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Kreisschreiben über die 13. Altersrente (KS 13. AR); gültig ab 01.01.2026, Stand 17.06.2026

Circolare sulla 13a mensilità della rendita di vec- chiaia

Valida dal 1° gennaio 2026 Stato: 17°giugno 2026

6.26

Premessa

L’iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)» è stata accettata nella votazione popolare del 3 marzo 2024. Per quanto riguarda l’attuazione dell’iniziativa, nel marzo del 2025 il Parlamento ha deciso che la 13a mensilità della rendita di vecchiaia andrà versata ogni anno alle persone che hanno diritto a una rendita di vecchiaia nel mese di dicembre dell’anno in questione. La 13a mensilità sarà versata per la prima volta nel di- cembre del 2026.

La presente circolare copre tutti gli aspetti dell’attuazione della 13a mensilità della rendita di vecchiaia: oltre a disposizioni sulle con- dizioni di diritto, sui calcoli e sulle modalità di versamento, contiene anche disposizioni concernenti la contabilizzazione della 13a mensi- lità, la sua comunicazione al registro centrale delle rendite e il suo computo nel calcolo delle indennità uniche e dei rimborsi di contri- buti. La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2026. È applica- bile sia alle rendite correnti al momento dell’entrata in vigore che alle nuove rendite successive a quella data. Le basi legali relative alla 13a mensilità della rendita di vecchiaia non prevedono alcuna dispo- sizione transitoria.

Premessa al supplemento 1 In seguito al riesame delle disposizioni relative alla 13a mensilità della rendita di vecchiaia, risulta che il calcolo comparativo previsto all’articolo 24b LAVS rimane applicabile e che le rendite vedovili correnti al 1° gennaio 2026 (vedovanza sorta prima del 1° dicem- bre 2025) versate ai beneficiari che hanno raggiunto l’età di riferi- mento devono essere riesaminate. In alcuni di questi casi, l’applicazione dell’articolo 24b LAVS com- porta il versamento di una rendita di vecchiaia il cui importo annuo complessivo supera quello della rendita vedovile, ma il cui importo mensile è inferiore a quello della rendita vedovile, corrisposta in

12 mensilità. In tal caso, le persone possono scegliere se continuare

a ricevere la rendita vedovile o percepire la rendita di vecchiaia. Il presente supplemento comprende un nuovo capitolo (cap. 12) con le fasi e le procedure che le casse devono seguire per effettuare un nuovo calcolo comparativo a fronte della situazione summenzionata. Queste disposizioni si applicano esclusivamente ai casi di rendite vedovili in età AVS in corso al 1° gennaio 2026. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti redazionali. Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l’annotazione 02/26 sotto il rispet- tivo numero marginale.

Precisione (17.06.2026)

Il capitolo 12 è stato modificato e precisa che il nuovo calcolo com- parativo si applica anche alle rendite vedovili in corso che hanno so- stituito una rendita di vecchiaia anticipata (cfr. ACOR release note del 27 febbraio 2026). Il titolo del capitolo 12 è contrassegnato con l’annotazione 06/26.

4. Calcolo della 13a mensilità della rendita di vecchiaia . 14

8.3 Correzione dell’importo della rendita e della quota mensile

della 13a mensilità della rendita di vecchiaia, pagamento arretrato/richiesta di restituzione della 13a mensilità della

9.1 Comunicazione iniziale al registro delle rendite della

13a mensilità della rendita di vecchiaia per le rendite di vecchiaia già in corso prima del 1° gennaio 2026 (sulla

9.2 Comunicazione al registro delle rendite della 13a mensilità

della rendita di vecchiaia per le rendite di vecchiaia il cui

9.3 Comunicazione al registro delle rendite della 13a mensilità

della rendita di vecchiaia in caso di mutazione della rendita di vecchiaia avvenuta il 1° dicembre 2025 o in data

10. Computo della 13a mensilità della rendita di vecchiaia

per il versamento di un’indennità unica al posto di rendite parziali esigue in virtù di convenzioni di

11. Computo della 13a mensilità della rendita di vecchiaia

per il rimborso dei contributi versati all’AVS ai sensi Allegato 1 – Piano contabile per la 13a mensilità della rendita di Allegato 2 – Esempio di nuovo calcolo comparativo: rendita di

Abbreviazioni

art. Articolo/i AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti cpv. Capoverso/i DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità DRRE Directives sur le registre des rentes et l’échange des données de ce registre (disponibili in francese e te- desco) DT XML Directives techniques pour l’échange informatisé des données en format XML avec la Centrale (dis- ponibili in francese e tedesco) IF Instructions à la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi d'indemnités forfaitaires (IF) de rentes partielles de faible montant, tel que prévu par les conventions de sécurité sociale (disponibili in francese e tedesco) LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicura- zione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10) OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101) OR-AVS Ordinanza del 29 novembre 1955 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RS 831.131.12) Remb Instructions à propos du remboursement des cotisa- tions versées à l’AVS au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS et de l’OR-AVS (disponibili in francese e te- desco) seg./segg. Seguente/i UCC Ufficio centrale di compensazione

1. In generale

1001 La presente circolare disciplina l’attuazione della 13a men-

silità della rendita di vecchiaia e ne copre tutti gli aspetti: − condizioni di diritto; − competenze e compiti delle casse di compensazione; − calcolo e modalità di versamento; − disposizioni contabili; − comunicazione al registro delle rendite; − computo della 13a mensilità nel calcolo delle indennità uniche e dei rimborsi di contributi. Le prescrizioni dettagliate per il calcolo della 13a mensilità rientrano nelle prescrizioni generali per il calcolo delle ren- dite AVS/AI (diagramma di flusso AVS/AI; disponibile in francese e tedesco)

1002 La 13a mensilità della rendita di vecchiaia è versata quale

supplemento della rendita di vecchiaia annua. È calcolata in base alla somma delle rendite di vecchiaia mensili effetti- vamente versate all’avente diritto nel corso di un anno ci- vile (senza supplemento di rendita per le donne della gene- razione di transizione della riforma AVS 21 secondo

1003 La 13a mensilità della rendita di vecchiaia non ha alcuna ri-

percussione sul calcolo e sull’importo della rendita di vec- chiaia secondo l’articolo 34 LAVS. L’importo mensile della rendita di vecchiaia non cambia per effetto della 13a mensi- lità.

