Lexipedia

Decisione concernente il prelevamento dei contributi per l’assegno parentale e altre misure sociali quale compito affidato collettivamente alle casse di compensazione per assegni familiari del 29 novembre 2018

Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartimento federale dell'interno DFI Confederation suisse Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Confederazione Svizzera Ambito AVS, previdenza professionale e PC Confederaziun svizra

CH-3003 Bern, UFAS

Raccomandata Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento della sanltä e della socialitä Residenza governativa Piazza Governo

6501 Bellinzona

Vs. comun. del 19.01.2018 edel 06.07.2018 Ns. riferimento: 232.1-21.2-01608 08.11.2018 Doknr: 436 Persona incaricata: Nicola Lettieri / Len Berna, il 29 novembre 2018

Decisione concernente l'autorizzazione per l'affidamento collettivo del compito « Prelevamento dei con- tributi per l'assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie » alle casse di compensazione per assegni familiari

Gentili Signore, Egregio Signori,

in riferimento alla vostra lettera d'informazione del 19 gennaio 2018 e alla vostra domanda formale del 6 luglio 2018, rileviamo quanto segue:

1. Ritenuto in fatto

1. Le casse di compensazione per assegni familiari (CAF) attive nel Cantone Ticino si dividono, giusta l'articolo 14 della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam) in a) CAF pro- fessionali e interprofessionali riconosciute dal Cantone, b) CAF cantonali e c) CAF gestite dalle casse di compensazione AVS. Esse svolgono i compiti elencati all'art. 15 LAFam.

2. 1 Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS (art. 14 lett. b LAFam). Le CAF sottostanno alla vigilanza dei Cantoni (art. 17 cpv. 2, prima periodo LAFam), Fatta salva la LAFam e a suo complemento, nonche tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'attribuzione di ulteriori compiti alle CAF (art. 17 cpv. 2 lett. 1 LAFam).

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Nicola Lettieri Effingerstrasse 20, 3003 Bema Tel. +41 58 480 8987 nicola. lettieri@bsv. adm in. eh http://www.ufas.admin.ch

3, Con lettera del 6 luglio 2018, il Dipartimento della sanitä e della socialitä del Cantone Tieino, Bellinzona, ha presentato una domanda di autorizzazione per l'affidamento collettivo del compito «Prelevamento dei contributi per l'assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie» alle CAF attive nel Cantone Ticino. Questo eompito dovra essere assunto dalle CAF interessate a partire dal 1° gennaio 2019.

II. Considerato in diritto

1. La Confederazione e, eon l'approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fon- datrici possono affidare alle easse di eompensazione altri eompiti, in partieolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia (art. 63 epv. 4 della legge federale del 20 dieembre 1946 su l'assieurazione per la veeehiaia e per i superstiti [LAVS]). 1 eompiti affidati devono essere inerenti all'assieurazione soeiale, servire alla previdenza professionale e soeiale, servire alla formazione e al perfezionamento professionale oppure essere senza seopo di luero e andare a beneficio dei Cantoni o delle assoeiazioni professionali fondatriei (art. 130 epv. 1 lett. a-d dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assieurazione per la veeehiaia e per i superstiti [OAVS]). L'assegnazione di un eompito non deve pregiudieare la regolare applieazione dell'assieurazione per la veeehiaia e per i superstiti (art. 130 epv. 2 OAVS). L'Ufficio federale puö revoeare l'autorizzazione (art. 131 epv. 3 OAVS). Le easse di eompensazione o le CAF devono rieevere un'indennitä per eoprire le spese di amministrazione derivanti dall'adempimento dei eompiti loro affidati (art. 132 epv. 1 OAVS). La revisione della eassa seeondo l'artieolo 68 eapoverso 1 LAVS deve essere estesa an- ehe agli altri eompiti a lei affidati, per quanto ciö sia neeessario per la revisione della eassa di eompensazione relativa all'applieazione dell'assieurazione per la veeehiaia e i superstiti (art. 132 epv. 2 OAVS). L'affraneatura in bloeeo poträ essere estesa agli invii postali delle easse di eom- pensazione eoneernenti i. eompiti ehe sono loro eonferiti (art. 211 epv. 1 OAVS).

2. 1 Cantoni ehe intendono affidare altri eompiti a tutte le easse di eompensazione o alle CAF attive sul loro territorio devono presentare un'uniea domanda seritta all'Ufficio federale, preeisando i nuovi eompiti e i prowedimenti organizzativi previsti (art. 131 epv. 1bis OAVS). L'UFAS puö sottoporre a determinate eondizioni l'autorizzazione d'affidare altri eompiti alle easse di eompensazione (art. 131 epv. 2 OAVS).

3. II prelevamento dei contributi per l'assegno parentale e delle misure di sostegno alle fami- glie e di politica aziendale a favore delle famiglie affidato collettivamente alle CAF e un eompito affidato ai sensi dell'artieolo 130 eapoverso 1 lettera a OAVS.

