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Beschreibung/ Link Entscheid Televisione svizzera di lingua italiana, TSI 1, trasmissione 'Eventi 21 -Realtà Cancro'

b.516 · Decisioni dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR)

Dated Aug 25, 2005

https://lexipedia.io/en/docs/ch/ubi-aiep-airr/b-516/it/beschreibung-link-entscheid-televisione-svizzera-di-lingua-italiana-tsi-1-trasmissione-eventi-21-realta-cancro

Retrieved on Sep 4, 2026

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  3. Decisions of the Independent Complaints Authority for Radio and Television (UBI)
Source

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

Beschreibung/ Link Entscheid Televisione svizzera di lingua italiana, TSI 1, trasmissione 'Eventi 21 -Realtà Cancro'

Rubrum

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

b.516

Decisione del 25 agosto 2005

concernente

la Televisione svizzera di lingua italiana (TSI): trasmissione "Eventi 21 - Realtà Cancro" dell'11 aprile 2005; ricorso di R del 20 giugno 2005

Composizione dell'autorità:

Presidente: Denis Barrelet

Membri: Regula Bähler (vicepresidente), Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller

Segretari Pierre Rieder, Nicolas Capt giuridici:

Fatti

A. L'11 aprile 2005, alle ore 21, il primo canale della Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito: TSI) ha mandato in onda una trasmissione informativa della durata di due ore e sei minuti intitolata "Eventi 21 - Realtà Cancro" dedicata al problema del cancro. La trasmissione era costituita da un dibattito in studio inframezzato da interviste preregistrate.

B. Il 20 giugno 2005 (data del timbro postale), R (di seguito: il ricorrente) ha interposto ricorso presso l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: Autorità di ricorso, AIRR) contro la trasmissione summenzionata. Il ricorrente ha allegato anche il rapporto del mediatore nonché i nomi, gli indirizzi e le firme di oltre 20 persone che sostengono il ricorso. Il ricorrente ritiene in particolare che la Società svizzera di radiotelevisione (di seguito: SSR), facendo intendere che le medicine alternative non abbiano basi scientifiche e negando il legame tra psiche e guarigione, abbia violato le disposizioni in materia di programmi e più in particolare l'articolo 3 capoverso 5 della concessione rilasciata dalla Società svizzera di radiotelevisione SSR (di seguito: concessione SSR). Il ricorrente chiede inoltre che venga svolta una ricerca giornalistica seria sugli argomenti da lui proposti nel suo ricorso al fine di correggere i presunti errori commessi nella trasmissione contestata.

C. In applicazione dell'articolo 64 capoverso 1 della legge federale sulla radiotelevisione (di seguito: LRTV), la SSR è stata invitata a presentare il suo parere. Nella sua risposta del 21 luglio 2005, la SSR chiede che il ricorso venga respinto, adducendo che la trasmissione contestata era equilibrata ed ha offerto al pubblico un'informazione approfondita in merito agli sviluppi recenti nel campo dell'oncologia, per quanto concerne in particolare la prevenzione, lo screening e gli aspetti terapeutici. La SSR sottolinea di aver volutamente evitato di evidenziare i complessi iter di trattamento dei tumori e le interazioni tra psiche e guarigione.

D. Il 26 luglio 2005, le parti sono state informate che non ci sarebbe stato un ulteriore scambio di scritti.

Considerandi

1. L'atto di ricorso, comprendente anche il rapporto dell'organo di mediazione, è pervenuto all'AIRR entro i termini stabiliti dalla legge (art. 62 cpv. 1 della legge federale sulla radiotelevisione, LRTV) ed è sufficientemente motivato (art. 62 cpv. 2 LRTV).