1004 La 13a mensilità della rendita di vecchiaia non ha alcuna ri-

percussione sulle disposizioni che si riferiscono all’importo minimo, all’importo massimo oppure all’ammontare della rendita di vecchiaia mensile o annua (p. es rendite per i figli o per orfani; accrediti per compiti educativi o assistenziali ecc.).

1005 Per valutare se, conformemente all’articolo 44 capoverso 2

LAVS, una rendita debba essere versata una volta all’anno, non si deve tenere conto della 13a mensilità della rendita di vecchiaia nell’importo determinante (20 % della rendita minima completa).

1006 Per valutare se, conformemente alle disposizioni vigenti

(IF), a una persona assicurata possa essere versata un’in- dennità unica al posto della rendita di vecchiaia, non si tiene conto della 13a mensilità della rendita di vecchiaia (v. cap. 11).

1007 La 13a mensilità della rendita di vecchiaia non è presa in

considerazione per la valutazione della limitazione della somma delle due rendite individuali dei coniugi. Ai fini della limitazione, la rendita mensile va computata senza la quota della 13a mensilità.

1008 La 13a mensilità della rendita di vecchiaia non è presa in

considerazione per la valutazione della riduzione per so- prassicurazione (art. 41 LAVS). La rendita mensile del ge- nitore va computata senza la quota della 13a mensilità.

1009 Se una persona adempie contemporaneamente le condi-

02/26 zioni per il diritto a una rendita di vecchiaia e a una rendita vedovile, è versata soltanto la rendita più elevata (art. 24b LAVS)1. La 13a mensilità della rendita di vecchiaia (art. 34ter LAVS) ed eventualmente il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione della riforma AVS 21 (art. 34bis LAVS) sono computati nel calcolo com- parativo della rendita di vecchiaia annua. Per il calcolo comparativo, da riferire al momento del de- cesso del coniuge, si confronta la rendita vedovile mensile con la rendita di vecchiaia mensile, inclusi il supplemento di vedovanza, l’eventuale supplemento di rendita secondo la riforma AVS 21 e la quota mensile della 13a mensilità.

Fatte salve le disposizioni del capitolo 12, che si applicano esclusivamente alle persone rima- ste vedove prima del 1° dicembre 2025.

Va versata la prestazione più elevata. La persona assicu- rata non ha la possibilità di scegliere tra le due prestazioni (eccezione, v. cap. 12). Se la rendita di vecchiaia è più elevata, si deve versare mensilmente la rendita di vecchiaia (incluso il supplemento di vedovanza e l’eventuale supplemento di rendita secondo la riforma AVS 21). La quota mensile della 13a mensilità è calcolata secondo i N. 4001, 4005 e 4006 e la somma di queste parti è versata nel mese di dicembre (N. 6001).

Se la rendita per superstiti è più elevata, si deve versare mensilmente la rendita per superstiti e non sussiste il diritto alla 13a mensilità (v. N. 2007, 2009 e 8010).

Esempio 1: rendita di vecchiaia più elevata (per una donna della generazione di transizione della ri- forma AVS 21)

Rendita di vecchiaia prima del decesso del coniuge Fr. 974.00 (scala 34, RAM fr. 15 120.00) Supplemento di rendita AVS 21 (anno di nascita 1961) Fr. 31.00 Quota mensile 13a mensilità della rendita di vecchiaia, Fr. 81.17 8,3333 % di fr. 974.00

Calcolo comparativo riferito al momento del decesso del co- niuge (agosto) Rendita di vecchiaia dopo il decesso del coniuge (scala 34, Fr. 1168.00 RAM fr. 15 120.00, incluso il supplemento di vedovanza) Supplemento di rendita AVS 21 (anno di nascita 1961) Fr. 31.00 Quota mensile 13a mensilità, 8,3333 % di fr. 1168.00 Fr. 97.33 Rendita di vecchiaia Fr. 1296.33

Rendita per superstiti (scala 34, RAM fr. 51 408.00). Fr. 1234.00

Prestazione più elevata, a partire da settembre: rendita di vecchiaia Rendita di vecchiaia (incluso il supplemento di vedovanza) Fr. 1168.00 Supplemento di rendita AVS 21 (anno di nascita 1961) Fr. 31.00 Versamento mensile a partire da settembre Fr. 1199.00 Quota mensile 13a mensilità, 8,3333 % di fr. 1168.00 Fr. 97.33

Versamento 13a mensilità in dicembre Fr. 1039.00

Esempio 2: rendita per superstiti più elevata (per una donna della generazione di transizione della ri- forma AVS 21)

Calcolo comparativo riferito al momento del decesso del coniuge (agosto) Rendita di vecchiaia dopo il decesso del coniuge (scala 34, Fr. 1168.00 RAM fr. 15 120.00, incluso il supplemento di vedovanza) Supplemento di rendita AVS 21 (anno di nascita 1961) Fr. 31.00 Quota mensile 13a mensilità, 8,3333 % di fr. 1168.00 Fr. 97.33 Rendita di vecchiaia Fr. 1296.33

Rendita per superstiti (scala 40 / RAM fr. 60 480.00) Fr. 1540.00

Prestazione più elevata, a partire da settembre: rendita per Fr. 1540.00 superstiti

1010 Le disposizioni del capitolo 10 DR concernenti la restitu-

zione e la compensazione di prestazioni indebitamente ri- scosse sono applicabili anche alla 13a mensilità della ren- dita di vecchiaia. Per le compensazioni si può dunque tenere conto anche dell’importo della 13a mensilità. Questo vale anche quando prestazioni complementari da restituire vengono compen- sate con la rendita di vecchiaia. Per la compensazione di eventuali prestazioni anticipate da terzi si deve tenere conto del fatto che il diritto alla 13a mensilità nasce soltanto nel mese di dicembre di ogni anno.

1011 Una rinuncia a prestazioni secondo l’articolo 23 capo-

verso 2 LPGA è possibile, a determinate condizioni, sol- tanto per la totalità della prestazione. È invece esclusa una rinuncia parziale alla prestazione. Di conseguenza, non è possibile rinunciare alla 13a mensilità della rendita di vec- chiaia, dato che essa costituisce parte integrante dell’im- porto annuo complessivo della rendita.