4. La eopertura dei eosti giusta l'artieolo 132 eapoverso 1 OAVS da parte del Cantone Ticino e stabilita nella doeumentazione alleqata alla domanda: L'artieolo 50e eapoverso 1 del Regolamento sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 (Reg. Laf), modifieato il 16 ottobre 2018 e eon entrata in vigore il 1 ° gennaio 2019, della legge sugli assegni di famiglia del 18 dieembre 2008 stabilisee quanto segue: «Per la riseossione dei eontributi e eorrisposto alle Gasse di eompensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari all'1 % sui eontributi prelevati, ma almeno di 300 franehi annui».

5. Dall'esame della doeumentazione allegata basata sull'opinione dell'Assoeiazione svizzera delle easse di eompensazioni professionali risulta ehe l'indennitä e sufficiente e rispetta le eondizioni dell'artieolo 132 eapoverso 1 OAVS. L'affidamento del eompito rispetta anehe le preserizioni giuridiehe. Esso puö dunque essere autorizzato.

Riferimento del documenta: 232.1-21.2--01608 08.11.2018 Doknr. 436 2/4

III. Decisione

Sulla base della doeumentazione inoJtrata e visto J'artieolo 17 eapoversi 1 e 2 LAFam in eombina- to disposto eon l'artieoJo 63 eapoverso 4 LAVS e gJi artieoJi 130, 131 e 132 OAVS, l'UFAS

decide:

1. L'affidamento eollettivo deJ eompito «Prelevamento dei contributi per l'assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie» alla cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino e alle casse di compensazione per gli assegni familiari gestite dalle casse di compensazione AVS attive sul territorio cantonale, riehiesto daJ Cantone Ticino, e autorizzato eon effetto dal 1° gennaio 2019.

2. L'autorizzazione sottosta alle seguenti eondizioni: Je casse di eompensazione o Je CAF devono essere sempre interamente indennizzate per lo svoJgimento del eompito e iJ modello di indennizzo deve essere vaJutato periodieamente e, se deJ easo, adeguato.

3. Cambiamenti ehe interessano il eompito affidato, per esempio l'ammontare deJ tasso di eontribuzione o delle prestazioni, vanno attuati eon effetto daJ 1° gennaio dell'anno sueeessivo. Questi eambiamenti devono essere 'eomunieati per iseritto alle easse di eompensazione interessate e all'UFAS aJ piü tardi entro il 30 ottobre dell'anno preeedente l'entrata in vigore.

4. QuaJsiasi fatto importante per la vaJutazione della presente autorizzazione (p. es. eambiamento delJo seopo oppure ampliamento notevole del eompito originario) deve essere preeedentemente sottoposto all'UFAS, Ambito AVS, previdenza professionale e PC, Settore Vigilanza e organizzazione, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, per una nuova vaJutazione e autorizzazione.

5. L'Uffieio federaJe puö revoeare l'autorizzazione se, piu tardi, risulta ehe il eonferimento di ulteriori eompiti pregiudiea la regoJare appJieazione dell'assieurazione per la veeehiaia e per i superstiti.

6. La presente deeisione seade nel momento in eui iJ eompito assegnato non e piu svolto.

7. Notifica a:

Repubbliea e Cantone Ticino, Dipartimento delJa sanitä e della socialita, Residenza governati- va, Piazza Governo, 6501 BeJlinzona.

8. Comunicazione a:

Jstituto delle assieurazioni soeiaJi (JAS), Cassa eantonaJe di eompensazione AVS/AJ/JPG, Via Canonieo GhiringheJli 15a, 6501 Bellinzona. Uffieio eentraJe di eompensazione (UCC), Avenue Edmond Vaueher 18, Case postaJe 3000,

1211 Geneve 2.

9. Pubblicazione su:

Piattaforma del Centro d'informazione AVS-AJ, https://soziaJversieherungen.admin.eh/iV

Riferimento del docum enta: 232.1-21.2--01608 08.11.2018 Doknr. 436 3/4

Cordiali saluti.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Ambito AVS, previdenza professionale e PC Settore vigilanza e organizzazione

Colette Nova Olaf Wolfensberger Vice direttrice Caposettore Capo dell'ambito

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione puö essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica (art. 31 LTAF in combinato disposto con l'art. 55 cpv. 2 LPGA e l'art. 1 cpv. 1 LAVS).

L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firrna del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

Riferimento del documenta: 232.1-21.2-01608 08.11.2018 Doknr. 436 4/4

Decisione concernente il prelevamento dei contributi per l’assegno parentale e altre misure sociali quale compito affidato collettivamente alle casse di compensazione per assegni familiari del 29 novembre 2018 | Lexipedia | Lexipedia