

a) Affermando che la questione di sapere quali pretese possano essere sollevate in concreto dal Comune di Minusio non dev'essere risolta in base agli art. 83/86 RCM, ma a stregua dell’art. 691 CC, la ricorrente censura una violazione del principio della forza derogante del diritto federale, ossia muove un addebito che il Tribunale federale può sindacare in pieno.

La tesi delle giurisdizioni cantonali che l’art. 691 CC non trova applicazione in concreto, appare fondata. La pretesa di posare tubazioni a dipendenza dell’art. 691 CC poggia sul diritto di vicinato (RU 51 II 161). Ma relativamente a condutture che si estendono per chilometri non esiste una pretesa fondata sulle norme di vicinato (HAAB, 1. c., art. 691/693, nota 6 pag. 474). Nell’impianto o nella manutenzione di una siffatta rete di condutture sul suolo comunale devesi ravvisare un uso di questo suolo, pel quale è applicabile soltanto il diritto pubblico cantonale (art. 99/ 100 della legge ticinese d’introduzione del CC).

b) Non occorre decidere se la ricorrente avrebbe potuto acquistare per via di espropriazione questo diritto d’uso. Infatti essa non ha chiesto l’espropriazione.

10. — ll Municipio di Minusio ha imposto alla ricorrente la tassa di 2500 fr. pel 1942 non solo a titolo di « occupazione del suolo », ma anche a titolo di « distribuzione acqua nel comune ». Qualora con l’aggiunta del secondo titolo si volesse dire che la «tassa » di 2500 fr. rappresenta in parte un compenso per l’uso del terreno comunale e in parte il compenso pel fatto che è permessa alla ricorrente la distribuzione di acqua nel territorio comunale, questa seconda parte dell'importo di 2500 fr. sarebbe inammissibile. Non potrebbe trattarsi di una tassa per un’autoriz- zazione di polizia del commercio. È bensì lecito che il legislatore cantonale assoggetti ad un’autorizzazione di polizia per motivi igienici le aziende di distribuzione d’acqua potabile e che chieda tasse a copertura delle spese derivanti da un siffatto controllo (MARTI, Handels- und Gewerbefreiheit, pag. 116 e seg.). Ma il Cantone Ticino, se assoggetta la distribuzione dell’acque potabile all’obbligo d’un’autorizzazione e al controllo statale, non percepisce alcuna tassa pel controllo ad opera dei suoi organi (v. Decreto esecutivo 29 dicembre 1915 sugli impianti pubblici di acqua potabile).

Alla ricorrente il Comune di Minusio potrebbe imporre una tassa di concessione per distribuzione d’acqua potabile, soltanto qualora esso avesse dichiarato che, conformemente all'art. 1 della legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, la distribuzione dell’acqua potabile fa parte dei compiti del comune, e avesse affidato l’esecuzione di questo compito alla ricorrente in base ad un contratto di concessione a norma dell’art. 35 della legge. Soltanto in questo caso la ricorrente avrebbe un nuovo diritto non garantitole dall’art. 31 CF : potrebbe infatti esercitare con esclusione d’ogni concorrenza un diritto spettante al Comune (cfr. MARTI, 1. c. pag. 210). Ma il Comune di Minusio non ha concluso con la ricorrente, ad ogni modo pel periodo dal I gennaio 1936 innanzi, un contratto di concessione a norma dell’art. 35 della citata legge, e non le ha quindi accordato per questo periodo un diritto più ampio che non sia l’utilizzazione del terreno comunale per la posa delle condutture. Soltanto per questa occupazione il Comune di Minusio può chiedere un compenso in virtù degli art. 83/86 RCM. Sarebbe invece contrario all’art. 31 CF se la ricorrente dovesse pagare anche per l’esercizio della sua attività commerciale nel Comune di Minusio che consiste appunto nella distribuzione dell’acqua potabile.

Giova osservare che pel calcolo di detto compenso si dovrà tener conto da una parte del fatto che l’occupazione del suolo comunale con una rete di condutture estesa per chilometri rappresenta un uso particolare della proprietà pubblica, dal quale la S.A. Acqua potabile trae un vantaggio di cui non godono gli altri abitanti del comune. D'altra parte, devesi tener presente che la S.A. Acqua

potabile adempie anche dopo il I gennaio 1936 un compito tale che il Comune di Minusio non avrebbe ragionevolmente potuto chiedere la soppressione della rete di distribuzione, se non avesse provveduto altrimenti alla fornitura d’acqua potabile per la popolazione.

11. — Infine devesi esaminare se l’impugnata sentenza della Commissione dell’Amministrativo abbia imposto alla ricorrente un obbligo che eccede i limiti tracciati nei considerandi 8-10 del presente giudizio.

‘La sentenza della Commissione dell’Amministrativo non è chiara. La seconda cifra del dispositivo riconosce dapprima al Comune di Minusio il diritto d’imporre alla ricorrente una tassa, e quindi invita il Consiglio di Stato a decidere (cifra 3) «se ammette come giustificata la tassa applicata dell’importo de 2500 fr. dal Municipio di Minusio colla querelata decisione del 5 febbraio 1942 ». Questa decisione municipale chiedeva però una tassa per i due titoli : « Occupazione del suolo e distribuzione dell’acqua nel Comune ». La Commissione dell’Amministrativo dichiara tuttavia nei considerandi della sua sentenza anche quanto segue : «La ‘Municipalità è autorizzata a prelevare la tassa di concessione tanto per l’uno quanto per l’altro dei diritti che la società privata distributrice dell’acqua esercita nel Comune di Minusio ».

Se si raffrontano tutte queste allegazioni si evince che è inesatta la tesi della ricorrente, secondo cui la Commissione dell’Amministrativo non ha accordato nulla al Comune a titolo di «occupazione del suolo ». Non è però chiaro se la tassa imposta con la decisione impugnata rimanga entro i limiti tracciati nei considerandi 8-10.

Data questa oscurità, si giustifica di respingere il ricorso, ma soltanto a’sensi dei considerandi, ossia con l’espressa riserva che il Comune di Minusio può chiedere una sola «tassa » per l'occupazione del terreno comunale che può essere calcolata secondo le indicazioni fornite nel decimo considerando del presente giudizio.

II. VERFAHREN

Sachverhalt

Vgl. Nr. 62. — Voir n° 62.

B. VERWALTUNGSUND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FÉDÉRAL

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 87 — the act was consolidated again on March 1, 2000, January 1, 2001, February 1, 2001, March 1, 2001, January 1, 2002, June 1, 2002, August 1, 2002, January 1, 2003, December 1, 2003, January 1, 2004, April 1, 2004, May 1, 2004, February 1, 2005, July 1, 2006, January 1, 2007, April 1, 2007, August 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2011, April 1, 2011, December 5, 2011, January 1, 2012, April 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Code, Art. 691 — the act was consolidated again on January 1, 2000, January 1, 2001, March 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, January 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 4 and Art. 31 — the act was consolidated again on February 7, 1999, January 1, 2000, June 10, 2001, December 2, 2001, March 3, 2002, April 1, 2003, August 1, 2003, February 8, 2004, March 2, 2005, November 27, 2005, May 21, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, November 30, 2008, May 17, 2009, September 27, 2009, November 29, 2009, March 7, 2010, November 28, 2010, January 1, 2011, March 11, 2012, September 23, 2012, March 3, 2013, February 9, 2014, May 18, 2014, June 14, 2015, January 1, 2016, February 12, 2017, September 24, 2017, January 1, 2018, September 23, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.

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