2. L'articolo 63 LRTV disciplina la legittimazione a interporre ricorso. Può interporre ricorso chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora e presenti un ricorso firmato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito l’organo di mediazione (art. 63 cpv. 1 lett. a LRTV; ricorso popolare). Nella fattispecie, il ricorrente ha presentato un ricorso sostenuto e firmato da più di 20 persone. Si tratta pertanto di un ricorso popolare. Poiché l'atto soddisfa anche le altre condizioni formali, l'AIRR entra nel merito del ricorso. L'AIRR non è in grado tuttavia di dare seguito alla richiesta del ricorrente di "fare una ricerca giornalistica seria", poiché tale compito esula dalle sue competenze ai sensi dell'art. 67 LRTV. In effetti, conformemente all'art. 65 cpv. 1 LRTV, l'Autorità di ricorso deve accertare nella sua decisione se sono state violate le disposizioni in materia di programmi. Se constata una violazione del diritto, in genere l'AIRR chiede all'emittente di rimediarvi ed evitare il ripetersi della medesima entro un termine di 60 giorni. Se l'emittente non adotta provvedimenti entro il termine impartito, l'AIRR può proporre al Dipartimento di prendere le misure appropriate. Quest'ultimo potrebbe limitare, sospendere o revocare la concessione oppure integrare in quest'ultima altri oneri. Ad eccezione dell'art. 70 cpv. 1 LRTV, secondo il quale l'AIRR può punire con una multa fino a 5'000 franchi chiunque viola ripetutamente o in modo grave le disposizioni relative ai programmi, l'Autorità di ricorso non ha la facoltà di ordinare dei provvedimenti.

3. Il ricorso definisce l'oggetto contestato e delimita il potere d'esame dell'AIRR. Quest'ultimo riguarda unicamente le emissioni trasmesse (art. 58 cpv. 2 LRTV). Quando entra in materia, l'AIRR procede liberamente all'esame del diritto applicabile e non è vincolata dalle contestazioni o dai motivi invocati dalle parti. L'AIRR analizza la trasmissione nel suo insieme, alla luce delle pertinenti norme del diritto in materia di programmi (Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n° 453 ; GAAC 61/1997 n° 69, p. 650 ; 60/1996 n° 91, p. 838). In particolare, il ricorrente afferma che il programma in questione ha violato i principi applicabili all'informazione di cui all'art. 3 cpv. 5 della concessione SSR. Poiché quest'ultimo non va oltre quanto previsto dall'articolo 4 LRTV, l'Autorità di ricorso considera la situazione unicamente alla luce di quest'ultima disposizione. Il ricorrente ritiene che il pubblico non sia stato informato correttamente dalla trasmissione in questione. Egli afferma che dubitare del legame tra psiche e guarigione è disinformazione e che al pubblico siano state date delle informazioni sbagliate. Egli deplora inoltre che la trasmissione abbia messo in dubbio la serietà delle medicine alternative. Infine, egli si sorprende del fatto che le ricerche scientifiche effettuate nel campo delle medicine alternative non siano state trattate nel corso del programma contestato.

4. La trasmissione contestata, intitolata "Eventi 21 - Realtà Cancro" è stata mandata in onda dalla TSI l'11 aprile 2005 alle ore 21. Il programma è durato in totale due ore e sei minuti e si è svolto sotto forma di dibattito in diretta, animato da Valeria Bruni. Alla discussione hanno partecipato quattro medici: il dott. Franco Cavalli, direttore dell'Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI), il dott. Giorgio Noseda, presidente di Oncosuisse, la dott.ssa Cristina Sessa, responsabile della ricerca allo IOSI, e il dott. Michele Tomamichel, psichiatra e collaboratore allo IOSI. Mediante collegamento esterno, al dibattito hanno partecipato anche altri due specialisti: Peter Boyle, direttore dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IACR), e il dott. Alberto Costa, direttore della Scuola europea di oncologia di Milano. Anche il pubblico era chiamato a partecipare mediante telefonate o messaggi elettronici. Due telespettatori sono intervenuti in collegamento telefonico diretto, mentre gli altri interventi sono stati riuniti e selezionati dal giornalista Peter Schiesser e ripresi in altre forme nel corso della trasmissione. I video preregistrati riguardavano testimonianze di malati di cancro, di servizi medici operanti nell'ambito dello screening e dell'epidemiologia del cancro nonché di associazioni attive nell'assistenza ai malati. Dopo l'introduzione della moderatrice Valeria Bruni, la trasmissione ha affrontato diciotto temi: i dati statistici, le modalità della lotta contro il cancro condotta dalle varie organizzazioni interessate, il problema della depressione come fattore scatenante, il cancro nei bambini, il rapporto tra malato e famiglia, il rapporto di fiducia tra il medico e i suoi pazienti, le statistiche concernenti il legame tra il fumo e il cancro ai polmoni, l'informazione data dal medico ai pazienti, la genetica e la diagnosi precoce, il ruolo della psiche nella malattia, i metodi diagnostici, la radioterapia, la comunicazione tra malati e terzi, i nuovi medicinali, le medicine alternative e complementari, le cure palliative e l'assistenza al malato, la questione di quando ci si può considerare guariti e infine un messaggio di speranza.