2. Diritto

2001 Hanno diritto a una 13a mensilità della rendita di vecchiaia

le persone che sono in vita il 1° dicembre e hanno diritto a una rendita di vecchiaia nel mese di dicembre (art. 34ter cpv. 1 LAVS). Il diritto nasce per la prima volta il 1° dicem- bre 2026.

2002 Le persone la cui rendita è versata non mensilmente bensì

una volta all’anno (art. 44 cpv. 2 LAVS, N. 10002.1 DR) hanno diritto alla 13a mensilità della rendita di vecchiaia an- che se il versamento della loro rendita non avviene nel mese di dicembre, a condizione che non siano decedute prima del 1° dicembre.

2003 Hanno diritto alla 13a mensilità della rendita di vecchiaia

soltanto i beneficiari di una rendita di vecchiaia AVS. Ai be- neficiari di rendite per superstiti o di prestazioni accessorie alla rendita AVS (rendite per i figli, rendite completive, sup- plemento di rendita secondo l’art. 34bis cpv. 1 LAVS) non è versata alcuna 13a mensilità.

2004 I beneficiari di una rendita AI non hanno diritto a una

13a mensilità della rendita di vecchiaia.

2005 Durante il periodo di riscossione anticipata della rendita di

vecchiaia si ha diritto alla 13a mensilità della rendita di vec- chiaia (v. N. 4007 seg.)

2006 In caso di riscossione differita della rendita di vecchiaia, si

ha diritto alla 13a mensilità della rendita di vecchiaia sol- tanto dal momento della revoca del rinvio della rendita di vecchiaia (v. N. 4009 seg.)

2.1 Estinzione del diritto

2007 Il diritto alla 13a mensilità della rendita di vecchiaia si estin-

02/26 gue se: − l’avente diritto muore prima del 1° dicembre;

− il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue prima del 1° dicembre in seguito al trasferimento del domicilio all’estero (cfr. N. 3015 DR); − la rendita di vecchiaia è sostituita, prima del 1° dicem- bre, con una rendita vedovile d’importo più elevato (cfr. N. 3181 segg. DR).

2008 Il diritto alla 13a mensilità della rendita di vecchiaia non

rientra nella successione e non passa agli eredi (art. 46 Se l’avente diritto muore nel corso del mese di dicembre, sono dovute sia la rendita del mese di dicembre che la 13a mensilità. Entrambe rientrano nella successione quali prestazioni correnti.

2009 In caso di estinzione del diritto alla rendita di vecchiaia in

02/26 seguito al trasferimento del domicilio all’estero o alla sosti- tuzione della rendita di vecchiaia con una rendita vedovile d’importo più elevato, non sussiste il diritto alla 13a mensi- lità della rendita di vecchiaia (nemmeno per i mesi fino all’estinzione del diritto).

3. Cassa di compensazione competente

3001 Il versamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia

è di competenza della cassa di compensazione che versa la rendita di vecchiaia dell’avente diritto per il mese di di- cembre.

3002 Nel caso delle persone la cui rendita di vecchiaia è versata

non mensilmente ma in una sola volta nel corso dell’anno (v. N. 2002 e 6002), il versamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia è di competenza della cassa di com- pensazione che effettua una volta all’anno il versamento della rendita di vecchiaia.

3003 In caso di cambiamento di cassa nel corso dell’anno civile,

la cassa di compensazione precedentemente competente, oltre a trasmettere gli atti relativi alla rendita alla nuova cassa, comunica a quest’ultima per iscritto o per via elettro- nica la somma complessiva delle quote mensili della 13a mensilità della rendita di vecchiaia per il periodo inter- corso fino al cambiamento di cassa (v. N. 8017–8019).

4. Calcolo della 13a mensilità della rendita di vecchiaia

4001 Ai fini del calcolo della 13a mensilità della rendita di vec-

chiaia, ogni mese un dodicesimo dell’importo determinante della rendita (v. n. 4.1) va contabilizzato su un conto sepa- rato (v. N. 8001) e quindi addizionato all’importo da versare nel mese di dicembre.

4002 La 13a mensilità della rendita di vecchiaia corrisponde a un

dodicesimo della somma delle rendite di vecchiaia (senza supplemento di rendita secondo la riforma AVS 21; v. N. 4005 e 4006) effettivamente versate nei mesi da gen- naio a dicembre dell’anno civile in questione. Un dodice- simo corrisponde all’8,3333 per cento dell’importo determi- nante della rendita.

4003 L’importo calcolato mensilmente va arrotondato alla se-

conda cifra decimale. Per il calcolo esatto sono determinanti le prescrizioni detta- gliate per il calcolo delle rendite (diagramma di flusso AVS/AI, disponibile in francese e tedesco).

4004 Prima del versamento, la somma delle quote mensili della

13a mensilità della rendita di vecchiaia è arrotondata se- condo le regole commerciali di cui all’articolo 53 capo- verso 2 OAVS (v. N. 8006).

4.1 Importo della rendita determinante per il calcolo

della 13a mensilità della rendita di vecchiaia

4005 L’importo della rendita determinante è l’importo effettiva-

mente versato: − della rendita di vecchiaia ordinaria o straordinaria; − della rendita di vecchiaia limitata; − della rendita di vecchiaia ridotta in seguito alla riscos- sione anticipata di una parte o della totalità della mede- sima; − della rendita di vecchiaia aumentata in seguito al rinvio della riscossione di una parte o della totalità della me- desima; − della rendita di vecchiaia maggiorata del supplemento di vedovanza.

4006 Per il calcolo dell’importo della 13a mensilità della rendita di

vecchiaia non sono prese in considerazione le seguenti prestazioni: − la o le rendite per i figli versate in aggiunta alla rendita di vecchiaia; − la rendita completiva versata in aggiunta alla rendita di vecchiaia; − il supplemento di rendita versato conformemente all’ar- ticolo 34bis capoverso 1 LAVS per le donne della gene- razione di transizione della riforma AVS 21.

4.2 Calcolo della 13a mensilità della rendita di vec-

chiaia in caso di riscossione flessibile della rendita

4.2.1 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

4007 In caso di riscossione anticipata di una parte o della totalità

della rendita di vecchiaia (v. N. 2005), durante il periodo di versamento della medesima la quota mensile della 13a mensilità della rendita di vecchiaia è calcolata sulla

base dell’importo (ridotto) della rendita effettivamente ver- sato.

