Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

5A_307/2018

5A_307/2018

Rubrum

Decreto del 28 dicembre 2021

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.________ S.p.A.,

2. B.________ S.p.A.

3. C.________ S.r.l.,

4. D.________ S.p.A.,

5. E.________ S.c.a.r.l.,

6. F.________ S.r.l.,

7. G.________ S.p.A.,

8. H.________ S.p.A.,

tutte patrocinate dall'avv. Mariella Orelli,

ricorrenti,

contro

† K.________,

patrocinato dall'avv. Maurizio Agustoni,

opponente.

Oggetto

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.178, 14.2017.179, 14.2017.180).

Considerandi

che, a convalida di un precedente sequestro, A.________ S.p.A., B.________ S.p.A., C.________ S.r.l., D.________ S.p.A., E.________ S.c.a.r.l., F.________ S.r.l., G.________ S.p.A. e H.________ S.p.A. hanno escusso in solido K.________, I.________ e J.________ (mediante tre distinti precetti esecutivi) per l'incasso di fr. 145'832'263.25 oltre interessi;

che con decisione 21 settembre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza mediante la quale le creditrici hanno chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da K.________ al precetto esecutivo emesso nei suoi confronti;

che con sentenza 27 marzo 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dalle creditrici avverso tale decisione pretorile;

che con ricorso in materia civile 6 aprile 2018 (poi completato in data 8 maggio 2018) le creditrici hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;

che con decreto 24 maggio 2018 al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo e la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa in seguito al decesso della parte opponente in attesa di chiarire il subentro degli eredi;

che con scritto 3 dicembre 2021 le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale "lo stralcio del ricorso in quanto divenuto privo di oggetto" a seguito di un accordo transattivo raggiunto tra le parti (accordo che avrebbe portato al ritiro dell'esecuzione alla base del presente procedimento) e hanno postulato, come da transazione, di porre le spese giudiziarie a carico di chi le ha anticipate (con eventuale restituzione dell'anticipo di causa) e di compensare le ripetibili;

che il patrocinatore della controparte non ha preso posizione su tale scritto;

che, siccome la transazione non è stata consegnata a questo Tribunale, la domanda di stralcio presentata dalle ricorrenti va interpretata quale ritiro del ricorso ( cfr. MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 a ed. 2018, n. 17 ad art. 32 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 23 ad art. 32 LTF);

che la Giudice presidente della Corte adita, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC);

che, come da accordo intervenuto fra le parti, le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF considerato lo stadio della procedura nel quale è avvenuto il ritiro - rimangono a carico di chi le ha anticipate, vale a dire delle ricorrenti, e le ripetibili sono compensate;

Dispositivo

per questi motivi, la Giudice presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti. Le ripetibili sono compensate.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 dicembre 2021

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 32, Art. 66, and Art. 71 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 73 — read in the version of May 1, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2023 and July 1, 2023.

Cited in