5. Il passaggio della trasmissione contestato dal ricorrente dura circa due minuti e si situa alla fine della trasmissione, quando viene affrontato il tema delle medicine alternative e complementari. Si tratta di un intervento del dott. Giorgio Noseda, nel quale quest'ultimo attacca con veemenza la medicina alternativa: "Essa è come andare dal mago o dallo stregone; non esiste il siero Bonifacio, il metodo Di Bella, la terapia del vischio; è come an- dare dal cartomante a farsi dare i numeri del lotto. Si specula sulla pelle dei pazienti, la medicina alternativa è una stregoneria e va abbandonata a favore di quella classica, la quale si fonda sulla valutazione scientifica e matematica dei risultati."

5.1 L’art. 93 cpv. 3 Cost., ripreso dall'art. 5 LRTV, garantisce all'emittente l'autonomia nella concezione dei programmi. L'emittente dispone di un grande margine di manovra, in particolare nel definire i temi, nel trattarli e nello scegliere il modo in cui presentarli (DTF 131 II 253, consid. 2.3, pag. 257, ["Rentenmissbrauch"]). Di conseguenza, nel quadro del suo mandato culturale, ogni emittente deve essere autorizzata a discutere in maniera critica degli ambiti più disparati della vita politica, sociale, culturale e religiosa. L'autonomia nella concezione dei programmi concede quindi molta libertà all'emittente sia per quanto riguarda i temi trattati che lo stile adottato. Essa ha tuttavia la responsabilità di garantire il rispetto delle altre norme del diritto in materia di programmi, in particolare dei principi applicabili all'informazione di cui all'art. 4 LRTV.

5.2 L'articolo 4 LRTV enuncia i principi applicabili all'informazione: i programmi devono esprimere correttamente gli avvenimenti nella loro molteplicità ed esprimere adeguatamente la pluralità delle opinioni. Occorre inoltre determinare se il telespettatore si è potuto formare liberamente un'opinione sulla base delle informazioni diffuse dalla trasmissione (DTF 131 II 253, consid. 2.1, pag. 256). Contrariamente alla presentazione fedele degli avvenimenti, l'esigenza di pluralità riguarda i programmi nella loro globalità.

5.3 Nella fattispecie, considerata la lunga durata della trasmissione, ci si può chiedere se essa non sia sottoposta all'esigenza di pluralità. Tuttavia, occorre sottolineare che la problematica delle medicine alternative era oggetto di un tema su diciotto tra quelli affrontati nella trasmissione. Infatti il programma non aveva l'intento di paragonare la medicina classica a quella alternativa. Al contrario, il suo obiettivo era esaminare il problema del cancro da diverse angolazioni e dare espressione a diversi punti di vista. Di conseguenza, non è opportuno sottoporre un solo aspetto all'esigenza di pluralità. Inoltre, il principio della presentazione fedele degli avvenimenti obbliga l'emittente a presentare le informazioni importanti su un determinato tema.