4008 Per il calcolo dell’importo definitivo della riduzione al rag-

giungimento dell’età di riferimento (cfr. N. 6045 segg. DR) le 13e mensilità versate in questo periodo non vengono in- cluse nella somma delle rendite riscosse anticipatamente. A partire dal raggiungimento dell’età di riferimento, la quota mensile della 13a mensilità è ugualmente calcolata e ver- sata sulla base dell’importo (ridotto) della rendita effettiva- mente versato.

4.2.2 Riscossione differita della rendita di vecchiaia

4009 Per il calcolo dell’importo dell’aumento al momento della

revoca parziale o totale del rinvio della rendita (cfr. N. 6108 segg. DR) le 13e mensilità della rendita di vec- chiaia non vengono incluse nella somma delle rendite diffe- rite (v. N. 2006). Dal momento della revoca parziale o totale del rinvio, la 13a mensilità è calcolata e versata sulla base dell’importo della rendita maggiorato (rendita di base e importo dell’au- mento) effettivamente versato.

4010 Se a partire dal raggiungimento dell’età di riferimento è rin-

viata soltanto una parte della rendita, la 13a mensilità della rendita di vecchiaia è calcolata e versata soltanto sulla base della parte della rendita effettivamente riscossa.

4.3 Esempi di calcolo della 13a mensilità della rendita

di vecchiaia (esempi schematici, stato: tavole delle rendite 2025; per il calcolo esatto sono determinanti le prescrizioni per il calcolo delle rendite)

Rendita individuale Rendita mensile versata gennaio–dicembre Fr. 2 520.00 Quota mensile 13a mensilità della rendita di vecchiaia, Fr. 210.00 8,3333 % di fr. 2520.00 Contabilizzazione sul conto corrente Versamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia nel Fr. 2 520.00 mese di dicembre 12 x fr. 210.00

Rendita individuale con mutazione nel corso dell’anno ci- vile in seguito all’insorgere del secondo evento assicurato (rendita limitata) Rendita mensile versata gennaio–giugno Fr. 2 520.00 Quota mensile 13a mensilità gennaio–giugno: 8,3333 % di Fr. 210.00 fr. 2520.00; contabilizzazione sul conto corrente Rendita mensile limitata versata luglio–dicembre Fr. 1 890.00 Quota mensile 13a mensilità luglio–dicembre: 8,3333 % di Fr. 157.50 fr. 1890.00 Versamento 13a mensilità in dicembre Fr. 2 205.00

Riscossione anticipata di 18 mesi della totalità della rendita di vecchiaia (scala 42, riduzione dovuta all’anticipazione 10,2 %), durante il periodo di riscossione anticipata (senza adeguamento della rendita per tutta la sua durata) Rendita mensile ridotta versata gennaio–dicembre Fr. 2 160.00 (fr. 2405.00 -10,2 %) Quota mensile 13a mensilità della rendita di vecchiaia gen- Fr. 180.00 naio–dicembre: 8,3333 % di fr. 2160.00; contabilizzazione sul conto corrente Versamento 13a mensilità in dicembre: 12 x fr. 180.00 Fr. 2 160.00

Riscossione anticipata di 18 mesi della totalità della ren- dita di vecchiaia (riduzione dovuta all’anticipazione 10,2 %), a partire dal raggiungimento dell’età di riferi- mento (scala 44) Importo definitivo della riduzione (18 x fr. 2405.00 x 10,2 % ÷ Fr. 245.00 18) Rendita mensile ridotta versata gennaio–dicembre Fr. 2 275.00 (fr. 2520.00 - fr. 245.00) Quota mensile 13a mensilità della rendita di vecchiaia gen- Fr. 189.58 naio–dicembre: 8,3333 % di fr. 2275.00; contabilizzazione sul conto corrente Versamento 13a mensilità in dicembre: 12 x fr. 189.58 = Fr. 2 275 fr. 2274.96

Riscossione anticipata della totalità della rendita – Modifica dell’importo della rendita nel corso dell’anno in seguito al raggiungimento dell’età di riferimento nel mese di agosto Durante il periodo di anticipazione di 18 mesi, scala 42: rendita mensile ridotta versata gennaio–agosto: (fr. 2405.00 - Fr. 2160.00 10,2 %) Quota mensile 13a mensilità della rendita di vecchiaia gen- naio–agosto: 8,3333 % di fr. 2160.00; contabilizzazione sul Fr. 180.00 conto corrente Calcolo definitivo al raggiungimento dell’età di riferimento in agosto: rendita definitiva (scala 44): fr. 2520.00 Importo definitivo della riduzione dovuta all’anticipazione: fr. 245.00 A partire dall’età di riferimento: rendita mensile ridotta versata settembre–dicembre Fr. 2 275.00 (fr. 2520.00 - fr. 245.00) Quota mensile 13a mensilità settembre–dicembre: 8,3333 % di fr. 2275.00; contabilizzazione sul conto corrente Fr. 189.58 Versamento 13a mensilità in dicembre: Fr. 2 198.00

Rinvio della rendita di vecchiaia, revoca totale del rin- vio dopo 36 mesi (aliquota di aumento 17,1 %) Somma degli importi delle rendite differite (36 x fr. 2520.00) Fr. 90 720.00 Importo dell’aumento (36 x fr. 2520.- x 17,1 % ÷ 36) Fr. 431.00 Rendita mensile aumentata versata gennaio–dicembre Fr. 2 951.00 (fr. 2520.00 + fr. 431.00) Quota mensile 13a mensilità della rendita di vecchiaia gen- Fr. 245.92 naio–dicembre: 8,3333 % di fr. 2951.00; contabilizzazione sul conto corrente Versamento 13a mensilità in dicembre: 12 x fr. 245.92 = Fr. 2 951.00 fr. 2951.04

5 Verifica dell’esistenza in vita / Certificato di vita

5001 Le casse di compensazione devono procedere a sufficienti

controlli per verificare l’esistenza in vita degli aventi diritto al momento determinante per il diritto alla 13a mensilità della rendita di vecchiaia (cfr. N. 11006 segg. DR).

5002 In caso di versamento della rendita una volta all’anno

(v. N. 6002), conformemente al N. 11015 DR occorre ri- chiedere il certificato di vita prima del versamento.

6. Versamento

6001 La 13a mensilità della rendita di vecchiaia è versata una

volta all’anno nel mese di dicembre insieme o contempora- neamente alla rendita di vecchiaia del mese di dicembre.

6002 Nel caso delle persone la cui rendita di vecchiaia è versata

non mensilmente ma una volta all’anno (art. 44 cpv. 2 LAVS e N. 2002), la 13a mensilità della rendita di vecchiaia dovuta per il mese di dicembre dell’anno precedente è ver- sata insieme o contemporaneamente alla rendita di vec- chiaia annua.

Esempio: diritto alla rendita dal giugno del 2026 − Primo versamento annuo della rendita nel giugno del 2027, inclusa la quota (7/12) della 13a mensilità della rendita di vecchiaia per i mesi giugno–dicembre 2026; − ulteriori versamenti annui delle rendite a partire dal giu- gno del 2028, inclusa la totalità (12/12) della 13a mensi- lità della rendita annua corrispondente (p. es. rendita annua 2027 per il periodo gennaio 2027–dicem- bre 2027).

6003 Se dopo il versamento della 13a mensilità della rendita di

vecchiaia si constata che il beneficiario è deceduto prima del 1° dicembre dell’anno civile determinante, si deve esi- gere dagli eredi dell’avente diritto la restituzione della 13a mensilità.

6004 Se l’avente diritto cui la rendita è versata una volta all’anno

(v. N. 2002 e 6002) muore dopo il 30 novembre dell’anno determinante, la 13a mensilità della rendita di vecchiaia è dovuta e confluisce nell’eredità. In tal caso, infatti, non si tratta di un versamento della 13a mensilità arretrata ma di un versamento della rendita corrente dovuta.

6005 Se la rendita di vecchiaia è ricalcolata con effetto retroat-

tivo (p. es. in seguito all’insorgenza del secondo evento as- sicurato, conto individuale aggiunto ecc.) e risulta essere d’importo più elevato, il conseguente pagamento arretrato della differenza rispetto alla/e 13a mensilità della rendita di vecchiaia già versata/e o dovuta/e fino al dicembre dell’anno precedente è effettuato immediatamente (v. N. 8013). Se dal nuovo calcolo risulta un importo della rendita infe- riore e quindi una richiesta di restituzione, alle 13e mensilità già versate sono applicabili le disposizioni del numero 10.7 DR (v. N. 8015).

7. Informazione degli aventi diritto / Decisione

7.1 Informazione dei beneficiari il cui diritto alla rendita

è nato prima del 1° gennaio 2026

7001 La cassa di compensazione competente deve informare

adeguatamente gli assicurati che percepivano già una ren- dita di vecchiaia AVS prima dell’entrata in vigore delle di- sposizioni relative alla 13a mensilità della rendita di vec- chiaia (riscossione anticipata, versamento della rendita dall’età di riferimento o revoca del rinvio della rendita) ri- guardo al versamento della 13a mensilità a partire dal di- cembre del 2026. Questa comunicazione deve menzionare i punti seguenti: − modalità di calcolo: la 13a mensilità corrisponde a un do- dicesimo della somma delle rendite di vecchiaia effettiva- mente versate nel corso dell’anno (senza le rendite per i figli e/o la rendita completiva, senza il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione della riforma AVS 21); − modalità di versamento: la 13a mensilità è versata una volta all’anno nel mese di dicembre, tranne nei casi in cui la rendita è versata una volta all’anno conformemente all’articolo 44 capoverso 2 LAVS (in questi casi è versata contemporaneamente alla rendita annua).

Queste informazioni andranno comunicate nel corso del 2026, ma al più tardi al momento del primo versamento della 13a mensilità, nel dicembre del 2026. Nei casi in cui la rendita, inclusa la 13a mensilità, è versata una volta all’anno (v. N. 6002), queste informazioni vanno comunicate agli aventi diritto al più tardi al momento del primo versamento della 13a mensilità.

7002 Se l’avente diritto contesta l’ammontare della 13a mensilità

della rendita di vecchiaia spettantegli, la cassa di compen- sazione rilascia, su richiesta scritta, una decisione motivata impugnabile.

7.2 Informazione dei beneficiari il cui diritto alla rendita

è nato il 1° gennaio 2026 o in data successiva (de- cisione)

7003 Le persone il cui diritto alla rendita di vecchiaia AVS è nato

il 1° gennaio 2026 o in data successiva (inizio della riscos- sione anticipata, nuovo calcolo al raggiungimento dell’età di riferimento dopo una riscossione anticipata, riscossione della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento, inizio del rinvio) vengono informate dalla cassa di compensa- zione competente, nella decisione in materia di rendita, ri- guardo alle basi di calcolo e alle modalità di versamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia. Alle persone che rinviano la riscossione della rendita va segnalato in particolare che il diritto alla 13a mensilità nasce soltanto al momento della revoca parziale o totale del rinvio della ren- dita, dato che il diritto dipende dalla riscossione effettiva di una rendita di vecchiaia (v. N. 2006 e 4009).

7.3 Informazione in caso di mutazioni

7004 Se una rendita corrente deve essere ricalcolata (p. es. in

seguito all’insorgenza del secondo evento assicurato o in caso di nuovo calcolo dopo il raggiungimento dell’età di ri- ferimento), nella relativa nuova decisione in materia di ren- dita va inserita anche un’indicazione concernente la modi- fica della base di calcolo della 13a mensilità della rendita di vecchiaia.

8. Disposizioni contabili

8001 Per la fissazione dell’importo della 13a mensilità della ren-

dita di vecchiaia, in una contabilità accessoria va aperto per ciascun avente diritto un conto corrente collegato al conto 200.2113.

8002 Quale identificatore e numero di conto va utilizzato il nu-

mero AVS dell’avente diritto.

8003 I conti aggiuntivi necessari per la 13a mensilità della rendita

di vecchiaia sono indicati nell’allegato 1 (piano contabile per la 13a mensilità della rendita di vecchiaia).

8004 Ogni mese, un dodicesimo (8,3333 %) dell’importo deter-

minante della rendita (v. N. 4005) va contabilizzato sul conto dell’avente diritto (conto spese 212.3001 a conto cor- rente 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx]).

8005 La quota mensile della 13a mensilità della rendita di vec-

chiaia va arrotondata alla seconda cifra decimale (cente- simi) (v. N. 4003).