5.4 Per quanto concerne la presentazione fedele degli avvenimenti, il pubblico deve potersi fare una propria opinione sulla base delle informazioni diffuse. In particolare, la trasmissione deve presentare tutti i fatti essenziali per la libera formazione delle opinioni. Il pubblico deve inoltre poter distinguere i fatti dai pareri o dai commenti (art. 4 cpv. 2 LRTV). Gli errori su elementi di fatto accessori, che non influiscono in modo determinante sull'impressione generale data dalla trasmissione, non implicano una violazio- ne del diritto in materia di programmi. In un secondo tempo, l'esame deve, se necessario, riguardare il rispetto delle regole di diligenza giornalistica imposte alle emittenti (vedi Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 73-84), ad esempio i principi della veridicità e della trasparenza (art. 4 cpv. 2 LRTV).

5.5 D'altra parte, l'obbligo di presentare fedelmente tutti gli avvenimenti non significa che tutti i punti di vista debbano essere presentati in maniera identica, tanto sul piano qualitativo che quantitativo. È determinante invece che il telespettatore possa riconoscere l'esistenza di un'altra opinione e il suo contenuto (decisione non pubblicata del Tribunale federale del 12 settembre 2000, consid. 2b/cc ; decisione dell'AIRR b.457 del 23 agosto 2002).

5.6 Nella fattispecie, si può constatare che le affermazioni di uno dei partecipanti al dibattito in relazione alle medicine alternative e naturali erano molto virulente. Si trattava di un'opinione che può essere considerata estrema. Tuttavia, dal punto di vista del rispetto del diritto in materia di programmi, la cosa più importante è che un'opinione estrema possa essere riconosciuta dal pubblico. Subito dopo le affermazioni in questione, la moderatrice Valeria Bruni ha reagito dichiarando che, su questo argomento, il pubblico è sicuramente diviso in due campi. Il pubblico poteva quindi capire chiaramente che le affermazioni del medico erano l'espressione di un'opinione personale e non di fatti incontestabili. L'esigenza di trasparenza è stata quindi rispettata. L'AIRR ritiene pertanto che il passaggio della trasmissione contestato, anche se virulento, non viola il principio della presentazione fedele degli avvenimenti. Secondo l'AIRR, la reazione rapida ed efficace del moderatore in una trasmissione in diretta permette di garantire il principio della trasparenza.

5.7 L'AIRR rileva tuttavia che la trasmissione contestata non dava molte informazioni al pubblico riguardo alle medicine alternative. L'emittente avrebbe potuto invitare a partecipare al dibattito anche un fautore di questo tipo di medicina. Ciò avrebbe permesso di dare al telespettatore un'informazione più precisa sull'argomento. In alternativa, l'emittente avrebbe potuto fornire dati concreti senza la partecipazione di un esperto. Il passaggio oggetto del ricorso lascia solamente intendere al telespettatore che esistono opinioni diverse sull'argomento. Se la trasmissione in questione ha fornito scarse informazioni sulle medicine alternative, a maggior ragione si deve constatare che non è stata diffusa alcuna falsa informazione. Il principio della presentazione fedele degli avvenimenti non obbliga l'emittente a trattare un argomento in modo approfondito e da tutte le angolazioni possibili. Inoltre l’AIRR non è abilitata a svolgere un controllo di qualità del contenuto della trasmissione; essa deve solamente verificare la conformità dell’emissione al diritto dei programmi (DTF 131 II 253, consid. 3.4, pag.

263). Quest'ultimo esige che il telespettatore possa sapere che esistono opinioni divergenti. Non si esige invece che il pubblico possa effettivamente venire a conoscenza del contenuto dettagliato di queste ultime nella trasmissione considerata. Nella fattispecie, il principio della presentazione fedele degli avvenimenti non è stato violato.

6. Visto quanto precede, l'Autorità di ricorso ritiene che il ricorso non sia fondato.

Dispositivo

Per questi motivi,

L'Autorità di ricorso decide:

1. Il ricorso inoltrato il 20 giugno 2005 da R è respinto con 7 voti contro 2 e si constata che la trasmissione "Eventi 21 – Realtà Cancro", trasmessa l'11 aprile 2005 dalla TSI, non ha violato le disposizioni del diritto in materia di programmi.

2. Non sono prelevate spese di procedura.

3. Intimazione a: - (…)

Vie di ricorso Conformemente agli articoli 65 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione. Intimazione: 5 gennaio 2006