8006 Prima del versamento della 13a mensilità della rendita di

vecchiaia (v. N. 8008), il saldo del conto corrente va arro- tondato (v. N. 4004). Anche l’importo dell’arrotondamento (differenza tra la somma delle quote mensili contabilizzate e l’importo versato) va contabilizzato nel conto corrente di ciascun avente diritto. In caso di arrotondamento al franco superiore la scrittura contabile da effettuare è: 212.3001 a

200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx]; in caso di arrotondamento al

franco inferiore, invece, è: 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] a 212.3001.

8007 Nel caso delle rendite straordinarie, la logica delle scritture

contabili è identica, ma vanno utilizzati i conti speciali per le rendite straordinarie (212.3011 invece di 212.3001). Al ri- guardo si veda anche l’elenco nell’allegato 1.

8008 La somma arrotondata delle quote mensili della 13a mensi-

lità della rendita di vecchiaia è versata all’avente diritto nel mese di dicembre. In caso di versamento della rendita di vecchiaia una volta all’anno, il versamento della 13a mensi- lità può essere effettuato anche nei mesi da gennaio a no- vembre (v. N. 2002 e 6002). Il versamento, tramite il conto postale, va contabilizzato con la scrittura contabile

200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] a 100.1011.

8.1 Scioglimento di un conto corrente in seguito

all’estinzione del diritto alla rendita di vecchiaia

8009 Se l’avente diritto muore prima del 1° dicembre, il saldo del

suo conto va stornato (conto corrente 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] a 212.4401 Scioglimento delimitazioni per 13a mensilità rendita di vecchiaia). Nel caso delle ren- dite straordinarie va utilizzato a tal fine il conto 212.4402.

8010 Se il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue in seguito al

02/26 trasferimento del domicilio all’estero o alla sostituzione della rendita di vecchiaia con una rendita per superstiti d’importo più elevato, durante l’anno civile in questione la persona assicurata non ha diritto alla 13a mensilità della rendita di vecchiaia (v. N. 2007 e 2009). In tal caso il saldo del conto va stornato come in caso di estinzione del diritto in seguito al decesso dell’avente diritto (conto cor- rente 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] a 212.4401 Sciogli- mento delimitazioni per 13a mensilità rendita di vecchiaia). Nel caso delle rendite straordinarie va utilizzato a tal fine il conto 212.4402.

8.2 Richiesta di restituzione della 13a mensilità della

rendita di vecchiaia dopo il decesso dell’avente di- ritto

8011 Se deve essere richiesta la restituzione di una 13a mensi-

lità della rendita di vecchiaia già versata (v. N. 6003 seg.), l’importo corrispondente va contabilizzato come restitu- zione. La relativa scrittura contabile è: 200.1105 a

212.4604. Nel caso delle rendite straordinarie va utilizzato

a tal fine il conto 212.4605.

8012 Se una richiesta di restituzione risulta inesigibile e va

quindi ammortizzata, la scrittura contabile da effettuare è:

212.3334 a 200.1105 (rendite ordinarie) o 212.3335 a

200.1105 (rendite straordinarie). In caso di condono delle

prestazioni da restituire la scrittura contabile è: 212.3374 a

200.1105 (rendite ordinarie) o 212.3375 a 200.1105 (ren-

dite straordinarie).

8.3 Correzione dell’importo della rendita e della quota

mensile della 13a mensilità della rendita di vec- chiaia, pagamento arretrato/richiesta di restitu- zione della 13a mensilità della rendita di vecchiaia

8013 In caso di pagamento arretrato secondo il N. 6005 (corre-

zione relativa a un periodo per il quale è già stata con- teggiata la 13a mensilità della rendita di vecchiaia), al momento della registrazione del pagamento arretrato il re- lativo importo (arrotondato secondo le regole commerciali) va contabilizzato nel conto corrente della persona benefi- ciaria delle prestazioni (200.2111), poiché il pagamento va effettuato immediatamente e non nel mese di dicembre successivo (scrittura contabile: 212.3001 a 200.2111). Al momento del pagamento, esso va contabilizzato come i normali pagamenti mensili (scrittura contabile: 200.2111 a 100.1011).

8014 In caso di conteggio a posteriori relativo a un periodo per

cui non è stato ancora effettuato il conteggio della 13a men- silità della rendita di vecchiaia (correzione per l’anno cor- rente), l’importo del pagamento arretrato va invece conta- bilizzato sul conto corrente per la 13a mensilità (scrittura contabile: 212.3001 a 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx]). Il pa- gamento viene dunque effettuato nel successivo mese di dicembre, se a quel momento la persona assicurata ha di- ritto alla 13a mensilità.

8015 In caso di richiesta di restituzione secondo il N. 6005

(correzione relativa a un periodo per il quale è già stata conteggiata la 13a mensilità della rendita di vecchiaia), occorre procedere analogamente al caso della contabiliz- zazione di una richiesta di restituzione della rendita di vec- chiaia mensile. A tal fine vanno utilizzati gli appositi conti per la 13a mensilità (scrittura contabile: 200.1105 a

212.4604 per le rendite ordinarie o 200.1105 a 212.4605

per le rendite straordinarie). L’importo della 13a mensilità da restituire va arrotondato secondo le regole commerciali.

8016 In caso di conteggio a posteriori relativo a un periodo per

cui non è stato ancora effettuato il conteggio della 13a men- silità della rendita di vecchiaia (correzione per l’anno cor- rente) da cui risulta, al netto, una richiesta di restituzione, l’importo da compensare va invece contabilizzato nel conto corrente per la 13a mensilità e, quale minore spesa, nel conto spese (scrittura contabile: 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] a 212.3001 per le rendite ordinarie o

200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] a 212.3011 per le rendite

straordinarie).

8.4 Cambiamento di cassa

8017 Se durante l’anno civile determinante si verifica un cambia-

mento di cassa (v. N. 3003), la cassa di compensazione precedentemente competente comunica alla nuova cassa il saldo delle quote mensili della 13a mensilità della rendita di vecchiaia alla data del cambiamento.

8018 Alla data del cambiamento della cassa, la cassa di com-

pensazione precedentemente competente procede allo storno dal conto corrente dell’avente diritto al conto spese (scrittura contabile: conto corrente 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] a conto spese 212.3001). Nel caso delle rendite straordinarie va utilizzato a tal fine il conto 212.3011.

8019 La nuova cassa di compensazione competente apre un

corrispondente conto corrente per l’avente diritto (v. N. 8001 seg.) e vi registra il saldo comunicatole dalla cassa precedente (v. N. 8017). La relativa scrittura contabile è:

212.3001 a conto corrente 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx].

Nel caso delle rendite straordinarie va utilizzato a tal fine il conto 212.3011.

9. Comunicazione al registro centrale delle rendite

dell’UCC

9001 Per principio, la quota mensile della 13a mensilità della ren-

dita di vecchiaia (v. N. 4001 seg.) va comunicata al registro centrale delle rendite dell’UCC non appena è versata una rendita di vecchiaia.

9002 In caso di rinvio della riscossione della totalità della rendita

di vecchiaia, la comunicazione al registro centrale va effet- tuata soltanto dopo la revoca del rinvio, al momento del primo versamento della rendita non più rinviata. Se invece è rinviata soltanto una parte della rendita di vecchiaia, va comunicata la quota mensile della 13a mensilità della ren- dita di vecchiaia per la parte della rendita riscossa.

9.1 Comunicazione iniziale al registro delle rendite

della 13a mensilità della rendita di vecchiaia per le rendite di vecchiaia già in corso prima del 1° gen- naio 2026 (sulla base del rapporto del mese di no- vembre 2025)

9.1.1 Calcolo e iscrizione nel registro delle rendite da

parte dell’UCC

9003 La comunicazione iniziale è effettuata direttamente

dall’UCC, che a tal fine calcola le quote mensili della 13a mensilità della rendita di vecchiaia dell’effettivo delle rendite di vecchiaia correnti al 30 novembre 2025 e le iscrive nel registro delle rendite.

9004 L’UCC trasmette inoltre gli importi delle quote mensili della

13a mensilità della rendita di vecchiaia alle casse di com- pensazione o ai loro pool informatici. La trasmissione è ef- fettuata sotto forma di comunicazione dell’effettivo delle rendite secondo il numero 4.4 DRRE e analogamente alle comunicazioni previste nel quadro dell’adeguamento delle rendite secondo l’articolo 33ter LAVS.

9.1.2 Trattamento da parte della cassa di compensa-

zione

9005 La cassa di compensazione effettua un controllo per verifi-

care la corrispondenza tra le rendite comunicate dall’UCC in base al registro centrale delle rendite e il reale effettivo delle rendite della cassa di compensazione.

9006 Se la cassa di compensazione constata che una rendita

del proprio effettivo delle rendite non figura nel registro delle rendite, la comunica al registro centrale delle rendite conformemente al N. 326 DRRE. La comunicazione deve includere anche la quota mensile della 13a mensilità della rendita di vecchiaia.

9007 Se la cassa di compensazione constata che una rendita

del proprio effettivo delle rendite figura nel registro centrale delle rendite con un importo errato, deve procedere a una rettifica della rendita in questione conformemente al N. 329 DRRE. Dopo aver proceduto alla comunicazione di diminu- zione, nella corrispondente comunicazione di aumento deve includere anche la quota mensile della 13a mensilità della rendita di vecchiaia risultante dal proprio calcolo.

9008 Se non constata alcuna differenza, la cassa di compensa-

zione riprende la quota mensile della 13a mensilità della rendita di vecchiaia trasmessale dall’UCC.

9.2 Comunicazione al registro delle rendite della

13a mensilità della rendita di vecchiaia per le ren- dite di vecchiaia il cui diritto è nato il 1° dicembre

2025 o in data successiva

9009 Nel caso delle rendite di vecchiaia il cui diritto è nato il

1° dicembre 2025 o in data successiva, la quota mensile della 13a mensilità della rendita di vecchiaia (v. N. 4001 seg.) va notificata al registro delle rendite tra- mite l’apposito campo (ID A1.71 «MonatlicherAn- teil13Rente») nella comunicazione di aumento relativa alla rendita di vecchiaia.

Lo stesso vale per le rendite di vecchiaia il cui diritto è nato prima del 1° dicembre 2025 ma che non figuravano ancora nel rapporto del mese di novembre 2025 (v. n. 9.1).

9.3 Comunicazione al registro delle rendite della

13a mensilità della rendita di vecchiaia in caso di mutazione della rendita di vecchiaia avvenuta il 1° dicembre 2025 o in data successiva

9010 La nuova quota mensile della 13a mensilità della rendita di

vecchiaia calcolata in seguito alla mutazione della rendita di vecchiaia va notificata al registro delle rendite tramite della comunicazione di aumento.

10. Computo della 13a mensilità della rendita di vec-

chiaia per il versamento di un’indennità unica al posto di rendite parziali esigue in virtù di conven- zioni di sicurezza sociale

10001 Per valutare se, conformemente alle disposizioni vigenti

(IF), a una persona assicurata possa essere versata un’in- dennità unica al posto della rendita di vecchiaia, non si tiene conto della 13a mensilità della rendita di vecchiaia nel calcolo dell’importo della rendita parziale esigua.

10002 Se le condizioni per il versamento di un’indennità unica al

posto di una rendita di vecchiaia AVS sono adempiute, an- che la 13a mensilità della rendita di vecchiaia è versata sotto forma di indennità unica.

10003 Per tutte le indennità uniche versate a partire dal 1° gen-

naio 2026, l’aspettativa di rendita è calcolata tenendo conto della 13a mensilità della rendita di vecchiaia.

11. Computo della 13a mensilità della rendita di vec-

chiaia per il rimborso dei contributi versati all’AVS ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS e dell’OR-AVS

11001 Nell’ambito del rimborso dei contributi versati all’AVS, per il

calcolo dell’aspettativa di rendita va computata la 13a men- silità della rendita di vecchiaia (art. 4 cpv. 4 OR-AVS, N. 27 segg. e 39 Remb).

11002 Se il rimborso dei contributi è effettuato dopo l’inizio della

riscossione anticipata della rendita di vecchiaia o dopo l’in- sorgenza dell’evento assicurato vecchiaia, le rendite di vecchiaia AVS già riscosse, compresa la 13a mensilità della rendita di vecchiaia, vengono dedotte dall’ammontare del rimborso (cfr. art. 4 cpv. 3 OR-AVS).

06/26 12. Casi transitori: nuovo calcolo comparativo della rendita vedovile corrente al 1° gennaio 2026

12001 Le casse di compensazione informano le persone assicu-

02/26 rate per le quali l’applicazione dell’articolo 24b LAVS com- porta il versamento di una rendita di vecchiaia il cui importo annuo complessivo supera quello della rendita vedovile, ma il cui importo mensile è inferiore a quello della rendita vedovile. In questo caso, le persone assicurate possono scegliere se continuare a percepire la rendita vedovile, il cui importo mensile è più elevato (v. allegato 2).

12002 Alla persona assicurata è concesso un termine di 30 giorni

02/26 per comunicare la propria scelta alla cassa di compensa- zione.

12003 Se la persona assicurata sceglie di percepire la rendita di

02/26 vecchiaia, il cui importo annuo è più elevato, la cassa di compensazione conferma questa scelta sotto forma di co- municazione informale (v. allegato 2). Inoltre, le comunica che la rendita vedovile continuerà a esserle versata fino al novembre del 2026 (incluso). Precisa anche che le rendite

vedovili percepite dal 1° gennaio al 30 novembre 2026 sa- ranno compensate con le rendite di vecchiaia mensili do- vute per il periodo dal gennaio al dicembre del 2026, com- presa la 13a mensilità.

Al più tardi nel novembre del 2026 la cassa di compensa- zione notifica una decisione di concessione della rendita di vecchiaia che include il conteggio delle prestazioni.

12004 Se la persona assicurata non comunica la propria scelta

02/26 alla cassa di compensazione (v. anche N. 12002), al più tardi nel mese di novembre quest’ultima notifica d’ufficio una decisione di concessione della rendita di vecchiaia, il cui importo annuo è più elevato, conformemente all’arti-

12005 Se la persona assicurata sceglie di continuare a percepire

02/26 la rendita vedovile (d’importo mensile più elevato), la cassa di compensazione conferma questa scelta mediante deci- sione. Dopo che la decisione è passata in giudicato, la per- sona assicurata non può più modificare la propria scelta.

12006 A prescindere dalla scelta della persona assicurata, la pre-

02/26 stazione deve essere versata senza interruzione.

12007 Per i beneficiari di prestazioni complementari, le casse di

02/26 compensazione sono tenute ad adeguare il calcolo delle prestazioni complementari e a prevedere un eventuale pa- gamento retroattivo.

13. Entrata in vigore

13001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Allegato 1 – Piano contabile per la 13a mensilità della rendita di vecchiaia

Conto Denominazione del conto Descrizione

200.2113 Conto corrente beneficiari 13a mensi- Identificatore e numero di conto

lità = numero AVS dell’avente diritto

Rendite di vecchiaia ordinarie

212.3001 13a mensilità (conto spese) Conto spese

212.3334 Ammortamento richieste di restituzione Conto spese

13a mensilità

212.3374 Condono restituzione 13a mensilità

212.4401 Scioglimento delimitazioni 13a mensi- Conto ricavi

lità

212.4604 Richieste di restituzione 13a mensilità Conto ricavi

Rendite di vecchiaia straordinarie

212.3011 13a mensilità rendite straordinarie Conto spese

212.3335 Ammortamento richieste di restituzione Conto spese

13a mensilità rendite straordinarie

212.3375 Condono restituzione 13a mensilità

212.4402 Scioglimento delimitazioni 13a mensi- Conto ricavi

lità rendite straordinarie

212.4605 Richieste di restituzione 13a mensilità Conto ricavi

rendite straordinarie

Allegato 2 – Esempio di nuovo calcolo comparativo: rendita di vecchiaia vs rendita vedovile (cap. 12)

I. Calcolo comparativo

Rendita vedovile al 1o gennaio 2026: Fr. 15 372.00 Fr. 1 281 x 12 mensilità Rendita di vecchiaia al 1o gennaio 2026: Fr. 15 392.00 Fr. 1 184 x 13 mensilità

Importo supplementare annuo se la persona assicurata Fr. 20.00 sceglie la rendita di vecchiaia La cassa procede al calcolo comparativo integrando la 13a mensilità della rendita di vecchiaia.

II. Comunicazione alla persona assicurata

La cassa informa la persona assicurata:

  • sugli importi mensili relativi alla rendita vedovile e alla rendita di vecchiaia;

  • sull’importo supplementare annuo che si applica alla rendita di vecchiaia in seguito all’introduzione della 13a mensilità, il 1° gen- naio 2026; − che l’applicazione dell’articolo 24b LAVS comporta il versamento di una rendita di vecchiaia il cui importo annuo complessivo su- pera quello della rendita vedovile, ma il cui importo mensile è in- feriore a quello della rendita vedovile, corrisposta in 12 mensilità. La persona assicurata può scegliere se continuare a percepire la rendita vedovile, il cui importo mensile è più elevato;

  • che ha 30 giorni di tempo per comunicare la propria scelta alla cassa di compensazione. In assenza di una risposta, la cassa emana d’ufficio una decisione di concessione della rendita di vec- chiaia.

III. Conferma della scelta della persona assicurata

Vi sono due possibilità:

A. La persona assicurata sceglie di percepire la rendita di vecchiaia.

Conferma della scelta sotto forma di comunicazione informale. Una decisione sarà notificata nella fase successiva.

B. La persona assicurata sceglie di continuare a percepire la rendita vedovile. Conferma della scelta mediante decisione.

IV. Decisione con conteggio di prestazioni (scelta della rendita di vecchiaia o assenza di risposta da parte della persona as- sicurata)

Nel mese di novembre, la cassa di compensazione notifica la deci- sione di concessione della rendita di vecchiaia e allestisce un con- teggio di prestazioni con l’indicazione della compensazione delle rendite vedovili versate dal gennaio al novembre del 2026 con le rendite di vecchiaia dovute dal gennaio al dicembre del 2026 (in- clusa la 13a mensilità).

Rendita vedovile al 1o gennaio 2026: Fr. 14 091.00 Fr. 1 281 x 11 mensilità Rendita di vecchiaia al 1o gennaio 2026: Fr. 15 392.00 Fr. 1 184 x 13 mensilità

Versamento nel dicembre del 2026 Fr. 1 301.00 Fr. 15 392 – 14 091 A partire dal gennaio del 2027 la rendita di vecchiaia mensile sarà ver- sata regolarmente.

Kreisschreiben über die 13. Altersrente (KS 13. AR); gültig ab 01.01.2026, Stand 17.06.2026 | Lexipedia | Lexipedia